11.2015.71
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
28 ottobre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.71
Lugano,
28 ottobre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.2694 (modifica di misure a protezione dell'unione
coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 giugno 2015 da
AO 1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(già
patrocinata dall'avv.),
giudicando sul “ricorso”
del 18 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 9 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 agosto
2006 emanata a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha obbligato AO 1 (1969) –
tra l'altro – a versare alla figlia L__________ (19 settembre 2001) un
contributo alimentare di fr. 700.– mensili indicizzati (assegni familiari
non compresi) dal settembre del 2001 in poi (inc. DI.2002.575). Con successiva
sentenza del 1° ottobre 2014 egli ha poi integrato tale decisione, disponendo
su richiesta della madre AP 1 (1974) che la
figlia fosse affidata a quest'ultima per la cura e l'educazione (inc. SO.2014.1980).
Un reclamo presentato da AP 1 contro tale sentenza in materia di spese
giudiziarie è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello
il 17 ottobre 2014 (inc. 13.2014.95).
B. AO 1 si è rivolto il 12
giugno 2015 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, comunicandogli di avere
subìto una condanna penale, di trovarsi recluso nel penitenziario della __________
a __________ e di percepire soltanto il peculio da detenuto, onde la necessità di
ridurre adeguatamente il contributo alimentare da lui dovuto alla figlia. Interpellato
dal Pretore aggiunto, egli ha precisato il 9 luglio 2015 di poter versare
a L__________ non più di fr. 50.– mensili. Il Pretore aggiunto ha
convocato i genitori personalmente all'udienza del 4 agosto 2015 per il dibattimento, rinviato su richiesta della
convenuta al 18 agosto successivo. Un'ulteriore richiesta di rinvio da
parte di lei è stata respinta dal Pretore aggiunto il 3 agosto 2015.
C. In esito al dibattimento del
18 agosto 2015, cui è comparso personalmente il solo istante, il Pretore
aggiunto ha fissato un termine alla convenuta per dichiarare se aderisse all'istanza
di AO 1 almeno per il lasso di tempo compreso tra il 1° giugno 2015 e il
31 gennaio 2016 (fine della carcerazione), soggiungendo che in caso contrario
egli avrebbe emanato la decisione senza altre formalità. La convenuta ha risposto
il 28 agosto 2015 di non accettare la transazione. Statuendo il 9 settembre
2015, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ridotto il contributo alimentare
per L__________ a fr. 50.– mensili dal 16 giugno 2015 al 31 gennaio 2016. Le
spese di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo
di rifondere a AO 1 fr. 500.– per ripetibili. Le richieste di gratuito
patrocinio avanzate dalle parti sono state respinte.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta il 18 settembre 2015 a questa Camera con un “ricorso” per
ottenere che la sentenza del Pretore aggiunto sia annullata nel senso di respingere
la riduzione del contributo alimentare per la figlia. Invitato a esprimersi limitatamente
alla competenza per territorio del giudice adito, AO 1 ha proposto il 5 ottobre
2015 di confermare sotto questo profilo la decisione impugnata. Il 13 ottobre
2015 AP 1 ha introdotto una replica spontanea con richiesta di gratuito patrocinio.
Il memoriale non è stato intimato a AO 1.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con
appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto la tempestività del rimedio giuridico non fa dubbio, la decisione del
Pretore aggiunto essendo stata notificata ad AP 1 il 10 settembre 2015 e il
“ricorso” essendo stato presentato al Tribunale d'appello il 18 settembre
successivo. Quanto non sembra raggiunto è il valore litigioso, ove si consideri
l'entità del contributo alimentare in discussione
davanti al Pretore aggiunto (fr. 650.– mensili dal 1° giugno 2015
al 31 gennaio 2016). Di per sé il “ricorso” andrebbe quindi trasmesso alla
Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Dato nondimeno che
ciò si tradurrebbe in un mero esercizio di giurisdizione, il “ricorso”
apparendo senza possibilità di successo, giova procedere senza indugio all'emanazione
del giudizio.
2.
