11.2016.103
Liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti e previdenza professionale dopo il divorzio qualora un coniuge percepisca già una rendita di vecchiaia o di invalidità
9 agosto 2018Italiano81 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.103
11.2016.125
Lugano,
9 agosto 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2012.52 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 28 settembre
2012 da
AO
1
(patrocinata
da PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 30 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 7 settembre 2016 (inc. 11.2016.103),
come pure sull'appello
incidentale presentato da AO 1 il 23 novembre 2016 contro la medesima sentenza
e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.125);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1944) e AO 1
(1942) si sono sposati a __________ il 19 giugno 1968. Dal matrimonio sono nati
G__________ (1969), M__________ (1970) e Gi__________ (1978). Inizialmente il
marito lavorava in un negozio di famiglia (commercio di tessuti), attività che
ha poi gestito in proprio fino al 1990, quando è passato al ramo delle
assicurazioni, come dipendente prima e come indipendente poi. Parallelamente
egli ha svolto attività accessorie quale docente di merceologia tessile per la
Scuola __________ a __________ e quale contabile di due ditte. La moglie si è sempre
occupata del governo della casa e della famiglia. Nell'aprile del 2006 essa ha
maturato l'età del pensionamento. Il marito ha raggiunto a sua volta l'età
della pensione nel marzo del 2009, ma ha continuato a esercitare attività accessorie
come consulente assicurativo e come contabile. I coniugi vivono separati dall'agosto
del 2010, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 837
RFD di __________, intestata al marito) per trasferirsi in un appartamento
preso in locazione a __________.
B. Statuendo il 29
ottobre 2010 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta l'8
giugno 2010 da AO 1, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato
Fatti
i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha
abilitato la moglie a prelevare dall'alloggio i suoi effetti personali e i
mobili reputati necessari, ha pronunciato la separazione dei beni dal 1° luglio
2010 e ha condannato il marito a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili anticipati
(inc. DI.2010.126). Un appello interposto da AP 1 contro tale decisione è
stato dichiarato irricevibile per tardività da questa Camera con sentenza del
16 gennaio 2012 (inc. 11.2011.123). Un ricorso in materia civile esperito
dal convenuto al Tribunale federale è stato dichiarato anch'esso inammissibile
(sentenza 5A_98/2012 del 6 febbraio 2012). Nel frattempo, il 10 marzo
2011, il Pretore ha ordinato alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI di trattenere fr. 1000.– mensili
dalla rendita AVS del marito e di versarli direttamente alla moglie (inc. DI.2010.286).
C. Il 28 settembre 2012 AO
1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – un contributo
di mantenimento di fr. 1000.– mensili vita natural durante, un importo da
determinare previa istruttoria a titolo di liquidazione del regime dei beni e
un'adeguata indennità sostitutiva della previdenza professionale (art. 124 cpv.
1 vCC), anch'essa da definire. All'udienza di conciliazione, del 14 novembre
2012, il Pretore aggiunto ha constatato che i coniugi vivevano separati da oltre
due anni e che non era possibile raggiungere un'intesa sugli effetti del
divorzio, di modo che ha impartito a AP 1 un termine per presentare il
memoriale di risposta. Nel proprio allegato, del 14 gennaio 2013, costui ha dichiarato
di aderire al principio del divorzio, ma si è opposto al versamento di contributi
alimentari e di qualsiasi importo in liquidazione del regime matrimoniale,
rimettendosi all'apprezzamento del Pretore per quanto riguardava un'eventuale
“ripartizione mensile” della sua cassa pensione. L'attrice ha replicato il 20
marzo 2013 e il convenuto ha duplicato il 20 aprile successivo, entrambi mantenendo
le rispettive posizioni.
