11.2015.67
Diritto di riposizione: modalità d'uso
19 febbraio 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.67
Lugano,
19 febbraio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SE.2015.14 (diritto di riposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 25 febbraio 2015 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 3 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 2 luglio 2015, come pure sull'appello incidentale del 5 ottobre 2015
presentato dalla AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 dicembre 2014 la ditta AO
1, proprietaria della particella n. 617 RFD di __________, ha introdotto alla
Pretura del Distretto di Bellinzona un'istanza di conciliazione, chiedendo di
essere autorizzata a promuovere causa perché fosse ordinato a AP 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di “tollerare, contro indennizzo, come ai
considerandi o eventualmente come determinato in corso di causa, l'accesso temporaneo
nel proprio fondo particellare n. 1648 RFD di __________, per una durata di 18
mesi, da parte dell'istante (…), al fine di permettere i lavori di costruzione sul fondo di quest'ultima”. Dalla
motivazione si evince che la richiesta riguardava “l'occupazione” di una
striscia di terreno a confine (36 m² per eseguire il muro di una rampa e
circa 20 m² per costruire la facciata sud del futuro edificio). Il tentativo di conciliazione è decaduto
infruttuoso e il 23 febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha rilasciato all'istante
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2014.210).
B. Con petizione del 25
febbraio 2015 la AO 1 ha adito il Pretore del medesimo Distretto di Bellinzona,
formulando l'identica richiesta sottoposta all'autorità di conciliazione e
adducendo gli stessi argomenti a sostegno. Il Pretore ha trattato la causa con
la procedura semplificata e ha invitato AP 1 a formulare osservazioni scritte.
Nel suo memoriale del 15 aprile 2015 il convenuto ha proposto di respingere la
petizione, instando perché alla AO 1 fosse vietato – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – ogni accesso al proprio fondo. Al dibattimento del 3 giugno 2015
dinanzi al Pretore aggiunto le parti hanno replicato e duplicato, ciascuna rimanendo
sulle rispettive posizioni. Il convenuto ha notificato prove. Con decreto del 9
giugno 2015 il Pretore aggiunto ha deciso di limitare il processo “inizialmente
alla sola questione dell'accertamento del
principio del diritto di riposizione ex art. 119 LAC”, rimandando il
giudizio sull'ammontare dell'eventuale indennizzo alle risultanze di una successiva
perizia. Le parti si sono viste impartire un termine per presentare
memoriali conclusivi.
C. Nel suo allegato del 25
giugno 2015 la AO 1 ha ribadito una volta ancora la domanda di petizione,
chiedendo che si ordinasse a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
“tollerare l'accesso temporaneo nel proprio fondo particellare n. 1648 RFD
di __________, per una durata di 18 mesi, da parte dell'attrice (…), al fine di
permettere i lavori di costruzione sul fondo
particellare n. 617 RFD di quest'ultima”. Nel proprio memoriale del 26 giugno
2015 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e di vietare alla AO 1
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – ogni accesso al suo fondo. Statuendo
con sentenza del 2 luglio 2015, il Pretore aggiunto ha così deciso:
1. La domanda è accolta; è accertato, ai sensi dei
considerandi, il principio dell'esistenza di un diritto di riposizione a favore
di AO 1 __________, proprietaria del fondo 617 RFD di __________ e a carico di AP
1, __________, proprietario del fondo 1648 RFD di __________.
2. Di
conseguenza, la AO 1, __________, è autorizzata ad occupare il fondo 1648 RFD __________,
di proprietà di AP 1, __________, limitatamente a quanto necessario per la posa
ed il mantenimento dell'impalcatura a “sbalzo” così come previsto nel doc. J
(inc. CM.2014.210) di causa e meglio all'estratto del medesimo documento che
viene allegato alla sentenza quale sua parte integrante.
L'occupazione
aerea del fondo del convenuto è pure permessa a tutti gli operai che per
necessità di lavoro dovranno posizionarsi su detta impalcatura. La durata dell'ingombro
è fissata in 18 mesi a far tempo dalla suo inizio.
Al
termine dei lavori la AO 1, __________, dovrà risistemare i luoghi così come
attualmente in essere.
3. L'indennità
da riconoscersi al convenuto verrà stabilita mediante perizia nel prosieguo
della causa di cui al presente incarto.
