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Decisione

11.2015.58

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie

29 maggio 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il giudice delegato della

Camera ha invitato il 3 marzo 2017 l'Ufficio cantonale della migrazione a

precisare la situazione di AP 1 dal punto di vista della polizia degli stranieri.

L'ufficio ha risposto l'8 marzo 2017 che la domanda di rinnovo del permesso di

dimora B è tuttora pendente, ma che ciò non impedisce all'interessata di

soggiornare nel Ticino e di svolgere un'attività lucrativa. L'appellante ha poi

precisato, il 20 marzo 2017, che dal 1° novembre 2015 essa lavora come

aiuto domestico 35 ore la settimana guadagnando fr. 4000.– lordi mensili. La nuova

documentazione assunta dalla Camera è stata comunicata al convenuto, che non ha

reagito.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della

sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,

nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del

contributo alimentare chiesto da AP 1 alle arringhe finali davanti al Pretore

aggiunto (fr. 9362.30 mensili dal novembre del 2013). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla

patrocinatrice dell'istante il 22 luglio 2015. Depositato il 31 luglio 2015,

l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

L'invito a formulare

osservazioni all'appello è stato notificato al patrocinatore di AO 1 il 18

agosto 2015, sicché il memoriale da lui inoltrato il 25 agosto 2015 è anch'esso

tempestivo. In procedura sommaria non è ammissibile tuttavia esperire appello

incidentale (art. 314 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui chiede di modificare la

sentenza impugnata e di sopprimere il contributo alimentare per la moglie deciso

dal Pretore aggiunto, ponendo le spese giudiziarie a carico di lei, il convenuto

formula quindi conclusioni improponibili.

3.

Litigioso rimane in questa

sede l'ammontare del contributo alimentare per l'appellante e la sua decorrenza.

A tal fine il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che giusta l'art. 176

cpv. 1 CC il giudice deve partire dall'accordo, espresso o tacito, concluso dalle

parti circa la suddivisione dei compiti durante la vita in comune e le risorse

apportate da ciascun coniuge per finanziare il bilancio familiare. In seguito –

egli ha soggiunto – il debito mantenimento della famiglia impone la

partecipazione dei coniugi, secondo le rispettive possibilità, ai costi

supplementari delle due economie domestiche separate (art. 163 cpv. 1 CC). Dandosi

nuove circostanze dovute alla separazione, il giudice adatta così l'assetto

concordato durante la vita comune.

Ciò premesso, nel caso specifico il

Pretore aggiunto ha accertato che fino al marzo del 2014 il convenuto

partecipava ai costi della famiglia pagando la metà delle spese – ordinarie e

straordinarie – dovute al­l'abitazione di __________, mentre per coprire l'altra

metà delle spese e finanziare il proprio fabbisogno la moglie svolgeva qualche

lavoretto oppure faceva capo all'aiuto di suo padre o alla propria sostanza

(fr. 90 000.– ricavati dalla vendita di un'abitazione

a __________ e fr. 100 000.– frutto

di una donazione del suo ex datore di lavoro, in parte usati per l'acquisto della

casa ad __________). Ne ha dedotto, il Pretore aggiunto, che durante la vita in

comune i coniugi provvedevano autonomamente al rispettivo mantenimento, dividendo

a metà unicamente i costi dell'alloggio.

Nelle circostanze descritte il primo

giudice ha ritenuto così che la separazione non abbia mutato la situazione dei

coniugi né generato costi supplementari suscettibili di giustificare una

modifica dell'assetto concordato dalle parti durante la vita in comune. Di

conseguenza egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie sulla base

di tale assetto e non – come chiedeva l'istante – sulla base di quanto le

sarebbe spettato a copertura del fabbisogno minimo più la metà dell'eccedenza registrata

dal bilancio familiare, poiché ciò avrebbe – secondo il Pretore aggiunto –

consentito alla moglie un tenore di vita addirittura più alto di

quello sostenuto durante la

comunione domestica. A favore del­l'istante il primo giudice ha riconosciuto

pertanto una spettanza di fr. 917.– mensili (metà degli oneri ipotecari e dell'ammortamento

fr. 705.–, metà delle spese accessorie fr. 212.–), somma che il marito corrispondeva

prima della separazione e che poteva senz'altro continuare a erogare, dato un

reddito (ipotetico) di fr. 11 470.– mensili

e un fabbisogno minimo di fr. 3182.40 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio

fr. 607.40, assicurazione del­l'automobile e imposta di circolazione fr. 125.–,

contributo di mantenimento per la figlia V__________ fr. 1000.–, imposte fr.

