11.2015.81
Omologazione di una convenzione a tutela dell'unione coniugale in materia di contributi alimentari per la moglie
7 aprile 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.81
Lugano
7 aprile 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2015.845 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 febbraio 2015 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv.)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 1° ottobre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
21 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1973) e AP 1 (1978), di
cittadinanza __________, si sono sposati a __________ il 1° febbraio 2008. Dal
matrimonio è nata M__________, il 2 marzo 2009. AO 1 lavora per l'Ufficio
federale di polizia, la moglie ha iniziato nel 2003 un tirocinio come creatrice
di abbigliamento nella ditta __________ di __________.
B. Il 20 febbraio 2015 AP 1 si
è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata, per
ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale (proprietà per piani n. 26 710 della particella n. 283 RFD di __________,
appartenente al marito) e l'affidamento della figlia (riservato il diritto di
vista paterno), come pure un contributo alimentare indeterminato per
sé e uno di fr. 2015.–
mensili per M__________. Al contraddittorio del 31 marzo 2015 il convenuto ha
aderito all'autorizzazione a vivere separati, all'attribuzione dell'alloggio
coniugale, all'affidamento della figlia alla madre (riservato il suo diritto di
visita) e al contributo alimentare per la figlia, offrendo un contributo alimentare
per la moglie di fr. 3349.25 mensili fino al settembre del 2015, ridotto a fr.
3201.60 mensili in seguito, e chiedendo di essere autorizzato a pagare direttamente
determinate spese della moglie e della figlia. Il Pretore ha omologato seduta
stante un accordo provvisorio in cui i coniugi dichiaravano “per il momento” di
continuare la vita in comune, il marito impegnandosi ad assumere l'intero mantenimento
della famiglia.
C. All'udienza del 17 giugno
2015, indetta per il seguito del contraddittorio, i coniugi si sono accordati
sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio
coniugale alla moglie, sull'affidamento della figlia alla madre, sul diritto di
visita paterno, su un contributo alimentare
di fr. 3350.– mensili per la moglie, su uno di fr. 1660.– mensili
per M__________ (assegni familiari non compresi), il convenuto impegnandosi
inoltre a pagare direttamente determinati oneri
a carico della moglie, e sull'attribuzione di un'automobile alla moglie
stessa. Il Pretore ha omologato l'intesa, precisando che “una volta eseguito
l'ascolto di M__________ e ricevuto il relativo
rapporto” le parti sarebbero state “interpellate nel merito”.
D. I coniugi parrebbero essersi
separati il 1° luglio 2015, quando il marito è tornato ad abitare a __________
dai propri genitori. Nell'agosto del 2015 la mediatrice __________ T__________
ha sentito M__________ e ha trasmesso la sua relazione al Pretore. All'udienza
del 21 settembre 2015 le parti hanno riconfermato l'accordo del 17 giugno
precedente e il Pretore ha definitivamente omologato la convenzione, ponendo le
spese processuali di complessivi fr. 1300.– a carico del convenuto,
compensate le ripetibili. AP 1 non ha tuttavia firmato il verbale di udienza, adducendo
“motivi linguistici” e il desiderio di “leggere con calma”.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° ottobre 2015 nel
quale postula l'aumento del contributo alimentare per sé a complessivi fr. 5864.90
mensili. AO 1 non è stato chiamato a esprimersi sul memoriale.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie è in discussione il contributo alimentare per la moglie che,
secondo l'appellante, il Pretore non avrebbe dovuto omologare. E l'ammontare del
contributo in questione (fr. 4743.20 mensili oltre alla metà eccedenza nel
bilancio familiare, di fr. 1121.70 mensili), di durata incerta, va
calcolato sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del
Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Il valore
litigioso raggiunge agevolmente così fr. 10 000.–.
Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è stata notificata
alle parti il 21 settembre 2015. Introdotto il 1° ottobre 2015, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel caso in rassegna il Pretore
ha omologato un accordo stipulato dai coniugi sui contributi alimentari dovuti
dal marito alla moglie in esito a una protezione dell'unione coniugale. Una
simile intesa è ammissibile (DTF 142 III 519 consid. 2.5). Non è chiaro se sia sempre
necessaria l'omologazione del giudice, come sostiene la dottrina maggioritaria
(Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori],
Droit matrimonial, Fond et procédure,
Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC;) e come ha ritenuto questa Camera una
decina di anni addietro (RtiD II-2006 pag. 685 n. 37c) o meno (Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 38
n. 1.42 segg.). Comunque sia, nulla impedisce che le parti possano chiedere
al giudice di approvare l'intesa.
