Lexipedia

Decisione

11.2015.92

Divorzio: liquidazione del regime dei beni, riparto della previdenza professionale e contributo di mantenimento per la moglie

22 settembre 2017Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 ottobre 2015

per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere liquidato il

regime matrimoniale riconoscendo a ciascun coniuge la proprietà dei beni in suo

possesso, di fissare in fr. 500.– mensili non indicizzati l'indennità da lui dovuta

a AO 1 a titolo di previdenza professionale (subordinatamente di stabilire tale

indennità in fr. 104 510.27 a carico

della Fondazione di previdenza __________, da accreditare su un conto di libero

passaggio intestato alla beneficiaria) e di ridurre a fr. 383.– mensili indicizzati

il contributo alimentare per la moglie deciso dal Pretore. Egli chiede inoltre

che le spese di primo grado siano addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno

o, in subordine, che l'indennità per ripetibili in favore della convenuta sia

ridotta a fr. 6500.–. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2015 AO 1 propone

di respingere l'appello o, in subordine, di ordinare alla cassa pensione del

marito (anziché al marito stesso) di versarle il capitale fr. 104 510.20 in contanti.

L. Il

26 maggio 2017 AP 1 ha modificato la propria richiesta di giudizio in materia

di previdenza professionale valendosi del nuovo art. 407b cpv. 2 CPC,

entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Egli non ha più offerto così alla

convenuta la rendita vitalizia di fr. 500.– mensili, ma si è limitato a

proporre il versamento su un conto di libero passaggio a lei intestato (o il

versamento alla convenuta medesima) di fr. 85 365.17

da parte della propria cassa pensione. AO 1, cui il memoriale è stato

comunicato, è rimasta silente.

M. Il presidente della

Camera ha interpellato il 18 agosto 2017 la Cassa pensioni __________ per

sapere se fosse possibile cumulare al capitale di risparmio maturato da AO 1 la

somma di fr. 85 365.17 prospettata da AP 1

e, in caso affermativo, se l'accredito avrebbe influito sulla mezza rendita di

invalidità percepita dalla beneficiaria dal 2 ottobre 2013. La Cassa pensioni __________

ha risposto il 1° settembre 2017 che “non ci è possibile accreditare la somma

di fr. 85 365.17 come prestazio­ne di

libero passaggio secondo divorzio”, consigliando di depositare il capitale su

un conto di libero passaggio intestato a AO 1. Le parti, cui la risposta della

cassa pensione è stata comunicata, non hanno reagito.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il

valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciu­ta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si consideri l'ammontare dei rapporti patrimoniali in

discussione davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni, indennità a

titolo di previdenza professionale, contributo alimentare). Quanto alla

tempestività dell'appello, la decisio­ne impugnata è giunta al legale dell'attore

il 30 settembre 2015. Introdotto il 23 ottobre 2015, il ricorso in esame è

pertanto ammissibile.

2.

L'appellante acclude

al suo ultimo memoriale del 26 maggio 2017 il proprio certificato di

previdenza, valuta il 30 novembre 2012 (doc. AA), e il certificato di previdenza

della convenuta, valuta il 1° gennaio 2013 (doc. BB). Ora, l'art. 407b

cpv. 2 CPC, entrato in vigore il 1° gen­naio 2017, dispone che in materia di

previdenza professionale “le parti possono presentare nuove conclusioni sulle

que­stioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della

decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano

così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da

giustificare una decisione complessiva”. In concreto i nuovi documenti prodotti

dal­l'appellante sono quindi ricevibili, per tacere del fatto che lo stesso

certificato di previdenza di AO 1 figura già nell'incarto (doc. 21).

3.

Litigiosi

rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il riparto della

previdenza professionale, il contributo alimentare per la moglie e l'indennità in

favore di quest'ultima per ripetibili di primo grado. Il principio del divorzio

invece è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv.

1.

CPC). Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime

matrimoniale, come quelle relative al riparto delle prestazioni d'uscita in

materia di cassa pensione, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai

contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in

RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43

dell'8 agosto 2017, consid. 3). Occorre quindi procedere a tale stregua.

I. Sulla liquidazione del

regime dei beni

4.

