11.2015.65
Opere sporgenti su fondo altrui: costruzioni mobiliari
24 marzo 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.65
Lugano
24 marzo 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2009.721 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione del 16 novembre 2009 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 3)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1) e
AP
2
(patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 27 agosto 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26
giugno 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Nel novembre del 1993 AO 1 ha
ereditato dal padre ing. L__________ la particella n. 536 RFD di __________,
sezione di __________ (801 m²), sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo
si trova lungo la via __________ (particella n. 1136, proprietà del Consorzio __________)
e confina a nord con la particella n. 1125 (104 m²), appartenente dal dicembre
del 1989 a AP 1 e AP 2 in ragione di metà ciascuno.
La particella n. 1125 è una striscia
di terreno che serve da accesso alla particella n. 1476 (814 m²), su cui si
trova una casa d'abitazione, comproprietà anch'essa di AP 1 e AP 2 in ragione
di metà ciascuno. Sulla particella n. 1125 il precedente proprietario ha
formato nel 1976 uno spiazzo destinato al posteggio per due automobili
sormontato da una tettoia poggiante su pali in metallo.
L'angolo sud del piazzale, il
muro di contenimento, un angolo della tettoia e un palo di sostegno, pur
situati a una quota superiore rispetto alla particella n. 536, sconfinano per 9.20
m² su tale fondo senza che la particella n. 1125 benefici di alcuna servitù.
B. Il 16 novembre 2009 AO 1 si
è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, perché ordinasse a AP 1 e AP 2 – sotto comminatoria dell'esecuzione
diretta e dell'art. 292 CP – di reintegrarla nel pieno possesso della
particella n. 536 e di rimuovere immediatamente tutte le strutture mobili e immobili
dalla medesima, con l'avvertenza che la trasgressione dell'ordine avrebbe costituito
un valido titolo per esigere il risarcimento dei danni da liquidare in separata
sede. Nella sua risposta del 2 marzo 2010 AP 1 ha proposto di respingere
la petizione e ha postulato in via riconvenzionale l'assegnazione in proprietà della
porzione della particella n. 536 sulla quale “sporgono il piazzale d'entrata, il
muretto di contenimento e la tettoia”, subordinatamente l'iscrizione di una servitù
di sporgenza ‟con diritto di transito e sostaˮ gravante la citata
area, dietro versamento in entrambi i casi di un'indennità di fr. 450.–/m². Identiche
conclusioni ha formulato AP 2 nella sua risposta del 4 marzo 2010, tranne offrire
un'indennità indeterminata. Con replica e risposta riconvenzionale del 28 aprile
2010 l'attrice ha confermato le domande di petizione e ha concluso per il
rigetto delle azioni riconvenzionali. Nelle loro dupliche e repliche riconvenzionali
del 27 maggio e 1° giugno 2010 i convenuti hanno ribadito il loro punto di
vista. Altrettanto ha fatto l'attrice con duplica riconvenzionale del 12 agosto
2010.
C. L'udienza preliminare ha
avuto luogo il 7 ottobre 2010 e l'istruttoria, durante la quale l'arch. __________
è stato chiamato a rilasciare una perizia sull'estensione e sul valore della
superficie litigiosa, è terminata il 3 novembre 2014. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 7 marzo 2015 l'attrice ha confermato
la sua posizione. Nei loro allegati del 9 marzo 2015 i convenuti hanno riaffermato
il loro punto di vista, quantificando in fr. 11 040.– l'indennità offerta alla controparte.
D. Statuendo con sentenza del 26
giugno 2015, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha
ordinato a AP 1 e AP 2 di eliminare la parte di tettoia che sporge sulla
particella n. 536. Le spese processuali di complessivi fr. 1750.– sono
state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attrice,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili. Le azioni
riconvenzionali sono state respinte e le relative spese di complessivi fr. 2400.–,
oltre ai costi della perizia, sono state addebitate a AP 1 e AP 2 in ragione di
metà ciascuno, con obbligo per ciascuno di loro di rifondere a AO 1 fr. 1500.– per
ripetibili.
