Lexipedia

Decisione

11.2015.79

Divorzio: contributo contributo di mantenimento per la moglie in caso di separazione di lunga durata

31 luglio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa OA.2008.166

(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 13 marzo 2008 da

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (I)

(patrocinata

dall'avv. PA 2),

giudicando

sull'appello del 28 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore aggiunto il 27 agosto 2015;

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1956) e AO 1 (1955) si sono sposati a __________ il 7 marzo 1987, adottando

il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati L__________, il

22 aprile 1988, ed E__________, il 3 dicembre 1990, oggi maggiorenni. Il marito

ha lavorato da ultimo per la __________ Sagl di __________, azienda di cui è

stato unico socio (oltre che gerente con firma individuale) e che risulta ora in

liquidazione per fallimento pronunciato dal Pretore del Distretto di Lugano il

16 marzo 2016. La moglie, dopo avere ridotto la propria attività lucrativa in

seguito alla nascita dei figli, lavora a tempo pieno dal 2006 per il __________

a __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2005, quando AP 1 ha

lasciato l'abitazione coniugale di via __________ a __________, rientrando in

Svizzera.

B. Adito

dal marito, il Tribunale civile e penale di Milano, sezione IX civile, ha decretato

il 4 dicembre 2007 la separazione dei coniugi – entrambi cittadini svizzeri – in

applicazione del diritto svizzero (art. 117 CC), ha affidato E__________

(allora minorenne) alla madre, cui ha assegnato in uso l'intera abitazione

familiare (com­posta di tre immobili, di cui uno in proprietà del marito) fino

alla piena indipendenza economica dei figli, e ha obbligato il marito a versare

un contributo di mantenimento di € 500.– per ciascuno di loro (oltre alla

metà delle spese mediche straordinarie e di quelle scolastiche). Nessun

contributo alimentare è stato riconosciuto alla moglie. Su ricorso di AO 1, il 10

dicembre 2008 la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato tale

decisione, nel senso che ha condannato il marito a erogare alla moglie un contributo

di mantenimento di € 350.– mensili indicizzati. Tale sentenza è passata in giudicato.

C. Nel

frattempo, il 13 marzo 2008, AP 1 ha promosso azione di divorzio dinanzi al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo l'affidamento di E__________

alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il suo

diritto di visita) e offrendo un contributo di mantenimento per lui di € 500.–

mensili (assegno familiare compreso) fino alla maggiore età. Dalla moglie egli

ha preteso il versamento di fr. 170 000.– in

liquidazione del regime dei beni (fr. 20 000.–

per il valore di mobili e suppellettili, fr. 150 000.–

per investimenti immobiliari), la restituzione di una serie di beni di sua

proprietà e il pieno godimento della propria quota (74/1000) sull'immobile di via __________

a __________. Infine egli ha sollecitato l'esonero dalla suddivisione degli

averi previdenziali. Nella sua risposta del 23 maggio 2008 AO 1 si è opposta al

divorzio, ha contestato le pretese patrimoniali del marito e ha postulato l'assegnazione

dell'intera casa familiare, la suddivisione a metà dell'avere previdenziale maturato

dal coniuge durante il matrimonio, come pure un contributo alimentare di €

1000.– mensili per sé e uno di complessivi € 1500.– mensili per i figli

(oltre alla metà delle spese mediche non coperte dalla mutua e di quelle

scolastiche e ricreative).

D. All'udienza

preliminare del 20 gennaio 2009 il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine di 15

giorni per munirsi di un patrocinatore. La convenuta non ha dato seguito all'ingiunzione,

di modo che il Pretore le ha designato il 10 febbraio 2009 un patrocinatore d'ufficio

nella persona dell'PA 2, la quale però ha rinunciato all'incarico il 14 maggio

2009 per mancata collaborazione della cliente. Alla successiva udienza del 26 maggio

2009, indetta per la continuazione dell'udienza preliminare, le parti

hanno notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 16 aprile 2013. Il 4

giugno 2013 i coniugi hanno sottoposto al Pretore aggiunto, per omologazione,

una “convenzione parziale sugli effetti accessori del divorzio” del 7 maggio

2013 che prevedeva, in particolare, la restituzione della porzione immobiliare

(quarto piano) di via __________ a __________ nella piena disponibilità del marito.

