11.2015.73
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: diritto di visita
4 luglio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.73
Lugano,
4 luglio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2013.667 (modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 31 luglio 2013 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1,
giudicando sull'appello
del 21 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 9 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961), celibe, e AP
1 (1965), divorziata, si sono sposati a __________ il 29 maggio 2002. Dal
matrimonio sono nati A__________, il 7 marzo 2003, e O__________, il 18
febbraio 2005. La famiglia abitava a Z__________. Il marito lavora per le
aziende industriali della Città (__________) e la moglie gestiva un
negozio-atelier di ceramiche artistiche, sempre a Z__________. I coniugi si sono separati nel maggio del 2012, quando il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale per sistemarsi in un appartamento a __________.
B. In esito a un'istanza
a tutela dell'unione coniugale presentata il 13 settembre 2012 da AP 1, con sentenza del 10 maggio 2013 il Tribunale distrettuale
di Z__________ ha accertato che i coniugi vivevano separati dal 1° maggio
2012, ha omologato un accordo che prevedeva l'affidamento dei figli alla madre,
regolando il diritto di visita paterno, e ha condannato AO 1 a versare retroattivamente
dal 1° maggio 2012 un contributo alimentare per la moglie di fr. 2085.–
mensili fino al 31 agosto 2013 e di fr. 1990.– mensili dopo di allora,
oltre a un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio, assegni
familiari non compresi. Tale sentenza è passata in giudicato.
C. Nel
luglio del 2013 AP 1 si è trasferita con i figli ad As__________, da sua madre B__________,
e il 31 luglio 2013 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per ottenere – già in via cautelare – la sospensione immediata della
sentenza a protezione dell'unione coniugale in merito al diritto di visita paterno,
da sostituire con un'altra disciplina. Invitato a formulare osservazioni scritte,
il 26 agosto 2013 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 16 settembre
2013, indetta per il contraddittorio, l'istante ha replicato, confermando la propria
richiesta. AO 1 ha confermato in duplica la sua posizione, chiedendo in via
subordinata che nel caso in cui la moglie non intendesse tornare a Z__________
Fatti
i figli fossero affidati a lui e fossero soppressi i relativi contributi alimentari.
D. L'Autorità regionale
di protezione 11 ha designato il 24 settembre 2013 un curatore educativo ai
figli nella persona di __________ E__________ con il
compito di mediare e consigliare genitori e figli per un corretto esercizio dei
diritti di visita. In quello stesso mese di settembre AP 1 ha
cominciato a frequentare un corso avanzato di ceramista (Master
of Arts) al __________ di L__________. I figli sono rimasti ad As__________,
dalla nonna materna, finché il 27 gennaio 2014 l'istante ha comunicato al
Pretore aggiunto di avere portato anche i ragazzi con sé a L__________,
dove costoro hanno iniziato la scuola dell'obbligo.
E. A una successiva udienza
in Pretura dell'11 febbraio 2014 i coniugi si sono poi accordati nel senso
che l'abitazione coniugale di Z__________, lasciata da moglie e figli nel
luglio del 2013, fosse assegnata al marito. Inoltre essi hanno convenuto che,
pendente causa, AO 1 potesse avere i figli con sé ogni tre settimane, compatibilmente
con i costi di viaggio, fino al settembre del 2014, mentre dall'ottobre del 2014
i coniugi si sarebbero impegnati a concordare le visite autonomamente ogni 3 o 5
settimane, all'occorrenza tramite il curatore, e ad assumere i costi di
trasferta in ragione di metà ciascuno.
F. L'istruttoria,
durante la quale è stata esperita una perizia sui rapporti personali tra
genitori e figli, è terminata il 15 luglio 2014 e
alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 23 dicembre 2014 l'istante ha chiesto di
confermare l'affidamento dei figli a sé e di prevedere l'esercizio del diritto
di visita paterno “allorché i minori soggiornano in Ticino, secondo preventivi
e puntuali accordi”. Nel suo allegato del 20 gennaio 2015 AO 1 si è
rimesso al giudizio del Pretore aggiunto per un diritto di visita conforme al
bene dei figli che gli permettesse di avere i ragazzi con lui il maggior tempo
possibile.
