11.2015.62
Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie
20 aprile 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.62
Lugano
20 aprile 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2014.8 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 30 gennaio 2014 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 19 agosto 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 15 giugno 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 giugno 2010
il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1955)
e AO 1 (1956), omologando una convenzione che prevedeva un contributo alimentare
per la moglie di fr. 2000.– mensili fino al 30 aprile 2010 e di fr. 2300.–
mensili da allora in poi, fino al 65° anno di età del marito. La convenzione
prevedeva inoltre che qualora la moglie dovesse “aumentare leggermente” il
proprio grado d'occupazione, a quel tempo del 50%, il contributo non avrebbe
subìto riduzioni (inc. OA.2009.188). AO 1 lavorava come segretaria a metà tempo
per il dott. __________ D__________ a __________ e percepiva uno stipendio di
fr. 1916.90 mensili. Nell'ottobre del 2010 AP 1 si è risposato con __________ H__________
(1973). Venuto a sapere nell'ottobre del 2013 che l'ex moglie aveva intrapreso
una nuova attività lucrativa, egli ha interrotto il pagamento del contributo
alimentare.
B. Il 30 gennaio 2014 AP 1 si è
rivolto al medesimo Pretore per ottenere la soppressione del contributo
alimentare in favore di AO 1 dal 1° settembre 2012 e la condanna di lei a riversargli
fr. 30 000.– per contributi alimentari pagati
in eccesso. In via cautelare egli chiesto l'immediata soppressione del contributo
alimentare. All'udienza del 26 febbraio 2014, indetta per il contraddittorio
cautelare, il Pretore aggiunto ha proposto alle parti di mantenere pendente
causa la sospensione dei pagamenti decisa unilateralmente dall'attore. La
procedura cautelare è stata così sospesa.
C. Nella sua risposta di merito
del 5 giugno 2014 la convenuta ha dichiarato di percepire dal 1° settembre 2012
uno stipendio di fr. 4300.– mensili e di consentire a una riduzione del
contributo alimentare a fr. 1000.– mensili dal 1° settembre 2012, ma ha rifiutato
il rimborso di quanto ricevuto in esubero. Con replica del 22 luglio 2014 l'attore
ha ribadito la sua domanda, aumentando a fr. 30 900.– l'importo preteso in restituzione dei contributi alimentari
versati in eccesso. In subordine egli ha chiesto la riduzione del contributo litigioso
a fr. 300.– mensili, la compensazione dei contributi alimentari dovuti fino al
raggiungimento del 65° anno di età con quanto versato di troppo e la condanna
dell'ex moglie a rifondergli fr. 2700.– per contributi alimentari ricevuti
senza diritto. Con duplica del 15 settembre 2014 la convenuta è rimasta sulle
sue posizioni.
D. Il dibattimento si è tenuto
il 9 dicembre 2014 e l'istruttoria è iniziata quello stesso giorno per
chiudersi il 28 gennaio 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 5 marzo 2015 l'attore ha
riaffermato le domande precedenti. Nel proprio memoriale conclusivo del 30 marzo
2015 la convenuta ha dichiarato di accettare una riduzione del contributo
alimentare a fr. 1100.– mensili dal 1° settembre 2012, ha postulato la condanna
dell'attore a versarle fr. 6500.– per contributi arretrati e ha nuovamente
avversato la richiesta di rifondere all'ex marito la somma di fr. 30 900.–.
E. Statuendo il 15 giugno 2015,
il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha
ridotto il contributo alimentare litigioso a fr. 1329.– mensili dal 1°
settembre 2012 e ha obbligato la convenuta a versare all'istante l'importo di fr.
