11.2015.75
Esecuzione di decisioni: multa disciplinare
17 marzo 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.75
Lugano
17 marzo 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2015.647 (esecuzione
di decisioni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza
del 19 agosto 2015 da
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 e AP 1
(patrocinati
dall'avv. PA 1),
giudicando sul reclamo
del 21 settembre 2015 presentato da AP 2 e AP 1 contro la decisione emessa dal
Pretore il 9 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono
comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1178 RFD di __________
(926 m²). Il fondo, edificato, comprende un'ampia
corte interna (subalterno h), gravata di una servitù di passo con
ogni veicolo in favore – fra l'altro – delle
contigue particelle n. 1176 (77 m²) e n. 1177 (106 m²),
appartenenti ad AO 1. Un'azione promossa il 24 giugno 2003 da AP 1 e AP 2 contro
CO 1 per ottenere la soppressione o la limitazione della servitù di passo
veicolare a una corsia di scorrimento larga 3 m attraverso la corte è stata
respinta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza del 25 ottobre
2010, confermata da questa Camera il 18 settembre 2013 su appello degli attori
(inc. 11.2010.124). Un ricorso in materia civile presentato da questi ultimi al
Tribunale federale è stato respinto il 17 settembre 2014 in quanto ammissibile con
sentenza 5A_797/2013 del 23 ottobre 2013.
B. In esito a un'istanza a
tutela giurisdizionale nei casi manifesti introdotta il 25 marzo 2015 da CO 1 per
far cessare e proibire ogni turbativa del suo diritto di passo sul noto subalterno h,
con sentenza del 12 giugno 2015 – passata in giudicato (inc. SO.2015.266/301) –
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato a AP 1 e AP 2,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 100.–
per ogni giorno di inadempimento:
di liberare entro un termine di 15 giorni l'intera
superficie del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di __________, da tutti
gli oggetti di qualsiasi natura ivi depositati e di astenersi da qualsiasi atto
od omissione che possa pregiudicare il perfetto esercizio dei diritti di passo
con ogni veicolo gravanti la particella di cui al mappale n. 1178 RFD di __________.
C. Il 19 agosto 2015 CO 1 si è
rivolto al medesimo Pretore, lamentando l'inosservanza dell'ingiunzione e
chiedendo la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento della multa disciplinare. Chiamati
a esprimersi, i convenuti hanno proposto il 26 agosto 2015 di respingere l'istanza,
non essendovi a loro avviso “nulla da ulteriormente sgomberare”. All'udienza del
7 settembre 2015, indetta per il contraddittorio, le parti hanno ribadito il
loro punto di vista. Statuendo con decisione del 9 settembre 2015, il Pretore
ha accolto l'istanza e ha irrogato a AP 1 e
AP 2 solidalmente una
multa disciplinare di fr. 3900.–. Non sono state riscosse spese né sono state
assegnate ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 21 settembre
2015 in cui postulano – previo conferimento sospensivo al ricorso – l'annullamento
del giudizio impugnato. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con
decreto del 24 settembre 2015 dal presidente della Camera. Nelle sue
osservazioni del 19 ottobre 2015 CO 1
propone di respingere il reclamo. Con replica spontanea del 29 ottobre
2015 e duplica spontanea del 13 novembre 2015 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice
dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore
della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il
quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro tali decisioni
è dato solo reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di
procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321
cpv. 2 CPC). I reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in
materia di diritti reali sono giudicati da questa Camera (art. 48 lett. a n. 8
combinato con il n. 1 LOG). In concreto la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
dei convenuti il 10 settembre 2015, di modo che il
termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto domenica
20.
settembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Introdotto il 21 settembre 2016,
ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è dunque tempestivo.
2.
Il
29.
ottobre 2015 e il 24 febbraio 2017 i reclamanti hanno trasmesso a questa
Camera documentazione varia: fotografie, copia della licenza di circolazione di
una __________ intestata a AP 1, decisioni e atti amministrativi o giudiziari,
referti peritali e corrispondenza. In sede di reclamo non sono ammissibili
tuttavia nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC). Ciò
vale anche per i fatti e i mezzi di prova addotti da CO 1 il 22 dicembre
2016.
Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio all'esame
del reclamo.
3.
