11.2015.58
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie
29 maggio 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.58
Lugano
29 maggio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2014.4969
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 novembre 2014 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 31 luglio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 21 luglio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1
(1971), cittadino italiano, e AP 1 (1974), cittadina brasiliana, si sono
sposati a __________ il 30 ottobre 2007.
Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, comandante di yacht commerciali,
ha lavorato fino al 16 novembre 2014 per la N__________, __________
(Portogallo). La moglie, dopo essere stata attiva come collaboratrice domestica,
ha costituito nel 2011 la ditta individuale __________ di __________, avente lo
scopo di condurre una pensione per cani, che però non ha conseguito utili ed è
stata cancellata dal registro di commercio per cessazione dell'attività il 4
marzo 2015. I coniugi si sono domiciliati prima a __________ e poi ad __________,
dove il 5 maggio 2012 hanno acquistato la particella n. 729 (ora proprietà
esclusiva del marito), frazionandola nel novembre di quell'anno nella
particella n. 1520 RFD su cui sorge l'abitazione familiare (comproprietà dei
coniugi in ragione di metà ciascuno). I coniugi si sono separati nel settembre
del 2014, quando il marito si è trasferito a __________. Il 28 novembre 2014 AO
1 è divenuto padre di V__________, nato da E__________.
B. Nel
frattempo, il 24 novembre 2014, AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per
ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'abitazione
coniugale e di una F__________, oltre a un contributo alimentare di fr. 7840.75
mensili dal novembre del 2013. Invitato a presentare osservazioni scritte, AO 1
ha aderito il 15 dicembre 2014 alla richiesta di vita separata e
all'assegnazione in uso – condizionata all'assunzione delle relative spese – dell'abitazione
coniugale e della F__________, ma ha rifiutato alla moglie ogni contributo di
mantenimento.
C. All'udienza
del 29 dicembre 2014, indetta per il dibattimento, i coniugi hanno raggiunto un
accordo sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione in uso alla
moglie dell'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili) e della F__________
(con assunzione da parte di lei del premio di assicurazione e dell'imposta di
circolazione), sul pagamento di alcune fatture inerenti alla casa (oneri
ipotecari e ammortamento fr. 5900.–, assicurazione dello stabile fr. 1389.90,
assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr.
260.–), come pure su un contributo di mantenimento
di fr. 1600.– per il dicembre del 2014 e di fr. 2500.– mensili per
gennaio e febbraio del 2015. Infine il marito si è impegnato ad accantonare, dal
gennaio del 2015, fr. 916.40 mensili come partecipazione alla metà degli oneri
ipotecari, dell'ammortamento e delle spese relative all'abitazione coniugale. L'accordo
è stato omologato in via cautelare dal Pretore aggiunto seduta stante.
D. A
una successiva udienza del 23 febbraio 2015, destinata al seguito del
dibattimento, AP 1 ha ribadito le proprie richieste sulla scorta di una replica
scritta e ha notificato prove, mentre il patrocinatore del convenuto, rimasto
assente ingiustificato, ha lasciato l'aula per l'impossibilità di duplicare.
L'indomani AP 1 ha presentato al Pretore un'istanza cautelare in cui chiedeva,
già inaudita parte, un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal marzo del
2015 e l'edizione dal marito o della T__________ di __________ del contratto di
lavoro, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–
in caso di mancato adempimento. Con decreto emesso senza contraddittorio il 25
febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza “supercautelare”.
E. Convocato
a un'udienza del 15 aprile 2015 per la deposizione delle parti, AO 1 è rimasto
una volta ancora assente ingiustificato, mentre la moglie, dopo essere stata sentita,
ha notificato ulteriori prove. Il 5 maggio 2015 AP 1 ha introdotto un'istanza
cautelare volta a ottenere un contributo alimentare di fr. 6612.10 mensili dal
maggio del 2015, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare
di fr. 5000.– in caso di inadempienza. Con decreto emesso l'indomani senza
contraddittorio il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza, fissando
un contributo di mantenimento cautelare per lei di fr. 2500.– mensili.
