11.2015.57
Reclamo contro una decisione in materia di spese in esito a una domanda di esecuzione
11 agosto 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.57
Lugano
11 agosto 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2015.131 (esecuzione
di decisioni) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza
del 2 luglio 2015 da
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo
del 27 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
21 luglio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Decaduto infruttuoso il
tentativo di conciliazione, il 4 marzo 2015 CO 1, proprietario della particella
n. 401 RFD di __________ (1668 m²), ha promosso causa davanti al Pretore del
Distretto di Vallemaggia contro RE 1, proprietario della contigua particella n.
402 (161 m²), per ottenere che questi eseguisse determinati interventi edilizi
(“mettere i canali e i paranevi a sue spese”), rimediando a immissioni d'acqua
e neve provenienti dal suo fondo (inc. SE.2015.6). All'udienza del 15 aprile 2015,
indetta per le prime arringhe, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
Occorre togliere l'attuale
lamiera, che è troppo vecchia per essere munita di canali e paraneve, e
sostituirla con un'altra copertura, non più con la pendenza verso l'attore, ma
verso __________. Non più nemmeno a due falde, ma con una falda sola che scola
in un luogo dove non arrecherà più fastidio. È pure prevista, verso __________,
la posa di un canale. (…) Tenuto conto che il Municipio impiegherà circa un
mese per rilasciare la licenza edilizia, i lavori di cui sopra potranno essere
iniziati e terminati entro 60 giorni, sempre che il Comune rilasci la
licenza.
B. Nel
termine stabilito RE 1 ha ottenuto la licenza edilizia e ha smontato talune lamiere
dal tetto, ma non ha eseguito tutti i lavori pattuiti. Il 2 luglio 2015 CO 1 si
è rivolto così al Pretore, chiedendo che l'accordo del 15 aprile 2015 fosse
dichiarato immediatamente esecutivo e che fosse ordinato a RE 1 di ultimare le
opere stabilite, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa
disciplinare di fr. 300.– per ogni giorno di ritardo, con facoltà di
adempimento sostitutivo da parte sua una volta trascorsi 30 giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza. Nelle sue osservazioni del 14 luglio
2015 il convenuto ha ammesso di non avere concluso i lavori entro il termine pattuito,
ma ha assicurato che li avrebbe finiti il più presto possibile.
C. Statuendo
il 21 luglio 2015, il Pretore ha dichiarato la transazione del 15 aprile 2015 immediatamente
esecutiva e ha ordinato
a
RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di togliere sulla sua particella
n. 402 “l'attuale lamiera, sostituirla con un'altra copertura non più con la
pendenza verso l'attore ma verso __________, con una falda sola che scola
(l'acqua) in un luogo dove non arrecherà più fastidio. Verso __________ deve
pure essere prevista la posa di un canale”. Nel caso in cui il convenuto
non avesse ottemperato all'ordine, il convenuto è stato autorizzato a eseguire
egli medesimo l'intervento a spese del convenuto. Gli oneri processuali,
compresa una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono stati posti a carico di RE 1,
tenuto a rifondere a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
D. Il
27 luglio 2015 RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo in cui chiede di
annullare il dispositivo sulle spese giudiziarie e di non prelevare costi né
assegnare ripetibili. Il memoriale non è stato intimato a CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese
giudiziarie – unico oggetto litigioso nella fattispecie – è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Trattandosi
di una decisione emessa in esito a una procedura di esecuzione (art. 335 segg.
CPC), il termine di reclamo è di dieci giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 2 in relazione con l'art. 339 cpv. 2 CPC). La sentenza impugnata è
pervenuta al convenuto il 22 luglio 201. Introdotto il 27 luglio 2015, il reclamo
in esame è pertanto tempestivo.
2. Il
reclamante contesta l'addebito di spese e ripetibili con l'argomento che CO 1
non è stato danneggiato in alcun modo dal ritardo nel compimento dell'opera sulla
sua particella n. 402, dovuto – egli sottolinea – “a mancanza di manodopera
e di liquidità”, senza trascurare che l'impresa edile incaricata di procedere all'intervento
è oberata di lavoro. Egli ricorda che il contenuto della transazione 15 aprile
2015 si deve a una sua idea, che il precedente tetto del suo fabbricato
esisteva da cinquant'anni e che ciò non ha mai recato disturbo a nessuno. Leso
sarebbe quindi – se mai – lui stesso, non CO 1, cui il ritardo nell'ultimazione
dei lavori non cagiona il benché minimo pregiudizio.
3. Una
transazione giudiziale ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art.
241 cpv. 2 CPC). È quindi immediatamente esecutiva. Se l'obbligato non la
rispetta, l'avente diritto può esigere che il giudice ordini all'obbligato di ottemperare
senza indugio, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa fino a fr. 5000.–,
di una multa disciplinare fino a fr. 1000.– per ogni giorno d'inadempimento, di
misure coercitive e dell'adempimento sostitutivo (art. 343 cpv. 1 CPC). Qualora
il giudice accolga la richiesta, le spese giudiziarie sono poste per principio –
come in tutte le procedure – a carico del soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC). Il giudice può, eccezionalmente, derogare al precetto della soccombenza e
ripartire le spese secondo equità, ma solo nei casi previsti dall'art. 107 cpv.
1 CPC.
4. Il
reclamante fa valere – come detto – che CO 1, suo “cugino diretto”, non è stato
danneggiato in alcun modo dal ritardo nel compimento dell'opera, che il tetto
esistente da cinquant'anni sul suo fabbricato non ha mai dato fastidio a nessuno
e che il ritardo nell'adempimento dell'accordo è dovuto “a mancanza di manodopera
e di liquidità”. Egli non contesta che il Pretore gli abbia ingiunto a ragione
di eseguire i lavori senza indugio, ma reputa che i motivi da lui addotti a
giustificazione del ritardo impongano di rinunciare al prelievo di spese e
all'attribuzione di ripetibili. In realtà le circostanze da lui fatte valere non
consentono di applicare l'eccezione prevista dall'art. 107 cpv. 1 CPC. Che CO 1
non sia stato danneggiato dal ritardo nel compimento dell'opera non è, in effetti,
una scusa per giustificare la remora nel rispetto dell'accordo. Quanto alla
“mancanza di liquidità”, il reclamante non rende in alcun modo verosimile di
essere senza mezzi, per tacere del fatto ch'egli medesimo rivendica la
paternità della transazione. Riguardo infine al sovraccarico di lavoro che
grava sull'impresa edile, nulla impedisce a RE 1 di incaricare un'altra ditta.
Certo, il reclamante si duole che CO 1 abbia adito nuovamente il Pretore invece
di parlare direttamente con lui. Mal si comprende tuttavia a che cosa sarebbero
potute servire in concreto ulteriori trattative. Nemmeno il convenuto tenta una
spiegazione al proposito.
5. Ne
segue che, privo di fondamento, il reclamo è destinato all'insuccesso. Le spese seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Il reclamante è privo tuttavia di formazione giuridica e ha agito
senza l'ausilio di un patrocinatore. Si giustifica così – eccezionalmente – di
rinunciare all'incasso di oneri processuali. Non si pone inoltre problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.
7. Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la decisione odierna sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese processuali e delle
ripetibili fissate dal Pretore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono
spese.
3. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).