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Decisione

11.2015.76

Liquidazione d'ufficio di un'eredità

5 novembre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa SO.2013.3458 (eredità: liquidazione d'ufficio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 21 agosto 2013 da

AP

1

per

ottenere la liquidazione d'ufficio dell'eredità lasciata da

(1963-2011),

già in,

provvedimento

che il Pretore ha ordinato con decisione del 3 settembre 2013 e affidato al

liquidatore

avv.

AO 1;

giudicando sull'appello

del 23 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la decisione del 17 settembre

2015 con cui il Pretore ha ordinato la chiusura della liquidazione e ha dato

scarico al liquidatore;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione dell'11 gennaio

2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha designato all'eredità fu

__________ (1963-2011) un amministratore nella persona del notaio G__________, __________,

il quale ha redatto un inventario. In seguito, su istanza di AP 1 e TERZ 1,

genitori del defunto, egli ha ordinato la liquidazione d'ufficio dell'eredità e

ha nominato in veste di liquidatore l'avv. AO 1. Le spese processuali di

fr. 250.– sono state poste a carico della successione.

B. L'avvocato AO 1 ha trasmesso

al Pretore l'11 settembre 2015 la sua relazione finale del 9 settembre 2015, precisando

che l'eredità registra attivi per complessivi fr. 355 979.20 e chiedendo scarico dal mandato. Nella lettera accompagnatoria

egli ha soggiunto – fra l'altro – quanto segue:

Il padre TERZ 1 ha accettato di sottoscrivere il

rapporto, mentre la madre – signora AP 1 – pur riconoscendo la bontà del mio

operato e formulando apprezzamento per quanto messo in atto – non ha voluto

firmare, adducendo non meglio precisate “mancanze” che vi sarebbero state nella

gestione della successione (apparentemente prima che il sottoscritto entrasse

in funzione quale liquidatore) e sostenendo inoltre che mancherebbero parecchi

soldi (con non meglio precisati riferimenti a capitali non conosciuti – che lei

dice di sapere che esistessero – depositati presso istituti bancari in Svizzera

e all'estero).

Ho fatto presente alla madre

di __________ che il mio compito era esclusivamente quello di liquidare la

successione partendo dal contenuto dell'inventario (da lei per altro accettato)

e non certo quello di eseguire fishing expeditions in tutte le banche

del mondo (operazione per altro nemmeno fattibile e che avrebbe se del caso

comportato costi astronomici). In altre parole, ho dovuto limitare il mio

operato agli attivi ed ai passivi indicati nell'inventario (oltre naturalmente

ad assicurare la gestione corrente degli averi successori).

Nonostante queste spiegazioni,

la signora AP 1 ha mantenuto la sua posizione di rifiuto.

C. Ricevuta la documentazione

appena citata, con decisione del 17 settembre 2015 il Pretore ha dichiarato

chiusa la liquidazione dell'eredità senza ulteriore contraddittorio e ha dato

scarico al liquidatore, di cui ha approvato il rapporto finale e la nota d'onorario

(fr. 50 790.25). Le spese processuali di

fr. 600.– e la nota professionale dell'avvocato AO 1 sono state poste a carico

della successione.

D. AP 1 ha inviato il 23

settembre 2015 una lettera a questa Camera in cui dichiara di formalizzare la

sua “opposizione relativa al discorso sull'eredità” e di non essere d'accordo

con una (non meglio precisata) decisione del 21 agosto 2013 né con la decisione

emanata dal Pretore il 17 settembre 2015. Essa allega di “avere il diritto di

chiedere la revisione di tutti i conti” perché sarebbero stati “commessi molti

errori da parte dapprima dell'avvocato signor __________ e successivamente dal liquidatore

avvocato signor AO 1”, sollecitando per finire una “risposta in merito”. La

Camera non ha chiesto osservazioni allo scritto.

Considerandi

in diritto: 1. L'interessata dichiara di

contestare una decisione emessa dal Pretore il 21 agosto 2013. Non risulta però

che quel giorno sia stata presa alcuna decisione. L'unico documento agli atti

recante la data del 21 agosto 2013 è l'istanza con cui la stessa AP 1 ha

postulato – insieme con il marito – la liquidazione ufficiale dell'eredità. In

proposito il ricorso in esame si rivela, già di primo acchito, senza oggetto.

