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Decisione

11.2015.68

Successione di un ereditando straniero con ultimo domicilio all'estero: provvedimenti concervativi dell'eredità e provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria

2 maggio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti acclusi al memoriale, confermando la propria posizione per il resto.

In una duplica del 10 agosto 2015 AP 2 e AP 3 hanno formulato, una volta

ancora, conclusioni identiche a quelle dell'altro convenuto.

D. Il Pretore non ha indetto

udienze. Statuendo il 31 agosto 2015, egli ha respinto anzitutto le prove non

documentali offerte da AP 2 e AP 3 (dispositivo n. 1). Contestualmente egli ha

accolto l'istanza cautelare di AO 1 e ha confermato, pur senza riprodurne il

contenuto, il decreto “supercautelare” del 24 giugno 2015 (dispositivo n.

2). Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste solidalmente a carico

dei convenuti, con obbligo di rifondere al­l'istante fr. 2000.– complessivi per

ripetibili (dispositivo n. 3).

E. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 2 e AP 3 sono insorte il 7 settembre 2015 a questa Camera per ottenere che – conferito all'appello effetto

sospensivo –

l'istanza di AO 1 sia respinta e la decisione impugnata sia riformata di

conseguenza, subordinatamente sia annullata con rinvio degli atti al Pretore

per nuovo giudizio (inc. 11.2015.69). La richiesta di effetto sospensivo è

stata respinta dal presidente della Camera con decreto del 21 settembre 2015. Nelle

sue osservazioni del 19 ottobre 2015 AO 1 ha proposto poi di respingere

l'appello. AP 2 e AP 3 hanno introdotto il 27 ottobre 2015 una replica spontanea

nella quale chiedono di dichiarare irricevibili le osservazioni del­l'istante e riaffermano le loro allegazioni. Con duplica

spontanea del 5 novembre 2015 AO 1 ha ribadito

il proprio punto di vista.

F. Contro il decreto cautelare

del Pretore è insorto a questa Camera anche l'avv. AP 1, il quale in un appello

del 9 settembre 2015 avanza conclusioni identiche a quelle delle altre

due convenute, postulando a sua volta la concessione dell'effetto sospensivo al

ricorso. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente della

Camera con decreto del 5 ottobre 2015. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre

2015 AO 1 ha proposto di respingere anche l'appello dell'avvocato AP 1. Questi

ha introdotto il 27 ottobre 2015 una replica spontanea nella quale chiede

di dichiarare irricevibili le osservazioni del­l'istante e riafferma le sue argomentazioni.

Con duplica spontanea del 5 novembre 2015 AO 1 ha ribadito

il proprio punto di vista.

Considerandi

in diritto: 1. Le impugnazioni in esame

sono dirette contro la stessa decisione, vertono sull'identico oggetto e

tendono a un risultato analogo. Si giustifica così di congiungere le due cause e di emanare una sentenza unica (art.

125.

lett. c CPC).

2.

Le decisioni emanate dai

Pretori con la procedura sommaria sono impugnabili entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni

meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore

litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie l'istante stima in oltre € 90 000 000 l'ammontare del patrimonio paterno posto

fuori del territorio italiano (istanza, pag. 4 in alto; replica, pag. 2 a

metà). I convenuti non hanno ritenuto di esprimersi al proposito nelle loro comparse

scritte, ma l'indicazione potrebbe non essere inverosimile. Il presupposto del

valore litigioso può dunque reputarsi dato. Quanto alla tempestività degli

appelli, il decreto del Pretore è pervenuto ai legali dei convenuti il 1°

settembre 2015. Introdotti il 7 e il 9 settembre 2015, i rimedi giuridici in

esame sono pertanto ricevibili.

3.

Nel loro appello AP 2 e AP

3.

chiedono di acquisire agli atti i documenti prodotti da AO 1

nel­l'“incartamento cautelare parallelo avente per oggetto

un'azione di rendiconto nei confronti dell'avv. AP 1”. Anche l'istante aveva

postulato davanti al Pre­tore il richiamo di tale “incarto cautelare parallelo”

(istanza del 23 giugno 2015, pag. 2 segg.). Il fascicolo dell'inc.

