11.2015.79
Divorzio: contributo contributo di mantenimento per la moglie in caso di separazione di lunga durata
31 luglio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.79
Lugano
31 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.2008.166
(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 13 marzo 2008 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (I)
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 28 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 27 agosto 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1956) e AO 1 (1955) si sono sposati a __________ il 7 marzo 1987, adottando
il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati L__________, il
22 aprile 1988, ed E__________, il 3 dicembre 1990, oggi maggiorenni. Il marito
ha lavorato da ultimo per la __________ Sagl di __________, azienda di cui è
stato unico socio (oltre che gerente con firma individuale) e che risulta ora in
liquidazione per fallimento pronunciato dal Pretore del Distretto di Lugano il
16 marzo 2016. La moglie, dopo avere ridotto la propria attività lucrativa in
seguito alla nascita dei figli, lavora a tempo pieno dal 2006 per il __________
a __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2005, quando AP 1 ha
lasciato l'abitazione coniugale di via __________ a __________, rientrando in
Svizzera.
B. Adito
dal marito, il Tribunale civile e penale di Milano, sezione IX civile, ha decretato
il 4 dicembre 2007 la separazione dei coniugi – entrambi cittadini svizzeri – in
applicazione del diritto svizzero (art. 117 CC), ha affidato E__________
(allora minorenne) alla madre, cui ha assegnato in uso l'intera abitazione
familiare (composta di tre immobili, di cui uno in proprietà del marito) fino
alla piena indipendenza economica dei figli, e ha obbligato il marito a versare
un contributo di mantenimento di € 500.– per ciascuno di loro (oltre alla
metà delle spese mediche straordinarie e di quelle scolastiche). Nessun
contributo alimentare è stato riconosciuto alla moglie. Su ricorso di AO 1, il 10
dicembre 2008 la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato tale
decisione, nel senso che ha condannato il marito a erogare alla moglie un contributo
di mantenimento di € 350.– mensili indicizzati. Tale sentenza è passata in giudicato.
C. Nel
frattempo, il 13 marzo 2008, AP 1 ha promosso azione di divorzio dinanzi al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo l'affidamento di E__________
alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il suo
diritto di visita) e offrendo un contributo di mantenimento per lui di € 500.–
mensili (assegno familiare compreso) fino alla maggiore età. Dalla moglie egli
ha preteso il versamento di fr. 170 000.– in
liquidazione del regime dei beni (fr. 20 000.–
per il valore di mobili e suppellettili, fr. 150 000.–
per investimenti immobiliari), la restituzione di una serie di beni di sua
proprietà e il pieno godimento della propria quota (74/1000) sull'immobile di via __________
a __________. Infine egli ha sollecitato l'esonero dalla suddivisione degli
averi previdenziali. Nella sua risposta del 23 maggio 2008 AO 1 si è opposta al
divorzio, ha contestato le pretese patrimoniali del marito e ha postulato l'assegnazione
dell'intera casa familiare, la suddivisione a metà dell'avere previdenziale maturato
dal coniuge durante il matrimonio, come pure un contributo alimentare di €
1000.– mensili per sé e uno di complessivi € 1500.– mensili per i figli
(oltre alla metà delle spese mediche non coperte dalla mutua e di quelle
scolastiche e ricreative).
D. All'udienza
preliminare del 20 gennaio 2009 il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine di 15
giorni per munirsi di un patrocinatore. La convenuta non ha dato seguito all'ingiunzione,
di modo che il Pretore le ha designato il 10 febbraio 2009 un patrocinatore d'ufficio
nella persona dell'PA 2, la quale però ha rinunciato all'incarico il 14 maggio
2009 per mancata collaborazione della cliente. Alla successiva udienza del 26 maggio
2009, indetta per la continuazione dell'udienza preliminare, le parti
hanno notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 16 aprile 2013. Il 4
giugno 2013 i coniugi hanno sottoposto al Pretore aggiunto, per omologazione,
una “convenzione parziale sugli effetti accessori del divorzio” del 7 maggio
2013 che prevedeva, in particolare, la restituzione della porzione immobiliare
(quarto piano) di via __________ a __________ nella piena disponibilità del marito.
