11.2015.89
Cancellazione di una servitù per sopravvenuta mancanza d'interesse
18 agosto 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.89
Lugano,
18 agosto 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2011.21 (cancellazione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 5 settembre 2011 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4, (D)
(patrocinati dall'avv. PA
1),
giudicando sull'appello
del 12 ottobre 2015 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 9 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 1150 RFD
di __________ (1511 m²), sulla quale sorge una casa d'abitazione, è stata
acquistata il 26 aprile 2010 dalla società AO 1. Il fondo è gravato sin dal 13
novembre 1980 di una servitù di passo pedonale e di una “superficie ad uso incenerimento
rifiuti giardino” in favore della vicina – ma non contigua – particella n. 2091
RFD (787 m²), anch'essa edificata. Questa appartiene dal 3 agosto 1998 ad
AP 1 ed AP 2 in ragione di due decimi ciascuno e a AP 3 e AP 4 in ragione di
tre decimi ciascuno.
B. Il 5 settembre 2011 la AO 1 ha
convenuto AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per ottenere la cancellazione senza indennità di entrambe le
servitù, definite prive d'interesse, che gravano la sua particella n. 1150.
In subordine essa ha postulato la cancellazione senza indennità dell'onere che
riguarda la “superficie ad uso incenerimento rifiuti giardino” e il riscatto dietro
versamento di fr. 30 000.– della servitù
di passo pedonale. I convenuti hanno proposto il 7 novembre 2011 di respingere
la petizione o, in subordine, di concedere la cancellazione delle due servitù
dal registro fondiario contro pagamento di un'indennità da definire. L'attrice
ha replicato il 5 dicembre 2011, confermando le proprie domande. I convenuti hanno duplicato il 10 gennaio
2012, ribadendo la loro posizione.
C. All'udienza del 2 marzo
2012, indetta per il dibattimento, ambedue le parti hanno notificato prove. L'istruttoria
è iniziata quello stesso giorno ed è
terminata il 17 settembre 2014, dopo l'assunzione di una perizia. Alle arringhe
finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
proprio allegato del 16 dicembre 2014 la AO 1 ha chiesto di accertare la
nullità del diritto di “superficie ad uso incenerimento rifiuti giardino”, subordinatamente
di cancellare tale diritto per sopravvenuta carenza d'interesse, e di
concederle il riscatto della servitù di passo pedonale dietro versamento di fr. 100 000.–. Nel loro memoriale del 17 dicembre
2014 AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno proposto una volta ancora di respingere la
petizione o, in via subordinata, di cancellare la “superficie ad uso
incenerimento rifiuti giardino” contro pagamento di fr. 120 840.–. Il 22 dicembre 2014 essi hanno poi
scritto al Pretore, lamentando la modifica delle richieste di giudizio nel memoriale
conclusivo dell'attrice. La AO 1 ha reagito l'8 gennaio 2015, difendendo la legittimità del proprio operato. I convenuti
hanno replicato il 13 gennaio 2015, confermando la loro posizione.
L'attrice non ha duplicato.
D. Statuendo con sentenza
del 9 settembre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel
senso che ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare, su istanza
dell'attrice e senza obbligo di indennità da parte di quest'ultima, il diritto
di “superficie ad uso incenerimento rifiuti giardino” gravante la particella n. 1150 per sopravvenuta carenza
d'interesse. Quanto alla servitù di passo, invece, il Pretore ha respinto
l'azione. Le spese processuali di fr. 21 475.– complessivi
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti a questa Camera con un appello del 12 ottobre
2015 in cui chiedono di riformare la sentenza impugnata respingendo la
petizione anche per quanto riguarda la cancellazione della “superficie ad uso
incenerimento rifiuti giardino” o,
subordinatamente, di porre due terzi delle spese processuali a carico
dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondere loro fr. 18 569.30 a titolo di ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 14 dicembre 2015 la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi che il
Pretore ha stimato il maggior valore derivante al fondo dominante dal solo diritto
di “superficie ad uso incenerimento rifiuti giardino” in circa fr. 120 000.– (sentenza impugnata, consid. 12 in fine),
cifra che le parti non discutono. Riguardo alla tempestività del ricorso, la
sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dei convenuti il 10 settembre
2015. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 10 ottobre
2015, salvo prorogarsi a lunedì 12 ottobre 2015 in virtù dell'art. 142 cpv. 3
CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Litigiosa rimane, in
concreto, la cancellazione del diritto di “superficie ad uso incenerimento
rifiuti giardino”. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riepilogato
anzitutto i criteri che disciplinano la cancellazione di una servitù a
norma dell'art. 736 cpv. 1 CC, ricordando che decisivo è esaminare se per il
fondo dominante sussista ancora un interesse all'esercizio del diritto e se tale
interesse corrisponda allo scopo originario per cui la servitù è stata costituita.