E. Contro la decisione appena
citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 27 agosto
2015 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizione
e accogliendo la loro azione riconvenzionale o, in subordine, annullando la
sentenza in questione e rinviando gli atti al Pretore perché proceda a un sopralluogo
e statuisca di nuovo. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2015 AO 1 propone
di respingere l'appello.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni
trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono
appellabili perciò entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– seconda l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il
valore litigioso in fr. 11 400.–, cifra che non
appare inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alla
tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori
dei convenuti il 1°luglio 2015. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere
l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2015
incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), di modo che sarebbe scaduto il 1°
settembre 2015. Depositato il 27 agosto 2015, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. Gli appellanti lamentano in
primo luogo che del sopralluogo, esperito il 9 agosto 2011, non sia stato
tenuto alcun verbale e che il Pretore non abbia dato seguito alla loro
richiesta di ripetere l'ispezione oculare. Chiedono perciò a questa Camera di eseguire
essa medesima un sopralluogo o di annullare la sentenza impugnata e di ordinare
al Pretore la ripetizione della prova. Prova che, a loro dire, è necessaria per
“l'accertamento e descrizione del piazzale d'entrata, il muretto di
contenimento e la tettoia e il confronto dei materiali usati per i manufatti (muro
di delimitazione delle proprietà n. 1125 e 536 RFD) con quelli usati per la costruzione
del muretto di contenimento”, come pure per accertare che “il piazzale dell'entrata,
anche nella parte ove invade la proprietà dell'appellata, è indispensabile per
il libero accesso alla loro abitazione”.
a) Nell'ambito
di una procedura cautelare promossa il 4 aprile 2011 da AP 1 e AP 2 per
impedire alle __________ di posare un palo della luce sulla porzione di terreno
oggetto della causa si è svolto il 9 agosto 2011 un sopralluogo, di cui però
il Pretore non ha tenuto verbale. Se non che, il Pretore ha assegnato alle
parti un termine il 28 dicembre 2011 per comunicare se intendessero chiedere la
ripetizione “formale del sopralluogo esperito in modo informale” o se ritenessero
sufficienti le fotografie e le planimetrie agli atti (ordinanza nel fascicolo “corrispondenza
diversa”). AP 1 e AP 2 hanno dichiarato l'11 gennaio 2012 di rinunciare a un nuovo
sopralluogo se fosse stato “redatto, da parte del Pretore, un verbale del sopralluogo
già eseguito”. Quello stesso 11 gennaio 2012 AO 1 ha comunicato invece di rinunciare
a una ripetizione della prova. Sta di fatto che il 3 novembre 2014 il Pretore
ha dichiarato chiusa l'istruttoria senza verbalizzare alcunché. A tale comunicazione i convenuti non hanno reagito,
inoltrando anzi il memoriale conclusivo senza nulla eccepire. Ora, vizi
di forma che una parte può sollevare prima della sentenza devono essere sollevati
senza indugio e non possono più essere fatti valere in seguito, salvo offendere
l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale (DTF 141
III 216 consid. 5.2). I convenuti non possono più, quindi, tornare con
l'appello sulla questione d'ordine (DTF 138 III 376 consid. 4.3.2;
analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 3).
