11.2015.88
Foro imperativo per le procedure di diritto matrimoniale: nozione di domicilio
18 ottobre 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.88
Lugano
18 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2014.34 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con
accordo parziale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 30 aprile 2014 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora nella
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 12 ottobre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 9 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1965) si
sono sposati a __________ il 29 maggio 2002. Dal matrimonio sono nati Am__________,
il 7 marzo 2003, e O__________, il 18 febbraio 2005. I
coniugi si sono separati nel maggio del 2012, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale di Z__________ per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. In esito a un'istanza a
tutela dell'unione coniugale presentata dalla moglie il 13 settembre 2012, con sentenza del 10 maggio 2013 il Tribunale distrettuale
di Z__________ ha accertato che i coniugi vivevano
separati dal 1° maggio 2012, ha affidato i figli alla madre, ha regolato
il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a versare un contributo
alimentare per la moglie di fr. 2085.– mensili dal 1° maggio del 2012 al 31 agosto
2013 e di fr. 1990.– mensili dopo di allora, oltre a un contributo alimentare
di fr. 1000.– mensili per ogni figlio dal 1° maggio 2012 (inc. EE120313-U).
Tale sentenza è passata in giudicato. A quel momento il marito era elettricista
e la moglie non esercitava attività lucrativa.
C. Nel luglio del
2013 AP 1 ha lasciato l'abitazione di Z__________ per trasferirsi con i figli ad
As__________ da sua madre, B__________. Nel settembre del 2013 essa si è
poi spostata da sé sola a Lon__________ per seguire un corso
avanzato di ceramica (Master of Arts) al __________. I figli sono
rimasti ad As__________, custoditi dalla nonna materna. Qualche mese dopo, nel gennaio
del 2014, AP 1 ha portato i ragazzi con sé a Lon__________, dove questi hanno iniziato
la scuola dell'obbligo.
D. Il
30 aprile 2014 AP 1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione)
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo
l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato
il diritto di visita paterno), rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 1990.– mensili fino al luglio del 2029, un
contributo alimentare per i figli di fr. 1000.–
mensili ciascuno fino al termine della formazione scolastica o professionale
e la liquidazione del regime dei beni con suddivisione a metà degli averi previdenziali
(inc. DM.2014.34). Essa ha reiterato le medesime
domande in altre due petizioni di divorzio introdotte davanti allo stesso
Pretore il 1° maggio e il 2 maggio 2014 (DM.2014.35/36). Quegli stessi 1° maggio
e 2 maggio 2014 AO 1 ha promosso a sua volta due azioni di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di Z__________ (inc. FE140339-L/B03
e FE140339-L/Z02).
E. Il
22 maggio 2014 il Pretore aggiunto, preso atto che il marito chiedeva anch'egli
il divorzio, ha deciso di trattare la causa come azione di divorzio su
richiesta comune e ha citato i coniugi all'udienza
del 21 ottobre 2014. In tale occasione AO 1
ha contestato la competenza per territorio del Pretore. Il Pretore aggiunto ha deciso il 5 novembre 2014 di limitare la
procedura
all'accertamento
della propria competenza per territorio. In attesa di tale sentenza il
Tribunale distrettuale di Z__________ ha sospeso le due cause di divorzio
promosse da AO 1.
F. L'istruttoria
sul presupposto processuale è cominciata davanti al Pretore aggiunto il 12 febbraio 2015 e si è chiusa il 1° aprile successivo. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25 giugno 2015 AP 1 ha
ribadito la competenza per territorio del Pretore. Nel proprio allegato del 30
giugno 2015 AO 1 ha proposto una volta ancora di rigettare l'azione in ordine per
incompetenza del giudice adito. Nel giugno del 2015 AP 1 è tornata da Lon__________,
insieme con i figli, ad As__________.
G. Statuendo
il 9 settembre 2015, il Pretore aggiunto ha dichiarato “la causa inammissibile
per assenza di competenza territoriale”. Le spese di complessivi fr. 1500.– sono state
poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 3000.– per ripetibili.
H. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 ottobre 2015 nel
quale chiede di riformare la sentenza impugnata accertando la competenza per
territorio del Pretore. Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2016 AO 1 propone
di respingere l'appello. In quello stesso mese AO 1 ha trasferito la sua
residenza nella __________.
in diritto: 1. Le decisioni con cui il Pretore
accerta la mancanza di un presupposto processuale, come la competenza per
territorio, sono finali (RtiD I-2016 pag. 716 consid. 1a e 2a) e impugnabili
con appello entro 30 giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a
e 311 CPC). Se la causa verte esclusivamente su questioni
pecuniarie, tuttavia, “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” dev'essere di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, il
principio del divorzio essendo una questione senza valore litigioso. Circa la tempestività dell'appello, la decisione
impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'istante il 10 settembre 2015. Il
termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 10 ottobre 2015, salvo protrarsi
al lunedì 12 ottobre 2015 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto
l'ultimo giorno utile, l'appello è dunque ricevibile.
2. Premesso che nelle cause di divorzio la competenza per
territorio deve sussistere sin dal momento in cui la procedura è introdotta, il Pretore aggiunto ha ricordato che
il foro dell'art. 23 cpv. 1 CPC al domicilio di una parte è imperativo. Ciò
posto, egli ha accertato che nel settembre del 2013 AP 1 si è trasferita a Lon__________
a mero scopo di formazione, ma che lì essa ha acquistato una casa e lì viveva
con i figli. Inoltre quando tornava in Ticino essa soleva recarsi piuttosto dal
compagno a Los__________ anziché dalla madre ad As__________. A mente del
Pretore aggiunto, quindi, AP 1 doveva
considerarsi domiciliata a Lon__________. A suo avviso, poi, al momento di introdurre
l'azione di divorzio, il 30 aprile 2014, non si
ravvisavano elementi oggettivi per ritenere che il centro degli interessi di
lei riconoscibile a terzi fosse As__________. Gli indizi addotti (domicilio amministrativo ad As__________, amicizie nel
Ticino, medici curanti ticinesi, mobilio depositato a casa dalla madre,
fiscalista ad As__________ e conto bancario principale mantenuto presso un
istituto di As__________) “appaiono poco indicativi” rispetto a quelli che
”hanno una forte visibilità esterna”, come l'acquisito della casa a Lon__________
abitata con i figli. Tale residenza costituiva dopo separazione dal marito “il
centro dei suoi interessi, la sua famiglia, tanto che da quando [i figli] sono
andati a vivere con lei a Lon__________ i ritorni in Ticino di AP 1 e figli non
sono [più stati] riconducibili alla presenza di sua madre e nonna dei bambini,
ma alla nascente relazione sentimentale con F__________”. In definitiva il Pretore
aggiunto ha escluso la sua competenza per territorio e, con ciò, la ricevibilità dell'azione.
3. L'appellante ribadisce di essersi trasferita con i
figli da Z__________ ad As__________ nella casa in proprietà comune con il
fratello, su cui sua madre beneficia di un diritto di usufrutto e di abitazione
vita natural durante. Lì ha costituito il suo domicilio, mentre a Lon__________
essa si è recata solo per uno stage di formazione. Il successivo trasferimento
dei figli in Inghilterra è dovuto a problemi di salute della madre e non ha mutato
lo scopo del soggiorno, né ha creato particolari legami con Lon__________. L'acquisto
della casa a Lon__________ – essa argomenta – è stata una scelta obbligata, tant'è
che il mobilio è rimasto ad As__________, la locazione di un appartamento non entrando
in linea di conto per i prezzi proibitivi del luogo. L'appellante rileva
inoltre di essere rientrata ad As__________ frequentemente, di avere insegnato
ai figli l'italiano e di avere un nuovo compagno nel Ticino, di modo ch'essa
non ha mai inteso fare di Lon__________ il centro dei suoi interessi. Anzi, se
non As__________, il centro dei suoi interessi era se mai Los__________, dov'è domiciliato
il compagno, ciò che basterebbe per fondare la competenza territoriale del giudice
adito. Ad As__________ l'appellante fa valere inoltre di avere la madre e il
fratello, le amicizie, i medici curanti suoi e dei figli, la fiscalista, un
conto bancario e un collegamento telefonico. Infine – essa soggiunge – l'iscrizione
nel registro degli abitanti indizia il domicilio ad As__________, tanto più che
dal giugno del 2015 essa è tornata stabilmente ad As__________ con i figli.
