Lexipedia

Decisione

11.2015.86

Reclamo sulle spese giudiziarie: ripartizione secondo la soccombenza o secondo equità

12 settembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa OR.2014.4 (successioni: esecuzione di legato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con petizione del 6 febbraio

2014 da

CO

1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

RE 1 e RE 2,

(patrocinati dall' PA 1 ),

giudicando sul reclamo

dell'8 ottobre 2015 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa dal

Pretore l'8 settembre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Con testamento

pubblico rogato il 22 gennaio 1997 dal notaio __________ R__________ di __________,

__________ G__________ (1917), vedova, ha lasciato a un nipote, __________ Gi__________,

la nuda proprietà di una casa d'abitazione a __________ (particella n. 342 RFP,

ora RFD di __________, sezione di __________), condizionando il lascito al

versamento di fr. 100 000.– a

un'altra nipote, e ha attribuito ad CO 1 (1944), considerato suo figlio

elettivo, un diritto di abitazione sulla casa. In un testamento olografo del 15

dicembre 1999 __________ G__________ ha poi revocato tali disposizioni, ha

designato CO 1 “usufruttuario di tutte le mie sostanze, vita natural durante,

con diritto all'abitazione” e ha designato “eredi della mia proprietà,

consistente nella casa sita nel comune di __________ i coniugi RE 2 e RE 1”,

precisando che costoro “saranno eredi universali di tutta la mia sostanza, (...),

con l'unica limitazione dell'usufrutto a favore di CO 1”.

Il 14 novembre 2000 __________

G__________ ha stipulato davanti al notaio __________ A__________ di __________

un contratto successorio nel quale si è obbligata a lasciare ai coniugi RE 1 e RE

2 tutti i suoi beni, compresa la nota proprietà di __________, mentre i

beneficiati hanno preso “atto del fatto che __________ G__________ vuole che essi

accudiscono CO 1 e che gli permettano, sino a quando sarà loro possibile e

sostenibile e sino a quando lo stato di salute del signor CO 1 lo permetterà,

di continuare come sino ad oggi, ad abitare nella casa di sua proprietà e

dichiarano di accettare tale onere. I signori __________ accettano la volontà

della signora G__________ sopra esposta”. __________ G__________ è deceduta il

6 ottobre 2012 e la notaia __________ C__________ ha pubblicato il contratto

successorio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, il quale

su istanza della medesima ha emanato il 12 dicembre 2012 un certificato ereditario,

indicando quali unici eredi fu __________ G__________ i coniugi RE 2 e RE 1. Il

29 gennaio 2013 i notai __________ R__________ e __________ C__________ hanno

pubblicato davanti al medesimo Pretore anche il testamento pubblico e quello

olografo.

B. Decaduto infruttuoso

il tentativo di conciliazione, il 6 febbraio 2014 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2

davanti al Pretore, chiedendo di essere riconosciuto usufruttuario dell'intera

successione fu __________ G__________ o, in subordine, di riconoscergli un

diritto di abitazione vitalizio sulla particella n. 342 “negli spazi da

lui attualmente utilizzati o co-utilizzati” e di obbligare i convenuti ad “accudire

a tutte le [sue] necessità personali e finanziarie” vita natural durante. Nella

loro risposta del 28 febbraio 2014 i convenuti hanno proposto di respingere la

petizione e hanno chiesto, con riconvenzione eventuale, di obbligare l'attore a

prestare una garanzia di fr. 100 000.–

e a depositare almeno fr. 17 000.– “per

pigioni arretrate”, oltre a fr. 1000.– mensili, privandolo in caso di mancato o

ritardato deposito del possesso sull'immobile. Con replica del 3 aprile

2014 l'attore ha sostanzialmente ribadito le proprie domande, precisando i

locali oggetto del postulato diritto di abitazione e sollecitando l'iscrizione della

servitù nel registro fondiario, non senza

contestare la riconvenzione. In una duplica del 2 mag­gio 2014 i

convenuti hanno ribadito le loro posizioni. All'udienza del 16 giugno 2014,

indetta per le prime arringhe, l'attore ha ritirato la domanda principale,

mantenendo quelle subordinate.

C. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo allegato l'attore ha confermato la sua prima richiesta

subordinata, tendente a ottenere un diritto di abitazione vitalizio a titolo

gratuito da esercitare, in via esclusiva e come coutilizzatore, negli spazi da

lui indicati, come pure la ripartizione delle spese dell'immobile a norma di

legge e l'obbligo per i convenuti di garantire l'accessibilità e la normale

manutenzione della casa, oltre all'iscrizione del diritto nel registro fondiario.

Non ha più riproposto invece la seconda subordinata (diritto di mantenimento). Nel

loro memoriale i convenuti hanno nuovamente concluso per il rigetto integrale della

petizione, chiedendo che, qualora fosse concessa all'attore la “possibilità di

abitare” nei noti spazi, costui fosse tenuto a versare una pigione di fr.

