11.2015.83
Contestazione di paternità: azione di disconoscimento tardiva
26 aprile 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.83
Lugano
26 aprile 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2015.149 (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 24 aprile 2015 da
AP 1 ora in
(già patrocinato dall'avv.)
contro
AO 2
(patrocinata dall'avv. PA 1) e
AO 1 (2003),
(patrocinato dalla curatrice avv. RA 1),
giudicando sull'appello
del 7 ottobre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3
settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1965) e AO 2 (1969),
cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il 4 febbraio 1993. Quasi
nove anni dopo, il 1° dicembre 2001, essi si sono separati. Partito per
l'estero nell'ottobre del 2002, il marito è rientrato in Ticino nel marzo del
2006. Nell'aprile del 2003 la moglie si è trasferita nella Repubblica Dominicana
e l'11 ottobre 2003 ha dato alla luce un figlio, AO 1, a __________. L'atto di
nascita attesta AO 2 come madre senza indicare chi sia il padre. Con sentenza
del 18 dicembre 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha poi sciolto per divorzio il matrimonio, “dal quale non
sono nati figli”, omologando una convenzione che non fa alcun riferimento a AO
1.
B. Il 24 aprile 2015 AP 1 ha promosso
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, azione di
disconoscimento della paternità nei confronti di AO 2 e AO 1, instando per il
gratuito patrocinio. Chiamata dal Pretore a nominare un curatore processuale al
minorenne, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) di __________
ha designato il 28 maggio 2015 in tale veste l'avv. RA 1. Nelle sue osservazioni
del 28 maggio 2015 AO 2 ha proposto, previa concessione del gratuito patrocinio,
di accogliere la petizione. Analoga conclusione ha presentato il figlio con memoriale
del 24 giugno 2015. Su invito del Pretore, le parti hanno rinunciato al
dibattimento, autorizzando il giudice a decidere sulla base degli atti.
C. Statuendo il 3 settembre 2015,
il Pretore ha respinto la petizione “per quanto non priva d'oggetto”. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1 e AO 2
in ragione di metà ciascuno. Entrambe le richieste di gratuito patrocinio sono
state respinte.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera il 7 ottobre 2015 con un appello nel
quale chiede che la petizione sia accolta e che gli sia accordato il gratuito
patrocinio davanti a entrambi i gradi di giurisdizione. L'appello non è stato intimato
ad AO 2 né a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione
(art. 295 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
“secondo
l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale restrizione è senza oggetto, un disconoscimento di paternità
essendo privo di valore litigioso (DTF 129 III 288 consid. 2.2). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla
patrocinatrice dell'attore l'11 settembre 2015. Introdotto il 7 ottobre 2015, l'appello
in esame è stato presentato pertanto in tempo utile.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore ha reputato anzitutto che, essendo AO 1 nato a __________,
la filiazione sarebbe regolata in concreto dalla legge statunitense, sicché “appare
d'acchito discutibile” che la paternità di AP 1 possa ricollegarsi all'art. 255
CC, non esistendo per altro la registrazione di alcun rapporto di filiazione in
Svizzera. Per di più, egli ha soggiunto, neppure il giudice del divorzio ha
accertato un legame di filiazione. All'attore il Pretore ha rimproverato così di
non avere indicato né provato “l'ordinamento applicabile e/o le eventuali
registrazioni effettuate al momento della nascita di AO 1”, giungendo finanche a
domandarsi “se l'azione diretta a disconoscere un legame di filiazione che non
è provato” non risultasse senza oggetto.
Comunque fosse, il Pretore ha verificato
se AP 1 potesse valersi di gravi motivi per introdurre azione di disconoscimento
dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 256c cpv. 1 CC.
Egli non ha mancato di constatare al proposito che, tanto per la madre di AO 1
quanto per lo stesso AO 1, l'attore non è il padre biologico. Se non che, egli
ha sottolineato, “nulla è stato allegato e nulla si sa in merito al momento in
cui l'attore ha saputo della nascita di AO 1 e di non essere padre”, l'interessato
essendosi limitato ad affermare di essere venuto a conoscenza di ciò “solo di
recente”. Quanto a una dichiarazione scritta (non datata) in cui AO 2 escludeva
la paternità dell'attore, per il Pretore essa risaliva alla fine dell'estate
del 2012 (se non prima), giacché sulla busta d'invio figurava il recapito di __________,
dove l'attore ha abitato fino al 2014, così come il vecchio indirizzo della
mittente a __________ __________), allorché dal 1° settembre 2012 questa vive
con il figlio e il nuovo marito in __________. Né l'attore invocava particolari
motivi che gli avrebbero impedito di promuovere causa tempestivamente. Infine
non si ravvisa, per il Pretore, un interesse preponderante che legittimi un
disconoscimento tardivo della paternità, al figlio rimanendo la possibilità di
introdurre egli medesimo azione di disconoscimento entro un anno dalla
maggiore età (art. 256c cpv. 2 CC). Onde, in definitiva, il rigetto
della petizione.
