11.2015.8
Contributo alimentare per un figlio maggiorenne
11 gennaio 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.8
Lugano,
11 gennaio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2014.20 (azione
di mantenimento: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 19 agosto 2014
da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 5 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 23 gennaio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 28 febbraio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1970) e S__________ (1971), ha
affidato i figli AO 1 (nato il 23 maggio 1996) e A__________ (nato il 20
ottobre 1998) alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato
AP 1 – tra l'altro – a versare i seguenti contributi alimentari (inc. OA.2004.197):
–
per AO 1:
fr. 1117.50 mensili fino al 30
giugno 2007,
fr.
1050.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008,
fr.
1125.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008,
fr.
1175.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010 e
fr.
1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014;
–
per A__________:
fr. 1117.50 mensili fino al 30
giugno 2007,
fr.
1155.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008,
fr.
1110.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008,
fr.
1050.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010,
fr.
1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014 e fr. 1270.— mensili
dal 1°giugno 2014 al 31 ottobre 2016.
Tali
contributi di mantenimento sono stati confermati da questa Camera, su appello
di AP 1, con sentenza del 18 dicembre 2010 (inc. 11.2007.47).
B. Il
2 agosto 2014, divenuto maggiorenne, AO 1 ha cominciato un apprendistato triennale
come operatore sociosanitario __________ presso il Centro __________ a __________.
Sollecitata invano una partecipazione finanziaria del genitore, egli ha
chiesto il 19 agosto 2014 al Pretore della giurisdizione di Locarno Città che –
previo conferimento del gratuito patrocinio – il
padre fosse obbligato a erogargli in via cautelare un contributo alimentare di fr. 2463.70
mensili retroattivamente dal 1° giugno 2014. All'udienza del 22 settembre 2014,
indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria
è iniziata il 10 ottobre 2014 ed è terminata il 20 novembre successivo.
C. Ottenuta
nel frattempo, il 25 settembre 2014, l'autorizzazione ad agire, il 13 gennaio
2015 AO 1 ha promosso l'azione di merito in procedura semplificata nei
confronti del padre per ottenere retroattivamente dal 1° giugno 2014 un contributo
alimentare di fr. 2065.– mensili indicizzati (inc. SE.2015.1). Tale causa
è attualmente sospesa. È continuato invece il procedimento cautelare,
nell'ambito del quale le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 19 gennaio 2015 AO
1 ha ridotto la pretesa di mantenimento a fr. 2065.–
mensili, come nella causa di merito. Nel suo
allegato di quello stesso 19 gennaio 2015 il convenuto ha postulato
una volta ancora il rigetto dell'istanza cautelare.
D. Statuendo
con decreto cautelare del 23 gennaio 2015, il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza, nel senso che ha condannato AP 1 a versare al figlio un contributo
alimentare di fr. 315.– mensili dal 1° agosto
2014 al 31 luglio 2015, di fr. 225.– mensili dal 1° agosto 2015 al
31 luglio 2016 e di fr. 135.– mensili dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017. Le
spese processuali di fr. 1900.– sono state poste
per nove decimi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, cui
l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte. AO
1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5
febbraio 2015 per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, l'istanza
cautelare sia integralmente respinta e il decreto impugnato sia riformato di
conseguenza. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente
della Camera con decreto del 14 febbraio 2015. Invitato a esprimersi sul
calcolo del contributo alimentare, AO 1 propone di respingere l'appello, instando
per il beneficio del gratuito patrocinio.
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili entro dieci
giorni (art. 248 lett. d e art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di
controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
presupposto è dato, il Pretore avendo accertato il valore litigioso in fr. 93 620.60 (decreto cautelare impugnato, consid. 17
in fine), cifra che appare verosimile e che non è messa in discussione dalle
parti. Circa la tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore
del convenuto il 26 gennaio 2015. Introdotto il 5 febbraio
2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello
il convenuto acclude una circolare diramata il 16 settembre 2009 dalla
Commissione amministrativa dell'Obergericht del Canton Zurigo in
esecuzione delle direttive sul
calcolo del minimo vitale del diritto esecutivo adottate dalla Conferenza
Svizzera degli Ufficiali di esecuzione e fallimenti (doc. B). Ci si può domandare se tale
documento non potesse già essere sottoposto al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC).
Comunque sia, tale circolare si applica al Canton Zurigo. Nel Cantone Ticino
vigono le istruzioni emanate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (FU 68/2009 del 28 agosto
2009 pag. 6292). Sulla ricevibilità del documento nuovo non soccorre dunque diffondersi.
3. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore ha ritenuto anzitutto che l'apprendistato
scelto dall'istante costituisca una “formazione professionale appropriata” nel
senso dell'art. 277 cpv. 2 CC (consid. 6). In merito alla precarietà dei rapporti
tra padre e figlio, egli ha accertato che tale stato di cose non risulta
imputabile al ragazzo soltanto, il genitore non avendo reso verosimile da parte
sua il benché minimo sforzo di riavvicinamento. Senza dimenticare – ha
soggiunto il Pretore – che non è dato di sapere che cosa abbia incrinato le loro
relazioni personali dopo la sentenza di divorzio, in specie tra il 2007 e il
2010 (consid. 8).
Il
primo giudice ha calcolato così il fabbisogno minimo dell'istante in fr.
1564.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pasti fuori casa fr. 173.35, premio della cassa malati fr. 107.55,
spese di trasferta fr. 84.–: consid. 10) per rapporto al guadagno di lui come
apprendista di fr. 1248.– mensili netti il primo anno di tirocinio, fr.
1339.– mensili netti il secondo anno e fr. 1430.– mensili netti il terzo
(consid. 11). Quanto al convenuto, il Pretore ha determinato il fabbisogno
minimo di lui in fr. 2551.68 mensili (metà del minimo esistenziale del
diritto esecutivo per coppia fr. 850.–, metà del costo dell'alloggio fr.
600.–, premio della cassa malati fr. 426.40, imposte fr. 250.–, maggiorazione
del 20% sull'intero fabbisogno minimo fr. 428.28), a fronte di un reddito da
attività lucrativa di fr. 5685.– mensili (senza assegni familiari: consid. 13).
Posto
ciò, il Pretore ha reputato che AP 1 sia senz'altro in grado di versare al
figlio quanto manca per sopperire al fabbisogno
minimo di lui, ovvero fr. 315.– mensili dal 1° agosto 2014 al 31
luglio 2015, fr. 225.– mensili dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2016 e
fr. 135.– mensili dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017, senza decurtare per ciò
il contributo alimentare dovuto
all'altro
figlio A__________ fino al 31 ottobre 2016. Disponibilità del convenuto che –
ha sottolineato il Pretore – sussiste quand'anche si calcoli il fabbisogno minimo del genitore con criteri più generosi, portandone
l'ammontare a fr. 3691.68 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della
cassa malati fr. 426.40, imposte fr. 250.–, maggiorazione del 20% sul totale
fr. 615.28). Onde, in definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare entro i
limiti descritti.
4. L'appellante
si duole in primo luogo che il Pretore lo abbia condannato a versare contributi
di mantenimento per il figlio sebbene questi rifiuti senza giustificazione ogni
relazione personale con lui. Toccava al ragazzo – egli afferma – dare ragione
del proprio comportamento inflessibile, in difetto di che egli non può essere
tenuto ad assumere obblighi di mantenimento. Ora, che un genitore non sia
tenuto a sostentare un figlio maggiorenne con cui non abbia alcun rapporto per volontà
esclusiva del figlio è già stato ricordato dal primo giudice (decreto cautelare impugnato, consid. 7; sentenze
del Tribunale federale 5A_179/2015 del 29 maggio 2015 consid. 3.1 in: FamPra.ch 2015 pag. 997 5A_664/2015 del 25 gennaio 2016 in: FamPra.ch 2016 pag. 519; RtiD
I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 5a con richiami). Come tuttavia ha
spiegato anche il Pretore, la responsabilità esclusiva di un figlio si ravvisa
solo qualora il ragazzo respinga gli sforzi di cui il genitore ha dato prova
per avvicinarsi a lui. Nella fattispecie non è dato di sapere perché entrambi i
figli manifestino una netta avversione a incontrare il padre, tutto ignorandosi
su che cosa sia accaduto tra il 2007 (quando i ragazzi avevano ancora “un buon
rapporto” con lui) e il 2010 (decreto cautelare impugnato, consid. 8). Sta di
fatto che invano si cercherebbe di sapere quali passi abbia intrapreso AP 1, in
quel periodo o in seguito, per ripristinare i contatti con AO 1.
L'appellante
ribadisce che incombeva al figlio giustificare il proprio comportamento. Così
argomentando, egli trascura tuttavia che spettava a lui rendere verosimile il
rifiuto ingiustificato di ogni contatto personale da parte del ragazzo nonostante
Fatti
i suoi tentativi di riconciliazione. Ingiustamente egli dà quindi per scontato
che, rifiutando di incontrarlo, il figlio sarebbe per forza nel torto. Lo
stesso Pretore ha rimproverato ad AP 1, per altro, di essersi limitato a
pretendere apoditticamente di avere cercato ripetutamente di riallacciare i rapporti
con AO 1, salvo non rendere verosimile alcunché di concreto (decreto cautelare impugnato,
consid. 8). Con tale argomentazione l'interessato non si confronta neppure di
scorcio, sicché al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato
irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
Ne segue che su questo primo punto l'appello si rivela manifestamente destinato
all'insuccesso.