Il Pretore ha accertato

anzitutto che il bene principale oggetto di liquidazione era in concreto la

particella n. 612 RFD di __________, che i coniugi hanno venduto il 12 gennaio

2015.

per fr. 980 000.– ricavando un utile netto

di fr. 521 665.50, di cui fr. 260 664.– destinati all'attore e fr. 260 326.50 alla convenuta (sentenza impugnata,

consid. 6 con rinvio al doc. HH). Egli non ha trascurato che la moglie

pretendeva di avere investito nell'acquisto dell'immobile non meno di fr. 60 000.– ricevuti a suo tempo dal padre __________

C__________, ciò che il marito contestava (memoriale con­clusivo, pag. 3 punto

2.

). Alla luce delle risultanze istruttorie il primo giudice ha ritenuto la

pretesa fondata sino a concorrenza di fr. 10 676.–,

che ha qualificato come beni propri della moglie. Egli ha ricalcolato così la

spettanza di lei nell'alie­nazione dell'alloggio coniugale in fr. 254 988.50, cui ha aggiunto l'importo di fr. 10 676.–, ottenendo un totale di fr. 265 664.50. E siccome la convenuta aveva già

ricevuto una liquidazione di fr. 260 326.50,

il Pretore ha conclu­so che rimaneva in favore di lei un saldo di fr. 5338.–,

ma avendo la convenuta medesima limitato la doman­da a fr. 5169.25, per finire egli

ha riconosciuto alla moglie tale cifra.

a) L'appellante

contesta che il denaro elargito dal suocero nel 1997 o 1998 (20 milioni di lire

italiane del tempo) sia un investimento profuso nell'abitazione coniugale da ascrivere

ai beni propri della moglie. Sostiene che l'importo di fr. 60 000.– da questa rivendicato come donazione paterna

“è stato speso in altro modo durante il matrimonio” (memoriale conclu­sivo,

pag. 2 punto 2.2). Per quanto riguarda la somma di

fr.

10.

676.– in particolare, egli ricorda che

il suocero aveva sì concesso quel denaro per garantire un mutuo ipotecario destinato

all'acquisto dell'abitazione coniugale, ma a titolo di prestito. Solo quando i

coniugi avevano inteso restituire la somma, due o tre anni dopo (perché l'ammortamento

ipotecario intervenuto nel frattempo non richiedeva più simile garanzia), il

suocero aveva rinunciato al rimborso, dicendo che potevano tenere i soldi. Se

non che – continua l'appellante – a quel momento il denaro non è più servito

per finanziare l'acquisto dell'abitazione coniugale, ma è stato consumato per il

fabbisogno dell'economia domestica, per le vacanze e per comperare nel 2005 una

__________ usata, la quale non ha più valore alcun residuo. A parere dell'appellante,

perciò, il regime matrimoniale deve considerarsi “sciolto con la ripartizione

già avvenuta del provento della vendita della casa di __________”.

b) L'art.

206.

cpv. 1 CC prima frase prevede che “se un coniuge ha contribuito senza

corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro

coniuge e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo

credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore

attuale dei beni”. Allo scioglimento del regime della partecipazione agli

acquisti un coniuge ha diritto pertanto di recuperare alla stregua di beni propri

– come rileva il Pretore (con rinvio alla sentenza del Tribunale federale

5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3.1) – le eventuali somme che

i suoi genitori gli hanno donato per finanziare l'acquisto di un immobile iscritto

nel registro fondiario in comproprietà di entrambi i coniugi. Il problema è che

in concreto AO 1 ha ottenuto dal padre un semplice prestito e che solo al

momento del rimbor­so (due o tre anni dopo) il padre ha convertito il prestito in

donazione (sentenza impugnata, consid. 6). Incombeva così alla convenuta

dimostrare che a quel momento il denaro è stato reinvestito in qualche modo nel­l'immobile,

il marito contestando – come detto – che ciò sia il caso. Al proposito essa non

ha addotto tuttavia alcun elemento di verosimiglianza, poco giovando il fatto che

alle arringhe finali il marito abbia rinunciato a replicare (verbale del 1° giugno

2015, pag. 1 in fondo). Su questo punto l'appello si rivela così provvisto

di buon diritto.

