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Decisione

11.2015.75

Esecuzione di decisioni: multa disciplinare

17 marzo 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2015.647 (esecuzione

di decisioni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza

del 19 agosto 2015 da

CO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 e AP 1

(patrocinati

dall'avv. PA 1),

giudicando sul reclamo

del 21 settembre 2015 presentato da AP 2 e AP 1 contro la decisione emessa dal

Pretore il 9 settembre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono

comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1178 RFD di __________

(926 m²). Il fondo, edificato, comprende un'ampia

corte interna (subalterno h), gravata di una servitù di passo con

ogni veicolo in favore – fra l'altro – delle

contigue particelle n. 1176 (77 m²) e n. 1177 (106 m²),

appar­tenenti ad AO 1. Un'azione promossa il 24 giugno 2003 da AP 1 e AP 2 contro

CO 1 per ottenere la soppressione o la limitazione della servitù di passo

veicolare a una corsia di scorrimento larga 3 m attraverso la corte è stata

respinta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza del 25 ottobre

2010, confermata da questa Camera il 18 settembre 2013 su appello degli attori

(inc. 11.2010.124). Un ricorso in materia civile presentato da questi ultimi al

Tribunale federale è stato respinto il 17 settembre 2014 in quanto ammissibile con

sentenza 5A_797/2013 del 23 ottobre 2013.

B. In esito a un'istanza a

tutela giurisdizionale nei casi manifesti introdotta il 25 marzo 2015 da CO 1 per

far cessare e proibire ogni turbativa del suo diritto di passo sul noto subalterno h,

con sentenza del 12 giugno 2015 – passata in giudicato (inc. SO.2015.266/301) –

il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato a AP 1 e AP 2,

sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 100.–

per ogni giorno di inadempimento:

di liberare entro un termine di 15 giorni l'intera

superficie del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di __________, da tutti

gli oggetti di qualsiasi natura ivi depositati e di astenersi da qualsiasi atto

od omissione che possa pregiudicare il perfetto esercizio dei diritti di passo

con ogni veicolo gravanti la particella di cui al mappale n. 1178 RFD di __________.

C. Il 19 agosto 2015 CO 1 si è

rivolto al medesimo Pretore, lamentando l'inosservanza dell'ingiunzione e

chiedendo la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento della multa disciplinare. Chiamati

a esprimersi, i convenuti hanno proposto il 26 agosto 2015 di respingere l'istanza,

non essendovi a loro avviso “nulla da ulteriormente sgomberare”. All'udienza del

7 settembre 2015, indetta per il contraddittorio, le parti hanno ribadito il

loro punto di vista. Statuendo con decisione del 9 settembre 2015, il Pretore

ha accolto l'istanza e ha irrogato a AP 1 e

AP 2 solidalmente una

multa disciplinare di fr. 3900.–. Non sono state riscosse spese né sono state

assegnate ripetibili.

D. Contro la decisione appena

citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 21 settembre

2015 in cui postulano – previo conferimento sospensivo al ricorso – l'annullamento

del giudizio impugnato. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con

decreto del 24 settembre 2015 dal presidente della Camera. Nelle sue

osservazioni del 19 ottobre 2015 CO 1

propone di respingere il reclamo. Con replica spontanea del 29 ottobre

2015 e duplica spontanea del 13 novembre 2015 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice

dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore

della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il

quale statui­sce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro tali decisioni

è dato solo reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di

procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321

cpv. 2 CPC). I reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in

materia di diritti reali sono giudicati da questa Camera (art. 48 lett. a n. 8

combinato con il n. 1 LOG). In concreto la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

dei convenuti il 10 settembre 2015, di modo che il

termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto domenica

20.

settembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.

142.

cpv. 3 CPC. Introdotto il 21 set­tembre 2016,

ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è dunque tempestivo.

2.

Il

29.

ottobre 2015 e il 24 febbraio 2017 i reclamanti hanno trasmesso a questa

Camera documentazione varia: fotografie, copia della licenza di circolazione di

una __________ intestata a AP 1, decisioni e atti amministrativi o giudiziari,

referti peritali e corrispondenza. In sede di reclamo non sono ammissibili

tuttavia nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC). Ciò

vale anche per i fatti e i mezzi di prova addotti da CO 1 il 22 dicembre

2016.

Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio all'esame

del reclamo.

3.

