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Decisione

11.2015.73

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: diritto di visita

4 luglio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i figli fossero affidati a lui e fossero soppressi i relativi contributi alimentari.

D. L'Autorità regionale

di protezione 11 ha designato il 24 settembre 2013 un curatore educativo ai

figli nella persona di __________ E__________ con il

compito di mediare e consigliare genitori e figli per un corretto esercizio dei

diritti di visita. In quello stesso mese di settem­bre AP 1 ha

cominciato a frequentare un corso avanzato di ceramista (Master

of Arts) al __________ di L__________. I figli sono rimasti ad As__________,

dalla nonna materna, finché il 27 gennaio 2014 l'istante ha comunicato al

Pretore aggiunto di avere portato anche i ragazzi con sé a L__________,

dove costoro hanno iniziato la scuola dell'obbligo.

E. A una successiva udienza

in Pretura dell'11 febbraio 2014 i coniugi si sono poi accordati nel senso

che l'abitazione coniugale di Z__________, lasciata da moglie e figli nel

luglio del 2013, fosse assegnata al marito. Inoltre essi hanno convenuto che,

pendente causa, AO 1 potesse avere i figli con sé ogni tre settimane, compatibilmente

con i costi di viaggio, fino al settembre del 2014, mentre dall'ottobre del 2014

i coniugi si sarebbero impegnati a concordare le visite autonomamente ogni 3 o 5

settimane, all'occorrenza tramite il curatore, e ad assumere i costi di

trasferta in ragione di metà ciascuno.

F. L'istruttoria,

durante la quale è stata esperita una perizia sui rapporti personali tra

genitori e figli, è terminata il 15 luglio 2014 e

alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 23 dicembre 2014 l'istante ha chiesto di

confermare l'affidamento dei figli a sé e di prevedere l'esercizio del diritto

di visita paterno “allorché i minori soggiornano in Ticino, secondo preventivi

e puntuali accordi”. Nel suo allegato del 20 gennaio 2015 AO 1 si è

rimesso al giudizio del Pretore aggiunto per un diritto di visita conforme al

bene dei figli che gli permettesse di avere i ragazzi con lui il maggior tempo

possibile.

G. Accertato che nel

frattempo, il 30 aprile 2014, AP 1 aveva promosso azione di divorzio, il

Pretore aggiunto ha acquisito agli atti il 2 aprile 2015 l'inserto di quella

causa, tuttora pendente, e ha assegnato alle

parti un termine fino al 10 giugno 2015 “per completare le rispettive conclusioni

scritte”. Egli ha sollecitato altresì l'8 giugno 2015 un rapporto dal curatore

educativo su quanto accaduto durante l'ultimo anno. Nel suo nuovo memoriale conclusivo

del 10 giugno 2015 l'istante ha chiesto che le fosse assegnata non solo la

custodia, ma anche l'autorità parentale sui figli, essendo imminente il suo

rientro definitivo ad As__________ insieme con loro. AO 1 non ha reagito. AP 1 è effettivamente tornata da L__________

con i figli nel giugno del 2015.

H. Con

sentenza del 9 settembre 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l'istanza a protezione dell'unione coniugale, nel senso che ha disposto

un diritto di visita paterno da esercitare “liberamente, previo accordo tra le

parti, all'occorrenza da trovare con l'aiuto del curatore educativo”. In caso

di disaccordo egli ha precisato che il padre potesse avere i figli con sé:

– un fine settimana ogni tre, dal venerdì sera

alla domenica sera;

una settimana a Natale;

una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale;

una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti;

tre settimane durante le ferie estive, di cui almeno due consecutive.

Il

Pretore aggiunto ha stabilito inoltre quanto segue:

– In caso di disaccordo

il padre e la madre effettueranno alternativamente la trasferta di andata e

ritorno As__________–Z__________ e Z__________–As__________ e viceversa per

permettere l'esercizio del diritto di visita, e ciò fino a quando i figli non

saranno in grado di viaggiare da soli.

– I costi occasionati dalla trasferta dei

figli saranno assunti dal genitore che è tenuto a effettuare la trasferta

secondo la regolamentazione prevista in caso di disaccordo; il costo della

trasferta per il genitore che deve effettuarla assieme ai figli resta a suo carico.

Infine

il Pretore aggiunto ha dato atto che le parti avevano pattuito l'attribuzione

dell'alloggio coniugale al marito e ha confermato la curatela educativa in

favore dei figli “da attuare secondo le modalità decise dall'Autorità regionale

di protezione 11 il 24 settembre 2013”. Le

spese processuali di complessivi

fr. 8737.50 (di cui fr. 5500.– per la perizia) sono state poste per un

quarto a carico del­l'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere

all'istante fr. 5350.– per ripetibili ridotte.