5.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha accolto anche l'altra pretesa avanzata dalla convenuta

in liquidazione della partecipazione agli acquisti, l'interessata chiedendo di

reintegrare nei suoi beni propri l'importo di fr. 7000.– speso nel 2005

per comperare la citata __________ in dotazione al marito. Il Pretore ha accertato

che AP 1 non contestava l'acquisto dell'automobile con denaro della moglie

(anzi, come si è visto, sosteneva che tutti i fr. 60 000.– donati dal suocero alla moglie sono stati usati per le

necessità della famiglia). Legittimamente perciò, secondo il Pretore, la

convenuta chiedeva di rientrare in possesso della somma (consid. 7).

L'attore eccepisce nell'appello

che la convenuta ha diritto – se mai – di rientrare in possesso dell'automobile,

il cui valore residuo è praticamente nullo, ma non di vedersi riconoscere un credito

di fr. 7000.–. Ed egli si dichiara disposto a consegnare il veicolo dietro

semplice richiesta. La censura è pertinente. I beni acquisiti in sostituzione

di beni propri rimangono beni propri (art. 198 n. 4 CC). Oggetto surrogato, l'automobile

in questione sostituisce perciò il capitale speso per comperarla (Guillod in: Bohnet/Guillod [curatori],

Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 25 ad art. 198 CC).

Dato che a norma dell'art. 205 cpv. 1 CC ogni coniuge riprende nello

scioglimento della partecipazione agli acquisti i suoi beni che si trovano in

possesso dell'altro, nella fattispecie la convenuta poteva chiedere la consegna

del­l'auto­mobile, ma non rivendicare l'importo profuso nella compravendita. Né

essa ha mai asserito – per ipotesi – di avere mutuato la somma al marito e di

chiederne il rimborso. La pretesa di lei non poteva di conseguenza essere

accolta. Anche su questo punto l'appello merita così accoglimento (analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.1996.50 del­l'8 ot­tobre 1997, consid. 3).

II. Sul riparto della

previdenza professionale

6.

Per

quanto riguarda la suddivisione del “secondo pilastro”, il Pretore ha rammentato

che qualora per uno dei coniugi (o per entrambi) fosse già sopraggiunto al

momento del giudizio un caso di previdenza – come nella fattispecie, la convenuta

essendo stata riconosciuta parzialmente invalida – l'art. 124 cpv. 1 vCC conferiva

il diritto a “un'adeguata indennità”. Quand'anche il caso di previdenza riguardasse

un solo coniuge (mentre l'altro disponeva ancora di una prestazione d'uscita),

la questione del riparto era disciplinata nel suo insieme dall'art. 124 vCC (e

non più, nemmeno parzialmente, dall'art. 122 vCC: Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1

ad art. 124 vCC). Ciò posto, il Pretore ha accertato che in concreto il marito

aveva accumulato il 31 maggio 2015 una prestazione d'uscita dalla sua cassa

pensione di fr. 288 607.55 e la

moglie il 1° gennaio 2013 una prestazione di fr. 79 587.–. Ogni coniuge aven­do diritto alla metà

della prestazione d'uscita maturata dall'altro, egli ha calcolato il conguaglio

in favore di AO 1 in fr. 104 510.20, importo

che nessuno dei due coniugi pretendeva doversi adeguare verso l'alto né verso

il basso.

Rimaneva

da sapere in che modo l'attore avrebbe potuto corrispondere la citata somma

alla convenuta, la quale ne chiedeva il versamento sotto forma di rendita. Al

riguardo il Pretore ha constatato che agli atti non figurava “nessuna dichiarazione

di esecutività dell'istituto di previdenza del marito sulla fattività di un pagamento

del conguaglio direttamente da parte dell'ente previdenziale coinvolto”. Egli

ha reputato nondimeno che l'attore disponga “di risorse sufficienti per sostenere

finanziariamente l'indennizzo dovuto alla moglie, e meglio con un unico

versamento in capitale”, le ristrettezze economiche da lui temute in seguito al

pensionamento potendosi presumere compensate dal fatto che per un decennio

ancora egli avrebbe alimentato ancora la sua previdenza, allorché la vendita

dell'abitazione coniugale poteva supporsi reintegrare il prelievo anticipato

con cui è stato finanziato l'acquisto dell'abitazione primaria. Inoltre – ha

soggiunto il Pretore – AP 1 potrà ancora accantonare risparmi. Tenuto conto di

ciò, egli ha condannato l'attore a versare alla convenuta, su un ordinario

conto di risparmio a lei intestato, l'importo di fr. 104 510.20 in contanti (sentenza impugnata, consid.