Le
spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico del convenuto,
con obbligo di rifondere all'attrice fr. 1050.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 settembre 2015 nel
quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizione della AO
1 e vietando a quest'ultima di accedere alla propria particella n. 1648 RFD. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2015
la AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale postula a suo
turno la riforma della sentenza impugnata nel senso di essere autorizzata “a
occupare il fondo 1648 RFD” senza restrizioni per 18 mesi “a far tempo dal suo
inizio”. AP 1 sollecita con osservazioni del 13 novembre 2015 il rigetto dell'appello
incidentale.
Considerandi
in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha statuito unicamente sull'esistenza e l'esercizio del diritto
di riposizione invocato dall'attrice, mentre ha rinviato al seguito della procedura
la definizione mediante perizia dell'indennità spettante al convenuto. Non ha preso
quindi una decisione che ha posto termine al processo. Questa Camera potrebbe emettere
invece una decisione finale ove respingesse la petizione, poiché in tal caso la
questione legata all'ammontare dell'indennizzo spettante al convenuto
diverrebbe senza oggetto. Ora, “quando un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria
superiore potrebbe portare immediatamente all'emanazione di una decisione
finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo e di
spese” si è in presenza di una decisione incidentale (art. 237 cpv. 1 CPC). E
una decisione incidentale è impugnabile alla stessa stregua di una decisione finale
(art. 308 cpv. 1 lett. a CPC).
2.
Una sentenza finale è
impugnabile con appello entro 30 giorni (il termine di 10 giorni relativo
alla procedura sommaria è estraneo alla fattispecie), sempre che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione fosse di “almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). L'attrice
ha indicato tale valore sul frontespizio della petizione in “almeno fr. 7000.–,
ma non oltre fr. 30 000.–”, valutazione
che il convenuto non discute e che ha indotto il Pretore a trattare la causa
con la procedura semplificata. La decisione impugnata poi è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 3 luglio 2015.
Presentato il 3 settembre 2015, ultimo giorno utile (grazie alla
sospensione dei termini intervenuta dal 15 luglio al 15 agosto 2015 giusta
l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello principale è dunque tempestivo.
Tempestivo è altresì l'appello incidentale del 5 ottobre 2015, l'attrice avendo
ricevuto l'invito a formulare osservazioni il 1° ottobre 2015.
3.
Al proprietario che non può
altrimenti costruire o riparare il proprio muro o edificio è lecito, previa
partecipazione e mediante indennità, passare sul fondo del vicino o riporvi il
materiale necessario durante la costruzione o la riparazione (art. 119 LAC).
Tale “diritto di riposizione” (tour d'échelle o droit d'échelage,
Leiter- o Hammerschlagsrecht) rientra nelle prescrizioni che il
diritto federale lascia ai Cantoni circa il diritto di servirsi del fondo del vicino
per eseguire lavori di coltivazione, miglioria o costruzione sul fondo proprio
(art. 695 CC). Alla tradizione romanista della servitù si contrappone in simili
casi una concezione germanica (o consuetudinaria) che vede nelle prerogative di
vicinato restrizioni legali – sia pure transitorie – al diritto di proprietà,
sicché il costruttore può valersi di tali facoltà per il solo fatto che ne
ricorrano i presupposti di legge (Piotet
in: Traité de droit privé suisse, vol. I, Droit cantonal complémentaire, Friburgo
1998, pag. 295 n. 896). Nessuna iscrizione nel registro fondiario è necessaria.
Diritti del genere possono tutt'al più essere menzionati nel registro fondiario
quando abbiano carattere permanente (art. 696 CC).
4.
Nel Cantone Ticino il
diritto di riposizione consente – in particolare – il passaggio a piedi o con
carriole, lo spostamento di macchinari e attrezzature di cantiere, il deposito
di materiali da costruzione e la posa di
impalcature (Scolari, Commentario alla
LALPT, LE e LAC, Cadenazzo 1996,
pag. 640 n. 1434). La striscia di terreno toccata dev'essere “relativamente
ristretta”. La larghezza abituale varia nei Cantoni da 50 cm a 1 m (larghezza
che Piotet definisce abituale: Le
droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 771 n. 1859),
al massimo 2 m (Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 22 ad art. 695 CC; Piotet
in: Traité de droit privé suisse, op. cit., pag. 297 n. 902). Una larghezza
superiore a 4 m sarebbe finanche contraria al diritto federale (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété
foncière, loc. cit.). Il diritto di riposizione abilita inoltre – sempre che
ciò sia necessario – a sconfinamenti nello spazio aereo della proprietà utile
del vicino riconducibili, per esempio, alla rotazione del braccio di una gru o alla
movimentazione di altri apparecchi di sollevamento
a strapiombo sul fondo (Piotet, Traité
de droit privé suisse, op. cit., pag. 297 n. 902; Le droit privé vaudois de la
propriété foncière, Losanna 1991, pag. 771 n. 1860). Esso permette altresì
la rimozione di cose mobili, ma non autorizza a modificare la configurazione
del fondo vicino, né a distruggere manufatti,
scavare, livellare il terreno o eliminare recinzioni (Scolari, loc. cit.; cfr. anche Piotet, Le droit privé vaudois de la
propriété foncière, op. cit., pag. 772 n. 1861).