b) La richiesta di ispezione oculare da parte di questa Camera
è di per sé ammissibile (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376
consid. 4.3.1). La situazione sul terreno, tuttavia, è chiaramente
documentata da numerose fotografie agli atti (doc. G; plico doc. NN; fotografie
allegate al doc. RR; plico doc. TE) e dalle planimetrie accluse alla perizia
(pag. 4 e 5, allegati A e B). Riguardo alla descrizione dei luoghi e ai
materiali usati per i manufatti non è dato a divedere – né gli interessati
spiegano – quale altro accertamento sia necessario, mentre per quanto attiene
all'accesso non soccorrono ulteriori indagini, le quali non sarebbero di apprezzabile
utilità per il giudizio (come si vedrà oltre: consid. 7). In simili circostanze
giova procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
3. Nella decisione impugnata
il Pretore, esaminata la riconvenzione e riassunte le premesse dell'art. 674
cpv. 3 CC (opere sporgenti su fondo altrui), ha reputato che AP 1 e AP 2 dovessero
dimostrare come il muretto sconfinante fosse stato costruito dal precedente
proprietario della loro particella n. 1125, l'attrice sostenendo invece che il
manufatto era opera di suo padre. Essi non hanno però recato tale
prova. Inoltre la notifica dei lavori 15 giugno 1976 inoltrata dall'allora
proprietario della particella n. 1125 riguardava unicamente la ‟copertura sosta auto sul piazzale entrata” e non il muro, che AP 2 riconosceva essere stato
eseguito “dal precedente proprietario del fondo ora di proprietà dell'attrice”.
Nelle condizioni descritte il Pretore ha respinto così la rivendicazione dei
convenuti inerente alla porzione del fondo di AO 1 su cui si trovano “parte del piazzale d'entrata e il muretto di contenimento”, l'art. 674 cpv. 3 CC potendo essere invocato
solo dal costruttore delle opere. Quanto alla tettoia, il primo giudice ha sì
accertato che la copertura era stata eretta dal precedente proprietario della
particella n. 1125, ma che il costruttore aveva definito la pensilina nella
domanda edilizia come meramente “provvisoria”. Per di più, a mente del Pretore
un'opera “leggera” non può qualificarsi come “costruzione giusta l'art. 667 CC”, onde l'inapplicabilità dell'art. 674 cpv. 3 CC. In definitiva il
primo giudice ha ordinato così la rimozione dell'angolo di tettoria che invade
la proprietà dell'attrice, il tempo trascorso dall'esecuzione dell'opera non
potendosi definire sufficiente “per
qualificare come manifestamente abusiva la domanda dell'attrice, ritenuto che
nei rapporti di vicinato gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati con
grande riserbo e devono risultare manifesti”.
4. Gli
appellanti ribadiscono che la porzione del piazzale e il muretto di contenimento
sporgenti sulla particella n. 536 possono essere stati costruiti solo da A__________,
precedente proprietario della particella n. 1125, tali opere essendo utili unicamente
per il relativo fondo. Recare una prova piena è a loro avviso impossibile, le
persone coinvolte essendo ormai decedute. Sussiste tuttavia, a mente loro, una
presunzione derivante dall'esperienza generale della vita per cui le opere che
servono unicamente a un fondo sono state costruite da chi poi ne beneficia. Al
Pretore gli appellanti rimproverano altresì di avere frainteso le ammissioni di
AP 2, la quale nell'ambito dell'azione riconvenzionale ha invero affermato trattarsi
“di manufatti costruiti dal precedente proprietario del fondo ora di proprietà
dell'attrice”, tranne che quest'ultimo sostantivo si riferiva a lei stessa in
qualità di attrice riconvenzionale e non all'attrice della domanda principale. A
tali allegazioni AO 1 oppone, nella risposta all'appello, che oggetto del
permesso di costruzione era unicamente una tettoia provvisoria, che il muro di
contenimento preesisteva, che la testimonianza dell'allora tecnico comunale P__________
è inattendibile e che secondo la comune esperienza “ciò che si trova nei confini di una proprietà è di pertinenza di questa
proprietà, salvo eccezioni che si possono trovare e che sono fondate su precise
norme di legge”.