Il 20 giugno 2013 le parti hanno confermato il tenore dell'accordo parziale
davanti al Pretore aggiunto.
E. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo allegato del 13 settembre 2013 AP 1 ha confermato le proprie
richieste, tranne ridurre a fr. 1540.– la pretesa in liquidazione del
regime dei beni. In un memoriale conclusivo del 12 settembre 2013 AO 1, nel
frattempo nuovamente assistita dall'PA 2, ha mantenuto il suo punto di vista.
F. Statuendo
il 27 agosto 2015, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha obbligato
la moglie a versare al marito fr. 1040.– e a restituirgli gli oggetti rivendicati
in liquidazione dei rapporti patrimoniali, ha suddiviso a metà la prestazione d'uscita
conseguita dall'attore durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli
atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per definire l'entità di tale prestazione) e ha condannato AP 1 a
versare a AO 1 un contributo alimentare indicizzato di € 350.– mensili fino al pensionamento
ordinario di lei (novembre 2021) e di € 495.– mensili dopo di allora. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28
settembre 2015 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere
soppresso il contributo alimentare per la moglie e poste a carico di lei le
spese processuali, con obbligo di rifondergli fr. 5000.– per ripetibili. Nelle
sue osservazioni del 16 novembre 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Alle
impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione
della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai
Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove sussistano mere controversie patrimoniali – il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove
si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare per la moglie
ancora controverso al dibattimento finale davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata
è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il 28 agosto 2015, di modo
che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto
domenica 27 settembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Presentato il 28 settembre 2015,
ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Litigioso
rimane, in appello, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto,
compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per determinare tale contributo il
Pretore aggiunto ha accertato anzitutto, nella fattispecie, l'esistenza di un
matrimonio di lunga durata, dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito
concretamente sulla situazione della moglie. Quanto al tenore di vita sostenuto
dalla famiglia durante la comunione domestica, il primo giudice ha ricordato
che i figli frequentavano la scuola svizzera di __________, trascorrevano soggiorni
estivi e invernali in __________ e passavano vacanze in mete esotiche, in parte
rese possibili dal contesto professionale dei coniugi (sentenza impugnata, pag.
6).
Ciò posto, il primo
giudice ha calcolato il reddito netto del marito in complessivi fr. 7600.– mensili fino al
pensionamento (fr. 3100.– da attività lucrativa,
il resto da sostanza immobiliare) e in fr. 6000.– mensili (arrotondati)
dopo di allora (pensione italiana € 128.85, rendita
AVS fr. 1175.–, rendita del “secondo pilastro” fr. 170.–, rendite immobiliari fr. 4500.–). Relativamente al fabbisogno minimo di lui, il Pretore
aggiunto lo ha stabilito in fr. 4543.60 fino al compimento dei 65 anni (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 1739.10, spese
accessorie fr. 520.–, premio della cassa malati fr. 268.–, pasti fuori
casa fr. 200.–,
assicurazione
dell'economia domestica fr. 6.50, rimborso di un mutuo verso la __________ Sagl
fr. 250.–, imposte fr. 360.–) e in fr. 4093.60 dopo di allora per estinzione
del mutuo verso la __________ Sagl e delle spese per pasti fuori casa. Onde un
margine disponibile di fr. 3056.40 fino al pensionamento e di fr. 1906.40
in seguito (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).
