11.2015.6
Divorzio pendente all'estero: provvedimenti cautelari del giudice svizzero?
28 ottobre 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.6
Lugano,
28 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.976 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
del 5 settembre 2014 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 2 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 19 gennaio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1987) e AP 1 (1993),
cittadini kosovari, si sono sposati a __________, nel comune di __________ (Kosovo)
l'8 marzo 2012. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito beneficia di un
permesso di domicilio a __________, la moglie ha ottenuto nel dicembre del 2012
un permesso di dimora per “ricongiungimento familiare con attività”. Il primo
lavora a __________ come venditore in un negozio della catena __________, la
seconda a __________ come assistente di studio medico per il dott. __________. I
coniugi si sono separati il 20 giugno 2014, quando AP 1 è riparata dal fratello
a __________, salvo trovare poi una sistemazione nella struttura protetta “__________”
a __________.
B. Il
5 settembre 2014 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo
conferimento del gratuito patrocinio – di essere
autorizzata a vivere separata, di vedersi assegnare l'alloggio coniugale a __________,
di essere abilitata a prelevare i suoi effetti personali dall'abitazione dei
suoceri a __________ e
di
condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2350.–
mensili dall'agosto del 2014 in poi. Identiche richieste essa ha
avanzato in via cautelare. Il Pretore ha convocato le parti per il
contraddittorio all'udienza del 9 ottobre 2014, rinviata in seguito al 21
ottobre successivo. Il 15 ottobre 2014 AO 1 ha
comunicato al Pretore di avere promosso sin dal 16 luglio 2014 causa di divorzio nel Kosovo davanti al Tribunale
di primo grado a __________, diramazione __________, il che non lasciava spazio
alla protezione dell'unione coniugale.
C. Chiamata
a esprimersi per scritto sulla comunicazione del marito, AP 1 ha contestato il
27 ottobre 2014 la competenza del giudice estero adito con l'azione di divorzio,
sostenendo che in ogni modo la sentenza di quel tribunale non sarebbe stata riconosciuta
in Svizzera, onde la competenza del Pretore a emanare provvedimenti a tutela
dell'unione coniugale. Invitato a esprimersi sul memoriale della moglie, con
osservazioni del 3 dicembre 2014 AO 1 ha sollecitato il Pretore a
sospendere la procedura a tutela dell'unione coniugale per litispendenza
anteriore del divorzio all'estero e a stralciare la procedura dal ruolo non
appena il tribunale kosovaro avesse giudicato.
D. Con sentenza del 19 gennaio
2015 il Pretore aggiunto ha accertato la litispendenza previa della causa di
divorzio introdotta da AO 1 nel Kosovo e ha dichiarato irricevibile per incompetenza
l'istanza a protezione dell'unione coniugale di AP 1. Le spese processuali di
fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Con decisione di quello stesso 19 gennaio 2015 il
Pretore aggiunto ha respinto anche la richiesta di gratuito patrocinio contenuta
nell'istanza a protezione dell'unione coniugale, istanza ritenuta senza probabilità
di successo.
E. Contro le decisioni appena
citate AP 1 è insorta con un appello del 2 febbraio 2015 nel quale chiede che –
accordatole il gratuito patrocinio davanti a questa Camera – la sentenza
impugnata sia riformata nel senso di accertare la competenza del Pretore investito
dell'istanza a protezione dell'unione coniugale (o almeno di accertarne la
competenza per emanare provvedimenti cautelari correlati al divorzio) e che le
sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio in prima sede. Nelle sue osservazioni
del 20 febbraio 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le decisioni finali o
incidentali emanate dai Pretori in procedure a tutela dell'unione coniugale
sono impugnabili con appello, trattandosi di rito sommario (art. 271 lett. a
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove tali
decisioni vertano su controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato già per il fatto
che il valore del contributo alimentare in discussione (fr. 2350.– mensili) eccede manifestamente fr. 10 000.–, essendo di durata incerta e dovendo essere calcolato perciò sull'arco di
vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008
dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività
dell'appello, la decisione impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'istante
il 22 gennaio 2015. Il termine per ricorrere
sarebbe scaduto così domenica 1° febbraio 2015, ma si è protratto al
lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 2 febbraio
2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato
anzitutto che a norma dell'art. 60 CPC il giudice verifica d'ufficio i
presupposti processuali, tra cui la competenza per materia, quella per territorio
(art. 59 cpv. 2 lett. lett. b CPC) e l'assenza di litispendenza altrove (art.