G. Accertato che nel
frattempo, il 30 aprile 2014, AP 1 aveva promosso azione di divorzio, il
Pretore aggiunto ha acquisito agli atti il 2 aprile 2015 l'inserto di quella
causa, tuttora pendente, e ha assegnato alle
parti un termine fino al 10 giugno 2015 “per completare le rispettive conclusioni
scritte”. Egli ha sollecitato altresì l'8 giugno 2015 un rapporto dal curatore
educativo su quanto accaduto durante l'ultimo anno. Nel suo nuovo memoriale conclusivo
del 10 giugno 2015 l'istante ha chiesto che le fosse assegnata non solo la
custodia, ma anche l'autorità parentale sui figli, essendo imminente il suo
rientro definitivo ad As__________ insieme con loro. AO 1 non ha reagito. AP 1 è effettivamente tornata da L__________
con i figli nel giugno del 2015.
H. Con
sentenza del 9 settembre 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l'istanza a protezione dell'unione coniugale, nel senso che ha disposto
un diritto di visita paterno da esercitare “liberamente, previo accordo tra le
parti, all'occorrenza da trovare con l'aiuto del curatore educativo”. In caso
di disaccordo egli ha precisato che il padre potesse avere i figli con sé:
– un fine settimana ogni tre, dal venerdì sera
alla domenica sera;
–
una settimana a Natale;
–
una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale;
–
una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti;
–
tre settimane durante le ferie estive, di cui almeno due consecutive.
Il
Pretore aggiunto ha stabilito inoltre quanto segue:
– In caso di disaccordo
il padre e la madre effettueranno alternativamente la trasferta di andata e
ritorno As__________–Z__________ e Z__________–As__________ e viceversa per
permettere l'esercizio del diritto di visita, e ciò fino a quando i figli non
saranno in grado di viaggiare da soli.
– I costi occasionati dalla trasferta dei
figli saranno assunti dal genitore che è tenuto a effettuare la trasferta
secondo la regolamentazione prevista in caso di disaccordo; il costo della
trasferta per il genitore che deve effettuarla assieme ai figli resta a suo carico.
Infine
il Pretore aggiunto ha dato atto che le parti avevano pattuito l'attribuzione
dell'alloggio coniugale al marito e ha confermato la curatela educativa in
favore dei figli “da attuare secondo le modalità decise dall'Autorità regionale
di protezione 11 il 24 settembre 2013”. Le
spese processuali di complessivi
fr. 8737.50 (di cui fr. 5500.– per la perizia) sono state poste per un
quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'istante fr. 5350.– per ripetibili ridotte.
I. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 settembre
2015 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di
riformare il giudizio impugnato nel modo seguente:
La decisione del Bezirksgericht Z__________ del
10 maggio 2013 è modificata per quanto riguarda il diritto di visita del padre
con i figli A__________ e O__________, previa valutazione della fattispecie. Il
diritto di visita sarà definito secondo le sue risultanze.
Il padre effettuerà insieme ai
figli la trasferta di andata e ritorno As__________–Z__________ e Z__________–As__________.
I costi occasionati dalla
trasferta saranno assunti dal padre; il costo della trasferta del padre resta a
suo carico.
L'appellante postula altresì
l'aumento dell'indennità per ripetibili a fr. 9028.35. AO 1 non ha presentato
osservazioni all'appello. Con decreto del 3 ottobre 2015 il presidente di
questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con
appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale riserva non si pone, contesa essendo la disciplina del diritto di
visita paterno, la quale non ha carattere pecuniario, seppure
possa toccare interessi patrimoniali. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice
dell'istante il 10 settembre 2015, di modo che il
termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto domenica
20.
settembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Presentato il 21 settembre 2015, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.
2.
In
appello AP 1 produce un elenco dei risultati (estratto da Internet il 18
settembre 2015) del “Triathlon di __________ 2015”, in cui figura anche il nome
di AO 1, e un rapporto del curatore educativo dei figli, dell'8 febbraio 2016.
Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli
valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.
317.
cpv. 1 CPC). Il primo documento è successivo alla sentenza impugnata,
onde la sua proponibilità. Il secondo fa già parte dell'incarto di divorzio
DM.2014.34 richiamato agli atti. La sua produzione è pertanto superflua.
3.
Il
14.
novembre 2016 l'appellante ha comunicato a questa Camera che da oltre un
anno AO 1 non vede più i figli e chiede che si “proceda all'istruttoria dove saranno
sentiti i due ragazzi (…), la loro madre ed il curatore”. La richiesta è di per
sé ricevibile (art. 316 cpv. 3 CPC), ma non se ne scorge l'utilità ai fini
del giudizio. Oggetto dell'appello è sapere quale genitore debba accompagnare i
figli nelle trasferte da As__________ a Z__________ e viceversa,
rispettivamente chi di loro debba assumere i costi del viaggio. La disciplina
delle relazioni personali tra padre e figli non è in discussione, né
l'interessata pretende che il diritto di visita paterno debba essere sospeso o
soppresso per il bene dei ragazzi. Conviene quindi procedere senza indugio
all'esame
dell'appello.
4.
Nella
fattispecie AP 1 ha intentato il 30 aprile 2014, prima ancora che il Pretore
aggiunto pronunciasse la sentenza, un'azione di divorzio fondata sull'art. 114
CC. Ora, il giudice chiamato a emanare misure a tutela dell'unione coniugale rimane
competente per statuire sulle richieste a lui sottoposte quand'anche uno dei
coniugi promuova una causa di divorzio, per lo meno finché il giudice del divorzio
non decreti provvedimenti cautelari (DTF 138 III 649 in basso). In tal caso quei
provvedimenti sostituiranno, dal momento in cui saranno adottati, le misure a
tutela dell'unione coniugale. In concreto non risulta che nella
causa di divorzio presentata da AP 1 siano stati chiesti provvedimenti
cautelari in materia di relazioni personali tra padre e figli. Il Pretore
aggiunto rimaneva competente, dunque, per statuire a protezione dell'unione
coniugale sulle misure oggetto dell'istanza 31 luglio 2013.
5.
Nella sentenza impugnata
il Pretore aggiunto, ricapitolati i principi che informano il diritto di visita
esercitato da un genitore non affidatario, ha ritenuto che in concreto la
custodia parentale della madre andasse mantenuta anche dopo il trasferimento dei
figli da Z__________ ad As__________, sia perché i ragazzi hanno sempre espresso
una chiara volontà in tal senso (ancora al momento di seguire la madre a L__________),
sia perché AO 1 lavora a tempo pieno e non ha spiegato come potrebbe occuparsi
personalmente dei figli, mentre l'istante non esercita più alcuna attività
lucrativa e ha un'adeguata disponibilità di tempo. Quanto alla regolamentazione
del diritto di visita paterno, il Pretore aggiunto ha lasciato ai genitori la
facoltà di definirlo e in caso di disaccordo ha fissato una disciplina minima,
tenendo conto del fatto che la durata del viaggio da As__________ a Z__________
impone di evitare cadenze di trasferta troppo ravvicinate.
Per quanto riguarda le
spese di viaggio, il primo giudice non ha trascurato che i relativi costi vanno
per principio a carico del genitore cui spetta il diritto di visita, ma ha
ricordato che qualora il genitore affidatario sposti il domicilio a notevole distanza
può giustificarsi una suddivisione degli oneri a metà, se non l'intero addebito
delle spese all'affidatario. Nella fattispecie – egli ha ricordato – l'istante
ha trasferito il domicilio dei figli da Z__________ ad As__________ e non può
sottrarsi a tale responsabilità. Ha stimato equo così che i genitori accompagnino
i figli da As__________ a Z__________ (e viceversa) una volta ciascuno, assumendo
a turno i costi di trasferta.
6.
