11.2015.63
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributi per i figli
22 febbraio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.63
Lugano
22 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2015.31 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 gennaio 2015 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
(‟ricorsoˮ) del 20 agosto 2015 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 4 agosto 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 giugno 1995 il Segretario assessore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione
tra AP 1 (1963) e AO 1 (1966), omologando una
convenzione sulle conseguenze accessorie da loro sottoscritta, e ha ordinato
la separazione dei beni (inc. OA.1995.753).
Dopo di allora AO 1 ha dato alla luce i figli L__________, il 23 settembre
1996, e D__________, il 2 settembre 2005. Presunto padre, AP 1 è stato
iscritto come tale nei registri dello stato civile e ha intrattenuto con i
figli regolari relazioni personali.
B. Con
petizione non motivata del 19 aprile 2011 AO 1 ha
convenuto AP 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere il divorzio e il versamento
di contributi alimentari per i figli (inc. DM.2011.101). A quel momento il
marito lavorava come sorvegliante per la sezione del __________ della __________.
La moglie, invalida (100%), riceveva rendite dall'Assicurazione per
l'invalidità e dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP). All'udienza
di conciliazione del 22 giugno 2011 il Pretore ha omologato un accordo dei
coniugi sulle relazioni personali tra AP 1 e i figli, sospendendo la causa,
così come l'azione di disconoscimento della paternità promossa il 19 aprile
2011 da AP 1 nei confronti di entrambi i ragazzi (inc. SE.2011.108).
C. Con sentenza dell'8 marzo
2013 il Pretore ha respinto l'azione intesa al disconoscimento di paternità. Tale
sentenza è stata confermata il 28 luglio 2015 da questa Camera, che ha rigettato un appello introdotto dall'attore il
24 aprile 2013 (inc. 11.2013.40). Un
ricorso in materia civile del 9 settembre 2015 presentato
da AP 1 contro la sentenza
di appello è stato respinto
in quanto ammissibile dal
Tribunale federale con sentenza 5A_696/2015 dell'11 maggio 2016.
D. Nel frattempo, in esito a
un'istanza presentata il 23 maggio 2013 da AO 1 nella causa di divorzio, con
decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore ha stabilito
dal 1° marzo 2014 un contributo alimentare di fr. 639.– mensili per L__________
e un contributo alimentare di fr. 145.– mensili per D__________, assegni familiari
non compresi (inc. CA.2013.176). Il 22 luglio 2014 AO 1 si è rivolta nuovamente al Pretore, chiedendogli di ordinare
alla __________, __________, di trattenere dallo stipendio del marito complessivi
fr. 784.– mensili, riversandoli su un conto bancario di lei (inc.
CA.2014.285). Il 18 settembre 2014 essa
ha poi instato affinché il contributo alimentare per il figlio L__________ durasse
fino al 25° compleanno o fino al termine della formazione (inc. CA.2014.364).
All'udienza del 23 settembre 2014, indetta per la discussione di entrambe le
istanze, il Pretore ha omologato un accordo in cui AP 1 accettava una trattenuta di stipendio di fr. 634.– mensili (il
suo margine disponibile sul fabbisogno minimo) e AO 1 ritirava l'istanza. Nel frattempo, l'8 settembre 2014 la __________ ha licenziato
AP 1, il quale dopo un periodo di inabilità lavorativa ha definitivamente cessato
ogni attività lucrativa il 30 marzo 2015.
E. Il
19 gennaio 2015 AP 1 ha adito il Pretore,
postulando già in via cautelare la soppressione dei contributi alimentari per i
figli (di fr. 784.– mensili complessivi) retroattivamente dall'ottobre del 2014
e la revoca della trattenuta di stipendio (di fr. 634.– mensili). Con decreto
cautelare emesso inaudita parte il 21 gennaio 2015 il Pretore ha respinto la
richiesta. All'udienza del 5 marzo 2015, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha
proposto di respingere l'istanza. Dal 1° aprile 2015 AP 1 percepisce indennità
di disoccupazione e con decreto cautelare del 20 aprile 2015 il Pretore ha
ordinato alla Cassa disoccupazione __________, su richiesta di AO 1, una trattenuta
su tali indennità di fr. 634.– mensili (inc. CA.2014.285). L'istruttoria cautelare
è terminata il 13 luglio 2015 e le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali del 24 e 28
luglio 2015 esse hanno confermato le loro posizioni.
