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Decisione

11.2015.83

Contestazione di paternità: azione di disconoscimento tardiva

26 aprile 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi che lo debilitavano fossero tali da impedirgli di difendere

personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un

patrocinatore. Egli non risulta, di conseguenza, avere fatto quanto si poteva

ragionevolmente pretendere da lui per rispettare la scaden­za del termine.

È vero che sull'atto di nascita di

AO 1 è riportato il cognome di __________ (doc. C). Ed è altrettanto verosimile

che l'appellante non è il padre genetico di AO 1. La legge parte nondimeno dal

principio per cui chi non contesta una presunzione di paternità entro i termini

perentori dell'art. 256c cpv. 1 CC si accomoda della situazione, a meno

che gravi motivi inducano a transigere sul ritar­do. In concreto – come si è visto

– l'appellante adduce determinate giustificazioni, ma per tacere del fatto che

esse non sono suffragate dalla benché minima offerta di prova, non si tratta di “gravi motivi” nell'accezione dell'art.

256c cpv. 3 CC. Comunque lo si consideri, l'appello vede dunque

la sua sorte segnata.

7. Da ultimo AP 1 contesta il

rifiuto del gratuito patrocinio, rilevando che il Municipio di __________ aveva

espresso parere favorevole alla richiesta e che la sua situazione finanziaria è

precaria. Egli fa notare di avere presentato la richiesta, reputando “certo il

risultato dell'istanza di disconoscimento, dato che tutti (il sottoscritto,

Considerandi

bambino e madre del bambino), compreso il Pretore stesso hanno dichiarato che

effettivamente il figlio non è del sottoscritto”. Ora, nella decisione

impugnata il Pretore ha respinto il beneficio del gratuito patrocinio poiché la

petizione, “del tutto priva di indicazioni e prove su elementi fondamentali

dell'azione di disconoscimento”, appariva fin dall'inizio senza probabilità di

successo. Con tale argomentazione, una volta di più, l'appellante non si

confronta. Che i convenuti aderissero alla petizione – come detto (consid. 4) –

poco giova. Quanto all'indigenza, un cer­tificato municipale ha semplice valore

indicativo (Rep. 1990 pag. 275; RDAT II-1993 pag. 280; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2009.208 del 25 gennaio 2010 consid. 8). Inoltre, e ad ogni

modo, le ristrettezze economiche in cui versa un richiedente ancora non bastano

per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio. A tal fine occorre,

cumulativamente, che l'azione non appaia sprovvista di buon esito (art. 117

lett. b CPC). Buon esito che, appunto, faceva difetto nella fattispecie.

8.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato e il fatto ch'egli abbia agito senza l'ausilio di un legale

inducono a rinunciare a ogni prelievo. Ciò rende senza oggetto la

richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello. Non si pone problema di ripetibili,

i convenuti non essendo stati invitati dalla Camera a formulare osservazioni.

9.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

una contestazione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso (sopra,

consid. 1) e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo

all'art. 74 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

–;

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).