600.

–). Quanto alla decorrenza, il Pretore aggiunto ha fissato il contributo

dall'aprile del 2014, momento in cui AO 1 ha

smesso di pagare la sua quota di spese per l'immobile di __________.

4.

L'appellante

censura anzitutto il metodo di calcolo adottato dal primo giudice per

determinare il contributo litigioso in suo favore. A suo dire nel caso specifico

non soccorrono gli estremi per scostarsi dal metodo abituale fondato sul riparto

dell'eccedenza registrata dal bilancio familiare, nemmeno alla luce del

precedente citato dal Pretore aggiunto (DTF 137 III 385). Ora, tale sentenza ricorda che,

quand'anche non ci si possa più seriamente attendere dai coniugi una ripresa

della vita in comune, il vicendevole obbligo di mantenimento continua a essere

disciplinato dall'art. 163 CC. E l'art. 163 cpv. 2 CC prevede che durante la comunione

domestica i coniugi “s'intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l'assistenza nella professione o nel­l'impresa dell'altro”. Il

giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento giusta l'art. 176

cpv. 1 n. 1 CC prende quindi come punto di partenza l'intesa dei coniugi

(espressa o tacita) sul riparto dei compiti e delle risorse durante la vita in

comune, modificandola quanto occorre per tenere conto della nuova situazio­ne,

in specie delle spese supplementari dovute all'esistenza di due economie

domestiche separate (pag. 387). In tale prospettiva egli non si scosta senza necessità

da quanto i coniugi medesimi hanno pattuito. Al metodo di calcolo cui

l'appellante accenna, in altri termini, si fa capo solo qualora i coniugi non

abbiano disposto altrimenti.

5.

Nella fattispecie l'appellante

non mette in dubbio che, dopo l'acquisto della casa ad __________, il marito si

sia limitato a pagare, fino al marzo del 2014, la metà delle spese inerenti

all'immobile. Afferma tuttavia che ciò è avvenuto soltanto dal 2013, mentre in

precedenza egli elargiva cospicui bonifici su un conto intestato a entrambi i

coniugi presso la Banca __________, accrediti che le permettevano di sopperire

al proprio fabbisogno. Secondo interessata “gli accordi vigenti durante

l'ultimo anno prima della richiesta di misure a protezione dell'unione

coniugale non possono essere considerati quali accordi presi dai coniugi

durante la vita in comune”. Inoltre – essa prosegue – tali accordi riguardavano

soltanto la gestione dell'immobile, non il mantenimento della famiglia. Onde la

richiesta di contributo alimentare con effetto retroattivo giusta l'art. 173

cpv. 3 CC, il marito avendola obbligata con il suo comportamento a consumare la

propria sostanza e a ricorrere a prestiti di terzi, come pure all'aiuto economico

del padre. A parere dell'appellante, in definitiva, la decisione di limitare il contributo di mantenimento del

marito alla partecipazione ai costi dell'abitazione coniugale, senza considerare

la copertura del fabbisogno di lei, offende il sentimento di giustizia e di equità.

a) In

realtà non è dato a divedere perché accordi intercorsi fra i coniugi durante

l'ultimo anno precedente l'istanza a tutela dell'unione coniugale”, quando la comunione

domestica ancora sussisteva, sarebbero irrilevanti. Nemmeno l'appellante dà

spiegazioni al proposito. La questione è di sapere, piuttosto, se nel caso

specifico con quell'accordo i coniugi abbiano realmente raggiunto un'intesa sul

mantenimento della famiglia o abbiano semplicemente regolato l'assunzione delle

spese relative al­l'abitazione di __________.

b) Entro

i limiti dell'art. 27 CC i coniugi sono liberi di definire la loro

partecipazione al mantenimento della famiglia, così come di modificare accordi precedenti.