Nella decisione impugnata
il Pretore ha ricordato che litigiosa rimaneva unicamente la questione di
sapere se il “chiaro ordine” impartito con sentenza del 12 giugno 2015 fosse
stato rispettato dai convenuti oppure se l'inosservanza del medesimo rendesse
effettive le misure d'esecuzione previste dalla sentenza. Ciò posto, egli ha
accertato che AP 1 e AP 2 non contestavano il deposito, nella menzionata corte,
di “materiali di cui alla documentazione fotografica agli atti (tra cui un
autoveicolo immobilizzato)”, ma pretendevano che l'ingiunzione fosse stata
osservata correttamente e che il materiale fosse stato tempestivamente asportato,
garantendo “il perfetto esercizio dei diritti di passo”. Se non che – ha soggiunto
il Pretore – l'ordine in questione imponeva lo sgombero dell'intera area del
subalterno h e non solo lo sgombero della superficie necessaria per
esercitare la servitù. Appurata sulla scorta di documentazione fotografica
l'inadempienza dei
convenuti, egli ha applicato così la comminatoria contenuta nella decisione del
12.
giugno 2015 e ha condannato AP 1 e AP 2 al pagamento solidale di una multa disciplinare
di fr. 3900.–, pari a fr. 100.– giornalieri dal 31 luglio 2015 fino alla data
dell'udienza compresi.
4.
I
reclamanti contestano di avere disatteso l'ingiunzione del Pretore e ripetono
di avere sgomberato la corte, portando altrove tutto il materiale (principalmente
di natura edilizia) ivi depositato, salvo due vetture e una motocicletta che
non potevano essere ricoverate nei fabbricati formanti i subalterni A, C ed E
della particella n. 1178. Essi ricordano inoltre che in una risoluzione del 9
febbraio 2010 il Consiglio di Stato aveva ammesso la possibilità di depositare
materiale all'interno della corte, possibilità che secondo loro va estesa ai
veicoli in sosta. Anche perché – essi soggiungono – l'ordine pretorile del 12
giugno 2015 non contemplava la rimozione di quei mezzi (che non possono essi
essere qualificati come “oggetti depositati”), il cui stazionamento temporaneo è
stato chiesto dal Comune in mancanza di alternative e non compromette l'esercizio
del diritto di passo. Infine i reclamanti chiedono di espungere dagli atti un “rapporto
di constatazione” firmato l'11 agosto 2015 dall'arch. __________ S__________ poiché
redatto penetrando senza permesso nella loro proprietà e senza coinvolgerli in
alcun modo. Per concludere essi criticano l'imprecisione della decisione impugnata,
che non indica pertinentemente a loro parere gli oggetti da rimuovere.
5.
Per quanto attiene alla richiesta
di estromettere dal fascicolo processuale il “rapporto di constatazione” redatto
l'11 agosto 2015 dall'arch. __________ S__________, la questione non è determinante
per il giudizio, nel senso che il referto può anche essere tolto dagli atti
senza che – come si vedrà oltre – l'esito della decisione risulti diverso. Al
proposito non giova quindi attardarsi.
6.
La giurisprudenza
di questa Camera ha già avuto modo di rammentare, sotto l'egida del vecchio Codice
di procedura civile, che una prestazione di cui è chiesta
l'esecuzione deve non solo corrispondere al titolo su cui si fonda, ma essere
anche sufficientemente definita, il giudice dell'esecuzione non potendo ricorrere
a elementi estrinseci al titolo per interpretarla
(RtiD I-2005 pag. 742
consid. 4 e pag. 743 consid. 6 in fine con rinvii). O sulla prestazione
richiesta il titolo è chiaro, formale ed esplicito o la prestazione non è eseguibile.
Analogo principio si applica all'attuale art. 336 CPC (I
CCA, sentenza inc. 11.2011.23 del 22 ottobre 2013, consid. 6 con richiamo alla sentenza
del Tribunale federale 4A_269/2012 del 7
dicembre 2012, consid. 3.2 e riferimenti). Ordini
e divieti devono essere determinati in modo tale da formare oggetto di
esecuzione diretta. A maggior ragione ove essi siano muniti di comminatorie
penali, il giudice civile non potendo emanare generiche diffide e lasciare all'autorità
penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art.
292.
CP (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.113 del 28 gennaio 2015,
consid. 5 con rinvii).
7.
Nella
fattispecie l'ordine emanato dal Pretore il 12 giugno 2015 imponeva ai
reclamanti – come detto – di “liberare entro un termine di 15 giorni l'intera
superficie del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di __________, da
tutti gli oggetti di qualsiasi natura ivi depositati”. L'ingiunzione era assoluta
e non lasciava spazio a dubbi. Poteva fors'anche apparire laconica e minimalista
nella formulazione, tuttavia non mancava di chiarezza. Invano i reclamanti
tentano perciò di sostenere che essa non comprendesse la rimozione delle due automobili
e della motocicletta. “Oggetto” è ogni cosa che possa essere percepita con le
facoltà sensoriali (Battaglia,
Grande dizionario della lingua italiana, vol. XI, pag. 845).
Manifestamente i veicoli non sfuggono a tale categoria. “Depositare” significa
“posare”, “deporre”, “collocare”, ma anche “lasciare qualche cosa in un luogo”
(Sabatini/Coletti, Dizionario della
lingua italiana, in: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/depositare.shtml).
