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Decisione

11.2015.8

Contributo alimentare per un figlio maggiorenne

11 gennaio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi tentativi di riconciliazione. Ingiustamente egli dà quindi per scontato

che, rifiutando di incontrarlo, il figlio sarebbe per forza nel torto. Lo

stesso Pretore ha rimproverato ad AP 1, per altro, di essersi limitato a

pretendere apoditticamente di avere cercato ripetutamente di riallacciare i rapporti

con AO 1, salvo non rendere verosimile alcunché di concreto (decreto cautelare impugnato,

consid. 8). Con tale argomentazione l'interessato non si confronta neppure di

scorcio, sicché al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato

irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

Ne segue che su questo primo punto l'appello si rivela manifestamente destinato

all'insuccesso.

5. Nel

memoriale l'appellante dichiara di non contestare che l'apprendistato triennale

seguito dal figlio presso il Centro __________ a __________ sia una “formazione

adeguata”, riservandosi di discutere la questione in sede di merito. Egli dichiara

altresì di rinunciare a mettere in dubbio il calcolo relativo al supplemento

del 20% sul fabbisogno minimo riconosciutogli dal Pretore, riservandosi una

volta ancora di affrontare il problema nella causa principale. Al riguardo non

giova pertanto diffondersi.

6. Secondo

l'appellante, non bastasse in concreto la totale assenza di relazioni tra padre

e figlio per respingere ogni pretesa di mantenimento nei suoi confronti, il

fabbisogno minimo dell'istante cal­colato dal Pretore in fr. 1564.90 mensili risulterebbe

ad ogni modo eccessivo, poiché AO 1 vive con la madre, non ha alcun onere di

alloggio e fruisce di vitto gratuito. In circostanze del genere – egli prosegue

– le autorità esecutive del Canton Zurigo riconoscono un minimo esistenziale di

fr. 600.– mensili (la metà di quello per debitore solo) e le autorità ticinesi

un minimo esistenziale di fr. 850.– mensili (la metà di quello per due

conviventi), sicché nella fattispecie il minimo esistenziale del figlio va ridotto

da fr. 1200.– mensili ad almeno fr. 850.– mensili. E siccome il fabbisogno minimo del ragazzo non eccede così fr. 1214.90

mensili, già con il suo reddito di fr. 1248.– netti mensili (primo anno di tirocinio)

AO 1 può sostentarsi da sé, godendo addirittura di qualche agio, ove si consideri

ch'egli riceve anche l'assegno familiare (“di formazione”) di fr. 250.– mensili.

a) A

ragione il Pretore ricorda intanto che il fabbisogno minimo di un figlio

maggiorenne si determina, nel Cantone Ticino, in base alle indicazioni diramate

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità

di vigilanza (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292; Rep. 1995 pag. 153

n. 28; recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016,

consid. 5c). Tali direttive dispongono che ‟prestazioni in natura come

vitto, abiti da lavoro ecc. vanno dedotti dal minimo d'esistenza in proporzione

al loro valore: per il vitto nella misura del 50% dell'importo base

mensileˮ (cifra V n. 1). La giurisprudenza ha già avuto modo di

rilevare del resto che le spese di alimentazione incidono almeno nella misura

del 42% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2008 pag. 1084 n.

64c). È vero che l'argomento stando al quale in con­creto il figlio beneficia di

vitto gratuito offerto dalla madre è nuovo, né l'appellante spiega perché esso non

potesse essere sottoposto al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). È

altrettanto vero però che, secondo quanto ha dichiarato il figlio stesso al­l'udienza

del 22 settembre 2014, ‟effettiva­mente [S__________] continua a farsi carico

di parte del mante­ni­mentoˮ (verbale, pag. 3 a metà), salvo che, dovendo

egli pranzare fuori casa, ‟non è (…) possibile sostenere” che i pasti “siano

tutti forniti dalla madre in naturaˮ (verbale, pag. 3 in fondo). Sta

di fatto che, per lo meno a un sommario esame come quello che governa i

provvedimenti cautelari, la madre risulta farsi carico delle cene senza riscuotere

alcun corrispettivo. Di ciò occorreva tenere conto ai fini del giudizio.

b) Pertinente

è anche la seconda allegazione del convenuto, il quale ricorda che il figlio AO

1 ha diritto a un assegno familiare (“di formazione”) di fr. 250.– mensili

(art. art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2).