L'appellante
contesta anzitutto la disciplina del diritto di visita fissata dal Pretore
aggiunto in caso di disaccordo fra i genitori, lamentando una regolamentazione
inadeguata. Essa rimprovera al primo giudice di non avere considerato lo scarso
interesse mostrato dal convenuto per le visite ai figli, di avere sorvolato sul
rapporto più recente del curatore educativo, il quale ha accertato come i ragazzi
non intendano più prestarsi al diritto di visita, e di avere sottovalutato il faticoso
impegno del viaggio trisettimanale da As__________ a Z__________ e ritorno. Ora,
in un appello non basta muovere critiche al primo giudice. Occorre anche precisare
con chiarezza che cosa si intenda ottenere. Il principio inquisitorio illimitato
applicabile in materia di filiazione non esonera una parte dal formulare conclusioni
puntuali, la controparte dovendo capire che cosa esattamente si chiede alla giurisdizione
di appello e come dovrebbe essere riformata la sentenza impugnata (al punto che
in materia di contributi alimentari non si può prescindere da una quantificazione
numerica: DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti). Nel caso specifico
non è dato a divedere come l'appellante vorrebbe vedere regolate le relazioni
personali tra padre e figli. Il Pretore aggiunto ha elaborato una disciplina
chiara al riguardo. L'appellante propone che il diritto di visita sia “definito
secondo le sue risultanze”, ma ciò significa tutto e niente. Instare – forse –
perché il diritto di visita sia lasciato alla buona volontà dei genitori sarebbe
finanche contrario al diritto federale (art. 273 cpv. 3 CC). Ne segue che,
privo di conclusioni determinate (ovvero concretamente eseguibili), su questo
punto l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile e sfugge a ulteriore
disamina.
7.
Relativamente al
problema di sapere chi debba accompagnare i figli da As__________ a Z__________
e viceversa, è indubbio che – come ha rilevato il Pretore aggiunto – incombe per
principio a chi esercita il diritto di visita andare a prendere e riportare il
figlio, almeno finché questi non sia in grado di spostarsi da sé (sentenza
impugnata, pag. 7 a metà con rinvio a Schwenzer/Cottier
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 18 ad art. 273; Leuba in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 23 ad art. 273; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 506 n. 771). Il primo
giudice ha ritenuto nondimeno, ispirandosi per analogia alla giurisprudenza
sulle spese di viaggio, che nel caso in cui il genitore affidatario trasferisca
unilateralmente il domicilio a notevole distanza, rendendo così più difficile
il diritto di visita all'altro genitore, può giustificarsi un'equa collaborazione
di lui (Leuba, op. cit., n. 27 ad
art. 273 CC; Büchler/Wirz in: Schwenzer,
FamKommentar Scheidung, 2ª edizione, n. 25 ad art. 273 CC; Meier/Stettler, op. cit., pag. 507
n. 772). In funzione di ciò egli ha ritenuto giusto che l'istante conduca lei medesima
i figli a Z__________ il venerdì sera e li riprenda la domenica sera, alternativamente
con il marito, ogni tre settimane.
L'appellante fa valere di avere
lasciato Z__________ perché sua madre e suo fratello abitano ad As__________,
perché ad As__________ si trovano le sue “amicizie più care” e perché ad As__________
si trovano “la rete sociale e il tessuto di sostegno” di cui essa necessita. Il
che potrà anche essere vero. Sta di fatto che, così facendo, essa ha reso unilateralmente
più difficile l'esercizio del diritto di visita da parte del marito. Certo, dovendo
portare i figli a Z__________ e dovendoli andare a riprendere una settimana su
sei, essa sostiene di vedersi privare “del poco tempo libero di cui può godere”
(memoriale, pag. 8 a metà), poiché dovrebbe trascorrere l'intero venerdì
pomeriggio e l'intera domenica pomeriggio in treno. A prescindere dal fatto
però che quando soggiornava a L__________ essa affrontava ogni fine settimana
trasferte ben più impegnative (lettere del 16 dicembre 2013 e del 27
gennaio 2014, agli atti; verbale dell'11 febbraio 2014, pag. 2), in concreto un
onere analogo grava – e non per sua scelta – sul marito, il quale svolge
un'attività lucrativa a orario pieno e non ha quindi maggior tempo a
disposizione. Che poi AO 1 non eserciti regolarmente il diritto di visita è
possibile, ma l'accompagnamento personale dei figli non deve trasformarsi in
una penalità per i mancati incontri, mentre le due sentenze del Tribunale
federale invocate dall'appellante (memoriale, pag. 9 in alto) sono estranee alla
fattispecie, in nessuno di quei due casi il genitore affidatario avendo trasferito
il domicilio dei figli a notevole distanza da quello
dell'altro.