4. Giusta
l'art. 23 cpv. 1 CPC per le azioni di diritto matrimoniale il foro del
domicilio di una parte, determinato secondo il Codice civile (art. 10 cpv. 2
CPC), è imperativo (art. 9 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_875/2015
del 22 aprile 2016, consid. 3.2.3 con riferimenti). Determinante in una
procedura di divorzio è la situazione al momento in cui è promossa causa (art. 62
cpv. 1 CPC), anche per evitare cambiamenti di domicilio strumentali (sentenza
del Tribunale federale 5A_903/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 2.2, con
rinvii a DTF 116 II 9 consid. 5 e 116 II 212 consid. 2b/bb; v. anche Rep. 1996
pag. 146). Successivi cambiamenti di domicilio non importano (perpetuatio
fori: Sutter-Somm/Lötscher in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 7 ad art. 23; Siehr/Bähler
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 7 ad art. 23; Spycher in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, Berna 2012, n. 21 con rinvii ad art. 23).
5. Conformemente
all'art. 23 cpv. 1 CC il domicilio di una persona è nel luogo in cui questa dimora
con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il domicilio presuppone due requisiti
cumulativi: l'uno oggettivo, consistente nella residenza effettiva in un determinato
luogo, l'altro soggettivo, consistente nell'intenzione di stabilirsi
durevolmente in quel luogo. L'interessato deve dunque fare del luogo in
questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali,
ciò che va stabilito in base a circostanze oggettive e riconoscibili, non
semplicemente in funzione dei suoi propositi (DTF 137 II 126 consid. 3.6, 137
III 600 consid. 3.5). Di regola il
domicilio corrisponde al centro delle relazioni individuali, ovvero al luogo in
cui il soggetto dorme, trascorre il tempo libero, ha i suoi effetti personali, dispone
usualmente di un indirizzo postale e di un collegamento telefonico. Indicazioni
figuranti in documenti amministrativi (per esempio licenze di circolazione e di
condurre), come pure il deposito di certificati o di documenti d'identità in un
dato luogo costituiscono seri indizi per un domicilio civile, al punto da istituire
una presunzione di fatto, ma rimangono pur sempre indizi alla stregua delle
attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri, l'autorità fiscale o un
organismo delle assicurazioni sociali. E tale presunzione è refragabile (DTF 141
V 535 consid. 5.2, 136 II 410 consid. 4.3; sentenze del Tribunale federale 5A_812/2015
del 6 settembre 2016, consid. 5.1.2 con rinvii e 5A_875/2015 del 22 aprile 2016,
consid. 3.2.3 con rinvii).
6. Trattandosi di una dimora
in un luogo “a scopo di formazione”, essa non costituisce domicilio (art. 23
cpv. 1 seconda frase CC, che riprende l'art. 26 vCC). Ciò non esclude che in
casi particolari la persona possa stabilire nel luogo di dimora il centro dei suoi
interessi, sicché quel luogo diventi il domicilio. Occorrono però seri elementi
a tal fine (v. DTF 137 II 122 consid. 3.6; Meier/de
Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/ Basilea
2014, pag. 192 n. 402; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag.