Ciò posto, egli ha determinato il contenuto dell'onere in base all'iscrizione
nel registro fondiario (art. 738 cpv. 1 CC), né l'attrice né i convenuti avendo
preso parte alla relativa costituzione (risalente al novembre del 1980). Ne ha
dedotto che
l'iscrizione non connota
un diritto di superficie (il quale permette di conservare manufatti su fondo altrui),
bensì un'ordinaria servitù prediale nel senso dell'art. 779 cpv. 1 CC
consistente nel diritto di usare una porzione del fondo serviente per bruciare
scarti vegetali. Tant'è – egli ha continuato – che la precedente proprietaria del
fondo dominante, __________ S__________, ha ricordato l'esistenza, nel passato,
di una fossa nella quale si incenerivano rifiuti da giardino.
Se non che – ha soggiunto
il Pretore – l'art. 11 del regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza
contro l'inquinamento atmosferico (RL 9.2.1.1.4) vieta ormai, salvo deroga
municipale, la combustione all'aperto di
scarti vegetali sotto la quota di 600 m di altitudine e, comunque sia,
l'art. 4 della legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli
incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (RL 9.2.2.1) proibisce di
accendere fuochi “vicino all'abitato”. Secondo il Pretore la servitù in
questione ha perduto quindi ogni interesse, come conferma il fatto che sulla
superficie gravata del fondo serviente sono ora piantati fiori. Onde l'accoglimento
dell'azione su tal punto e l'invito all'ufficiale del registro fondiario perché
cancelli l'iscrizione della “superficie ad uso incenerimento rifiuti giardino” previa
semplice istanza
dell'attrice.
3. Gli appellanti fanno
valere anzitutto che le parti sono sempre state d'accordo di considerare la “superficie
ad uso incenerimento rifiuti giardino” come un vero e proprio diritto di
superficie nel senso degli art. 779 segg. CC, tant'è che ancora nel memoriale
conclusivo l'attrice aveva chiesto al Pretore in via principale di accertare la
nullità di tale diritto. E siccome la natura giuridica di quel diritto non era
contestata, il Pretore avrebbe dovuto dipartirsi da tale presupposto, anche
perché in concreto si tratta “essenzialmente (…) di ricostruire quale fosse l'interpretazione
che le parti – terze acquirenti dei fondi toccati dalla servitù – possono dare
alla stessa”. Senza dimenticare, proseguono i convenuti, che l'interpretazione dell'iscrizione
data dalle parti è conforme al libro mastro, il quale nel registro fondiario fa chiaro riferimento a un diritto di superficie.
Così argomentando, gli
appellanti confondono fatti e diritto. Nelle cause rette dal principio
dispositivo il giudice è vincolato invero alle allegazioni di fatto ammesse o
non contestate, ma non a opinioni giuridiche, nemmeno ove queste siano sostenute
unanimemente dalle parti, poiché egli applica il diritto d'ufficio (art. 57
CPC). Nella fattispecie gli appellanti non pretendono che le parti originarie
al contratto abbiano dichiarato – in questa o in altre procedure – di avere
inteso costituire a suo tempo un diritto di superficie. Desumono ciò
dall'interpretazione di quanto figura nel registro fondiario. Ma l'esegesi di
un'iscrizione è una questione di diritto, non un accertamento di fatto. Poco
importa dunque l'opinione delle parti, sicché al proposito l'appello cade nel
vuoto. Quanto all'esegesi dell'iscrizione in sé, il problema sarà trattato oltre.