D. All'udienza del 12
giugno 2013, indetta per le prime arringhe, i coniugi hanno ribadito le loro domande
e notificato prove. Il Pretore aggiunto ha emanato il 9 luglio 2013 l'ordinanza
sulle prove, dando avvio all'istruttoria. Un reclamo presentato dal marito contro
tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile dalla terza Camera civile del
Tribunale di appello con sentenza del
12 settembre 2013 (inc. 13.2013.77). Con decisione del 4 agosto
2014 l'attrice è poi stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria,
nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sul valore di proprietà
immobiliari del marito, è stata chiusa il 24 giugno 2015. Alle arringhe
finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. L'attrice
ha confermato il 25 settembre 2015 le proprie richieste di petizione, precisando
in
fr. 376 475.– l'importo preteso in liquidazione
del regime dei beni e in fr. 13 000.–
l'indennità postulata a norma dell'art. 124 cpv. 1 vCC. Nel suo allegato del 30
settembre 2015 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista, chiedendo il
rimborso dei contributi alimentari versati fino ad allora per complessivi fr.
62 000.–.
E. Il 23 dicembre 2015
il Pretore aggiunto ha riaperto d'ufficio
l'istruttoria, incaricando
il perito giudiziario di stimare retrospettivamente al 1° luglio 2010 il valore
degli immobili del marito. Il perito ha consegnato la propria relazione il 1° marzo
2016, delucidandola il 9 giugno successivo. Il Pretore aggiunto ha
impartito ai coniugi il 10 giugno 2016 un termine per aggiornare le rispettive
conclusioni. In un allegato del 12 luglio 2016 l'attrice ha ribadito le proprie
domande, salvo ridurre a fr. 356 261.– la
pretesa in liquidazione del regime dei beni. Il convenuto ha confermato il
14 luglio 2016 la propria posizione, facendo valere che i “versamenti mensili”
erano lievitati frattanto a fr. 144 000.–.
F. Statuendo il 7
settembre 2016, il Pretore aggiunto pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1
a versare all'attrice fr. 323 136.25 in
liquidazione del regime dei beni, fr. 13 000.–
come “indennità adeguata” in applicazione dell'art. 124 cpv. 1 vCC, fr. 425.–
mensili a titolo di contributo alimentare fino al febbraio del 2019 e ha
respinto “ogni maggiore o diversa domanda delle parti”. Le spese processuali
di complessivi fr. 20 670.– sono
state poste per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 settembre
2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere
ogni pretesa pecuniaria dell'attrice e di condannare quest'ultima a rifondergli
fr. 74 000.– di “indennità fino al
30 settembre 2016 pagati ingiustamente”, oltre a fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese
famigliari” e a fr. 33 000.– quale “differenza
valore stabile”, riservata “ogni maggiore e diversa domanda”. Con osservazioni
del 23 novembre 2016 AO 1 propone che, conferitole il beneficio del gratuito
patrocinio, l'appello sia respinto in ordine, subordinatamente nel merito, e
con appello incidentale chiede di riformare il giudizio impugnato aumentando a
fr. 356 261.25 l'importo dovutole in
liquidazione del regime dei beni e obbligando il convenuto a versarle il
contributo alimentare di fr. 425.– mensili vita natural durante. Nelle sue osservazioni
del 27 dicembre 2016 AP 1 postula il rigetto dell'appello incidentale.
H. Constatato che il
principio del divorzio non era stato impugnato, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI ha comunicato il 14 novembre
2016 a AO 1 che dal dicembre successivo la trattenuta di fr. 1000.– mensili
sulla rendita AVS percepita da AP 1 sarebbe venuta a cadere (sopra, lett. B).
Il 25 novembre 2016 AO 1 ha adito così il
Pretore aggiunto perché modificasse la diffida ai debitori, ordinando a __________
C__________, __________, di trattenere fr. 1000.– mensili dalla pigione versata
a AP 1 per la locazione di un appartamento (proprietà per piani n. 18 925 RFD
di __________) e di riversarli direttamente a lei. Il convenuto ha proposto di
respingere la richiesta. Con decisione del 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto
ha accolto l'istanza e ha ordinato a __________ C__________ di trattenere con
effetto immediato fr. 1000.– mensili dalla pigione destinata a AP 1,
riversandoli a AO 1 su un conto bancario
intestato alla medesima (inc. SO.2016.907). Un appello presentato da AP
1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera il 29 maggio 2018
nella misura in cui era ricevibile (inc. 11.2017.31).