124 n. 364; D. Staehlin in: Basler
Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 19d ad art. 23; Eigenmann in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010 n. 6 ad
art. 26 vCC; E. Bucher in: Berner
Kommentar, edizione 1976, n. 3 ad art. 26 vCC). Non assurge a domicilio il
luogo di residenza se lo studente rientra regolarmente dai genitori il fine
settimana o durante le vacanze semestrali. Diventa domicilio invece il luogo di
residenza ove lo studente stabilisca con quel luogo un legame particolarmente
stretto, allentando sensibilmente i legami con il domicilio anteriore (sentenza
del Tribunale federale 9C_946/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 4.1 con riferimenti).
7. In
concreto risulta dagli atti che dopo la separazione dei coniugi, intervenuta il
1° maggio 2012, AP 1 si è domiciliata il 30 luglio 2013 ad As__________ (doc.
B), dove essa possiede in proprietà comune con il fratello un'abitazione sulla
quale la madre B__________ beneficia di un diritto d'usufrutto e di abitazione a
vita (doc. E, allegato 5). In quello stesso luglio del 2013 essa è stata
ammessa a frequentare il corso triennale per ottenere il Master of Arts __________
presso il __________ di Lon__________
(doc. E allegato 1) e nell'agosto
successivo ha acquistato una casa in quella città. Il corso è iniziato il 30 settembre
2013 e quasi settimanalmente essa è rientrata ad As__________ dai figli, rimasti
con la nonna (doc. E, allegato 5 e 7). Nel novembre del 2013 AP 1 ha allacciato
una relazione con F__________ di Los__________ (doc. E, allegato 6). Alla
fine di gennaio del 2014 i figli Am__________ e O__________ hanno raggiunto la
madre a Lon__________, dove il 3 febbraio 2014 hanno cominciato a frequentare
la __________ School (doc. 1A e 4). Il 26 giugno 2014 madre e figli si
sono annunciati all'ufficio del controllo abitanti di As__________, partenti “per trasferimento
a Lon__________: __________, __________” (doc. 2). Se non che, nel maggio del 2015 AP 1 ha
interrotto gli studi ed è rientrata con i figli ad As__________, dove è stata
registrata nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop).
8. Sentita
personalmente, AP 1 ha dichiarato che la sua intenzione iniziale era di
trasferirsi insieme con i figli direttamente da Z__________ a Lon__________, tanto da avere già preiscritto i ragazzi a una scuola
privata, e che tale volontà è sussistita
anche dopo essere rimasta qualche mese ad As__________. Il proposito tuttavia è
stato abbandonato, il marito prospettando una denuncia per rapimento di minori.
Essa ha ammesso l'acquisto di una casa a Lon__________, pensata anche per accogliere i figli, “poiché gli affitti costavano troppo”, ma ha dichiarato che durante le ferie scolastiche è
sempre tornata ad As__________ con i ragazzi. E in quel Comune, oltre a
risiedere la madre e il fratello, si trovano i suoi medici curanti, così come
il pediatra dei figli, la sua fiscalista, e ad As__________ ha sede la banca in
cui essa detiene il suo conto principale. Quanto alla relazione con F__________,
l'appellante lo vede ogni volta che torna nel Ticino (interrogatorio del 1°
aprile 2015).
B__________
ha rammentato da parte sua l'acquisito dell'immobile a Lon__________ da parte
della figlia, finanziato con l'accensione di un mutuo ipotecario sulla casa di As__________,
riconoscendo di essersi occupata della custodia dei nipoti tra il luglio del 2013
e il gennaio del 2014, mentre la figlia rientrava il “giovedì se quel giorno
non aveva corsi o il venerdì fino alla domenica sera”, salvo durante il diritto
di visita paterno. Dopo il trasferimento dei nipoti a Lon__________ essa non è
stata di grado di ricordare “la frequenza con la quale essi sono ritornati”,
salvo un periodo di dieci giorni dopo la partenza “quando hanno preso il gatto”,
né ha potuto confermare che circa ogni 6 settimane i nipoti tornavano nel Ticino.