SO.2015.252 della Pretura figura effettivamente agli atti, ma non contiene più

i documenti esibiti dall'istante, verosimilmente restituiti alla medesima. Comunque

sia, quanto AP 2 e AP 3 intendono rendere verosimile con il richiamo dei citati

documenti è che AO 1 sapesse del patrimonio lasciato dal padre in Svizzera sin

dal 26 ottobre 2012 o, al più tardi, dal 6 novembre 2014 (relazioni del dott. __________

N__________). E AO 1 ha riconosciuto nel­l'istanza davanti al Pretore che dalla

prima relazione si evince un patrimonio relitto in Svizzera di quasi € 80 000 000.

Anzi, di quasi € 90 000 000 secondo la relazione successiva. Simili documenti

sono stati prodotti, per altro, da lei medesima. Richiamarli nelle condizioni descritte

si rivelerebbe dunque superfluo.

4.

Le autorità svizzere del

luogo di situazione dei beni sono competenti per trattare procedimenti

successori e controversie ereditarie riguardanti un de cuius con ultimo

do­micilio all'estero, limitatamente ai beni situati in Svizzera, a condizione

che di tali beni le autorità estere non si occupino (art. 88 cpv. 1

LDIP). Se le autorità estere se ne occupano ‒ e in concreto ciò non fa

dubbio ‒ le autorità svizzere del luogo di situazione sono competenti

solo per emanare provvedimenti d'urgenza (“provvedimenti conservativi”

secondo il titolo marginale dell'art. 89 LDIP, lex specialis

del­l'art. 10 LDIP) a tutela dei beni che il de cuius ha lasciato in

Svizzera. Il trattato di domicilio e consolare con l'Italia, del 22 luglio 1868

(RS 0.142.114.541), non prevede altro (Meier/Reymond-Eniaeva

in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 25 ad art. 551). I provvedimenti

d'urgenza dell'art. 89 LDIP sono intesi a salvaguardare unicamente valori

patrimoniali, non a proteggere la devoluzione ereditaria (RtiD II-2016 pag. 685

consid. 2 con svariati richiami). Il giudice svizzero dei provvedimenti

d'urgenza applica inoltre la sua procedura e adotta le disposizioni consentite

dal proprio ordinamento (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP), sep­pure

provvedimenti del genere non siano previsti dal diritto estero che disciplina

la causa di merito (lex causæ: RtiD II-2016 pag. 685 consid. 2

con rinvio a RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4).

Provvedimenti d'urgenza nel senso

dell'art. 89 LDIP sono – per esempio – blocchi di valori patrimoniali, di

documentazione bancaria o di particelle del registro fondiario, come pure

restrizioni della facoltà di disporre riguardanti beni mobili o immobili posti

in Svizzera. Provvedimenti d'urgenza sono altresì obblighi imposti a terzi di

rilasciare informazioni o rendiconti agli eredi, per lo meno nella misura in

cui tali obblighi preludano al blocco di conti bancari (RtiD II-2016

pag. 687 consid. 4 con richiami di dottrina). La giurisprudenza di questa

Camera al proposito è invalsa, citata dalla dottrina (Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 1

ad art. 89 LDIP con riferimenti) e compendiata in pubblicazioni che ne

sintetizzano la rassegna (CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002,

pag. 1 segg.; Bernasconi,

Provvedimenti conservativi e di volontaria giurisdizione riguardanti eredità

aperte all'estero, con particolare riferimento ai rapporti italo-svizzeri, in:

Piotet/Tappy, L'arbre de la méthode et ses fruits civils, Ginevra/Zu­rigo/Basilea

2006, pag. 345 segg.). Data la loro indole cautelare, i provvedimenti d'urgenza

sono accessori alla causa di merito. Se

questa non è ancora pendente

(all'estero), occorre assegnare al­l'istante un termine per promuoverla,

con la com­minatoria che il provvedimento cautelare

decadrà in caso di inos­servanza del termine (art. 263 CPC).

