11.2015.86
Reclamo sulle spese giudiziarie: ripartizione secondo la soccombenza o secondo equità
12 settembre 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.86
Lugano
12 settembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2014.4 (successioni: esecuzione di legato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 6 febbraio
2014 da
CO
1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
RE 1 e RE 2,
(patrocinati dall' PA 1 ),
giudicando sul reclamo
dell'8 ottobre 2015 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa dal
Pretore l'8 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con testamento
pubblico rogato il 22 gennaio 1997 dal notaio __________ R__________ di __________,
__________ G__________ (1917), vedova, ha lasciato a un nipote, __________ Gi__________,
la nuda proprietà di una casa d'abitazione a __________ (particella n. 342 RFP,
ora RFD di __________, sezione di __________), condizionando il lascito al
versamento di fr. 100 000.– a
un'altra nipote, e ha attribuito ad CO 1 (1944), considerato suo figlio
elettivo, un diritto di abitazione sulla casa. In un testamento olografo del 15
dicembre 1999 __________ G__________ ha poi revocato tali disposizioni, ha
designato CO 1 “usufruttuario di tutte le mie sostanze, vita natural durante,
con diritto all'abitazione” e ha designato “eredi della mia proprietà,
consistente nella casa sita nel comune di __________ i coniugi RE 2 e RE 1”,
precisando che costoro “saranno eredi universali di tutta la mia sostanza, (...),
con l'unica limitazione dell'usufrutto a favore di CO 1”.
Il 14 novembre 2000 __________
G__________ ha stipulato davanti al notaio __________ A__________ di __________
un contratto successorio nel quale si è obbligata a lasciare ai coniugi RE 1 e RE
2 tutti i suoi beni, compresa la nota proprietà di __________, mentre i
beneficiati hanno preso “atto del fatto che __________ G__________ vuole che essi
accudiscono CO 1 e che gli permettano, sino a quando sarà loro possibile e
sostenibile e sino a quando lo stato di salute del signor CO 1 lo permetterà,
di continuare come sino ad oggi, ad abitare nella casa di sua proprietà e
dichiarano di accettare tale onere. I signori __________ accettano la volontà
della signora G__________ sopra esposta”. __________ G__________ è deceduta il
6 ottobre 2012 e la notaia __________ C__________ ha pubblicato il contratto
successorio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, il quale
su istanza della medesima ha emanato il 12 dicembre 2012 un certificato ereditario,
indicando quali unici eredi fu __________ G__________ i coniugi RE 2 e RE 1. Il
29 gennaio 2013 i notai __________ R__________ e __________ C__________ hanno
pubblicato davanti al medesimo Pretore anche il testamento pubblico e quello
olografo.
B. Decaduto infruttuoso
il tentativo di conciliazione, il 6 febbraio 2014 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2
davanti al Pretore, chiedendo di essere riconosciuto usufruttuario dell'intera
successione fu __________ G__________ o, in subordine, di riconoscergli un
diritto di abitazione vitalizio sulla particella n. 342 “negli spazi da
lui attualmente utilizzati o co-utilizzati” e di obbligare i convenuti ad “accudire
a tutte le [sue] necessità personali e finanziarie” vita natural durante. Nella
loro risposta del 28 febbraio 2014 i convenuti hanno proposto di respingere la
petizione e hanno chiesto, con riconvenzione eventuale, di obbligare l'attore a
prestare una garanzia di fr. 100 000.–
e a depositare almeno fr. 17 000.– “per
pigioni arretrate”, oltre a fr. 1000.– mensili, privandolo in caso di mancato o
ritardato deposito del possesso sull'immobile. Con replica del 3 aprile
2014 l'attore ha sostanzialmente ribadito le proprie domande, precisando i
locali oggetto del postulato diritto di abitazione e sollecitando l'iscrizione della
servitù nel registro fondiario, non senza
contestare la riconvenzione. In una duplica del 2 maggio 2014 i
convenuti hanno ribadito le loro posizioni. All'udienza del 16 giugno 2014,
indetta per le prime arringhe, l'attore ha ritirato la domanda principale,
mantenendo quelle subordinate.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo allegato l'attore ha confermato la sua prima richiesta
subordinata, tendente a ottenere un diritto di abitazione vitalizio a titolo
gratuito da esercitare, in via esclusiva e come coutilizzatore, negli spazi da
lui indicati, come pure la ripartizione delle spese dell'immobile a norma di
legge e l'obbligo per i convenuti di garantire l'accessibilità e la normale
manutenzione della casa, oltre all'iscrizione del diritto nel registro fondiario.
Non ha più riproposto invece la seconda subordinata (diritto di mantenimento). Nel
loro memoriale i convenuti hanno nuovamente concluso per il rigetto integrale della
petizione, chiedendo che, qualora fosse concessa all'attore la “possibilità di
abitare” nei noti spazi, costui fosse tenuto a versare una pigione di fr.