F. Terminata
l'istruttoria, le parti sono state convocate alle arringhe finali del 24 giugno
2015, alle quali il convenuto è rimasto – una volta di più – assente
ingiustificato, mentre la moglie ha introdotto un memoriale conclusivo in cui
ha ribadito le proprie domande, salvo aumentare a fr. 9362.30 mensili il
contributo richiesto. Data l'assenza ingiustificata del convenuto, il Pretore
aggiunto ha respinto l'allegato conclusivo che il legale di lui intendeva depositare.
G. Statuendo
con sentenza del 21 luglio 2015, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito in uso
l'abitazione
coniugale (con arredi e suppellettili) e la F__________ alla moglie e ha
obbligato il marito a versare un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 917.–
mensili dal 1° aprile 2014. Le spese processuali di fr. 3200.– sono state poste
solidalmente per tre quarti a carico del marito e per il resto a carico della moglie,
alla quale il convenuto è stato tenuto a versare fr. 4000.– per ripetibili.
H. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 luglio 2015 nel
quale chiede che, conferito l'effetto sospensivo al ricorso, il contributo alimentare
si aumentato a fr. 6582.85 mensili dal novembre del 2013 al marzo del 2014 e a fr.
7449.85 mensili dopo di allora, che le spese processuali siano addebitate interamente
al marito e che le ripetibili in suo favore siano portate a fr. 11 000.–. Nelle sue osservazioni del 25 agosto
2015 AO 1 propone in sostanza di respingere l'appello e di sopprimere ogni
contributo in favore della moglie, obbligando quest'ultima ad assumere tutte le
spese giudiziarie.
Fatti
I. Il giudice delegato della
Camera ha invitato il 3 marzo 2017 l'Ufficio cantonale della migrazione a
precisare la situazione di AP 1 dal punto di vista della polizia degli stranieri.
L'ufficio ha risposto l'8 marzo 2017 che la domanda di rinnovo del permesso di
dimora B è tuttora pendente, ma che ciò non impedisce all'interessata di
soggiornare nel Ticino e di svolgere un'attività lucrativa. L'appellante ha poi
precisato, il 20 marzo 2017, che dal 1° novembre 2015 essa lavora come
aiuto domestico 35 ore la settimana guadagnando fr. 4000.– lordi mensili. La nuova
documentazione assunta dalla Camera è stata comunicata al convenuto, che non ha
reagito.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del
contributo alimentare chiesto da AP 1 alle arringhe finali davanti al Pretore
aggiunto (fr. 9362.30 mensili dal novembre del 2013). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla
patrocinatrice dell'istante il 22 luglio 2015. Depositato il 31 luglio 2015,
l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
L'invito a formulare
osservazioni all'appello è stato notificato al patrocinatore di AO 1 il 18
agosto 2015, sicché il memoriale da lui inoltrato il 25 agosto 2015 è anch'esso
tempestivo. In procedura sommaria non è ammissibile tuttavia esperire appello
incidentale (art. 314 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui chiede di modificare la
sentenza impugnata e di sopprimere il contributo alimentare per la moglie deciso
dal Pretore aggiunto, ponendo le spese giudiziarie a carico di lei, il convenuto
formula quindi conclusioni improponibili.
3.
Litigioso rimane in questa
sede l'ammontare del contributo alimentare per l'appellante e la sua decorrenza.
A tal fine il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che giusta l'art. 176
cpv. 1 CC il giudice deve partire dall'accordo, espresso o tacito, concluso dalle
parti circa la suddivisione dei compiti durante la vita in comune e le risorse
apportate da ciascun coniuge per finanziare il bilancio familiare. In seguito –
egli ha soggiunto – il debito mantenimento della famiglia impone la
partecipazione dei coniugi, secondo le rispettive possibilità, ai costi
supplementari delle due economie domestiche separate (art. 163 cpv. 1 CC). Dandosi
nuove circostanze dovute alla separazione, il giudice adatta così l'assetto
concordato durante la vita comune.
