11.2015.77
Servitù di condotta necessaria; reclamo in materia di spese giudiziarie
20 marzo 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.77
Lugano
20 marzo 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.2002.74 (azione
negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con
petizione del 24 maggio 2002 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 e
già
in
al quale sono subentrati in qualità di eredi
AP 2
AP 3, e lo stesso
AP 4
(patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando
sul reclamo del 25 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 26 agosto 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 380 RFD di __________
sorge una proprietà per piani composta di due unità: l'una (n. 2185, pari
a 500/1000) apparteneva a M__________,
l'altra (n. 2186, pari a 500/1000) appartiene a AP 1. Il fondo confina a sud con la particella n. 376,
proprietà di AO 1, su cui sorge una casa d'abitazione. Dalla particella
n. 380 fuoriesce, interrata, una condotta fognaria in cemento che penetra nella
particella n. 376 e si raccorda alla canalizzazione esistente in quel fondo, la
quale corre rettilinea sotto la casa di AO 1 fino a collegarsi con la rete
fognaria comunale. Sulla particella n. 376 non è iscritta alcuna servitù di
condotta.
B. Con petizione del 24 maggio
2002 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché ordinasse
a M__________ e AP 1 di eliminare la condotta fognaria che penetra nel suo
fondo o, subordinatamente, perché nel caso in cui gli fosse stato imposto di
tollerare l'opera i convenuti fossero obbligati a versargli un'indennità da
stabilire mediante perizia. Nella loro risposta del 26 agosto 2002 M__________
e AP 4 hanno proposto di respingere la petizione, chiedendo la costituzione di
una servitù di condotta necessaria in favore del loro
fondo. L'attore ha replicato il 27 settembre 2002, ribadendo le proprie
domande e chiedendo di respingere quella dei convenuti. Con duplica del 31 ottobre
2002 costoro hanno riaffermato la loro posizione.
C. L'udienza preliminare si è
tenuta il 12 dicembre 2002. M__________ è deceduto il 13 settembre 2006 e nella
lite gli sono subentrati lo stesso AP 4 insieme con AP 2 e AP 3 nata __________.
L'istruttoria, nel corso della quale l'ing. __________ B__________ è stato
chiamato ad allestire una perizia sulle possibilità e sui costi di un
allacciamento della particella n. 380 alla fognatura comunale, è terminata il
14 ottobre 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 novembre 2009 l'attore ha riconfermato le proprie posizioni, quantificando in fr. 30 500.– l'ammontare dell'indennità pretesa in via subordinata. Nel
loro allegato del 16 novembre 2009 i convenuti hanno proposto una volta ancora
di respingere la petizione e di accogliere la loro domanda di condotta necessaria.
D. Statuendo il 21 ottobre
2011, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato ai convenuti di
eliminare l'allacciamento alla canalizzazione fognaria esistente sulla
particella n. 376, respingendo la postulata servitù di condotta necessaria per
non avere i convenuti offerto alcun indennizzo in contropartita del diritto
reale limitato. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste
a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.
E. Adita con appello dei
convenuti, con sentenza del 29 gennaio 2014 questa Camera ha riformato la
sentenza del Pretore nel modo seguente:
1. La petizione è respinta.
2. La
riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso che sulla particella
n. 376 RFD di __________, proprietà di AO 1, è costituita una servitù di
condotta necessaria in favore della particella n. 380 RFD di __________, proprietà di AP 4, AP 2 e AP 3 avente per oggetto la
tubazione proveniente da quest'ultimo fondo che, collegata alla canalizzazione
di AO 1, si allaccia alla rete fognaria comunale.
AO
1 è condannato a far iscrivere la servitù nel registro fondiario non appena
avrà ricevuto da AP 1, AP 2 e AP 3 l'eventuale indennità convenzionalmente
pattuita o fissata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza passata in giudicato.
Gli atti sono stati rinviati al
Pretore per definire l'indennità spettante a RE 1 in esito alla costituzione
della servitù di condotta necessaria e per nuovo giudizio sulle spese di prima
sede. I costi dell'appello, di fr. 1500.–, sono stati posti solidalmente a
carico degli appellanti, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili (inc. 11.2011.181).
F. Il Pretore ha acquisito
agli atti una perizia dell'ing. __________ L__________, il quale in un suo
referto del 23 aprile 2015 ha calcolato in fr. 51.– l'indennità spettante
all'attore secondo i parametri del diritto espropriativo. Al dibattimento
finale del 24 agosto 2015 RE 1 ha chiesto di fissare l'indennità secondo i criteri
applicabili a contrattazioni fra privati, mentre i convenuti hanno approvato la
valutazione del perito sulla scorta di un memoriale conclusivo del 20 luglio
2015.