3. L'appellante sostiene di
non avere addotto alcun motivo per giustificare il ritardo ad agire poiché era “certo
dell'accoglimento della richiesta”. Egli ricorda di avere dovuto subire nel
2012 un'operazione alla spalla, seguita da circa sei mesi di “dolori e riabilitazione”.
In quell'anno egli si è dovuto sottoporre anche a una serie di esami medici che
hanno preluso nel 2013 a un intervento di “by-pass gastrico”, i cui strascichi
si sono attenuati solo
nell'estate del 2015. Sempre
nel 2012, la sua attuale moglie si è gravemente malata, ciò che ha reso
necessari vari ricoveri ospedalieri, l'ultimo nel gennaio 2015 per un'embolia
polmonare. A parere dell'appellante, il Pretore ha trascurato altresì che sul certificato
di nascita rilasciato dalle autorità newyorkesi AO 1 figura non solo con il
cognome __________, ma anche con quello di __________, che non è certo il suo. La sentenza impugnata quindi, egli conclude, “non
rende giustizia né al sottoscritto, né tantomeno alla mia ex moglie e a suo figlio,
obbligandomi ad accettare un figlio che tutti, giudice compreso, hanno ammesso
non essere il mio”.
4. In realtà l'appellante non
si confronta minimamente con la motivazione del giudizio impugnato. Egli non
contesta di avere saputo di non essere il padre di AO 1 sin dalla fine dell'estate
del 2012 (al più tardi), non pretende di aver fatto valere motivi particolari
che gli impedissero di promuovere con solerzia il disconoscimento di paternità e
neppure accenna a interessi preponderanti che sorreggerebbero legittimamente il
disconoscimento tardivo della paternità. Oltre a ciò, i problemi di salute da
lui lamentati in questa sede sono argomenti nuovi, senza che egli spieghi
perché davanti al Pretore non potesse addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Pur
con tutta l'indulgenza dovuta a una parte sprovvista di patrocinatore, in un
appello non basta sostenere che “la giurisprudenza deve essere adattata e migliorata
a tutto beneficio di chi richiede alla giustizia risposte ai problemi che
vengono sottoposti”, ma occorre indicare perché un determinato accertamento del
Pretore sia erroneo, contrario agli atti o alle risultanze istruttorie oppure
perché una determinata sussunzione giuridica non sia pertinente e quale conseguenza
ne derivi. Giudicare un appello non significa rifare il processo di primo
grado, bensì verificare se la decisione impugnata resista alla critica. Già per
tali ragioni l'appello in esame, destituito di adeguata motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), andrebbe dichiarato irricevibile e sfuggirebbe a
ulteriore disamina.
5. Si aggiunga che, non fosse
improponibile, l'appello sarebbe ad ogni modo destinato all'insuccesso. AP 1 afferma
– come detto – di non avere addotto alcun motivo per giustificare il ritardo ad
agire poiché era “certo dell'accoglimento della richiesta”, nessuno dei due
convenuti essendosi opposto alla petizione. Così argomentando, egli dimentica
tuttavia che in un processo volto al disconoscimento della paternità non è
possibile acquiescere (DTF 95 II 295 consid. 3; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione
1984, n. 94 ad art. 256 CC; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 61 n. 61; Guillod in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 18 ad art. 256). La causa è retta infatti dal principio della “non
vincolatività delle conclusioni delle parti” (art. 58 cpv. 2 e 296 cpv. 3
CPC; Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions,
Basilea 2014, § 22 n. 10), sicché il giudice può statuire diversamente
da quanto richiesto e non è vincolato ad alcuna intesa. Nulla impediva così al Pretore
di verificare d'ufficio il rispetto dei termini di perenzione e l'esistenza di “gravi
motivi” a norma dell'art. 256c CC (DTF 132 III 2 consid. 2 con
riferimenti; v. anche Bohnet, op.
cit., § 22 n. 29; Guillod, op.
cit., n. 1 ad art. 256c).
Non si disconosce che l'attore
possa essere rimasto sorpreso dal rigetto della petizione. A maggior ragione ove
si pensi che, dopo lo scambio degli allegati, il Pretore aveva ritenuto “la
causa matura per il giudizio, senza la necessità di indire udienze e/o amministrare
altre prove”, chiedendo finanche alle parti di poter emanare la sentenza in
base agli atti (ordinanza del 6 luglio 2015). Lascia perplessi quindi ch'egli
non abbia neanche reso attento l'attore, salvo poi rimproverargli di “non avere
provato il legame di filiazione” e di avere presentato “una petizione del tutto
priva d'indicazioni e prove su elementi fondamentali dell'azione di disconoscimento”.
