11.2016.100
Esecuzione di decisioni
7 ottobre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.100
Lugano,
7 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.467 (esecuzione di decisioni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con “istanza” del 27 luglio 2016 da
RE 1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
CO 1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2),
giudicando sul reclamo
del 26 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 16 settembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 dicembre
1996 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il
divorzio fra CO 1 (1958) e RE 1 (1962), omologando una convenzione del 24
ottobre 1996 in cui i coniugi avevano stipulato – tra l'altro – quanto segue:
6. Il
padre dichiara di avere acceso sulla propria testa una polizza di assicurazione
vita puro rischio del valore di fr. 120 000.–. Egli si impegna a comunicare alla __________
irrevocabilmente la propria intenzione di costituire quale beneficiaria di tale
somma la signora RE 1 in sua mancanza i figli B__________ e P__________. Egli
si impegna altresì a sottoscrivere la rinuncia al diritto di revoca sulla polizza
il cui originale verrà consegnato alla beneficiaria. Egli dichiara infine di
impegnarsi a mantenere in vigore la polizza facendo personalmente fronte al
relativo onere.
B. Anni dopo, il 2 agosto 2016,
RE 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'“istanza
(ex art. 295 CC)” del 27 luglio 2016 nella quale lamentava l'inadempienza
dell'ex marito, il quale non solo non aveva mai rispettato l'obbligo assunto
nella convenzione sugli effetti del divorzio, ma che aveva finanche disdetto
“da diverso tempo” la polizza di assicurazione. Nel memoriale essa ha avanzato così
la richiesta di giudizio in appresso:
1. Ordine
è fatto a CO 1 di voler ripristinare la polizza assicurativa nei termini e ai
sensi della convenzione… e di consegnare l'originale all'istante entro 30
giorni.
C. Il Pretore ha trattato
l'istanza come “domanda di esecuzione ex art. 338 CPC” e ha fissato al convenuto
un termine di dieci giorni per formulare osservazioni. CO 1 ha trasmesso un allegato
del 12 agosto 2016 in cui ha proposto di dichiarare l'istanza irricevibile,
subordinatamente di respingerla. RE 1 ha replicato spontaneamente il 18 agosto
2016, confermando la propria richiesta di giudizio. CO 1 non ha duplicato. Statuendo
il 16 settembre 2016, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali
di complessivi fr. 400.– a carico di RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 500.–
per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2016 per
ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – la decisione sia
annullata o, subordinatamente, dichiarata nulla e che le siano attribuite
“congruamente accresciute ripetibili”. Il reclamo non è stato comunicato a CO 1
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice
dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore
della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il
quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le
sue decisioni non è dato appello, ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a
CPC) da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla
notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In
concreto la sentenza impugnata è stata spedita il 16 settembre 2016, giorno
della sua emanazione. Introdotto il 26 settembre 2016 (etichetta postale
sulla busta d'invio), il reclamo in oggetto è sicuramente tempestivo.
2.
In calce al memoriale la
reclamante indica, a titolo di prova: “richiamo incarto dalla Procura di Lugano
PP __________, testi, documenti, edizione documenti, perizie”. In sede di reclamo
non sono ammissibili tuttavia né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi
fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC). I mezzi
istruttori prospettati dalla reclamante non possono pertanto entrare in linea
di conto.
3.
Nella decisione impugnata
il Pretore ha ricordato che RE 1 ha esplicitamente presentato l'istanza del 27
luglio 2016 “per inadempienza degli obblighi della convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio”. Egli ha ritenuto dunque “pacifico che l'istanza
andava trattata come un'istanza d'esecuzione”. Ciò posto, egli ha constatato
che la clausola n. 6 della nota convenzione sanciva l'obbligo per il convenuto
di “mantenere in essere una determinata polizza assicurativa”. Se non che –
egli ha proseguito – la polizza è ormai stata disdetta e la convenzione non prevede
obblighi di ripristino. Onde il rigetto dell'istanza, fermo restando che RE 1 potrà
“sempre richiamarsi a quanto previsto dall'art. 345 CPC”.
4.
La reclamante si duole che
il Pretore abbia trattato la sua istanza come domanda di esecuzione, sostenendo
di avere invocato l'art. 295 CC nel convincimento che il giudice avrebbe citato
le parti per un tentativo di conciliazione. In ogni modo – essa continua – conciliazione
o no, il Pretore avrebbe dovuto indire
un'udienza a protezione del figlio minorenne P__________, disabile. La
procedura seguita dal primo giudice è quindi completamente erronea. A suo
avviso inoltre la polizza sulla vita cui si riferisce la clausola n. 6 della
convenzione dev'essere ripristinata a tutela di lei, “nel caso di un'eventuale
inaspettata dipartita del convenuto in assenza di copertura assicurativa”.
