11.2015.76
Liquidazione d'ufficio di un'eredità
5 novembre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.76
Lugano,
5 novembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2013.3458 (eredità: liquidazione d'ufficio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 21 agosto 2013 da
AP
1
per
ottenere la liquidazione d'ufficio dell'eredità lasciata da
(1963-2011),
già in,
provvedimento
che il Pretore ha ordinato con decisione del 3 settembre 2013 e affidato al
liquidatore
avv.
AO 1;
giudicando sull'appello
del 23 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la decisione del 17 settembre
2015 con cui il Pretore ha ordinato la chiusura della liquidazione e ha dato
scarico al liquidatore;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione dell'11 gennaio
2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha designato all'eredità fu
__________ (1963-2011) un amministratore nella persona del notaio G__________, __________,
il quale ha redatto un inventario. In seguito, su istanza di AP 1 e TERZ 1,
genitori del defunto, egli ha ordinato la liquidazione d'ufficio dell'eredità e
ha nominato in veste di liquidatore l'avv. AO 1. Le spese processuali di
fr. 250.– sono state poste a carico della successione.
B. L'avvocato AO 1 ha trasmesso
al Pretore l'11 settembre 2015 la sua relazione finale del 9 settembre 2015, precisando
che l'eredità registra attivi per complessivi fr. 355 979.20 e chiedendo scarico dal mandato. Nella lettera accompagnatoria
egli ha soggiunto – fra l'altro – quanto segue:
Il padre TERZ 1 ha accettato di sottoscrivere il
rapporto, mentre la madre – signora AP 1 – pur riconoscendo la bontà del mio
operato e formulando apprezzamento per quanto messo in atto – non ha voluto
firmare, adducendo non meglio precisate “mancanze” che vi sarebbero state nella
gestione della successione (apparentemente prima che il sottoscritto entrasse
in funzione quale liquidatore) e sostenendo inoltre che mancherebbero parecchi
soldi (con non meglio precisati riferimenti a capitali non conosciuti – che lei
dice di sapere che esistessero – depositati presso istituti bancari in Svizzera
e all'estero).
Ho fatto presente alla madre
di __________ che il mio compito era esclusivamente quello di liquidare la
successione partendo dal contenuto dell'inventario (da lei per altro accettato)
e non certo quello di eseguire fishing expeditions in tutte le banche
del mondo (operazione per altro nemmeno fattibile e che avrebbe se del caso
comportato costi astronomici). In altre parole, ho dovuto limitare il mio
operato agli attivi ed ai passivi indicati nell'inventario (oltre naturalmente
ad assicurare la gestione corrente degli averi successori).
Nonostante queste spiegazioni,
la signora AP 1 ha mantenuto la sua posizione di rifiuto.
C. Ricevuta la documentazione
appena citata, con decisione del 17 settembre 2015 il Pretore ha dichiarato
chiusa la liquidazione dell'eredità senza ulteriore contraddittorio e ha dato
scarico al liquidatore, di cui ha approvato il rapporto finale e la nota d'onorario
(fr. 50 790.25). Le spese processuali di
fr. 600.– e la nota professionale dell'avvocato AO 1 sono state poste a carico
della successione.
D. AP 1 ha inviato il 23
settembre 2015 una lettera a questa Camera in cui dichiara di formalizzare la
sua “opposizione relativa al discorso sull'eredità” e di non essere d'accordo
con una (non meglio precisata) decisione del 21 agosto 2013 né con la decisione
emanata dal Pretore il 17 settembre 2015. Essa allega di “avere il diritto di
chiedere la revisione di tutti i conti” perché sarebbero stati “commessi molti
errori da parte dapprima dell'avvocato signor __________ e successivamente dal liquidatore
avvocato signor AO 1”, sollecitando per finire una “risposta in merito”. La
Camera non ha chiesto osservazioni allo scritto.
Considerandi
in diritto: 1. L'interessata dichiara di
contestare una decisione emessa dal Pretore il 21 agosto 2013. Non risulta però
che quel giorno sia stata presa alcuna decisione. L'unico documento agli atti
recante la data del 21 agosto 2013 è l'istanza con cui la stessa AP 1 ha
postulato – insieme con il marito – la liquidazione ufficiale dell'eredità. In
proposito il ricorso in esame si rivela, già di primo acchito, senza oggetto.