G. Con sentenza del 26 agosto
2015 il Pretore ha condannato CO 1, CO 3 e CO 4 a versare a RE 1 fr. 51.– per
la costituzione della nota servitù, ordinando allo stesso RE 1 di far iscrivere
l'onere nel registro fondiario, una volta
ricevuta l'indennità, a spese dei convenuti in solido. Le spese processuali,
con una tassa di giustizia di fr. 1700.–, sono state addebitate all'attore,
tenuto a rifondere ai convenuti fr. 3500.– complessivi per ripetibili.
H. Contro la sentenza appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2015 per
ottenere che le spese processuali e le ripetibili siano poste a carico dei
convenuti. Nelle loro osservazioni del 4 novembre 2015 CO 1, CO 3 e CO 4 propongono
di respingere il reclamo.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti che erano già pendenti al
momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero, il 1° gennaio 2011, continuano a essere regolati dal vecchio diritto
cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405
cpv. 1 CPC). Ora, secondo il nuovo ordinamento processuale, una decisione in
materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante
reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la
decisione impugnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso
specifico – con la procedura sommaria. In concreto la sentenza del Pretore è
stata notificata al legale di RE 1 il 27 agosto 2015. Introdotto il 26
settembre 2015, il reclamo dell'attore è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha ricordato che, in analogia con i principi applicabili in materia
espropriativa, chi postula una servitù di passo, di condotta o di fontana
necessaria è tenuto a sopportare – di regola – le spese processuali e le
ripetibili anche se ottiene causa vinta. Un'eccezione è data solo qualora il convenuto
pretenda un'indennità esagerata o si opponga abusivamente alla concessione
della servitù quantunque ne ricorrano con evidenza i presupposti. Nel caso
specifico – ha continuato il primo giudice – RE 1 esigeva un'indennità di fr. 30 500.– rispetto a quella definita in fr. 51.– dal
perito giudiziario, onde la manifesta sproporzione della pretesa. Ciò
giustificava di derogare al principio applicabile in materia espropriativa e di
far capo a quello della soccombenza. E siccome RE 1 risultava pressoché integralmente
sconfitto, si legittimava l'addebito delle spese giudiziarie al medesimo, salvo
Fatti
i costi di iscrizione nel registro fondiario.
3. Il reclamante reputa
arbitrario derogare in via d'eccezione ai principi del diritto espropriativo e
applicare alle spese il precetto della soccombenza. Egli si duole che il
Pretore gli ha imputato a torto una richiesta d'indennizzo di fr. 30 500.– riferendosi al memoriale conclusivo del 9
novembre 2009, mentre al successivo dibattimento del 24 agosto 2015 (in esito
al giudizio di questa Camera), incentrato appunto sulla questione dell'indennizzo,
egli ha confermato le domande di petizione, senza più formulare la richiesta
d'indennità evocata dal Pretore. Già per tale motivo – egli adduce – le spese
giudiziarie andavano poste a carico dei convenuti. A parte ciò, anche volendo
attenersi al precetto della soccombenza, secondo il reclamante le spese sarebbero
state da suddividere confrontando le richieste delle parti con il dispositivo
della decisione. Ora, la domanda formulata nella petizione del 24 maggio 2002 in
via subordinata e confermata nel memoriale conclusivo del 24 agosto 2015
corrisponde al dispositivo della decisione impugnata, di modo che egli non può
essere considerato soccombente. A parere del reclamante, infine, la decisione impugnata
sarebbe iniqua e urtante perché lo obbligherebbe ad assumere le spese processuali
e le ripetibili quando egli ha già sopportato i costi per la realizzazione
della condotta, di cui le controparti beneficiano versandogli un'indennità di appena
fr. 51.–.
4. Nella petizione del 24
maggio 2002 RE 1 chiedeva al Pretore di ordinare a M__________ e CO 1
l'eliminazione della condotta fognaria o, in via subordinata, di obbligare i convenuti
a versargli un'indennità da stabilire mediante perizia nel caso in cui egli fosse
stato tenuto a tollerare l'opera. Con risposta del 26 agosto 2002 M__________ e
CO 5 hanno proposto di respingere la petizione, chiedendo la costituzione di una servitù di condotta necessaria in favore del loro fondo.
Per finire, essi hanno ottenuto la servitù di condotta, ma sono stati tenuti a
versare a RE 1 un'indennità di fr. 51.–. Sta di fatto che, come ha ricordato il
Pretore, chi insta per una servitù legale è tenuto – in linea di principio – a
sopportare le spese e le ripetibili del processo quand'anche esca vittorioso
dalla lite, in analogia con i principi applicabili nel diritto espropriativo, a
meno che le pretese della controparte fossero manifestamente infondate o
esagerate (RtiD I-2014 pag. 763 consid. 10 con rinvio a RtiD
I-2005
pag. 799 consid. 16). È quanto ha ritenuto il Pretore nella fattispecie,
rimproverando a RE 1 di avere preteso per la costituzione della servitù
un indennizzo di fr. 30 500.–, eccessivo
rispetto a quello di fr. 51.– accertato dal perito giudiziario.