5.
L'esercizio di un diritto
di passo o di accesso legale, compreso quindi il diritto (cantonale) di
riposizione, deve avvenire nel modo meno pregiudizievole per il vicino. Intanto
il beneficiario può valersi di tale prerogativa solo ove non possa “altrimenti
costruire o riparare il proprio muro o edificio”, il che esclude di far capo al
fondo altrui per semplici ragioni di praticità o di comodità. Ma anche in caso
di effettiva necessità l'esercizio del diritto dev'essere il meno
pregiudizievole possibile per il vicino, il quale può esigere – ad esempio –
che il cantiere sia organizzato in maniera tale da coinvolgere la sua particella il meno possibile, che la superficie
toccata dallo sconfinamento sia ridotta al minimo o che l'intervento si
concluda quanto prima (Steinauer, La
mise à contribution du fonds voisin lors de travaux de contruction, in: BR/DC
1990.
pag. 34 lett. b). Già il vecchio diritto di procedura ticinese disponeva dunque
che l'istanza di provocazione contenesse “una descrizione circostanziata
dell'opera” prevista, “corredata dei piani” (art. 443 cpv. 1 CPC ticinese). Il
giudice dovendo tentare – già allora – una conciliazione (art. 444 cpv. 2 CPC
ticinese), occorreva per quanto possibile definire le modalità d'uso della
riposizione ed evitare che contestazioni sull'esercizio del diritto sorgessero in
seguito.
6.
In concreto l'attrice ha
chiesto un diritto di riposizione per 18 mesi su una striscia di terreno larga
2.
m lungo tutta la linea di confine con la particella del convenuto (28 m): circa
36.
m² per formare una rampa d'accesso e circa 20 m² per costruire la facciata
sud del futuro stabile (doc. F). Non è chiaro per contro in che cosa dovesse
consistere l'esercizio del diritto: se nella facoltà di passare sul fondo
vicino (a piedi o con semoventi), in quella di depositare materiali da costruzione
o in altro ancora. Nell'istanza l'attrice postulava infatti il diritto a una generica
“occupazione” dell'intera area (56 m²), tranne sollecitare nella richiesta di
giudizio – non senza contraddirsi – un “accesso temporaneo” alla striscia di
terreno. Identica ambivalenza denota il memoriale conclusivo. Nelle circostanze
descritte spettava al primo giudice chiarire l'oggetto del processo, interpellando
l'attrice per sapere che cosa volesse esattamente (art. 56 CPC). Il diritto di
riposizione non è un'autorizzazione “in bianco” che abiliti il beneficiario a
intraprendere su una determinata fascia del fondo vicino tutto quanto reputi
opportuno per la costruzione prevista sulla propria particella. Dandosi
opposizione del vicino, il giudice è chiamato a definire le modalità d'esercizio
del diritto in modo sufficientemente preciso, già per il fatto che l'uno dev'essere
consapevole dei limiti delle sue prerogative e l'altro dei limiti entro cui è
tenuto a sopportare lo sconfinamento.
7.
Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha inteso, appunto, definire concretamente l'esercizio del
diritto di riposizione nel caso specifico, autorizzando l'attrice a erigere
un'impalcatura pensile larga 1 m, sospesa a 4 m da terra, lungo la facciata sud
del previsto stabile e consentendo “l'occupazione aerea del fondo del convenuto
(…) a tutti gli operai che per necessità di lavoro dovranno posizionarsi su
detta impalcatura”, e ciò per la durata di 18 mesi dall'inizio dell'intervento.
