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Decisione

11.2015.61

Remunerazione del patrocinatore d'ufficio: legittimazione al reclamo

2 settembre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM. 2013.59 (divorzio su azione unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione del 10 maggio 2013 da

CO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2)

contro

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1),

giudicando

sul reclamo del 18 agosto 2015 presentato da RE 1 e dal­l'avv. PA 1 contro

la decisione con cui il Pretore aggiunto ha fissato il 30 luglio 2015 in fr.

6437.35 la retribuzione spettante all'avv. A__________ come patrocinatrice

d'ufficio della convenuta;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito

di un'azione di divorzio su azione di un coniuge promossa da CO 1 (1960)

davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, RE 1 (1971) ha instato il 17

giugno 2013 per il beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. A__________.

Essa ha poi postulato identico beneficio con il patrocinio dell'avv. PA 1, del

medesimo studio legale, per una procedura cautelare (il 14 gennaio 2014) e per

la causa di merito (il 14 marzo 2014). La domanda è stata reiterata il 21

agosto 2014 nel memoriale conclusivo. Statuendo il 14 ottobre 2014, il Pretore

ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convezione sottoscritta dalle parti

e ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 1000.– per ripetibili

ridotte. Contestualmente egli ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio formulata

da RE 1. Adita da quest'ultima, con sentenza del 16 marzo 2014 la terza

Camera civile del Tribunale di appello ha accolto il reclamo e ammesso l'interessata

al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. A__________ (inc.

13.2014.102).

B. Il

30 marzo 2015 l'avv. PA 1 ha tramesso al Pretore aggiunto una nota

professionale di complessivi fr. 15 513.25

(onorario fr. 13 663.80, spese fr. 700.– e IVA fr. 1149.15). Con decisione del

30 luglio 2015 il Pretore aggiunto ha tassato “il lavoro svolto fino al 18 dicembre 2013 (v. decisione del Tribunale

di appello 16.03.2015)”, riconoscendo all'avv. A__________

una retribuzione di fr. 6437.50 (onorario fr. 6260.40, spese fr. 626.05,

IVA fr. 550.90, dedotte le ripetibili di fr. 1000.–), riservato l'obbligo per la

beneficiaria di rifondere tale somma allo Stato del Cantone Ticino nel caso in

cui la sua situazione economica fosse migliorata, consentendo il rimborso.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 e l'avv. PA 1 sono insorti a questa Camera con

un reclamo del 18 agosto 2015 per ottenere che – conferito a RE 1 il beneficio

del gratuito patrocinio – il giudizio impugnato sia annullato e gli atti ritornati

al Pretore aggiunto per una nuova decisione o, in via subordinata, perché il

compenso del patrocinatore d'ufficio sia aumentato a fr. 15 965.20, riformando la decisione impugnata di

conseguenza. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato

d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella

“liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), la quale è regolata in linea

generale dall'art. 111 CPC. Ancorché presa separatamente, la decisione ema­nata

il 30 luglio 2015 dal Pretore aggiunto va considerata come un'integrazione del

Dispositivo

dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza di divorzio. Essa configura

perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia

un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1

CPC). Il termine di ricorso è di 10 giorni se la decisione in materia di spese

è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se

è stata presa nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura

semplificata, v'è chi sostiene che il termine sia ugualmente di 10 giorni (Bühler in: Berner Kommentar, edizione

2012, n. 42 in fine ad art. 122; Trezzini

in: Commentario al CPC, Lugano 2010, pag. 1413 a metà) e chi invece che sia di

30 (Tappy in: CPC commenté,

Basilea 2011, n. 10 ad art. 110 e n. 21 ad art. 122). Nella fattispecie, comunque

si opini, il reclamo è stato introdotto entro il termine più breve di 10 giorni

dalla notifica della decisione, onde la tempestività del rimedio giuridico.

2. Legittimato

a presentare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un

avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto

l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da

lui reputato insufficiente. Il patrocinato, da parte sua, può introdurre

personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al proprio

avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci

anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino

(art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una

decisione che fissa l'indennità spettante al proprio avvocato d'ufficio perché

considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a tal fine (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.10 del 20 febbraio 2015, consid. 2 con

riferimenti). Ciò premesso, in concreto RE 1 non è abilitata a chiedere un aumento

della rimunerazione fissata dal Pretore aggiunto. Anzi, fosse maggiorata la

mercede, essa si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue

condizioni economiche migliorassero, un importo più elevato di quello stabilito

dal primo giudice. Ne segue che, nella misura in cui è da lei inoltrato, il

reclamo in oggetto va dichiarato d'acchito irricevibile.

3. Per

quel che è dell'avv. PA 1, la sua legittimazione a proporre reclamo è di per sé

data (sopra, consid. 2). Se non che, nella fattispecie il Pretore

aggiunto ha sì “visto” la parcella di

lui, ma non l'ha tassata, limitandosi ad approvare le prestazioni eseguite in

regime di gratuito patrocinio fino al 18 dicem­bre 2013 dall'avv. A__________.

Nella sentenza del 16 mar­zo 2015 invero la terza Camera civile del

Tribunale di appello aveva conferito a RE 1 il beneficio dell'assistenza

giudiziaria fino a quella data (riformando su tal punto la sentenza del

Pretore), mentre per quanto riguardava l'avv. PA 1 aveva ritenuto la questione estranea

alle proprie competenze, spettando in realtà al Pretore decidere se accordare

il gratuito patrocinio a RE 1 anche in seguito – come aveva chiesto l'interessata

il 19 dicembre 2013 – per opera di quel legale. E il Pretore aggiunto non

risulta avere statuito sull'istanza di RE 1 volta alla sostituzione dell'avv. A__________

con l'avv. PA 1. Prima di tassare la nota professionale di quest'ultimo, di

conseguenza, il Pretore aggiunto deve ancora decidere se approvare quella

richiesta (sulle condizioni cfr. DTF 141 III 74 consid. 6). Né l'avv. PA 1

ha il benché minimo interesse a contestare l'indennità fissata in favore del­l'avv. A__________,

la cui nota professionale è stata interamente approvata dal Pretore aggiunto. Ne

segue che il reclamo, a dir poco prematuro, va dichiarato irricevibile. Il che

rende superfluo esaminare se la decisione emessa dal Pretore aggiunto violi –

come pretende il reclamante – l'art. 30 Cost.

4. Le

spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106

cpv. 1 e 3 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non essendo state

chieste osservazioni al reclamo. Il gratuito patrocinio postulato da RE 1 in questa

sede non può entrare in linea di conto, la richiesta di giudizio apparendo sin

dall'inizio – come si è visto (consid. 2) – senza alcuna possibilità di

successo (art. 117 lett. b CPC).

5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– complessivi sono poste a carico dei reclamanti

in solido.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

4. Notificazione

all'avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).