I. Nel frattempo, il
1° gennaio 2017, è entrato in vigore il nuovo art. 124a CC sul
conguaglio delle rendite di vecchiaia. Il presidente della Camera ha invitato così
il 12 marzo 2018 l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il quale eroga a AP
1 una rendita del “secondo pilastro”, a precisare quale sarebbe l'ammontare
della rendita spettante a AO 1 qualora la pensione del convenuto fosse divisa
per metà. L'istituto di previdenza ha risposto il 15 marzo 2018 che nel caso in
cui la pensione maturata da AP 1 (fr. 2015.– annui) fosse divisa per metà, AO 1
riceverebbe una rendita vitalizia di fr. 1284.– annui. Sulla comunicazione
dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino le parti hanno avuto modo di
esprimersi con osservazioni del 13 aprile 2018.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri
l'ammontare delle pretese formulate nei memoriali conclusivi davanti al Pretore
aggiunto (liquidazione del regime dei beni, indennità a titolo di previdenza
professionale, contributo di mantenimento, rimborso di contributi cautelari).
Quanto alla tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è giunta
al convenuto il 10 settembre 2016 (tracciamento dell'invio n. 98.__________7,
agli atti), di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 10 ottobre
2016.
Consegnato alla posta il 6 ottobre
2016, l'appello è pertanto ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello
incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro
30.
giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato
notificato alla patrocinatrice dell'attrice il 25 ottobre 2016 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________8, agli atti), sicché il memoriale,
inoltrato il 23 novembre 2016, è stato presentato in tempo utile.
2.
L'attrice acclude al
suo memoriale la lettera del 14 novembre 2016 in cui l'Istituto delle
assicurazioni sociali la informa che dal divorzio in poi la trattenuta di fr.
1000.
– mensili sulla rendita AVS dell'ex marito sarebbe decaduta. L'appellante unisce
al proprio memoriale del 27 dicembre 2016, da parte sua, una comunicazione 1°
dicembre 2016 del medesimo istituto in merito all'ammontare della propria
rendita AVS dopo il divorzio. Successivi alla decisione impugnata e trasmessi alla
Camera senza indugio, simili documenti sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CC).
Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si tornerà oltre (consid. 12a e 16).
3.
Nelle sue
osservazioni l'attrice afferma che l'appello principale è irricevibile per
carenza di motivazione, il convenuto limitandosi a ripetere le argomentazioni addotte
davanti al Pretore, senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, che un
appello debba essere “motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC)
non fa dubbio. Che in concreto singole censure possano rivelarsi insufficientemente
sostanziate, come pretende l'interessata, ancora non significa tuttavia che il ricorso
vada dichiarato irricevibile nel suo intero. In concreto l'appello principale
permette di capire che AP 1 contesta il finanziamento mediante acquisti di tre
immobili a lui intestati (pag. 1 a 6), come pure la possibilità di suddividere la
previdenza professionale con un versamento unico (pag. 6). Inoltre egli mette
in discussione il tenore di vita sostenuto dall'attrice durante la comunione
domestica (pag. 6 seg.), il costo dell'alloggio riconosciuto nel fabbisogno minimo
di lei (pag. 7), gli oneri di manutenzione dei
propri immobili (pag. 7), i propri redditi accessori (pag. 7), il cumulo
della pensione ai propri redditi (pag. 8) e l'ammontare del proprio
fabbisogno minimo (pag. 8), esigendo altresì il rimborso di determinate somme di
denaro (pag. 8 e segg.). Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti
minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto
di una disamina particolareggiata.
4.
Litigiosi rimangono,
in appello, la liquidazione del regime dei beni, il riparto della previdenza
professionale, il contributo alimentare per la moglie e l'indennità in favore
di quest'ultima per ripetibili di primo grado. Il principio del divorzio invece
è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, così
come quelle relative al conguaglio della previdenza professionale, vanno
esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in
RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; analogamente, da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 2). Occorre quindi
procedere a tale stregua.
I. Sulla liquidazione del
regime dei beni
5.
Il Pretore aggiunto
ha ritenuto decisivo per lo scioglimento della partecipazione agli acquisti la
data del 1° luglio 2010, quando nella procedura a tutela dell'unione coniugale
è stata pronunciata la separazione dei beni. Posto ciò, egli ha rilevato che
l'attrice chiede di partecipare all'aumento degli acquisti riguardo a tre proprietà
immobiliari del marito, ragione per cui ha chiamato il perito giudiziario che
aveva stimato il valore dei fondi nel novembre del 2014 a completare il
referto, indicando il corrispondente valore degli immobili il 1° luglio
2010.