5.

I provvedimenti d'urgenza a

tutela della successione non vanno confusi con i provvedimenti a

tutela della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC). Provvedimenti a

tutela della devoluzione ereditaria sono l'apposizione dei sigilli (art. 552

CC), l'inventario assicurativo (art. 553 CC), la nomina di un amministratore

ufficiale (art. 554 CC), la grida per la ricerca di eredi ignoti (art. 555 CC),

la pubblicazione di testamenti (art. 556 a 558 CC), il rilascio di certificati

ereditari (art. 559 CC). L'art. 551 cpv. 2 CC non esclude altri provvedimenti a

tutela della devoluzione ereditaria, come – per esempio – la vendita urgente di

merci deperibili,

l'im­missione in possesso e la custodia di titoli o di scritti, la sorveglianza

di un fondo o di uno stabilimento, la nomina di un direttore commerciale a

un'impresa, il divieto all'amministratore unico di una società anonima che

appartiene presumibilmente all'asse ereditario di compiere atti di disposizione

sugli attivi aziendali fino alla confezione di un inventario, la provvisoria

limitazione dei poteri di un esecutore testamentario e così via (RtiD II-2016

pag. 686 consid. 3 con richiamo di dottrina).

I provvedimenti a tutela della

devoluzione ereditaria sono atti di volontaria giurisdizione (RtiD II-2016

pag. 686 consid. 3 con richiami di dottrina) che in svariati Cantoni competono

ad autorità amministrative (RtiD II-2016 pag. 686 consid. 3 con riferimento di dottrina).

Essi riguardano “il procedimento successorio”

(nell'accezione del­l'art. 86 cpv. 1 LDIP: RtiD II-2016 pag. 686 consid. 3

con rimando alla sentenza del Tribunale federale 5C.263/2004 del­l'8 marzo

2005, consid. 4 con rinvii) e, ricorrendone gli estremi, possono essere

adottati anche d'ufficio. Spettano però all'autorità competente per

l'apertura della successione, all'ultimo domicilio del defunto (RtiD

II-2016 pag. 685 consid. 3 con richiamo di dottrina). E se l'ultimo domicilio

del defunto era all'estero, non toccano alle autorità svizzere. Possono emanare

dalle autorità svizzere solo qualora le autorità estere non si occupino della successione

(Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar,

ZGB II, 5ª edizione, n. 16 all'introduzione degli art. 551–559; Meier/ Reymond-Eniaeva in: Commentaire

romand, CC II, Basilea 2016, n. 29 ad art. 551).

6.

Sussistono invero

provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria che sono assimilabili,

secondo la dottrina più recente, a provvedimenti d'urgen­za: l'apposizione dei

sigilli (art. 552 CC), l'inventario (art. 553 CC) e ‒ ma la questione è

controversa (RtiD II-2016 pag. 686 consid. 3 con rimando a Heini in: Zürcher Kom­mentar zum IPRG, 2ª

edizione, n. 1 ad art. 89) ‒ l'amministrazione ufficiale (art. 554

CC), sempre per quanto concerne beni posti in Svizzera (RtiD II-2016 pag. 685

consid. 3 con citazioni). Tali misure potrebbero dunque emanare dal giudice

svizzero, limitatamente al compendio ereditario in Svizzera, quand'anche il de

cuius avesse l'ultimo domicilio all'estero e le autorità estere si occupino

dei beni lasciati in Svizzera (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 17 in fine all'introduzione degli art. 551–559).

7.