4. Affermano gli
appellanti che l'attrice, “terza acquirente del fondo gravato, indipendentemente
dalla buona fede è vincolata a quanto risulta dai documenti giustificativi
depositati presso l'Ufficio del registro fondiario”, documenti dai quali risulta
che la “superficie ad uso incenerimento rifiuti giardino” è un diritto di superficie,
per di più non limitato alla sola combustione di scarti vegetali. Sulla porzione
di fondo gravata – proseguono gli appellanti – “sorgono tutta una serie di
strutture fisse” che l'attrice non poteva ignorare. Per di più – essi epilogano
– “come risulta (…) da un trentennale pacifico utilizzo, l'interesse al
mantenimento della servitù di diritto di superficie non è venuto meno e quindi
non si può procedere allo stralcio dello stesso”.
a) In
realtà la distinzione tra diritto di superficie e servitù su cui gli appellanti
insistono nella fattispecie non ha portata pratica. Intanto il diritto di
superficie, diritto che concede a una o più persone la facoltà “di fare e
mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo”
(art. 779 cpv. 1 CC), è esso medesimo una servitù. Se il beneficiario poi non
è una persona determinata, ma l'attuale proprietario del fondo dominante (come nel
caso in esame), tale diritto è disciplinato dalle norme ordinarie sulle servitù
prediali degli art. 730 segg. CC, non dagli specifici art.
779 segg. CC (Piotet in:
Traité de droit privé suisse, vol. V/2, 2ª edizione, pag. 120 n.
389; Steinauer, Les droits réels,
vol. III, 4ª edizione, pag. 113 n. 2518). Che in concreto si
tratti dunque di un diritto di superficie costituito come servitù prediale o di
un'altra servitù prediale nulla muta. Determinante è, se mai, la portata dell'iscrizione.
b) Ciò
premesso, un'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione della
servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne
derivano (art. 738 cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di
una servitù può risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è
stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv.
2 CC, lex specialis dell'art. 971 CC). Se è chiara, l'iscrizione esclude
qualsiasi esegesi. Se non è concludente, occorre far capo all'atto costitutivo della
servitù (contratto, testamento, transazione, sentenza, decisione, richiesta di
iscrizione nel registro fondiario). Se nemmeno questo è concludente, l'estensione
della servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto
tempo, pacificamente e in buona fede (DTF 137 III 446 consid. 2.2 con
richiami).
Qualora
l'atto costitutivo della servitù sia un contratto, il negozio giuridico va
interpretato secondo la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO), rispettivamente
– se questa non può essere delucidata – secondo le regole della buona fede; nei
confronti di un terzo estraneo al contratto, nondimeno, tali principi interpretativi
sono limitati dal precetto della pubblicità correlato all'istituto del registro
fondiario (art. 973 CC). Il quale non comprende soltanto il libro mastro, ma anche
Fatti
i documenti giustificativi atti a precisare il contenuto dell'iscrizione.
Circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dal contratto,
invece, non sono opponibili al terzo in buona fede, nemmeno ove siano stati
determinanti per formare la volontà dei contraenti al momento di costituire la
servitù (sentenza del Tribunale federale 5A_766/2016 del 5 aprile 2017 consid.
4.1.2 con rinvii; DTF 130 III 554 consid. 3.1 con rimandi).
c) Nella fattispecie la descrizione della servitù nel
registro fondiario (“superficie ad uso incenerimento rifiuti giardino”) è puramente
telegrafica, non permette – da sé sola – di determinare né quale sia la
superficie gravata né quali diritti e obblighi essa comporti. Occorre pertanto
far capo al titolo di acquisto. Ora, l'atto pubblico dell'11 novembre 1980
prevede unicamente la costituzione “a favore della particella n. 2091 e a
carico della particella n. 1150” di un “diritto esclusivo d'uso della
superficie di 50 m² marcata in arancione nella planimetria sottoscritta dalle
parti. Tale superficie verrà utilizzata in particolare per l'incenerimento dei
residui di giardino nella fossa esistente” (istromento n. 1291 del notaio __________
A__________, clausola n. 4 lett. b: doc. L, 2° foglio). L'istanza di iscrizione
nel registro fondiario, di quello stesso 11 novembre 1980, riporta una descrizione
testualmente identica (salvo il termine “esclusivo”, che risulta barrato).