a) L'art. 674 cpv. 3 CC dispone che qualora un'opera sporgente
“sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione
alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può,
se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al costruttore
in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno”. Eccettuati
casi particolari estranei alla fattispecie (vani interamente
situati sul fondo vicino: DTF 127 III 10 consid. 2a), un'opera “sporge”
quando talune parti di essa invadono la proprietà limitrofa
(I CCA, sentenza inc. 11.1999.5 del 25 ottobre 1999, consid. 4 con rinvii; Marchand in:
Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 2 ad art. 674). La
norma si riferisce a costruzioni (nel senso dell'art. 667 cpv. 1 CC) di
qualsiasi dimensione e foggia, purché stabilmente e durevolmente ancorate al suolo,
escluse mere trasformazioni del terreno, come per esempio le strade (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione,
pag. 135 n. 1641; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 6 ad art. 674 CC; Marchand, op.
cit., n. 5 ad art. 674 CC; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 5 ad art. 674).
b) Nel caso
specifico non è contestato che il piazzale adibito a posteggio è asfaltato e
sorretto da un muro di contenimento. Tale muro corre dal confine con via __________
fino alla casa esistente sulla particella n. 536. Il manufatto non è interamente
posto sulla proprietà dell'attrice. Per una minima parte invade la particella
n. 1125 in prossimità dell'abitazione situata sulla particella n. 536 (fotografie
doc. G; perizia, allegati A e B). Ci si può domandare se ciò costituisca una
sporgenza nell'accezione dell'art. 674 cpv. 3 CC. Sia come sia, tenuto conto
che i due fondi non si trovano allo stesso livello e che la funzione del muro è
quella di sostenere il piazzale, foss'anche eretto interamente sul fondo n. 536
tale muro costituisce dal profilo strutturale e funzionale un'unità con il viale
d'accesso alla particella n. 1125. Integrando una coerenza corporale, i manufatti possono essere ritenuti un tutt'uno,
ciò che configura un'opera sporgente a norma dell'art. 674 cpv. 3 CC (BR/DC 1997 pag. 58 n. 148; Meier-Hayoz, op. cit., n. 12 ad art. 674
CC; Burgisser, Das Überbaurecht
des ZGB und des BGB, Zurigo 1978, pag. 96).
c) Premesso ciò, per
quanto concerne il costruttore del piazzale e del muro di contenimento tra le
particelle n. 536 e 1125, AP 2 non ha mai ammesso che tali manufatti fossero opera
dell'ing. L__________, padre di AO 1. Al riguardo l'opinione del Pretore è
manifestamente insostenibile. Proprio nel passaggio menzionato dal primo
giudice AP 2 ha affermato anzi che “si tratta di manufatti costruiti dal precedente
proprietario del fondo ora di proprietà dell'attrice e del di lei marito e che
sporgono in parte sul fondo della convenuta”, soggiungendo come “il doc. 1 (lettera dell'ing. __________, del
15 giugno 1976) di parte attrice in riconvenzionale dimostra chiaramente che la
costruzione è stata effettuata dal precedente proprietario e non dal padre
della convenuta” (duplica e replica
riconvenzionale del 1° giugno 2010 pag.
4 a metà). A ragione quindi gli
appellanti si dolgono in proposito di arbitrio.
d) Ciò
posto, è vero che l'arrotondamento dell'ingresso al piazzale della particella
n. 1125 serve esclusivamente ad agevolare l'accesso veicolare a quel fondo
dalla via __________, mentre non risulta di alcuna utilità per la particella n.
536. Tuttavia nell'ambito delle varie procedure amministrative susseguenti alla
domanda edilizia presentata da AO 1 per ampliare il posteggio sulla sua particella
n. 536 ed erigere a sua volta una tettoia (doc. F e H), AP 1, che si opponeva
al progetto, ha sempre affermato che “nel 1976 i precedenti proprietari
dei due fondi si accordarono su quanto segue: da un canto è stato permesso
all'ing. L__________, padre dell'attuale proprietaria della particella n. 536,
di costruire un muretto di confine che
invadeva la particella n. 1125, e al signor A__________ fu concesso
un diritto di passo sull'angolo nord della particella n. 536, in modo da
facilitare l'accesso veicolare alla sua
proprietà” (doc.
