11.2015.80
Contro una disposizione ordinatoria processuale non è dato il rimedio dell'appello
29 ottobre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.80
Lugano
29 ottobre 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM. 2015.37 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 13 marzo 2015 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 nata
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
giudicando sull'appello
del 19 agosto 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto
il 10 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1940) e CO 1 (1941) si
sono sposati ad __________ il 25 maggio 1967. Dal matrimonio è nato N__________,
il 17 agosto 1967. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2003 quando la
moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi a __________. Con
sentenza del 4 agosto 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha
pronunciato la separazione dei coniugi.
B. Il 13 marzo 2015 AP 1 ha promosso
azione di divorzio davanti al medesimo Pretore chiedendo la liquidazione del regime
dei beni e offrendo un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili. Egli ha altresì
chiesto una decisione immediata sul principio del divorzio e il rinvio di
quello sulla liquidazione del regime dei beni. All'udienza del 30 aprile 2015 il
Pretore aggiunto ha accertato che i coniugi concordavano sul principio del
divorzio. Il
5 maggio 2015 AP 1 ha reiterato la richiesta di pronunciare il divorzio
rinviando a un giudizio separato le conseguenze dello stesso. Il 22 maggio 2015
AO 1 si è opposta alla richiesta dell'attore. Richiamato l'incarto
dell'autorità regionale di protezione 15 concernente l'istituzione di una
curatela generale in favore di AP 1, nei loro rispettivi memoriali conclusivi
sulla questione della limitazione del giudizio, le parti hanno mantenute inalterati
Fatti
i loro punti di vista. Statuendo il 10 settembre 2015, il Pretore aggiunto ha
respinto la richiesta. Non sono state prelevate spese processuali né assegnate
ripetibili, rinviate al merito.
C. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 settembre 2015 nel
quale postula l'accoglimento dell'istanza con conseguente pronuncia del
divorzio e il rinvio della liquidazione del regime dei beni a un giudizio separato.
L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Nella
fattispecie l'attore ha postulato l'emanazione di una decisione sul principio
del divorzio “con una decisione parziale” rinviando a un successivo giudizio
separato la decisione sulle conseguenze del divorzio. In sostanza, dal profilo
processuale, egli ha chiesto al Pretore aggiunto di limitare il procedimento a
una singola questione o conclusione sulla base dell'art. 125 lett. a CPC (cfr. Tappy in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 283). E il primo giudice l'ha respinta
senza esprimersi sul merito della questione. In tali circostanze egli non ha
emanato una decisione incidentale o parziale bensì una disposizione ordinatoria
processuale (Fankhauser in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leueberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 283; Gschwend/
Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 20 ad
art. 125; Frei in: Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012, n. 28 ad
art. 125; Kaufmann in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 18 ad
art. 125). Premesso ciò, per l'art. 319 lett. b CPC le “disposizione
ordinatoria processuale” sono impugnabili solo mediante reclamo. La medesima conclusione
varrebbe anche nell'ipotesi di una disgiunzione della causa ai sensi dell'art. 283 cpv. 2 CPC (Fank-hauser,
op. cit., loc. cit.; Van de Graaf
in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n.
4.
ad
art. 283). Un eventuale appello non entra pertanto in linea di conto.
L'impugnazione va dichiarata irricevibile e andrebbe trasmessa alla terza
Camera civile competente per materia
(art. 48 lett. c n. 1 LOG).
In concreto, tuttavia, prima di
farlo seguire a tale Camera, occorre verificare nondimeno ch'esso non sia
irricevibile o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la trasmissione
si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Ora, trattandosi una
disposizione ordinatoria processuale l'art. 321 cpv. 2 CPC prevede che il
termine di reclamo è di dieci giorni. Nella fattispecie la decisione impugnata
è stato notificata al patrocinatore dell'attore il 14 settembre 2015. Depositato
il 29 settembre 2015 l'appello in esame si rivela tardivo.
Non si disconosce che nell'indicazione
dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il Pretore aggiunto si è,
in particolare, limitato a riprodurre gli art. 319 e 321 CPC, senza specificare
esplicitamente il termine di reclamo. La natura ordinatoria della decisione
impugnata non poteva sfuggire tuttavia al patrocinatrice dell'attore, tanto
meno ove si consideri la semplificazione del processo (art. 125 CPC) è regolata
al capitolo 1 del Titolo nono del Codice di diritto processuale civile svizzero
concernente la direzione del processo che regola le disposizioni ordinatorie come
espressamente indicato dall'art. 124 cpv. 1 seconda frase CPC. La decisione con
cui il giudice rifiuta di limitare il processo a singole questioni, dunque, non
può che essere una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 321
cpv. 2 CPC. Al riguardo il patrocinatore dell'attore non poteva avere dubbi sul
termine corretto. Si aggiunga che, ad ogni modo, nel rimedio AP 1 non allude ad
alcun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319
lett. b n. 2 CPC, ciò che renderebbe una volta di più irricevibile il rimedio
esperito. Ne segue che anche il reclamo è inammissibile.
2.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, il rimedio non essendo stato oggetto di notificazione alla
controparte.
3.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), un'azione di divorzio in sé non ha carattere patrimoniale, il
ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (Güngerich in: Seiler/von
Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 ad art.
51).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattata come appello, l'impugnazione
è irricevibile.
2. Trattata come reclamo, l'impugnazione
è irricevibile.
3. Le spese processuali di fr. 500.– sono
poste a carico di AP 1.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).