1000.– mensili, oltre alle pigioni arretrate sin dalla morte di __________ G__________,
così come ad assumere tutte le spese connesse all'uso dei locali e, in caso di
mancato o ritardato pagamento di tali somme, di privare il medesimo del
possesso di quei vani con la facoltà di procedere alle “pratiche di disdetta e
di sfratto”.
D. Statuendo con
sentenza dell'8 settembre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha riconosciuto ad CO 1 un diritto di abitazione a titolo
gratuito nei vani da lui occupati (camera da letto al piano terreno) o
coutilizzati (scale, cucina, salotto, bagno al primo piano) e in tutti gli
spazi necessari per spostarsi tra i menzionati locali della casa, disponendo
l'iscrizione della
servitù nel registro fondiario (dispositivo n. 1). Le spese dell'azione
principale, di fr. 4000.– complessivi, sono state poste per quattro decimi a
carico dell'attore e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo
di rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per
ripetibili ridotte (dispositivo n. 2). La riconvenzione è stata dichiarata
irricevibile (dispositivo n. 3). Le spese della riconvenzione, di fr. 500.– complessivi,
sono state poste a carico di RE 1 e RE 2 in solido, con obbligo di rifondere ad
CO 1 fr. 400.– per ripetibili (dispositivo n. 4).
E. Contro la sentenza
appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo dell'8
ottobre 2015 nel quale chiedono che, in riforma del dispositivo n. 2, le spese
dell'azione principale siano suddivise tra le parti in ragione di un mezzo ciascuno
e le ripetibili compensate. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2015 CO 1 conclude
per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in
materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto –
con la procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore
dei reclamanti il 9 settembre 2015 (timbro postale sulla busta d'intimazione acclusa
al memoriale). Introdotto l'8 ottobre 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Litigioso in questa
sede è il riparto delle spese giudiziarie in esito al parziale accoglimento
della petizione. Il Pretore, richiamati i principi
di suddivisione in caso di soccombenza reciproca (art. 106 cpv. 2
CPC), ha ritenuto l'attore sconfitto sia sulla domanda principale (ritirata), sia
parzialmente sulla prima domanda subordinata (diritto di abitazione non vitalizio,
ma solo fino al momento in cui egli potesse essere accudito a domicilio) sia sulla
seconda subordinata (pretesa di mantenimento, non più riproposta nel memoriale
conclusivo), mentre l'ha reputato vittorioso sul diritto di abitazione in sé. Accertato
un valore litigioso di fr. 150 000.–,
egli ha addebitato così le spese processuali
per quattro decimi all'attore e per il resto ai convenuti.
3.
I reclamanti sottolineano
che il grado di soccombenza ai fini delle spese e delle ripetibili va stimato
confrontando le richieste iniziali dell'attore con quanto a lui accordato nel giudizio
finale, fermo restando che il valore di un diritto d'usufrutto (cui l'attore ha
rinunciato) è più alto di quello del diritto d'abitazione riconosciuto dal
Pretore. Inoltre, essi soggiungono, anche per quel che è di quest'ultimo diritto
CO 1 non è risultato interamente vittorioso, poiché il diritto non gli è stato
concesso a vita. Per di più, egli è risultato soccombere anche sulla pretesa di
mantenimento, il cui valore è paragonabile a quello del diritto d'abitazione,
ed è stato obbligato a partecipare alla normale manutenzione dell'immobile. In definitiva,
a loro avviso, nelle circostanze descritte si giustifica per lo meno di suddividere
le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.
4.
In un processo
civile le spese giudiziarie sono poste – di regola – a carico del soccombente
(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono
ripartite secondo
l'esito della
procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). In linea di principio il grado di sconfitta è
determinato dal raffronto tra le richieste di giudizio e il risultato del
processo (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Soccombente si considera anche la
parte che ritira l'azione (art. 106 cpv. 1 seconda frase). L'attore che, formulata
una domanda principale e una domanda subordinata, veda respingere la prima e
accogliere la seconda, soccombe per il minor valore della domanda subordinata
rispetto a quello della domanda principale (Rüegg/Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
edizione
2012, n. 4 ad art. 106; Urwyler/Grütter
in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I,
2ª edizione, n. 6 ad art. 106).
a) Nella
fattispecie l'attore è uscito soccombente tanto dalla domanda principale volta
all'accertamento di un diritto di usufrutto sull'intera successione fu __________
G__________ quanto dalla domanda subordinata volta a obbligare i convenuti ad “accudire
a tutte le [sue] necessità personali e finanziarie” vita natural durante. L'altra
domanda subordinata è invece stata accolta, sicché gli è stato riconosciuto un
diritto di abitazione gratuito – ancorché non vitalizio – in determinati locali
della casa situata sulla particella n. 342. In condizioni del genere
sussiste soccombenza reciproca, di modo che le spese giudiziarie vanno ripartite secondo l'esito della procedura
(art. 106 cpv. 2 CPC).
b) Dandosi
una controversia di natura patrimoniale, decisivo è il valore litigioso, il
quale è determinato dalla domanda principale. Eventuali conclusioni subordinate
non sono computate (art. 91 cpv 1 CPC). In presenza di una domanda principale e
di una subordinata v'è chi sostiene che fa stato il valore della principale (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.