Quanto
alla moglie, il Pretore aggiunto ha accertato un reddito netto di € 1942.50 mensili fino al pensionamento e di € 1219.90 mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno minimo
di € 1395.30 fino al novembre del 2021 (minimo esistenziale in
funzione del minor costo della vita a __________ € 1000.–, spese condominiali € 300.–, mensa € 30.–, assicurazione dell'immobile
€ 8.–, responsabilità civile dell'automobile
€ 23.30,
tassa rifiuti € 34.–),
ridotto a €
1365.30
dopo di allora per il venir meno dei costi della mensa. Ne è risultato
un margine disponibile di € 547.20 fino al pensionamento e un ammanco di € 145.40 in seguito. Nonostante
la copertura iniziale del fabbisogno minimo, il Pretore aggiunto ha confermato
il contributo di mantenimento di € 350.– mensili fissato il 17 ottobre 2007 dalla Corte d'appello
di Milano, rilevando l'intenzione dei giudici italiani di riconoscere a AO 1 un
tenore di vita più alto. Contributo che il primo giudice ha poi aumentato a € 495.– dal 1° dicembre
2021.
per tenere conto dell'ammanco prevedibile e permettere alla moglie di migliorare
la previdenza per la vecchiaia (sentenza impugnata, pag. 7 a 10).
3.
L'appellante
si duole anzitutto di essere rimasto senza lavoro e rimprovera al primo giudice
di avere omesso ogni indagine sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante
la comunione domestica, limitandosi ad accertare i fabbisogni minimi al momento
del giudizio. Egli fa valere che la convenuta nulla ha dimostrato circa il
livello di vita raggiunto dalle parti al momento della separazione, livello di
vita che neppure si desume dagli atti. Il Pretore aggiunto si sarebbe ispirato al
giudizio d'appello italiano sulla separazione, assimilandolo a una procedura
svizzera a tutela dell'unione coniugale. Ma ciò non è un criterio per il diritto
svizzero. Per di più, il contributo alimentare per la moglie è stato determinato
equitativamente, allo scopo di tacitare l'interessata per le maggiori spese dovute
alla convivenza con i figli e alla mancata partecipazione di questi alle spese.
Spese che – soggiunge l'attore – non sono più attuali, sempre che ciò fosse il
caso in precedenza, giacché i figli non gravano più sulla madre. E siccome – egli
conclude – la convenuta non può pretendere altro che la copertura del proprio
fabbisogno minimo, fruendo già di un margine mensile di € 547.20, nessun
contributo le va riconosciuto.
4.
I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare a
un coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne
disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente
illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti).
Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un
coniuge divorziato in caso di matrimonio con
influsso concreto sulla situazione finanziaria di lui si procede in tre tappe
(DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina
il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello
che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito,
a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci
anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione.
In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa
sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In
terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge
richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure
ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la
capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al
principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 4).
5.
Nella fattispecie è pacifico che il matrimonio, di
lunga durata e dal quale sono nati due figli, ha influito concretamente
sulla situazione personale di AO 1, la quale ha ridotto il proprio grado d'occupazione
per dedicarsi al governo della casa e alla cura dei figli. Quanto al primo
stadio del ragionamento testé menzionato, l'appellante censura tuttavia la
mancanza di accertamenti sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione
domestica, tenore di vita che la convenuta non ha dimostrato e che il primo
giudice avrebbe desunto erroneamente dalla sentenza di separazione della Corte
d'appello di Milano sulla scorta di dati successivi. Ora, che gli accertamenti sul
livello di vita precedente la separazione siano lacunosi è possibile, seppure
la sentenza italiana di separazione abbia stabilito l'assegno di mantenimento
in € 350.– mensili
“a integrazione del reddito da lavoro” anche per permettere alla moglie di “mantenere
lo stesso tenore di vita avuto dalla coppia durante il matrimonio” (doc. II,
pag. 15). Sta di fatto che le parti si sono separate il 18 agosto 2005,
come esse medesime hanno riconosciuto esplicitamente nell'accordo parziale del
7.
maggio 2013 (doc. BBB), e che il divorzio è stato pronunciato il 27 agosto
2015.
