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Decisione

11.2015.67

Diritto di riposizione: modalità d'uso

19 febbraio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa SE.2015.14 (diritto di riposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 25 febbraio 2015 dalla

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello

del 3 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 2 luglio 2015, come pure sull'appello incidentale del 5 ottobre 2015

presentato dalla AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto: A. Il 15 dicembre 2014 la ditta AO

1, proprietaria della particella n. 617 RFD di __________, ha introdotto alla

Pretura del Distretto di Bellinzona un'istanza di conciliazione, chiedendo di

essere autorizzata a promuovere causa perché fosse ordinato a AP 1 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di “tollerare, contro indennizzo, come ai

considerandi o eventualmente come determinato in corso di causa, l'accesso temporaneo

nel proprio fondo particellare n. 1648 RFD di __________, per una durata di 18

mesi, da parte dell'istante (…), al fine di permettere i lavori di costruzione sul fondo di quest'ultima”. Dalla

motivazione si evince che la richiesta riguardava “l'occupazione” di una

striscia di terreno a confine (36 m² per eseguire il muro di una rampa e

circa 20 m² per costruire la facciata sud del futuro edificio). Il tentativo di conciliazione è decaduto

infruttuoso e il 23 febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha rilasciato al­l'istante

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2014.210).

B. Con petizione del 25

febbraio 2015 la AO 1 ha adito il Pretore del medesimo Distretto di Bellinzona,

formulando l'identica richiesta sottoposta all'autorità di conciliazione e

adducendo gli stessi argomenti a sostegno. Il Pretore ha trattato la causa con

la procedura semplificata e ha invitato AP 1 a formulare osservazioni scritte.

Nel suo memoriale del 15 aprile 2015 il convenuto ha proposto di respingere la

petizione, instando perché alla AO 1 fosse vietato – sotto comminatoria del­l'art.

292 CP – ogni accesso al proprio fondo. Al dibattimento del 3 giugno 2015

dinanzi al Pretore aggiunto le parti hanno replicato e duplicato, ciascuna rimanendo

sulle rispettive posizioni. Il convenuto ha notificato prove. Con decreto del 9

giugno 2015 il Pretore aggiunto ha deciso di limitare il processo “inizialmente

alla sola questione dell'accertamento del

principio del diritto di riposizione ex art. 119 LAC”, rimandando il

giudizio sull'ammontare dell'eventuale indennizzo alle risultanze di una successiva

perizia. Le parti si sono viste impartire un termine per presentare

memoriali conclusivi.

C. Nel suo allegato del 25

giugno 2015 la AO 1 ha ribadito una volta ancora la domanda di petizione,

chiedendo che si ordinasse a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di

“tollerare l'accesso temporaneo nel proprio fondo particellare n. 1648 RFD

di __________, per una durata di 18 mesi, da parte dell'attrice (…), al fine di

permettere i lavori di costruzione sul fondo

particellare n. 617 RFD di quest'ultima”. Nel proprio memoriale del 26 giugno

2015 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e di vietare alla AO 1

– sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – ogni accesso al suo fondo. Statuendo

con sentenza del 2 luglio 2015, il Pretore aggiunto ha così deciso:

1. La domanda è accolta; è accertato, ai sensi dei

considerandi, il principio dell'esistenza di un diritto di riposizione a favore

di AO 1 __________, proprietaria del fondo 617 RFD di __________ e a carico di AP

1, __________, proprietario del fondo 1648 RFD di __________.

2. Di

conseguenza, la AO 1, __________, è autorizzata ad occupare il fondo 1648 RFD __________,

di proprietà di AP 1, __________, limitatamente a quanto necessario per la posa

ed il mantenimento dell'impalcatura a “sbalzo” così come previsto nel doc. J

(inc. CM.2014.210) di causa e meglio all'estratto del medesimo documento che

viene allegato alla sentenza quale sua parte integrante.

L'occupazione

aerea del fondo del convenuto è pure permessa a tutti gli operai che per

necessità di lavoro dovranno posizionarsi su detta impalcatura. La durata dell'ingombro

è fissata in 18 mesi a far tempo dalla suo inizio.

Al

termine dei lavori la AO 1, __________, dovrà risistemare i luoghi così come

attualmente in essere.

3. L'indennità

da riconoscersi al convenuto verrà stabilita mediante perizia nel prosieguo

della causa di cui al presente incarto.