59 cpv. 2 lett. d CPC). Ciò premesso, egli ha accertato che nelle relazioni
internazionali l'adozione di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale compete
ai tribunali svizzeri al domicilio dei coniugi (art. 46 LDIP), domicilio che
nella fattispecie si trova a __________, e che tali provvedimenti sono retti
dalla legge svizzera (art. 48 cpv. 1 LDIP). Se non che – egli ha soggiunto
– il giudice a protezione dell'unione coniugale può disciplinare la vita
separata delle parti solo per il lasso di tempo che precede l'introduzione di
una causa di divorzio, dopo di che la competenza passa al giudice del divorzio.
E nella fattispecie AO 1 ha adito il giudice del divorzio sin dal 16 luglio
2014, sicché il 5 settembre 2014 la moglie non poteva più chiedere misure a
protezione dell'unione coniugale. Quanto al fatto che la sentenza di divorzio kosovara
non possa essere riconosciuta in Svizzera – ha concluso il Pretore aggiunto – “non
vi sono elementi per dimostrare tale evidenza”. Nelle condizioni descritte il
primo giudice ha dichiarato irricevibile l'istanza di AP 1. Gli oneri
processuali sono stati suddivisi a metà, vista la parziale soccombenza di entrambi
Fatti
i coniugi e le particolarità del caso.
3. L'appellante ribadisce anzitutto che la competenza
del giudice svizzero a protezione dell'unione coniugale non decade nel caso in
cui il giudice estero del divorzio, adito parallelamente, abbia a emanare una
sentenza che non sarà riconosciuta in Svizzera. A suo avviso, in concreto si
ravvisa sin d'ora tale stato di cose, poiché in Svizzera non potrà essere
riconosciuta una sentenza di divorzio emessa da un giudice estero cui faccia
difetto la competenza (nel senso dell'art. 26 lett. a LDIP). Per tacere del
fatto – allega l'appellante – che il tribunale kosovaro non è competente a
decidere nemmeno in virtù del diritto interno, giacché nessuno dei due coniugi
ha la residenza nel Kosovo e l'ultima residenza comune delle parti cui si
riferisce l'art. 72 della legge kosovara di famiglia non era nel Kosovo, bensì
a __________. Comunque sia, a parere dell'interessata il riconoscimento della
sentenza kosovara è escluso a priori perché quel tribunale non l'ha citata regolarmente
(art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP). La convocazione è stata notificata invero – essa
adduce – ai suoi genitori nel Kosovo e della causa di divorzio essa ha saputo
solo quando il Pretore l'ha chiamata a esprimersi il 16 ottobre 2014 sulla comunicazione
del marito. Per di più – essa afferma – nella fattispecie il giudice svizzero è
sicuramente abilitato a emanare, se non provvedimenti a tutela dell'unione
coniugale, almeno misure provvisionali contestuali al divorzio, dal momento che
il giudice estero non ha ancora decretato provvedimenti analoghi suscettibili
di essere eseguiti in Svizzera.
4. La
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che – come rammenta il Pretore
aggiunto – provvedimenti a tutela dell'unione coniugale non possono più essere
ordinati una volta che è stato adito il giudice del divorzio, se non per il
lasso di tempo che precede la litispendenza della causa di divorzio,
quand'anche il giudice a protezione dell'unione coniugale statuisca più tardi. Invalsa
sul piano interno, tale regola si applica anche nelle relazioni internazionali
(DTF 134 III 328 consid. 3.2). Nel caso in esame AP 1 ha postulato provvedimenti
a tutela dell'unione coniugale il 5 settembre 2014, allorché il marito aveva
già intentato azione di divorzio nel Kosovo
il 16 luglio precedente (doc. 2). Il giudice svizzero quindi non era più
competente, a quel momento, per ordinare provvedimenti a tutela dell'unione
coniugale.
