Lexipedia

Decisione

11.2015.89

Cancellazione di una servitù per sopravvenuta mancanza d'interesse

18 agosto 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti giustificativi atti a precisare il contenuto del­l'iscrizione.

Circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dal contratto,

invece, non sono opponibili al terzo in buona fede, nemmeno ove siano stati

determinanti per formare la volontà dei contraenti al momento di costituire la

servitù (sentenza del Tribunale federale 5A_766/2016 del 5 aprile 2017 consid.

4.1.2 con rinvii; DTF 130 III 554 consid. 3.1 con rimandi).

c) Nella fattispecie la descrizione della servitù nel

registro fondiario (“superficie ad uso incenerimento rifiuti giardino”) è puramente

telegrafica, non permette – da sé sola – di deter­minare né quale sia la

superficie gravata né quali diritti e obblighi essa comporti. Occorre pertanto

far capo al titolo di acquisto. Ora, l'atto pubblico dell'11 novembre 1980

prevede unicamente la costituzione “a favore della particella n. 2091 e a

carico della particella n. 1150” di un “diritto esclusivo d'uso della

superficie di 50 m² marcata in arancione nella planimetria sottoscritta dalle

parti. Tale superficie verrà utilizzata in particolare per l'incenerimento dei

residui di giardino nella fossa esistente” (istromento n. 1291 del notaio __________

A__________, clausola n. 4 lett. b: doc. L, 2° foglio). L'istanza di iscrizione

nel registro fondiario, di quello stesso 11 novembre 1980, riporta una descrizione

testualmente identica (salvo il termine “esclusivo”, che risulta barrato).

La

locuzione “in particolare” sembra lasciar intendere, a ben vedere, un esercizio

della servitù non limitato all'“inceneri­men­to dei residui di giardino nella

fossa esistente”. Tutto si ignora però a quali altri usi potesse servire l'area

di 50 m² cui si riferisce l'atto costitutivo della servitù se non al passaggio

pedonale accennato in precedenza (lett. A). Nemmeno gli appellanti danno indicazioni

concrete al riguardo. Di ausilio potrebbe essere il modo in cui il diritto è

stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buo­na fede (sopra, consid. b).

Non consta tuttavia che nel corso degli anni la superficie in questione sia

stata adoperata per altri fini se non per l'eliminazione di scarti vegetali e

per il passo. Anzi, __________ S__________ ha dichiarato che quando suo suocero

ha smesso di bruciare rifiuti da giardino su quel­l'area essa ha piantato alcune

rose “le long de la surface” (verbale di audizione per rogatoria del 27

novembre 2012, pag. 2). Quanto alla “serie di strutture fisse” cui alludono gli

appellanti, il Pretore ha accertato soltanto che “è stato edificato un muretto

di contenimento per una vasca di fiori e che è stata posata una pavimentazione

in lastre di granito” per agevolare il transito pedonale (sentenza impugnata,

consid. 9). Null'altro. E con tale accertamento gli appellanti nemmeno si confrontano.

5. Secondo gli

appellanti l'attrice avrebbe dovuto consultare i docu­menti giustificativi

dell'iscrizione nel registro fondiario, ciò che le avrebbe permesso di venire

“a conoscenza della descrizione esatta e del più ampio contenuto della

servitù”. Avendo omesso tali verifiche, essa “non può essere ritenuta terza in

buona fede” e deve “vedersi imputare l'effettiva portata della servitù, così come

descritta nell'atto costitutivo”. La tesi non ha consistenza, già per il fatto

che i documenti giustificativi depositati all'Ufficio del registro fondiario

non attestano una portata della servitù che concretamente si sospingesse oltre

l'incenerimento di scarti verdi. Al riguardo non sussidia dunque ripetersi.

6. A parere degli

appellanti la servitù in questione non ha, comunque sia, perduto ogni interesse,

poiché il divieto di accendere fuochi all'aperto sancito dall'ordinamento

cantonale prevede la possibilità di deroghe da parte dei Municipi (deroghe ottenibili

nella fattispecie, il fondo essendo privo di accesso veicolare), senza

dimenticare che l'ordinamento cantonale può sempre mutare. Inoltre gli appellanti

rivendicano la facoltà di costruire sul­l'area gravata un eventuale impianto di

incenerimento, mentre il fatto ch'essi non abbiano mai chiesto deroghe al Municipio

per bruciare scarti sul luogo – essi affermano – poco giova, il mancato esercizio

di una servitù non giustificando la

cancellazione del diritto.

a) Qualora

una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il

proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione (art. 736

cpv. 1 CC). Tale interesse corrisponde a

quello che il proprietario del fondo dominante ha di esercitare la

servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. In proposito – come ha

rammentato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 3) – fa stato il principio

del­l'identità della servitù, il quale impedisce di mantenere servitù per scopi

diversi da quelli per cui esse sono state costituite (DTF 132 III 655 consid. 8

con riferimenti). In ogni singolo caso occorre dunque esaminare se per il

proprietario del fondo dominante sussista un interesse a esercitare la servitù

in conformità al suo scopo originario. Tale interesse va apprezzato sulla base

di criteri oggettivi (DTF 132 III 655 consid. 8 con rinvii). Il solo fatto

che il proprietario del fondo dominante soggettivamente non adoperi la servitù

ancora non significa che questa abbia perduto interesse, una servitù non estinguendosi per mancato uso (Rep.