Include dunque, con ogni evidenza, lo stazionamento di veicoli, che ciò avvenga
per poco o per molto tempo. A torto i reclamanti pretendono così che le loro automobili e il motociclo fotografati sul
subalterno h (doc. 7) non possano ritenersi “oggetti depositati”.
8.
I reclamanti oppongono che
in una risoluzione del 9 febbraio 2010 il Consiglio di Stato aveva autorizzato
il deposito di materiali all'interno della corte, possibilità che secondo loro
va estesa ai veicoli in sosta, il cui stazionamento temporaneo non intralcia
l'esercizio del passo ed è stato chiesto dal Comune in mancanza di alternative.
Si tratta di giustificazioni inconsistenti. Può anche darsi che sette anni
addietro il Consiglio di Stato abbia autorizzato la posa di materiali nella corte,
così come può anche essere vero che i veicoli in questione non possano essere
ricoverati in altri subalterni del fondo e che il Comune di __________ non sia
in grado di offrire altre aree di posteggio. Si tratta però di argomenti che
nulla mutano all'univoca ingiunzione del Pretore. Che i veicoli poi non
impediscano l'esercizio del passo poco o punto interessa, l'ordine non prevedendo
una riserva del genere. Per di più, la superficie del subalterno h
comprende tutta la superficie della corte, la quale si estende sino a filo dei fabbricati.
E come risulta dalle fotografie che i convenuti stessi hanno prodotto (doc. 7),
alle facciate degli stabili continuano a essere accostati – tra l'altro – pile
di manufatti prefabbricati in cemento, telai in legno e un pallet di
piastrelle. Anche ignorando il “rapporto di constatazione” dell'arch. __________
S__________, asserire di avere sgomberato tutta l'area nelle circostanze
descritte non è serio.
9.
Obiettano i reclamanti che imporre
loro di lasciare “vuoto” l'intero subalterno h per l'esercizio del
diritto di passo è “assolutamente incredibile e fuori della realtà contadina
dell'epoca” cui risale la corte, tant'è che nella citata risoluzione del 9
febbraio 2010 il Consiglio di Stato – annullando un ordine municipale di rimozione
– aveva definito “normale” l'accumulo di legname in una corte adibita all'agricoltura.
Se non che, così argomentando i reclamanti perdono di vista che oggetto dell'impugnazione
è la sentenza con cui il Pretore ha pronunciato la multa disciplinare, non
quella – passata in giudicato – con cui egli aveva impartito l'ingiunzione il
12.
giugno 2015. Né in sede di esecuzione è possibile rimettere in causa la
sentenza da eseguire. Davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente”
è abilitata a opporre soltanto circostanze intervenute “successivamente alla
comunicazione della decisione” (art. 341 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie i convenuti potevano opporre quindi,
recandone la prova, di avere adempiuto,
ovvero correttamente eseguito la prestazione dovuta (sentenza del
Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3) o di avere ottenuto una dilazione, ma non potevano
più criticare l'ordine ricevuto (I CCA, sentenza inc. 11.2016.31 del 17 agosto
2016, consid. 2 con rinvio). Anche in proposito il reclamo è destinato pertanto
all'insuccesso.
10.
Invocando il fatto che il
Comune di __________ abbia chiesto loro il 14 novembre 1997 di non lasciare
veicoli sul suolo pubblico, i reclamanti sembrano prospettare l'impossibilità di
eseguire l'ordine del 12 giugno 2015. Ora, che nella zona sussistesse penuria di
parcheggi è verosimile, ammesso e non concesso che la situazione di oggi sia
ancora quella del 1997. Sta di fatto che quella situazione preesisteva alla decisione
esecutiva e andava fatta valere, se mai, al momento in cui l'ordine è stato impartito.
Senza dimenticare che l'autorità comunale aveva precisato già allora che “il
posteggio pubblico è a disposizione di chi non avesse possibilità di parcheggiare
in altro modo” (doc. 6) e i reclamanti non rendono verosimile – né pretendono –
di avere tentato invano di usufruire di quel posteggio.
11.
Infine i reclamanti si
dolgono che lo stesso CO 1 posteggi abusivamente sulla sua particella n. 1175 (gravata
anch'essa di una servitù di passo veicolare in favore, tra l'altro, del loro
fondo n. 1178), dove avrebbe eretto illegalmente un muro e finanche posato un
cancello. Il fatto non ha però alcuna incidenza ai fini dell'attuale giudizio e
si esaurisce in una recriminazione. Nulla impedisce ai reclamanti, del resto,
di far valere i loro diritti rivolgendosi essi medesimi al giudice ove il loro
diritto di passo risultasse ostacolato. La questione non riguarda lo sgombero
del ripetuto subalterno h.
12.
Ne segue che, introdotto non
senza leggerezza, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un legale (e che è stato indotto da una replica
spontanea a duplicare), ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
13.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso (di fr. 3900.–) non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 800.– sono poste a carico dei reclamanti in solido, i quali
rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).