8).

a) Nell'appello

l'attore rimproverava al primo giudice di avere proceduto in sostanza a un

riparto delle prestazioni d'uscita dei coniugi secondo l'art. 122 vCC, non

secondo l'art. 124 vCC. Con il risultato di creargli difficoltà economiche e di

ridurlo a vivere con il minimo esistenziale, mentre la convenuta avreb­be

beneficiato di una notevole somma in contanti che avrebbe potuto spendere

liberamente, senza alcuna garanzia di previdenza per la vecchiaia. Per di più, l'appellante

paventava un futuro economico precario, sia perché avrebbe dovuto mantenere una

famiglia di tre persone, sia perché il suo avvenire professionale sarebbe stato

incerto, non potendosi escludere un suo licenziamento, la __________ prevedendo

drastici tagli del personale. Molto più equo sarebbe stato – egli epilogava – imporgli

il versamento di una rendita vitalizia di fr. 500.– mensili, che capitalizzata

corrispondeva al totale dovuto di fr. 104 510.20.

b) Nel

memoriale complementare del 26 maggio 2017 l'appellante ha modificato la

richiesta di giudizio appena citata, valendosi del nuovo art. 407b cpv.

2.

CPC. Egli ha rinunciato così a offrire alla convenuta la rendita vitalizia di

fr. 500.– mensili in luogo e vece del capitale di fr. 104 510.20 stabilito dal Pretore, chiedendo che si

ordini invece alla sua cassa pensione (la Fondazione di previdenza __________, __________)

di versare alla cassa pensione di AO 1 (o a AO 1 personalmente) un conguaglio

di fr. 85 365.17. Egli motiva la richiesta

con l'argomento che in virtù del nuovo art. 124 cpv. 2 CC “se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge

percepisce una rendita d'invalidità e non ha ancora raggiunto l'età di

pensionamento stabilita dal regolamento, l'importo che gli spetterebbe

conformemente all'articolo 2 capoverso 1ter della legge del 17 dicembre 1993 sul libero

passaggio in caso di soppressione della rendita d'invalidità vale come

prestazione d'uscita”. Determinante è perciò – egli sottolinea – la data in cui

è stata promossa la causa divorzio, non più quella in cui la sentenza di

divorzio sarebbe passata in giudicato. La petizione essendo stata presentata in

concreto il 10 dicembre 2012, fa stato la prestazione d'uscita dalla cassa

pensione da lui maturata a quel momento (fr. 250 317.35, valuta il 30 novembre

2012), come pure la prestazione d'uscita dalla cassa pensione maturata dalla

moglie a quel momento (fr. 79 587.–, valuta il 1° gennaio 2013). Il conguaglio da lui dovuto

risulta perciò, egli conclude, di fr. 85 365.17.

c) Il 1°

gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul

conguaglio della previdenza in caso di divorzio, del 19 giugno 2015 (RU 2014

pag. 2313 e segg.). La novella prevede il conguaglio dei diritti alla previdenza

acquisiti durante il matrimonio anche nel caso in cui uno dei coniugi

percepisca già una rendita di vecchiaia o di invalidità al momento in cui è

promossa azione di divorzio (per quanto non abbia ancora raggiunto l'età del

pensionamento: art. 124 nCC). Inoltre essa dispone il conguaglio delle prestazioni

acquisite dalla celebrazione del matrimonio fino al momento in cui è promossa

la causa di divorzio (art. 122 nCC) e non più fino al passaggio in giudicato

della relativa sentenza. Dal profilo processuale è decisivo così il momento della

litispendenza secondo l'art. 62 CPC. “Il fatto che in conseguenza di ciò le

prestazioni d'uscita accumulate durante la procedura di divorzio non vengano [più]

divise per metà va accettato nella misura in cui serve a trovare una soluzione

semplice” (FF 2013 pag. 4170 in alto). Il nuovo diritto è applicabile anche alle

cause pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 7dbis tit. fin. CC, art. 407b

cpv. 1 CPC).

d) Nella

fattispecie l'appellante adduce a ragione, ciò premesso, che ai fini del

giudizio è determinante per entrambi i coniugi, in materia di previdenza professionale,

il giorno in cui la petizione di divorzio è stata introdotta, il 10 dicembre

2012.

