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Decisione

11.2015.77

Servitù di condotta necessaria; reclamo in materia di spese giudiziarie

20 marzo 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di iscrizione nel registro fondiario.

3. Il reclamante reputa

arbitrario derogare in via d'eccezione ai prin­cipi del diritto espropriativo e

applicare alle spese il precetto della soccombenza. Egli si duole che il

Pretore gli ha imputato a torto una richiesta d'indennizzo di fr. 30 500.– riferendosi al memoriale conclusivo del 9

novembre 2009, mentre al successivo dibattimento del 24 agosto 2015 (in esito

al giudizio di questa Camera), incentrato appunto sulla questione dell'indennizzo,

egli ha confermato le domande di petizione, senza più formulare la richiesta

d'inden­nità evocata dal Pretore. Già per tale motivo – egli adduce – le spese

giudiziarie andavano poste a carico dei convenuti. A parte ciò, anche volendo

attenersi al precetto della soccombenza, secondo il reclamante le spese sarebbero

state da suddividere confrontando le richieste delle parti con il dispositivo

della decisione. Ora, la domanda formulata nella petizione del 24 maggio 2002 in

via subordinata e confermata nel memoriale conclusivo del 24 agosto 2015

corrisponde al dispositivo della decisione impugnata, di modo che egli non può

essere considerato soccombente. A parere del reclamante, infine, la decisione impugnata

sarebbe iniqua e urtante perché lo obbligherebbe ad assumere le spese processuali

e le ripetibili quando egli ha già sopportato i costi per la realizzazione

della condotta, di cui le controparti beneficiano versandogli un'indennità di appena

fr. 51.–.

4. Nella petizione del 24

maggio 2002 RE 1 chiedeva al Pretore di ordinare a M__________ e CO 1

l'eliminazione della condotta fognaria o, in via subordinata, di obbligare i convenuti

a versargli un'indennità da stabilire mediante perizia nel caso in cui egli fosse

stato tenuto a tollerare l'opera. Con risposta del 26 agosto 2002 M__________ e

CO 5 hanno proposto di respingere la petizione, chiedendo la costituzione di una servitù di condotta necessaria in favore del loro fondo.

Per finire, essi hanno ottenuto la servitù di condotta, ma sono stati tenuti a

versare a RE 1 un'indennità di fr. 51.–. Sta di fatto che, come ha ricordato il

Pretore, chi insta per una servitù legale è tenuto – in linea di principio – a

sopportare le spese e le ripetibili del processo quand'anche esca vittorioso

dalla lite, in analogia con i principi applicabili nel diritto espropriativo, a

meno che le pretese della controparte fossero manifestamente infondate o

esagerate (RtiD I-2014 pag. 763 consid. 10 con rinvio a RtiD

I-2005

pag. 799 consid. 16). È quanto ha ritenuto il Pretore nella fattispecie,

rimproverando a RE 1 di avere preteso per la costituzione della servitù

un indennizzo di fr. 30 500.–, eccessivo

rispetto a quello di fr. 51.– accertato dal perito giudiziario.

5. Il reclamante oppone, come si

è visto, di avere preteso il versamento di fr. 30

500.– solo nel primo memoriale conclusivo del 9 novem­bre 2009, senza

più riprenderlo al dibattimento finale del 24 agosto 2015, limitato alla

questione dell'indennizzo, allorché egli ha riconfermato unicamente le richieste

di petizione. Non a torto. Dagli atti emerge in effetti che l'attore ha postulato

un'indennità di fr. 30 500.–, in subordine,

nel solo allegato conclusivo del 9 novembre 2009 per il caso in cui le

controparti avessero ottenuto la servitù di condotta necessaria. Tale somma

corrispondeva al risparmio che quelle controparti avrebbero conseguito, stando

al primo perito ing. __________ B__________, per non dover eseguire una

Considerandi

condotta sul loro fondo. Nella sentenza del 29 gennaio 2014 questa Camera ha rammentato

tuttavia che secondo il diritto espropriativo l'indennità spettante al proprietario

di un fondo gravato non si determina in tal

modo e ha rinviato gli atti al Pretore perché procedesse di conseguenza (sentenza