Nella decisione impugnata

il Pretore ha ricordato che litigiosa rimaneva unicamente la questione di

sapere se il “chiaro ordine” impartito con sentenza del 12 giugno 2015 fosse

stato rispettato dai convenuti oppure se l'inosservanza del medesimo rendesse

effettive le misure d'esecuzione previste dalla sentenza. Ciò posto, egli ha

accertato che AP 1 e AP 2 non contestavano il deposito, nella menzionata corte,

di “materiali di cui alla documentazione fotografica agli atti (tra cui un

autoveicolo immobilizzato)”, ma pretendevano che l'ingiunzione fosse stata

osservata correttamente e che il materiale fosse stato tempestivamente asportato,

garantendo “il perfetto esercizio dei diritti di passo”. Se non che – ha soggiunto

il Pretore – l'ordine in questione imponeva lo sgombero dell'intera area del

subalterno h e non solo lo sgombero della superficie necessaria per

esercitare la servitù. Appurata sulla scorta di documentazione fotografica

l'inadempienza dei

convenuti, egli ha applicato così la comminatoria contenuta nella decisione del

12.

giugno 2015 e ha condannato AP 1 e AP 2 al pagamento solidale di una multa disciplinare

di fr. 3900.–, pari a fr. 100.– giornalieri dal 31 luglio 2015 fino alla data

dell'udienza compresi.

4.

I

reclamanti contestano di avere disatteso l'ingiunzione del Pretore e ripetono

di avere sgomberato la corte, portando altrove tutto il materiale (principalmente

di natura edilizia) ivi depositato, salvo due vetture e una motocicletta che

non potevano essere ricoverate nei fabbricati formanti i subalterni A, C ed E

della particella n. 1178. Essi ricordano inoltre che in una risoluzione del 9

febbraio 2010 il Consiglio di Stato aveva ammesso la possibilità di depositare

materiale all'interno della corte, possibilità che secondo loro va estesa ai

veicoli in sosta. Anche perché – essi soggiungono – l'ordine pretorile del 12

giugno 2015 non contemplava la rimozione di quei mezzi (che non possono essi

essere qualificati come “oggetti depositati”), il cui stazionamento temporaneo è

stato chiesto dal Comune in mancanza di alternative e non compromette l'esercizio

del diritto di passo. Infine i reclamanti chiedono di espungere dagli atti un “rapporto

di constatazione” firmato l'11 agosto 2015 dall'arch. __________ S__________ poiché

redatto penetrando senza permesso nella loro proprietà e senza coinvol­gerli in

alcun modo. Per concludere essi criticano l'imprecisione della decisione impugnata,

che non indica pertinentemente a loro parere gli oggetti da rimuovere.

5.

Per quanto attiene alla richiesta

di estromettere dal fascicolo pro­cessuale il “rapporto di constatazione” redatto

l'11 agosto 2015 dall'arch. __________ S__________, la questione non è determinante

per il giudizio, nel senso che il referto può anche essere tolto dagli atti

senza che – come si vedrà oltre – l'esito della decisione risulti diverso. Al

proposito non giova quindi attardarsi.

6.

La giurisprudenza

di questa Camera ha già avuto modo di rammentare, sotto l'egida del vecchio Codice

di procedura civile, che una prestazione di cui è chiesta

l'esecuzione deve non solo corrispondere al titolo su cui si fonda, ma essere

anche sufficientemente definita, il giudice dell'esecuzione non potendo ricorrere

a ele­menti estrinseci al titolo per interpretarla

(RtiD I-2005 pag. 742

consid. 4 e pag. 743 consid. 6 in fine con rinvii). O sulla prestazione

richiesta il titolo è chiaro, formale ed esplicito o la prestazione non è eseguibile.

Analogo principio si applica all'attuale art. 336 CPC (I

CCA, sentenza inc. 11.2011.23 del 22 ottobre 2013, consid. 6 con richiamo alla sentenza

del Tribunale federale 4A_269/2012 del 7

dicembre 2012, consid. 3.2 e riferimenti). Ordini

e divieti devono essere determinati in modo tale da formare oggetto di

esecuzione diretta. A maggior ragione ove essi siano muniti di comminatorie

penali, il giudice civile non potendo emanare generiche diffide e lasciare all'autorità

penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art.

292.

CP (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.113 del 28 gennaio 2015,

consid. 5 con rinvii).

7.

Nella

fattispecie l'ordine emanato dal Pretore il 12 giugno 2015 imponeva ai

reclamanti – come detto – di “liberare entro un termine di 15 giorni l'intera

superficie del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di __________, da

tutti gli oggetti di qualsiasi natura ivi depositati”. L'ingiunzione era assoluta

e non lasciava spazio a dubbi. Poteva fors'anche apparire laconica e minimalista

nella formulazione, tuttavia non mancava di chiarezza. Invano i reclamanti

tentano perciò di sostenere che essa non comprendesse la rimozione delle due automobili

e della motocicletta. “Oggetto” è ogni cosa che possa essere percepita con le

facoltà sensoriali (Battaglia,

Grande dizionario della lingua italiana, vol. XI, pag. 845).

Manifestamente i veicoli non sfuggono a tale categoria. “Depositare” significa

“posare”, “deporre”, “collocare”, ma anche “lasciare qualche cosa in un luogo”

(Sabatini/Coletti, Dizionario della

lingua italiana, in: http://dizio­nari.corrie­re.it/dizio­na­rio_italia­no/D/depositare.shtml).