1000.– mensili, oltre alle pigioni arretrate sin dalla morte di __________ G__________,

così come ad assumere tutte le spese connesse all'uso dei locali e, in caso di

mancato o ritardato pagamento di tali somme, di privare il medesimo del

possesso di quei vani con la facoltà di procedere alle “pratiche di disdetta e

di sfratto”.

D. Statuendo con

sentenza dell'8 settembre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

nel senso che ha riconosciuto ad CO 1 un diritto di abitazione a titolo

gratuito nei vani da lui occupati (camera da letto al piano terreno) o

coutilizzati (scale, cucina, salotto, bagno al primo piano) e in tutti gli

spazi necessari per spostarsi tra i menzionati locali della casa, disponendo

l'iscrizione della

servitù nel registro fondiario (dispositivo n. 1). Le spese dell'azione

principale, di fr. 4000.– complessivi, sono state poste per quattro decimi a

carico dell'attore e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo

di rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per

ripetibili ridotte (dispositivo n. 2). La riconvenzione è stata dichiarata

irricevibile (dispositivo n. 3). Le spese della riconvenzione, di fr. 500.– complessivi,

sono state poste a carico di RE 1 e RE 2 in solido, con obbligo di rifondere ad

CO 1 fr. 400.– per ripetibili (dispositivo n. 4).

E. Contro la sentenza

appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo dell'8

ottobre 2015 nel quale chiedono che, in riforma del dispositivo n. 2, le spese

dell'azione principale siano suddivise tra le parti in ragione di un mezzo ciascuno

e le ripetibili compensate. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2015 CO 1 conclude

per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in

materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto –

con la procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore

dei reclamanti il 9 settembre 2015 (timbro postale sulla busta d'intimazione acclusa

al memoriale). Introdotto l'8 ottobre 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Litigioso in questa

sede è il riparto delle spese giudiziarie in esito al parziale accoglimento

della petizione. Il Pretore, richiamati i principi

di suddivisione in caso di soccombenza reciproca (art. 106 cpv. 2

CPC), ha ritenuto l'attore sconfitto sia sulla domanda principale (ritirata), sia

parzialmente sulla prima domanda subordinata (diritto di abitazione non vitalizio,

ma solo fino al momento in cui egli potesse essere accudito a domicilio) sia sulla

seconda subordinata (pretesa di mantenimento, non più riproposta nel memoriale

conclusivo), mentre l'ha reputato vittorioso sul diritto di abitazione in sé. Accertato

un valore litigioso di fr. 150 000.–,

egli ha addebitato così le spese processuali

per quattro decimi all'attore e per il resto ai convenuti.

3.

I reclamanti sottolineano

che il grado di soccombenza ai fini delle spese e delle ripetibili va stimato

confrontando le richieste iniziali dell'attore con quanto a lui accordato nel giudizio

finale, fermo restando che il valore di un diritto d'usufrutto (cui l'attore ha

rinunciato) è più alto di quello del diritto d'abitazione riconosciuto dal

Pretore. Inoltre, essi soggiungono, anche per quel che è di quest'ultimo diritto

CO 1 non è risultato interamente vittorioso, poiché il diritto non gli è stato

concesso a vita. Per di più, egli è risultato soccombere anche sulla pretesa di

mantenimento, il cui valore è paragonabile a quello del diritto d'abitazione,

ed è stato obbligato a partecipare alla normale manutenzione dell'immobile. In definitiva,

a loro avviso, nelle circostanze descritte si giustifica per lo meno di suddividere

le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.

4.

In un processo

civile le spese giudiziarie sono poste – di regola – a carico del soccombente

(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono

ripartite secondo

l'esito della

procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). In linea di principio il grado di sconfitta è

determinato dal raffronto tra le richieste di giudizio e il risultato del

processo (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Soccombente si considera anche la

parte che ritira l'azione (art. 106 cpv. 1 seconda frase). L'attore che, formulata

una domanda principale e una domanda subordinata, veda respingere la prima e

accogliere la seconda, soccombe per il minor valore della domanda subordinata

rispetto a quello della domanda principale (Rüegg/Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I,

edizione

2012, n. 4 ad art. 106; Urwyler/Grütter

in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I,

2ª edizione, n. 6 ad art. 106).

a) Nella

fattispecie l'attore è uscito soccombente tanto dalla domanda principale volta

all'accertamento di un diritto di usufrutto sull'intera successione fu __________

G__________ quanto dalla doman­da subordinata volta a obbligare i convenuti ad “accudire

a tutte le [sue] necessità personali e finanziarie” vita natural durante. L'altra

domanda subordinata è invece stata accolta, sicché gli è stato riconosciuto un

diritto di abitazione gratuito – ancorché non vitalizio – in determinati locali

della casa situata sulla particella n. 342. In condizioni del genere

sussiste soccombenza reciproca, di modo che le spese giudiziarie vanno ripartite secondo l'esito della procedura

(art. 106 cpv. 2 CPC).

b) Dandosi

una controversia di natura patrimoniale, decisivo è il valore litigioso, il

quale è determinato dalla domanda principale. Eventuali conclusioni subordinate

non sono computate (art. 91 cpv 1 CPC). In presenza di una domanda principale e

di una subordinata v'è chi sostiene che fa stato il valore della principale (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.

