11.2015.61
Remunerazione del patrocinatore d'ufficio: legittimazione al reclamo
2 settembre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.61
Lugano
2 settembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM. 2013.59 (divorzio su azione unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 10 maggio 2013 da
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando
sul reclamo del 18 agosto 2015 presentato da RE 1 e dall'avv. PA 1 contro
la decisione con cui il Pretore aggiunto ha fissato il 30 luglio 2015 in fr.
6437.35 la retribuzione spettante all'avv. A__________ come patrocinatrice
d'ufficio della convenuta;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di un'azione di divorzio su azione di un coniuge promossa da CO 1 (1960)
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, RE 1 (1971) ha instato il 17
giugno 2013 per il beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. A__________.
Essa ha poi postulato identico beneficio con il patrocinio dell'avv. PA 1, del
medesimo studio legale, per una procedura cautelare (il 14 gennaio 2014) e per
la causa di merito (il 14 marzo 2014). La domanda è stata reiterata il 21
agosto 2014 nel memoriale conclusivo. Statuendo il 14 ottobre 2014, il Pretore
ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convezione sottoscritta dalle parti
e ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 1000.– per ripetibili
ridotte. Contestualmente egli ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio formulata
da RE 1. Adita da quest'ultima, con sentenza del 16 marzo 2014 la terza
Camera civile del Tribunale di appello ha accolto il reclamo e ammesso l'interessata
al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. A__________ (inc.
13.2014.102).
B. Il
30 marzo 2015 l'avv. PA 1 ha tramesso al Pretore aggiunto una nota
professionale di complessivi fr. 15 513.25
(onorario fr. 13 663.80, spese fr. 700.– e IVA fr. 1149.15). Con decisione del
30 luglio 2015 il Pretore aggiunto ha tassato “il lavoro svolto fino al 18 dicembre 2013 (v. decisione del Tribunale
di appello 16.03.2015)”, riconoscendo all'avv. A__________
una retribuzione di fr. 6437.50 (onorario fr. 6260.40, spese fr. 626.05,
IVA fr. 550.90, dedotte le ripetibili di fr. 1000.–), riservato l'obbligo per la
beneficiaria di rifondere tale somma allo Stato del Cantone Ticino nel caso in
cui la sua situazione economica fosse migliorata, consentendo il rimborso.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 e l'avv. PA 1 sono insorti a questa Camera con
un reclamo del 18 agosto 2015 per ottenere che – conferito a RE 1 il beneficio
del gratuito patrocinio – il giudizio impugnato sia annullato e gli atti ritornati
al Pretore aggiunto per una nuova decisione o, in via subordinata, perché il
compenso del patrocinatore d'ufficio sia aumentato a fr. 15 965.20, riformando la decisione impugnata di
conseguenza. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato
d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella
“liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), la quale è regolata in linea
generale dall'art. 111 CPC. Ancorché presa separatamente, la decisione emanata
il 30 luglio 2015 dal Pretore aggiunto va considerata come un'integrazione del
Dispositivo
dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza di divorzio. Essa configura
perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia
un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1
CPC). Il termine di ricorso è di 10 giorni se la decisione in materia di spese
è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se
è stata presa nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura
semplificata, v'è chi sostiene che il termine sia ugualmente di 10 giorni (Bühler in: Berner Kommentar, edizione
2012, n. 42 in fine ad art. 122; Trezzini
in: Commentario al CPC, Lugano 2010, pag. 1413 a metà) e chi invece che sia di
30 (Tappy in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 10 ad art. 110 e n. 21 ad art. 122). Nella fattispecie, comunque
si opini, il reclamo è stato introdotto entro il termine più breve di 10 giorni
dalla notifica della decisione, onde la tempestività del rimedio giuridico.
2. Legittimato
a presentare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un
avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto
l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da
lui reputato insufficiente. Il patrocinato, da parte sua, può introdurre
personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al proprio
avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci
anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino
(art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una
decisione che fissa l'indennità spettante al proprio avvocato d'ufficio perché
considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a tal fine (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.10 del 20 febbraio 2015, consid. 2 con
riferimenti). Ciò premesso, in concreto RE 1 non è abilitata a chiedere un aumento
della rimunerazione fissata dal Pretore aggiunto. Anzi, fosse maggiorata la
mercede, essa si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue
condizioni economiche migliorassero, un importo più elevato di quello stabilito
dal primo giudice. Ne segue che, nella misura in cui è da lei inoltrato, il
reclamo in oggetto va dichiarato d'acchito irricevibile.
3. Per
quel che è dell'avv. PA 1, la sua legittimazione a proporre reclamo è di per sé
data (sopra, consid. 2). Se non che, nella fattispecie il Pretore
aggiunto ha sì “visto” la parcella di
lui, ma non l'ha tassata, limitandosi ad approvare le prestazioni eseguite in
regime di gratuito patrocinio fino al 18 dicembre 2013 dall'avv. A__________.
Nella sentenza del 16 marzo 2015 invero la terza Camera civile del
Tribunale di appello aveva conferito a RE 1 il beneficio dell'assistenza
giudiziaria fino a quella data (riformando su tal punto la sentenza del
Pretore), mentre per quanto riguardava l'avv. PA 1 aveva ritenuto la questione estranea
alle proprie competenze, spettando in realtà al Pretore decidere se accordare
il gratuito patrocinio a RE 1 anche in seguito – come aveva chiesto l'interessata
il 19 dicembre 2013 – per opera di quel legale. E il Pretore aggiunto non
risulta avere statuito sull'istanza di RE 1 volta alla sostituzione dell'avv. A__________
con l'avv. PA 1. Prima di tassare la nota professionale di quest'ultimo, di
conseguenza, il Pretore aggiunto deve ancora decidere se approvare quella
richiesta (sulle condizioni cfr. DTF 141 III 74 consid. 6). Né l'avv. PA 1
ha il benché minimo interesse a contestare l'indennità fissata in favore dell'avv. A__________,
la cui nota professionale è stata interamente approvata dal Pretore aggiunto. Ne
segue che il reclamo, a dir poco prematuro, va dichiarato irricevibile. Il che
rende superfluo esaminare se la decisione emessa dal Pretore aggiunto violi –
come pretende il reclamante – l'art. 30 Cost.
4. Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106
cpv. 1 e 3 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non essendo state
chieste osservazioni al reclamo. Il gratuito patrocinio postulato da RE 1 in questa
sede non può entrare in linea di conto, la richiesta di giudizio apparendo sin
dall'inizio – come si è visto (consid. 2) – senza alcuna possibilità di
successo (art. 117 lett. b CPC).
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– complessivi sono poste a carico dei reclamanti
in solido.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
4. Notificazione
all'avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).