La
locuzione “in particolare” sembra lasciar intendere, a ben vedere, un esercizio
della servitù non limitato all'“incenerimento dei residui di giardino nella
fossa esistente”. Tutto si ignora però a quali altri usi potesse servire l'area
di 50 m² cui si riferisce l'atto costitutivo della servitù se non al passaggio
pedonale accennato in precedenza (lett. A). Nemmeno gli appellanti danno indicazioni
concrete al riguardo. Di ausilio potrebbe essere il modo in cui il diritto è
stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (sopra, consid. b).
Non consta tuttavia che nel corso degli anni la superficie in questione sia
stata adoperata per altri fini se non per l'eliminazione di scarti vegetali e
per il passo. Anzi, __________ S__________ ha dichiarato che quando suo suocero
ha smesso di bruciare rifiuti da giardino su quell'area essa ha piantato alcune
rose “le long de la surface” (verbale di audizione per rogatoria del 27
novembre 2012, pag. 2). Quanto alla “serie di strutture fisse” cui alludono gli
appellanti, il Pretore ha accertato soltanto che “è stato edificato un muretto
di contenimento per una vasca di fiori e che è stata posata una pavimentazione
in lastre di granito” per agevolare il transito pedonale (sentenza impugnata,
consid. 9). Null'altro. E con tale accertamento gli appellanti nemmeno si confrontano.
5. Secondo gli
appellanti l'attrice avrebbe dovuto consultare i documenti giustificativi
dell'iscrizione nel registro fondiario, ciò che le avrebbe permesso di venire
“a conoscenza della descrizione esatta e del più ampio contenuto della
servitù”. Avendo omesso tali verifiche, essa “non può essere ritenuta terza in
buona fede” e deve “vedersi imputare l'effettiva portata della servitù, così come
descritta nell'atto costitutivo”. La tesi non ha consistenza, già per il fatto
che i documenti giustificativi depositati all'Ufficio del registro fondiario
non attestano una portata della servitù che concretamente si sospingesse oltre
l'incenerimento di scarti verdi. Al riguardo non sussidia dunque ripetersi.
6. A parere degli
appellanti la servitù in questione non ha, comunque sia, perduto ogni interesse,
poiché il divieto di accendere fuochi all'aperto sancito dall'ordinamento
cantonale prevede la possibilità di deroghe da parte dei Municipi (deroghe ottenibili
nella fattispecie, il fondo essendo privo di accesso veicolare), senza
dimenticare che l'ordinamento cantonale può sempre mutare. Inoltre gli appellanti
rivendicano la facoltà di costruire sull'area gravata un eventuale impianto di
incenerimento, mentre il fatto ch'essi non abbiano mai chiesto deroghe al Municipio
per bruciare scarti sul luogo – essi affermano – poco giova, il mancato esercizio
di una servitù non giustificando la
cancellazione del diritto.
a) Qualora
una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il
proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione (art. 736
cpv. 1 CC). Tale interesse corrisponde a
quello che il proprietario del fondo dominante ha di esercitare la
servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. In proposito – come ha
rammentato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 3) – fa stato il principio
dell'identità della servitù, il quale impedisce di mantenere servitù per scopi
diversi da quelli per cui esse sono state costituite (DTF 132 III 655 consid. 8
con riferimenti). In ogni singolo caso occorre dunque esaminare se per il
proprietario del fondo dominante sussista un interesse a esercitare la servitù
in conformità al suo scopo originario. Tale interesse va apprezzato sulla base
di criteri oggettivi (DTF 132 III 655 consid. 8 con rinvii). Il solo fatto
che il proprietario del fondo dominante soggettivamente non adoperi la servitù
ancora non significa che questa abbia perduto interesse, una servitù non estinguendosi per mancato uso (Rep.
1998 pag. 202 consid. 7b con rimando; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5D_176/2015 del 1° novembre 2016 consid. 2.1 in: SJ 2017 pag. 193). La cancellazione va ordinata unicamente qualora il
proprietario del fondo dominante non abbia più alcun interesse al mantenimento
del diritto (I CCA, sentenza inc.