Onde una separazione di 10 anni. E in caso di lunga separazione (10 anni
almeno), fa stato – come si è accennato (consid. 4) – il tenore di vita sostenuto
dal coniuge richiedente in quel periodo (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1; I
CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid. 16b).
6.
Posto ciò,
determinante nella fattispecie non è (più) il livello di vita raggiunto da AO 1
durante la vita in comune (come credono le parti e il Pretore aggiunto), bensì quello
da lei condotto durante la vita separata. E il Pretore ha accertato il reddito
conseguito dall'interessata durante la separazione in € 1942.50 mensili
netti, accertamento che non è contestato dalle parti. Con tale reddito AO 1
finanziava il proprio tenore di vita, giacché non risulta – né il marito
pretende – che beneficiasse di altri introiti. Quanto all'ammontare del livello
di vita in sé, spettava alla moglie allegarlo (e dimostrarlo). Comunque sia,
quel livello di vita non poteva eccedere quanto AO 1 guadagnava, visto ch'essa
non fruiva di altre entrate. Con il suo reddito di € 1942.50 mensili netti la convenuta sopperiva dunque alle proprie necessità, il
che non appare inverosimile, ove si consideri che il Pretore aggiunto ha
determinato il mero fabbisogno minimo di lei dopo la separazione in € 1395.30
mensili (accertamento che le parti non discutono).
Certo,
durante la vita separata AO 1 ha ricevuto anche il contributo alimentare di € 350.–
mensili versatole dal marito in ossequio alla sentenza 17 ottobre 2007 della
Corte d'appello di Milano (doc. D). Tale contributo però era stato fissato dal
tribunale italiano perché l'interessata potesse “mantenere lo stesso tenore di
vita avuto dalla coppia durante il matrimonio” (pag. 15 a metà), tenore di vita
non più determinante – come si è visto – ai fini del presente giudizio, e
perché “a causa della obbligata convivenza con i figli” AO 1 era “gravata di
spese ordinarie di ménage più ampie di quelle necessarie solo per sé”
(loc. cit.), giustificazione ormai superata dal momento in cui anche il figlio
E__________ ha compiuto la maggiore età (3 dicembre 2008). Il versamento di €
350.
– non era destinato, in altri termini, alla libera disponibilità della
moglie, bensì a coprire i maggiori costi causati all'economia domestica dalla
presenza di figli minorenni. In simili circostanze il contributo alimentare di
€ 350.– servirebbe se mai, oggi, e elevare il livello di vita della
convenuta dopo la separazione, non a conservarlo.
Stando agli atti, in definitiva, con il proprio reddito di € 1942.50 mensili netti AO 1 risulta
in grado di coprire il proprio tenore di vita. Potendo sopperire da sé al
proprio “debito mantenimento” secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, essa non abbisogna dunque
di contributi alimentari da parte del marito. Su questo punto l'appello merita
accoglimento.
7.
Diversa è la
situazione dopo il pensionamento della moglie (dicembre del 2021: sentenza
impugnata, pag. 7 in fondo), allorché il reddito di lei diminuirà a € 1219.90
mensili (sentenza impugnata, pag. 8 a metà), ciò che l'appellante non contesta.
Tale introito risulterà insufficiente non solo per finanziare il tenore di vita
di lei, ma finanche per coprirne il fabbisogno minimo, che ammonterà pur sempre
a € 1365.30 mensili (non contestati), con un ammanco a quel momento di
€ 145.40 mensili. Il Pretore ha ritenuto che in condizioni del genere vada
garantito a AO 1 il finanziamento del fabbisogno minimo più il contributo
alimentare di € 350.– mensili fissato il 17 ottobre
2007.
della Corte d'appello di Milano (sentenza impugnata, pag. 9). Per tale
ragione egli ha condannato l'attore a versare alla moglie un contributo alimentare
di € 495.– mensili dal dicembre del 2021 in poi. Con tale motivazione
l'appellante non si confronta. Anzi, al tenore di vita della convenuta dopo il
pensionamento egli nemmeno accenna. Perché l'interessata non avrebbe diritto ad
alcun contributo di mantenimento dopo il novembre del 2021, in altri termini,
non è dato di capire. Ne segue che, insufficientemente motivato (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela già di primo
acchito irricevibile.