A quel momento la convenuta non era ancora stata dichiarata invalida (al

40%) dall'Assicurazione Invalidità, che le ha riconosciuto il diritto a una

rendita solo con decisione del 18 febbraio 2013, seppure retroattivamente dal

1° marzo 2010 (doc. 17). Ma, soprattutto, essa non era ancora stata dichiarata

invalida dal suo istituto di previdenza, che le ha riconosciuto il diritto a

una mezza rendita unica­mente il 3 marzo 2014, quantunque retroattivamente dal

2.

ottobre 2013 (doc. 27; non “dal dicembre 2012”, come la Cassa pensioni __________

allega nella lettera del 1° settembre 2017 a questa Camera). E un coniuge

al beneficio della sola rendita AI non integra gli estremi dell'art. 124 cpv. 1

nCC finché non si veda riconoscere il diritto a una rendita anche dalla sua cassa pensione (Basaglia/Prior,

Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d'une

rente, in: FamPra.ch 2017 pag. 82). Quanto a un caso di previdenza che si verifica

durante la causa di divorzio, esso è – come detto – ininfluente (Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im

Überblick, in: FamPra.ch 2017 pag. 133). Ne discende che in concreto il riparto

delle prestazioni d'uscita fra coniugi va attuato secondo la regola ordinaria del­l'art.

123.

cpv. 1 nCC (divisione a metà delle prestazioni acquisite), non secondo la

norma particolare dell'art. 124 cpv. 1 nCC (che disciplina l'eventualità in cui

sia già sopraggiunto un caso di previdenza).

e) Come

nel diritto anteriore, anche secondo la legge nuova le pretese di

previdenza professionale acquisite dai coniugi durante il matrimonio vanno

divise a metà (art. 123 cpv. 1 CC) e sono soggette a conguaglio (art. 122 CC).

Le prestazioni maturate dall'uno e dall'altro coniuge, in altri termini, si compensano

(art. 124c cpv. 1 CC; Leuba,

Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divor­ce,

in: FamPra.ch 2017 pag. 16). Nel caso in esame l'attore ha prodotto un certificato

della sua cassa pensione (la Fondazione di previdenza __________) che attesta

una prestazione di libero passaggio, il 30 novembre 2012, di fr. 250 317.35 (doc. AA di appello). Agli atti

figura anche un certificato prodotto dalla convenuta, che attesta una

prestazione di libero passaggio presso il rispettivo istituto di previdenza (la

Cassa pensioni __________), il 1° gennaio 2013, di fr. 79 587.– (doc. 21, identico al doc. BB di

appello). I due certificati sono sufficientemente vicini alla data del 10 dicembre

2012.

per giustificare il conguaglio di fr. 85 365.17

in favore della convenuta calcolato dall'attore.

f) Se

i coniugi non giungono a un'intesa sulla divisione delle prestazioni d'uscita

dal “secondo pilastro”, il giudice decide sul modo di ripartizione e stabilisce

l'importo delle relative quote che dovranno essere versate, chiedendo agli

istituti di previdenza professionale interessati “di fargli pervenire entro un

dato termine un attestato che confermi l'attuabilità della regolamentazione

adottata” (art. 281 cpv. 1 CPC). La Fon­dazione di previdenza __________

ha già confermato all'attore l'8 aprile 2015 che la prestazione d'uscita

da lui acquisita il 31 maggio 2015 poteva essere divisa a metà (doc. LL). A

maggior ragione si può desumere che sia divisibile a metà quella da lui

acquisita il 30 novembre 2012, oggetto del certificato accluso al memoriale del

26.

maggio 2017 (doc. AA di appello). Per quanto riguarda la convenuta, questa

Camera ha verificato di propria iniziativa che la citata somma di

fr.

85.

365.17 potesse essere versata in favore

di AO 1 all'istituto di previdenza cui questa è affiliata. La Cassa pensioni __________

ha comunicato tuttavia – come detto (sopra, lett. M) – che ciò non è possibile.

In condizioni del genere non rimane che disporre l'accredito di fr. 85 365.17 su un conto di libero passaggio intestato

a AO 1, ovvero un conto bloccato di cui spetterà alla beneficiaria indicare le

coordinate bancarie o postali. La decisione impugnata deve così essere

riformata in tal senso. Anche su questo punto l'appello merita accoglimento.