12 623.– per contributi in eccesso. Le
spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste per tre quarti
a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore
è stato tenuto a rifondere fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 agosto 2015 nel
quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo interamente la sua petizione o, in subordine, limitando il contributo
litigioso a fr. 300.– mensili dal 1° settembre 2012 o, in via ancor
più subordinata, riducendo il contributo in questione a fr. 132.– mensili,
compensando i contributi alimentari dovuti fino al suo 65° anno di età con
quanto versato in eccesso e condannando l'ex moglie a rimborsargli fr. 16 908.– per quanto ricevuto in eccesso. Nelle sue
osservazioni del 1° ottobre 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. La modifica di sentenze di
divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola
il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze
dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di
modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il
valore di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311
CPC). Ciò è il caso in concreto, litigiosa essendo la soppressione del contributo
alimentare di fr. 2300.– mensili dal 1° settembre 2012 fino al 65° compleanno dell'attore
(3 luglio 2020). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 19 giugno 2015. Il
termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto
sospeso dal 15 luglio al 15 agosto
2015 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), di modo che sarebbe scaduto il 20 agosto
2015. Depositato il 19 agosto 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Alla sue osservazioni AO 1 acclude
un contratto di leasing del 18 marzo
2013 (doc. A) e uno del 14 agosto 2014 (doc. B). Ora, nuovi mezzi di prova sono
ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). L'interessata non
spiega perché le sarebbe stato impossibile esibire tali documenti al Pretore
aggiunto, gli atti essendo finanche anteriori alla sua duplica del 15 settembre
2015. Prodotti tardivamente, simili documenti non possono pertanto essere
considerati in appello.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ravvisato un mutamento rilevante e
duraturo delle circostanze nel maggior grado d'occupazione della convenuta, ben
oltre il “leggero aumento” che la convenzione sugli effetti del divorzio prevedeva per non dar luogo a riduzioni del
contributo alimentare. Ciò premesso,
egli ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 6927.70
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 4066.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, locazione fr. 1200.–, assicurazione dell'economia
domestica fr. 10.90, premio della cassa malati fr. 320.55, assicurazione sulla
vita fr. 135.75, spese d'automobile fr. 892.– [rimborso prestito d'acquisto
fr. 500.–, imposta di circolazione
fr. 62.50, premio dell'assicurazione fr. 109.50, carburante fr. 220.–], imposte fr. 307.–).
Quanto
a AO 1, il primo giudice ha constatato un reddito di fr. 4812.60 mensili per
rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4608.30 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari e
ammortamenti fr. 874.70, spese dell'alloggio fr. 345.10, premio dell'assicurazione mobilia domestica e
responsabilità civile fr.
40.80, assicurazione dell'economia domestica fr. 60.40, premio della cassa
malati fr. 522.85, assicurazione sulla vita fr. 200.–, spese d'automobile fr. 797.10
[leasing 481.75, premio dell'assicurazione RC fr. 115.38,
posteggio fr. 200.–], imposte
fr. 567.30).
Calcolata un'eccedenza di fr. 2862.– mensili nel bilancio dell'attore
e una di fr. 204.– mensili in quello della convenuta, il Pretore aggiunto ha ripartito a metà tali margini disponibili, riducendo così
il contributo alimentare per AO 1 a fr. 1329.– mensili dal 1° settembre 2012 e obbligando quest'ultima a restituire all'ex marito fr.
12 623.–
per i contributi alimentari ricevuti in eccesso tra il settembre del 2012 e il settembre
del 2013.
4. L'appellante
censura anzitutto una violazione dell'art. 58 CPC, dolendosi del fatto che il Pretore
aggiunto abbia ridotto il contributo litigioso a fr. 1390.– mensili mentre la
convenuta ne riconosceva la riconduzione a fr. 1100.– mensili. La convenuta obietta
di essersi limitata ad aderire alla richiesta di riduzione, nel senso che i
presupposti dell'art. 129 CC erano adempiuti, e ad accettare ‟nella
peggiore delle ipotesiˮ una riduzione del contributo alimentare a fr.
1100.– mensili. Ora, in un processo inteso alla modifica del contributo
alimentare per un ex coniuge, governato dal principio dispositivo, il giudice è
vincolato alle richieste delle parti (Simeoni
in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea
2015, n. 64 ad art. 129 CC; v. anche RtiD II-2006 pag. 692, consid. 10). Davanti
al Pretore aggiunto la convenuta ha accettato che il contributo in discussione
fosse “ridotto a fr. 1000.– mensili dal 1° settembre 2012ˮ (risposta,
pag. 5; duplica, pag. 5), rispettivamente “fr. 1100.– mensili dal 1° settembre 2012” (memoriale
conclusivo, pag. 4). Formulata da una parte debitamente patrocinata, tale richiesta
configurava una parziale acquiescenza. Sia come sia, fosse completamente
soppresso in esito all'appello in esame il contributo litigioso, la disattenzione
dell'art. 58 cpv. 1 CPC diventerebbe senza interesse. Sulla questione si
tornerà quindi più tardi.