Il 20 giugno 2013 le parti hanno confermato il tenore dell'accordo parziale

davanti al Pretore aggiunto.

E. Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo allegato del 13 settembre 2013 AP 1 ha confermato le proprie

richieste, tranne ridurre a fr. 1540.– la pretesa in liquidazione del

regime dei beni. In un memoriale conclusivo del 12 settembre 2013 AO 1, nel

frattempo nuovamente assistita dall'PA 2, ha mantenuto il suo punto di vista.

F. Statuendo

il 27 agosto 2015, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha obbligato

la moglie a versare al marito fr. 1040.– e a restituirgli gli oggetti rivendicati

in liquidazione dei rapporti patrimoniali, ha suddiviso a metà la prestazione d'uscita

conseguita dall'attore durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli

atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza al Tribunale cantonale delle

assicurazioni per definire l'entità di tale prestazione) e ha condannato AP 1 a

versare a AO 1 un contributo alimentare indicizzato di € 350.– mensili fino al pensionamento

ordinario di lei (novembre 2021) e di € 495.– mensili dopo di allora. Le spese

processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28

settembre 2015 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere

soppresso il contributo alimentare per la moglie e poste a carico di lei le

spese processuali, con obbligo di rifondergli fr. 5000.– per ripetibili. Nelle

sue osservazioni del 16 novembre 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle

impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione

della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai

Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove sussistano mere controversie patrimoniali – il valore litigioso

raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove

si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare per la moglie

ancora controverso al dibattimento finale davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata

è pervenuta al patrocinatore del­l'appellante il 28 agosto 2015, di modo

che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto

domenica 27 settembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.

142.

cpv. 3 CPC. Presentato il 28 settembre 2015,

ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Litigioso

rimane, in appello, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto,

compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per determinare tale contributo il

Pretore aggiunto ha accertato anzitutto, nella fattispecie, l'esistenza di un

matrimonio di lunga durata, dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito

concretamente sulla situazione della moglie. Quanto al tenore di vita sostenuto

dalla famiglia durante la comunione domestica, il primo giudice ha ricordato

che i figli frequentavano la scuola svizzera di __________, trascorrevano soggiorni

estivi e invernali in __________ e passavano vacanze in mete esotiche, in parte

rese possibili dal contesto professionale dei coniugi (sentenza impugnata, pag.

6).

Ciò posto, il primo

giudice ha calcolato il reddito netto del marito in complessivi fr. 7600.– mensili fino al

pensionamento (fr. 3100.– da attività lucrativa,

il resto da sostanza immobiliare) e in fr. 6000.– mensili (arrotondati)

dopo di allora (pensione italiana € 128.85, rendita

AVS fr. 1175.–, rendita del “secondo pilastro” fr. 170.–, rendite immobiliari fr. 4500.–). Relativamente al fabbisogno minimo di lui, il Pretore

aggiunto lo ha stabilito in fr. 4543.60 fino al compimento dei 65 anni (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 1739.10, spese

accessorie fr. 520.–, premio della cassa malati fr. 268.–, pasti fuori

casa fr. 200.–,

assicurazione

dell'economia domestica fr. 6.50, rimborso di un mutuo verso la __________ Sagl

fr. 250.–, imposte fr. 360.–) e in fr. 4093.60 dopo di allora per estinzione

del mutuo verso la __________ Sagl e delle spese per pasti fuori casa. Onde un

margine disponibile di fr. 3056.40 fino al pensionamento e di fr. 1906.40

in seguito (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

Quanto

alla moglie, il Pretore aggiunto ha accertato un reddito netto di € 1942.50 mensili fino al pensionamento e di € 1219.90 mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno minimo

di € 1395.30 fino al novembre del 2021 (minimo esistenziale in

funzione del minor costo della vita a __________ € 1000.–, spese condominiali € 300.–, mensa € 30.–, assicurazione dell'immobile