5. Il
principio testé richiamato non è tuttavia assoluto. Sempre secondo giurisprudenza,
nelle relazioni internazionali la competenza del giudice svizzero a tutela
dell'unione coniugale sussiste, seppure una parte abbia già promosso azione di
divorzio all'estero, qualora appaia evidente sin dall'inizio, ovvero fin dall'introduzione
della procedura a tutela dell'unione coniugale, che la sentenza estera di
divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera (DTF 134 III 328 consid. 3.3
con rinvii). Tale è il caso, per esempio, ove
risulti subito manifesto che quella sentenza non potrà essere riconosciuta
perché il giudice estero non è competente nel senso dell'art. 26 lett. a
LDIP (in materia di divorzio: art. 65 LDIP o art. 2 della Convenzione
dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno
1970 [RS 0.211.212.3], tra gli Stati che l'hanno ratificata). Il difetto di
competenza però non va ammesso con leggerezza. A tal fine occorre tenere conto sia
di quanto si desume dagli atti del fascicolo a tutela dell'unione coniugale, sia
– per quanto possibile – di quanto emerge dagli atti della causa di divorzio
pendente all'estero (DTF 134 III 328 consid. 3.3). Ove risulti palese che la sentenza
estera di divorzio non potrà essere riconosciuta, il giudice svizzero rimane
abilitato per statuire a tutela dell'unione coniugale (art. 46 LDIP: “azioni o
provvedimenti concernenti i diritti e i doveri coniugali”).
6. Diversa
è la situazione nel caso in cui non si possa escludere che la sentenza di
divorzio pronunciata all'estero sarà riconosciuta in Svizzera. In condizioni del
genere la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che il giudice svizzero non
può più statuire a tutela dell'unione coniugale. Può decretare nondimeno provvedimenti
cautelari nell'ambito della causa di divorzio, seppure questa sia pendente
all'estero, sulla base dell'art. 10 LDIP (ora: art. 10 lett. b LDIP). Ciò è
lecito unicamente, tuttavia, se ricorre una delle circostanze che segue
(DTF 134 III 330 consid. 3.5.1, menzionata ancora nella sentenza
5A_289/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.4, in: FamPra.ch 2015 pag. 229):
– se la
legge estera applicabile alla causa di divorzio non prevede una disciplina cautelare
analoga a quella dell'art. 137 cpv. 2 vCC (ora: art. 276 cpv. 1 CPC);
– se provvedimenti
cautelari decretati dal giudice estero non possono essere eseguiti al domicilio
di una parte o al domicilio delle parti;
– se provvedimenti
cautelari decretati dal giudice svizzero siano destinati a garantire una futura
esecuzione su beni posti in Svizzera;
– se provvedimenti
cautelari decretati dal giudice svizzero si impongono per ragioni di urgenza
immediata;
– se provvedimenti
cautelari decretati dal giudice svizzero si giustifichino perché non v'è da
attendersi che il tribunale estero prenda una decisione in tempi adeguati.
La giurisprudenza anteriore,
secondo cui il giudice svizzero poteva decretare provvedimenti cautelari ogni
qual volta il giudice estero del divorzio non avesse ancora emanato
provvedimenti cautelari suscettibili di essere riconosciuti in Svizzera (DTF
104 II 246), è dunque superata.
7. L'appellante sostiene in
primo luogo – come detto – che nel caso specifico il Pretore aggiunto rimaneva abilitato
a statuire come giudice a protezione dell'unione coniugale perché la sentenza
estera di divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera, il tribunale kosovaro
non essendo competente a norma dell'art. 59 LDIP. Se non che, così
argomentando, essa disconosce che l'art. 59 LDIP riguarda la competenza del
giudice svizzero del divorzio. Trattandosi di riconoscere una sentenza estera
di divorzio, la competenza del giudice straniero è regolata dall'art. 65
LDIP (o dagli eventuali trattati bilaterali o multilaterali), cui rinvia l'art.
26 lett. a LDIP. E l'art. 65 cpv. 1 LDIP prevede – tra l'altro – che le
decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in
Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di origine di uno dei coniugi. AO
1 e AP 1 sono entrambi cittadini kosovari. Mal si comprende quindi perché la
sentenza del giudice kosovaro non potrebbe essere riconosciuta. Al riguardo l'appello
manca di consistenza.
