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Decisione

11.2015.93

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: decorrenza

5 luglio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I due ricorsi tuttora pendenti (inc. 11.2015.43 e 11.2015.44).

C. IS 1 ha presentato il

2 luglio 2015 a questa Camera un'istanza di provvedimenti cau­telari per

ottenere la modifica del decreto emesso dal Pretore il 21 maggio 2013 e vedere

ridotto il contributo provvisionale per la moglie in pendenza di appello da fr.

4045.70 a fr. 1791.– mensili dal 1° luglio 2015. Con decisione del 15 luglio

2015 questa Camera ha dichiarato l'istanza irricevibile, la competenza funzionale

per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in

materia di divorzio allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello o di

reclamo spettando al Pretore (inc. 11.2015.54).

D. Il

21 luglio 2015 AP 1 si è rivolto quindi al Pretore, chiedendogli di ridurre il

contributo provvisionale per AO 1 a fr. 1791.– mensili dal 1° luglio 2015. All'udienza

del 18 agosto 2015, indetta per il contraddittorio, le parti hanno ribadito le

loro posizioni proponendo svariate prove. L'ordinanza sulle prove è stata

emanata seduta stante e l'istruttoria, cominciata immediatamente, è terminata

il 1° settembre 2015. Alle arringhe finali del 6 ottobre 2015 le parti hanno riaffermato

le rispettive domande.

E. Statuendo

con decreto cautelare del 14 ottobre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto

l'istanza, nel senso che ha ridotto il contributo cautelare per AO 1 a fr.

2982.– mensili dal 1° novembre 2015. Le spese processuali di fr. 870.– sono state

poste a carico della parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

F. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26

ottobre 2015 volto a ottenere che il decreto cautelare sia riformato facendo

decorrere la riduzione del contributo alimentare sin dal 1° luglio 2015. Nelle

sue osservazioni del 4 dicembre 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di

procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il

valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato,

ove appena si consideri che davanti al primo giudice era in discussione la

riduzione del contributo provvisionale per la moglie da fr. 4045.70 a fr. 1791.– mensili dal 1° luglio 2015 fino al passaggio in

giudicato del dispositivo della sentenza di divorzio sul di lei mantenimento. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare

è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 15 ottobre 2015, di modo

che il termine per ricorrere sarebbe scaduto domenica 25 ottobre 2015, salvo

protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato

il 26 ottobre 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Litigioso è, in

appello, il momento da cui decorre il contributo cautelare per la convenuta che

il Pretore ha ridotto a fr. 2982.– mensili. La riduzio­ne in sé non è controversa.

Ora, il Pretore ha motivato la decorrenza del 1° novembre 2015 con l'argomentazione

che “conformemente al principio vigente (cfr. Insenring/

Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 8 ad art. 179;

Chaix in: Commentaire romand, CC

I, n. 6 ad art. 179) la modifica può avvenire dal mese di novembre 2015 (compreso)”

(decreto impugnato, pag. 6 in basso), intendendo con ciò il mese successivo all'emanazione

del decreto cautelare. AP 1 chiede invece che la riduzione decorra sin dal 1°

luglio 2015, facendo valere che AO 1 non ha contestato la decorrenza del 1°

luglio 2015 da lui postulata nell'istanza del 21 luglio 2015. Adduce

inoltre che secondo la giurisprudenza più recente la modifica di un contributo

provvisionale esplica effetti – di regola – sin dall'introduzione dell'istanza,

a meno che appaia iniquo pretendere dai beneficiari del contributo la

restituzione di quanto essi hanno ricevuto in eccesso nel corso della

procedura. La convenuta obietta, nelle proprie osservazioni, di essersi opposta

integralmente alla modifica del contributo cautelare, decorrenza compresa. Anzi,

a suo avviso l'appello è finanche inam­missibile per difetto di motivazione. Essa

lamenta altresì che davanti al Pretore il marito abbia avviato “innumerevoli

procedure” nei suoi confronti, ricordando che per equità il giudice può far

decorrere la modifica di un contributo cautelare da una data successiva a

quella dell'istanza.

3.

La carente

motivazione dell'appello censurata da AO 1 non trova riscontro. Certo, un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe

all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). L'appellante

tuttavia ha illustrato a sufficienza il suo punto di vista. D'altro lato il

Pretore ha giustificato la decisione di far decorrere la modifica del

contributo cautelare dall'emanazione del decreto – come detto – con due semplici

citazioni di dottrina. L'appellante invoca la più recente giurisprudenza di

questa Camera, in particolare la sentenza inc. 11.2012.26 del 29 luglio

2014.

(RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Non si vede perché tale motivazione non

dovrebbe consentire di comprendere i motivi sulla base dei quali l'appellante

chiede di riformare il giudizio impugnato. Al riguardo l'obiezione della

convenuta si rivela manifestamente priva di consistenza.

4.

A torto l'appellante

sostiene invece, da parte sua, che davanti al Pretore la convenuta non ha

avversato la decorrenza della riduzione da lui pretesa. AO 1 non si è opposta alla

decorrenza della modifica in particolare, ma ha contestato la riduzione del

contributo cautelare come tale e nel suo intero, proponendo di confermare quello

di fr. 4045.70 mensili stabilito nel precedente decreto cautelare del 21 maggio

2013.

Essa ha postulato ciò tanto al contraddittorio del 18 agosto 2015 quanto

alle arringhe finali del 6 ottobre 2015, senza

lasciare spazio ad alcuna concessione subordinata. Intravedere una qualsivoglia

acquiescenza della convenuta in proposito è semplicemente fuori luogo.

5.

Per quanto riguarda

la modifica di contributi alimentari fissati in una procedura a tutela

dell'unione coniugale o cautelarmente in una causa di divorzio questa Camera ha

avuto di precisare, in giurisprudenza pubblicata, che una simile modifica

dispiega i suoi effetti – di regola – sin dall'introduzione dell'istanza, ma

che il giudice può far decorrere la modifica anche più tardi, per esem­pio dal­l'emanazione

del decreto cautelare, soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i

beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in

esubero nel corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di

contributi cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è

prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882

n. 13c). Tale orientamento è stato richiamato da questa Camera ancora di

recente (sentenze inc. 11.2015.63 del 22 feb­braio 2017, consid. 8 e inc. 11.2014.23

del 30 giugno 2016, consid. 7c) ed è conforme alla più aggiornata prassi

del Tribunale federale (sentenze 5A_831/2016 del 21 marzo 2017, consid. 4.3.1

con rinvii;5A_501/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 4.2). Nemmeno la convenuta

discute, del resto, simile indirizzo di giurisprudenza.

6.

Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore menziona due opere di dottrina, secondo cui la modifica

di contributi alimentari fissati cautelarmente in una causa di divorzio decorre

per principio dal passaggio in giudicato del decreto. Come l'istante rileva

nell'appello, si tratta però di opinioni che riflettono la vecchia corrente di

pensiero cui si atteneva questa Camera (RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c).

Secondo le concezioni attuali, se il motivo per cui è chie­sta la modifica cautelare

è già intervenuto al momento in cui è presentata l'istanza, in caso di

accoglimento della medesima la modifica decorre – per principio – dalla data

dell'istanza stessa, il coniuge convenuto dovendo tenere conto del rischio insito

nella modifica sin dal­l'inoltro della procedura. Ciò non impedisce al giudice di

far decorrere la modifica – secondo il suo apprezzamento – anche da un momento

successivo a quello dell'istanza, in particolare ove appaia iniquo pretendere dal

beneficiario la restituzione dei contributi cautelari percepiti nel corso della

procedura. L'iniquità presuppone tuttavia che, sulla base di indizi seri, il

beneficiario potesse fare assegnamento sulla conferma della disciplina

cautelare anteriore. Si tratta perciò di un'eccezione (sentenza del Tribunale

federale 5A_831/2016 del 21 marzo 2017, consid. 4.3.1 con rinvii). Ancor

più eccezionale è l'eventualità in cui il giudice ravvisi gli estremi per far

decorrere la modifica a titolo retroattivo, prima dell'inoltro dell'istanza

(sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011, consid. 6.2 in

fine con rimandi in: RSPC 2011 pag. 315).

7.

Nella fattispecie il

motivo per cui l'appellante ha chie­sto la modifica cautelare del contributo di

mantenimento in favore della moglie si era già verificato il 21 luglio 2015.