Premesso ciò, una convenzione
sugli effetti della vita separata può essere
censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC alla stessa stregua
di una convenzione sugli effetti del divorzio (sentenza del Tribunale federale
5A_187/2013 del 4 ottobre 2013 consid. 5, in: FamPra.ch 2014 pag. 409 e successiva
sentenza 5A_121/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 1007;
v. anche Dietschy-Martenet in: Bohnet/Guillod
[curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, op. cit., n. 13 ad art. 289
CPC; Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], op. cit., n. 7 ad art.
289; Siehr/Bähler in: Basler
Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 3 ad art. 289; Spycher,
op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC; Gasser/Rickli,
Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 289; van de Graaf in: Oberhammer [curatore],
Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 2 ad art. 289). Analogo orientamento ha già
adottato per altro questa Camera (RtiD
II-2014 pag. 876 consid. 5).
La disattenzione dell'art. 279
cpv. 1 CPC può essere fatta valere con appello (o con reclamo, se il valore
litigioso non è raggiunto) e può vertere tanto su un preteso vizio della volontà
quanto sul fatto che la convenzione non sia stata conclusa dopo matura riflessione,
non sia chiara, non sia completa o sia “manifestamente inadeguata” (sentenza
del Tribunale federale 5A_121/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch
2016 pag. 1007).
3. Vizi della
volontà sono quelli contemplati dal Codice delle obbligazioni (art. 7 CC): errore
essenziale (art. 24 cpv. 1 n. 4 e cpv. 2 CO), dolo (art. 28 CO), timore
(art. 29 CO) e – ma l’opinione è controversa (Tappy
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10
ad art. 289 con richiami) – gli estremi di una lesione (art. 21 CO). Spetta
ad ogni modo al coniuge che invoca un difetto della volontà recarne la prova
(sentenza del Tribunale federale 5A_772/2014 del 17 marzo 2015 consid. 5.1 con
rinvii; RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.58
del 29 dicembre 2016, consid. 3 con rinvii). L'accertamento della matura
riflessione consiste invece nel sincerarsi che le parti abbiano capito la
portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e
durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione o a sfinimento
(RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Quanto all'adeguatezza, il giudice si
cerziora che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto
risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendo egli tutelare la parte
economicamente più debole da atti di leggerezza,
di inesperienza o di condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a
con rinvii). Egli rifiuta l'omologazione tuttavia solo in caso di sproporzione
evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni della legge.
Non gli incombe di indagare su eventuali vizi occulti o su questioni di mera adeguatezza
(anziché di manifesta inadeguatezza), se non ove applichi il principio
inquisitorio “illimitato”.
4. In concreto il marito ha
dichiarato davanti al Pretore, all'udienza del 17 giugno 2017, un reddito di
fr. 13 435.– mensili, oltre all'assegno
familiare di fr. 365.–, e ha esposto un fabbisogno minimo di fr. 8356.85
mensili (doc. 2). Dal canto suo la moglie ha indicato un guadagno di fr. 510.–
mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo “dell'ordine” di fr. 3850.–
mensili. Su tali basi AO 1 si è impegnato a versare alla moglie, dal 1° luglio
2015, un contributo alimentare di fr. 3350.– mensili, riservata la possibilità per
lui di compensare la somma, “contro presentazione dei giustificativi”, con
interessi ipotecari per fr. 1331.– mensili, con spese accessorie
dell'abitazione coniugale per fr. 336.65 mensili, come pure con il premio
dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile per fr.