8. Soggiunge l'appellante che secondo
Considerandi
l'art. 72 della legge kosovara di famiglia n. 2004/32 (doc. L, 2° foglio; ‹www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2004_32_en.pdf›)
il giudice kosovaro non è competente nella fattispecie per trattare la causa
di divorzio, l'ultima residenza dei coniugi non essendo nel Kosovo. L'eccezione
va sollevata tuttavia davanti a quel giudice. Non tocca all'autorità svizzera
pronunciarsi sull'applicazione del diritto kosovaro. Per quanto riguarda la
competenza, il riconoscimento di decisioni estere in Svizzera dipende esclusivamente
– come si è visto (consid. 5) – dall'art. 26 lett. a LDIP, non dalle leggi interne
del singolo Stato in cui è emanata la sentenza. Anche al proposito l'appello
cade pertanto nel vuoto.
9.
A parere dell'appellante,
in concreto il riconoscimento della sentenza kosovara è escluso perché quel
tribunale non l'ha citata regolarmente, ma ha inviato la convocazione ai suoi
genitori nel Kosovo, senza per altro alcuna avvertenza in caso di mancata
comparsa. Della causa di divorzio essa sarebbe venuta a sapere solo quando il
Pretore l'ha invitata a esprimersi, il 16 ottobre 2014, sulla comunicazione scritta
del marito. Ora, non fa dubbio che secondo l'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP una
decisione straniera non è riconosciuta in Svizzera se una parte “non è stata
citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il
diritto della sua dimora abituale”. E AP 1 non consta essere stata citata
regolarmente in Svizzera. AO 1 obietta di avere indicato nell'atto introduttivo
della lite, del 14 luglio 2014, la residenza della moglie a __________, nel comune
di __________ (via __________) perché supponeva che dopo la separazione, il 20
giugno 2014, essa fosse tornata in patria dai genitori (osservazioni
all'appello, pag. 5 a metà). Che l'asserzione dell'attore sia credibile o no,
poco giova. Sta di fatto che la convocazione di AP 1 a quell'indirizzo è risultata
infruttuosa. Deve considerarsi pertanto come non avvenuta.
Chiarito ciò, risulta che alla prima
udienza del 20 ottobre 2014 dinanzi al Tribunale di primo grado a __________ il
patrocinatore del marito, unico comparso, ha ammesso che in realtà la convenuta
risiedeva a __________, presso il fratello.
Udita tale precisazione, il tribunale ha rinviato l'udienza al 26 maggio
2015, nell'attesa di ripetere la citazione giudiziale (doc. 6). Dagli atti non si
evince se la citazione sia poi stata ripetuta e con quale esito. Non è dato di
sapere nemmeno se a quel momento AP 1 si fosse già sistemata nella “__________”
a __________. L'interessata non pretende, ad ogni modo, che il tribunale abbia
proceduto nel merito in sua assenza. Non può dirsi sin d'ora, pertanto, che la
sentenza di divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera per difetto di
regolare convocazione. Quanto al fatto che le citazioni del Tribunale di primo
grado a __________ non contengano avvertenze, quella recapitata al legale
kosovaro di AO 1 dimostra se mai il contrario (doc. 3). Ad ogni buon conto, i
requisiti minimi di una citazione non comprendono avvertimenti particolari (cfr. Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª
edizione, n. 84 ad art. 27 LDIP; Däppen/Mabillard in: Basler Kommentar,
IPRG, 3ª edizione, n. 12 ad art. 27). Se ne conclude che, non
potendosi dare per scontato il mancato riconoscimento della sentenza kosovara
di divorzio, in concreto non sussisteva la competenza del giudice svizzero a
protezione dell'unione coniugale. Sotto questo profilo la sentenza del Pretore
aggiunto resiste alla critica.
10.
Non sussistendo la competenza del giudice svizzero a tutela dell'unione
coniugale, rimane da verificare se in concreto il Pretore aggiunto non dovesse
trattare l'istanza di AP 1 a norma dell'art. 10 lett. b LDIP come richiesta di
provvedimenti cautelari contestuali alla causa di divorzio. La sentenza
impugnata non contiene alcuna disamina in proposito. L'appellante ribadisce che
nella fattispecie il giudice svizzero era sicuramente abilitato a emanare
provvedimenti cautelari correlati al divorzio, dal momento che il giudice
kosovaro non aveva ancora decretato misure analoghe suscettibili di essere
eseguite in Svizzera. Quest'ultimo criterio tuttavia non è più decisivo, come
si è visto (consid. 6 in fine). Determinante è sapere se i provvedimenti
chiesti da AP 1 rientrassero in una delle categorie definite dalla
giurisprudenza sopra citata (consid. 6). L'interessata reputa che ciò sia il
caso perché i provvedimenti da lei richiesti erano d'urgenza immediata, perché
provvedimenti cautelari decretati dal giudice estero non potevano essere
eseguiti in Svizzera e perché non v'era da attendersi che il giudice kosovaro
prendesse una decisione in tempi adeguati.