Ciò premesso, nel caso specifico il
Pretore aggiunto ha accertato che fino al marzo del 2014 il convenuto
partecipava ai costi della famiglia pagando la metà delle spese – ordinarie e
straordinarie – dovute all'abitazione di __________, mentre per coprire l'altra
metà delle spese e finanziare il proprio fabbisogno la moglie svolgeva qualche
lavoretto oppure faceva capo all'aiuto di suo padre o alla propria sostanza
(fr. 90 000.– ricavati dalla vendita di un'abitazione
a __________ e fr. 100 000.– frutto
di una donazione del suo ex datore di lavoro, in parte usati per l'acquisto della
casa ad __________). Ne ha dedotto, il Pretore aggiunto, che durante la vita in
comune i coniugi provvedevano autonomamente al rispettivo mantenimento, dividendo
a metà unicamente i costi dell'alloggio.
Nelle circostanze descritte il primo
giudice ha ritenuto così che la separazione non abbia mutato la situazione dei
coniugi né generato costi supplementari suscettibili di giustificare una
modifica dell'assetto concordato dalle parti durante la vita in comune. Di
conseguenza egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie sulla base
di tale assetto e non – come chiedeva l'istante – sulla base di quanto le
sarebbe spettato a copertura del fabbisogno minimo più la metà dell'eccedenza registrata
dal bilancio familiare, poiché ciò avrebbe – secondo il Pretore aggiunto –
consentito alla moglie un tenore di vita addirittura più alto di
quello sostenuto durante la
comunione domestica. A favore dell'istante il primo giudice ha riconosciuto
pertanto una spettanza di fr. 917.– mensili (metà degli oneri ipotecari e dell'ammortamento
fr. 705.–, metà delle spese accessorie fr. 212.–), somma che il marito corrispondeva
prima della separazione e che poteva senz'altro continuare a erogare, dato un
reddito (ipotetico) di fr. 11 470.– mensili
e un fabbisogno minimo di fr. 3182.40 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio
fr. 607.40, assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione fr. 125.–,
contributo di mantenimento per la figlia V__________ fr. 1000.–, imposte fr.
600.
–). Quanto alla decorrenza, il Pretore aggiunto ha fissato il contributo
dall'aprile del 2014, momento in cui AO 1 ha
smesso di pagare la sua quota di spese per l'immobile di __________.
4.
L'appellante
censura anzitutto il metodo di calcolo adottato dal primo giudice per
determinare il contributo litigioso in suo favore. A suo dire nel caso specifico
non soccorrono gli estremi per scostarsi dal metodo abituale fondato sul riparto
dell'eccedenza registrata dal bilancio familiare, nemmeno alla luce del
precedente citato dal Pretore aggiunto (DTF 137 III 385). Ora, tale sentenza ricorda che,
quand'anche non ci si possa più seriamente attendere dai coniugi una ripresa
della vita in comune, il vicendevole obbligo di mantenimento continua a essere
disciplinato dall'art. 163 CC. E l'art. 163 cpv. 2 CC prevede che durante la comunione
domestica i coniugi “s'intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro”. Il
giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento giusta l'art. 176
cpv. 1 n. 1 CC prende quindi come punto di partenza l'intesa dei coniugi
(espressa o tacita) sul riparto dei compiti e delle risorse durante la vita in
comune, modificandola quanto occorre per tenere conto della nuova situazione,
in specie delle spese supplementari dovute all'esistenza di due economie
domestiche separate (pag. 387). In tale prospettiva egli non si scosta senza necessità
da quanto i coniugi medesimi hanno pattuito. Al metodo di calcolo cui
l'appellante accenna, in altri termini, si fa capo solo qualora i coniugi non
abbiano disposto altrimenti.
5.