Ogni forma di consenso è valida, compresa quella tacita che consiste nell'accomodar­si

di un determinato assetto (Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 33 e 36

ad art. 163). I coniugi possono prevedere altresì una ripartizione disuguale

della loro partecipazione al sostentamento della famiglia, purché tale partecipazione

garantisca il debito mantenimento di entrambi (Zeiter

in: Handkommentar zum Schweizer Privat­recht, 2ª edizione, n. 8 ad art. 163

CC). In concreto il Pretore aggiunto ha accertato, sulla scorta delle deposizioni

verbalizzate alle udienze del 29 dicembre 2014 e del 15 aprile 2015, che –

quanto meno dopo l'acquisto del­l'immobile ad __________ – il

marito pagava la metà dei costi correlati all'abitazione coniugale, mentre la moglie

copriva l'altra metà delle spese e finanziava il proprio fabbisogno attingendo

alla sua sostanza personale o svolgendo piccoli lavori.

c) Che l'assetto appena

descritto sia stato effettivamente pattuito, fosse solo per atti concludenti, è

possibile. Sta di fatto che esso non garantiva alla moglie la copertura del

fabbisogno minimo. Senza reddito fisso, l'interessata non poteva contare su una sostanza che le permettesse

di sovvenire durevolmente al proprio mantenimento. Dei fr. 90 000.– ricavati dalla vendita dell'abitazione a __________,

fr. 40 000.– erano già stati versati al marito in acconto

della quota a lui spettante per la casa di __________ (versione della moglie)

o, comunque sia, in restituzio­ne di un finanziamento per l'acquisto dell'abitazione

a __________ (versione del marito: verbale del 29 dicembre 2014, pag. 2). Dei

rimanenti fr. 50 000.–, una parte non meglio

quantificata era stata usata per l'acquisto di mobili e suppellettili indispen­sabili

dopo l'incendio della precedente abitazione coniugale a __________ (verbale del

15.

aprile 2015, pag. 2 in basso). Quanto

alla somma di fr. 100 000.– rice­vuta dall'istante

in donazione da un ex datore di lavoro, fr. 25 000.–

sono confluiti nella pri­ma rata del pagamento della casa ad __________. Inoltre

AP 1 ha dovuto farsi carico della metà dei costi del trapasso immobiliare, di

fr. 35 000.–, come pure delle spese notarili,

di fr. 15 000.– (loc. cit.). Senza contare

che, sempre per finanziare la sua quota dell'abitazione ad __________, essa ha

contratto un debito di fr. 100 000.–

nei confronti di __________ C__________ (doc. G8).

Certo,

l'appellante ha svolto “qualche lavoretto saltuario”, ma ciò non le ha evitato

di ricorrere all'aiuto finanziario del padre (verbale del 15 aprile 2015, pag.

2) né dal far capo ad almeno un ulteriore prestito di terzi per fr. 4000.– (doc.

AA). Con ogni verosimiglianza già nell'ultimo anno della vita in comune, ma a

maggior ragione dal momento in cui il marito ha smesso – contrariamente agli impegni

– di pagare anche la sua quota di spese per

l'immobile di __________ (aprile del 2014), essa non aveva più quindi risorse

sufficienti per provvedere a sé medesima. Quand'anche i coniugi si fossero intesi

nel senso che durante la vita in comune il marito pagasse la metà

dei costi correlati all'abitazione coniugale, mentre la moglie coprisse l'altra

metà delle spese e finanziasse il proprio fabbisogno attingendo alla sua sostanza

personale o svolgendo piccoli lavori, AP 1 non poteva consentire a un accordo del

genere, che la riduceva all'indigenza. Nelle circostanze illustrate la

decisione del primo giudice di limitare il contributo finanziario del marito alla

metà dei costi della casa ad __________ non resiste alla critica.

6.

L'appellante chiede che il marito

sia tenuto a garantirle il tenore di vita anteriore alla separazione, più la quota

di mezza eccedenza risultante dal bilancio familiare. Partendo da un red­dito coniugale

di fr. 11 470.– mensili (conseguito dal solo

marito) e da un fabbisogno complessivo di

fr. 9794.50 mensili (fr. 6612.10 lei, fr. 3182.40 il marito), essa

rivendica perciò un contributo alimentare di fr. 7449.85 mensili (fr. 6612.10,

più la mezza eccedenza di fr. 837.75), da cui deduce quanto il marito ha

versato per la partecipazione alle spese della casa (fr. 917.– mensili) nel

periodo intercorso dal novembre del 2013 al marzo del 2014.

a) Riguardo

al metodo di calcolo, i criteri che disciplinano la definizione dei contributi

alimentari che un coniuge deve all'altro nelle procedure a tutela dell'unione

coniugale (o nelle procedure cautelari in cause di divorzio) giusta l'art. 176

cpv. 1 n. 1 CC sono già stati partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2015

pag. 880 consid. 6). Al proposito basti ricordare, in sintesi, che il

metodo invocato dall'appellante (méthode du calcul du minumum existentiel

élargi avec répartition de l'excédent; zwei­stufige Methode) si

applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite – o pressoché

interamente assorbite – dall'esistenza di due economie domestiche separate

(RtiD I-2015 pag. 881 consid. b). In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono

calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non lasciano margini disponibili

(o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai parametri che disciplinano il

minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; da

ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2015.72

del 7 aprile 2017, consid. 6).

b) Qualora

invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano

coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo

di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla

separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il metodo

fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode

du calcul concret; einstufig konkrete Methode).

Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere

verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore

alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a). Determinanti a tal fine

non sono i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto

esecutivo, bensì le spese che il richiedente affrontava in concreto per finanziare

il proprio tenore di vita anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun

riparto dell'eccedenza, già per il fatto che il coniuge richiedente non può

aspirare a un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione

domestica. Il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va

confuso quindi, né tanto meno combinato, con quello consistente nel dedurre dal

reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo

l'eccedenza a metà.

c) Nella

fattispecie l'istante ha sempre invocato, fin dall'inizio della procedura, il

diritto di vedersi assicurato il tenore di vita anteriore alla separazione. Già

nell'istan­za essa quantificava le spese per garantire il proprio livello di

vita durante la comunione domestica in fr. 6606.45 mensili, ammontare calcolato

non sulla scorta dei principi che governano il fabbisogno minimo, bensì

sommando tutte le spese necessarie per finanziare quel tenore di vita. Del

resto nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2014 il convenuto non ha messo in

dubbio il metodo di calcolo fondato all'ammontare del dispen­dio effettivo, limitandosi

a contestare talune voci di spesa. In seguito poi egli è rimasto assente

ingiustificato alle convocazioni del Pretore aggiunto, precludendosi ulteriori contestazioni.

Ne segue che il contributo alimentare per l'appellante va definito in base al criterio

del dispendio effettivo, a maggior ragione ove si consideri che secondo la

stessa appellante il reddito coniugale non è interamente assorbito – o pressoché

interamente assorbito – dal costo di due economie domestiche separate, ma

presenta un saldo attivo di fr. 1675.50 mensili. Ed essa non può pretendere di

vedersi sovvenzionare più del tenore di vita sostenuto prima della separazione.

d) Per

quel che è del dispendio effettivo, l'appellante lo quantifica in fr. 6612.10

men­sili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio (interessi ipotecari e spese

accessorie) fr. 1832.85, premio della cassa malati fr. 394.80,

assicurazione dell'automobile fr. 109.–, imposta di circolazione fr. 30.85, assicurazione

dell'economia domestica fr. 43.30, debito personale verso __________ C__________

fr. 1833.30, assicurazione “animalia” fr. 16.75, contributi AVS fr.

211.

, abbonamento della palestra fr. 84.40, “tassa cani” fr. 43.30, quota Automobile Club Svizzero fr. 12.10, spese legali

fr. 200.–, imposte fr. 600.–. Tali esborsi non sono contestati. È vero che

nel dispendio effettivo della moglie dovrebbe figurare solo la metà delle spese

relative all'immobile di __________, l'altra metà rientrando nel dispendio effettivo

del marito. Se non che, come detto, dopo l'aprile del 2014 AO 1 non ha più

tenuto fede all'impegno, di modo che la moglie ha dovuto sovvenire anche

all'altra metà delle spese. Deve invece essere adattato ai giustificativi il

contributo AVS, che negli anni 2013 e 2014 è passato a fr. 40.– (fr. 480.– annui;

doc. G10), così come si giustifica di riconoscere il debito nei confronti di __________

C__________ limitatamente alla sua scadenza del 10 maggio 2017 (doc. G8, pag.

2). Ne discende un dispendio effettivo dell'istante di fr. 6440.60 mensili fino

al 10 maggio 2017 e di 4607.30 mensili dopo di allora.

7.

Il convenuto reputa che

l'appellante potrebbe guadagnare almeno fr. 2000.– mensili, in analogia

all'offerta di lavoro che le era stata sottoposta all'udienza del 29 dicembre

2014.

(osservazioni all'appello, pag. 3; verbale del 29 dicembre 2014, pag. 1).

La documentazione assunta in questa sede dimostra tuttavia che dal 1° novembre

2015.

l'istante consegue un reddito di fr. 3450.– netti mensili, di cui va

tenuto conto. Prima di allora non risulta che il marito l'abbia sollecitata ad

attivarsi professionalmente, se non alla citata udienza in Pretura del 29

dicembre 2014. Ma a quel momento il permesso di dimora B dell'istante era

scaduto (dal 21 ottobre 2014) e il convenuto non ha preteso che la moglie

potesse lavorare ugualmente (verbale di udienza, pag. 1 in fondo). In seguito poi

AO 1 non è più comparso in tribunale, disinteressandosi del processo. Non è il

caso perciò di ascrivere un reddito da attività lucrativa a AP 1 prima del

novembre del 2015.