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 settembre

2015 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di

riformare il giudizio impugnato nel modo seguente:

La decisione del Bezirksgericht Z__________ del

10 maggio 2013 è modificata per quanto riguarda il diritto di visita del padre

con i figli A__________ e O__________, previa valutazione della fattispecie. Il

diritto di visita sarà definito secondo le sue risultanze.

Il padre effettuerà insieme ai

figli la trasferta di andata e ritorno As__________–Z__________ e Z__________–As__________.

I costi occasionati dalla

trasferta saranno assunti dal padre; il costo della trasferta del padre resta a

suo carico.

L'appellante postula altresì

l'aumento dell'indennità per ripetibili a fr. 9028.35. AO 1 non ha presentato

osservazioni all'appello. Con decreto del 3 ottobre 2015 il presidente di

questa Ca­mera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con

appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse

fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale riserva non si pone, contesa essendo la disciplina del diritto di

visita paterno, la quale non ha carattere pecuniario, seppure

possa toccare interessi patrimoniali. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice

dell'istante il 10 settembre 2015, di modo che il

termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto domenica

20.

settembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142

cpv. 3 CPC. Presentato il 21 settembre 2015, ultimo

giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.

2.

In

appello AP 1 produce un elenco dei risultati (estratto da Internet il 18

settembre 2015) del “Triathlon di __________ 2015”, in cui figura anche il nome

di AO 1, e un rapporto del curatore educativo dei figli, dell'8 febbraio 2016.

Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente

addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli

valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.

317.

cpv. 1 CPC). Il primo documento è successivo alla sentenza impugnata,

onde la sua proponibilità. Il secondo fa già parte dell'incarto di divorzio

DM.2014.34 richia­mato agli atti. La sua produzione è pertanto superflua.

3.

Il

14.

novembre 2016 l'appellante ha comunicato a questa Camera che da oltre un

anno AO 1 non vede più i figli e chiede che si “proceda all'istruttoria dove saranno

sentiti i due ragazzi (…), la loro madre ed il curatore”. La richiesta è di per

sé ricevibile (art. 316 cpv. 3 CPC), ma non se ne scorge l'utilità ai fini

del giudizio. Oggetto dell'appello è sapere quale genitore debba accompagnare i

figli nelle trasferte da As__________ a Z__________ e viceversa,

rispettivamente chi di loro debba assumere i costi del viaggio. La disciplina

delle relazioni personali tra padre e figli non è in discussione, né

l'interessata pretende che il diritto di visita paterno debba essere sospeso o

soppresso per il bene dei ragazzi. Conviene quindi procedere senza indugio

all'esame

del­l'appello.

4.

Nella

fattispecie AP 1 ha intentato il 30 aprile 2014, prima ancora che il Pretore

aggiunto pronunciasse la sentenza, un'azione di divorzio fondata sull'art. 114

CC. Ora, il giudice chiamato a emanare misure a tutela del­l'unione coniugale rimane

competente per statuire sulle richieste a lui sottoposte quand'anche uno dei

coniugi promuova una causa di divorzio, per lo meno finché il giudice del divorzio

non decreti provvedimenti cautelari (DTF 138 III 649 in basso). In tal caso quei

provvedimenti sostituiranno, dal momento in cui saranno adottati, le misure a

tutela dell'unione coniugale. In concreto non risulta che nella

causa di divorzio presentata da AP 1 siano stati chiesti provvedimenti

cautelari in materia di relazioni personali tra padre e figli. Il Pretore

aggiunto rimaneva competente, dunque, per statuire a protezione dell'unione

coniugale sulle misure oggetto dell'istanza 31 luglio 2013.

5.

Nella sentenza impugnata

il Pretore aggiunto, ricapitolati i principi che informano il diritto di visita

esercitato da un genitore non affidatario, ha ritenuto che in concreto la

custodia parentale della madre andasse mantenuta anche dopo il trasferimento dei

figli da Z__________ ad As__________, sia perché i ragazzi hanno sempre espres­so

una chiara volontà in tal senso (ancora al momento di seguire la madre a L__________),

sia perché AO 1 lavora a tempo pieno e non ha spiegato come potrebbe occuparsi

personalmente dei figli, mentre l'istante non esercita più alcuna attività

lucrativa e ha un'adeguata disponibilità di tempo. Quanto alla regolamentazione

del diritto di visita paterno, il Pretore aggiunto ha lasciato ai genitori la

facoltà di definirlo e in caso di disaccordo ha fissato una disciplina mini­ma,

tenendo conto del fatto che la durata del viaggio da As__________ a Z__________

impone di evitare cadenze di trasferta troppo ravvicinate.

