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Decisione

11.2015.71

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale

28 ottobre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2015.2694 (modifica di misure a protezione del­l'unione

coniugale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 giugno 2015 da

AO 1

(ora

patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AP 1

(già

patrocinata dall'avv.),

giudicando sul “ricorso”

del 18 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 9 settembre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'11 agosto

2006 emanata a protezione del­l'unione coniugale il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha obbligato AO 1 (1969) –

tra l'altro – a versare al­la figlia L__________ (19 settembre 2001) un

contributo alimentare di fr. 700.– mensili indicizzati (assegni familiari

non compresi) dal settembre del 2001 in poi (inc. DI.2002.575). Con successiva

sentenza del 1° ottobre 2014 egli ha poi integrato tale decisione, disponendo

su richiesta della madre AP 1 (1974) che la

figlia fosse affidata a quest'ultima per la cura e l'educazione (inc. SO.2014.1980).

Un reclamo presentato da AP 1 contro tale sentenza in materia di spese

giudiziarie è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribu­na­le d'appello

il 17 ottobre 2014 (inc. 13.2014.95).

B. AO 1 si è rivolto il 12

giugno 2015 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, comunicandogli di avere

subìto una condanna penale, di trovarsi recluso nel penitenziario della __________

a __________ e di percepire soltanto il peculio da detenuto, onde la necessità di

ridurre adeguatamente il contributo alimentare da lui dovuto alla figlia. Interpellato

dal Pretore aggiunto, egli ha precisato il 9 luglio 2015 di poter versare

a L__________ non più di fr. 50.– mensili. Il Pretore aggiunto ha

convocato i genitori personalmente all'udienza del 4 agosto 2015 per il dibattimento, rinviato su richiesta della

convenuta al 18 agosto successivo. Un'ulteriore richiesta di rinvio da

parte di lei è stata respinta dal Pretore aggiunto il 3 agosto 2015.

C. In esito al dibattimento del

18 agosto 2015, cui è comparso personalmente il solo istante, il Pretore

aggiunto ha fissato un termine alla convenuta per dichiarare se aderisse all'istanza

di AO 1 almeno per il lasso di tempo compreso tra il 1° giugno 2015 e il

31 gennaio 2016 (fine della carcerazione), soggiungendo che in caso contrario

egli avrebbe emanato la decisione senza altre formalità. La convenuta ha risposto

il 28 agosto 2015 di non accettare la transazione. Statuendo il 9 settembre

2015, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ridotto il contributo alimentare

per L__________ a fr. 50.– mensili dal 16 giugno 2015 al 31 gennaio 2016. Le

spese di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo

di rifondere a AO 1 fr. 500.– per ripetibili. Le richieste di gratuito

patrocinio avanzate dalle parti sono state respinte.

D. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta il 18 settembre 2015 a questa Camera con un “ricorso” per

ottenere che la sentenza del Pretore aggiunto sia annullata nel senso di respingere

la riduzione del contributo alimentare per la figlia. Invitato a esprimersi limitatamente

alla competenza per territorio del giudice adito, AO 1 ha proposto il 5 ottobre

2015 di confermare sotto questo profilo la decisione impugnata. Il 13 ottobre

2015 AP 1 ha introdotto una replica spontanea con richiesta di gratuito patrocinio.

Il memoriale non è stato intimato a AO 1.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con

appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse

fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto la tempestività del rimedio giuridico non fa dubbio, la decisione del

Pretore aggiunto essendo stata notificata ad AP 1 il 10 settembre 2015 e il

“ricorso” essendo stato presentato al Tribunale d'appello il 18 settembre

successivo. Quanto non sembra raggiunto è il valore litigioso, ove si consideri

l'entità del contributo alimentare in discussione

davanti al Pretore aggiunto (fr. 650.– mensili dal 1° giugno 2015

al 31 gennaio 2016). Di per sé il “ricorso” andrebbe quindi trasmesso alla

Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Dato nondimeno che

ciò si tradurrebbe in un mero esercizio di giurisdizione, il “ricorso”

apparendo senza possibilità di successo, giova procedere senza indugio all'emanazione

del giudizio.

2.