5. Nel
memoriale l'appellante dichiara di non contestare che l'apprendistato triennale
seguito dal figlio presso il Centro __________ a __________ sia una “formazione
adeguata”, riservandosi di discutere la questione in sede di merito. Egli dichiara
altresì di rinunciare a mettere in dubbio il calcolo relativo al supplemento
del 20% sul fabbisogno minimo riconosciutogli dal Pretore, riservandosi una
volta ancora di affrontare il problema nella causa principale. Al riguardo non
giova pertanto diffondersi.
6. Secondo
l'appellante, non bastasse in concreto la totale assenza di relazioni tra padre
e figlio per respingere ogni pretesa di mantenimento nei suoi confronti, il
fabbisogno minimo dell'istante calcolato dal Pretore in fr. 1564.90 mensili risulterebbe
ad ogni modo eccessivo, poiché AO 1 vive con la madre, non ha alcun onere di
alloggio e fruisce di vitto gratuito. In circostanze del genere – egli prosegue
– le autorità esecutive del Canton Zurigo riconoscono un minimo esistenziale di
fr. 600.– mensili (la metà di quello per debitore solo) e le autorità ticinesi
un minimo esistenziale di fr. 850.– mensili (la metà di quello per due
conviventi), sicché nella fattispecie il minimo esistenziale del figlio va ridotto
da fr. 1200.– mensili ad almeno fr. 850.– mensili. E siccome il fabbisogno minimo del ragazzo non eccede così fr. 1214.90
mensili, già con il suo reddito di fr. 1248.– netti mensili (primo anno di tirocinio)
AO 1 può sostentarsi da sé, godendo addirittura di qualche agio, ove si consideri
ch'egli riceve anche l'assegno familiare (“di formazione”) di fr. 250.– mensili.
a) A
ragione il Pretore ricorda intanto che il fabbisogno minimo di un figlio
maggiorenne si determina, nel Cantone Ticino, in base alle indicazioni diramate
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità
di vigilanza (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292; Rep. 1995 pag. 153
n. 28; recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016,
consid. 5c). Tali direttive dispongono che ‟prestazioni in natura come
vitto, abiti da lavoro ecc. vanno dedotti dal minimo d'esistenza in proporzione
al loro valore: per il vitto nella misura del 50% dell'importo base
mensileˮ (cifra V n. 1). La giurisprudenza ha già avuto modo di
rilevare del resto che le spese di alimentazione incidono almeno nella misura
del 42% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2008 pag. 1084 n.
64c). È vero che l'argomento stando al quale in concreto il figlio beneficia di
vitto gratuito offerto dalla madre è nuovo, né l'appellante spiega perché esso non
potesse essere sottoposto al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). È
altrettanto vero però che, secondo quanto ha dichiarato il figlio stesso all'udienza
del 22 settembre 2014, ‟effettivamente [S__________] continua a farsi carico
di parte del mantenimentoˮ (verbale, pag. 3 a metà), salvo che, dovendo
egli pranzare fuori casa, ‟non è (…) possibile sostenere” che i pasti “siano
tutti forniti dalla madre in naturaˮ (verbale, pag. 3 in fondo). Sta
di fatto che, per lo meno a un sommario esame come quello che governa i
provvedimenti cautelari, la madre risulta farsi carico delle cene senza riscuotere
alcun corrispettivo. Di ciò occorreva tenere conto ai fini del giudizio.
b) Pertinente
è anche la seconda allegazione del convenuto, il quale ricorda che il figlio AO
1 ha diritto a un assegno familiare (“di formazione”) di fr. 250.– mensili
(art. art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2).
Il Pretore non l'ha disconosciuto. Anzi, ha precisato esplicitamente che “il
Considerandi
convenuto dovrà girare – in più – al figlio l'assegno di formazione (… AO 1
potrà eventualmente fare richiesta di ricevere direttamente l'assegno di formazione:
art. 9 cpv. 2 LFam)” (decreto cautelare impugnato, consid. 13). Se non che, all'atto
pratico egli non ha considerato tale introito, né come reddito del figlio, né –
in alternativa – come deduzione dal fabbisogno minimo di AO 1. Se si tiene
calcolo di ciò, l'ammanco del figlio si riduce, sulla base dello stesso
fabbisogno minimo calcolato dal primo giudice (fr. 1564.90 mensili), a fr. 67.–
mensili limitatamente al primo anno di formazione, dopo di che le entrate del
ragazzo coprono il relativo fabbisogno minimo. E un figlio che può sostentare
sé medesimo con i propri mezzi non può valersi dell'art. 277 cpv. 2 CC per
chiedere contributi di mantenimento ai genitori (art. 276 cpv. 3 CC). Quanto all'ammanco
di fr. 67.– mensili registrato dal figlio durante il primo anno di
formazione, esso appare ampiamente compensato, a un sommario esame, dalle cene che la madre offre gratuitamente.