a) Che
provvedimenti cautelari non potessero essere eseguiti in Svizzera perché non
v'era da attendersi che il giudice kosovaro prendesse una decisione in tempi adeguati
è una mera illazione dell'appellante. Certo, il Tribunale di primo grado a __________
ha rinviato l'udienza del 20 ottobre 2014 al 26 maggio 2015, ma ciò si doveva
all'esigenza di convocare AP 1 nel Kosovo per commissione rogatoria internazionale.
Non significa che quel tribunale non fosse in grado di statuire con
sollecitudine su richieste di provvedimenti cautelari a esso direttamente
proposte.
b) Che
provvedimenti cautelari decretati nell'ambito di un divorzio pendente all'estero
non possano essere riconosciuti – né quindi eseguiti – in Svizzera è un'opinione
apodittica dell'appellante, la dottrina maggioritaria seguendo tutt'altro
indirizzo (da ultimo: Othenin-Girard
in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, pag.
1987.
n. 182 con riferimenti). E con tale orientamento l'interessata non tenta
nemmeno di confrontarsi. Tanto meno l'interessata pretende che nel caso specifico
si dessero circostanze particolari che escludessero il riconoscimento di
misure provvisionali emanate dal tribunale kosovaro. Si ricordi anzi che, trattandosi
di prestazioni in denaro, decreti cautelari esteri possono costituire un titolo
esecutivo in applicazione dell'art. 7 par. 2 e 3 della Convenzione
concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di
obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), almeno fra gli
Stati che l'hanno ratificata (sentenza del Tribunale federale 5C.243/1990 del
5.
marzo 1991 consid. 2c, in: SJ 1991 pag. 464 in alto).
c) Che
i provvedimenti cautelari postulati da AP 1 al giudice svizzero richiedessero
una protezione immediata e necessaria è invece credibile. Al momento in cui ha adito
il giudice svizzero, l'istante guadagnava
come stagista fr. 350.– mensili, che sarebbero diventati fr. 700.–
mensili dal 20 marzo 2015 e fr. 1050.– mensili dal 20 marzo 2016 (doc. E:
contratto di tirocinio). Non era quindi in grado di sopperire nemmeno al
proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo. Né essa poteva disporre di
un alloggio proprio, tant'è che soggiornava in una struttura protetta per fr.
50.
– giornalieri (appello, pag. 11), ciò che il marito non contesta. In una
situazione di tale ristrettezza essa doveva inoltre ricuperare senza indugio i
propri effetti personali rimasti nella casa dei suoceri. Diverso sarebbe stato
il caso qualora l'istante avesse avuto modo di sovvenire almeno al proprio
fabbisogno minimo (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5C.243/1990 del 5 marzo 1991 consid. 5a e 5b, in:
SJ 1991 pag. 465) oppure i provvedimenti richiesti non fossero impellenti (trattandosi
di un diritto di informazione: sentenza
5A_289/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.5, in: FamPra.ch 2015 pag. 230).
In concreto si trattava per contro di misure aventi un'urgenza immediata che
l'interessata non poteva essere rinviata a chiedere dinanzi al tribunale
kosovaro (analogamente: DTF 134 III 330 consid. 3.5.2). Sussisteva quindi una
competenza del giudice svizzero fondata sull'art. 10 lett. b LDIP che il
Pretore aggiunto ha omesso di considerare. Ne segue che l'eccezione di litispendenza,
rispettivamente di incompetenza, sollevata da AO 1 va respinta e che la
sentenza impugnata va riformata in tal senso.
11.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza del convenuto, in primo e in secondo grado (art. 106 cpv.
1.
CPC). Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata da AP 1,
essa diviene senza oggetto, AO 1 essendo tenuto al versamento di congrue
ripetibili (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3) che nulla induce a supporre
di difficile o di impossibile incasso (doc. F: tassazione 2014).
12.
Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'eccezione di litispendenza,
rispettivamente di incompetenza, è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3.
La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
II. Le spese di
appello, di fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 1000.– per ripetibili.
III. La richiesta
di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza oggetto.
IV. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).