1998 pag. 202 consid. 7b con rimando; v. anche sentenza del Tribunale

federale 5D_176/2015 del 1° novembre 2016 consid. 2.1 in: SJ 2017 pag. 193). La cancellazione va ordinata unicamente qualora il

proprietario del fondo dominante non abbia più alcun interesse al mantenimento

del diritto (I CCA, sentenza inc.

11.2013.55 del 15 settembre 2015, consid. 6).

b) Scopo

originario della servitù era in concreto, per quanto risulta dagli atti, quello

di consentire al proprietario del fondo dominante di incenerire rifiuti da

giardino in una fossa posta sul fondo serviente. Non consta che ciò sia tuttora

possibile: la fossa è un lontano ricordo e al suo posto si trova una vasca da

fiori sostenuta da un muretto (perizia del­l'arch. __________ R__________,

pag. 9 in alto), manufatto che i convenuti riconoscono essere opera loro (duplica,

pag. 3 a metà; memoriale conclusivo, pag. 11 in alto e 12). In che mo­do si

potrebbero ancora bruciare scarti vegetali in simili condizioni gli appellanti

non spiegano. Ne discende che con il loro stesso comportamento i convenuti

hanno reso la servitù priva d'interesse.

Inoltre,

come rileva il Pretore (sentenza impugnata, consid. 11), l'art. 4

lett. a della legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli

incendi, gli inquinamenti e i danni della natura, del 5 febbraio 1996 (RL

9.2.2.1), proibisce ormai di accendere fuochi “vicino all'abitato” e, a maggior

ragione, nell'abitato medesimo. Certo, l'art. 11 cpv. 3 del regolamento

cantonale di applicazione del­l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico,

del 6 maggio 2015 (RL 9.2.1.1.4), autorizza i Municipi a rilasciare

deroghe al divieto di accendere fuochi all'aperto

per incenerire scarti vegetali sotto la quota di 600 m di altitudine –

tra l'altro – nel caso di “comprovate esigenze di natura fitosanitaria” o di “effettiva

impossibilità d'accesso veicolare al sedime”. A parte il fatto però che v'è da

domandarsi come un regolamento del Consiglio di Stato possa prevedere eccezioni

a un divieto istituito da una legge in senso formale, gli appellanti non

pretendono che il Municipio di __________ conceda effettivamente autorizzazioni

per bruciare scarti verdi nell'abitato in deroga al divieto cantonale. Gli

appellanti sottolineano che il loro fondo è privo di accesso veicolare, ma non consta

che da quando il divieto cantonale è entrato in vigore, vent'anni or sono, essi

abbiano mai dovuto chiedere deroghe all'autorità comunale per bruciare rifiuti

da giardino. Mal si intravede dunque come potrebbero giustificare oggi una

richiesta in tal senso. Anche sotto questo profilo la servitù risulta avere

perduto così ogni interesse per i titolari.

c) Che

poi – come i convenuti adducono – non si può escludere un giorno l'abrogazione

del divieto cantonale di accendere fuochi all'aperto in prossimità degli

abitati è una semplice congettura. Per evitare la cancellazione di una servitù ormai

caduca, tuttavia, occorre che l'interesse a un uso conforme della medesima allo

scopo originario possa rinascere in un futuro prevedibile; un'ipotesi puramente

Considerandi

teorica di cambiamento non basta per giustificare il mantenimento del­l'iscrizione

(sentenza del Tribunale federale 5A_125/2014 del 29 gennaio

2015.

consid. 4.3.3.1; v. anche Argul in: Commentaire romand, CC

II, Basilea 2016, n. 8 ad art. 736). Quanto all'eventualità di costruire

sul­l'area gravata un impianto di incenerimento (art. 26a OIAt: RS 814.318.142), essa esula dai limiti originari della servitù, la quale

non comprende la facoltà di costruire manufatti (“incenerimento dei

residui di giardino nella fossa esistente”). Oltre a ciò, il regolamento per il

servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti di __________ vieta espressamente

l'installazione di impianti privati per l'incenerimento di scarti vegetali

(art. 26 cpv. 2: www. __________). Se ne conclude, una volta ancora, che gli

appellanti non possono più vantare oggettivamente un interesse al mantenimento dell'iscrizione.