L'appellante eccepisce anzitutto che la data determinante per la
liquidazione del regime matrimoniale è l'8 giugno 2010, giorno in cui la moglie
ha instato a protezione dell'unione coniugale, e lamenta di non aver potuto ritrovare
documentazione più vecchia di dieci anni per confortare le proprie tesi, né
l'Ufficio circondariale di tassazione né le banche conservando giustificativi
oltre il decennio imposto dalla legge. Egli ribadisce in ogni modo che la
proprietà di quegli immobili è stata finanziata esclusivamente con beni propri di
lui e ipoteche, dovendo “fa[r] stato anche la buona fede”, mentre la moglie non
ha dimostrato di avere investito mezzi propri nell'operazione. In circostanze
siffatte, a mente sua, neppure era il caso che il Pretore aggiunto esperisse una
perizia.
a) Ove
sia giustificata una sospensione della comunione domestica, il giudice ordina
la separazione dei beni in una procedura a tutela dell'unione coniugale “se le
circostanze la giustificano” (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC). Lo scioglimento del regime
si ha per avvenuto allora, come in una causa di divorzio (art. 204
cpv. 2 CC), il giorno della presentazione dell'istanza (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 675 n. 1141; Steinauer
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad 204; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler
Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 17 ad art. 204). In concreto l'istanza
a protezione dell'unione coniugale è stata depositata l'8 giugno 2010 (doc. II
richiamato: act. I nell'inc. DM.2010.126). Se non che, come sottolinea l'attrice,
a un'udienza del 2 luglio 2010, tenuta proprio nell'ambito della procedura a
tutela dell'unione coniugale, le parti si sono accordate nel senso che la
separazione dei beni valesse dal 1° luglio 2010. Quell'accordo è poi stato
ripreso dal Pretore nella sentenza del 29 ottobre 2010 (doc. II richiamato;
act II e VII nell'inc. DM.2010.126; doc. L). A ragione dunque il primo giudice
ha considerato decisiva per lo scioglimento della partecipazione agli
acquisti la data del 1° luglio 2010.
b) Diversamente
da quanto vale per lo scioglimento del regime dei beni, determinante per
stabilire il valore degli acquisti è il momento della liquidazione (art.
214.
cpv. 1 CC). E il “momento della liquidazione” è per principio, in caso di
divorzio, il momento in cui il giudice emana la sentenza (DTF 137 III 339
consid. 2.1.2 con rimando; analogamente: Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, op. cit., pag.
743.
n. 1306; Steinauer, op. cit., n. 6 ad art. 214 con rinvii; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n.
1.
ad art. 204 e n. 9 ad art. 214). Nel caso specifico la sentenza di
divorzio è stata emessa il 7 settembre 2016. Per la liquidazione del
regime il Pretore aggiunto avrebbe dovuto fondarsi così, ove avesse inteso
aggiornare le stime peritali agli atti, sul valore dei beni litigiosi nel
giugno del 2016 (ultimo atto istruttorio), non retroattivamente nel luglio del
2010.
È vero che su questo punto le parti non muovono – né hanno mosso – contestazioni
al suo operato, ma è altrettanto vero che l'art. 214 cpv. 1 CC va applicato
d'ufficio (art. 57 CPC). Ai fini del presente giudizio giova far capo perciò, per
fondarsi sul valore venale dell'uno o dell'altro immobile, alle risultanze
peritali del novembre 2014, che costituiscono le stime più recenti agli atti.
Non incombe per contro a questa Camera, in mancanza di qualsiasi richiesta
delle parti, ordinare di propria iniziativa aggiornamenti peritali, una
liquidazione del regime dei beni dopo il divorzio essendo retta dal principio
Dispositivo
dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC).
c) Quanto
alle difficoltà invocate dall'appellante nel reperire vecchi documenti per
dimostrare l'esistenza di beni propri, l'art. 200 cpv. 3 CC dispone che fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge si presumono
acquisti. Per vincere tale presunzione non si impongono necessariamente prove documentali. Possono valere anche altri mezzi di
prova (Steinauer, op. cit.,
n. 12 ad art. 200; Hausheer/Aeby-Müller,
op. cit., n. 22 ad art. 200), ma occorrono pur sempre prove. Gli ostacoli pratici di cui si duole l'appellante nulla mutano, neppure sotto il
profilo della buona fede. Un'altra questione è valutare se
e in che misura la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC si applichi ai singoli
beni immobili in oggetto. Il problema va esaminato senza indugio (consid. 6, 7
e 8).