Nella fattispecie l'appellante
non mette in dubbio che, dopo l'acquisto della casa ad __________, il marito si
sia limitato a pagare, fino al marzo del 2014, la metà delle spese inerenti
all'immobile. Afferma tuttavia che ciò è avvenuto soltanto dal 2013, mentre in
precedenza egli elargiva cospicui bonifici su un conto intestato a entrambi i
coniugi presso la Banca __________, accrediti che le permettevano di sopperire
al proprio fabbisogno. Secondo interessata “gli accordi vigenti durante
l'ultimo anno prima della richiesta di misure a protezione dell'unione
coniugale non possono essere considerati quali accordi presi dai coniugi
durante la vita in comune”. Inoltre – essa prosegue – tali accordi riguardavano
soltanto la gestione dell'immobile, non il mantenimento della famiglia. Onde la
richiesta di contributo alimentare con effetto retroattivo giusta l'art. 173
cpv. 3 CC, il marito avendola obbligata con il suo comportamento a consumare la
propria sostanza e a ricorrere a prestiti di terzi, come pure all'aiuto economico
del padre. A parere dell'appellante, in definitiva, la decisione di limitare il contributo di mantenimento del
marito alla partecipazione ai costi dell'abitazione coniugale, senza considerare
la copertura del fabbisogno di lei, offende il sentimento di giustizia e di equità.
a) In
realtà non è dato a divedere perché accordi intercorsi fra i coniugi durante
l'ultimo anno precedente l'istanza a tutela dell'unione coniugale”, quando la comunione
domestica ancora sussisteva, sarebbero irrilevanti. Nemmeno l'appellante dà
spiegazioni al proposito. La questione è di sapere, piuttosto, se nel caso
specifico con quell'accordo i coniugi abbiano realmente raggiunto un'intesa sul
mantenimento della famiglia o abbiano semplicemente regolato l'assunzione delle
spese relative all'abitazione di __________.
b) Entro
i limiti dell'art. 27 CC i coniugi sono liberi di definire la loro
partecipazione al mantenimento della famiglia, così come di modificare accordi precedenti.
Ogni forma di consenso è valida, compresa quella tacita che consiste nell'accomodarsi
di un determinato assetto (Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 33 e 36
ad art. 163). I coniugi possono prevedere altresì una ripartizione disuguale
della loro partecipazione al sostentamento della famiglia, purché tale partecipazione
garantisca il debito mantenimento di entrambi (Zeiter
in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 8 ad art. 163
CC). In concreto il Pretore aggiunto ha accertato, sulla scorta delle deposizioni
verbalizzate alle udienze del 29 dicembre 2014 e del 15 aprile 2015, che –
quanto meno dopo l'acquisto dell'immobile ad __________ – il
marito pagava la metà dei costi correlati all'abitazione coniugale, mentre la moglie
copriva l'altra metà delle spese e finanziava il proprio fabbisogno attingendo
alla sua sostanza personale o svolgendo piccoli lavori.
c) Che l'assetto appena
descritto sia stato effettivamente pattuito, fosse solo per atti concludenti, è
possibile. Sta di fatto che esso non garantiva alla moglie la copertura del
fabbisogno minimo. Senza reddito fisso, l'interessata non poteva contare su una sostanza che le permettesse
di sovvenire durevolmente al proprio mantenimento. Dei fr. 90 000.– ricavati dalla vendita dell'abitazione a __________,
fr. 40 000.– erano già stati versati al marito in acconto
della quota a lui spettante per la casa di __________ (versione della moglie)
o, comunque sia, in restituzione di un finanziamento per l'acquisto dell'abitazione
a __________ (versione del marito: verbale del 29 dicembre 2014, pag. 2). Dei
rimanenti fr. 50 000.–, una parte non meglio
quantificata era stata usata per l'acquisto di mobili e suppellettili indispensabili
dopo l'incendio della precedente abitazione coniugale a __________ (verbale del
15.
aprile 2015, pag. 2 in basso). Quanto
alla somma di fr. 100 000.– ricevuta dall'istante
in donazione da un ex datore di lavoro, fr. 25 000.–
sono confluiti nella prima rata del pagamento della casa ad __________. Inoltre
AP 1 ha dovuto farsi carico della metà dei costi del trapasso immobiliare, di
fr. 35 000.–, come pure delle spese notarili,
di fr. 15 000.– (loc. cit.). Senza contare
che, sempre per finanziare la sua quota dell'abitazione ad __________, essa ha
contratto un debito di fr. 100 000.–
nei confronti di __________ C__________ (doc. G8).