Il Pretore non l'ha disconosciuto. Anzi, ha precisato esplicitamente che “il

Considerandi

convenuto dovrà girare – in più – al figlio l'assegno di formazione (… AO 1

potrà eventualmente fare richiesta di ricevere direttamente l'assegno di formazione:

art. 9 cpv. 2 LFam)” (decreto cautelare impugnato, consid. 13). Se non che, all'atto

pratico egli non ha considerato tale introito, né come reddito del figlio, né –

in alternativa – come deduzione dal fabbiso­gno minimo di AO 1. Se si tiene

calcolo di ciò, l'ammanco del figlio si riduce, sulla base dello stesso

fabbisogno minimo calcolato dal primo giudice (fr. 1564.90 mensili), a fr. 67.–

mensili limitatamente al primo anno di formazione, dopo di che le entrate del

ragazzo coprono il relativo fabbisogno minimo. E un figlio che può sostentare

sé medesimo con i propri mez­zi non può valersi del­l'art. 277 cpv. 2 CC per

chiedere contributi di mantenimento ai genitori (art. 276 cpv. 3 CC). Quanto al­l'ammanco

di fr. 67.– mensili registrato dal figlio durante il primo anno di

formazione, esso appare ampia­mente compensato, a un sommario esame, dalle cene che la madre offre gratuitamente.

c) Nelle

osservazioni all'appello AO 1 eccepisce che la questione dell'assegno familiare

(“di formazione”) non è stata sollevata dal convenuto in prima sede. Trascura

però che – come si è appena visto – essa è stata esplicitamente evocata dal

Pretore. Quand'anche il convenuto non ne avesse accennato in primo grado, pertanto,

il decreto cautelare dava adito al convenuto di far valere che l'assegno

familiare non era stato considerato dal Pretore nel calcolo relativo alla disponibilità economica del figlio (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schwei­ze­rischen ZPO, 3ª edizione, n. 30 in fine ad

art. 317). L'istante obietta che quando ha avviato il procedimento cautelare, a

18.

anni, egli “certamente non beneficiava di alcun assegno di formazione”

(osservazioni all'appello, pag. 3 in fondo). Gli atti dimostrano però che dal

1° giugno del 2014 in poi (decorrenza della richiesta cautelare) AP 1 ha

percepito regolarmente fr. 450.– mensili complessivi di assegni familiari

(oltre al reddito netto di fr. 5685.– mensili: decreto cautelare

impugnato, consid. 13): fr. 250.– per AO 1 (“assegno di formazione”) e fr. 200.–

per A__________ (doc. 10: conteggi di stipendio dal giugno del 2014 in poi). A

torto

l'istante

asserisce perciò che il 1° giugno 2014 egli “certamente non beneficiava di

alcun assegno di formazione”.

d) Un'altra

questione è sapere se il genitore abbia riversato gli assegni familiari ai

figli. Che tali prestazioni spettassero a AO 1 e A__________ è pacifico (art.

285.

cpv. 2 e 2bis CC).

Il Pretore si è limitato a rammentare in proposito che “AO 1 potrà

eventualmente fare richiesta di ricevere direttamente l'assegno di formazione:

v. art. 9 cpv. 2 LAFam” (decreto cautelare impugnato, consid. 13). Non ha

accertato però se – ed eventual­mente in che misura – quegli si sia visto

riversare dal padre tali prestazioni dopo il 1° giugno 2014. Sia come sia,

nell'istanza cautelare AO 1 ha chiesto contributi di mantenimento, non la

girata di assegni familiari. E un figlio maggiorenne che può sopperire al suo

fabbisogno minimo con il proprio reddito e gli assegni familiari (“di

formazione”) non può pretendere – come si è appena visto – contributi alimentari

in aggiunta. Se ne conclude che nel caso specifico non si riscontravano le

premesse, a livello di verosimiglianza, per obbligare il convenuto a erogare

contributi di mantenimento in favore del figlio. Provvisto di buon diritto,

l'appello merita così accoglimento.

7.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza del­l'istante (art. 106 cpv.

1.

CPC). Delle modeste condizioni economiche in cui egli versa si tiene calcolo,

ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia (art. 13 LTG). Le

spese giudiziarie di primo grado seguono a loro volta la soccombenza. L'appellante

chiede che le ripetibili di fr. 2000.– fissate dal Pretore siano portate a fr.

2800.

–, ma non dà alcuna motivazione al riguardo. Se l'indennità di fr. 2000.–

si riferiva a un grado di soccombenza pari a un decimo, l'indennità piena

ammonta infatti a fr. 2400.–, non a fr. 2800.– (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n.

24c). E da essa non v'è ragione di scostarsi.

La

richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante con le osservazioni

all'appello è destinata all'insuccesso. È verosimile che il richiedente si

trovi in ristrettezze finanziarie (art. 117 lett. a CPC). La sua richiesta di

respingere l'appello tuttavia non denotava alcuna probabilità di esito

favorevole (art. 117 lett. b CPC). D'altro lato, prospettandosi un accoglimento

dell'appello, l'istante doveva necessariamente essere invitato a esprimersi.

Per evitare l'addebito di spese e ripetibili gli sarebbe bastato rimettersi al

giudizio della Camera o rinunciare a osservazioni (DTF 139 III 38 consid. 5 in

fine).

8.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:

1. L'istanza è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 1900.– complessivi

sono poste a carico del­l'istante, che rifonderà al convenuto fr. 2400.–

per ripetibili.

Per

il resto il decreto cautelare impugnato rimane invariato.

II. Le spese

di appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di

AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per ripetibili.

III. La

richiesta di gratuito contenuta nelle osservazioni all'appello è respinta.

IV. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).