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Decisione

11.2015.80

Contro una disposizione ordinatoria processuale non è dato il rimedio dell'appello

29 ottobre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i loro punti di vista. Statuendo il 10 settembre 2015, il Pretore aggiunto ha

respinto la richiesta. Non sono state prelevate spese processuali né assegnate

ripetibili, rinviate al merito.

C. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 settembre 2015 nel

quale postula l'accoglimento dell'istanza con conseguente pronuncia del

divorzio e il rinvio della liquidazione del regime dei beni a un giudizio separato.

L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Nella

fattispecie l'attore ha postulato l'emanazione di una decisione sul principio

del divorzio “con una decisione parziale” rinviando a un successivo giudizio

separato la decisione sulle conseguenze del divorzio. In sostanza, dal profilo

processuale, egli ha chiesto al Pretore aggiunto di limitare il procedimento a

una singola questione o conclusione sulla base dell'art. 125 lett. a CPC (cfr. Tappy in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 283). E il primo giudice l'ha respinta

senza esprimersi sul merito della questione. In tali circostanze egli non ha

emanato una decisione incidentale o parziale bensì una disposizione ordinatoria

processuale (Fankhauser in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leueberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 283; Gschwend/

Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 20 ad

art. 125; Frei in: Berner

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012, n. 28 ad

art. 125; Kaufmann in:

Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 18 ad

art. 125). Premesso ciò, per l'art. 319 lett. b CPC le “disposizione

ordinatoria processuale” sono impugnabili solo mediante reclamo. La medesima conclusione

varrebbe anche nell'ipotesi di una disgiunzione della causa ai sensi dell'art. 283 cpv. 2 CPC (Fank-hauser,

op. cit., loc. cit.; Van de Graaf

in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n.

4.

ad

art. 283). Un eventuale appello non entra pertanto in linea di conto.

L'impugnazione va dichiarata irricevibile e andrebbe trasmessa alla terza

Camera civile competente per materia

(art. 48 lett. c n. 1 LOG).

In concreto, tuttavia, prima di

farlo seguire a tale Camera, occorre verificare nondimeno ch'esso non sia

irricevibile o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la trasmissione

si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Ora, trattandosi una

disposizione ordinatoria processuale l'art. 321 cpv. 2 CPC prevede che il

termine di reclamo è di dieci giorni. Nella fattispecie la decisione impugnata

è stato notificata al patrocinatore dell'attore il 14 settembre 2015. Depositato

il 29 settembre 2015 l'appello in esame si rivela tardivo.

Non si disconosce che nell'indicazione

dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il Pretore aggiunto si è,

in particolare, limitato a riprodurre gli art. 319 e 321 CPC, senza specificare

esplicitamente il termine di reclamo. La natura ordinatoria della decisione

impugnata non poteva sfuggire tuttavia al patrocinatrice dell'attore, tanto

meno ove si consideri la semplificazione del processo (art. 125 CPC) è regolata

al capitolo 1 del Titolo nono del Codice di diritto processuale civile svizzero

concernente la direzione del processo che regola le disposizioni ordinatorie come

espressamente indicato dall'art. 124 cpv. 1 seconda frase CPC. La decisione con

cui il giudice rifiuta di limitare il processo a singole questioni, dunque, non

può che essere una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 321

cpv. 2 CPC. Al riguardo il patrocinatore dell'attore non poteva avere dubbi sul

termine corretto. Si aggiunga che, ad ogni modo, nel rimedio AP 1 non allude ad

alcun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319

lett. b n. 2 CPC, ciò che renderebbe una volta di più irricevibile il rimedio

esperito. Ne segue che anche il reclamo è inammissibile.

2.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, il rimedio non essendo stato oggetto di notificazione alla

controparte.

3.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), un'azione di divorzio in sé non ha carattere patrimoniale, il

ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (Güngerich in: Seiler/von

Werdt/Güngerich, Bundes­gerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 ad art.

51).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattata come appello, l'impugnazione

è irricevibile.

2. Trattata come reclamo, l'impugnazione

è irricevibile.

3. Le spese processuali di fr. 500.– sono

poste a carico di AP 1.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv..

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).