Certo,
l'appellante ha svolto “qualche lavoretto saltuario”, ma ciò non le ha evitato
di ricorrere all'aiuto finanziario del padre (verbale del 15 aprile 2015, pag.
2) né dal far capo ad almeno un ulteriore prestito di terzi per fr. 4000.– (doc.
AA). Con ogni verosimiglianza già nell'ultimo anno della vita in comune, ma a
maggior ragione dal momento in cui il marito ha smesso – contrariamente agli impegni
– di pagare anche la sua quota di spese per
l'immobile di __________ (aprile del 2014), essa non aveva più quindi risorse
sufficienti per provvedere a sé medesima. Quand'anche i coniugi si fossero intesi
nel senso che durante la vita in comune il marito pagasse la metà
dei costi correlati all'abitazione coniugale, mentre la moglie coprisse l'altra
metà delle spese e finanziasse il proprio fabbisogno attingendo alla sua sostanza
personale o svolgendo piccoli lavori, AP 1 non poteva consentire a un accordo del
genere, che la riduceva all'indigenza. Nelle circostanze illustrate la
decisione del primo giudice di limitare il contributo finanziario del marito alla
metà dei costi della casa ad __________ non resiste alla critica.
6.
L'appellante chiede che il marito
sia tenuto a garantirle il tenore di vita anteriore alla separazione, più la quota
di mezza eccedenza risultante dal bilancio familiare. Partendo da un reddito coniugale
di fr. 11 470.– mensili (conseguito dal solo
marito) e da un fabbisogno complessivo di
fr. 9794.50 mensili (fr. 6612.10 lei, fr. 3182.40 il marito), essa
rivendica perciò un contributo alimentare di fr. 7449.85 mensili (fr. 6612.10,
più la mezza eccedenza di fr. 837.75), da cui deduce quanto il marito ha
versato per la partecipazione alle spese della casa (fr. 917.– mensili) nel
periodo intercorso dal novembre del 2013 al marzo del 2014.
a) Riguardo
al metodo di calcolo, i criteri che disciplinano la definizione dei contributi
alimentari che un coniuge deve all'altro nelle procedure a tutela dell'unione
coniugale (o nelle procedure cautelari in cause di divorzio) giusta l'art. 176
cpv. 1 n. 1 CC sono già stati partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2015
pag. 880 consid. 6). Al proposito basti ricordare, in sintesi, che il
metodo invocato dall'appellante (méthode du calcul du minumum existentiel
élargi avec répartition de l'excédent; zweistufige Methode) si
applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite – o pressoché
interamente assorbite – dall'esistenza di due economie domestiche separate
(RtiD I-2015 pag. 881 consid. b). In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono
calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non lasciano margini disponibili
(o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai parametri che disciplinano il
minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; da
ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2015.72
del 7 aprile 2017, consid. 6).
b) Qualora
invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano
coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo
di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla
separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il metodo
fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode
du calcul concret; einstufig konkrete Methode).
Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere
verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore
alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a). Determinanti a tal fine
non sono i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto
esecutivo, bensì le spese che il richiedente affrontava in concreto per finanziare
il proprio tenore di vita anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun
riparto dell'eccedenza, già per il fatto che il coniuge richiedente non può
aspirare a un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione
domestica. Il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va
confuso quindi, né tanto meno combinato, con quello consistente nel dedurre dal
reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo
l'eccedenza a metà.