Ne segue che, decidendo di
alternare l'accompagnamento dei figli da As__________ a Z__________ (e ritorno)
da parte dei genitori, una volta a turno ogni tre settimane, il Pretore
aggiunto ha esercitato un corretto apprezzamento. Egli ha ritenuto che se – da
un lato – il trasloco di moglie e figli ad As__________ poteva anche apparire
sorretto da ragioni legittime, non appariva equo – d'altro lato – che il
disagio dovuto alla distanza da percorrere gravasse sul solo AO 1, il quale è
stato messo di fronte al fatto compiuto. A un esame di verosimiglianza tale
valutazione non pregiudica il bene dei figli e richiede sacrifici sostanzialmente
pari a entrambi i genitori, richiedendo loro lo stesso dispendio di tempo. Su
questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
8.
Per quel che attiene
alle spese di viaggio, l'appellante fa notare che il marito “ha un lavoro fisso
e un salario mensile di quasi fr. 10 000.–”,
mentre lei “non lavora e può vivere solo in minima parte grazie agli alimenti
trattenuti al marito e sopperisce a ciò grazie all'aiuto finanziario dei suoi
famigliari e del nuovo compagno, che tuttavia non hanno obblighi di
mantenimento nei suoi confronti”. Essa sottolinea inoltre che il convenuto
aveva assicurato al curatore educativo di assumere il costo delle trasferte per
l'esercizio del diritto di visita. Da quest'ultima asserzione va subito
sgombrato il campo, giacché il rapporto 17 aprile 2015 del curatore educativo non
attesta nulla del genere. Davanti al curatore AO 1 si era impegnato unicamente,
quell'anno, a pagare le spese di viaggio per le vacanze pasquali dei figli (rapporto
del 17 aprile 2015, pag. 1), che poi non ha pagato, e il costo delle
trasferte per le vacanze estive, di cui si è effettivamente fatto carico (rapporto,
loc. cit.). Nient'altro. Dal rapporto precedente, del 24 marzo 2014, risulta
anzi che ‟nessuno dei coniugi [era] disposto ad assumere i costi del
viaggioˮ (pag. 1). L'unico accordo sul pagamento delle spese di trasferta è
stato raggiunto pendente causa, all'udienza dell'11 febbraio 2014, quando
le parti hanno accettato di finanziare tali spese in ragione di metà ciascuno
(verbale dell'11 febbraio 2014, pag. 3 in fondo). La situazione odierna
essendo equiparabile a quella di allora (moglie e figli ad As__________, marito
a Z__________), mal si comprende perché adesso tale intesa non dovrebbe più valere.
Comunque sia, fossero le
circostanze mutate rispetto ad allora e si trovasse oggi l'appellante
confrontata a oneri maggiori rispetto a quell'11 febbraio 2014, sarebbe
stato suo compito illustrare la propria situazione economica rispetto a quanto
figurava nella sentenza del 10 maggio 2013 con
cui il Tribunale distrettuale di Z__________ ha fissato i contributi
alimentari per lei e i figli (pag. 11 segg.). Lamentare che il convenuto
guadagni quasi fr. 10 000.– mensili mentre
lei fatica a riscuotere i contributi di fr. 4390.– mensili complessivi per sé e
i figli poco sussidia. Non si disconosce che, in linea di principio, le spese
dovute all'esercizio di un diritto di visita gravano il genitore al beneficio del
diritto (v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_565/2016 del 16 febbraio
2017, consid. 6.1 con rinvii). Se non che – come si è rammentato (consid. 7) – nel
caso in cui il genitore affidatario trasferisca unilateralmente il domicilio a
notevole distanza, rendendo così più difficile il diritto di visita all'altro
genitore, può giustificarsi di addebitare equamente parte delle spese all'affidatario.