11.2013.55 del 15 settembre 2015, consid. 6).
b) Scopo
originario della servitù era in concreto, per quanto risulta dagli atti, quello
di consentire al proprietario del fondo dominante di incenerire rifiuti da
giardino in una fossa posta sul fondo serviente. Non consta che ciò sia tuttora
possibile: la fossa è un lontano ricordo e al suo posto si trova una vasca da
fiori sostenuta da un muretto (perizia dell'arch. __________ R__________,
pag. 9 in alto), manufatto che i convenuti riconoscono essere opera loro (duplica,
pag. 3 a metà; memoriale conclusivo, pag. 11 in alto e 12). In che modo si
potrebbero ancora bruciare scarti vegetali in simili condizioni gli appellanti
non spiegano. Ne discende che con il loro stesso comportamento i convenuti
hanno reso la servitù priva d'interesse.
Inoltre,
come rileva il Pretore (sentenza impugnata, consid. 11), l'art. 4
lett. a della legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli
incendi, gli inquinamenti e i danni della natura, del 5 febbraio 1996 (RL
9.2.2.1), proibisce ormai di accendere fuochi “vicino all'abitato” e, a maggior
ragione, nell'abitato medesimo. Certo, l'art. 11 cpv. 3 del regolamento
cantonale di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico,
del 6 maggio 2015 (RL 9.2.1.1.4), autorizza i Municipi a rilasciare
deroghe al divieto di accendere fuochi all'aperto
per incenerire scarti vegetali sotto la quota di 600 m di altitudine –
tra l'altro – nel caso di “comprovate esigenze di natura fitosanitaria” o di “effettiva
impossibilità d'accesso veicolare al sedime”. A parte il fatto però che v'è da
domandarsi come un regolamento del Consiglio di Stato possa prevedere eccezioni
a un divieto istituito da una legge in senso formale, gli appellanti non
pretendono che il Municipio di __________ conceda effettivamente autorizzazioni
per bruciare scarti verdi nell'abitato in deroga al divieto cantonale. Gli
appellanti sottolineano che il loro fondo è privo di accesso veicolare, ma non consta
che da quando il divieto cantonale è entrato in vigore, vent'anni or sono, essi
abbiano mai dovuto chiedere deroghe all'autorità comunale per bruciare rifiuti
da giardino. Mal si intravede dunque come potrebbero giustificare oggi una
richiesta in tal senso. Anche sotto questo profilo la servitù risulta avere
perduto così ogni interesse per i titolari.
c) Che
poi – come i convenuti adducono – non si può escludere un giorno l'abrogazione
del divieto cantonale di accendere fuochi all'aperto in prossimità degli
abitati è una semplice congettura. Per evitare la cancellazione di una servitù ormai
caduca, tuttavia, occorre che l'interesse a un uso conforme della medesima allo
scopo originario possa rinascere in un futuro prevedibile; un'ipotesi puramente
Considerandi
teorica di cambiamento non basta per giustificare il mantenimento dell'iscrizione
(sentenza del Tribunale federale 5A_125/2014 del 29 gennaio
2015.
consid. 4.3.3.1; v. anche Argul in: Commentaire romand, CC
II, Basilea 2016, n. 8 ad art. 736). Quanto all'eventualità di costruire
sull'area gravata un impianto di incenerimento (art. 26a OIAt: RS 814.318.142), essa esula dai limiti originari della servitù, la quale
non comprende la facoltà di costruire manufatti (“incenerimento dei
residui di giardino nella fossa esistente”). Oltre a ciò, il regolamento per il
servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti di __________ vieta espressamente
l'installazione di impianti privati per l'incenerimento di scarti vegetali
(art. 26 cpv. 2: www. __________). Se ne conclude, una volta ancora, che gli
appellanti non possono più vantare oggettivamente un interesse al mantenimento dell'iscrizione.
La sentenza del Pretore resiste pertanto alla critica.
7.
Gli appellanti chiedono
infine che, indipendentemente da quanto precede, l'attrice sia tenuta ad
assumere due terzi delle spese processuali e a rifondere loro un'indennità di
fr. 18 569.30 per ripetibili ridotte.
Essi allegano che il valore litigioso ammonta in concreto a fr. 400 000.– complessivi (fr. 120 000.– per il diritto di incenerimento dei
residui da giardino, fr. 280 000.– per il
diritto di passo pedonale) e che essi risultano soccombenti per un terzo (fr.
120.
