11.2015.97
Rilascio di certificato ereditario; mancato pagamento dell'anticipo
22 dicembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.97
Lugano
22 dicembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente,
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.360 (rilascio
di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 27 aprile 2015
da
PI 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
per
ottenere il certificato ereditario di TERZ 1
(1925-2015), già in,
certificato
che il Pretore ha emesso il 1° ottobre 2015
e
dal quale risultano come unici eredi:
PI 10
PI 8,
PI 9,
PI 7,
PI 5,
PI 4,
PI 6,
PI 1,
AP 1,
PI 2 (I),
PI 3 (I),
giudicando
sull'appello del 5 novembre 2015 presentato da AP 1 contro il rilascio di tale
certificato ereditario;
premesso che su istanza di PI 1
(1970) il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha emesso il 1°
ottobre 2015 un certificato ereditario nella successione fu TERZ 1, deceduta ad
__________ il __________ 2015, in cui figurano come unici eredi PI 10 (1923), PI
8 (1944), PI 9 (1945), PI 7 (1948), PI 5 (1951), PI 4 (1954), PI 6 (1961), la
stessa PI 1, AP 1 (1975), PI 2 (1946) e PI 3 (1951);
preso atto che contro la
decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5
novembre 2015 nel quale chiede in sostanza di modificare il certificato ereditario
nel senso di escludere dall'elenco degli eredi PI 8, PI 9, PI 7 e PI 1;
rilevato che il 12 novembre 2015
l'appellante è stato invitato a depositare entro il 30 novembre successivo la
Considerandi
somma di
fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello,
introiti agiti, in garanzia delle spese
processuali presumibili;
osservato che nel termine fissato
non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 2 dicembre 2015 è stato
impartito all'appellante un ultimo termine fino al 14 dicembre 2015 per depositare
il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine,
l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo
pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello
sfugge a qualsiasi esame;
stabilito che le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per
osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2.
Le spese processuali di fr. 100.–
sono poste a carico dell'appellante.
3.
Notificazione a:
–;
–
avv.;
–;
–;
–;
–;
–;
–;
–;
–(I);
–(I).
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).