inc. 11.2011.181, consid. 10b). Il Pretore ha commissionato così un'altra

perizia al­l'ing. __________ L__________, il quale ha determinato l'indennità secondo

i criteri del diritto espropriativo in fr. 51.–. RE 1 ha sì contestato quella

cifra, definendola irrisoria e chiedendo che si indicasse a quanto sarebbe

ammontata l'indennità “nell'ambito di contrattazioni tra privati”, ma non ha

più ribadito la pretesa iniziale di fr. 30 500.–,

ormai superata. Anche al dibattimento finale del 24 agosto 2015 egli si è

limitato a confermare la petizione (in cui l'ammontare dell'indennità era lasciato

in bianco) e a criticare

l'opinione del nuovo

perito, ma non si è più riferito alla pretesa di fr. 30 500.–. Non si può affermare dunque che egli

abbia persistito in una richiesta manifestamente infondata o esagerata. Se mai

egli aveva ragione, almeno sul principio, di esigere un indennizzo.

6.

Si aggiunga che, seppure RE

1.

si fosse riconfermato nella nota pretesa di fr. 30 500.–, ciò non sarebbe bastato per scostarsi dal principio in

virtù del quale chi postula una servitù legale deve assumere

le spese e le ripetibili del processo quand'anche esca vittorioso dalla lite. A

tal fine non basta infatti che il resistente chieda un indennizzo esagerato in

contropartita della servitù. Occorre che, così facendo, egli complichi o

dilazioni inutilmente il processo (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2007.108

del 26 marzo 2010, consid. 10; Piotet

in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 9 ad art. 694; Caroni Rudolf, Der Not­weg, Berna 1969,

pag. 116). Nella fattispecie RE 1 ha tentato invero di far integrare e delucidare

la perizia dell'ing. __________ L__________, ma il Pretore ha respinto tutti i

suoi quesiti, ponendo a carico di lui fr. 200.– di spese e fr. 300.– per

ripetibili (decisione del 7 luglio 2015). Dopo di che il dibattimento finale si

è tenuto senza indugio il 24 agosto 2015. Fosse anche tornato RE 1 in simili

circostanze a prospettare la somma di

fr. 30 500.–, la causa non sarebbe risultata per ciò solo

più lunga o più complessa.

7.

Ne segue che, si fosse

limitato il reclamante a postulare il rigetto dell'azione promossa da M__________

e CO 1 per ottenere la costituzione di una servitù di condotta necessaria, le

spese del processo sarebbero state da addebitare ai due litisconsorti. Se non

che, egli ha promosso anche un'azione negatoria affinché il Pretore ordinasse a

M__________ e CO 5 di eliminare la condotta fognaria che sconfina nel suo

fondo. E tale azione è stata respinta da questa Camera con la sentenza del 29

gennaio 2014 proprio perché in concreto si giustificava la costituzione della

servitù. Le spese di simile azione, estranee ai principi del diritto

espropriativo, andavano addebitate così a RE 1, soccombente. In definitiva, RE

1.

andava tenuto a sopportare i costi dell'azione negatoria, mentre le

controparti andavano tenute ad assumere il costo dell'azione volta alla

costituzione della servitù legale. In condizioni del genere si giustificava

perciò, nel quadro di un giudizio unico, di porre le spese processuali a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. La sentenza

del Pretore va quindi riformata in tal senso.

8.

Relativamente ai costi del

giudizio odierno, il reclamante soccombe per la quota relativa alle spese

dell'azione negatoria, mentre ottiene causa vinta sulla quota degli oneri inerenti

alla riconvenzione. Data la stretta relazione tra le due azioni, si giustifica di

suddividere a metà anche gli oneri del reclamo e di compensare le ripetibili.

9.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa

sede non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così

riformato:

Le spese processuali, con una tassa

di giustizia di fr. 1700.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

2. Le spese del reclamo di fr. 500.–,

da anticipare dal reclamante, sono poste per metà a carico di RE 1 e per

l'altra metà a carico di CO 5, CO 3 e CO 4 in solido. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).