In ordine il Pretore

aggiunto ha verificato anzitutto la propria competenza per territorio,

considerando che prima di essere recluso nel carcere della __________ l'istante

risultava domiciliato a __________ (__________). Egli non ha disconosciuto che una

“dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto

di educazione o di cura, in un ospe­dale o in un penitenziario non costituisce

di per sé domicilio” (almeno nel diritto interno: art. 23 cpv. 1 CC), ma

ha ritenuto che una detenzione di lunga durata come quella inflitta all'istante

(16 mesi) fondasse – nei rapporti di diritto internazionale privato – il domicilio

nel luogo di espiazione della pena, onde la propria competenza territoriale (art.

23.

cpv. 1 CPC: foro imperativo del do­micilio di una parte).

a) Non

a torto la reclamante pone in dubbio l'opinione testé riassunta, motivata dal

Pretore aggiunto con una citazione (Denis Masmejan,

La localisation des personnes physiques en droit international privé, tesi

dell'Università di Losanna, Ginevra 1994, pag. 73 in basso) di Daniel Staehelin (in:

Basler

Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 19e ad art. 23 CC). Mal si comprende in

effetti come una carcerazione, provvedi­mento coercitivo, possa giustificare un

“domicilio” a norma del­l'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, il quale

presuppone – come il domicilio dell'art. 23 cpv. 1 CC – l'intenzione

di stabilirsi durevolmente in un luogo. Una lunga carcerazione potrebbe assurgere,

se mai, a “dimora abituale” nel senso del­l'art. 20 cpv. 1 lett. b

LDIP (Keller/Kren Kostkiewicz in:

Zürcher Kommentar, 2ª edi­zione, n. 45 ad art. 20 LDIP), ammesso e non concesso

che 16 mesi di detenzione possano reputarsi una carcerazione di lunga durata. Sta

di fatto che un istante non può chiedere misure a protezione del­l'unione coniugale

– o la modifica di simili misure – al giudice della propria “dimora abituale”

quando l'altro coniuge ha il domicilio in Svizzera, né valendosi del­l'art. 46 LDIP né invocando l'art. 5 n. 2 CLug (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edi­zio­ne,

n. 33 e 38 ad art. 180 vCC). Sulla sola base degli elementi considerati dal

primo giudice il foro di __________ non sarebbe quindi stato dato.

b) Nelle

sue osservazioni del 5 ottobre 2015 all'appello l'istante afferma nondimeno che,

già prima di essere posto in detenzio­ne il 29 settembre 2014, egli non era più

domiciliato a __________, bensì a __________, dove egli aveva preso in

locazione dal 1° luglio 2014 un appartamento di tre locali (in via __________ a

__________: doc. A accluso al memoriale) con l'intenzione di risiedervi. Nella

replica spontanea la convenuta oppone che tale locazione è durata poco, ma ciò

non è determinante. La durata di un domicilio non è determinante. Decisivo è

che l'istante volesse risiedere durevolmente a __________ (Eigenmann in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 20 ad art. 23). Che al momento della carcerazione egli

non avesse ancora trasferito il domicilio amministrativo (o “politico”) non è

di rilievo (sulla distinzione: Staehelin,

op. cit., n. 3 ad art. 23 CC). La reclamante ribadisce che il marito ha disdetto

il contratto di locazione appena due mesi dopo la firma (replica spontanea,

pag. 2 in alto). Quand'anche ciò fosse, tuttavia, non risulta che in

seguito (nel settembre del 2014) l'istante abbia costituito un domicilio

altrove. E il domicilio di una persona in Svizzera, stabilito che

sia, continua a sussistere finché la persona non ne abbia acqui­stato un altro (art.

24.

cpv. 1 CC). Di conseguenza, seppure per ragioni diverse da quelle addotte

dal Pretore aggiunto, nella fattispecie l'istante poteva chiedere la modifica

di misure a protezione dell'unione coniu­gale davanti al foro di __________.

3.

