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Decisione

11.2015.65

Opere sporgenti su fondo altrui: costruzioni mobiliari

24 marzo 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i propositi del costruttore al momento dell'edificazione (Marchand, op. cit., n. 10 ad art. 677

CC). Che poi il Comune di __________ abbia autorizzato l'esecuzione dell'opera senza

formalità, in particolare senza rilasciare una licenza in deroga, ovvero un

permesso di costruzione precario che obbliga il proprietario, verificandosene i

presupposti, a rimuovere l'opera a sue spese e senza risarcimento (I CCA,

sentenza inc. 11.2008.59 del 3 maggio 2010, consid. 5a con rinvii), non deve

sorprendere. Nel 1976 non erano ancora in

vigore le odierne norme d'attuazione del piano regolatore comunale né la legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 né, tanto

meno, le relative norme cantonali di applicazione, come ha rammentato anche il

Tribunale cantonale amministrativo in una sentenza del 18 marzo 2010 emessa tra

le medesime parti (inc. 52.2009.410, consid. 4, nel fascicolo “richiami

dal Municipio di __________, dicastero del territorio”).

c) Ne discende che

in concreto la tettoia posta sulla particella n. 1125 va ritenuta una

costruzione mobiliare e non può essere qualificata alla stregua di un'opera

sporgente nel senso dell'art. 674 cpv. 3 CC. Quanto al

fatto che la rimozione della tettoia impedirebbe “addirittura gravemente” il

godimento del fondo come “entrata veicolare coperta”, per tacere della circostanza

che non sussiste alcun diritto a disporre di un posteggio coperto e che non è

dato a divedere quale grave pregiudizio incorrerebbero gli appellanti,

l'accesso e lo stazionamento di vetture rimanendo in ogni modo garantito, il

problema non tocca la distinzio­ne tra opera mobiliare e immobiliare. Al riguardo

non soccorre pertanto attardarsi.

6. Gli

appellanti ribadiscono che a distanza di 32 anni la richiesta di eliminare la

tettoia è tardiva, abusiva e lesiva della buona fede, a maggior ragione ove si

pensi che il precedente proprietario del fondo contiguo aveva approvato il

progetto. Essi non contestano che un'azione negatoria sia di principio imprescrittibile,

ma obiettano che la lunga tolleranza di una situazione può nondimeno risultare

abusiva e che la situazione concreta è diversa da quella evocata dal Pretore

con riferimento alla sentenza emessa da questa Camera il 12 aprile 2013 (inc.

11.2010.47), nel cui caso l'attesa si era limitata a pochi mesi.

a) Un'azione

negatoria (art. 641 cpv. 2 CC) è di natura reale e non soggiace a scadenze né a

termini di prescrizione (DTF 111 II 26 consid. 2b; più recentemente: sentenza

del Tribunale federale 5A_369/2013 del 15 maggio 2014, consid. 5.1). Pertanto

un attore può esigere in ogni tempo l'eliminazione di una sporgenza illecita

dalla sua proprietà, a meno che il convenuto

si valga con successo dell'art. 674 cpv. 3 o dell'art. 685 cpv. 2 CC oppure

Considerandi

che il comportamento dell'attore trascenda nell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC; RtiD

I-2005 pag. 794 consid. 5 con riferimenti; v. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_655/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.1, in: ZBGR 93/ 2012 pag. 213;

Foёx in:

Commentaire romand, op. cit., n. 48 ad art. 641). Ciò

si verifica, segnatamente, qualora l'attore abbia rinunciato per atti espliciti

o concludenti a far valere i suoi diritti oppure abbia atteso talmente a lungo

da destare in buona fede nella controparte l'affidamento che a tali diritti

egli abbia rinunciato (RtiD II-2009 pag. 655 consid. 4 con rimando).

b) Nella

fattispecie la tettoia in esame risale al 1976 e l'attrice, diventata

proprietaria della particella n. 536 nel 1993, ne ha chiesto la rimozione

solo nel 2009. Inoltre lo sconfinamento del palo di sostegno era sicuramente riscontrabile,

ove appena si pensi che il confine della particella n. 536 lungo la via __________

segue il filo dell'abitazione, mentre il palo si trova almeno 50 cm all'interno

della proprietà (fotografie doc. G). Né la circostanza doveva sfuggire all'ing.

L__________, padre dell'attrice e già geometra assuntore dei Comuni di __________

e __________, il quale non si è opposto alla domanda di costruzione (deposizione

di P__________ __________, del 1° febbraio 2012: verbali, pag. 2), sebbene l'invasione

di terreno risultasse dal disegno allegato alla domanda di costruzione. Tutto

ciò non deve far dimenticare ad ogni modo che proprio nella domanda di

costruzione A__________ __________ dichiarava di voler erigere una sosta meramente provvisoria. Per di più, una semplice tolleranza,

anche annosa, denota se mai compiacenza, ma non conferisce alla controparte

diritti acquisiti (RtiD I-2004 pag. 504 consid. 6c). Né gli appellanti pretendono

di avere ricevuto assicurazioni circa il man­tenimento dello stato di fatto. Essi si limitano a evocare la

passività dell'attrice, ciò che non basta per configurare estremi di abuso,

il quale va ravvisato con grande riserbo ove si tratti di tutelare diritti di

proprietà (sentenze del Tribunale federale 5A_665/2010 del 5 maggio 2011 consid.

2.2

, in: ZBGR 93/2012 pag. 213 e 5A_11/2015 del 13 maggio 2015 consid.

4.3.2

, in: SJ 2015 I 425). Anche su questo punto l'appello manca perciò di

consistenza.

7.

Da

ultimo gli appellanti sostengono che, fosse negato loro l'uso della porzione di

terreno controversa, l'unico accesso alla loro particella diverrebbe molto difficile,

se non impossibile con veicoli di dimensioni maggiori rispetto a quelle di un'utilitaria.

La doglianza riguarda nondimeno l'accessibilità del fondo e potrebbe assumere

rilievo nella ponderazione dei contrapposti interessi qualora entrasse

in linea di conto una sporgenza nel senso

del­l'art.

674.

cpv. 3 CC (“se le circostanze lo esigono”). Ciò non è tuttavia il caso in concreto,

sicché al riguardo l'appello cade nel vuoto.

8.

Se ne conclude che, destituito

di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata. Le

spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 3000.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno

alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).