8.

Sempre nelle osservazioni

all'appello il convenuto afferma di essere disoccupato (pag. 3). A parte il

fatto però che l'assunto si esaurisce in un'autocertificazione (del 15 gennaio

2015: doc. 13), il Pretore aggiunto ha ritenuto che, “considerata l'esperienza

professionale (…) e l'assenza di ostacoli all'esercizio di tale professione”,

il convenuto sia in grado di conseguire il reddito percepito nel 2013 e nel

2014.

di fr. 11 470.– mensili (sentenza

impugnata, pag. 7 in basso). Con tale motivazione l'interessato non si con­fronta.

Tanto meno egli assume che, per un motivo o per l'altro, la sua capacità di

guadagno sia in qualche modo venuta meno. La questione non può di conseguenza

essere vagliata oltre.

9.

Da ultimo l'appellante

insta perché il contributo alimentare le sia riconosciuto con effetto

retroattivo dal novembre 2013, ovvero dall'anno precedente l'istanza, e non

solo dall'aprile del 2014. In effetti l'art. 173 cpv. 3 CC consente di chiedere

prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Per

ottenere prestazioni pecuniarie prima dell'istanza occorre però averne almeno chiesto

il versamento prima dell'istanza, eventualmente avere avviato trattative sin da

quel momento per ottenerle. In concreto non risulta – né l'interessata pretende

– di avere sollecitato il versamento di contributi alimentari prima del 24

novembre 2014. Anzi, se mai essa sembra essersi accomodata dell'accordo

raggiunto con il marito durante l'ultimo anno della vita in comune. Non può

quindi dolersi della circostanza che il Pretore ag­giunto le abbia riconosciuto

prestazioni pecuniarie dal 1° aprile 2014.

10.

In definitiva, il contributo

alimentare per l'istante corrisponde al di lei dispendio effettivo, di fr.

6440.

– mensili fino al 31 ottobre 2015 (sopra, consid. 6 in fine), di fr.

2990.

– mensili dal 1° novembre 2015 (inizio dell'attività lucrativa: sopra,

consid. 7) e di fr. 1155.– mensili dal 10 maggio 2017 in poi (estinzione

del debito verso __________ C__________: sopra, consid. 6d in fine). Entro

questi limiti l'appello merita parziale accoglimento.

11.

L'emanazione del giudizio

odierno rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta

nell'appello.

12.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Con

l'appello l'istante chiedeva di portare il contributo alimentare di fr. 917.–

mensili stabilito dal Pretore aggiunto dal 1° aprile 2014 a fr. 6582.85 mensili

sin dal 1° novembre 2013 e a fr. 7449.85 mensili dal 1° marzo 2014, di

addebitare tutte le spese giudiziarie al marito e di aumentare le ripetibili in

suo favore a fr. 11 000.–. In ultima analisi

essa ottiene un contributo alimentare di fr. 6440.– mensili dal 1° aprile 2014 fino

al 31 ottobre 2015, di fr. 2990.– mensili dal 1° novembre 2015 e di

fr. 1155.– mensili dal 10 maggio 2017 in poi. Tutto ponderato, si

giustifica così che sopporti due terzi delle spese processuali e che rifonda al

marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

L'esito del presente giudizio

dovrebbe riflettersi, di per sé, anche sulle spese processuali e le ripetibili

di primo grado, che il Pretore aggiunto ha posto per un quarto a carico dell'istante

e per il resto a carico del convenuto. L'appellante non può dolersi tuttavia di

tale chiave di riparto, a lei favorevole (a maggior ragione ove si consideri

che in prima sede essa rivendicava un contributo alimentare di fr. 9362.30

mensili), mentre AO 1 non ha impugnato il dispositivo del Pretore aggiunto. Non

è il caso dunque di intervenire al riguardo.

13.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza

impugnata è così riformato:

AO 1 è condannato a versare a AP

1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di

mantenimento:

fr. 6440.– mensili dal 1°

aprile 2014 al 31 ottobre 2015,

fr.

2990.– mensili dal 1° novembre 2015 al 9 maggio 2017,

fr.

1155.– mensili dal 10 maggio 2017 in poi.

Per il resto l'appello è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese di appello, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due

terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui

l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).