11.2015.56
Reclamo contro una decisione in materia di spese processuali
22 luglio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.56
Lugano,
22 luglio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2014.221 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del 19 febbraio 2014 da
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
RE 1
(già
patrocinato dall'avv.),
giudicando sul ricorso
del 14 luglio 2015 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal
Pretore aggiunto il 1° luglio 2015;
Ritenuto
in fatto: che con decreto del 1° luglio
2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha stralciato dal ruolo
una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 19 febbraio 2014 da RE
1 (1979) nei confronti del marito RE 1
(1950), essendo stato pronunciato quello stesso giorno il divorzio tra
le parti;
che le spese della procedura a
tutela dell'unione coniugale, di fr. 5300.– complessivi, sono addebitate
ai coniugi in ragione di metà ciascuno, la quota a carico dell'istante essendo
anticipata dallo Stato del Cantone Ticino in regime di gratuito patrocinio;
che contro il dispositivo sulle
spese del decreto di stralcio RE 1 è insorto il 14 luglio 2015 dinanzi al
Pretore aggiunto, chiedendo di porre anche la propria quota di oneri
processuali a carico dello Stato;
che il Pretore aggiunto ha
trasmesso l'atto al Tribunale d'appello per competenza;
che lo scritto non è stato
comunicato a CO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che una decisione di primo
grado in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante
reclamo (art. 110 CPC);
che lo scritto del convenuto può
unicamente essere trattato, di conseguenza, come reclamo a questa Camera (art.
48 lett. a n. 8a LOG);
che, trattandosi nella
fattispecie di una decisione emanata con la procedura sommaria (protezione
dell'unione coniugale: art. 271 lett. a CPC), il termine di reclamo contro la medesima
era di dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie il decreto in
questione, intimato il 2 luglio 2015, è giunto a RE 1 l'indomani, venerdì 3
luglio 2015 (ricerca postale 98.__________, agli atti), di modo che il termine
d'impugnazione è scaduto lunedì 13 luglio 2015;
che il ricorso di RE 1 è
pervenuto alla Pretura del Distretto di Bellinzona il 15 luglio 2015, ma non
risulta quando il plico sia stato consegnato alla posta (art. 143 cpv. 1 CPC),
la cancelleria della Pretura avendo smarrito
la busta d'impostazione;
che nelle circostanze descritte lo
scritto va, per lo meno nel dubbio, ritenuto tempestivo, a maggior ragione ove
si consideri che il Pretore aggiunto ha omesso di indicare nel decreto di
stralcio – contrariamente a quanto prescrive l'art. 238 lett. f CPC, applicabile
anche alla procedura sommaria per il rinvio dell'art. 219 CPC – i rimedi
giuridici esperibili;
che, ciò premesso, l'interessato
contesta il noto dispositivo sulle spese, sostenendo “a chiare lettere” di non
essere in grado di versare fr. 2650.– di oneri processuali, i suoi redditi consistenti
in “una misera entrata di fr. 954.– mensili più circa fr. 1000.– mensili” dovendo già finanziare contributi di
mantenimento per fr. 1200.– mensili;
che una parte sprovvista dei
mezzi finanziari per sopperire alle spese legali e processuali di una causa può
instare per il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 lett. a CPC), ma le
sue sole ristrettezze economiche non giustificano di porre automaticamente tali
costi a carico dello Stato, come chiede in concreto
RE 1;
che nella misura in cui reputava
di non poter far fronte ai costi del processo RE 1 poteva dunque sollecitare dinanzi
al Pretore aggiunto il beneficio del gratuito patrocinio, circostanza che non
poteva sfuggirgli sia perché sua moglie aveva fatto altrettanto sin dall'inizio
del procedimento sia perché almeno fino al 16 marzo 2015 (verbale d'udienza
agli atti) egli era assistito da un legale di fiducia;
che di conseguenza, nella misura
in cui è ricevibile, il reclamo è destinato all'insuccesso;
che in ogni modo, al momento in
cui lo Stato deciderà di procedere all'incasso degli oneri processuali, RE 1 si
vedrà assicurare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, garanzia
intangibile per qualsiasi debitore oggetto di pignoramento;
che, data la particolarità del
caso, non si prelevano spese in esito alla presente decisione, né si pone
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni;
che per quanto riguarda i rimedi
giuridici dati sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).