38.

ad art. 91; Diggelmann in:

Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, op. cit., n. 20 ad art.

91; Schleiffer Marais in: Baker

& McKenzie

[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 8 ad art. 91) e chi invece che

determinante è la domanda dal valore più elevato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 91; Sterchi, op. cit., n. 12 ad art. 91;

van de Graaf in: Oberhammer

[curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 11 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 284 n. 685). Lasciata irrisolta dal

Tribunale federale (sentenza 4A_46/2016 del 20 giugno 2016, consid. 1.3), in

concreto la questione può continuare a rimanere aperta.

c) Nella

decisione impugnata il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 150 000.– attenendosi a quanto le parti gli avevano

indicato all'udienza del 16 giugno 2014 con riferimento al diritto di

abitazione (verbale, pag. 5). Non ha determinato per contro il valore delle altre

richieste, che nemmeno l'attore ha saputo quantificare (replica, pag. 3 ad e). Comunque

sia, si può ragionevolmente presumere che il valore dell'usufrutto sull'intera

successione fu __________ G__________ sia più alto rispetto a quello di un diritto

d'abitazione su determinati vani della casa e che il deprezzamento sia maggiore

se il fondo serviente è gravato di usufrutto anziché di un mero diritto d'abitazione.

L'attore afferma che nel caso specifico la differenza è relativa, dal momento

che l'asse ereditario consta unicamente dell'immobile a Tremona. Trascura però che

l'usufrutto sul­l'intera successione gli avrebbe assicurato il pieno uso e godimento

dello stabile (art. 745 cpv. 2 e 755 cpv. 1 CC), una facoltà più ampia di

quella conferitagli dal diritto di abitare una sola parte dell'edificio (art.

776.

cpv. 2 CC; Steinauer, Les

droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 103 n. 2497). E dalla domanda

principale l'attore è uscito soccombente per desistenza.

d) Oltre

che desistere dalla domanda principale, l'attore ha desistito anche dalla

domanda subordinata (non più riproposta– nel memoriale conclusivo) che chiedeva

di obbli­gare i conve­nuti ad accudire a “tutte le [sue] necessità perso­nali e

finanziarie” vita natural durante. Il valore di tale obbligo, che include manifestamente

anche il costo dell'alloggio, è ragguardevole e superiore alla domanda volta

all'ottenimento del solo diritto di abitazione in determinati locali. L'attore pretende

il contrario, ma la sua tesi non è verosimile e nemmeno trova conforto nelle

motivazioni degli allegati. Per di più, CO 1 non è uscito pienamente vittorioso

neppure sul diritto d'abitazione, che gli è stato riconosciuto non a vita, ma

fino al momento in cui egli potrà essere accudito a domicilio. Certo, egli definisce

tale aspetto marginale, poiché un diritto di abitazione può essere esercitato

soltanto personalmente. Sta di fatto che, una volta ancora, egli ha ottenuto

meno di quanto richiesto. In definitiva, e nel complesso, CO 1 sembra essere

uscito dalla lite con un grado di soccombenza finanche preponderante. Ad ogni

modo la richiesta di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le

ripetibili è sicuramente legittima e merita accoglimento.

5.

L'attore parrebbe instare

per un giudizio su spese e ripetibili secondo equità, anche perché il Pretore

ha impiegato la formulazione “tutto considerato si giustifica”. La richiesta non

è fondata. Certo, in circostanze particolari il giudice può prescindere da una

ripartizione delle spese e delle ripetibili secondo la soccombenza e decidere

secondo equità (art. 107 CPC). Ma un riparto secondo equità rappresenta pur

sempre una deroga all'art. 106 cpv. 1 CPC, sicché va applicato

restrittivamente per non vanificare il principio della soccombenza (sentenza

del Tribunale federale 5A_658/2015 del 14 marzo 2017, consid. 4.2.5 con

riferimenti). E in caso di ritiro del­l'azione le spese sono, di regola, a carico

del­l'attore (DTF 139 III 360 consid. 3; v. anche Tappy, op. cit., n. 26 e 30 ad art. 106 CPC). Poco

importa il momento o il motivo che può avere indotto quest'ultimo a recedere

dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013, consid.

5.

). Tutt'al più la desistenza influisce sulla tassa di giustizia, da moderare

in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG), e sull'indennità per

ripetibili (art. 13 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili; RL 3.1.1.7.1). Non giustifica tuttavia un giudizio secondo equità. Altre

ragioni che deporrebbero per un giudizio di equità nella fattispecie non si

ravvisano. Ne segue che a ragione il Pretore si è attenuto al precetto della soccombenza.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha

postulato a torto la conferma del giudizio di prima sede e che dovrà rifondere inoltre

ai reclamanti un'indennità per ripetibili.

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a

questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e il

dispositivo n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:

Le spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono

poste per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti

in solido. Le ripetibili sono compensate.

2. Le spese del reclamo, di

fr. 500.–, da anticipare dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1, che

rifonderà a RE 1 e RE 2 fr. 500.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).