Per quanto riguarda le

spese di viaggio, il primo giudice non ha trascurato che i relativi costi vanno

per principio a carico del genitore cui spetta il diritto di visita, ma ha

ricordato che qualora il genitore affidatario sposti il domicilio a notevole distanza

può giustificarsi una suddivisione degli oneri a metà, se non l'intero addebito

delle spese all'affidatario. Nella fattispecie – egli ha ricordato – l'istante

ha trasferito il domicilio dei figli da Z__________ ad As__________ e non può

sottrarsi a tale responsabilità. Ha stimato equo così che i genitori accompagnino

i figli da As__________ a Z__________ (e viceversa) una volta ciascuno, assumendo

a turno i costi di trasferta.

6.

L'appellante

contesta anzitutto la disciplina del diritto di visita fissata dal Pretore

aggiunto in caso di disaccordo fra i genitori, lamentando una regolamentazione

inadeguata. Essa rimprovera al primo giudice di non avere considerato lo scarso

interesse mostrato dal convenuto per le visite ai figli, di avere sorvolato sul

rapporto più recente del curatore educativo, il quale ha accertato come i ragazzi

non intendano più prestarsi al diritto di visita, e di avere sottovalutato il faticoso

impegno del viaggio trisettimanale da As__________ a Z__________ e ritorno. Ora,

in un appello non basta muovere critiche al primo giudice. Occorre anche precisare

con chiarezza che cosa si intenda ottenere. Il principio inquisitorio illimitato

applicabile in materia di filiazione non esonera una parte dal formulare conclusioni

puntuali, la controparte dovendo capire che cosa esattamente si chiede alla giurisdizione

di appello e come dovrebbe essere riformata la sentenza impugnata (al punto che

in materia di contributi alimentari non si può prescindere da una quantificazione

numerica: DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti). Nel caso specifico

non è dato a divedere come l'appellante vorrebbe vedere regolate le relazioni

personali tra padre e figli. Il Pretore aggiunto ha elaborato una disciplina

chiara al riguardo. L'appellante propone che il diritto di visita sia “definito

secondo le sue risultanze”, ma ciò significa tutto e niente. Instare ­– forse –

perché il diritto di visita sia lasciato alla buona volontà dei genitori sarebbe

finanche contrario al diritto federale (art. 273 cpv. 3 CC). Ne segue che,

privo di conclusioni determinate (ovvero concretamente eseguibili), su questo

punto l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile e sfugge a ulteriore

disamina.

7.

Relativamente al

problema di sapere chi debba accompagnare i figli da As__________ a Z__________

e viceversa, è indubbio che – come ha rilevato il Pretore aggiunto – incombe per

principio a chi eser­cita il diritto di visita andare a prendere e riportare il

figlio, almeno finché questi non sia in grado di spostarsi da sé (sentenza

impugnata, pag. 7 a metà con rinvio a Schwenzer/Cottier

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 18 ad art. 273; Leuba in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 23 ad art. 273; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 506 n. 771). Il primo

giudice ha ritenuto nondimeno, ispirandosi per analogia alla giurisprudenza

sulle spese di viaggio, che nel caso in cui il genitore affidatario trasferisca

unilateralmente il domicilio a notevole distanza, rendendo così più difficile

il diritto di visita all'altro genitore, può giustificarsi un'equa collaborazione

di lui (Leuba, op. cit., n. 27 ad

art. 273 CC; Büchler/Wirz in: Schwenzer,

FamKommentar Schei­dung, 2ª edizione, n. 25 ad art. 273 CC; Meier/Stettler, op. cit., pag. 507

n. 772). In funzione di ciò egli ha ritenuto giusto che l'istante conduca lei medesima

i figli a Z__________ il venerdì sera e li riprenda la domenica sera, alternativamente

con il marito, ogni tre settimane.