39.40 mensili. Alla successiva udienza del 21 settembre 2015 i coniugi hanno poi
confermato che nulla ostava “a ratificare l'assetto di cui al verbale 17 giugno
2015”. E il Pretore ha omologato l'accordo.
a) L'appellante
invoca anzitutto un vizio della volontà, facendo valere che l'accordo è stato
raggiunto in un momento di forte tensione tra i coniugi e che a quel momento la
vita in comune era diventata per lei insostenibile a causa dei continui litigi,
ciò che alimentava un clima ossessivo. Essa sostiene inoltre che, vista la
disponibilità del convenuto a lasciarle l'alloggio familiare in uso esclusivo, essa
aveva accettato l'assetto decretato il 17 giugno 2015 nel “timore di dover
ancora condividere l'abitazione coniugale con il marito”. A suo dire, poi,
considerate le difficoltà “per quanto attiene al linguaggio giuridico e alle
discussioni in sede di dibattimento dinnanzi alla Pretura”, essa non ha capito
appieno la portata dell'accordo, accettandolo nonostante la mancanza di volontà.
b) Che
nella fattispecie la vita in comune fosse divenuta insostenibile è verosimile. Può
anche darsi che all'udienza del 17 giugno 2015 l'interessata sia stata
indotta ad accettare l'intesa, allettata dall'imminente partenza del marito
dall'abitazione coniugale. Resta il fatto che l'accordo è stato riconfermato
tre mesi dopo, quando ormai i coniugi vivevano separati e nulla lasciava presagire
un ritorno del marito al domicilio coniugale di __________. L'appellante ha
avuto quindi il tempo necessario per riflettere sull'intesa, tanto più che sin
dall'inizio essa era assistita da una legale di fiducia. Men che meno è dato a divedere
come essa potesse – anche solo soggettivamente – paventare rischi gravi e
imminenti per la propria incolumità qualora si fosse rifiutata di confermare la
convenzione. Nelle circostanze descritte non si può ritenere pertanto che
l'intesa sia stata stipulata sotto l'influsso di un “timore ragionevole” a
mente dell'art. 29 cpv. 1 CO (cfr. sentenza del Tribunale federale
5C.290/2006 del 9 marzo 2007 consid. 3.2.1 con rinvii in: FamPra.ch 2007, pag.
637). Del resto, un ripensamento non basterebbe per denotare un difetto del
consenso (art. 1 CO) e neppure un errore
essenziale (nell'accezione dell'art. 24 cpv. 1 CO: I CCA, sentenza
inc. 11.2014.65 del 28 agosto 2014).
Quanto
alle difficoltà linguistiche, è verosimile che l'interessata sia sprovvista di
cognizioni giuridiche. Essa dimentica tuttavia – una volta ancora – che a
entrambe le udienze le stava accanto una legale di fiducia. Le sue asserzioni sono
lungi perciò dal dimostrare che essa non si rendesse conto di quanto la
convenzione prevedeva. Per di più, un accordo stipulato nel corso di un'udienza
in tribunale al cospetto dei rispettivi patrocinatori si reputa concluso “dopo
matura riflessione” (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b con riferimento a Pichonnaz in: Commentaire romand,
CC I, op. cit., n. 48 in fine ad art. 140 vCC). A maggior ragione ove si
pensi che in concreto le parti disponevano di tutti gli elementi in merito alle
rispettive situazioni finanziarie già all'udienza del 17 giugno 2015. Ne segue
che, privo di consistenza, al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.
5. Afferma l'appellante che il
reddito del marito ammonta non a fr. 13 435.–,
bensì a fr. 14 872.50 mensili, mentre il relativo
fabbisogno minimo di lui non eccede fr.
6225.85 mensili rispetto ai fr. 8356.85 da lui indicati. Per quel
che è del proprio reddito, l'interessata sostiene di non avere guadagnato nulla
durante i mesi estivi e che dal settembre del
2015 le sue entrate sono scese da fr. 510.– a fr. 492.30 mensili. A
suo parere, quindi, visto il proprio fabbisogno “allargato” di fr. 5235.50
mensili e un margine disponibile del marito di fr. 8646.65 mensili, il contributo
alimentare dovrebbe ascendere a fr. 4743.20 mensili. E siccome nulla prova che
durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro introiti al mantenimento
della famiglia, occorre – essa soggiunge – far capo al metodo di calcolo
fondato sulla suddivisione a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare, eccedenza
che ammonta in concreto a fr. 2243.45 mensili (fr. 15 364.80 ./.
fr. 13 121.85), onde il suo diritto di ricevere fr.