In ordine il Pretore
aggiunto ha verificato anzitutto la propria competenza per territorio,
considerando che prima di essere recluso nel carcere della __________ l'istante
risultava domiciliato a __________ (__________). Egli non ha disconosciuto che una
“dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto
di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce
di per sé domicilio” (almeno nel diritto interno: art. 23 cpv. 1 CC), ma
ha ritenuto che una detenzione di lunga durata come quella inflitta all'istante
(16 mesi) fondasse – nei rapporti di diritto internazionale privato – il domicilio
nel luogo di espiazione della pena, onde la propria competenza territoriale (art.
23.
cpv. 1 CPC: foro imperativo del domicilio di una parte).
a) Non
a torto la reclamante pone in dubbio l'opinione testé riassunta, motivata dal
Pretore aggiunto con una citazione (Denis Masmejan,
La localisation des personnes physiques en droit international privé, tesi
dell'Università di Losanna, Ginevra 1994, pag. 73 in basso) di Daniel Staehelin (in:
Basler
Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 19e ad art. 23 CC). Mal si comprende in
effetti come una carcerazione, provvedimento coercitivo, possa giustificare un
“domicilio” a norma dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, il quale
presuppone – come il domicilio dell'art. 23 cpv. 1 CC – l'intenzione
di stabilirsi durevolmente in un luogo. Una lunga carcerazione potrebbe assurgere,
se mai, a “dimora abituale” nel senso dell'art. 20 cpv. 1 lett. b
LDIP (Keller/Kren Kostkiewicz in:
Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 45 ad art. 20 LDIP), ammesso e non concesso
che 16 mesi di detenzione possano reputarsi una carcerazione di lunga durata. Sta
di fatto che un istante non può chiedere misure a protezione dell'unione coniugale
– o la modifica di simili misure – al giudice della propria “dimora abituale”
quando l'altro coniuge ha il domicilio in Svizzera, né valendosi dell'art. 46 LDIP né invocando l'art. 5 n. 2 CLug (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,
n. 33 e 38 ad art. 180 vCC). Sulla sola base degli elementi considerati dal
primo giudice il foro di __________ non sarebbe quindi stato dato.
b) Nelle
sue osservazioni del 5 ottobre 2015 all'appello l'istante afferma nondimeno che,
già prima di essere posto in detenzione il 29 settembre 2014, egli non era più
domiciliato a __________, bensì a __________, dove egli aveva preso in
locazione dal 1° luglio 2014 un appartamento di tre locali (in via __________ a
__________: doc. A accluso al memoriale) con l'intenzione di risiedervi. Nella
replica spontanea la convenuta oppone che tale locazione è durata poco, ma ciò
non è determinante. La durata di un domicilio non è determinante. Decisivo è
che l'istante volesse risiedere durevolmente a __________ (Eigenmann in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 20 ad art. 23). Che al momento della carcerazione egli
non avesse ancora trasferito il domicilio amministrativo (o “politico”) non è
di rilievo (sulla distinzione: Staehelin,
op. cit., n. 3 ad art. 23 CC). La reclamante ribadisce che il marito ha disdetto
il contratto di locazione appena due mesi dopo la firma (replica spontanea,
pag. 2 in alto). Quand'anche ciò fosse, tuttavia, non risulta che in
seguito (nel settembre del 2014) l'istante abbia costituito un domicilio
altrove. E il domicilio di una persona in Svizzera, stabilito che
sia, continua a sussistere finché la persona non ne abbia acquistato un altro (art.
24.
cpv. 1 CC). Di conseguenza, seppure per ragioni diverse da quelle addotte
dal Pretore aggiunto, nella fattispecie l'istante poteva chiedere la modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale davanti al foro di __________.
3.