I: opposizione del 17 ottobre 2008, pag. 3; doc. M: opposizione del 5 novembre 2008, pag. 4; doc. R: opposizione del 2 febbraio
2009, pag. 4; doc. U: ricorso al
Consiglio di Stato del 4 maggio 2009, pag. 6; opposizione del 6 maggio
2010, pag. 6 e ricorso al Consiglio di Stato del 10 settembre 2010, pag. 7
nel fascicolo “richiami dal Municipio di __________,
dicastero del territorio”). Nell'appello i convenuti non possono
seriamente pretendere, di conseguenza, che tutto si ignora su chi abbia
costruito il muro di contenimento. Certo, lo sconfinamento del manufatto nella
particella n. 1125 è minimo, tuttavia gli appellanti non hanno mai sostenuto
che l'ammissione di AP 1 in sede amministrativa fosse il frutto di una svista o
di un'errata convinzione. Ne segue che, non potendo essere definiti costruttori
dell'opera, gli appellanti non possono essere considerati “autori
dello sconfinamento” e rivendicare un diritto di sporgenza in
virtù dell'art. 674 cpv. 3 CC. Su questo punto l'appello è destinato
all'insuccesso.
5. Per quel che si riferisce alla tettoia, gli appellanti rimproverano
al Pretore di avere considerato quest'ultima alla stregua di una costruzione
mobiliare giusta l'art. 677 CC, mentre l'opera è stata approvata a suo tempo
dall'autorità comunale non come “precariaˮ né
soggetta a limitazioni. L'art. 677 CC riguarda unicamente – essi continuano –
manufatti posti su terreno altrui senza intenzione di incorporarli durevolmente,
giacché la finalità della norma è di tutelare il proprietario di simili opere, non
di impedire l'applicazione dell'art. 674 cpv. CC in caso di costruzioni “che sono state infisse nel terreno con uno scopo durevole”, come nella fattispecie, la rimozione della tettoia impedendo
“addirittura gravemente” il godimento del fondo come entrata veicolare coperta.
a) Si è detto che “sporgente” nel senso dell'art.
674 cpv. 3 CC è un'opera durevolmente
ancorata al suolo (consid. 4a in fine). E per “opera” si intende ogni
costruzione definita in base ai criteri dell'art. 667 cpv. 1 CC (Steinauer, op. cit., pag. 135 n. 1641). Le costruzioni mobiliari evocate all'art.
677 cpv. 1 CC non rientrano nelle previsioni della norma (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum,
3ª edizione, pag. 147 n. 541;
Marchand, op.
cit., n. 20 ad art. 667 CC). Non possono quindi essere “opere sporgenti” nell'accezione
dell'art. 674 cpv. 3 CC (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 7 ad art. 674 CC; Burgisser,
op. cit., pag. 83; Haab in: Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 674 CC; Curti-Forrer, Il Codice civile svizzero,
Bellinzona 1911, nota 1 ad art. 674).
Il carattere mobiliare di una costruzione dipende cumulativamente dall'intensità
del legame che unisce l'opera al suolo (criterio oggettivo) e dall'intenzione
del proprietario al momento della costruzione (criterio soggettivo: DTF 105 II
266 consid. 1a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4C.345/2005 del 9 gennaio
2006 consid. 1.2, in: ZBGR 88/ 2007 pag. 67; v. anche Steinauer, op. cit., pag. 126 n. 1632
segg.; Marchand, op. cit., n. 4 ad art. 677 CC; Rey, op. cit., pag. 148 n. 544 segg.; Rey/Strebel
in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 4 segg. ad art. 667; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 220 n. 905).