La sentenza del Pretore resiste pertanto alla critica.

7.

Gli appellanti chiedono

infine che, indipendentemente da quanto precede, l'attrice sia tenuta ad

assumere due terzi delle spese processuali e a rifondere loro un'indennità di

fr. 18 569.30 per ripetibili ridotte.

Essi allegano che il valore litigioso ammonta in concreto a fr. 400 000.– complessivi (fr. 120 000.– per il diritto di incenerimento dei

residui da giardino, fr. 280 000.– per il

diritto di passo pedonale) e che essi risultano soccombenti per un terzo (fr.

120.

000.– relativi alla servitù di incenerimento

dei residui da giardino, da cancellare). Quanto alle spese ripetibili, essi

rivendicano due terzi della nota professionale emessa dal loro legale, pari

appunto a fr. 18 569.30.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato che il valore

della servitù per “incenerimento dei residui di

giardino” è stato determinato in fr. 50 000.–

dal perito arch. __________ R__________ e in fr. 54 000.– dal perito arch. __________ P__________, incaricato di

redigere la delucidazione scritta del referto dopo la rinuncia del suo predecessore,

cifre stimate entrambe in base al maggior valore conferito dalla servitù al

fondo dominante. Tenuto conto del fatto nondimeno che i convenuti chiedevano,

in caso di radiazione di tale diritto, un indennizzo di fr. 120 840.– (memoriale conclusivo, pag. 12), il Pretore ha

determinato il valore litigioso di tale servitù in fr. 120 000.– circa (sentenza impugnata, consid. 12). Per converso il

Pretore ha ritenuto eccessiva la stima di fr. 280 000.– attribuita dai periti alla servitù di passo pedonale, corrispondente

una volta ancora al maggior valore conferito dalla servitù al fondo dominante, sicché

l'ha ridotta a fr. 120 000.– secondo il

suo apprezzamento. Onde, in definitiva, la vicendevole soccombenza delle parti

in ragione di metà ciascuno e la compensazione delle ripetibili (sentenza

impugnata, con­sid. 12 e 13).

b) Il

valore litigioso nelle cause inerenti a servitù è quello che il diritto ha per

il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se essa è

maggiore (FF 2006 pag. 6662 in basso; sentenza del Tribunale federale

5A_413/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 1.2; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2013.55 del 15 settembre 2015, consid. 2 con rinvii). Il criterio

cui si sono ispirati i periti nella fattispecie è dunque corretto. Posto ciò, il

giudice valuta liberamente la forza probatoria di una perizia (art. 157 CPC).

Trattandosi di conoscenze professionali particolari, però, egli può scostarsi

dal­l'opinione del perito giudiziario solo per ragioni importanti che gli

spetta di indicare, come – per esempio – qualora la perizia denoti incoerenze o

attribuisca un senso o una portata inesatta ai documenti o alle dichiarazioni

cui essa si riferisce. Ciò vale in specie qualora l'esperto non abbia risposto

a domande, qualora le sue conclusioni appaiano manifestamente contraddittorie o

fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto risulti viziato da

difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno a un esame non

specialistico. In circostanze del genere il giudice deve appurare se, sulla

base di altre prove e delle osservazioni formulate dalle parti, serie obiezioni

finiscano per far vacillare le conclusioni del perito. Se le conclusioni di lui

si rivelano dubbie su questioni essenziali, per fugare i dubbi il giudice può

essere tenuto finanche ad assumere prove complementari (DTF 138 III 198 consid. 4.3.1; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2014.28 del 7 giugno 2016, consid. 5b con richiami).

c) Nella

fattispecie il perito __________ R__________ ha stimato il valore

venale

del fondo dominante, comprese le due servitù, in

fr.

2.

775 000.– (referto del 28 agosto 2013, pag. 2). Quanto al maggior valore che il

diritto di passo pedonale conferisce a tale particella, egli lo ha determinato in

base a un primo metodo di valutazione in fr. 120 000.–

circa (fr. 64 000.– pari al valore venale

della metà della superficie gravata dal passo, fr. 55 000.– per i manufatti posti lungo il percorso: pag. 4 in fondo).

In base a un secondo metodo di valutazione egli lo ha determinato per contro in

fr. 280 000.– circa (10% del valore del fondo

dominante, percentuale stimata secondo la di lui esperienza fondandosi sul

pregio dell'oggetto, il percorso più breve di circa 55 m per raggiungere la

particella dalla pubblica via e l'agevolazione in caso di vendita: referto, pag. 6).