Per quanto attiene alla
capacità economica di AO 1, il Pretore aggiunto ha accertato che in prigione costui
non è più in grado di conseguire il reddito di fr. 4000.– mensili sulla scorta
del quale era stato fissato il contributo alimentare per la figlia nella sentenza
dell'11 agosto 2006 a protezione dell'unione coniugale. Recluso dal
29.
settembre 2014, egli percepisce solo il peculio di fr. 338.– mensili,
da cui vanno dedotti fr. 168.– per il costo della cella, fr. 100.– per il
vitto e fr. 31.– per il nolo della televisione. Ciò non lascia spazio a un contributo
alimentare più alto di quello da lui offerto (fr. 50.– mensili). Nell'appello
la convenuta si duole che in passato AO 1 abbia trascurato i suoi obblighi di
mantenimento (tanto da essere condannato penalmente) e che quegli potrebbe
essere dimesso dal penitenziario una volta espiati i due terzi della carcerazione,
ben prima del 28 gennaio 2016. All'appello essa unisce inoltre la traduzione di
un certificato dell'11 settembre 2015 in cui il Servizio di registrazione
della direzione di giustizia per la Provincia di __________ dichiara ch'essa
non risulta possedere beni immobili in Ucraina.
Ora, la pregressa capacità
contributiva di AO 1 poco giova ai fini del giudizio, l'interessata non
pretendendo che
l'istante disponga tuttora di redditi
o di sostanza cui far capo per versare alla figlia più di fr. 50.–
mensili. Nella replica spontanea essa invita il Tribunale d'appello a indagare
se davvero il marito non possa attingere ad altre entrate (pag. 2 in fondo), ma
non allega alcun indizio né il benché minimo elemento concreto che induca a presumere
l'esistenza di attivi. Quanto alla possibilità che AO 1 sia scarcerato prima
del 28 gennaio 2016, nulla impedisce alla reclamante di chiedere al Pretore una
modifica della sentenza impugnata nell'ipotesi in cui ciò avvenga. Relativamente
infine al certificato con cui la reclamante documenta di non possedere immobili
in Ucraina (all'udienza del 18 agosto 2015 in Pretura l'istante asseriva il
contrario), esso andava esibito al Pretore aggiunto. A quest'ultimo invece AP 1
aveva dichiarato – per il tramite del proprio legale – che non le sarebbe stato
possibile ottenere un certificato del genere, il quale andava chiesto all'autorità
estera direttamente dalla Pretura (lettera 20 agosto 2015 dell'avv. L__________,
agli atti). In buona fede essa non può
quindi valersi adesso del documento.
4.
Nella replica spontanea la
convenuta si diffonde in una cronistoria della disunione coniugale e delle reiterate
malefatte del marito, ma così facendo essa perde di vista l'oggetto del
processo, che è esclusivamente la potenzialità contributiva dell'istante ai fini
del mantenimento della figlia. E nel caso specifico il quesito è uno soltanto:
o durante la carcerazione AO 1 può disporre di altri redditi o di sostanza per continuare a versare il contributo
alimentare di fr. 700.– mensili stabilito originariamente dal
giudice a protezione dell'unione coniugale oppure egli può contare solo sul
peculio da carcerato. In base alle risultanze degli atti nulla permette di
scostarsi nella fattispecie da quest'ultima conclusione. Privo di fondamento,
il reclamo vede così la sua sorte segnata.
5.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le verosimili
difficoltà economiche in cui versa l'appellante giustificano tuttavia di
rinunciare a ogni prelievo, ciò che rende senza oggetto la richiesta di
gratuito patrocinio formulata nella replica spontanea. Il gratuito patrocinio
non esonera in ogni modo dal pagamento di ripetibili alla controparte (art. 118
cpv. 3 CPC). E l'istante ha diritto a un'indennità per ripetibili in esito alle
osservazioni che è stato invitato a formulare sulla competenza territoriale del
Pretore aggiunto. È vero che al proposito la motivazione della sentenza
impugnata non mancava di destare perplessità, ma è altrettanto vero che la
convenuta sapeva perfettamente dell'appartamento locato dal marito a __________
prima di finire in carcere, tanto che nella replica spontanea essa narra del
sotterfugio con cui quegli sarebbe riuscito a procurarsi l'alloggio (pag. 2 in
alto). Tacendo l'esistenza dell'abitazione nel “ricorso” al momento di
contestare la competenza del giudice adito, essa ha provocato – sia pure
involontariamente – uno scambio di atti scritti. Ciò non può essere ascritto
alla responsabilità della controparte.
6.
Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30
000.
– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come reclamo, il
“ricorso” è respinto.
2. Non si riscuotono spese. La
reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 400.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).