€ 8.–, responsabilità civile dell'automobile

€ 23.30,

tassa rifiuti € 34.–),

ridotto a €

1365.30

dopo di allora per il venir meno dei costi della mensa. Ne è risultato

un margine disponibile di € 547.20 fino al pensionamento e un ammanco di € 145.40 in seguito. Nonostante

la copertura iniziale del fabbisogno minimo, il Pretore aggiunto ha confermato

il contributo di mantenimento di € 350.– mensili fissato il 17 ottobre 2007 dalla Corte d'appello

di Milano, rilevando l'intenzione dei giudici italiani di riconoscere a AO 1 un

tenore di vita più alto. Contributo che il primo giudice ha poi aumentato a € 495.– dal 1° dicembre

2021.

per tenere conto dell'ammanco prevedibile e permettere alla moglie di migliorare

la previdenza per la vecchiaia (sentenza impugnata, pag. 7 a 10).

3.

L'appellante

si duole anzitutto di essere rimasto senza lavoro e rimprovera al primo giudice

di avere omesso ogni indagine sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante

la comunione domestica, limitandosi ad accertare i fabbisogni minimi al momento

del giudizio. Egli fa valere che la convenuta nulla ha dimostrato circa il

livello di vita raggiunto dalle parti al momento della separazione, livello di

vita che neppure si desume dagli atti. Il Pretore aggiunto si sarebbe ispirato al

giudizio d'appello italiano sulla separazione, assimilandolo a una procedura

svizzera a tutela del­l'unione coniugale. Ma ciò non è un criterio per il diritto

svizzero. Per di più, il contributo alimentare per la moglie è stato determinato

equitativamente, allo scopo di tacitare l'interessata per le maggiori spese dovute

alla convivenza con i figli e alla mancata partecipazione di questi alle spese.

Spese che – soggiunge l'attore – non sono più attuali, sempre che ciò fosse il

caso in precedenza, giacché i figli non gravano più sulla madre. E siccome – egli

conclude – la convenuta non può pretendere altro che la copertura del proprio

fabbisogno minimo, fruendo già di un margine mensile di € 547.20, nessun

contributo le va riconosciuto.

4.

I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare a

un coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne

disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti).

Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un

coniuge divorziato in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla situazione finanziaria di lui si procede in tre tappe

(DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina

il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello

che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito,

a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci

anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione.

In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa

sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In

terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge

richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure

ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la

capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al

principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 4).

5.

Nella fattispecie è pacifico che il matrimonio, di

lunga durata e dal quale sono nati due figli, ha influito concretamente

sulla situazione personale di AO 1, la quale ha ridotto il proprio grado d'occupazione

per dedicarsi al governo della casa e alla cura dei figli. Quanto al primo

stadio del ragionamento testé menzionato, l'appellante censura tuttavia la

mancanza di accertamenti sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione

domestica, tenore di vita che la convenuta non ha dimostrato e che il primo

giudice avrebbe desunto erroneamente dalla sentenza di separazione della Corte

d'appello di Milano sulla scorta di dati successivi. Ora, che gli accertamenti sul

livello di vita precedente la separazione siano lacunosi è possibile, seppure

la sentenza italiana di separazione abbia stabilito l'assegno di mantenimento

in € 350.– mensili

“a integrazione del reddito da lavoro” anche per permettere alla moglie di “mantenere

lo stesso tenore di vita avuto dalla coppia durante il matrimonio” (doc. II,

pag. 15). Sta di fatto che le parti si sono separate il 18 agosto 2005,

come esse medesime hanno riconosciuto esplicitamente nell'accordo parziale del

7.

maggio 2013 (doc. BBB), e che il divorzio è stato pronunciato il 27 agosto

2015.