5. Il reclamante oppone, come si
è visto, di avere preteso il versamento di fr. 30
500.– solo nel primo memoriale conclusivo del 9 novembre 2009, senza
più riprenderlo al dibattimento finale del 24 agosto 2015, limitato alla
questione dell'indennizzo, allorché egli ha riconfermato unicamente le richieste
di petizione. Non a torto. Dagli atti emerge in effetti che l'attore ha postulato
un'indennità di fr. 30 500.–, in subordine,
nel solo allegato conclusivo del 9 novembre 2009 per il caso in cui le
controparti avessero ottenuto la servitù di condotta necessaria. Tale somma
corrispondeva al risparmio che quelle controparti avrebbero conseguito, stando
al primo perito ing. __________ B__________, per non dover eseguire una
Considerandi
condotta sul loro fondo. Nella sentenza del 29 gennaio 2014 questa Camera ha rammentato
tuttavia che secondo il diritto espropriativo l'indennità spettante al proprietario
di un fondo gravato non si determina in tal
modo e ha rinviato gli atti al Pretore perché procedesse di conseguenza (sentenza
inc. 11.2011.181, consid. 10b). Il Pretore ha commissionato così un'altra
perizia all'ing. __________ L__________, il quale ha determinato l'indennità secondo
i criteri del diritto espropriativo in fr. 51.–. RE 1 ha sì contestato quella
cifra, definendola irrisoria e chiedendo che si indicasse a quanto sarebbe
ammontata l'indennità “nell'ambito di contrattazioni tra privati”, ma non ha
più ribadito la pretesa iniziale di fr. 30 500.–,
ormai superata. Anche al dibattimento finale del 24 agosto 2015 egli si è
limitato a confermare la petizione (in cui l'ammontare dell'indennità era lasciato
in bianco) e a criticare
l'opinione del nuovo
perito, ma non si è più riferito alla pretesa di fr. 30 500.–. Non si può affermare dunque che egli
abbia persistito in una richiesta manifestamente infondata o esagerata. Se mai
egli aveva ragione, almeno sul principio, di esigere un indennizzo.
6.
Si aggiunga che, seppure RE
1.
si fosse riconfermato nella nota pretesa di fr. 30 500.–, ciò non sarebbe bastato per scostarsi dal principio in
virtù del quale chi postula una servitù legale deve assumere
le spese e le ripetibili del processo quand'anche esca vittorioso dalla lite. A
tal fine non basta infatti che il resistente chieda un indennizzo esagerato in
contropartita della servitù. Occorre che, così facendo, egli complichi o
dilazioni inutilmente il processo (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2007.108
del 26 marzo 2010, consid. 10; Piotet
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 9 ad art. 694; Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969,
pag. 116). Nella fattispecie RE 1 ha tentato invero di far integrare e delucidare
la perizia dell'ing. __________ L__________, ma il Pretore ha respinto tutti i
suoi quesiti, ponendo a carico di lui fr. 200.– di spese e fr. 300.– per
ripetibili (decisione del 7 luglio 2015). Dopo di che il dibattimento finale si
è tenuto senza indugio il 24 agosto 2015. Fosse anche tornato RE 1 in simili
circostanze a prospettare la somma di
fr. 30 500.–, la causa non sarebbe risultata per ciò solo
più lunga o più complessa.
7.
Ne segue che, si fosse
limitato il reclamante a postulare il rigetto dell'azione promossa da M__________
e CO 1 per ottenere la costituzione di una servitù di condotta necessaria, le
spese del processo sarebbero state da addebitare ai due litisconsorti. Se non
che, egli ha promosso anche un'azione negatoria affinché il Pretore ordinasse a
M__________ e CO 5 di eliminare la condotta fognaria che sconfina nel suo
fondo. E tale azione è stata respinta da questa Camera con la sentenza del 29
gennaio 2014 proprio perché in concreto si giustificava la costituzione della
servitù. Le spese di simile azione, estranee ai principi del diritto
espropriativo, andavano addebitate così a RE 1, soccombente. In definitiva, RE
1.
andava tenuto a sopportare i costi dell'azione negatoria, mentre le
controparti andavano tenute ad assumere il costo dell'azione volta alla
costituzione della servitù legale. In condizioni del genere si giustificava
perciò, nel quadro di un giudizio unico, di porre le spese processuali a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. La sentenza
del Pretore va quindi riformata in tal senso.
8.
Relativamente ai costi del
giudizio odierno, il reclamante soccombe per la quota relativa alle spese
dell'azione negatoria, mentre ottiene causa vinta sulla quota degli oneri inerenti
alla riconvenzione. Data la stretta relazione tra le due azioni, si giustifica di
suddividere a metà anche gli oneri del reclamo e di compensare le ripetibili.
9.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa
sede non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così
riformato:
Le spese processuali, con una tassa
di giustizia di fr. 1700.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Le spese del reclamo di fr. 500.–,
da anticipare dal reclamante, sono poste per metà a carico di RE 1 e per
l'altra metà a carico di CO 5, CO 3 e CO 4 in solido. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).