III. Sul contributo di

mantenimento per la convenuta

7.

Il Pretore ha

ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (27 anni di vita in

comune), che conferisce a entrambi i coniugi il diritto di conservare anche

dopo il divorzio – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante

la comunione domestica. Egli ha constatato nondimeno che la convenuta chiedeva unicamente

la copertura del proprio fabbisogno minimo e che nemmeno l'attore aveva “chiarito

i contorni del tenore di vita goduto prima della separazione”, sicché per

finire egli si è limitato a esaminare in che modo potesse essere finanziato

quel fabbisogno minimo, criterio che l'interessata non contesta.

A tal fine il Pretore ha accertato

anzitutto il reddito dell'attore in fr. 7171.– mensili (fr. 6961.– da attività

lucrativa, fr. 210.– dalla sostanza) a fronte di un fabbisogno minimo di fr.

3549.

– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione

fr. 1260.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio A__________],

conguaglio spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati e assicurazione

complementare

fr. 341.–, franchigia della cassa malati e

spese mediche fr. 100.–, spese d'automobile fr. 250.–, assicurazione

dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 78.–, onere

fiscale

fr. 170.–).

Relativamente alla

convenuta, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 1732.– mensili (fr.

615.

– mensili dalla rendita AI, fr. 567.50 mensili dalla rendita LPP, fr.

549.80

mensili dalla sostanza) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3615.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr.

1300.

–, conguaglio spese accessorie fr. 50.–, premio della cassa malati fr.

386.

, assicurazione com­plementare fr. 314.60, franchigia della cassa malati e

spese mediche fr. 83.35, abbonamento “arcobaleno” fr. 52.–, assicurazione dell'economia

domestica e contro la responsabilità civile fr. 78.–, onere fiscale fr.

150.

–).

Nelle circostanze

descritte il Pretore ha accertato che l'attore registra un margine disponibile

di fr. 3622.– mensili, mentre la convenuta accusa un ammanco di fr. 1883.–

mensili. Anche considerando che AP 1 deve sopperire al fabbisogno in denaro del

figlio A__________, stimato in fr. 1365.– mensili, il Pretore ha ritenuto così

ch'egli rimane con un margine di fr. 2257.– mensili, sufficienti per colmare il

disavanzo della convenuta. Egli ha condannato di conseguenza l'attore a versare

a AO 1 un contributo alimentare di fr. 1883.– mensili fino al pensiona­mento di

lei, nel settembre del 2023, nemmeno la convenuta postulando contributi di mantenimento dopo di allora.

a) L'appellante

non discute il proprio reddito né l'ammontare del proprio fabbisogno minimo, salvo

dolersi che in quest'ultimo è stato inserito il minimo esecutivo del diritto

esecutivo destinato a una persona sola (fr. 1200.– mensili), mentre egli vive

in comunione domestica con il figlio A__________. Il minimo esistenziale di fr.

1350.

– mensili è riservato tuttavia ai genitori affidatari. Non risulta che

l'appellante sia genitore affidatario, per quanto il figlio viva nella me­desima

economia domestica. Il calcolo del Pretore è dunque corretto. Per quel che è

della convenuta, l'appellante non ne rimette in discussione il fabbisogno

minimo. Contesta il reddito di lei, ribadendo ch'essa è abile al lavoro nella

misura del 60%, che il licenziamento da parte della __________ non può essere

messo a suo carico e che, si fosse attivata per ricu­perare almeno un'attività

al 40% presso la __________, essa potrebbe guadagnare fr. 1500.– mensili. Al

reddito effettivo di fr. 1732.– stimato dal Pretore egli aggiunge così un

reddito ipotetico di fr. 1500.–, per complessivi fr. 3232.– men­sili. L'ammanco della convenuta riducendosi in tal modo

a fr. 383.– mensili, l'attore si dichiara disposto a versare un

contributo alimentare per lei di pari importo fino al settembre del 2023.

b) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che la convenuta ha lavorato per la __________

come venditrice sin dal 1° giugno 1990, inizialmente con un grado d'occupazione

dell'80%, ridotto poi al 40% (ancor prima della separazione) per ragioni di

salute e in seguito progressivamente fino al 10%, quando è intervenuto il

licenziamento per il 30 aprile 2015 (doc. 32). In simili condizioni il primo

giudice si è domandato quale attività professionale potesse ancora svolgere la

convenuta a 56 anni, apparendogli poco verosimile che costei potesse tornare alle

dipendenze della __________, come prospettava l'attore. Tanto meno il Pretore

ha reputato che AO 1 potesse esercitare un'attività di altro genere, come ad

esempio quella di collaboratrice domestica, visti i problemi di artrosi alle

mani e di ernia discale. Egli ha rinunciato così ad ascriverle un reddito

potenziale, limitandosi a computarle i fr. 615.– mensili della rendita AI, i fr.

567.50

mensili della rendita LPP e i fr. 549.80 mensili di reddito della

sostanza, per complessivi fr. 1732.– mensili.

c) Che

la convenuta abbia una capacità lucrativa residua del 60%, come sottolinea

l'appellante, è vero. L'Assicurazione Invalidità però esamina soltanto se una determinata

persona sia in grado di sfruttare economicamente la propria forza lavorativa

residua in un mercato (astratto) nel quale vi sia corrispondenza tra posti

disponibili e offerta d'impiego (RtiD

I-2015

pag. 867 consid. 4d con citazioni di dottrina e di giurisprudenza), ciò che

sogliono fare anche gli istituti di previdenza ove quella data persona abbia un

“secondo pilastro” obbligatorio. Ma la questione di sapere se un coniuge possa

ragionevolmente provvedere “da sé al proprio debito mantenimento” nel senso del­l'art.

125.

cpv. 1 CC non va giudicata in base a criteri teorici. Appurare se quel

coniuge possa conseguire un certo reddito dipende anche dalla concreta situazione

sul mercato del lavoro (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD

II-2006 pag. 690 consid. 5a con rinvio). Nella misura in cui invoca la

capacità lucrativa residua della moglie al 60% siccome riconosciuta

dall'Assicurazione Invalidità, l'appellante si vale così di un'argomentazione inconcludente.

d) Soggiunge

l'appellante che, si fosse attivata per ricu­perare almeno un'attività al 40%

presso la __________, la convenuta potrebbe guadagnare fr. 1500.– mensili. A

prima vista la tesi potrebbe anche apparire di qualche pertinenza. Quanto

dichiarato da __________ R__________, direttore del supermercato in cui la

convenuta lavorava, lasciava in effetti ben sperare (“AO 1 potrebbe in ogni

tempo rientrare, compatibilmente con le valutazioni che però dovranno essere

effettuate con il Case Management e l'ufficio del personale”: deposizione

del­l'11 febbraio 2014, verbali pag. 2 in fondo). Sta di fatto che il 20

aprile 2015 la __________ le ha inviato la conferma di licenziamento “in seguito

alle ragioni citate” (doc. 32), riconducibili – secondo la convenuta – a

problemi di salute (verbale del 1° giugno 2015, pag. 2 in alto). Che la convenuta

medesima abbia provocato lo scio­glimento del rapporto di lavoro non risulta, né

sono stati sentiti testimoni al riguardo, né l'appellante revoca in dubbio i

problemi di salute lamentati dalla moglie, cui accenna anche il Pretore (osteoporosi,

artrosi ed ernia discale: sentenza impugnata, consid. 10e in fine). Ch'essa

potesse farsi riassumere dalla __________ appare dunque, nelle circostanze

descritte, inverosimile. Al proposito l'appello cade dunque, una volta ancora,

nel vuoto.

e) Rimane

da domandarsi se, licenziata dalla __________, la convenuta potesse trovare un'occupazione

come venditrice altrove. Il fatto è che a 56 anni, con problemi di salute e con

una capacità lucrativa del 60%, una simile opportunità non poteva darsi per presunta.