F. Statuendo con decreto cautelare del 4 agosto 2015, il
Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha ridotto dall'aprile del 2015 i contributi alimentari a fr.
500.– mensili per L__________ e a fr. 120.– mensili per D__________, assegni
familiari non compresi. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.–
sono state poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a carico
della convenuta, alla quale l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 1500.–
per ripetibili ridotte. AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio.
G. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello
(‟ricorsoˮ) del 20 agosto 2015 nel quale chiede che, conferitogli il
gratuito patrocinio, la decisione impugnata sia riformata nel senso di
sopprimere i contributi alimentari per i figli dall'ottobre del 2014 e di revocare
la trattenuta della rendita. Il rimedio non è stato intimato per osservazioni.
in diritto: 1. Il 1°
gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul
mantenimento del figlio del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.). Il nuovo
diritto è applicabile anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore della modifica (art. 13cbis tit. fin. CC; v. anche art. 407b cpv.
1 nCPC) .
2. Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv. 3 CPC). Se tali decisioni vertono
su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al
Pretore (fr. 784.– mensili complessivi
dall'ottobre del 2014). Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto
cautelare è pervenuto giovedì 6 agosto 2015 a __________, all'indirizzo del
patrocinatore del marito. Il termine di giacenza postale (sette giorni) sarebbe
scaduto giovedì 13 agosto 2015. Depositato alla cancelleria del Tribunale di
appello il 20 agosto 2015, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
3. L'appellante
acclude al suo memoriale nuovi documenti. Ora, nuovi mezzi di prova sono
ammissibili in appello se
vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era possibile offrirli
nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze
(art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto il conguaglio delle spese accessorie
del 22 maggio 2015 (doc. 1), il certificato medico del 13 luglio 2015 (doc. 3),
l'abbonamento al centro sportivo __________ di __________ (doc. 4) sono già agli
atti (doc. 30, 31 e 32). La loro produzione è quindi superflua. Quanto a un certificato medico del 1° giugno
2015 (doc. 2), il documento poteva di per
sé essere sottoposto al Pretore, riferendosi a periodi precedenti l'emanazione
della sentenza impugnata. In ogni modo, come
si vedrà oltre (consid. 7a), esso poco o punto sussidia ai fini del giudizio. Non
è il caso di attardarsi pertanto sulla sua proponibilità.
4. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che il contributo alimentare
di fr. 639.– mensili per L__________ e quello di fr. 145.– mensili per D__________
sono stati fissati con decreto cautelare del 15 aprile 2014 sulla base di un
reddito del padre di fr. 4359.– mensili e di un fabbisogno minimo di lui di
fr. 3575.– mensili. Constatato che dall'aprile del 2015 AP 1 percepisce
unicamente indennità di disoccupazione per fr. 3575.– mensili e che il suo
fabbisogno minimo ammonta in fr. 2955.– mensili arrotondati (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 970.–, premio della cassa malati fr. 419.50, franchigia della
cassa malati fr. 25.–, abbonamento “arcobaleno”, tassa sui rifiuti, quota di
affiliazione al sindacato e assicurazione della mobilia fr. 82.60, imposte
fr. 255.30), il primo giudice ha ridotto proporzionalmente il contributo
alimentare per L__________ a fr. 500.– mensili e quello per D__________ a fr.
120.– mensili. Il Pretore non ha disconosciuto che il 23 settembre 2014 L__________
è divenuto maggiorenne, ma ha rilevato che all'udienza del 23 settembre 2014 AP
1 aveva accettato di continuare ad assolvere
il proprio obbligo contributivo anche nei confronti di lui.
