Lexipedia

Decisione

11.2015.72

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie

7 aprile 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure

a tutela dell'unione coniugale (e nelle procedure cautelari in cause di

divorzio) giusta ­l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC sono già stati ampiamente richiamati

da questa Camera (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6). Non soccorre dunque ripetersi.

Nel caso specifico le parti hanno formulato le loro richieste di giudizio, fin

dal­l'inizio del procedimento, fondandosi sul metodo di calcolo abituale che

consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi

fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (méthode du

calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zweistufige

Methode). E a ragio­ne il Pretore ha seguito quel criterio, ove si

pensi che in concreto le parti versano in una situazione finanziaria modesta o,

tutt'al più, media (RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6b). L'applicazione di tale

metodo richiede nondimeno che si definisca il fabbisogno minimo di ciascun

coniuge. Tale fabbisogno minimo va calcolato ispirandosi ai parametri che

disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 339

consid. 4.2.3).

b) Se

le condizioni economiche delle parti consentono qualche margine, al minimo esistenziale

del diritto esecutivo si può aggiungere – per esempio – il pre­mio di un'assicurazione

complementare contro le malattie, l'onere fiscale (per imposte scadute e

correnti) e l'eventuale rata del leasing per un veicolo di natura impignorabile

(DTF 140 III 337). Può aggiungersi altresì, sempre che sia reso verosimile, il

premio per un'assicurazione dell'economia domestica, per un'assicurazione

contro la responsabilità civile, per l'assicurazione di un veicolo a motore,

per un'assicurazione sulla vita, per una previdenza professionale facoltativa (fabbisogno

minimo “allargato”: Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 61 n. 0.37 segg.). Se le

parti si trovano in difficoltà finanziarie, per contro, il fabbisogno minimo

rimane quello del diritto esecutivo, senza aggiunte (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3).

c) Le

aggiunte che concorrono a formare il fabbisogno minimo “allargato” nel senso

appena descritto devono rimanere nondimeno correlate – come si è visto – a quanto

è necessario per il sostentamento del coniuge. Al minimo esistenziale del

diritto esecutivo non può cumularsi ogni spesa di qualsiasi natura, come ha

fatto il Pretore. Diverso è il caso di coniugi che versano in una situazione

finanziaria favorevole o particolarmente favorevole. In simile ipotesi si

applica, per definire l'entità di contributi alimentari, non il metodo abituale

consistente nel dedurre dal reddito complessivo i rispettivi fabbisogni minimi,

suddividendo l'eccedenza a metà, bensì il metodo di calcolo fondato sul

dispendio effettivo (méthode du calcul concret; einstufig

konkrete Methode). Nell'ambito di quel metodo il fabbisogno di ogni

coniuge va definito sommando tutte le spese necessarie per conservare il tenore

di vita raggiunto prima della separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid.

6a). Ciò non comporta tuttavia alcun riparto dell'eccedenza. E un metodo non va

confuso né identificato con l'altro.

d) Per

tornare al metodo di calcolo abituale consistente nel dedurre dal reddito

complessivo dei coniugi i fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà, tali

fabbisogni vanno calcolati – come detto (consid. a) – facendo capo ai parametri

che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF). Tale

minimo si compone in primo luogo del cosiddetto “importo base mensile”, il quale

include – tra l'altro – “le spese di elettricità e/o gas per la luce e la

cucina ecc.” (FU 68/2009 del 28 agosto 2009

pag. 6292), così come le spese del telefono e della televisione via cavo

(Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Simili poste non vanno

quindi calcolate in aggiunta (v. anche DTF 126 III 357 a metà).

