11.2016.10
Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
11 luglio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.10
Lugano
11 luglio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Fatti
F. Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.3593 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 18 agosto 2015 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 22 febbraio 2016 presentato da AP 4 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 5 febbraio 2016;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 5
febbraio 2016, emessa a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1965) e AO 1 (1970),
entrambi cittadini italiani, a vivere separati, ha assegnato l'abitazione
coniugale di __________ alla moglie, cui ha affidato i figli E__________ (nato
il 26 dicembre 2004) e V__________ (nata i 30 magio 2008) e autorizzandola a
trasferire la loro residenza a __________ dal 1° luglio 2016, ha regolato il diritto
di visita paterno, ha designato ai minori un curatore educativo, ha obbligato AP
1 a versare un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 947.– mensili
(oltre l'assegno familiare) dal febbraio 2016;
che le spese processuali di fr. 5000.–
Considerandi
sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per tre quarti a carico
del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili ridotte;
che contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 febbraio 2016 per
ottenere la riforma della decisione medesima nel senso di ottenere l'affidamento
dei figli, riservato il diritto di visita materno, l'assegnazione
dell'abitazione coniugale e la soppressione dei contributi alimentari;
che nelle sue osservazioni del 19
maggio 2016 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello;
che il 23 giugno 2016 AP 1 ha comunicato
alla Camera di avere raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte
ponente fine al contenzioso;
e considerando
in diritto: che dandosi una transazione
stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza,
acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.
12.
ad art. 109 e 15 seg. ad art. 241; Naegeli
in: Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 241; Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,
n. 7 in fine ad art. 241);
che sulle spese egli applica
pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1
lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione
stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume su tal punto il carattere di una
transazione giudiziale (Tappy, op.
cit., n. 12 ad art. 109 CPC);
che nella fattispecie le parti
non hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a
verbale sicché la causa va stralciata dal ruolo perché senza oggetto;
che quanto alle spese del
presente decreto, le parti hanno pattuito di porle a carico dell'appellante e
di compensare le ripetibili, disciplina alla quale ci si può attenere;
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza
oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali di fr. 250.–
sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).