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Decisione

11.2015.7

Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per figlia minorenne

22 dicembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2012.66 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 14 maggio 2012 da

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2),

giudicando

sull'appello del 2 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore aggiunto il 18 dicembre 2014;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del

17 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il

matrimonio tra AO 1 (1966) e AP 1 (1970), omologando una convenzione sugli

effetti del divorzio in cui AO 1 si impegnava a versare per la figlia M__________

(nata il 9 luglio 2002) un

contributo alimentare non indicizzato di fr. 1250.– mensili fino al 12° compleanno

(9 luglio 2014), aumentato a fr. 1450.– mensili da allora fino alla maggiore

età, assegni familiari non compresi, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”.

Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2008.220).

B. Il 29 settembre 2009 AO 1 è diventato padre di T__________, avuto da A__________

(1970). Il 19 agosto 2011 AO 1 è diventata madre di I__________, avuta da D__________

(1964).

C. AO 1 ha convenuto il 14

maggio 2012 AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per

ottenere una riduzione del contributo alimentare in favore della figlia M__________

a fr. 750.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 930.– mensili

da allora fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi). Identica richiesta

egli ha formulato già in via cautelare. Nella

sua risposta del 14 giugno 2012 la convenuta ha postulato il rigetto dell'azione,

proponendo di dichiarare quest'ultima temeraria, di corrisponderle congrue

ripetibili e di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

D. L'istanza cautelare è stata

respinta dal Pretore aggiunto con decreto del 17 gennaio 2013. Le spese

processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, compensate le

ripetibili. AP 1 è stato tenuto inoltre a versare alla convenuta una

provvigione ad litem di fr. 2500.–. Un appello presentato da AO 1 contro

tale decreto è stato respinto da questa Camera il 24 luglio 2014, che non ha

riscosso spese processuali, ma ha condannato AO 1 a rifondere all'ex marito fr.

300.– per ripetibili. L'appellante è stata ammessa nondimeno al beneficio del gratuito

patrocinio (inc. 11.2013.11).

E. Le prime arringhe di merito si

sono tenute il 19 aprile 2014 e

l'istruttoria, cominciata

senza indugio, si è chiusa il 21 maggio 2014. Alle arringhe finali le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del

28 agosto 2014 AP 1 ha ribadito sostanzialmente la domanda iniziale, chiedendo di ridurre il contributo alimentare per

la figlia a fr. 726.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 930.–

mensili da allora fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi. Nel

suo allegato del 29 agosto 2014 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere

la petizione e di dichiarare l'azione temeraria.

F. Statuendo con sentenza del

18 dicembre 2014, il Pretore aggiunto ha respinto l'azione, senza per ciò dichiararla

temeraria. Le spese processuali di fr. 1200.– sono state poste a carico

dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 5000.– per ripetibili.

G. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 febbraio 2015 nel

quale chiede che – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – il giudizio

impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua petizione e che il contributo

alimentare per la figlia M__________ sia ridotto di conseguenza. L'appello non

è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate

in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su

azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente

interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.57 del 23 giugno 2016,

consid. 1 con rinvii). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così

entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente

pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è il caso in

concreto, litigiosa essendo la riduzione del contributo alimentare per M__________

da fr. 1250.– a fr. 726.– mensili dal 14 giugno 2012 (data della petizione)

fino al 12° com­pleanno (9 luglio 2014) e da fr. 1450.– a fr. 930.– mensili da

allora fino alla maggiore età. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 7 gennaio

2015.

Introdotto il 2 febbraio 2015, l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Al memoriale l'appellante acclude

due documenti nuovi: una lettera 21 gennaio 2015 della __________ inerente

all'accensione di un'ipoteca in secondo grado sulla proprietà per piani n. 4913

della particella n. 731 RFD di __________, allora comproprietà del­l'appellante,

e un estratto 21 gennaio 2015 del registro delle esecuzioni riguardante l'attore

stesso. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto ove

siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Ci si può domandare se in concreto

ricorrano estremi del genere. Sta di fatto che in concreto né l'uno né l'altro

documento appare incidere sull'esito del giudizio. Sulla ricevibilità di tali

atti non giova dunque diffondersi.

3.