A prescindere dal fatto però che l'appellante non censura una disattenzione dell'art.
5 cpv. 3 Cost., il quale impone agli organi dello Stato, alle autorità e ai
privati di agire secondo buona fede, né si duole che il Pretore abbia deluso il
precetto dell'affidamento, a quel momento l'attore era debitamente patrocinato e
non poteva ignorare i tratti caratteristici correlati a un'azione di
disconoscimento della paternità. Anche al proposito l'appello manca perciò di
consistenza.
6. Quanto alle vicissitudini che l'appellante ha dovuto affrontare
dal 2012 in poi, se ne potesse anche tenere conto, esse nulla mutano alla
circostanza che, una volta scoperto il motivo di restituzione del termine per
contestare la paternità, l'art. 256c cpv. 3 CC non concede all'attore scadenze
supplementari entro cui procedere. Lo obbliga ad agire con sollecitudine, di regola
entro un mese, tranne casi particolari dovuti – per esempio – a malattia o a vacanze
(RtiD II-2016 pag. 603 consid. 3 con rinvio a DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con
riferimenti). E quanto più tempo è trascorso dalla nascita del figlio, tanto
più celere dev'essere la reazione (sentenza del Tribunale federale 5A_700/2013
del 20 gennaio 2014 consid. 3.1). In concreto non si può dire che i problemi di
salute addotti dall'appellante, non confortati per altro da alcun elemento di
prova, fossero tali da ridurre AP 1 nell'impossibilità oggettiva di agire. Nemmeno
l'interessato pretende del resto che nel mese successivo alla scoperta di un
figlio non suo, alla fine dell'estate del 2012 (momento non contestato dall'appellante),
Fatti
i disturbi che lo debilitavano fossero tali da impedirgli di difendere
personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un
patrocinatore. Egli non risulta, di conseguenza, avere fatto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui per rispettare la scadenza del termine.
È vero che sull'atto di nascita di
AO 1 è riportato il cognome di __________ (doc. C). Ed è altrettanto verosimile
che l'appellante non è il padre genetico di AO 1. La legge parte nondimeno dal
principio per cui chi non contesta una presunzione di paternità entro i termini
perentori dell'art. 256c cpv. 1 CC si accomoda della situazione, a meno
che gravi motivi inducano a transigere sul ritardo. In concreto – come si è visto
– l'appellante adduce determinate giustificazioni, ma per tacere del fatto che
esse non sono suffragate dalla benché minima offerta di prova, non si tratta di “gravi motivi” nell'accezione dell'art.
256c cpv. 3 CC. Comunque lo si consideri, l'appello vede dunque
la sua sorte segnata.
7. Da ultimo AP 1 contesta il
rifiuto del gratuito patrocinio, rilevando che il Municipio di __________ aveva
espresso parere favorevole alla richiesta e che la sua situazione finanziaria è
precaria. Egli fa notare di avere presentato la richiesta, reputando “certo il
risultato dell'istanza di disconoscimento, dato che tutti (il sottoscritto,
Considerandi
bambino e madre del bambino), compreso il Pretore stesso hanno dichiarato che
effettivamente il figlio non è del sottoscritto”. Ora, nella decisione
impugnata il Pretore ha respinto il beneficio del gratuito patrocinio poiché la
petizione, “del tutto priva di indicazioni e prove su elementi fondamentali
dell'azione di disconoscimento”, appariva fin dall'inizio senza probabilità di
successo. Con tale argomentazione, una volta di più, l'appellante non si
confronta. Che i convenuti aderissero alla petizione – come detto (consid. 4) –
poco giova. Quanto all'indigenza, un certificato municipale ha semplice valore
indicativo (Rep. 1990 pag. 275; RDAT II-1993 pag. 280; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2009.208 del 25 gennaio 2010 consid. 8). Inoltre, e ad ogni
modo, le ristrettezze economiche in cui versa un richiedente ancora non bastano
per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio. A tal fine occorre,
cumulativamente, che l'azione non appaia sprovvista di buon esito (art. 117
lett. b CPC). Buon esito che, appunto, faceva difetto nella fattispecie.
8.
Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato e il fatto ch'egli abbia agito senza l'ausilio di un legale
inducono a rinunciare a ogni prelievo. Ciò rende senza oggetto la
richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello. Non si pone problema di ripetibili,
i convenuti non essendo stati invitati dalla Camera a formulare osservazioni.
9.
Circa i rimedi esperibili
contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
una contestazione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso (sopra,
consid. 1) e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo
all'art. 74 LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
–;
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).