In

aggiunta all'“importo base mensile” vanno sempre conteggiate invece, ove il

coniuge abiti in casa propria, “le spese connesse al­l'immobile” (FU 68/2009

del 28 agosto 2009 pag. 141 in fondo). L'ammortamento ipotecario non fa parte

del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto

2009 pag. 6292 in basso). Può rientrare tuttavia nel fabbisogno minimo

“allargato” se il debito è stato acceso dai coniugi prima della separazione o

se i coniugi sono solidalmente responsabili del rimborso, sempre che il bilancio

fa­miliare permetta di coprire la spesa (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb,

confermato nella sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre

2009 consid. 4.3.2, in: SJ 2010 I 327).

e) Nella

fattispecie l'appellante chiede di stralciare dal fabbisogno minimo della

moglie, per cominciare, la franchigia della cassa malati e la partecipazione dell'istante

alle spese mediche, le quali sarebbero già incluse nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo e, in ogni modo, non sarebbero ricorrenti. La prima

affermazione è infondata, poiché il minimo esistenziale del diritto esecutivo

comprende solo le spese di automedicazione (RtiD II-2016

pag. 603 consid. 10b con rimandi, II-2004

pag. 589 consid. 8c),

mentre i costi della salute effettivamente pagati in forma di franchigia annua

o di partecipazione alle spese vanno computati nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo (DTF 129 III 245 consid. 4.2 e 4.3).

Né si tratta – come asserisce l'appellante – “di importi contenuti”, l'istante

avendo dovuto pur sempre assumere fr. 500.– di franchigia annua e fr. 322.90 annui

di partecipazione alle spese (senza considerare altri fr. 163.35 annui per

prestazioni non assicurate).

La

seconda argomentazione dell'appellante è finanche irricevibile. Davanti al

Pretore l'istante ha prodotto una distinta della sua cassa malati in cui

figurano le prestazioni fornite dalla cassa sul­l'arco del 2014 per le singole

Considerandi

spese mediche o farmaceutiche (doc. M2). Il convenuto si è limitato a eccepire

che tali spese rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma non

ne ha contestato l'entità né il carattere ricorrente (osservazioni allegate al

verbale del 1° giugno 2015, pag. 3 segg.). Non può dunque pretendere per la

prima volta il contrario in appello (art. 317 cpv. 1 CPC).

f) Dal

fabbisogno minimo della moglie l'appellante chiede di togliere l'ammortamento del

mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale (fr. 208.35 mensili). Egli non

mette in dubbio che il debito sia stato acceso dai coniugi prima della separazione

né che i coniugi siano solidalmente responsabili del rimborso né, tanto meno, che

il bilancio fa­miliare per­met­ta di coprire la spesa. Assevera di avere avviato

trattative con la banca creditrice per ottenere l'esonero dall'ammortamento.

Non rende però verosimile l'asserto, riservandosi soltanto di produrre

“l'accordo della banca creditrice” (appello, pag. 7). Di tale accordo tuttavia

non è pervenuta traccia. Non sussistono dunque i presupposti per stralciare

l'ammortamento dal fabbisogno minimo di AO 1.

g) Quanto

al costo dell'energia elettrica (fr. 70.85 mensili), del gas (fr. 129.95

mensili), del controllo dell'impianto di combustione (fr. 8.55 mensili) e dello

spazzacamino (fr. 8.10 mensili) che il Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo

dell'istante, l'interessato fa valere che tali spese rientrano nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo. La tesi è pertinente nella misura in cui

concerne il costo dell'elettricità e del gas per la cucina, che – come si è

spiegato (sopra, consid. 6d) – rientra nell'“im­por­to base mensile” del

fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, alla stessa stregua del costo dell'acqua

potabile che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di ambedue i coniugi

(e che, fosse contestato, andrebbe tolto da entrambi i conteggi). Il costo

dell'energia elettrica va espunto perciò dal fabbisogno minimo della moglie.