1121.70 “in aggiunta al contributo di mantenimento” di fr. 4743.20 mensili.
a) Ci
si può domandare se le argomentazioni testé riassunte siano ricevibili in un appello
introdotto contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti della vita
separata. Sia come sia, nella fattispecie l'interessata pretende un contributo
alimentare di fr. 5864.90 mensili. Ora, dal fascicolo processuale si evince che
con istanza del 20 febbraio 2015 essa postulava un contributo alimentare per sé,
ma senza quantificarlo. Chiamata dal Pretore a precisare la richiesta (ordinanza
del 23 febbraio 2015), costei ha indicato le proprie entrate in fr. 428.–
mensili e il proprio fabbisogno minimo in fr. 3847.55 mensili, postulando un
contributo alimentare di fr. 4600.– mensili arrotondati. All'udienza del 17
giugno 2015 essa ha poi dichiarato un reddito di fr. 510.– e un fabbisogno
minimo di fr. 3850.– mensili. La pretesa di fr. 5864.90 mensili formulata in
questa sede è pertanto nuova e, non fondata su fatti nuovi né su mezzi di prova
nuovi (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC), si rivela d'acchito inammissibile.
b) Per
quel che si riferisce al reddito dell'appellante, la riduzione a fr. 492.30
mensili si fonda sulla scheda di salario del settembre 2015 prodotta in questa
sede (doc. E di appello). Successivo alla decisione del Pretore, il documento è
ricevibile (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC) e rende verosimile l'allegazione. Non
può dirsi altrettanto invece per le precedenti schede, riferite ai mesi di
luglio e agosto 2015, le quali potevano essere esibite al primo giudice quanto
meno all'udienza del 21 settembre 2015. Vista la quota di tredicesima
percepita dall'appellante (doc. I), il reddito di lei può essere accertato così
in fr. 560.– mensili.
c) Quanto
al fabbisogno minimo dell'appellante, la richiesta di portarne l'ammontare a fr.
5235.50 mensili, oltre a non essere resa verosimile, è nuova, senza che
l'interessata spieghi perché davanti al Pretore non fosse possibile motivarla nemmeno
con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.
317 cpv. 1 lett. b CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_819/2015 del 24
novembre 2016 consid, 3.1 con rinvii in: FamPra.ch 2017 pag. 319). Al riguardo l'appello
si rivela di conseguenza irricevibile. Per il resto, eventuali spese
straordinarie della figlia M__________ non rientrano nel fabbisogno minimo del
genitore affidatario. Possono tutt'al più, se sostanziate, essere fatte valere
in ogni tempo nei confronti dell'altro genitore (art. 286 cpv. 3 CC).
d) Relativamente
al reddito del marito, l'appellante si fonda su un certificato di salario del
2013 (doc. F). Agli atti figurano nondimeno le schede del 2015 (doc. 1). Posto
ciò, dal 1° gennaio 2015 il convenuto risulta
percepire uno stipendio fr. 13 107.95 mensili, “un'indennità
locale” di fr. 353.– mensili, assegni familiari di fr. 365.70 mensili, un
contributo “CuBa più 50P” di fr. 79.90 mensili e un'“allocazione orario lavoro
sulla fiducia” di fr. 786.50, per complessivi fr. 14 693.05 mensili lordi, pari a fr. 12 870.– netti. Considerata la quota di tredicesima di fr. 1016.–
mensili (stipendio mensile senza i vari
contributi, dedotti gli oneri sociali, ma non quello del “secondo pilastro”),
il reddito si attesta a fr. 13 889.40
mensili, cui si aggiunge l'indennità di fr. 435.– mensili quale media degli ultimi
due anni per lavori straordinari svolti regolarmente (“picchetti”). Ne segue un
totale di fr. 14 321.40 mensili. L'assegno
familiare di fr. 365.70 mensili non va cumulato invece al reddito del genitore
cui la prestazione è corrisposta, ma dedotto dal fabbisogno in denaro del
figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2013.29 del 29 aprile 2016, consid. 11e). Ciò vale anche per i fr. 79.90 mensili
versati dalla Confederazione quale partecipazione ai costi degli impiegati per
la custodia di bambini, complementare alla famiglia (“contributo CuBa più 50P”).