Include dunque, con ogni evidenza, lo stazionamento di veicoli, che ciò avvenga

per poco o per molto tempo. A torto i reclamanti pretendono così che le loro automobili e il motociclo fotografati sul

subalterno h (doc. 7) non possano ritenersi “oggetti depositati”.

8.

I reclamanti oppongono che

in una risoluzione del 9 febbraio 2010 il Consiglio di Stato aveva autorizzato

il deposito di materiali all'interno della corte, possibilità che secondo loro

va estesa ai veicoli in sosta, il cui stazionamento temporaneo non intralcia

l'esercizio del passo ed è stato chiesto dal Comune in mancanza di alternative.

Si tratta di giustificazioni inconsistenti. Può anche darsi che sette anni

addietro il Consiglio di Stato abbia autorizzato la posa di materiali nella corte,

così come può anche essere vero che i veicoli in questione non possano essere

ricoverati in altri subalterni del fondo e che il Comune di __________ non sia

in grado di offrire altre aree di posteggio. Si tratta però di argomenti che

nulla mutano all'univoca ingiunzione del Pretore. Che i veicoli poi non

impediscano l'esercizio del passo poco o punto interessa, l'ordine non prevedendo

una riserva del genere. Per di più, la superficie del subalterno h

comprende tutta la superficie della corte, la quale si estende sino a filo dei fabbricati.

E come risulta dalle fotografie che i convenuti stessi hanno prodotto (doc. 7),

alle facciate degli stabili continuano a essere accostati – tra l'altro – pile

di manufatti prefabbricati in cemento, telai in legno e un pallet di

piastrelle. Anche ignorando il “rapporto di constatazione” dell'arch. __________

S__________, asserire di avere sgomberato tutta l'area nelle circostanze

descritte non è serio.

9.

Obiettano i reclamanti che imporre

loro di lasciare “vuoto” l'intero subalterno h per l'esercizio del

diritto di passo è “assolutamente incredibile e fuori della realtà contadina

dell'epoca” cui risale la corte, tant'è che nella citata risoluzione del 9

febbraio 2010 il Consiglio di Stato – annullando un ordine municipale di rimozione

– aveva definito “normale” l'accumulo di legname in una corte adibita all'agricoltura.

Se non che, così argomentando i reclamanti perdono di vista che oggetto dell'impugnazione

è la sentenza con cui il Pretore ha pronunciato la multa disciplinare, non

quella – passata in giudicato – con cui egli aveva impartito l'ingiunzio­ne il

12.

giugno 2015. Né in sede di esecuzione è possibile rimettere in causa la

sentenza da eseguire. Davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente”

è abilitata a opporre soltanto circostanze intervenute “successivamente alla

comunicazione della decisione” (art. 341 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie i convenuti potevano opporre quindi,

recandone la prova, di avere adempiuto,

ovvero correttamente eseguito la prestazione dovuta (sentenza del

Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3) o di avere ottenuto una dilazione, ma non potevano

più criticare l'ordine ricevuto (I CCA, sentenza inc. 11.2016.31 del 17 agosto

2016, consid. 2 con rinvio). Anche in proposito il reclamo è destinato pertanto

all'insuccesso.

10.

Invocando il fatto che il

Comune di __________ abbia chiesto loro il 14 novembre 1997 di non lasciare

veicoli sul suolo pubblico, i reclamanti sembrano prospettare l'impossibilità di

eseguire l'ordine del 12 giugno 2015. Ora, che nella zona sussistesse penuria di

parcheggi è verosimile, ammesso e non concesso che la situazione di oggi sia

ancora quella del 1997. Sta di fatto che quella situazione preesisteva alla decisione

esecutiva e andava fatta valere, se mai, al momento in cui l'ordine è stato impartito.

Senza dimenticare che l'autorità comunale aveva precisato già allora che “il

posteggio pubblico è a disposizione di chi non aves­se possibilità di parcheggiare

in altro modo” (doc. 6) e i reclamanti non rendono verosimile – né pretendono –

di avere tentato invano di usufruire di quel posteggio.

11.

Infine i reclamanti si

dolgono che lo stesso CO 1 posteggi abusivamente sulla sua particella n. 1175 (gravata

anch'essa di una servitù di passo veicolare in favore, tra l'altro, del loro

fondo n. 1178), dove avrebbe eretto illegalmente un muro e finanche posato un

cancello. Il fatto non ha però alcuna incidenza ai fini dell'attuale giudizio e

si esaurisce in una recriminazione. Nulla impedisce ai reclamanti, del resto,

di far valere i loro diritti rivolgendosi essi medesimi al giudice ove il loro

diritto di passo risultasse ostacolato. La questione non riguarda lo sgombero

del ripetuto subalterno h.

12.

Ne segue che, introdotto non

senza leggerezza, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un legale (e che è stato indotto da una replica

spontanea a duplicare), ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

13.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso (di fr. 3900.–) non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 800.– sono poste a carico dei reclamanti in solido, i quali

rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).