5. I criteri per la modifica
di contributi alimentari in favore di un ex coniuge fissati in una sentenza di
divorzio passata in giudicato sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al
riguardo basti rammentare che la modifica o la soppressione di un contributo alimentare
presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra
parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui
il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti
di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze.
Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si
trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato
l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi
una riduzione o una soppressione del contributo non è solo una questione di diritto,
ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c consid. 6 con rinvii).
Così, dandosi i presupposti per la
modifica di un contributo alimentare, il giudice è chiamato a fissare la nuova
rendita in base al proprio apprezzamento, fondandosi sui criteri dell'art. 125
CC, dopo avere aggiornato tutti i fattori presi in considerazione al momento
del divorzio (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_762/2015
dell'8 aprile 2016 consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.67 del 4 marzo 2014,
consid. 5). Contrariamente all'opinione delle parti e del Pretore aggiunto,
di conseguenza, l'eventuale nuovo contributo a carico dell'ex marito non si
calcola in base al metodo consistente nel suddividere a metà la cosiddetta eccedenza
mensile (applicabile per definire contributi alimentari in costanza di
matrimonio: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii), bensì secondo i
criteri adottati nel caso specifico dal giudice
del divorzio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.190 del 7 aprile 2008, consid. 5).
6. L'appellante ribadisce che l'ex moglie è in grado ora di provvedere da sé al proprio
sostentamento. Dipartendosi dal reddito di fr. 4812.60 mensili, nettamente
superiore ai fr. 1916.90 mensili percepiti dalla convenuta al momento del divorzio,
egli sostiene che il fabbisogno minimo di lei non ammonta a fr. 4608.30 mensili,
bensì a fr. 3547.53 mensili, non potendosi riconoscere né il leasing dell'automobile (fr. 481.75 mensili) né il
premio dell'assicurazione sulla vita (fr. 200.– mensili), mentre l'onere
fiscale va ridotto da 567.30 a fr. 189.– mensili.
a) In
concreto il contributo alimentare di fr. 2300.– mensili dal 1° maggio
2010 fino al 65° compleanno del marito, pattuito dai coniugi al momento del
divorzio, era stato determinato sulla base di un reddito di lui di fr. 6257.–
mensili e di un reddito della moglie di fr. 1916.90 mensili ‟su
tredici mensilitàˮ (doc. C, premesse, pag. 2 e 3). La convenzione sugli
effetti del divorzio nulla contempla in merito ai rispettivi fabbisogni, ma gli
allegati presentati dalle parti nella procedura di divorzio facevano stato di
un fabbisogno minimo di fr. 4353.– mensili per il marito (risposta del 12
gennaio 2010, pag. 4) e di fr. 4310.95 mensili per la moglie (istanza dell'11 novembre
2009, pag. 3). Posto ciò, AO 1 poteva contare su entrate di fr. 2075.– mensili
netti. Se ne desume che il contributo alimentare di fr. 2300.– mensili le
garantiva unicamente la copertura del fabbisogno minimo.
b) Per
quel che è del fabbisogno minimo attuale, il leasing
dell'automobile
criticato dall'appellante è iniziato nel marzo del 2013 per una durata di 48 mesi,
l'ottava rata essendo scaduta nell'ottobre del 2013 (doc. 9), e mal si
comprende perché tale spesa non dovrebbe entrare in linea di conto. Quanto all'assicurazione
sulla vita, si conviene che la motivazione del Pretore, il quale ha ammesso nel
fabbisogno minimo fr. 200.– mensili, salvo poi precisare che “le spese concernenti
il terzo pilastro non vengono incluse nel fabbisogno della convenuta, tenuto
conto della sua situazione finanziaria”, appare contraddittoria. Non è dato a divedere
tuttavia perché il premio dell'assicurazione __________ (fr. 300.– mensili) non
dovrebbe rientrare nel fabbisogno minimo della convenuta, tale polizza già esistendo
al momento del divorzio. Quanto all'onere fiscale, sarà anche vero che con la riduzione
(o la soppressione) del contributo alimentare il carico fiscale dell'ex moglie
sarà inferiore, ma non si deve trascurare che il primo giudice non ha ammesso
nel fabbisogno minimo di lei l'indennità per pasti fuori casa (fr. 200.– mensili),
mentre l'interessata ha dimostrato di svolgere la propria attività lucrativa a __________
senza possibilità di rientrare al domicilio di __________ per la pausa di mezzogiorno.