c) Nella
fattispecie l'istante ha sempre invocato, fin dall'inizio della procedura, il
diritto di vedersi assicurato il tenore di vita anteriore alla separazione. Già
nell'istanza essa quantificava le spese per garantire il proprio livello di
vita durante la comunione domestica in fr. 6606.45 mensili, ammontare calcolato
non sulla scorta dei principi che governano il fabbisogno minimo, bensì
sommando tutte le spese necessarie per finanziare quel tenore di vita. Del
resto nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2014 il convenuto non ha messo in
dubbio il metodo di calcolo fondato all'ammontare del dispendio effettivo, limitandosi
a contestare talune voci di spesa. In seguito poi egli è rimasto assente
ingiustificato alle convocazioni del Pretore aggiunto, precludendosi ulteriori contestazioni.
Ne segue che il contributo alimentare per l'appellante va definito in base al criterio
del dispendio effettivo, a maggior ragione ove si consideri che secondo la
stessa appellante il reddito coniugale non è interamente assorbito – o pressoché
interamente assorbito – dal costo di due economie domestiche separate, ma
presenta un saldo attivo di fr. 1675.50 mensili. Ed essa non può pretendere di
vedersi sovvenzionare più del tenore di vita sostenuto prima della separazione.
d) Per
quel che è del dispendio effettivo, l'appellante lo quantifica in fr. 6612.10
mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio (interessi ipotecari e spese
accessorie) fr. 1832.85, premio della cassa malati fr. 394.80,
assicurazione dell'automobile fr. 109.–, imposta di circolazione fr. 30.85, assicurazione
dell'economia domestica fr. 43.30, debito personale verso __________ C__________
fr. 1833.30, assicurazione “animalia” fr. 16.75, contributi AVS fr.
211.
, abbonamento della palestra fr. 84.40, “tassa cani” fr. 43.30, quota Automobile Club Svizzero fr. 12.10, spese legali
fr. 200.–, imposte fr. 600.–. Tali esborsi non sono contestati. È vero che
nel dispendio effettivo della moglie dovrebbe figurare solo la metà delle spese
relative all'immobile di __________, l'altra metà rientrando nel dispendio effettivo
del marito. Se non che, come detto, dopo l'aprile del 2014 AO 1 non ha più
tenuto fede all'impegno, di modo che la moglie ha dovuto sovvenire anche
all'altra metà delle spese. Deve invece essere adattato ai giustificativi il
contributo AVS, che negli anni 2013 e 2014 è passato a fr. 40.– (fr. 480.– annui;
doc. G10), così come si giustifica di riconoscere il debito nei confronti di __________
C__________ limitatamente alla sua scadenza del 10 maggio 2017 (doc. G8, pag.
2). Ne discende un dispendio effettivo dell'istante di fr. 6440.60 mensili fino
al 10 maggio 2017 e di 4607.30 mensili dopo di allora.
7.
Il convenuto reputa che
l'appellante potrebbe guadagnare almeno fr. 2000.– mensili, in analogia
all'offerta di lavoro che le era stata sottoposta all'udienza del 29 dicembre
2014.
(osservazioni all'appello, pag. 3; verbale del 29 dicembre 2014, pag. 1).
La documentazione assunta in questa sede dimostra tuttavia che dal 1° novembre
2015.
l'istante consegue un reddito di fr. 3450.– netti mensili, di cui va
tenuto conto. Prima di allora non risulta che il marito l'abbia sollecitata ad
attivarsi professionalmente, se non alla citata udienza in Pretura del 29
dicembre 2014. Ma a quel momento il permesso di dimora B dell'istante era
scaduto (dal 21 ottobre 2014) e il convenuto non ha preteso che la moglie
potesse lavorare ugualmente (verbale di udienza, pag. 1 in fondo). In seguito poi
AO 1 non è più comparso in tribunale, disinteressandosi del processo. Non è il
caso perciò di ascrivere un reddito da attività lucrativa a AP 1 prima del
novembre del 2015.
8.