Le

spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico del con­venuto,

con obbligo di rifondere all'attrice fr. 1050.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 settembre 2015 nel

quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizione della AO

1 e vietando a quest'ultima di accedere alla propria particella n. 1648 RFD. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2015

la AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale postula a suo

turno la riforma della sentenza impugnata nel senso di essere autorizzata “a

occupare il fondo 1648 RFD” senza restrizioni per 18 mesi “a far tempo dal suo

inizio”. AP 1 sollecita con osservazioni del 13 novembre 2015 il rigetto del­l'appello

incidentale.

Considerandi

in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il

Pretore aggiunto ha statuito unicamente sull'esistenza e l'esercizio del diritto

di riposizione invocato dal­l'attrice, mentre ha rinviato al seguito della procedura

la definizione mediante perizia dell'indennità spettante al convenuto. Non ha preso

quindi una decisione che ha posto termine al processo. Questa Camera potrebbe emettere

invece una decisione finale ove respingesse la petizione, poiché in tal caso la

questione legata all'ammontare dell'indennizzo spettante al convenuto

diverrebbe senza oggetto. Ora, “quando un diverso giudizio del­l'autorità giudiziaria

superiore potrebbe portare imme­dia­tamente all'emanazione di una decisione

finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo e di

spese” si è in presenza di una decisione incidentale (art. 237 cpv. 1 CPC). E

una decisione inci­dentale è impugnabile alla stessa stregua di una decisione finale

(art. 308 cpv. 1 lett. a CPC).

2.

Una sentenza finale è

impugnabile con appello entro 30 giorni (il termine di 10 giorni relativo

alla procedura sommaria è estraneo alla fattispecie), sempre che il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione fosse di “almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). L'attrice

ha indicato tale valore sul frontespizio della petizione in “almeno fr. 7000.–,

ma non oltre fr. 30 000.–”, valutazione

che il convenuto non discute e che ha indotto il Pretore a trattare la causa

con la procedura semplificata. La decisione impugnata poi è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 3 luglio 2015.

Presentato il 3 settembre 2015, ultimo giorno utile (grazie alla

sospensione dei ter­mini intervenuta dal 15 luglio al 15 agosto 2015 giusta

l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello principale è dunque tempestivo.

Tempestivo è altresì l'appello incidentale del 5 ottobre 2015, l'attrice avendo

ricevuto l'invito a formulare osservazioni il 1° ottobre 2015.

3.

Al proprietario che non può

altrimenti costruire o riparare il proprio muro o edificio è lecito, previa

partecipazione e mediante indennità, passare sul fondo del vicino o riporvi il

materiale necessario durante la costruzione o la riparazione (art. 119 LAC).

Tale “diritto di riposizione” (tour d'échelle o droit d'échelage,

Leiter- o Hammerschlagsrecht) rientra nelle prescrizioni che il

diritto federale lascia ai Cantoni circa il diritto di servirsi del fondo del vicino

per eseguire lavori di coltivazione, miglioria o costruzione sul fondo proprio

(art. 695 CC). Alla tradizione romanista della servitù si contrappone in simili

casi una concezione germanica (o consuetudinaria) che vede nelle prerogative di

vicinato restrizioni legali – sia pure transitorie – al diritto di proprietà,

sicché il costruttore può valersi di tali facoltà per il solo fatto che ne

ricorrano i presupposti di legge (Piotet

in: Traité de droit privé suisse, vol. I, Droit cantonal complémentaire, Friburgo

1998, pag. 295 n. 896). Nessuna iscrizione nel registro fondiario è necessaria.

Diritti del genere possono tutt'al più essere menzionati nel registro fondiario

quando abbiano carattere permanente (art. 696 CC).

4.

Nel Cantone Ticino il

diritto di riposizione consente – in particolare – il passag­gio a piedi o con

carriole, lo spostamento di macchinari e attrez­zature di cantiere, il deposito

di materiali da costruzione e la posa di

impalcature (Scolari, Commentario alla

LALPT, LE e LAC, Cadenazzo 1996,

pag. 640 n. 1434). La striscia di terreno toccata dev'essere “relativamente

ristretta”. La larghezza abituale varia nei Cantoni da 50 cm a 1 m (larghezza

che Piotet definisce abituale: Le

droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 771 n. 1859),

al massimo 2 m (Meier-Hayoz in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, n. 22 ad art. 695 CC; Piotet

in: Traité de droit privé suisse, op. cit., pag. 297 n. 902). Una larghezza

superiore a 4 m sarebbe finanche contraria al diritto federale (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété

foncière, loc. cit.). Il diritto di riposizione abilita inoltre – sempre che

ciò sia necessario – a sconfinamenti nello spa­zio aereo della pro­prietà utile

del vicino riconducibili, per esempio, alla rotazione del braccio di una gru o alla

movimentazione di altri apparecchi di sollevamento

a strapiombo sul fondo (Piotet, Traité

de droit privé suisse, op. cit., pag. 297 n. 902; Le droit privé vau­dois de la

propriété foncière, Losanna 1991, pag. 771 n. 1860). Esso permette altresì

la rimozione di cose mobili, ma non autorizza a modificare la configurazione

del fondo vicino, né a distruggere manufatti,

scavare, livellare il terreno o eliminare recinzioni (Scolari, loc. cit.; cfr. anche Piotet, Le droit privé vaudois de la

propriété foncière, op. cit., pag. 772 n. 1861).

5.

L'esercizio di un diritto

di passo o di accesso legale, compreso quindi il diritto (cantonale) di

riposizione, deve avvenire nel modo meno pregiudizievole per il vicino. Intanto

il beneficiario può valersi di tale prerogativa solo ove non possa “altrimenti

costruire o riparare il proprio muro o edificio”, il che esclude di far capo al

fondo altrui per semplici ragioni di praticità o di comodità. Ma anche in caso

di effettiva necessità l'esercizio del diritto dev'essere il meno

pregiudizievole possibile per il vicino, il quale può esigere – ad esempio –

che il cantiere sia organizzato in maniera tale da coinvolgere la sua particella il meno possibile, che la superficie

toccata dallo sconfinamento sia ridotta al minimo o che l'intervento si

concluda quanto prima (Steinauer, La

mise à contribution du fonds voisin lors de travaux de contruction, in: BR/DC

1990.

pag. 34 lett. b). Già il vecchio diritto di procedura ticinese disponeva dunque

che l'istanza di provocazione contenesse “una descrizione circostanziata

dell'opera” prevista, “corredata dei piani” (art. 443 cpv. 1 CPC ticinese). Il

giudice dovendo tentare – già allora – una conciliazione (art. 444 cpv. 2 CPC

ticinese), occorreva per quanto possibile definire le modalità d'uso della

riposizione ed evitare che contestazioni sull'esercizio del diritto sorgessero in

seguito.

6.

In concreto l'attrice ha

chiesto un diritto di riposizione per 18 mesi su una striscia di terreno larga

2.

m lungo tutta la linea di confine con la particella del convenuto (28 m): circa

36.

m² per formare una rampa d'accesso e circa 20 m² per costruire la facciata

sud del futuro stabile (doc. F). Non è chiaro per contro in che cosa dovesse

consistere l'esercizio del diritto: se nella facoltà di passare sul fondo

vicino (a piedi o con semoventi), in quella di depositare materiali da costruzione

o in altro ancora. Nell'istanza l'attrice postulava infatti il diritto a una generica

“occupazione” dell'intera area (56 m²), tranne sollecitare nella richiesta di

giudizio – non senza contraddirsi – un “accesso temporaneo” alla striscia di

terreno. Identica ambivalenza denota il memoriale conclusivo. Nelle circostanze

descritte spettava al primo giudice chiarire l'oggetto del processo, interpellando

l'attrice per sapere che cosa volesse esattamente (art. 56 CPC). Il diritto di

riposizione non è un'autorizzazione “in bianco” che abiliti il beneficiario a

intraprendere su una determinata fascia del fondo vicino tutto quanto reputi

opportuno per la costruzione prevista sulla propria particella. Dandosi

opposizione del vicino, il giudice è chiamato a definire le modalità d'esercizio

del diritto in modo sufficientemente preciso, già per il fatto che l'uno dev'essere

consapevole dei limiti delle sue prerogative e l'altro dei limiti entro cui è

tenuto a sopportare lo sconfinamento.

7.

Nella sentenza impugnata il

Pretore aggiunto ha inteso, appunto, definire concretamente l'esercizio del

diritto di riposizione nel caso specifico, autorizzando l'attrice a erigere

un'impalcatura pensile larga 1 m, sospesa a 4 m da terra, lungo la facciata sud

del previsto stabile e consentendo “l'occupazione aerea del fondo del convenuto

(…) a tutti gli operai che per necessità di lavoro dovranno posizionarsi su

detta impalcatura”, e ciò per la durata di 18 mesi dall'inizio dell'intervento.