Essa ha riferito nondimeno che la figlia ha portato a Lon__________ solo lo
stretto necessario, che il resto dei mobili provenienti da Z__________ è
rimasto ad As__________ e che da quando la figlia ha una nuova relazione la frequenza
dei rientri in Ticino “si è fatta più intensa” (deposizione del 1° aprile 2015:
verbali, pag. 5 e 6).
F__________
ha confermato la relazione con AP 1 dal dicembre del 2013, precisando di averla
vista con una frequenza che varia, “ma ritengo possa essere di 3-4 settimane”, incontrandola
nel Ticino anche durante tutte le vacanze “e penso a Natale, Carnevale e Pasqua
e Ognissanti”. A suo parere, la rete sociale della compagna è nel Ticino,
mentre a Lon__________ essa si limitava a occuparsi dei figli e a seguire i
corsi. Tra di loro Am__________ e O__________ parlano inglese e in inglese rispondono
alla madre, la quale si rivolge loro in inglese o in italiano (deposizione del
1° aprile 2015: verbali, pag. 7 e 8).
9. Ciò
posto, nemmeno il marito pretende che, dopo la partenza da Z__________
intervenuta nel luglio del 2013, il centro delle relazioni di AP 1 non sia divenuto
As__________. In quel luogo del resto l'appellante è nata e cresciuta, in quel
luogo vivono sua madre e suo fratello e in quel luogo essa è comproprietaria di
una casa d'abitazione. D'altro lato è pacifico che nel settembre del 2013 AP 1
si è recata a Lon__________ solo per frequentare un corso e ottenere un master in ceramica al Royal
College of Art. Essa rientrava
regolarmente – se non settimanalmente – ad As__________, dove nel dicembre del
2013 ha allacciato una relazione con F__________. Il suo centro degli affetti e
delle relazioni sociali è quindi rimasta As__________. Poco giova che a Lon__________
essa abbia acquistato un immobile, dato che ciò non le impediva di tornare assiduamente
nel Ticino. Sussisteva così la presunzione del domicilio ad As__________ giusta
l'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC. Spettava a AO 1 sovvertirla, dimostrando
l'esistenza di un centro d'interessi a Lon__________.
10. Da
parte sua il convenuto si è limitato ad allegare che la competenza per
territorio spetta in concreto al giudice di Zu__________ perché le parti si
sono sposate e hanno vissuto nella Svizzera tedesca, perché i figli sono nati là,
perché quel giudice ha già statuito in via cautelare, perché egli non parla italiano
e perché i figli parlano poco quell'idioma. Si tratta di argomentazioni che non
sono lontanamente atte a sovvertire la presunzione del domicilio ad As__________.
Per il resto il convenuto si limita ad allegare che la moglie ha acquistato
casa a Lon__________, dove a un determinato momento ha trasferito i figli
(verbale del 21 ottobre 2014, pag. 1 in fine, pag. 2 in alto e pag. 4), di modo
che per finire essa ha – a suo dire – trasferito nella capitale inglese il centro
dei suoi interessi effettivi. Ma simile affermazione non basta per dimostrare
ch'egli abbia “portato gli elementi atti a dimostrare che la residenza di Lon__________
dell'appellante non fosse per meri scopi di perfezionamento professionale”.