Nella fattispecie il

Pretore ha vietato sotto comminatoria di pena all'avv. AP 1, “in qualunque

delle sue funzioni individuali o professionali”, come pure ad AP 2 e a AP 3,

“di disporre o permettere di disporre in qualunque modo degli attivi riconducibili

alla proprietà economica diretta o indiretta del defunto dott. __________ S__________,

riserva fatta dei beni oggetto del testamento olografo datato 11 luglio 2008 e

pubblicato in data 13 marzo 2009”. Simile ingiunzione si apparenta manifestamente

a un blocco di valori patrimoniali e appare dunque un provvedimento d'urgenza

nel senso del­l'art. 89 LDIP, non un provvedimento a tutela della devoluzione

ereditaria, nemmeno fondato sull'art. 551 cpv. 2 CC (sopra, consid. 5). La

citazione addotta dal Pretore (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 3 ad art. 551 CC e n. 4 ad art. 552 CC) nel decreto

impugnato (pag. 2 in basso) non dice altro. A torto il primo giudice ha statuito

pertanto, nel caso in rassegna, facendo capo al­l'art. 551 cpv. 2 CC. Trattandosi

di decidere un provvedimento conservativo, egli avrebbe dovuto applicare ­l'art.

261.

cpv. 1 CPC (lex fori: sopra, consid. 4), come del resto sostengono

gli appellanti. La misura richiesta era, in altri termini, un provvedimento

cautelare, non un atto di volontaria giurisdizione (per l'emanazione del quale sarebbe

verosimilmente mancata finanche la competenza:

sopra, consid. 5 e 6).

8.

Ciò premesso, l'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i

necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:

a) un suo diritto

è leso o minacciato di esserlo; e

b) la lesione è

tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.

I

due requisiti sono cumulativi. A ciò si

aggiunge la necessità di procedere con urgenza, poiché ai due requisiti

dev'essere connessa un'esigenza temporale (RtiD II-2016 pag. 642 consid, 2). Infine il provvedimento cautelare deve apparire

proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto

indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la

restrizione decretata (sul principio: Bohnet

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2014.97 del 28 aprile 2016, consid. 6).

9.

Un

provvedimento cautelare che impone di fare, di omettere o di tollerare deve –

come qualsiasi decisione che comporti ordini o divieti – essere inoltre sufficientemente

definito perché la sua esecuzione non richieda

di far capo a elementi estrinseci di interpretazione (RtiD

I-2005 pag. 742 consid. 4 e pag. 743 consid. 6 in fine con

rinvii). Ordini e divieti devono sempre essere determinati in

modo tale da formare oggetto di esecuzione diretta. O sulla prestazione

richiesta la decisione è chiara, formale ed esplicita o essa non è eseguibile. A maggior ragione ove la decisione sia munita – come in concreto –

di comminatorie penali o disciplinari (art. 343 cpv.

1.

lett. a CPC). Detto altrimenti, il giudice del merito non può emanare

generiche diffide e lasciare poi al giudice dell'esecuzione o all'autorità

penale il compito di decidere se un certo comportamento del convenuto violi o

no la diffida (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.75 del 17 marzo

2017, consid. 6 con rinvii).

Nella fattispecie il Pretore ha vietato

ai convenuti, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP e di una multa

disciplinare di fr. 5000.–, “di disporre o permettere di disporre in qualunque

modo degli attivi riconducibili alla proprietà economica diretta o indiretta

del defunto dott. __________ S__________”. A giusto titolo gli appellanti si

dolgono di una diffida del tutto indeterminata. Mal si potrebbe immaginare invero

una formulazione più generica, già per il fatto che nulla sarebbe dato di

sapere né al giudice dell'esecuzione né all'autorità penale, qualora si

rimproverasse ai convenuti una disattenzione del divieto, circa i beni concretamente

riconducibili alla proprietà diretta o indiretta del defunto. A tal fine occorrerebbero

non solo elementi estrinseci di interpretazione, ma addirittura accertamenti per

appurare se i beni di cui i convenuti possano avere disposto appartengano o no al

compendio della successione. Ciò non sarebbe ammissibile. Chiamato a emanare un

ordine ineseguibile all'atto pratico, in concreto il Pretore avrebbe dovuto quindi

respingere l'istanza cautelare già per tale motivo.

10.

Si aggiunga che nel caso in

rassegna l'istanza di AO 1 andava respinta anche per un'altra ragione. L'art.

