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Decisione

11.2015.63

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributi per i figli

22 febbraio 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i costi per l'ab­bonamento a una piscina di fr. 55.70 mensili, sia il rimborso

di un debito verso la Banca __________ di fr. 576.45 mensili, sia le spese per le

ricerche d'impiego di fr. 17.– mensili.

a) Che

il conguaglio delle spese accessorie e il costo dell'abbonamento alla piscina

su prescrizione medica siano stati resi verosimili è indubbio (doc. 30, 31 e

32). Che nel fabbisogno minimo di un debitore disoccupato si inserisca un

importo di fr. 80.–/100.– mensili per le ricerche di lavoro può fors'anche giustificarsi

(Vonder Mühll in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 28 con rinvii ad art. 93; Ochsner in: Commentaire romand, LP,

Basilea 2005, n. 123 con rinvii ad art. 93 LEF). Che un intervento chirurgico

alla schiena comporti trattamenti indispensabili e ricorrenti,

tali da generare spese me­diche non coperte della cassa malati, può essere verosimile (doc. 25). Non si deve trascurare tuttavia che nel

fabbisogno minimo di AP 1 il Pretore ha incluso fr. 255.30 mensili per “tasse”, corrispondenti alle

imposte federali, cantonali e comunali (doc. 27). Se non che, in

situazioni di grave ristrettezza – come in concreto – l'onere fiscale va

tralasciato (DTF 140 III 339 consid, 4.2.3 e 4.3 con riferimenti; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2014.36 del 9 novembre 2016 consid. 6c). E siccome il

Pretore ha già compreso nel fabbisogno minimo dell'appellante fr.

214.80 mensili che sarebbero da togliere, non si giustifica di inserire le

ulteriori poste fatte valere dall'interessato.

b) Il

Pretore non ha inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante il rimborso di

fr. 576.45 mensili di un mutuo contratto presso la Banca __________ perché “il

marito nulla ha documentato circa l'esistenza del debito” e perché, comunque sia,

il mantenimento della famiglia è prioritario. A ragione l'appellante obietta

che l'esistenza e l'ammontare del debito, oltre alla sua scadenza, sono comprovati

(doc. 8). Quale ulteriore documento egli avrebbe dovuto presentare non si vede,

tanto meno ove si pensi che l'esborso era già stato riconosciuto nel fabbisogno

minimo di AP 1 nel decreto cautelare del 15 aprile 2014 (pag. 5 a metà). Sta di

fatto che, come ricorda il Pretore, il mantenimento

della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi,

quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica (DTF 127

III 292 consid. 2a/bb con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del

9 novembre 2009, consid. 4.3.2 pubblicato in: SJ 2010 I 327; analogamente:

sentenza del Tribunale federale 5A_1029/2015 del 1° giugno 2016, consid.

3.3.1.3 in fine). Il sostentamento dei figli ha la precedenza perciò sul

rimborso di debiti bancari. Nelle condizioni descritte il fabbisogno minimo di AP

1 va confermato in fr. 2955.– mensili (arrotondati).

c) Alla

luce di quanto precede la disponibilità di AP 1 risulta di fr. 620.– mensili (reddito

di fr. 3575.– mensili meno fabbisogno minimo di fr. 2955.–). Stando ai calcoli che

figuravano nel decreto cautelare del 15 aprile 2014, il fabbisogno in denaro di

L__________ rimaneva scoperto per fr. 604.– mensili e quello di D__________ per

fr. 137.30 mensili. Nel decreto impugnato il Pretore ha ridotto così proporzionalmente

il contributo alimentare per L__________ a

fr. 500.– e quello per D__________ a fr. 120.– mensili. Ora, di per sé l'obbligo

di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne prevarrebbe su quelli

verso un figlio maggiorenne (nuovo art. 276a cpv. 1 CC). In casi motivati

nondimeno il giudice può derogare a tale regola, in particolare per non

penalizzare il figlio maggiorenne (nuovo art. 276a cpv. 2 CC). Dagli

atti si evince che nell'aprile del 2015 L__________ frequentava ancora il liceo

e non aveva redditi. Alla luce di ciò la decisione del Pretore può essere

condivisa, non potendosi ragionevolmente esigere che L__________ rinunci agli

studi. Giovi ricordare infine che dalla maggiore età il contributo di

mantenimento va corrisposto direttamente al figlio (nuovo art. 289 cpv. 1

CC).

Considerandi

8.