2.
Quanto alla decisione pretorile
del 17 settembre 2015, essa configura un provvedimento giudiziale di volontaria
giurisdizione, la liquidazione d'ufficio di un'eredità essendo retta dalla
procedura non contenziosa (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar,
ZGB II, 5ª edizione, n. 3 ad art. 595; Steinauer, Droit des successions, Berna 2006, pag. 505 n.
1064a). E siccome il diritto federale non prescrive che l'autorità competente in
materia di liquidazione d'ufficio debba essere un giudice (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 33 ad
art. 595 CC), la procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC si applica come
diritto cantonale (DTF 139 III 225). Ciò posto, l'unico rimedio giuridico
esperibile contro un provvedimento come quello in rassegna è l'appello, il
valore litigioso raggiungendo agevolmente la soglia dell'art. 308 cpv. 2 CPC.
Lo scritto di AP 1 inoltre è tempestivo, poiché introdotto entro 10 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC). Di per sé, il
ricorso potrebbe quindi essere trattato come appello.
3.
Un appello dev'essere
“scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto
delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la decisione di
primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta
la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). In concreto
l'interessata si ritiene in diritto di “chiedere la revisione di tutti i
conti”. Parrebbe instare quindi perché, annullata la chiusura della
liquidazione d'ufficio e l'approvazione della relazione finale da parte del Pretore,
si obblighi il liquidatore a rifare tutto. Ora, ci si può domandare se una
conclusione tanto generica sia ammissibile. Ad ogni buon conto, si volesse
anche presumere che in casi gravi un liquidatore possa essere tenuto a rifare
l'intero suo lavoro fin dal principio, resta il fatto che una conclusione così
estrema dev'essere sorretta da motivazioni pertinenti. Occorre verificare se
l'interessata ne accenni almeno una.
4.
La questione di sapere, non
solo vagliando lo scritto dell'interessata, ma anche scorrendo gli atti
processuali, quali mancanze potrebbero essere imputabili al liquidatore rimane
un interrogativo senza risposta. La ricorrente si duole di “molti errori” commessi
in primo luogo dall'amministratore. Non consta tuttavia ch'essa abbia impugnato
atti di quest'ultimo (sulla possibilità di ricorso al Pretore: I CCA,
sentenza inc. 11.1996.78 del 10 giugno 1997, consid. 1), il cui compito
per altro è terminato con la nomina del liquidatore d'ufficio. Non consta
nemmeno ch'essa abbia contestato l'inventario redatto dall'amministratore medesimo.
In effetti, dopo avere postulato il 7 giugno 2013 una proroga del termine entro
cui accettare l'eredità con il beneficio d'inventario (sollevando dubbi sull'ammontare
di due crediti iscritti fra le spettanze della successione), il 21 agosto 2013
essa ha chiesto puramente e semplicemente – insieme con il marito – la liquidazione
d'ufficio (art. 593 cpv. 1 CC). Al proposito l'appello manca dunque di ogni motivazione.
Per quel che è del liquidatore,
l'unico rimprovero che l'interessata sembrerebbe adombrare è di non avere egli completato
l'inventario confezionato dall'amministratore procedendo a ulteriori inchieste.
Invano si cercherebbe di sapere tuttavia quali ricerche il liquidatore avrebbe
dovuto intraprendere. Né l'interessata allude a indizi concreti che avrebbero
giustificato indagini su fondi depositati presso l'uno o l'altro istituto di
credito. Anche sotto questo profilo l'appello è totalmente privo di
motivazione. Se ne conclude che, comunque lo si consideri (e per quanta generosità
si dimostri al riguardo), lo scritto in discorso non adempie i requisiti
formali dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato improponibile.
5.
Le spese del giudizio
odierno, contenute al minimo, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone problema di ripetibili, questa Camera non avendo chiesto osservazioni
all'appello.
6.
Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il
ricorso in materia civile è dato contro decisioni in tema di “esecutori
testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio” a norma
dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione:
–;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).