b) L'art. 677 cpv. 1 CC (“costruzioni mobiliari”) stabilisce che “capanne,
baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di
incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario”. La nozione
di “costruzione mobiliare” si fonda così su un duplice criterio: l'uno oggettivo
(“capanne, baracche, tettoie e simili”) e l'altro soggettivo (“senza
intenzione di incorporarvele durevolmente”), fermo restando che la giurisprudenza
tende a privilegiare il primo (Marchand,
op. cit., n. 4 ad art. 677 CC con rimandi). L'opera in rassegna è una tettoia
metallica di poco più di 30 m² poggiante su otto pali in ferro, di cui
quattro infissi nel terreno e altri quattro incorporati fino a mezza altezza in
un muro di cinta (doc. NN; doc. 2 prodotto da AP 2; doc. 9, ultimo foglio,
prodotto da “dai convenuti con istanza supercautelare”). Oggettivamente rientra
quindi nelle previsioni dell'art. 677 cpv. 1 CC. La questione è di sapere se,
soggettivamente, il costruttore avesse l'intenzione di incorporarla
durevolmente nel terreno.
Quando
ha sottoposto, nella forma della notifica, la domanda di costruzione il
15 giugno del 1976 all'allora Comune di __________, A__________, a quel
tempo proprietario della particella n. 1125, ha descritto l'opera progettata come
“sosta provvisoria per auto da erigersi sul piazzale
d'entrata della villa di proprietà del sig. __________” (doc.
1 prodotto da AP 2). Nelle intenzioni del costruttore non si trattava dunque di
una fabbrica definitiva. Non si disconosce che a distanza di cinquant'anni la pensilina
è ancora al suo posto. Determinanti ai fini dell'art. 677 cpv. 1 CC sono tuttavia
Fatti
i propositi del costruttore al momento dell'edificazione (Marchand, op. cit., n. 10 ad art. 677
CC). Che poi il Comune di __________ abbia autorizzato l'esecuzione dell'opera senza
formalità, in particolare senza rilasciare una licenza in deroga, ovvero un
permesso di costruzione precario che obbliga il proprietario, verificandosene i
presupposti, a rimuovere l'opera a sue spese e senza risarcimento (I CCA,
sentenza inc. 11.2008.59 del 3 maggio 2010, consid. 5a con rinvii), non deve
sorprendere. Nel 1976 non erano ancora in
vigore le odierne norme d'attuazione del piano regolatore comunale né la legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 né, tanto
meno, le relative norme cantonali di applicazione, come ha rammentato anche il
Tribunale cantonale amministrativo in una sentenza del 18 marzo 2010 emessa tra
le medesime parti (inc. 52.2009.410, consid. 4, nel fascicolo “richiami
dal Municipio di __________, dicastero del territorio”).
c) Ne discende che
in concreto la tettoia posta sulla particella n. 1125 va ritenuta una
costruzione mobiliare e non può essere qualificata alla stregua di un'opera
sporgente nel senso dell'art. 674 cpv. 3 CC. Quanto al
fatto che la rimozione della tettoia impedirebbe “addirittura gravemente” il
godimento del fondo come “entrata veicolare coperta”, per tacere della circostanza
che non sussiste alcun diritto a disporre di un posteggio coperto e che non è
dato a divedere quale grave pregiudizio incorrerebbero gli appellanti,
l'accesso e lo stazionamento di vetture rimanendo in ogni modo garantito, il
problema non tocca la distinzione tra opera mobiliare e immobiliare. Al riguardo
non soccorre pertanto attardarsi.
6. Gli
appellanti ribadiscono che a distanza di 32 anni la richiesta di eliminare la
tettoia è tardiva, abusiva e lesiva della buona fede, a maggior ragione ove si
pensi che il precedente proprietario del fondo contiguo aveva approvato il
progetto. Essi non contestano che un'azione negatoria sia di principio imprescrittibile,
ma obiettano che la lunga tolleranza di una situazione può nondimeno risultare
abusiva e che la situazione concreta è diversa da quella evocata dal Pretore
con riferimento alla sentenza emessa da questa Camera il 12 aprile 2013 (inc.