L'appellante fa valere di avere

lasciato Z__________ perché sua madre e suo fratello abitano ad As__________,

perché ad As__________ si trovano le sue “amicizie più care” e perché ad As__________

si trovano “la rete sociale e il tessuto di sostegno” di cui essa necessita. Il

che potrà anche essere vero. Sta di fatto che, così facendo, essa ha reso unilateralmente

più difficile l'esercizio del diritto di visita da parte del marito. Certo, dovendo

portare i figli a Z__________ e dovendoli andare a riprendere una settimana su

sei, essa sostiene di vedersi privare “del poco tempo libero di cui può godere”

(me­moriale, pag. 8 a metà), poiché dovrebbe trascorrere l'intero venerdì

pomeriggio e l'intera domenica pomeriggio in treno. A prescindere dal fatto

però che quando soggiornava a L__________ essa affrontava ogni fine settimana

trasferte ben più impegnative (lettere del 16 dicembre 2013 e del 27

gennaio 2014, agli atti; verbale dell'11 febbraio 2014, pag. 2), in concreto un

onere analogo grava – e non per sua scelta – sul marito, il quale svolge

un'attività lucrativa a orario pieno e non ha quindi maggior tempo a

disposizione. Che poi AO 1 non eserciti regolarmente il diritto di visita è

possibile, ma l'accompagnamento personale dei figli non deve trasformarsi in

una penalità per i mancati incontri, mentre le due sentenze del Tribunale

federale invocate dall'appel­lante (memoriale, pag. 9 in alto) sono estranee alla

fattispecie, in nessuno di quei due casi il genitore affidatario avendo trasferito

il domicilio dei figli a notevole distanza da quello

del­l'altro.

Ne segue che, decidendo di

alternare l'accompagnamento dei figli da As__________ a Z__________ (e ritorno)

da parte dei genitori, una volta a turno ogni tre settimane, il Pretore

aggiunto ha esercitato un corretto apprezzamento. Egli ha ritenuto che se – da

un lato – il trasloco di moglie e figli ad As__________ poteva anche apparire

sorretto da ragioni legittime, non appariva equo – d'altro lato – che il

disagio dovuto alla distanza da percorrere gravasse sul solo AO 1, il quale è

stato messo di fronte al fatto compiuto. A un esa­me di verosimiglianza tale

valutazione non pregiudica il bene dei figli e richiede sacrifici sostanzialmente

pari a entrambi i genitori, richiedendo loro lo stesso dispendio di tempo. Su

questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

8.

Per quel che attiene

alle spese di viaggio, l'appellante fa notare che il marito “ha un lavoro fisso

e un salario mensile di quasi fr. 10 000.–”,

mentre lei “non lavora e può vivere solo in minima parte grazie agli alimenti

trattenuti al marito e sopperisce a ciò grazie all'aiuto finanziario dei suoi

famigliari e del nuovo compagno, che tuttavia non hanno obblighi di

mantenimento nei suoi confronti”. Essa sottolinea inoltre che il convenuto

aveva assicurato al curatore educativo di assumere il costo delle trasferte per

l'esercizio del diritto di visita. Da quest'ultima asserzione va subito

sgombrato il campo, giacché il rapporto 17 aprile 2015 del curatore educativo non

attesta nulla del genere. Davanti al curatore AO 1 si era impegnato unicamente,

quell'anno, a pagare le spese di viaggio per le vacanze pasquali dei figli (rapporto

del 17 aprile 2015, pag. 1), che poi non ha pagato, e il costo delle

trasferte per le vacanze estive, di cui si è effettivamente fatto carico (rapporto,

loc. cit.). Nient'altro. Dal rapporto precedente, del 24 marzo 2014, risulta

anzi che ‟nessuno dei coniugi [era] disposto ad assumere i costi del

viaggioˮ (pag. 1). L'unico accordo sul pagamento delle spese di trasferta è

stato raggiunto pendente causa, all'udienza dell'11 feb­braio 2014, quando

le parti hanno accettato di finanziare tali spese in ragione di metà ciascuno

(verbale del­l'11 febbraio 2014, pag. 3 in fondo). La situazione odierna

essendo equiparabile a quella di allora (moglie e figli ad As__________, marito

a Z__________), mal si comprende perché adesso tale intesa non dovrebbe più valere.

Comunque sia, fossero le

circostanze mutate rispetto ad allora e si trovasse oggi l'appellante

confrontata a oneri maggiori rispetto a quell'11 feb­braio 2014, sarebbe

stato suo compito illustrare la propria situazione economica rispetto a quanto

figurava nella sentenza del 10 maggio 2013 con

cui il Tribunale distrettuale di Z__________ ha fissato i contributi

alimentari per lei e i figli (pag. 11 segg.). Lamentare che il convenuto

guadagni quasi fr. 10 000.– mensili mentre

lei fatica a riscuotere i contributi di fr. 4390.– mensili complessivi per sé e

i figli poco sussidia. Non si disconosce che, in linea di principio, le spese

dovute all'esercizio di un diritto di visita gravano il genitore al beneficio del

diritto (v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_565/2016 del 16 febbraio

2017, consid. 6.1 con rinvii). Se non che – come si è rammentato (consid. 7) – nel

caso in cui il genitore affidatario trasferisca unilateralmente il domicilio a

notevole distanza, rendendo così più difficile il diritto di visita all'altro

genitore, può giustificarsi di addebitare equamente parte delle spese al­l'af­fidatario.