Onde una separazione di 10 anni. E in caso di lunga separazione (10 anni

almeno), fa stato – come si è accennato (consid. 4) – il tenore di vita sostenuto

dal coniuge richiedente in quel periodo (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1; I

CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid. 16b).

6.

Posto ciò,

determinante nella fattispecie non è (più) il livello di vita raggiunto da AO 1

durante la vita in comune (come credono le parti e il Pretore aggiunto), bensì quello

da lei condotto durante la vita separata. E il Pretore ha accertato il reddito

conseguito dall'interessata durante la separazione in € 1942.50 mensili

netti, accertamento che non è contestato dalle parti. Con tale reddito AO 1

finanziava il proprio tenore di vita, giacché non risulta – né il marito

pretende – che beneficiasse di altri introiti. Quanto all'ammontare del livello

di vita in sé, spettava alla moglie allegarlo (e dimostrarlo). Comunque sia,

quel livello di vita non poteva eccedere quanto AO 1 guadagnava, visto ch'essa

non fruiva di altre entrate. Con il suo reddito di € 1942.50 mensili netti la convenuta sopperiva dunque alle proprie necessità, il

che non appare inverosimile, ove si consideri che il Pretore aggiunto ha

determinato il mero fabbisogno minimo di lei dopo la separazione in € 1395.30

mensili (accertamento che le parti non discutono).

Certo,

durante la vita separata AO 1 ha ricevuto anche il contributo alimentare di € 350.–

mensili versatole dal marito in ossequio alla sentenza 17 ottobre 2007 della

Corte d'appello di Milano (doc. D). Tale contributo però era stato fissato dal

tribunale italiano perché l'interessata potesse “mantenere lo stesso tenore di

vita avuto dalla coppia durante il matrimonio” (pag. 15 a metà), tenore di vita

non più determinante – come si è visto – ai fini del presente giudizio, e

perché “a causa della obbligata convivenza con i figli” AO 1 era “gravata di

spese ordinarie di ménage più ampie di quelle necessarie solo per sé”

(loc. cit.), giustificazione ormai superata dal momento in cui anche il figlio

E__________ ha compiuto la maggiore età (3 dicembre 2008). Il versamento di €

350.

– non era destinato, in altri termini, alla libera disponibilità della

moglie, bensì a coprire i maggiori costi causati all'economia domestica dalla

presenza di figli minorenni. In simili circostanze il contributo alimentare di

€ 350.– servirebbe se mai, oggi, e elevare il livello di vita della

convenuta dopo la separazione, non a conservarlo.

Stando agli atti, in definitiva, con il proprio reddito di € 1942.50 mensili netti AO 1 risulta

in grado di coprire il proprio tenore di vita. Potendo sopperire da sé al

proprio “debito mantenimento” secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, essa non abbisogna dunque

di contributi alimentari da parte del marito. Su questo punto l'appello merita

accoglimento.

7.

Diversa è la

situazione dopo il pensionamento della moglie (dicembre del 2021: sentenza

impugnata, pag. 7 in fondo), allorché il reddito di lei diminuirà a € 1219.90

mensili (sentenza impugnata, pag. 8 a metà), ciò che l'appellante non contesta.

Tale introito risulterà insufficiente non solo per finanziare il tenore di vita

di lei, ma finanche per coprirne il fabbisogno minimo, che ammonterà pur sempre

a € 1365.30 mensili (non contestati), con un ammanco a quel momento di

€ 145.40 mensili. Il Pretore ha ritenuto che in condizioni del genere vada

garantito a AO 1 il finanziamento del fabbisogno minimo più il contributo

alimentare di € 350.– mensili fissato il 17 ottobre

2007.

della Corte d'appello di Milano (sentenza impugnata, pag. 9). Per tale

ragione egli ha condannato l'attore a versare alla moglie un contributo alimentare

di € 495.– mensili dal dicembre del 2021 in poi. Con tale motivazione

l'appellante non si confronta. Anzi, al tenore di vita della convenuta dopo il

pensionamento egli nemmeno accenna. Perché l'interessata non avrebbe diritto ad

alcun contributo di mantenimento dopo il novembre del 2021, in altri termini,

non è dato di capire. Ne segue che, insufficientemente motivato (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela già di primo

acchito irricevibile.