5. Quanto
al contributo di mantenimento in favore di L__________, divenuto maggiorenne il
23 settembre 2014, il Pretore ha ritenuto – come detto – che all'udienza di
quello stesso giorno le parti si erano accordate sul principio per cui il convenuto
avrebbe continuato a onorare il proprio obbligo alimentare, tant'è che lo
stesso AP 1 aveva accettato di continuare con una trattenuta di stipendio di
fr. 634.– mensili complessivi (la sua disponibilità mensile). Nell'appello
l'interessato contesta di essersi impegnato a versare contributi di
mantenimento oltre la maggiore età di L__________, affermando che spetta se mai
al ragazzo avanzare “la sua richiesta come stabilito dalla leggeˮ, anche
perché il di lui padre biologico è ‟vivo e vegetoˮ.
Che il padre biologico di L__________
sia “vivo e vegeto” poco giova, genitore del ragazzo a norma di legge essendo
l'appellante (sopra, lett. C). Egli deve contribuire pertanto al mantenimento del
figlio giusta l'art. 276 CC. Ciò premesso, con decreto cautelare del 15 aprile
2014 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per L__________ in fr.
639.– mensili e quello per D__________ in fr. 145.– mensili ‟da marzo
2014 in poiˮ, senza precisi limiti di tempo. Alla citata udienza del 23
settembre 2014 i coniugi si sono poi intesi nel senso che più tardi si sarebbero
calcolati i conguagli, la diffida ai debitori non eccedendo fr. 634.– mensili. Di
conseguenza AO 1 ha ritirato l'istanza volta a far decretare un contributo di
mantenimento per L__________ dopo la maggiore età. In simili circostanze non
poteva sfuggire all'appellante, patrocinato da un avvocato, che il contributo
alimentare per L__________ sarebbe continuato anche dopo i 18 anni. In caso
contrario non si vede come potesse essere inteso l'accordo di continuare con una
trattenuta di stipendio (pur ridotta) di fr. 634.– mensili. Proprio in
funzione di quell'accordo, del resto, AO 1 ha ritirato l'istanza tendente a far
decretare un contributo di mantenimento per L__________ dopo la maggiore età. Al
riguardo l'appello manca di consistenza.
6. Relativamente alle proprie
entrate, AP 1 sostiene che il Pretore gli ha erroneamente conteggiato un introito
di fr. 280.– per l'attività accessoria di custode, sebbene dal 1° aprile 2013
egli non consegua più tale reddito. In realtà le risultanze istruttorie non
permettono una conclusione certa, tanto meno a un sommario esame. Certo è che nel
decreto impugnato il Pretore ha tenuto conto unicamente delle indennità di
disoccupazione di fr. 3575.– mensili percepite dall'appellante, senza nulla aggiungere.
A un giudizio di verosimiglianza non v'è ragione di scostarsi perciò da tale
accertamento.
7. Per
quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso
ammonta a fr. 3674.90 mensili e non solo a fr. 2955.–
mensili, il Pretore avendo ammesso spese mediche per soli fr. 444.50 mensili
invece di fr. 511.60. Al primo giudice l'appellante rimprovera inoltre di
avere trascurato sia le spese accessorie della locazione di fr. 75.– mensili, sia
Fatti
i costi per l'abbonamento a una piscina di fr. 55.70 mensili, sia il rimborso
di un debito verso la Banca __________ di fr. 576.45 mensili, sia le spese per le
ricerche d'impiego di fr. 17.– mensili.
a) Che
il conguaglio delle spese accessorie e il costo dell'abbonamento alla piscina
su prescrizione medica siano stati resi verosimili è indubbio (doc. 30, 31 e
32). Che nel fabbisogno minimo di un debitore disoccupato si inserisca un
importo di fr. 80.–/100.– mensili per le ricerche di lavoro può fors'anche giustificarsi
(Vonder Mühll in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 28 con rinvii ad art. 93; Ochsner in: Commentaire romand, LP,
Basilea 2005, n. 123 con rinvii ad art. 93 LEF). Che un intervento chirurgico
alla schiena comporti trattamenti indispensabili e ricorrenti,
tali da generare spese mediche non coperte della cassa malati, può essere verosimile (doc. 25). Non si deve trascurare tuttavia che nel
fabbisogno minimo di AP 1 il Pretore ha incluso fr. 255.30 mensili per “tasse”, corrispondenti alle
imposte federali, cantonali e comunali (doc. 27). Se non che, in
situazioni di grave ristrettezza – come in concreto – l'onere fiscale va
tralasciato (DTF 140 III 339 consid, 4.2.3 e 4.3 con riferimenti; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2014.36 del 9 novembre 2016 consid. 6c). E siccome il
Pretore ha già compreso nel fabbisogno minimo dell'appellante fr.