Né il Pretore aggiunto ha inserito nel fabbisogno minimo le spese del
carburante e l'imposta di circolazione (complessivi fr. 256.–), il che non è un
esempio di coerenza, non essendo dato di arguire come possa la convenuta usare
un'automobile senza targhe e senza carburante. Tutto considerato, non soccorrono
motivi per scostarsi in concreto dall'importo di fr. 4608.30 mensili.
c) Nelle
circostanze descritte, con un reddito attuale (non contestato) di fr. 4812.60
mensili percepito dalla __________, AO 1 è in grado ora di finanziare autonomamente
il proprio fabbisogno minimo di fr. 4608.30 mensili,
conservando un margine disponibile di circa fr. 200.– mensili. Applicando
equitativamente lo stesso principio previsto al momento del divorzio (sopra,
consid. a), il miglioramento della situazione economica di lei non lascia più spazio
a contributi alimentari. Tanto meno, come detto (consid. 4), entra in linea di
conto un riparto a metà dell'eccedenza, mentre il principio della solidarietà
postmatrimoniale evocato dal Pretore aggiunto si applica qualora un coniuge non risulti poter finanziare da sé il proprio
mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui (RtiD
II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre
2015, consid. 11), ipotesi estranee alla fattispecie. Ne segue che su
questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto, il che rende
superfluo esaminare le contestazioni di AP 1 circa il proprio fabbisogno minimo.
7. Per
quel che attiene ai contributi alimentari versati in eccesso, il Pretore ha rimproverato
alla convenuta di avere violato l'obbligo di informazione “che si può evincere
dalla convenzione sugli effetti accessori del divorzio”. Egli ha accertato in
effetti che tra il settembre del 2012 e il settembre del 2013 l'attore aveva corrisposto
all'ex moglie complessivi fr. 29 900.–, a
prescindere da ulteriori fr. 1000.– che sarebbero stati versati per errore,
ma il cui pagamento non era stato dimostrato. L'appellante ribadisce l'integrale
pretesa di fr. 30 900.–. Non si confronta
tuttavia con l'argomentazione del primo giudice, sicché al proposito l'appello
va dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso
dell'art.
311 cpv. 1 CPC). In definitiva, dovendo la convenuta restituire i contributi
alimentari riscossi dal settembre del 2012 al settembre del 2013, il credito di
AP 1 ascende complessivamente a fr. 29 900.–
(fr. 2300.– per 13 mensilità).
8. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Se non che, l'appellante esce quasi del
tutto vittorioso, sicché tanto vale rinunciare a prelevare
la trascurabile quota di spese processuali che gli andrebbe addebitata e
ridurre lievemente l'indennità per ripetibili a carico della convenuta. L'esito
dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le
ripetibili di primo grado, che segue la medesima sorte. Non si giustifica
tuttavia di ridurre l'ammontare della tassa di giustizia, finanche inferiore
alla tariffa per valori litigiosi superiori a fr. 200 000.–, né di
aumentare quello delle ripetibili, l'appellante limitandosi a postulare
un'indennità di fr. 1000.–.
9. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto la
sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:
a) il contributo alimentare in favore di AO 1 omologato con sentenza
dell'8 giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona è soppresso dal 1°
settembre 2012 e
b) AO 1 è tenuta a rifondere a AP 1 la
somma di fr. 29 900.– per contributi alimentari ricevuti in eccesso.
2. Le spese
processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste a carico della convenuta, che
rifonderà all'attore fr. 1000.– per ripetibili.
II. Le
spese di appello, ridotte a fr. 900.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1300.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).