11.2010.47), nel cui caso l'attesa si era limitata a pochi mesi.
a) Un'azione
negatoria (art. 641 cpv. 2 CC) è di natura reale e non soggiace a scadenze né a
termini di prescrizione (DTF 111 II 26 consid. 2b; più recentemente: sentenza
del Tribunale federale 5A_369/2013 del 15 maggio 2014, consid. 5.1). Pertanto
un attore può esigere in ogni tempo l'eliminazione di una sporgenza illecita
dalla sua proprietà, a meno che il convenuto
si valga con successo dell'art. 674 cpv. 3 o dell'art. 685 cpv. 2 CC oppure
Considerandi
che il comportamento dell'attore trascenda nell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC; RtiD
I-2005 pag. 794 consid. 5 con riferimenti; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_655/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.1, in: ZBGR 93/ 2012 pag. 213;
Foёx in:
Commentaire romand, op. cit., n. 48 ad art. 641). Ciò
si verifica, segnatamente, qualora l'attore abbia rinunciato per atti espliciti
o concludenti a far valere i suoi diritti oppure abbia atteso talmente a lungo
da destare in buona fede nella controparte l'affidamento che a tali diritti
egli abbia rinunciato (RtiD II-2009 pag. 655 consid. 4 con rimando).
b) Nella
fattispecie la tettoia in esame risale al 1976 e l'attrice, diventata
proprietaria della particella n. 536 nel 1993, ne ha chiesto la rimozione
solo nel 2009. Inoltre lo sconfinamento del palo di sostegno era sicuramente riscontrabile,
ove appena si pensi che il confine della particella n. 536 lungo la via __________
segue il filo dell'abitazione, mentre il palo si trova almeno 50 cm all'interno
della proprietà (fotografie doc. G). Né la circostanza doveva sfuggire all'ing.
L__________, padre dell'attrice e già geometra assuntore dei Comuni di __________
e __________, il quale non si è opposto alla domanda di costruzione (deposizione
di P__________ __________, del 1° febbraio 2012: verbali, pag. 2), sebbene l'invasione
di terreno risultasse dal disegno allegato alla domanda di costruzione. Tutto
ciò non deve far dimenticare ad ogni modo che proprio nella domanda di
costruzione A__________ __________ dichiarava di voler erigere una sosta meramente provvisoria. Per di più, una semplice tolleranza,
anche annosa, denota se mai compiacenza, ma non conferisce alla controparte
diritti acquisiti (RtiD I-2004 pag. 504 consid. 6c). Né gli appellanti pretendono
di avere ricevuto assicurazioni circa il mantenimento dello stato di fatto. Essi si limitano a evocare la
passività dell'attrice, ciò che non basta per configurare estremi di abuso,
il quale va ravvisato con grande riserbo ove si tratti di tutelare diritti di
proprietà (sentenze del Tribunale federale 5A_665/2010 del 5 maggio 2011 consid.
2.2
, in: ZBGR 93/2012 pag. 213 e 5A_11/2015 del 13 maggio 2015 consid.
4.3.2
, in: SJ 2015 I 425). Anche su questo punto l'appello manca perciò di
consistenza.
7.
Da
ultimo gli appellanti sostengono che, fosse negato loro l'uso della porzione di
terreno controversa, l'unico accesso alla loro particella diverrebbe molto difficile,
se non impossibile con veicoli di dimensioni maggiori rispetto a quelle di un'utilitaria.
La doglianza riguarda nondimeno l'accessibilità del fondo e potrebbe assumere
rilievo nella ponderazione dei contrapposti interessi qualora entrasse
in linea di conto una sporgenza nel senso
dell'art.
674.
cpv. 3 CC (“se le circostanze lo esigono”). Ciò non è tuttavia il caso in concreto,
sicché al riguardo l'appello cade nel vuoto.
8.
Se ne conclude che, destituito
di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata. Le
spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
9.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 3000.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno
alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione a:
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).