214.80 mensili che sarebbero da togliere, non si giustifica di inserire le
ulteriori poste fatte valere dall'interessato.
b) Il
Pretore non ha inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante il rimborso di
fr. 576.45 mensili di un mutuo contratto presso la Banca __________ perché “il
marito nulla ha documentato circa l'esistenza del debito” e perché, comunque sia,
il mantenimento della famiglia è prioritario. A ragione l'appellante obietta
che l'esistenza e l'ammontare del debito, oltre alla sua scadenza, sono comprovati
(doc. 8). Quale ulteriore documento egli avrebbe dovuto presentare non si vede,
tanto meno ove si pensi che l'esborso era già stato riconosciuto nel fabbisogno
minimo di AP 1 nel decreto cautelare del 15 aprile 2014 (pag. 5 a metà). Sta di
fatto che, come ricorda il Pretore, il mantenimento
della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi,
quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica (DTF 127
III 292 consid. 2a/bb con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del
9 novembre 2009, consid. 4.3.2 pubblicato in: SJ 2010 I 327; analogamente:
sentenza del Tribunale federale 5A_1029/2015 del 1° giugno 2016, consid.
3.3.1.3 in fine). Il sostentamento dei figli ha la precedenza perciò sul
rimborso di debiti bancari. Nelle condizioni descritte il fabbisogno minimo di AP
1 va confermato in fr. 2955.– mensili (arrotondati).
c) Alla
luce di quanto precede la disponibilità di AP 1 risulta di fr. 620.– mensili (reddito
di fr. 3575.– mensili meno fabbisogno minimo di fr. 2955.–). Stando ai calcoli che
figuravano nel decreto cautelare del 15 aprile 2014, il fabbisogno in denaro di
L__________ rimaneva scoperto per fr. 604.– mensili e quello di D__________ per
fr. 137.30 mensili. Nel decreto impugnato il Pretore ha ridotto così proporzionalmente
il contributo alimentare per L__________ a
fr. 500.– e quello per D__________ a fr. 120.– mensili. Ora, di per sé l'obbligo
di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne prevarrebbe su quelli
verso un figlio maggiorenne (nuovo art. 276a cpv. 1 CC). In casi motivati
nondimeno il giudice può derogare a tale regola, in particolare per non
penalizzare il figlio maggiorenne (nuovo art. 276a cpv. 2 CC). Dagli
atti si evince che nell'aprile del 2015 L__________ frequentava ancora il liceo
e non aveva redditi. Alla luce di ciò la decisione del Pretore può essere
condivisa, non potendosi ragionevolmente esigere che L__________ rinunci agli
studi. Giovi ricordare infine che dalla maggiore età il contributo di
mantenimento va corrisposto direttamente al figlio (nuovo art. 289 cpv. 1
CC).
Considerandi
8.
L'appellante chiede che il
contributo alimentare per i figli sia soppresso dall'ottobre del 2014, se non
già dall'aprile di quell'anno. Nuova, quest'ultima pretesa è inammissibile, davanti
al Pretore l'interessato avendo chiesto unicamente di far decorrere la modifica
dall'ottobre del 2014 (art. 317 cpv. 2 CPC). Rammentato ciò, una modifica cautelare
di contributi alimentari esplica effetti – di regola – dall'introduzione
dell'istanza, anche se le particolarità del caso possono indurre il giudice a
far decorrere la modifica solo più tardi. Per contro, una modifica retroattiva
di contributi alimentari provvisionali, la cui decorrenza preceda l'inoltro
dell'istanza cautelare, è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali
(RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c consid. 12). In concreto il Pretore ha fatto
decorrere la riduzione dei contributi cautelari dall'aprile del 2015, ancorché l'istanza risalga al 19 gennaio 2015,
giustificando tale decisione con “l'entrata in disoccupazione del marito” da
quel momento. L'appellante non sostiene che quella data sia erronea né si
confronta con l'argomentazione del primo giudice. Non sufficientemente motivato
(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche
irricevibile.