I contributi di

mantenimento per i figli fissati in una sentenza di divorzio passata in

giudicato possono essere modificati o soppressi, su istanza di un genitore o

del figlio, ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC,

cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). Se il debitore è d'accordo con la modifica,

decide l'autorità di protezione dei minori. Se non è d'accordo, decide il

giudice (art. 134 cpv. 3 CC). La modifica presuppone, concretamente, che

la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo

ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato

fissato o è stato modificato l'ultima volta (casistica ed

esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar,

edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; Wullschleger in:

Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura di

modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di

adattarla aIle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica

perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti

al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato

l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi

la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di

diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4;

DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2013.57 del 23 giugno 2016, consid. 5 con richiami).

4.

Nella sentenza impugnata il

Pretore aggiunto, riepilogati i criteri che disciplinano la modifica di una

sentenza di divorzio, ha rilevato che l'attore paragonava la sua situazione ai

tempi del divorzio (2009), quando guadagnava fr. 5357.30 mensili e aveva un fabbisogno

minimo di fr. 3556.10, ciò che gli lasciava un margine disponibile di fr.

1801.25

mensili, con quella al momento del promuovere causa (2012), quando il

suo reddito era calato a fr. 4299.75 mensili e il suo fabbisogno minimo era

passato a fr. 3842.20, ciò che ha ridotto il margine disponibile a fr. 457.55

mensili. Il primo giudice non ha creduto tuttavia a tale confronto, non

ritenendo spiegabile che con una disponibilità di appena fr. 457.75

mensili l'attore continuasse a offrire un contributo alimentare per la figlia

di fr. 726.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 930.– mensili da

allora fino alla maggiore età, versando inoltre un contributo alimentare di

fr. 650.– mensili al figlio T__________. Per di più, ha proseguito il Pretore aggiunto, il fabbisogno minimo

di fr. 3842.20 mensili preteso dall'attore non eccede in realtà fr. 3081.– mensili, mentre il reddito di lui

ammonta ad almeno fr. 5218.20 mensili, il che gli lascia un margine disponibile

di fr. 2137.20 mensili, sufficiente per finanziare il contributo alimentare in

favore di M__________ e quello in favore di T__________.

A parte ciò, il primo giudice ha

rimproverato all'attore di avere provocato egli medesimo la diminuzione del

proprio reddito, scegliendo nel 2012 di passare da fisioterapista indipendente

a dipendente della __________ Sagl. Così, se nel 2010 egli guadagnava ancora

fr. 82 500.– annui e nel 2011 finanche

fr. 100 000.– annui, nel 2012 il suo

reddito dichiarato è sceso a fr. 57 600.–

annui. Quanto alla motivazione del “troppo lavoro” addotta dal­l'attore per

giustificare la drastica diminuzione delle entrate, il primo giudice l'ha

reputata destituita di riscontri istruttori. Anzi, egli ha rilevato, gli atti

dimostrano se mai che il dominus della __________ Sagl rimane l'attore e

non è certo divenuto il socio gerente L__________. Nulla induce a dubitare in simili circostanze, egli ha

concluso, che AP 1 abbia una capacità lucrativa di almeno fr. 7500.–

mensili lordi. Che poi AO 1 abbia intrapreso nel frattempo un'attività al 50% come

infermiera per “__________” Servizio cure a domicilio del __________ nulla

muta, con il suo red­dito di fr. 2905.55 mensili lordi essa non riuscendo

nemmeno a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2989.60. In

definitiva, secondo il Pretore aggiunto, nel caso specifico non si legittima

alcuna riduzione del contributo alimentare per la figlia M__________. Onde il

rigetto della petizione.

5.

L'appellante fa valere

anzitutto che l'ex moglie guadagna almeno fr. 3000.– mensili netti e non solo

fr. 2905.55 lordi come ha accertato il Pretore aggiunto. Sostiene inoltre

che il fabbisogno minimo di lei calcolato dal primo giudice in fr. 2989.60

mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 404.20,

locazione fr. 1000.–, leasing del­l'automobile fr. 300.–, assicurazione del

veicolo fr. 111.30, im­posta di circolazione fr. 24.10, spese di trasferta fr.

300.

–), non eccede in realtà fr. 2389.60 mensili, dovendosi stralciare dal conteggio

tanto il leasing dell'automobile quanto le spese di trasferta.

a) Intanto

non è vero che la convenuta guadagni fr. 3000.– mensili netti. La media delle

sue retribuzioni dal luglio 2012 all'ottobre 2013 dà un reddito di fr. 2732.10

mensili netti (doc. 14), non potendosi considerare come introito né il rimborso

delle spese per l'uso professionale dell'automobile né l'assegno familiare di

fr. 200.– mensili, il quale spetta al figlio – o eventualmente alla figlia, ove

fosse destinato a I__________ – e non alla madre (cfr. DTF 137 III 64 consid.