c) Nelle
osservazioni all'appello AO 1 eccepisce che la questione dell'assegno familiare
(“di formazione”) non è stata sollevata dal convenuto in prima sede. Trascura
però che – come si è appena visto – essa è stata esplicitamente evocata dal
Pretore. Quand'anche il convenuto non ne avesse accennato in primo grado, pertanto,
il decreto cautelare dava adito al convenuto di far valere che l'assegno
familiare non era stato considerato dal Pretore nel calcolo relativo alla disponibilità economica del figlio (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 30 in fine ad
art. 317). L'istante obietta che quando ha avviato il procedimento cautelare, a
18.
anni, egli “certamente non beneficiava di alcun assegno di formazione”
(osservazioni all'appello, pag. 3 in fondo). Gli atti dimostrano però che dal
1° giugno del 2014 in poi (decorrenza della richiesta cautelare) AP 1 ha
percepito regolarmente fr. 450.– mensili complessivi di assegni familiari
(oltre al reddito netto di fr. 5685.– mensili: decreto cautelare
impugnato, consid. 13): fr. 250.– per AO 1 (“assegno di formazione”) e fr. 200.–
per A__________ (doc. 10: conteggi di stipendio dal giugno del 2014 in poi). A
torto
l'istante
asserisce perciò che il 1° giugno 2014 egli “certamente non beneficiava di
alcun assegno di formazione”.
d) Un'altra
questione è sapere se il genitore abbia riversato gli assegni familiari ai
figli. Che tali prestazioni spettassero a AO 1 e A__________ è pacifico (art.
285.
cpv. 2 e 2bis CC).
Il Pretore si è limitato a rammentare in proposito che “AO 1 potrà
eventualmente fare richiesta di ricevere direttamente l'assegno di formazione:
v. art. 9 cpv. 2 LAFam” (decreto cautelare impugnato, consid. 13). Non ha
accertato però se – ed eventualmente in che misura – quegli si sia visto
riversare dal padre tali prestazioni dopo il 1° giugno 2014. Sia come sia,
nell'istanza cautelare AO 1 ha chiesto contributi di mantenimento, non la
girata di assegni familiari. E un figlio maggiorenne che può sopperire al suo
fabbisogno minimo con il proprio reddito e gli assegni familiari (“di
formazione”) non può pretendere – come si è appena visto – contributi alimentari
in aggiunta. Se ne conclude che nel caso specifico non si riscontravano le
premesse, a livello di verosimiglianza, per obbligare il convenuto a erogare
contributi di mantenimento in favore del figlio. Provvisto di buon diritto,
l'appello merita così accoglimento.
7.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv.
1.
CPC). Delle modeste condizioni economiche in cui egli versa si tiene calcolo,
ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia (art. 13 LTG). Le
spese giudiziarie di primo grado seguono a loro volta la soccombenza. L'appellante
chiede che le ripetibili di fr. 2000.– fissate dal Pretore siano portate a fr.
2800.
–, ma non dà alcuna motivazione al riguardo. Se l'indennità di fr. 2000.–
si riferiva a un grado di soccombenza pari a un decimo, l'indennità piena
ammonta infatti a fr. 2400.–, non a fr. 2800.– (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n.
24c). E da essa non v'è ragione di scostarsi.
La
richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante con le osservazioni
all'appello è destinata all'insuccesso. È verosimile che il richiedente si
trovi in ristrettezze finanziarie (art. 117 lett. a CPC). La sua richiesta di
respingere l'appello tuttavia non denotava alcuna probabilità di esito
favorevole (art. 117 lett. b CPC). D'altro lato, prospettandosi un accoglimento
dell'appello, l'istante doveva necessariamente essere invitato a esprimersi.
Per evitare l'addebito di spese e ripetibili gli sarebbe bastato rimettersi al
giudizio della Camera o rinunciare a osservazioni (DTF 139 III 38 consid. 5 in
fine).
8.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. L'istanza è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 1900.– complessivi
sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 2400.–
per ripetibili.
Per
il resto il decreto cautelare impugnato rimane invariato.
II. Le spese
di appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di
AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per ripetibili.
III. La
richiesta di gratuito contenuta nelle osservazioni all'appello è respinta.
IV. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).