L'esigenza di precisare le modalità di esercizio del diritto di riposizione era

dovuta. Il problema è che l'attrice non ha mai chiesto nemmeno di poter innalzare

un ponteggio, al punto che il Pretore aggiunto ha ricuperato di propria

iniziativa nei documenti acclusi dalla ditta all'istanza di conciliazione il

disegno dichiarato poi parte integrante della sentenza. Non a torto

l'appellante principale rimprovera così al primo giudice di avere fissato una

modalità d'esercizio non richiesta (pag. 10 punto 11). Tanto più che l'attrice

spiega nell'appello incidentale di avere scartato l'ipotesi di un ponteggio

pensile (discussa in conciliazione) perché ciò implicherebbe “difficoltà tecniche

molto difficilmente sormontabili nel costruire il muro che si troverà a confine

con il fondo dell'appellante” (pag. 7 punto 35).

8.

Il Pretore aggiunto sembra

partire dall'idea, nella sentenza impugnata, che la modalità di esercizio da

lui decisa sia un minus rispetto a quanto chiedesse l'attrice. Se non

che, come detto, l'attrice non ha mai prospettato alcuna concreta modalità di

esercizio, limitandosi a postulare nella motivazione dei suoi memoriali un

“diritto di occupazione” e nella richiesta di giudizio un “diritto d'accesso”. Toccava

in realtà al primo giudice sollecitare la beneficiaria perché fornisse una

descrizione chiara dell'uso cui essa intende destinare per 18 mesi a scopo di

riposizione la striscia di terreno vicino antistante la futura facciata sud del

palazzo (corrispondente per sommi capi all'area colorata in arancio sul doc. F).

Nulla avrebbe impedito poi al Pretore aggiunto di definire nella sentenza

modalità di esercizio meno incisive per il vicino. Posto ciò, non rimane nella

fattispecie che annullare la decisione appellata e ritornare atti al primo

giudice perché interpelli l'attrice (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC), invitandola

a specificare la sua richiesta di giudizio. Dovesse l'attrice dimostrarsi

renitente, il primo giudice la avvertirà che in mancanza di una chiara domanda

sulle modalità di esercizio il diritto di riposizione potrà anche essere

rifiutato. L'appello principale merita accoglimento entro tali limiti.

9.

Nell'appello incidentale

l'attrice chiede che le sia concesso un diritto di riposizione sull'intera

striscia di terreno del convenuto rivendicata in uso (56 m²) senza “altra

restrizione di sorta su come posizionare i materiali o impalcature” (appello

incidentale, pag. 7 punto 37). Quanto essa rivendica, dunque, è il diritto

di adoperare per 18 mesi la fascia di 56 m² in questione nel modo da essa

medesima ritenuto più opportuno per l'attività del cantiere. Si è già spiegato

tuttavia che il diritto di riposizione non abilita il beneficiario a

intraprendere sul fondo vicino tutto quanto reputi opportuno a beneplacito per

la costruzione prevista sulla propria particella. L'esercizio di un diritto di

riposizione non può essere rimes­so alle sue sole responsabilità. Dandosi

contestazioni da parte del vicino, tocca in primo luogo al costruttore indicare

perché non possa fare a meno del fondo vicino e come intenda usare concretamente

la striscia di terreno rivendicata a scopo di riposizione (transito di

maestranze a piedi o con semoventi, installazione di gru o di sollevatori,

deposito di materiali da costruzione e così via). Solo in tal modo il giudice può

verificare il rispetto del principio legato al minor inconveniente possibile

per il vicino. Nella fattispecie poi l'attrice non indica minimamente perché le

sarebbe indispensabile (e non solo comodo o conveniente) far capo all'area

segnata in giallo sul doc. F. Ne segue che, manifestamente infondato, l'appello

incidentale è votato all'insuccesso.

10.

Le spese dell'appello

principale seguono il precetto della soccom­benza (art. 106 CPC). Il convenuto

ottiene causa vinta sul principio, ma non è possibile prevedere come deciderà

il Pretore aggiunto in esito al rinvio della causa (né si può escludere che

possa emanare la stessa decisione), di modo che si giustifica di suddividere gli

oneri a metà e di compensare le ripetibili (DTF 139 III 351 consid. 6). Le spese

e le ripetibili dell'appello incidentale vanno addebitate invece all'attrice,

soccombente.

11.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. a LTF (tant'è che il Pretore ha trattato la causa con la procedura

semplificata: consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello principale è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi.

2. Le spese dell'appello principale

di fr. 600.–, da anticipare dal convenuto, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. L'appello incidentale è respinto.

4. Le spese dell'appello incidentale,

di fr. 600.–, sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr.

1500.– per ripetibili.

5. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).