261.

cpv. 1 CPC stabilisce – come si è visto (consid. 8) – che provvedimenti

cautelari sono decretati solo ove si dia urgenza. L'art. 89 LDIP, del resto, evoca

esplicitamente provvedimenti “d'urgenza”. E come questa Camera ha già avuto

modo di ricordare, chi troppo indugia nel chiedere un provvedimento cautelare rischia

di vedersi respingere l'istanza (RtiD II-2016 pag. 687 n. 59c consid. 6f

non pubblicato). Sotto questo profilo un'attesa di sei mesi risulta già eccessiva

(Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 13 ad art. 261, nota 30), a

meno che tra le parti siano in corso trattative per comporre la lite, che sia

stato fissato all'avversario un ultimo termine per adempiere la prestazione o

che l'istante abbia dovuto impiegare tempo per chiarire una situazione complessa

in fatto o in diritto (Sprecher

in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 44 ad art. 261).

Nella fattispecie AO 1 non nega

di essere stata a conoscenza sin da quando ha ricevuto la relazione 26 ottobre

2012.

del dott. __________ N__________ o – al più tardi – la relazione successiva,

del 6 novembre 2014, che il padre aveva lasciato deter­minati averi in Svizzera,

tant'è che gli appellanti le imputano di essersi attivata tardivamente. La

questione è di sapere, in condizioni del genere, come mai essa abbia aspettato

fino al 23 giugno 2015 per rivolgersi al Pretore. L'istante afferma di avere

sco­perto proprio allora, grazie a quanto le aveva riferito il dott. __________

N__________, che AP 2 e AP 3 stavano per trasferire il compendio ereditario nel

Principato di Monaco, ciò che avrebbe reso il patrimonio irreperibile. Fa

valere inoltre di avere avuto un interesse diretto e immediato a conoscere

subito, ai fini della sua Voluntary Disclosure, il destino degli averi paterni,

e ciò senza rincorrere un patrimonio “in fase di movimento e occultamento”.

La prima giustificazione manca di

qualsiasi verosimiglianza. I convenuti negano di avere inteso trasferire attivi

della successione nel Principato di Monaco e l'istante non ha suffragato la

propria affermazione di alcun elemento a sostegno, neppure offrendo – per

ipotesi – la testimonianza del dott. __________ N__________. Tanto meno nelle

osservazioni all'appello essa si vale di indizi concreti che indurrebbero ad

avvalorare la tesi di una dislocazione patrimoniale. Nulla conforta pertanto l'urgenza

del provvedimento richiesto. Quanto alla seconda giustificazione, non se ne scorge

la logica. Se mai per partecipare al programma di Voluntary Disclosure (e

mettersi in regola con il fisco italiano) sarebbe occorso all'istante un

inventario completo della successione. Non è dato a divedere – né l'interessata

spiega – come sarebbe potuto giovare il divieto ai convenuti di ogni atto di disposizione

sui beni del­l'eredità senza indicare alle autorità valutarie italiane

l'entità di quanto costei riteneva essere la propria spettanza. Anche al

riguardo la prospettata urgenza non trova così alcun elemento a suffragio. Ne

segue che l'istanza cautelare andava respinta non solo per la sua

indeterminatezza, ma anche in applicazione dell'art. 261 cpv. 1 CPC.

11.

Le spese processuali e le

ripetibili seguono il principio della soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione.

12.

Circa i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista

dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause 11.2015.68 e

11.2015.69 sono congiunte.

II. Gli appelli sono accolti e il

decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

2. L'istanza

è respinta e il decreto cautelare emesso il 24 giugno 2015 senza

contraddittorio è revocato.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono

poste a carico

dell'istante, che rifonderà fr. 2000.– per ripetibili a AP 1 e

fr. 2000.– complessivi per ripetibili ad AP 2 e AP 3.

III. Le spese di appello, di fr.

2000.– complessivi, da anticipare dai convenuti, sono poste a carico

dell'istante, la quale rifonderà fr. 4000.– per ripetibili a AP 1 e fr. 4000.–

complessivi per ripetibili ad AP 2 e AP 3.

IV. Notificazione:

avv.;

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).