Non quello del gas, che in concreto appare destinato al riscaldamento del­l'abitazione

e che fa parte del costo dell'alloggio, come nel costo dell'alloggio rientra la

tassa per il controllo dell'impianto di combustione (doc. M8) e la spesa per la

pulizia della canna fumaria (doc. M9).

h) L'appellante

insta infine perché si tolga dal fabbisogno minimo della moglie l'indennità di

fr. 300.– mensile per vacanze e la spesa di fr. 140.– mensili per l'abbonamento

alla palestra. La richiesta rimette in causa il problema di sapere quali costi

possano essere inclusi nel fabbisogno minimo “allargato” di un coniuge ove si

tratti di calcolare contributi di mantenimento in applicazione del metodo che

consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni minimi,

suddividendo l'eccedenza a metà (sopra, consid. b e c). Al minimo esistenziale

del diritto esecutivo non può cumularsi infatti ogni spesa di qualunque natura

solo perché l'esborso rientrava nel tenore di vita dei coniugi prima della

separazione. Le possibili aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo,

esem­plificate dianzi (consid. b), devono essere correlate a quanto occorre per

il sostentamento del coniuge. Spese per esercizi di forma fisica, attività di svago,

passatempi ago­nistici o vacanze non rientrano nel fabbisogno minimo. Nel caso

specifico le voci di fr. 140.– mensili per “abbonamento fitness” e di fr. 300.–

mensili per vacanze vanno espunte perciò dal fabbisogno minimo dell'istante,

come va tolta dal fabbisogno minimo dell'appellante l'analoga posta di fr.

300.

– mensili per vacanze (sopra, con­­sid. 5d). A tali spese ogni coniuge

dovrà provvedere, se mai, con la propria quota di eccedenza.

7.

Da quanto precede risulta

il seguente bilancio familiare dopo la separazione dei coniugi:

Reddito del marito fr.

5491.60

Reddito

della moglie fr. –.––

fr.

5491.60

mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2498.15

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2604.70

fr.

5102.85

mensili

Eccedenza fr.

388.75

mensili

Metà

eccedenza fr. 194.35 mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

2498.15

+ fr. 194.35 = fr. 2692.50 mensili

e

deve versare alla moglie:

fr.

2604.70

+ fr. 194.35 = fr. 2799.05

mensili,

arrotondati

a fr. 2800.—

mensili.

8.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In

esito all'appello il convenuto ottiene una

riduzione del contributo alimentare (da fr. 3690.– a fr. 2800.– mensili),

ma non nella misura richiesta (fr. 2420.– mensili). Si giustifica così,

proporzionalmente, di addebitare sette decimi degli oneri processuali

all'istante, che ha resistito all'appello, e di porre i rimanenti tre decimi a

carico del convenuto. Debitamente patrocinato da un legale, l'appellante ha

diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

L'esito dell'attuale decisione si

riflette anche sul dispositivo di pri­mo grado in materia di spese (fr. 1000.–,

ripartite a metà fra i coniugi) e di ripetibili (compensate). Davanti al

Pretore l'istante pretendeva infatti un contributo alimentare di fr. 5000.–

mensili retroattivamente dal 1° maggio 2014, mentre il convenuto offriva

fr. 2420.– mensili. Sulle altre questioni i coniugi avevano trovato un

accordo (abitazione coniugale, automobile per la moglie). Tenuto conto di ciò, nel

complesso si giustifica di porre due terzi delle spese processuali a carico

dell'istante e il resto a carico del convenuto (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

Quanto alle ripetibili, nell'appello il convenuto postula un'indennità di fr.

1500.

– per il processo di prima sede. L'indennità è adeguata, ma va ridotta

proporzionalmente al grado di soccombenza.

9.

Per

quanto attiene ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi alimentari

rimasto controverso davanti a questa Camera (cfr. sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è riformata come segue:

4. AP

1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il quinto giorno di

ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili dal 1° settembre

2014.

5. Le

spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste per due terzi a carico

di AO 1 e per il resto a carico del convenuto, cui AO 1 rifonderà fr. 1000.–

per ripetibili ridotte.

II. Le spese di appello, di fr.

1000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre decimi a

carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà

all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art.

46 cpv. 2 LTF).