11. Non
si disconosce che con il trasferimento dei figli a Lon__________ (alla fine di
gennaio del 2014) e la loro scolarizzazione, il legame
dell'appellante con la capitale inglese si sia
intensificato. Non al punto tuttavia da denotare una delocalizzazione del
centro d'interessi. Che a quel momento il legame affettivo dell'appellante con
Fatti
i figli fosse più forte rispetto a quello con la madre o con il nuovo compagno,
la relazione sentimentale essendo solo agli albori, è possibile. Sta di fatto
che, anche dopo il trasferimento dei figli, Lon__________ è rimasta per
l'appellante un mero luogo di formazione, AP 1 non risultando avere stretto
amicizie particolari, avere intrattenuto rapporti sociali o intrapreso un'attività
qualsiasi fuori degli studi. Anzi, secondo F__________ l'appellante si limitava
a seguire i corsi e a occuparsi dei ragazzi (deposizione del 1° aprile 2015:
verbali, pag. 7). Per di più, non appena poteva (e sempre durante le vacanze
scolastiche), essa tornava ad As__________, dove con il compagno frequentava le
amicizie. Che dopo l'arrivo dei figli i rientri si siano diradati è comprensibile,
data la scolarizzazione dei figli. Poco importa tuttavia che – come assume il
Pretore aggiunto – tali rientri fossero destinati a incontrare F__________ a Los__________
piuttosto che la madre ad As__________. Per tacere del fatto che, come rileva
l'appellante, anche Los__________ ricade sotto la giurisdizione di Locarno
Campagna, determinante è che AP 1 non avesse allentato i legami con il luogo di
domicilio. E ad As__________ essa conservava una parte ragguardevole dei suoi
legami familiari, aveva instaurato un legame affettivo, manteneva la sua rete
sociale e disponeva di un immobile con recapito postale.
12. Che i medici di fiducia dell'appellante
e dei figli fossero ad As__________ e che AP 1 abbia conservato determinati servizi in Svizzera
(conto bancario, assicurazione malattia e collegamento telefonico cellulare
prepagato) non sono – di per sé – fatti di particolare rilievo, ancorché corroborino
la circostanza che l'interessata non
avesse interrotto i contatti con il Ticino. È vero inoltre che il 26 giugno 2014 madre e figli si sono annunciati all'ufficio
del controllo abitanti di As__________, dichiarandosi partenti per Lon__________,
i ragazzi non potendo altrimenti essere iscritti alle scuole pubbliche inglesi.
Considerandi
Sta di fatto che per finire a Lon__________ moglie e figli si sono limitati a
disporre dello stretto necessario, la gran parte dei mobili e delle suppellettili
portate da Z__________ essendo rimasta ad As__________ (deposizione B__________
del 1° aprile 2015: verbali, pag. 6). Ponderate tutte le circostanze del
caso nel loro insieme, le circostanze esteriori accreditano dunque quanto
l'appellante assevera, ovvero che i legami con Lon__________ non erano preponderanti
rispetto a quelli con As__________, dove era rimasta focalizzata la maggior
parte degli elementi inerenti alla sua vita personale e sociale, e con ciò il
suo domicilio.
13.
Né
va trascurato il fatto, per concludere, che sin dall'inizio AP 1 ha sempre espresso
la volontà di rientrare ad As__________ una volta conclusa la formazione. Non
che un domicilio dipenda da semplici intenzioni
soggettive (sopra, consid. 5). Alla prova dei fatti però l'appellante è
effettivamente rientrata ad As__________, e ciò ancor prima del termine della
formazione, il che attesta come gli intenti iniziali fossero reali e non
strumentali alla procedura di divorzio. Ne segue che AO 1 non ha recato prove
sufficienti per dimostrare che all'introduzione dell'azione di divorzio Lon__________
fosse diventata il domicilio della moglie. E siccome la presunzione dell'art.
23.
cpv. 1 seconda frase CC non è stata capovolta, As__________ è rimasta il
centro delle relazioni e degli interessi di AP 1, onde la competenza per territorio
del Pretore adito. Fondato, l'appello merita così accoglimento e la decisione
impugnata va riformata di conseguenza.
14.
Le
spese processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza
del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e
le ripetibili di prima sede, che segue identica sorte.
15.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza
riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1. L'eccezione
di incompetenza per territorio è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà all'attrice fr. 3000.– per ripetibili.
II. Le spese di
appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO
1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
a:
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
–
Bezirksgericht Zürich, 1. Abteilung, Einzelgericht
(FE
140339-L/Z06).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).