Tanto meno ove si consideri che, trattandosi di persone oltre i 50 anni, si

impone particolare cautela nel pronosticare una possibile integrazione quale dipendente

(I CCA, sentenza inc. 11.2015. 3 del 28 febbraio 2017, consid. 6b con

rinvio alla sentenza inc. 11.2006.106 del 7 giugno 2010, consid. 4c con

rinvii). In simili condizioni toccava all'attore rendere almeno verosimili concrete

disponibilità d'impiego sul mercato locale del lavoro. A maggior ragione ove si

pensi che AO 1 non consta avere maturato esperienze professionali fuori del suo

campo d'attività, né avere ottenuto un diploma qualsiasi o avere acquisito esperienze

lavorative in altri settori. L'appellante si duole di dover sopportare tale

stato di cose, ma l'art. 125 cpv. 1 CC è chiaro: se non si può ragionevolmente

pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento,

inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un

adeguato contributo di mantenimento. Non incombe alla collettività farsene

carico. Privo di fondamento, al riguardo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

IV. Sulle spese processuali e

le ripetibili

8.

Le spese e le

ripetibili dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). L'attore ottiene causa vinta sui due punti litigiosi inerenti alla

liquidazione del regime dei beni (per un valore di fr. 12 169.25 complessivi), come pure sull'ammontare

del conguaglio previdenziale dovuto alla convenuta (da fr. 104 510.20 a fr. 85 365.17), mentre

esce sconfitto sulla pretesa riduzione del contributo alimentare (da

fr. 1883.– mensili a fr. 383.– mensili fino al settembre del 2023). Non si

disconosce che in materia di previdenza professionale egli risulta vittorioso

in seguito a una modifica di legge, ma non si deve trascurare nemmeno che su

tal punto la sentenza impugnata (la quale imponeva all'attore un pagamento in

contanti solo perché al Pretore sembrava mancare una dichiarazione di

attuabilità da parte della cassa pensione) non era seriamente difendibile.

Tutto considerato, si giustifica così che l'attore sopporti due terzi degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta

un'equa indennità per ripetibili ridotte (pari a un terzo dell'indennità

piena: RtiD

II-2016 pag. 638 n.

24c).

9.

L'esito del giudizio

odierno non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo riguardante le spese

processuali di primo grado (fr. 8000.– complessivi), che il Pretore ha

posto per due terzi

a carico dell'attore e per

il resto a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere

all'attore un'indennità di fr. 10 000.–

a titolo di ripetibili ridotte. Davanti al primo giudice infatti l'attore è

risultato largamente soccombente sul contributo alimentare per la convenuta (fr.

1883.

– mensili rispetto all'offerta di fr. 250.– mensili) e per quel che

era della previdenza professionale (nel cui ambito egli proponeva una semplice

rendita di fr. 500.– mensili), anche se per finire vede respingere la

pretesa di fr. 16 222.45 avanzata dalla moglie

in liquidazione del regime dei beni. Il suo grado di soccombenza nella proporzione

di due terzi rimane quindi compatibile con l'esito del giudizio.

A ragione l'appellante

critica per contro l'indennità a titolo di ripetibili fissata dal Pretore, il

quale indica di essersi dipartito da un'indennità piena di fr. 15 000.–. Chi ottiene causa vinta nella

proporzione di due terzi ha diritto nondimeno, per principio, a un'indennità

per ripetibili pari a un terzo di quella che gli sarebbe spettata se fosse

uscito vittorioso per intero (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Alla convenuta andava

quindi riconosciuta un'indennità di fr. 5000.–, non di fr. 10 000.–. L'attore chiedendo di ridurre

l'indennità a fr. 6500.–, non v'è ragione di sospingersi oltre. Su tal punto l'appello

si rivela provvisto di buon diritto.

V. Sui rimedi giuridici a livello

federale

10.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare litigioso in

appello (fr. 1500.– mensili fino al settembre del 2023).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2. Il regime dei beni è liquidato con

l'attribuzione in proprietà esclusiva a ciascun coniuge dei beni in suo possesso.

3. La Fondazione di previdenza __________, __________, è tenuta a trasferire la somma di fr. 85 365.17, prelevandola dalla prestazione di libero passaggio maturata da AP

1, su un conto di libero passaggio intestato a AO 1 del quale la beneficiaria

indicherà le coordinate bancarie o postali.

7. Le spese processuali di fr. 8000.–

complessivi, da anticipare dall'attore, sono poste per due terzi a carico

dell'attore medesimo e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore

rifonderà un'indennità di fr. 6500.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di appello, di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante,

sono poste per due terzi a carico dell'appellante medesimo e

per il resto a carico

della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione:

avv. dott.;

avv.;

–(in estratto: consid. 6 e dispositivo

n. I/3).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).