38.
ad art. 91; Diggelmann in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, op. cit., n. 20 ad art.
91; Schleiffer Marais in: Baker
& McKenzie
[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 8 ad art. 91) e chi invece che
determinante è la domanda dal valore più elevato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 91; Sterchi, op. cit., n. 12 ad art. 91;
van de Graaf in: Oberhammer
[curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 11 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 284 n. 685). Lasciata irrisolta dal
Tribunale federale (sentenza 4A_46/2016 del 20 giugno 2016, consid. 1.3), in
concreto la questione può continuare a rimanere aperta.
c) Nella
decisione impugnata il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 150 000.– attenendosi a quanto le parti gli avevano
indicato all'udienza del 16 giugno 2014 con riferimento al diritto di
abitazione (verbale, pag. 5). Non ha determinato per contro il valore delle altre
richieste, che nemmeno l'attore ha saputo quantificare (replica, pag. 3 ad e). Comunque
sia, si può ragionevolmente presumere che il valore dell'usufrutto sull'intera
successione fu __________ G__________ sia più alto rispetto a quello di un diritto
d'abitazione su determinati vani della casa e che il deprezzamento sia maggiore
se il fondo serviente è gravato di usufrutto anziché di un mero diritto d'abitazione.
L'attore afferma che nel caso specifico la differenza è relativa, dal momento
che l'asse ereditario consta unicamente dell'immobile a Tremona. Trascura però che
l'usufrutto sull'intera successione gli avrebbe assicurato il pieno uso e godimento
dello stabile (art. 745 cpv. 2 e 755 cpv. 1 CC), una facoltà più ampia di
quella conferitagli dal diritto di abitare una sola parte dell'edificio (art.
776.
cpv. 2 CC; Steinauer, Les
droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 103 n. 2497). E dalla domanda
principale l'attore è uscito soccombente per desistenza.
d) Oltre
che desistere dalla domanda principale, l'attore ha desistito anche dalla
domanda subordinata (non più riproposta– nel memoriale conclusivo) che chiedeva
di obbligare i convenuti ad accudire a “tutte le [sue] necessità personali e
finanziarie” vita natural durante. Il valore di tale obbligo, che include manifestamente
anche il costo dell'alloggio, è ragguardevole e superiore alla domanda volta
all'ottenimento del solo diritto di abitazione in determinati locali. L'attore pretende
il contrario, ma la sua tesi non è verosimile e nemmeno trova conforto nelle
motivazioni degli allegati. Per di più, CO 1 non è uscito pienamente vittorioso
neppure sul diritto d'abitazione, che gli è stato riconosciuto non a vita, ma
fino al momento in cui egli potrà essere accudito a domicilio. Certo, egli definisce
tale aspetto marginale, poiché un diritto di abitazione può essere esercitato
soltanto personalmente. Sta di fatto che, una volta ancora, egli ha ottenuto
meno di quanto richiesto. In definitiva, e nel complesso, CO 1 sembra essere
uscito dalla lite con un grado di soccombenza finanche preponderante. Ad ogni
modo la richiesta di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le
ripetibili è sicuramente legittima e merita accoglimento.
5.
L'attore parrebbe instare
per un giudizio su spese e ripetibili secondo equità, anche perché il Pretore
ha impiegato la formulazione “tutto considerato si giustifica”. La richiesta non
è fondata. Certo, in circostanze particolari il giudice può prescindere da una
ripartizione delle spese e delle ripetibili secondo la soccombenza e decidere
secondo equità (art. 107 CPC). Ma un riparto secondo equità rappresenta pur
sempre una deroga all'art. 106 cpv. 1 CPC, sicché va applicato
restrittivamente per non vanificare il principio della soccombenza (sentenza
del Tribunale federale 5A_658/2015 del 14 marzo 2017, consid. 4.2.5 con
riferimenti). E in caso di ritiro dell'azione le spese sono, di regola, a carico
dell'attore (DTF 139 III 360 consid. 3; v. anche Tappy, op. cit., n. 26 e 30 ad art. 106 CPC). Poco
importa il momento o il motivo che può avere indotto quest'ultimo a recedere
dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013, consid.
5.
). Tutt'al più la desistenza influisce sulla tassa di giustizia, da moderare
in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG), e sull'indennità per
ripetibili (art. 13 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili; RL 3.1.1.7.1). Non giustifica tuttavia un giudizio secondo equità. Altre
ragioni che deporrebbero per un giudizio di equità nella fattispecie non si
ravvisano. Ne segue che a ragione il Pretore si è attenuto al precetto della soccombenza.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha
postulato a torto la conferma del giudizio di prima sede e che dovrà rifondere inoltre
ai reclamanti un'indennità per ripetibili.
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a
questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il
dispositivo n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:
Le spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono
poste per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti
in solido. Le ripetibili sono compensate.
2. Le spese del reclamo, di
fr. 500.–, da anticipare dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1, che
rifonderà a RE 1 e RE 2 fr. 500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).