9.
L'appellante chiede inoltre di revocare la
trattenuta di stipendio. La domanda non ha tuttavia portata propria, ma è subordinata
all'accoglimento dell'appello. Del resto, l'interessato non spiega perché si giustificherebbe di sopprimere la diffida
ai debitori quand' anche i contributi alimentari per i figli rimanessero
invariati, come nel caso specifico. Al riguardo non sussidia pertanto diffondersi.
Se ne conclude che, privo di buon esito, l'appello
vede la sua sorte segnata.
10.
Secondo il nuovo art. 301a
CPC la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare quali
elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge e di ciascun figlio
sono stati presi in considerazione per il calcolo. Come l'art. 282 cpv. 1 CPC,
dal quale è mutuato, l'art. 301a CPC non si applica di per sé ai decreti
cautelari. Anche in questi ultimi è raccomandabile indicare tuttavia gli
elementi di reddito e di sostanza evocati dall'art. 301a lett. a CPC
(v. Tappy in: CPC commenté,
Basilea 2010, n. 33 ad art. 273 e n. 5 ad art. 282). Nel caso in
esame la decisione di questa Camera si limita a confermare il decreto cautelare
impugnato. A futura memoria è opportuno ricordare nondimeno che nel decreto
cautelare il Pretore ha fissato il contributo alimentare di fr. 500.– mensili
per L__________ e quello di fr. 120.– mensili per D__________, assegni
familiari non compresi, in base a un reddito di AP 1 che ammonta a fr. 3575.–
mensili e a un fabbisogno minimo di fr. 2955.– mensili (sopra, consid. 4).
Quanto a AO 1, il suo reddito è stato accertato dal Pretore in fr. 3369.50 mensili
per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.
3786.
– mensili (decreto cautelare del 15 aprile 2015, pag. 3).
11.
AP 1 si rivolge infine a questa Camera con una ‟richiesta
d'aiutoˮ, domandando – in sintesi – a chi egli possa rivolgersi per far
valere i suoi diritti, sentendosi egli vittima di un'ingiustizia. Se non che, questa
Camera è soltanto un'autorità di ricorso contro le sentenze emanate dai Pretori.
Non può prestare consulenza giuridica. Spetta all'appellante nelle circostanze
descritte interpellare un legale di fiducia, senza dimenticare che egli ha già
avuto modo di far valere i suoi diritti fino al Tribunale federale (sopra,
lett. C). Non può dirsi quindi una persona sprovvista delle risorse
indispensabili per difendersi.
12.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato notificato per osservazioni.
La richiesta di gratuito
patrocinio formulata dall'appellante concerne unicamente l'esenzione dalle spese
processuali, giacché l'istante non si è valso di un patrocinatore davanti a
questa Camera. Che egli versi in gravi ristrettezze è poi verosimile (art. 117
lett. a CPC). Molto più arduo è valutare se l'appello avesse qualche
possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Senza formazione
giuridica, tuttavia, l'istante ha presentato ricorso da sé solo, senza
l'ausilio di un legale. Si giustifica quindi, per questa volta, di rinunciare
al prelievo di oneri processuali. Ciò rende la richiesta
di gratuito patrocinio senza oggetto.
13.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. In conformità con l'art. 301 lett. b CPC un esemplare
dell'attuale decisione andrebbe comunicato inoltre a L__________, maggiorenne,
il quale però è rappresentato dalla madre, di modo che la notificazione va
eseguita al patrocinatore della medesima.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Non si
riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è
dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).