8.

Relativamente al terzo stadio del noto ragionamento

(consid. 4), la questione è di sapere se dopo il novembre del 2021 l'appellante

sarà in grado di erogare alla moglie il contributo alimentare di € 495.–

mensili (principio della solidarietà postmatrimoniale) stabilito dal

Pretore aggiunto. Il Pretore ha accertato che il 23 luglio 2021 anche

l'appellante andrà in pensione e che allora il suo reddito di fr. 7600.–

mensili si contrarrà a fr. 6000.– mensili circa (sentenza impugnata, pag. 7 a metà).

Quanto al di lui fabbisogno minimo dopo il pensionamento, il primo giudice l'ha

calcolato in fr. 4093.60 mensili (loc. cit.), desumendone che AP 1 beneficerà

ancora, a quel momento, di un margine disponibile di fr. 1906.40 mensili. Anche

versando alla moglie € 495.– mensili, egli rimarrà quindi – ha continuato il

Pretore aggiunto – con un agio di quasi fr. 1400.– mensili (sentenza impugnata,

pag. 10 nel mezzo). Chiarito ciò – egli ha concluso – non si giustifica che la

moglie rimanga dopo il pensionamento con il mero fabbisogno minimo o, peggio,

versi in ammanco. Onde l'obbligo di erogare alla medesima un contributo

alimentare di € 495.– mensili senza limiti di tempo. Neppure con tale

motivazione l'appellante si confronta. Egli non asserisce che le cifre

accertate dal Pretore siano – per ipotesi – inesatte o inattendibili. Anche in

proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.

9.

L'appellante

menziona invero – di sfuggita – che nel frattempo egli è rimasto senza lavoro,

avendo venduto a terzi la ditta __________ Sagl. Non indica tuttavia da quando

egli sia senza attività, né quali indennità di disoccupazione percepisca, né

quali iniziative egli abbia preso per ritrovare un impiego. Tanto meno egli

allega quale conseguenze ciò avrebbe sulla sua situazione finanziaria dopo il

novembre del 2021, quando dovrà corrispondere alla moglie il contributo alimentare

fissato dal Pretore aggiunto. Ciò non gli impedirà di allegare tali dati e di

promuovere – dandosi il caso – un'azione intesa alla modifica della sentenza di

divorzio (art. 129 cpv. 1 CC), chieden­do una riduzione o la soppressione

del contributo a suo carico. Allo stato attuale delle

cose gli accertamenti desumibili dagli atti non documentano tuttavia simili

estremi.

10.

Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul contributo

alimentare per la moglie fino al novembre del 2021 compreso (€ 350.– mensili),

ma soccombe su quello dovuto dopo di allora, vita natural durante (€ 495.–

mensili). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti nove decimi degli

oneri processuali e che rifonda alla controparte un'equa indennità per

ripetibili ridotte.

L'esito

del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo

inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili

(compensate) di primo grado. Davanti al Pretore aggiunto infatti rimaneva conteso

non solo il contributo di mantenimento per la moglie, ma anche il compimento

dei due anni di vita separata per ottenere il divorzio (art. 114 CC), contestati

a torto dalla moglie, e la restituzione di numerosi beni pretesa con successo dal

marito.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n.

4 della sentenza impugnata è riformato come segue:

AP

1 è condannato a

versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 del mese, un contributo alimentare

di € 495.– mensili dal 1° dicembre 2021 in poi.

Per

il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 4.1 della sentenza impugnata rimane

invariato.

2. Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono

poste per nove decimi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico

della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).