Il reddito del convenuto risulta così, in ultima analisi, di fr. 13 875.– mensili.
e) Circa
il fabbisogno minimo del marito, fin dall'inizio del procedimento le parti
hanno argomentato in materia di contributi alimentari facendo capo al metodo di
calcolo consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i
fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà. E il minimo esistenziale
del diritto esecutivo comprende già – come rileva a ragione l'appellante – le
spese per il telefono, la radio e la televisione (tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF: FU
68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2013.100 del 27 maggio 2015 consid. 7c). Dal fabbisogno
minimo dell'interessato vanno stralciati quindi, in concreto, fr. 200.50
mensili complessivi.
Non si disconosce
che qualora le condizioni economiche delle parti consentano un po' di
margine, al fabbisogno minimo del diritto esecutivo si può aggiungere qualche
voce di spesa, purché correlata a quanto occorre
per il sostentamento del coniuge (fabbisogno minimo “allargato”: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
2ª edizione, pag. 61 n. 0.37 segg). In concreto l'importo di fr. 40.80
mensili per le adozioni a distanza e i fr. 15.– mensili (fatti valere in
aggiunta al predetto fabbisogno) quale tassa d'iscrizione alla federazione
Svizzera dei funzionari di polizia sono estranei in ogni modo alla nozione di
fabbisogno minimo ispirato ai principi del diritto esecutivo. Quanto ai
versamenti su un conto di risparmio della figlia e su altri conti per ulteriori
beneficiari (fr. 140.– mensili), la situazione per l'appellante non muterebbe –
come si vedrà in seguito – nemmeno stralciando tali costi dal fabbisogno minimo
del convenuto.
In
merito al costo dell'alloggio, l'appellante fa valere che il marito abita dai
propri genitori e non ha spese logistiche. Sta di fatto che quando ha omologato
la convenzione il Pretore si è fondato sui fabbisogni minimi elencati dai
coniugi. E nel fabbisogno minimo del marito figurava il costo dell'alloggio – sostanzialmente
simile a quello della moglie, nel segno della parità di trattamento – cui AO 1
avrebbe dovuto far fronte al momento in cui avesse trovato una sistemazione
definitiva. L'interessata non pretende che l'accordo fosse quello per cui il
marito avrebbe dovuto abitare durevolmente dai genitori, ciò che nemmeno corrisponde
al normale andamento delle cose e alla comune esperienza. Fosse stata quella
l'intesa, poi, mal si capirebbe perché essa non abbia chiesto al Pretore di
togliere il costo dell'alloggio dal fabbisogno minimo del marito. Nuova, la
pretesa non può dunque essere fatta valere per la prima volta in appello (art.
317 cpv. 2 CPC). Certo, l'appellante può sempre rivolgersi al Pretore e
chiedere una modifica dell'accordo adducendo che, contrariamente alle previsioni dell'accordo, il marito continua ad
abitare gratuitamente dai genitori. In questa sede il problema è di
sapere nondimeno se il primo giudice dovesse o non dovesse omologare l'intesa
sulla scorta dei dati a lui disponibili. E a tal fine il fabbisogno minimo del
convenuto va calcolato in fr. 7975.55 mensili.
6. Stante
quel che precede, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite
familiari si presenterebbe come segue:
Reddito del marito fr.
13 875.—
Reddito
della moglie fr. 560.—
fr.
14 435.–– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
7 975.55
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 847.55
Fabbisogno
in denaro di M__________ fr. 1 660.—
fr.
13 483.10 mensili
Eccedenza fr.
951.90
Metà
eccedenza fr. 475.95
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
7975.55 + fr. 475.95 = fr. 8 451.50
mensili
deve versare alla figlia M__________ fr.
1 660.— mensili
e dovrebbe versare alla
moglie:
fr.
3847.55 + fr. 475.95 ./. fr. 560.– = fr. 3 763.50
mensili.
In
circostanze del genere, senza dimenticare una volta di più che l'appellante
beneficiava di un'adeguata consulenza giuridica, a un esame di verosimiglianza
come quello che presiede l'emanazione di misure a protezione dell'unione
coniugale (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb), non si
può dire che vi sia una sproporzione evidente – tanto meno immediatamente
riconoscibile – tra la soluzione convenzionale, che consente in ogni caso
all'interessata di conservare il proprio fabbisogno minimo, e quella legale. Il
Pretore non aveva dunque motivo per rifiutare l'omologazione della convenzione,
chiara e completa, sollecitata da entrambi i coniugi. Se ne conclude che,
destituito di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata.
7. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro
la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).