Dovendo scegliere tra i due metodi, il perito ha optato per il secondo, considerati

“i valori immobiliari praticati nella zona” e “l'influsso che esercita questo

tipo di servitù”, il quale riveste “una accentuata importanza”, sicché tale

valore rappresenta “in modo più giustificato il valore commerciale” della

servitù (referto, pag. 7). Nella delucidazione scritta il perito __________ P__________

ha fatto proprio il valore di fr. 280 000.–

senza commenti (referto, pag. 7 in fondo).

d) Sulla

valutazione del perito __________ R__________ si potrà anche opinare. Sta di

fatto ch'essa è stata ripresa senza obiezioni dal successore. Né essa risulta

incoerente, dovuta a fraintendimenti, a un'inesatta portata dei documenti cui

si riferisce, contraddittoria, ancorata ad accertamenti di fatto erronei o

viziata da difetti manifesti. Semplicemente, il Pretore ha ritenuto “eccessiva”

la stima del valore attribuito alla servitù di passo consistente nel 10% del

valore del fondo dominante perché “davvero ingente e ingiustificata”, sicché

l'ha ridotta al 5% (sentenza impugnata, consid. 12 in fine). Così facendo, tuttavia,

egli ha sostituito il proprio beneplacito alle risultanze peritali. Ma per fare

ciò avrebbe dovuto possedere cognizioni specifiche analoghe a quelle del perito,

come richiede la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5A_478/2013

del 6 novembre 2013, consid. 4, in: RSPC 2014 pag. 242). Non risulta

che ciò sia il caso. Gli fossero apparse dubbie le conclusioni degli esperti, dunque,

egli avrebbe dovuto interpellare l'uno o l'altro. Per di più, secondo

giurisprudenza, ove intenda scostarsi da una perizia sul valore venale di un immobile,

il giudice deve concedere alle parti il diritto di esprimersi (sentenza appena

citata del Tribunale federale, consid. 4). Rinunciando in concreto a

sollecitare precisazioni dagli specialisti, il Pretore si è accomodato di

quanto costoro hanno accertato. Non v'era ragione quindi perché egli si distanziasse

dal valore venale di fr. 280 000.–

attribuito dagli specialisti alla servitù di passo.

e) Quanto

al valore venale della servitù per l'uso della “superficie ad uso incenerimento

rifiuti giardino”, si è detto che il perito __________

R__________ l'ha stimato in fr. 50 000.–

e il perito __________ P__________ in fr. 54 000.– (sopra, consid. a). Il Pretore l'ha rivalutato a fr.

120.

000.– perché i convenuti pretendevano, in caso di cancellazione

del diritto dal registro fondiario, un'indennità di fr. 120 840.– (sopra, consid. a). Al proposito gli appellanti non

sollevano censure. Ne segue che il valore litigioso complessivo della causa va

stabilito nella fattispecie in complessivi fr. 400 000.–, come gli appellanti chiedono, sicché il loro grado di

soccombenza non eccede effettivamente un terzo.

f) In materia

di spese ripetibili l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(RL 3.1.1.7.1) prevede, dan­dosi una causa dal valore litigioso di fr. 400 000.–, un'indennità compresa fra il 6 e il 9% del valore

medesimo. Un processo di media difficoltà e complessità come quello in esame

avrebbe giustificato così ripetibili per fr. 30 000.–, cui si aggiungevano

le spese (4%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), per complessivi fr.

33.

600.–. Ora, chi ottiene causa vinta nella proporzione di due

terzi ha diritto, in linea di principio, a un'indennità per ripetibili pari a

un terzo di quella che gli sarebbe spettata se fosse uscito vincente per intero

(cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Nel caso in rassegna i convenuti hanno

diritto quindi a fr. 11 000.– (arrotondati) per ripetibili ridotte. La sentenza

impugnata va così modificata.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli

appellanti risultano parzialmente vittoriosi in tema di spese e ripetibili

(diminuzione del grado di soccombenza dalla metà a un terzo), ma vedono confermare

la sentenza del Pretore in merito alla questione principale, vertente sulla

cancellazione della servitù per l'uso della “superficie ad uso incenerimento

rifiuti giardino”. Nell'insieme quindi essi ottengono causa vinta per un

quindicesimo. Devono assumere così gli oneri di appello in proporzione e

versare all'attrice un'indennità per ripetibili ridotte, commisurate alla

stringatezza delle osservazioni.

9.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (fr. 120 000.–

non contestati per la sola cancellazione della servitù controversa: sopra,

consid. 1 e 7e).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così

riformato:

Le spese processuali di complessivi

fr. 21 475.–

sono poste per un terzo a carico dei convenuti in solido e per il resto a

carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 11 000.– complessivi per ripetibili

ridotte.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

2. Le

spese processuali di appello, di fr. 7000.–, sono poste per un quindicesimo a

carico dell'attrice e per il resto a carico degli appellanti in solido, che

rifonderanno all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 6500.– complessivi

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).