Sempre nelle osservazioni
all'appello il convenuto afferma di essere disoccupato (pag. 3). A parte il
fatto però che l'assunto si esaurisce in un'autocertificazione (del 15 gennaio
2015: doc. 13), il Pretore aggiunto ha ritenuto che, “considerata l'esperienza
professionale (…) e l'assenza di ostacoli all'esercizio di tale professione”,
il convenuto sia in grado di conseguire il reddito percepito nel 2013 e nel
2014.
di fr. 11 470.– mensili (sentenza
impugnata, pag. 7 in basso). Con tale motivazione l'interessato non si confronta.
Tanto meno egli assume che, per un motivo o per l'altro, la sua capacità di
guadagno sia in qualche modo venuta meno. La questione non può di conseguenza
essere vagliata oltre.
9.
Da ultimo l'appellante
insta perché il contributo alimentare le sia riconosciuto con effetto
retroattivo dal novembre 2013, ovvero dall'anno precedente l'istanza, e non
solo dall'aprile del 2014. In effetti l'art. 173 cpv. 3 CC consente di chiedere
prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Per
ottenere prestazioni pecuniarie prima dell'istanza occorre però averne almeno chiesto
il versamento prima dell'istanza, eventualmente avere avviato trattative sin da
quel momento per ottenerle. In concreto non risulta – né l'interessata pretende
– di avere sollecitato il versamento di contributi alimentari prima del 24
novembre 2014. Anzi, se mai essa sembra essersi accomodata dell'accordo
raggiunto con il marito durante l'ultimo anno della vita in comune. Non può
quindi dolersi della circostanza che il Pretore aggiunto le abbia riconosciuto
prestazioni pecuniarie dal 1° aprile 2014.
10.
In definitiva, il contributo
alimentare per l'istante corrisponde al di lei dispendio effettivo, di fr.
6440.
– mensili fino al 31 ottobre 2015 (sopra, consid. 6 in fine), di fr.
2990.
– mensili dal 1° novembre 2015 (inizio dell'attività lucrativa: sopra,
consid. 7) e di fr. 1155.– mensili dal 10 maggio 2017 in poi (estinzione
del debito verso __________ C__________: sopra, consid. 6d in fine). Entro
questi limiti l'appello merita parziale accoglimento.
11.
L'emanazione del giudizio
odierno rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta
nell'appello.
12.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Con
l'appello l'istante chiedeva di portare il contributo alimentare di fr. 917.–
mensili stabilito dal Pretore aggiunto dal 1° aprile 2014 a fr. 6582.85 mensili
sin dal 1° novembre 2013 e a fr. 7449.85 mensili dal 1° marzo 2014, di
addebitare tutte le spese giudiziarie al marito e di aumentare le ripetibili in
suo favore a fr. 11 000.–. In ultima analisi
essa ottiene un contributo alimentare di fr. 6440.– mensili dal 1° aprile 2014 fino
al 31 ottobre 2015, di fr. 2990.– mensili dal 1° novembre 2015 e di
fr. 1155.– mensili dal 10 maggio 2017 in poi. Tutto ponderato, si
giustifica così che sopporti due terzi delle spese processuali e che rifonda al
marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
L'esito del presente giudizio
dovrebbe riflettersi, di per sé, anche sulle spese processuali e le ripetibili
di primo grado, che il Pretore aggiunto ha posto per un quarto a carico dell'istante
e per il resto a carico del convenuto. L'appellante non può dolersi tuttavia di
tale chiave di riparto, a lei favorevole (a maggior ragione ove si consideri
che in prima sede essa rivendicava un contributo alimentare di fr. 9362.30
mensili), mentre AO 1 non ha impugnato il dispositivo del Pretore aggiunto. Non
è il caso dunque di intervenire al riguardo.
13.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza
impugnata è così riformato:
AO 1 è condannato a versare a AP
1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di
mantenimento:
fr. 6440.– mensili dal 1°
aprile 2014 al 31 ottobre 2015,
fr.
2990.– mensili dal 1° novembre 2015 al 9 maggio 2017,
fr.
1155.– mensili dal 10 maggio 2017 in poi.
Per il resto l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese di appello, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due
terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui
l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).