Avesse inteso censurare di iniquità la decisione con cui il Pretore la obbliga

ad assumere – in pratica – la metà delle spese di trasferta (riparto che

rientrava nel legittimo margine di apprezzamento del primo giudice), l'appellante

avrebbe dovuto rendere verosimile che ciò rende insufficiente il contributo alimentare

per sé fissato a protezione dell'unione coniugale. Invano si cercherebbe una

siffatta motivazione nell'appello, farraginoso e inutilmente prolisso, che in

proposito è destinato alla reiezione.

9.

L'appellante sembra

dolersi anche dei contributi alimentari per i figli stabiliti a suo tempo

dal Tribunale distrettuale di Z__________ (fr. 1000.– mensili ciascuno,

più gli assegni familiari), che a suo dire non coprono il fabbisogno in denaro

dei minorenni. Al Pretore aggiunto tuttavia l'istante non ha chiesto alcuna

modifica di tali prestazioni, sicché la critica si esaurisce in una

recriminazione. L'appellante sembra rivendicare anche l'autorità parentale

esclusiva sui figli, rimproverando al marito disinteresse e comportamenti

irresponsabili verso i ragazzi. Nemmeno su tale questione tuttavia il Pretore ha

statuito (“aspetto sul quale ha non ha […] ritenuto di doversi pronunciare”:

sentenza impugnata, pag. 9 in alto), di modo che al riguardo l'appello cade una

volta ancora nel vuoto.

10.

Da

ultimo l'appellante chiede di aumentare da fr. 5350.– a fr. 9028.35 le

ripetibili fissate in suo favore nella sentenza impugnata. Il Pretore

aggiunto ha ritenuto l'istante vittoriosa per quel che si riferiva alla diversa

regolamentazione del diritto di visita (“tematica centrale di questa causa”),

mentre sull'attribuzione dell'alloggio coniugale le parti avevano raggiunto un

accordo, onde l'addebito delle spese processuali per tre quarti al marito e per

il resto alla moglie (sentenza impugnata, pag. 9). Quanto all'ammontare delle

ripetibili, il Pretore aggiunto ha reputato legittima la nota d'onorario

prodotta dalla patrocinatrice di AP 1, di fr. 14 771.15

complessivi, somma che ha ridotto a fr. 7385.50 per tenere conto del grado

di soccombenza (un quarto). L'istante essendosi già vista riconoscere

ripetibili, inoltre, per fr. 2050.– complessivi in esito a decisioni ema­nate in

corso di procedura, il primo giudice ha determinato per finire l'indennità spettante a AP 1 in fr. 5350.– (arrotondati).

Nell'appello l'interessata

non contesta la propria soccombenza di un quarto stabilita dal Pretore

aggiunto, ma eccepisce che ciò le dà

diritto in ogni modo a un'indennità per ripetibili di fr. 11 078.35, pari a tre quarti (e non solo a un mezzo) di fr. 14 771.15, dai quali dedurre l'importo di fr.

2050.

–, per un totale di fr. 9028.35.

L'argomentazione è errata. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare,

chi ottiene causa vinta nella proporzione di tre quarti ha diritto – in linea

di principio – a un'indennità pari a un mezzo (e non a tre quarti) di quella

che gli sarebbe spettata se fosse risultato vittorioso per intero (RtiD II-2016

pag. 638 n. 24c con rimandi di dottrina). Anche in materia di ripetibili

l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

11.

Le spese dell'attuale

decisione seguono la soccombenza del­l'ap­pellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone problema di ripetibili, AO 1 non avendo formulato osservazioni al­l'ap­pello.

12.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul pia­no federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla disciplina di un diritto di

visita sono impugnabili con ricorso in materia

civile senza riguardo a questioni di

valore (sopra, consid. 1). In conformità all'art.

301.

lett. b CPC un esemplare dell'attuale decisione è comunicato anche alla

figlia A__________, che ha compiuto 14 anni il 7 marzo 2017.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

avv.;

–.

Comunicazione:

–;

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).