L'esigenza di precisare le modalità di esercizio del diritto di riposizione era
dovuta. Il problema è che l'attrice non ha mai chiesto nemmeno di poter innalzare
un ponteggio, al punto che il Pretore aggiunto ha ricuperato di propria
iniziativa nei documenti acclusi dalla ditta all'istanza di conciliazione il
disegno dichiarato poi parte integrante della sentenza. Non a torto
l'appellante principale rimprovera così al primo giudice di avere fissato una
modalità d'esercizio non richiesta (pag. 10 punto 11). Tanto più che l'attrice
spiega nell'appello incidentale di avere scartato l'ipotesi di un ponteggio
pensile (discussa in conciliazione) perché ciò implicherebbe “difficoltà tecniche
molto difficilmente sormontabili nel costruire il muro che si troverà a confine
con il fondo dell'appellante” (pag. 7 punto 35).
8.
Il Pretore aggiunto sembra
partire dall'idea, nella sentenza impugnata, che la modalità di esercizio da
lui decisa sia un minus rispetto a quanto chiedesse l'attrice. Se non
che, come detto, l'attrice non ha mai prospettato alcuna concreta modalità di
esercizio, limitandosi a postulare nella motivazione dei suoi memoriali un
“diritto di occupazione” e nella richiesta di giudizio un “diritto d'accesso”. Toccava
in realtà al primo giudice sollecitare la beneficiaria perché fornisse una
descrizione chiara dell'uso cui essa intende destinare per 18 mesi a scopo di
riposizione la striscia di terreno vicino antistante la futura facciata sud del
palazzo (corrispondente per sommi capi all'area colorata in arancio sul doc. F).
Nulla avrebbe impedito poi al Pretore aggiunto di definire nella sentenza
modalità di esercizio meno incisive per il vicino. Posto ciò, non rimane nella
fattispecie che annullare la decisione appellata e ritornare atti al primo
giudice perché interpelli l'attrice (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC), invitandola
a specificare la sua richiesta di giudizio. Dovesse l'attrice dimostrarsi
renitente, il primo giudice la avvertirà che in mancanza di una chiara domanda
sulle modalità di esercizio il diritto di riposizione potrà anche essere
rifiutato. L'appello principale merita accoglimento entro tali limiti.
9.
Nell'appello incidentale
l'attrice chiede che le sia concesso un diritto di riposizione sull'intera
striscia di terreno del convenuto rivendicata in uso (56 m²) senza “altra
restrizione di sorta su come posizionare i materiali o impalcature” (appello
incidentale, pag. 7 punto 37). Quanto essa rivendica, dunque, è il diritto
di adoperare per 18 mesi la fascia di 56 m² in questione nel modo da essa
medesima ritenuto più opportuno per l'attività del cantiere. Si è già spiegato
tuttavia che il diritto di riposizione non abilita il beneficiario a
intraprendere sul fondo vicino tutto quanto reputi opportuno a beneplacito per
la costruzione prevista sulla propria particella. L'esercizio di un diritto di
riposizione non può essere rimesso alle sue sole responsabilità. Dandosi
contestazioni da parte del vicino, tocca in primo luogo al costruttore indicare
perché non possa fare a meno del fondo vicino e come intenda usare concretamente
la striscia di terreno rivendicata a scopo di riposizione (transito di
maestranze a piedi o con semoventi, installazione di gru o di sollevatori,
deposito di materiali da costruzione e così via). Solo in tal modo il giudice può
verificare il rispetto del principio legato al minor inconveniente possibile
per il vicino. Nella fattispecie poi l'attrice non indica minimamente perché le
sarebbe indispensabile (e non solo comodo o conveniente) far capo all'area
segnata in giallo sul doc. F. Ne segue che, manifestamente infondato, l'appello
incidentale è votato all'insuccesso.
10.
Le spese dell'appello
principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106 CPC). Il convenuto
ottiene causa vinta sul principio, ma non è possibile prevedere come deciderà
il Pretore aggiunto in esito al rinvio della causa (né si può escludere che
possa emanare la stessa decisione), di modo che si giustifica di suddividere gli
oneri a metà e di compensare le ripetibili (DTF 139 III 351 consid. 6). Le spese
e le ripetibili dell'appello incidentale vanno addebitate invece all'attrice,
soccombente.
11.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. a LTF (tant'è che il Pretore ha trattato la causa con la procedura
semplificata: consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello principale è
parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli
atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
2. Le spese dell'appello principale
di fr. 600.–, da anticipare dal convenuto, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. L'appello incidentale è respinto.
4. Le spese dell'appello incidentale,
di fr. 600.–, sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr.
1500.– per ripetibili.
5. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).