000.– relativi alla servitù di incenerimento
dei residui da giardino, da cancellare). Quanto alle spese ripetibili, essi
rivendicano due terzi della nota professionale emessa dal loro legale, pari
appunto a fr. 18 569.30.
a) Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che il valore
della servitù per “incenerimento dei residui di
giardino” è stato determinato in fr. 50 000.–
dal perito arch. __________ R__________ e in fr. 54 000.– dal perito arch. __________ P__________, incaricato di
redigere la delucidazione scritta del referto dopo la rinuncia del suo predecessore,
cifre stimate entrambe in base al maggior valore conferito dalla servitù al
fondo dominante. Tenuto conto del fatto nondimeno che i convenuti chiedevano,
in caso di radiazione di tale diritto, un indennizzo di fr. 120 840.– (memoriale conclusivo, pag. 12), il Pretore ha
determinato il valore litigioso di tale servitù in fr. 120 000.– circa (sentenza impugnata, consid. 12). Per converso il
Pretore ha ritenuto eccessiva la stima di fr. 280 000.– attribuita dai periti alla servitù di passo pedonale, corrispondente
una volta ancora al maggior valore conferito dalla servitù al fondo dominante, sicché
l'ha ridotta a fr. 120 000.– secondo il
suo apprezzamento. Onde, in definitiva, la vicendevole soccombenza delle parti
in ragione di metà ciascuno e la compensazione delle ripetibili (sentenza
impugnata, consid. 12 e 13).
b) Il
valore litigioso nelle cause inerenti a servitù è quello che il diritto ha per
il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se essa è
maggiore (FF 2006 pag. 6662 in basso; sentenza del Tribunale federale
5A_413/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 1.2; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2013.55 del 15 settembre 2015, consid. 2 con rinvii). Il criterio
cui si sono ispirati i periti nella fattispecie è dunque corretto. Posto ciò, il
giudice valuta liberamente la forza probatoria di una perizia (art. 157 CPC).
Trattandosi di conoscenze professionali particolari, però, egli può scostarsi
dall'opinione del perito giudiziario solo per ragioni importanti che gli
spetta di indicare, come – per esempio – qualora la perizia denoti incoerenze o
attribuisca un senso o una portata inesatta ai documenti o alle dichiarazioni
cui essa si riferisce. Ciò vale in specie qualora l'esperto non abbia risposto
a domande, qualora le sue conclusioni appaiano manifestamente contraddittorie o
fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto risulti viziato da
difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno a un esame non
specialistico. In circostanze del genere il giudice deve appurare se, sulla
base di altre prove e delle osservazioni formulate dalle parti, serie obiezioni
finiscano per far vacillare le conclusioni del perito. Se le conclusioni di lui
si rivelano dubbie su questioni essenziali, per fugare i dubbi il giudice può
essere tenuto finanche ad assumere prove complementari (DTF 138 III 198 consid. 4.3.1; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2014.28 del 7 giugno 2016, consid. 5b con richiami).
c) Nella
fattispecie il perito __________ R__________ ha stimato il valore
venale
del fondo dominante, comprese le due servitù, in
fr.
2.
775 000.– (referto del 28 agosto 2013, pag. 2). Quanto al maggior valore che il
diritto di passo pedonale conferisce a tale particella, egli lo ha determinato in
base a un primo metodo di valutazione in fr. 120 000.–
circa (fr. 64 000.– pari al valore venale
della metà della superficie gravata dal passo, fr. 55 000.– per i manufatti posti lungo il percorso: pag. 4 in fondo).
In base a un secondo metodo di valutazione egli lo ha determinato per contro in
fr. 280 000.– circa (10% del valore del fondo
dominante, percentuale stimata secondo la di lui esperienza fondandosi sul
pregio dell'oggetto, il percorso più breve di circa 55 m per raggiungere la
particella dalla pubblica via e l'agevolazione in caso di vendita: referto, pag. 6).