Per quanto attiene alla

capacità economica di AO 1, il Pretore aggiunto ha accertato che in prigione costui

non è più in grado di conseguire il reddito di fr. 4000.– mensili sulla scorta

del quale era stato fissato il contributo alimentare per la figlia nella sentenza

dell'11 agosto 2006 a protezione dell'unione coniugale. Recluso dal

29.

settembre 2014, egli percepisce solo il peculio di fr. 338.– mensili,

da cui vanno dedotti fr. 168.– per il costo della cella, fr. 100.– per il

vitto e fr. 31.– per il nolo della televisione. Ciò non lascia spazio a un contributo

alimentare più alto di quello da lui offerto (fr. 50.– mensili). Nell'appello

la convenuta si duole che in passato AO 1 abbia trascurato i suoi obblighi di

mantenimento (tanto da essere condannato penalmente) e che quegli potreb­be

essere dimesso dal penitenziario una volta espiati i due terzi della carcerazione,

ben prima del 28 gennaio 2016. All'appello essa unisce inoltre la traduzione di

un certificato dell'11 settem­bre 2015 in cui il Servizio di registrazione

della direzione di giustizia per la Provincia di __________ dichiara ch'essa

non risulta possedere beni immobili in Ucraina.

Ora, la pregressa capacità

contributiva di AO 1 poco giova ai fini del giudizio, l'interessata non

pretendendo che

l'istante disponga tuttora di redditi

o di sostanza cui far capo per versare alla figlia più di fr. 50.–

mensili. Nella replica spontanea essa invita il Tribunale d'appello a indagare

se davvero il marito non possa attingere ad altre entrate (pag. 2 in fondo), ma

non allega alcun indizio né il benché minimo elemento concreto che induca a presumere

l'esistenza di attivi. Quanto alla possibilità che AO 1 sia scarcerato prima

del 28 gennaio 2016, nulla impedisce alla reclamante di chiedere al Pretore una

modifica della sentenza impugnata nel­l'ipotesi in cui ciò avvenga. Relativamente

infine al certificato con cui la reclamante documenta di non possedere immobili

in Ucraina (all'udienza del 18 agosto 2015 in Pretura l'istante asseriva il

contrario), esso andava esibito al Pretore aggiunto. A quest'ultimo invece AP 1

aveva dichiarato – per il tramite del proprio legale – che non le sarebbe stato

possibile ottenere un certificato del genere, il quale andava chiesto all'autorità

estera direttamente dalla Pretura (lettera 20 agosto 2015 del­l'avv. L__________,

agli atti). In buona fede essa non può

quindi valersi adesso del docu­men­to.

4.

Nella replica spontanea la

convenuta si diffonde in una cronistoria della disunione coniugale e delle reiterate

malefatte del marito, ma così facendo essa perde di vista l'oggetto del

processo, che è esclusivamente la potenzialità contributiva dell'istante ai fini

del mantenimento della figlia. E nel caso specifico il quesito è uno soltanto:

o durante la carcerazione AO 1 può disporre di altri redditi o di sostanza per continuare a versare il contributo

alimentare di fr. 700.– mensili stabilito originariamente dal

giudice a protezione dell'unione coniugale oppure egli può contare solo sul

peculio da carcerato. In base alle risultanze degli atti nulla permette di

scostarsi nella fattispecie da quest'ultima conclusione. Privo di fondamento,

il reclamo vede così la sua sorte segnata.

5.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le verosimili

difficoltà economiche in cui versa l'appellante giustificano tuttavia di

rinunciare a ogni prelievo, ciò che rende senza oggetto la richiesta di

gratuito patrocinio formulata nella replica spontanea. Il gratuito patrocinio

non esonera in ogni modo dal pagamento di ripetibili alla controparte (art. 118

cpv. 3 CPC). E l'istante ha diritto a un'indennità per ripetibili in esito alle

osservazioni che è stato invitato a formulare sulla competenza territoriale del

Pretore aggiunto. È vero che al proposito la motivazione della sentenza

impugnata non mancava di destare perplessità, ma è altrettanto vero che la

convenuta sapeva perfettamente dell'appartamento locato dal marito a __________

prima di finire in carcere, tanto che nella replica spontanea essa narra del

sotterfugio con cui quegli sarebbe riuscito a procurarsi l'alloggio (pag. 2 in

alto). Tacendo l'esistenza dell'abitazione nel “ricorso” al momento di

contestare la com­petenza del giudice adito, essa ha provocato – sia pure

involontariamente – uno scambio di atti scritti. Ciò non può essere ascritto

alla responsabilità della controparte.

6.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come reclamo, il

“ricorso” è respinto.

2. Non si riscuotono spese. La

reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 400.– per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).