Decidendo altrimenti, il Pretore avrebbe violato così – essa conclude – gli
art. 9 e 29 Cost., come pure gli art. 295, 338 e 405 CPC.
5.
Ricevuta “l'istanza (ex
art. 295 CPC)”, in concreto il Pretore ne ha disposto la notificazione al
convenuto il 3 agosto 2016, “vista la domanda di esecuzione ex art. 338 CPC” e
“visto l'art. 341 cpv. 2 CPC”. A tale notificazione RE 1 non ha reagito.
Pervenute le osservazioni di CO 1, del 12 agosto successivo, essa ha replicato
spontaneamente il 18 agosto 2016, ma non ha mosso obiezioni alla procedura
seguita dal Pretore, né ha – men che meno – criticato la mancata convocazione a
un tentativo di conciliazione. Solo nel reclamo essa rimprovera ora al Pretore,
per la prima volta, di avere adottato una procedura erronea, in violazione degli art. 9 e 29 Cost., oltre che degli art. 295,
338.
e 405 CPC. Ciò non è ammissibile. Vizi di forma che una parte può
sollevare prima della sentenza devono essere eccepiti senza indugio e non possono
più essere fatti valere in seguito, salvo offendere l'art. 52 CPC e, con esso, il
precetto della buona fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336
consid. 2.2, 134 I 21 consid. 4.3.1, 132 II 496 consid. 4.3). Una parte
non può, in altri termini, attendere l'emanazione del giudizio per formulare censure
d'ordine che avrebbe potuto opporre in precedenza. Ne segue che, già per questa
ragione, il reclamo dell'interessata è destinato all'insuccesso.
6.
Non si disconosce che
davanti al Pretore la reclamante non era patrocinata. Chi procede in giustizia
da sé deve assumere tuttavia i rischi inerenti alla propria scelta (sentenza
del Tribunale federale 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 4.3, pubblicato
in: RSPC 2016 pag. 223). Tant'è vero che il giudice può ingiungere a una parte
non patrocinata di far capo a un rappresentante solo ove questa sia
manifestamente incapace di condurre la propria causa (art. 69 CPC). Neppure
la reclamante, tuttavia, invoca estremi del genere nella fattispecie.
7.
L'emanazione dell'attuale
sentenza non impedisce alla reclamante di promuovere causa per vedere obbligato
l'ex marito a stipulare una polizza sulla vita analoga a quella da lui estinta
presso la __________, giacché la decisione con cui il Pretore ha respinto
l'istanza riguarda solo una procedura di esecuzione. Contrariamente
all'opinione del Pretore, inoltre, a RE 1 non rimane unicamente la possibilità
di chiedere, in luogo della prestazione dovuta, un equivalente in denaro giusta
l'art. 345 cpv. 1 lett. b CPC. Tale facoltà le è data senz'altro. Ma in
alternativa nulla osta a ch'essa agisca nelle vie ordinarie per ottenere la
condanna dell'ex marito a consegnarle una polizza analoga a quella oggetto
della menzionata convenzione sugli effetti del divorzio. A ben vedere, anzi,
mal si comprende perché “l'istanza (ex art. 295 CPC)” sia stata trattata
come una domanda di esecuzione, lo stesso Pretore giungendo alla conclusione, nella
sentenza impugnata, che simile procedura risultava infruttuosa sin dall'inizio,
CO 1 avendo rescisso la polizza già anni addietro. Sia come sia, dovesse RE 1 reintrodurre
un'azione di merito, il Pretore verificherà senza indugio i presupposti
processuali, compresa l'autorizzazione ad agire (DTF 139 III 275 consid. 2.1).
8.
La richiesta di effetto
sospensivo contenuta nel reclamo diviene senza oggetto con l'emanazione della
presente sentenza.
9.
Le spese del reclamo
seguirebbero la soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Data nondimeno la
particolarità della fattispecie e la superflua conversione dell'atto
introduttivo della lite in una domanda di esecuzione, è giusto rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo. Ripetibili (tanto meno “accresciute”) alla reclamante non
entrano in linea di conto. Neppure si giustifica di attribuire ripetibili a CO
1, al quale il reclamo non è stato comunicato per osservazioni.
10.
La notifica della sentenza
avviene a RE 1 anziché alla di lei rappresentante, la quale in seguito a una
sospensione dell'autorità disciplinare non è più abilitata a esercitare professionalmente
il patrocinio forense per sei mesi (sentenza del Tribunale federale 2C_119/2016
del 26 settembre 2016, immediatamente esecutiva [60 LTF], facente seguito a una
sentenza del Tribunale cantonale amministrativo inc. 52.2015.68 del 4 dicembre
2015).
11.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 lett. d
LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(il valore della polizza assicurativa è indicato in fr. 120 000.– nella clausola n. 6 della convenzione
sugli effetti del divorzio).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–
avv. dott..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).