2.

Quanto alla decisione pretorile

del 17 settembre 2015, essa configura un provvedimento giudiziale di volontaria

giurisdizione, la liquidazione d'ufficio di un'eredità essendo retta dalla

procedura non contenziosa (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar,

ZGB II, 5ª edizione, n. 3 ad art. 595; Steinauer, Droit des successions, Berna 2006, pag. 505 n.

1064a). E siccome il diritto federale non prescrive che l'autorità competente in

materia di liquidazione d'ufficio debba essere un giudice (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 33 ad

art. 595 CC), la procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC si applica come

diritto cantonale (DTF 139 III 225). Ciò posto, l'unico rimedio giuridico

esperibile contro un provvedimento come quello in rassegna è l'appello, il

valore litigioso raggiungendo agevolmente la soglia dell'art. 308 cpv. 2 CPC.

Lo scritto di AP 1 inoltre è tempestivo, poiché introdotto entro 10 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC). Di per sé, il

ricorso potrebbe quindi essere trattato come appello.

3.

Un appello dev'essere

“scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto

delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la decisione di

primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta

la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). In concreto

l'interessata si ritiene in diritto di “chiedere la revisione di tutti i

conti”. Parrebbe instare quindi perché, annullata la chiusura della

liquidazione d'ufficio e l'approvazione della relazione finale da parte del Pretore,

si obblighi il liquidatore a rifare tutto. Ora, ci si può domandare se una

conclusione tanto generica sia ammissibile. Ad ogni buon conto, si volesse

anche presumere che in casi gravi un liquidatore possa essere tenuto a rifare

l'intero suo lavoro fin dal principio, resta il fatto che una conclusione così

estrema dev'essere sorretta da motivazioni pertinenti. Occorre verificare se

l'interessata ne accenni almeno una.

4.

La questione di sapere, non

solo vagliando lo scritto dell'interessata, ma anche scorrendo gli atti

processuali, quali mancanze potrebbero essere imputabili al liquidatore rimane

un interrogativo senza risposta. La ricorrente si duole di “molti errori” commessi

in primo luogo dall'amministratore. Non consta tuttavia ch'essa abbia impugnato

atti di quest'ultimo (sulla possibilità di ricorso al Pretore: I CCA,

sentenza inc. 11.1996.78 del 10 giugno 1997, consid. 1), il cui compito

per altro è terminato con la nomina del liquidatore d'ufficio. Non consta

nemmeno ch'essa abbia contestato l'inventario redatto dall'amministratore medesimo.

In effetti, dopo avere postulato il 7 giugno 2013 una proroga del termine entro

cui accettare l'eredità con il beneficio d'inventario (sollevando dubbi sul­l'am­montare

di due crediti iscritti fra le spettanze della successione), il 21 agosto 2013

essa ha chiesto puramente e semplicemente – insieme con il marito – la liquidazione

d'ufficio (art. 593 cpv. 1 CC). Al proposito l'appello manca dunque di ogni motivazione.

Per quel che è del liquidatore,

l'unico rimprovero che l'interessata sembrerebbe adombrare è di non avere egli completato

l'inventario confezionato dall'amministratore procedendo a ulteriori inchieste.

Invano si cercherebbe di sapere tuttavia quali ricerche il liquidatore avrebbe

dovuto intraprendere. Né l'interessata allude a indizi concreti che avrebbero

giustificato indagini su fondi depositati presso l'uno o l'altro istituto di

credito. Anche sotto questo profilo l'appello è totalmente privo di

motivazione. Se ne conclude che, comunque lo si consideri (e per quanta generosità

si dimostri al riguardo), lo scritto in discorso non adempie i requisiti

formali dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato improponibile.

5.

Le spese del giudizio

odierno, contenute al minimo, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone problema di ripetibili, questa Camera non avendo chiesto osservazioni

all'appello.

6.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il

ricorso in materia civile è dato contro decisioni in tema di “esecutori

testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio” a norma

dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione:

–;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).