4.2.3

e 65 consid. 4.3.2). In proposito non soccorre dunque diffondersi.

b) Per

quanto riguarda il fabbisogno minimo della convenuta, sarà anche vero che la

rata del leasing per l'automobile è venuta meno nel dicembre del 2012 (doc.

10). Sta di fatto che il fabbisogno minimo dell'interessata ammonta pur sempre,

da quel momento, a fr. 2689.60 mensili, ciò che non lascia alla convenuta praticamente

alcun margine per contribuire al fabbisogno in denaro di M__________. Certo,

l'appellante chiede di stralciare dal fabbisogno minimo dell'ex moglie anche il

costo di fr. 300.– mensili che il Pretore aggiunto ha riconosciuto per oneri di

trasferta. Non spende una parola tuttavia per motivare la richiesta. Eppure la

convenuta aveva esposto la stessa voce di spesa già in prima sede (ancora nel memoriale

conclusivo, pag. 10 a metà). Nemmeno davanti al Pretore aggiunto tuttavia

l'attore aveva reagito, per lo meno con una replica spontanea. Totalmente priva

di motivazione (allora come ora), la contestazione non può dun­que essere

vagliata oltre.

6.

Ribadisce l'appellante che,

per quanto lo concerne, ai tempi del divorzio (2009) egli guadagnava fr. 5357.35

mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3556.10 che gli lasciava un margine

disponibile di fr. 1801.25 mensili, mentre al momento di promuovere causa (2012)

egli guadagnava appena fr. 4499.75 mensili netti (fr. 4800.– lordi) e aveva un

fabbisogno di fr. 3842.20, sicché il suo margine disponibile si era ridotto a

fr. 457.55 mensili. Egli sostiene di offrire alla figlia un contributo

alimentare di fr. 726.– mensili

fino al 12° compleanno e fr. 930.– mensili da allora fino alla maggiore età non

perché guadagni più di fr. 4499.75 mensili, come reputa il Pretore aggiunto, ma

per spirito di sacrificio. Sta di fatto che, si volesse pur credere a simile

giustificazione, il fabbisogno minimo dell'appellante nel 2012 non era di fr.

3842.20

mensili, bensì di fr. 3081.– mensili, come ha accertato il primo

giudice (sentenza impugnata, consid. 4.2), il cui calcolo non è messo in

discussione nell'appello (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

costo del­l'alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 369.–,

assicurazione del mobilio domestico

fr. 42.75, leasing dell'automobile fr. 300.–, assicurazione del veicolo fr.

123.

, imposta di circolazione fr. 46.75). Ciò lasciava all'appellante un

margine disponibile di fr. 1418.– mensili e non solo di fr. 457.55 mensili.

7.

Non si disconosce che il

margine disponibile appena citato è insufficiente per finanziare il contributo

di mantenimento in favore della figlia M__________ dopo il 12° compleanno e,

soprattutto, per garantire cumulativamente il contributo alimentare di fr.

650.

– al figlio T__________. Il Pretore aggiunto ha ritenuto nondimeno che

l'appellante abbia una capacità lucrativa di fr. 7500.– mensili lordi (sentenza

impugnata, consid. 4.2 in fine), ben superiore a quella di fr. 4800.– mensili

lordi dichiarata nel 2012 (fr. 4499.75 netti), tant'è che l'autorità fiscale ha

accertato il reddito imponibile di lui da attività indipendente in fr. 82 500.– nel 2010 (fr. 6875.– mensili) e in fr.

100.

000.– nel 2011 (fr. 8333.– mensili). Secondo

il Pretore aggiunto, nulla giustifica la volontaria diminuzione di guadagno

dovuta al passaggio dal­l'attività in proprio a quella di dipendente della __________

Sagl, costituita nel marzo del 2012 (sentenza impugnata, consid. 4.2) e di cui

la compagna dell'appellante A__________ detiene l'intero capitale sociale. Men

che meno – ha epilogato il primo giudice – la motivazione del “troppo lavoro”,

priva di riscontri istruttori (sentenza impugnata, loc. cit.).