Dovendo scegliere tra i due metodi, il perito ha optato per il secondo, considerati
“i valori immobiliari praticati nella zona” e “l'influsso che esercita questo
tipo di servitù”, il quale riveste “una accentuata importanza”, sicché tale
valore rappresenta “in modo più giustificato il valore commerciale” della
servitù (referto, pag. 7). Nella delucidazione scritta il perito __________ P__________
ha fatto proprio il valore di fr. 280 000.–
senza commenti (referto, pag. 7 in fondo).
d) Sulla
valutazione del perito __________ R__________ si potrà anche opinare. Sta di
fatto ch'essa è stata ripresa senza obiezioni dal successore. Né essa risulta
incoerente, dovuta a fraintendimenti, a un'inesatta portata dei documenti cui
si riferisce, contraddittoria, ancorata ad accertamenti di fatto erronei o
viziata da difetti manifesti. Semplicemente, il Pretore ha ritenuto “eccessiva”
la stima del valore attribuito alla servitù di passo consistente nel 10% del
valore del fondo dominante perché “davvero ingente e ingiustificata”, sicché
l'ha ridotta al 5% (sentenza impugnata, consid. 12 in fine). Così facendo, tuttavia,
egli ha sostituito il proprio beneplacito alle risultanze peritali. Ma per fare
ciò avrebbe dovuto possedere cognizioni specifiche analoghe a quelle del perito,
come richiede la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5A_478/2013
del 6 novembre 2013, consid. 4, in: RSPC 2014 pag. 242). Non risulta
che ciò sia il caso. Gli fossero apparse dubbie le conclusioni degli esperti, dunque,
egli avrebbe dovuto interpellare l'uno o l'altro. Per di più, secondo
giurisprudenza, ove intenda scostarsi da una perizia sul valore venale di un immobile,
il giudice deve concedere alle parti il diritto di esprimersi (sentenza appena
citata del Tribunale federale, consid. 4). Rinunciando in concreto a
sollecitare precisazioni dagli specialisti, il Pretore si è accomodato di
quanto costoro hanno accertato. Non v'era ragione quindi perché egli si distanziasse
dal valore venale di fr. 280 000.–
attribuito dagli specialisti alla servitù di passo.
e) Quanto
al valore venale della servitù per l'uso della “superficie ad uso incenerimento
rifiuti giardino”, si è detto che il perito __________
R__________ l'ha stimato in fr. 50 000.–
e il perito __________ P__________ in fr. 54 000.– (sopra, consid. a). Il Pretore l'ha rivalutato a fr.
120.
000.– perché i convenuti pretendevano, in caso di cancellazione
del diritto dal registro fondiario, un'indennità di fr. 120 840.– (sopra, consid. a). Al proposito gli appellanti non
sollevano censure. Ne segue che il valore litigioso complessivo della causa va
stabilito nella fattispecie in complessivi fr. 400 000.–, come gli appellanti chiedono, sicché il loro grado di
soccombenza non eccede effettivamente un terzo.
f) In materia
di spese ripetibili l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(RL 3.1.1.7.1) prevede, dandosi una causa dal valore litigioso di fr. 400 000.–, un'indennità compresa fra il 6 e il 9% del valore
medesimo. Un processo di media difficoltà e complessità come quello in esame
avrebbe giustificato così ripetibili per fr. 30 000.–, cui si aggiungevano
le spese (4%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), per complessivi fr.
33.
600.–. Ora, chi ottiene causa vinta nella proporzione di due
terzi ha diritto, in linea di principio, a un'indennità per ripetibili pari a
un terzo di quella che gli sarebbe spettata se fosse uscito vincente per intero
(cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Nel caso in rassegna i convenuti hanno
diritto quindi a fr. 11 000.– (arrotondati) per ripetibili ridotte. La sentenza
impugnata va così modificata.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli
appellanti risultano parzialmente vittoriosi in tema di spese e ripetibili
(diminuzione del grado di soccombenza dalla metà a un terzo), ma vedono confermare
la sentenza del Pretore in merito alla questione principale, vertente sulla
cancellazione della servitù per l'uso della “superficie ad uso incenerimento
rifiuti giardino”. Nell'insieme quindi essi ottengono causa vinta per un
quindicesimo. Devono assumere così gli oneri di appello in proporzione e
versare all'attrice un'indennità per ripetibili ridotte, commisurate alla
stringatezza delle osservazioni.
9.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (fr. 120 000.–
non contestati per la sola cancellazione della servitù controversa: sopra,
consid. 1 e 7e).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così
riformato:
Le spese processuali di complessivi
fr. 21 475.–
sono poste per un terzo a carico dei convenuti in solido e per il resto a
carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 11 000.– complessivi per ripetibili
ridotte.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di appello, di fr. 7000.–, sono poste per un quindicesimo a
carico dell'attrice e per il resto a carico degli appellanti in solido, che
rifonderanno all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 6500.– complessivi
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).