Avesse inteso censurare di iniquità la decisione con cui il Pretore la obbliga
ad assumere – in pratica – la metà delle spese di trasferta (riparto che
rientrava nel legittimo margine di apprezzamento del primo giudice), l'appellante
avrebbe dovuto rendere verosimile che ciò rende insufficiente il contributo alimentare
per sé fissato a protezione dell'unione coniugale. Invano si cercherebbe una
siffatta motivazione nell'appello, farraginoso e inutilmente prolisso, che in
proposito è destinato alla reiezione.
9.
L'appellante sembra
dolersi anche dei contributi alimentari per i figli stabiliti a suo tempo
dal Tribunale distrettuale di Z__________ (fr. 1000.– mensili ciascuno,
più gli assegni familiari), che a suo dire non coprono il fabbisogno in denaro
dei minorenni. Al Pretore aggiunto tuttavia l'istante non ha chiesto alcuna
modifica di tali prestazioni, sicché la critica si esaurisce in una
recriminazione. L'appellante sembra rivendicare anche l'autorità parentale
esclusiva sui figli, rimproverando al marito disinteresse e comportamenti
irresponsabili verso i ragazzi. Nemmeno su tale questione tuttavia il Pretore ha
statuito (“aspetto sul quale ha non ha […] ritenuto di doversi pronunciare”:
sentenza impugnata, pag. 9 in alto), di modo che al riguardo l'appello cade una
volta ancora nel vuoto.
10.
Da
ultimo l'appellante chiede di aumentare da fr. 5350.– a fr. 9028.35 le
ripetibili fissate in suo favore nella sentenza impugnata. Il Pretore
aggiunto ha ritenuto l'istante vittoriosa per quel che si riferiva alla diversa
regolamentazione del diritto di visita (“tematica centrale di questa causa”),
mentre sull'attribuzione dell'alloggio coniugale le parti avevano raggiunto un
accordo, onde l'addebito delle spese processuali per tre quarti al marito e per
il resto alla moglie (sentenza impugnata, pag. 9). Quanto all'ammontare delle
ripetibili, il Pretore aggiunto ha reputato legittima la nota d'onorario
prodotta dalla patrocinatrice di AP 1, di fr. 14 771.15
complessivi, somma che ha ridotto a fr. 7385.50 per tenere conto del grado
di soccombenza (un quarto). L'istante essendosi già vista riconoscere
ripetibili, inoltre, per fr. 2050.– complessivi in esito a decisioni emanate in
corso di procedura, il primo giudice ha determinato per finire l'indennità spettante a AP 1 in fr. 5350.– (arrotondati).
Nell'appello l'interessata
non contesta la propria soccombenza di un quarto stabilita dal Pretore
aggiunto, ma eccepisce che ciò le dà
diritto in ogni modo a un'indennità per ripetibili di fr. 11 078.35, pari a tre quarti (e non solo a un mezzo) di fr. 14 771.15, dai quali dedurre l'importo di fr.
2050.
–, per un totale di fr. 9028.35.
L'argomentazione è errata. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare,
chi ottiene causa vinta nella proporzione di tre quarti ha diritto – in linea
di principio – a un'indennità pari a un mezzo (e non a tre quarti) di quella
che gli sarebbe spettata se fosse risultato vittorioso per intero (RtiD II-2016
pag. 638 n. 24c con rimandi di dottrina). Anche in materia di ripetibili
l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
11.
Le spese dell'attuale
decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone problema di ripetibili, AO 1 non avendo formulato osservazioni all'appello.
12.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla disciplina di un diritto di
visita sono impugnabili con ricorso in materia
civile senza riguardo a questioni di
valore (sopra, consid. 1). In conformità all'art.
301.
lett. b CPC un esemplare dell'attuale decisione è comunicato anche alla
figlia A__________, che ha compiuto 14 anni il 7 marzo 2017.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
avv.;
–.
Comunicazione:
–;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).