Nell'istanza AP 1 invocava infatti l'intervenuta estinzione, il 26 giugno 2015,

del suo compenso come membro del consiglio di amministrazione della H__________

per raggiunto limite dei 12 anni di mandato previsto dagli statuti (decreto

impugnato, pag. 5 verso l'alto). La convenuta era quindi consapevole sin

dall'inizio della procedura che il contributo cautelare sarebbe potuto essere

ridotto. Essa denuncia l'estrema litigiosità del marito, ma simile argomento

non basta per far decorrere la modifica dal 1° novem­bre 2015, il mese

successivo all'emanazione del decreto cautelare. Né l'interessata può valersi

di seri indizi che potessero indurla a fare assegnamento sulla conferma della

disciplina cautelare risalente al 21 maggio 2013. Su questo punto la decisione

del Pretore non resiste alla critica e l'appello si rivela fondato.

8.

L'appellante chiede

che la modifica cautelare decorra non solo dalla data dell'introduzione

dell'istanza, il 21 luglio 2015, ma già dal 1° luglio 2015. Una decorrenza

retroattiva della modifica deve giustificarsi tuttavia – come si è visto (consid.

6.

in fine) – alla luce di motivi particolarmente eccezionali. La giurisprudenza

annovera l'ipotesi in cui il coniuge istante sia gravemente malato, il coniuge

convenuto sia di ignota dimora o assente all'estero oppure tenga un comportamento contrario alla buona fede (DTF 111 II

107.

consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_745/2015 del 15 giugno 2016,

consid. 5.2.3 e 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 4.1 con riferimenti). L'appellante

non accenna estremi del genere. A ben vedere, egli nemmeno indica perché la

modifica dovrebbe decorrere non solo dalla presentazione dell'istanza, ma ancor

prima. In proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9.

Non si disconosce

che secondo l'art. 63 cpv. 1 CPC qualora un atto processuale sia respinto per

incompetenza del giudice adito e sia riproposto entro un mese davanti al

giudice competente, “la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu

proposto la prima volta”. Di per sé il principio si applica anche ai casi di incompetenza

funzionale (Berger-Steiner in:

Berner Kommentar, ZPO, Vol I, edizione 2012, n. 18 ad art. 63; Sutter-Somm/ Hedinger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 63; Müller-Chen in: Brunner/Gas­ser/Schwander, Schweizerische

ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 63; Trezzini

in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag.

214.

n. 1 ad art. 63). Nell'appello l'istante non rimprovera al Pretore tuttavia

di avere disatteso l'art. 63 cpv. 1 CPC. Sotto questo profilo non censura

quindi un'errata applicazione del diritto nel senso dell'art. 310 lett. a CPC.

Non giova perciò attardarsi al proposito.

10.

Se ne conclude che

l'appello merita accoglimento nella misura in cui tende a far decorrere la

modifica cautelare decretata dal Pretore il 21 luglio 2015 (e non solo il 1°

novembre 2015). Non può invece essere accolto nella misura in cui postula la

decorrenza della modifica sin dal 1° luglio 2015, prima dell'introduzione del­l'istanza.

Le spese del giudizio seguono così il grado di vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC): l'appellante va tenuto a sopportare un sesto degli oneri, mentre

la rimanenza è a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'istante

un'indennità per ripetibili ridotte.

L'esito

del giudizio odierno non incide invece sulle spese processuali e le ripetibili

di primo grado. L'appellante chiede ch'esse siano addebitate interamente alla

convenuta, partendo dall'ipotesi che il ricorso debba essere interamente

accolto (mentre

l'ipotesi

si verifica solo in parte). Se si considera poi che davanti al Pretore l'istante

chiedeva la riconduzione del contributo cautelare per la moglie da fr.

4045.70

a fr. 1791.– mensili e l'ha ottenuta in proporzione inferiore alla metà

(fr. 2982.– mensili), non v'è ragione per

intervenire sul dispositivo inerente alle spese giudiziarie del decreto

cautelare impugnato.

11.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr.

4614.80

(la differenza tra il contributo alimentare di fr. 4045.70 mensili

decretato dal Pretore il 21 maggio 2013 e quello di fr. 2982.– che l'istante

riconosce in appello dal 1° luglio al 31 ottobre 2015) non raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto

e il dispositivo n. 1.1 del decreto impugnato è riformato come segue:

Il decreto cautelare del 21 maggio 2013 è modificato nel

senso che il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AO 1 durante la causa di

divorzio è ridotto dal 21 luglio 2015 a fr. 2982.– mensili.

2. Le

spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per

un sesto a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che

rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).