L'appellante chiede che il

contributo alimentare per i figli sia soppresso dall'ottobre del 2014, se non

già dall'aprile di quell'anno. Nuova, quest'ultima pretesa è inammissibile, davanti

al Pretore l'interessato avendo chiesto unicamente di far decorrere la modifica

dal­l'ottobre del 2014 (art. 317 cpv. 2 CPC). Rammentato ciò, una modifica cautelare

di contributi alimentari esplica effetti – di regola – dall'introduzione

dell'istanza, anche se le particolarità del caso possono indurre il giudice a

far decorrere la modifica solo più tardi. Per contro, una modifica retroattiva

di contributi alimentari provvisio­nali, la cui decorrenza preceda l'inoltro

del­l'istanza cautelare, è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali

(RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c consid. 12). In concreto il Pretore ha fatto

decorrere la riduzione dei contributi cautelari dall'aprile del 2015, ancorché l'istanza risalga al 19 gennaio 2015,

giustificando tale decisione con “l'entrata in disoccupazione del marito” da

quel momento. L'appellante non sostiene che quella data sia erronea né si

confronta con l'argomentazione del primo giudice. Non sufficientemente motivato

(nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche

irricevibile.

9.

L'appellante chiede inoltre di revocare la

trattenuta di stipendio. La domanda non ha tuttavia portata propria, ma è subordinata

all'accoglimento dell'appello. Del resto, l'interessato non spiega perché si giustificherebbe di sopprimere la diffida

ai debitori quan­d' an­che i contributi alimentari per i figli rimanessero

invariati, come nel caso specifico. Al riguardo non sussidia pertanto diffondersi.

Se ne conclude che, privo di buon esito, l'appello

vede la sua sorte segnata.

10.

Secondo il nuovo art. 301a

CPC la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare quali

elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge e di ciascun figlio

sono stati presi in considerazione per il calcolo. Come l'art. 282 cpv. 1 CPC,

dal quale è mutuato, l'art. 301a CPC non si applica di per sé ai decreti

cautelari. Anche in questi ultimi è raccomandabile indicare tuttavia gli

elementi di reddito e di sostanza evocati dal­l'art. 301a lett. a CPC

(v. Tappy in: CPC commenté,

Basilea 2010, n. 33 ad art. 273 e n. 5 ad art. 282). Nel caso in

esame la decisione di questa Camera si limita a confermare il decreto cautelare

impugnato. A futura memoria è opportuno ricordare nondi­meno che nel decreto

cautelare il Pretore ha fissato il contributo alimentare di fr. 500.– mensili

per L__________ e quello di fr. 120.– mensili per D__________, assegni

familiari non compresi, in base a un reddito di AP 1 che ammonta a fr. 3575.–

mensili e a un fabbisogno minimo di fr. 2955.– mensili (sopra, consid. 4).

Quanto a AO 1, il suo reddito è stato accertato dal Pretore in fr. 3369.50 mensili

per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.

3786.

– mensili (decreto cautelare del 15 aprile 2015, pag. 3).

11.

AP 1 si rivolge infine a questa Camera con una ‟richiesta

d'aiutoˮ, domandando – in sintesi – a chi egli possa rivolgersi per far

valere i suoi diritti, sentendosi egli vittima di un'ingiustizia. Se non che, questa

Camera è soltanto un'autorità di ricorso contro le sentenze emanate dai Pretori.

Non può prestare consulenza giuridica. Spetta all'appellante nelle circostanze

descritte interpellare un legale di fiducia, senza dimenticare che egli ha già

avuto modo di far valere i suoi diritti fino al Tribunale federale (sopra,

lett. C). Non può dirsi quindi una persona sprovvista delle risorse

indispensabili per difendersi.

12.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato notificato per osservazioni.

La richiesta di gratuito

patrocinio formulata dall'appellante concerne unicamente l'esenzione dalle spese

processuali, giacché l'istante non si è valso di un patrocinatore davanti a

questa Camera. Che egli versi in gravi ristrettezze è poi verosimile (art. 117

lett. a CPC). Molto più arduo è valutare se l'appello avesse qualche

possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Senza formazione

giuridica, tuttavia, l'istante ha presentato ricorso da sé solo, senza

l'ausilio di un legale. Si giustifica quindi, per questa volta, di rinunciare

al prelievo di oneri processuali. Ciò rende la richiesta

di gratuito patrocinio senza oggetto.

13.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. In conformità con l'art. 301 lett. b CPC un esemplare

dell'attuale decisione andrebbe comunicato inoltre a L__________, maggiorenne,

il quale però è rappresentato dalla madre, di modo che la notificazione va

eseguita al patrocinatore della medesima.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Non si

riscuotono spese.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è

dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).