L'appellante ripete di non

essersi “più sentito in grado” a un certo momento “di proseguire con i ritmi

elevati che l'hanno costretto per ben 20 anni e che gli hanno arrecato (…) seri

pregiudizi alla salute”. Le uniche prove da lui invocate in proposito sono tuttavia

un'ernia discale oggetto di intervento chirurgico risalente al 2008 (doc. XX e

ZZ). Quali problemi di salute l'avrebbero costretto a ridurre l'attività

lucrativa nel 2012 non è dato di sapere. Anche l'affermazione secondo cui l'attore

ha costituito la __________ Sagl per ovviare a “una situazione lavorativa

divenuta nel corso degli ultimi anni sempre più insostenibile” manca di qualsiasi

verosimiglianza, le uniche dichiarazioni in tal senso essendo le sue. Per il resto,

la libera scelta di una professione trova i propri limiti nell'obbligo di provvedere

al debito mantenimento dei figli (DTF 114 IV 124; I CCA, sentenza inc.

11.2012.22

del 12 marzo 2014, consid. 6d con rinvio alla sentenza inc.

11.1996.98

dell'11 settembre 1997, consid. 8 in fine). Trattandosi di

contributi alimentari per minorenni, in altri termini, un genitore non può liberamente

modificare le proprie condizioni di vita se ciò influisce sulla capacità di far

fronte al fabbisogno dei ragazzi (DTF 137 III 121 consid. 3.1; sentenza del

Tribunale federale 5A_280/2016 del 18 novembre 2016, consid. 4.4.1). Nulla gli

impedisce di passare da un'attività indipendente a un'attività dipendente (o il

contrario), ma deve fare quanto sia ragionevolmente esigibile da lui per evitare

un pregiudizio agli interessi dei figli.

Nella fattispecie incombeva

all'attore, dopo quanto si è visto, dimostrare di aver fatto quanto era

ragionevolmente esigibile da lui per evitare una diminuzione delle entrate

suscettibile di pregiudicare il contributo di mantenimento per la figlia. In

realtà egli si è semplicemente impiegato per la __________ Sagl, accomodandosi

di una drastica diminuzione del reddito (dai fr. 100 000.– annui conseguiti nel 2011 a fr. 57 600.–), ma senza rendere verosimile né la necessità di ridurre

massicciamente a 46 anni l'attività lucrativa né l'impossibilità di conservare

un grado d'occupazione che gli consentisse almeno di coprire il fabbisogno in

denaro dei figli. Nelle circostanze descritte una riduzione del contributo

alimentare per M__________ non può entrare in linea di conto. Privo di consistenza,

l'appello vede così la sua sorte segnata.

8.

Quanto precede rende

superfluo esaminare se, come reputa il Pretore aggiunto (sentenza impugnata,

consid. 4.3), la diminuzione di reddito fatta valere dall'attore sia in

realtà fittizia, l'autentico dominus della situazione rimanendo lo

stesso AP 1, anche dopo avere trasformato la __________ da ditta individuale in

società a garanzia limitata e averne ceduto le azioni. L'appellante sottolinea

invero l'esigenza di salvaguardare “una certa parità di trattamento tra la

figlia M__________ e il figlio T__________”, quasi che il contributo alimentare

per l'una sia sproporzionato rispetto al contributo alimentare per l'altro. Se

non che, il contributo alimentare fissato per M__________ al momento del divorzio

appare rispondere alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (www.__________ ch), cui

questa Camera si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5),

in particolare ai parametri che disciplinano il fabbisogno in denaro di un

figlio unico fino al 12° compleanno e da allora alla maggiore età. Se mai v'è

da interrogarsi sull'adeguatezza del contributo alimentare per il figlio T__________,

ma la questione esula dall'ambito dell'attuale causa e ne trascende i limiti.

9.

Le spese della decisione

odierna seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1

per osservazioni.

Il gratuito patrocinio

sollecitato dall'appellante non può entrare in considerazione. Versasse pure il richiedente in gravi ristrettezze (art.

117.

lett. a CPC), per vero, la concessione di tale beneficio presuppone –

cumulativamente – una domanda “non priva di probabilità di successo” (art. 117

lett. b CPC). Nel caso specifico il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto

di buon diritto, tanto da non essere stato notificato

alla controparte per osservazioni. L'esito del­l'ap­pello ne è del resto

la conferma. La tassa di giustizia di fr. 2500.– applicata all'attuale pronunciato

corrisponde in ogni modo al minimo della tariffa per cause ordinarie dal valore

litigioso compreso tra fr. 30 000.– e fr.

50.

000.– (art. 7 cpv. 1 e 13 LTG).

10.

Quanto ai rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso della causa, calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 49 440.– (sentenza impugnata, consid. 8),

raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 2500.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale all'appello è respinta.

4. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art.

46 cpv. 2 LTF).