8.
Relativamente al terzo stadio del noto ragionamento
(consid. 4), la questione è di sapere se dopo il novembre del 2021 l'appellante
sarà in grado di erogare alla moglie il contributo alimentare di € 495.–
mensili (principio della solidarietà postmatrimoniale) stabilito dal
Pretore aggiunto. Il Pretore ha accertato che il 23 luglio 2021 anche
l'appellante andrà in pensione e che allora il suo reddito di fr. 7600.–
mensili si contrarrà a fr. 6000.– mensili circa (sentenza impugnata, pag. 7 a metà).
Quanto al di lui fabbisogno minimo dopo il pensionamento, il primo giudice l'ha
calcolato in fr. 4093.60 mensili (loc. cit.), desumendone che AP 1 beneficerà
ancora, a quel momento, di un margine disponibile di fr. 1906.40 mensili. Anche
versando alla moglie € 495.– mensili, egli rimarrà quindi – ha continuato il
Pretore aggiunto – con un agio di quasi fr. 1400.– mensili (sentenza impugnata,
pag. 10 nel mezzo). Chiarito ciò – egli ha concluso – non si giustifica che la
moglie rimanga dopo il pensionamento con il mero fabbisogno minimo o, peggio,
versi in ammanco. Onde l'obbligo di erogare alla medesima un contributo
alimentare di € 495.– mensili senza limiti di tempo. Neppure con tale
motivazione l'appellante si confronta. Egli non asserisce che le cifre
accertate dal Pretore siano – per ipotesi – inesatte o inattendibili. Anche in
proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.
9.
L'appellante
menziona invero – di sfuggita – che nel frattempo egli è rimasto senza lavoro,
avendo venduto a terzi la ditta __________ Sagl. Non indica tuttavia da quando
egli sia senza attività, né quali indennità di disoccupazione percepisca, né
quali iniziative egli abbia preso per ritrovare un impiego. Tanto meno egli
allega quale conseguenze ciò avrebbe sulla sua situazione finanziaria dopo il
novembre del 2021, quando dovrà corrispondere alla moglie il contributo alimentare
fissato dal Pretore aggiunto. Ciò non gli impedirà di allegare tali dati e di
promuovere – dandosi il caso – un'azione intesa alla modifica della sentenza di
divorzio (art. 129 cpv. 1 CC), chiedendo una riduzione o la soppressione
del contributo a suo carico. Allo stato attuale delle
cose gli accertamenti desumibili dagli atti non documentano tuttavia simili
estremi.
10.
Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul contributo
alimentare per la moglie fino al novembre del 2021 compreso (€ 350.– mensili),
ma soccombe su quello dovuto dopo di allora, vita natural durante (€ 495.–
mensili). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti nove decimi degli
oneri processuali e che rifonda alla controparte un'equa indennità per
ripetibili ridotte.
L'esito
del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo
inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili
(compensate) di primo grado. Davanti al Pretore aggiunto infatti rimaneva conteso
non solo il contributo di mantenimento per la moglie, ma anche il compimento
dei due anni di vita separata per ottenere il divorzio (art. 114 CC), contestati
a torto dalla moglie, e la restituzione di numerosi beni pretesa con successo dal
marito.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n.
4 della sentenza impugnata è riformato come segue:
AP
1 è condannato a
versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 del mese, un contributo alimentare
di € 495.– mensili dal 1° dicembre 2021 in poi.
Per
il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 4.1 della sentenza impugnata rimane
invariato.
2. Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste per nove decimi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico
della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).