6. Relativamente alla
particella n. 5454 RFD di __________ (56 m², “passo”),
il Pretore aggiunto ha ricordato che il fondo è stato comperato il 4
settembre 1986 dal convenuto con il fratello A__________, in comproprietà un
mezzo ciascuno, per fr. 60 000.–,
di cui
fr. 30 000.– versati in contanti alla firma del
contratto e provenienti da una donazione elargita ai due dalla madre. Si
trattava perciò di beni propri dei fratelli. Quanto agli altri fr. 30 000.–, provenienti secondo il convenuto da un
mutuo ipotecario acceso presso la Banca __________, il primo giudice ha
ritenuto che AP 1 non avesse dimostrato di avere rimborsato quel mutuo – come
asseriva – con beni propri, grazie alla vendita di un immobile a __________ che
apparteneva a una comunione ereditaria del ramo paterno. Per dimostrare ciò non
bastava, a suo parere, un conteggio redatto dal convenuto stesso né la testimonianza
di A__________ L_____, il quale si era limitato a ripetere quanto il fratello gli
aveva riferito. E siccome il perito ha stimato il valore di tale fondo, il 1°
luglio 2010, in fr. 65 000.–, il
Pretore aggiunto ha considerato la quota di un mezzo appartenente al convenuto
(fr. 32 500.–) come acquisto di lui,
metà finanziata con beni propri e l'altra metà con acquisti, onde una spettanza
della moglie di fr. 8125.– (art. 215 cpv. 1 CC).
a)
L'appellante fa valere che gli sarebbe stato impossibile ammortare il citato
debito ipotecario con acquisti, non avendo egli mai avuto redditi sufficienti,
e deplora nuovamente di non aver potuto reperire documentazione bancaria
risalente al 1986. Sottolinea nondimeno di avere prodotto un conteggio sulla
ripartizione fra coeredi di quanto ricavato dalla vendita del menzionato immobile
a __________, documento dal quale risulta che tre ottavi dell'incasso sono
spettati all'eredità paterna e sul quale figura il nome dell'acquirente. Egli
ribadisce altresì che nella sua testimonianza il fratello A__________ ha espresso
chiara fiducia in lui. Quanto al valore della particella n. 5454 stimato dal
perito, il convenuto fa valere che fr. 5000.– di sistemazione esterna sono
stati calcolati anche tenendo conto del fatto che il fondo è stato comperato
per migliorare l'accesso e l'edificabilità della limitrofa particella n. 2564,
proprietà della comunione ereditaria paterna. Essendo pertanto il fondo n. 5454
da attribuire ai suoi beni propri, secondo AP 1 nulla può pretendere l'attrice a
titolo di aumento.
b)
Nelle sue osservazioni all'appello l'attrice obietta che l'assunto del
convenuto circa l'insufficienza di acquisti per estinguere il debito ipotecario
e le difficoltà probatorie da lui incontrate sono nuove, e perciò irricevibili.
Essa oppone che la provenienza del denaro usato per saldare il debito acceso
all'acquisto dell'immobile non è dimostrata e che, di conseguenza, vale la
presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC. Nell'appello incidentale essa soggiunge altresì che la deposizione di W__________, un altro fratello del convenuto, quanto all'origine dei fr. 30 000.– pagati in contanti alla firma del contratto non è attendibile,
sia perché quegli ha narrato unicamente di circostanze riferitegli dal
convenuto medesimo sia per le contraddizioni emerse durante la testimonianza. L'attrice
chiede pertanto che la quota di comproprietà del marito (un mezzo) sulla
particella n. 5454 sia ascritta agli acquisti di lui (e non solo la metà di
tale quota), di modo che la sua spettanza passa da fr. 8125.– a
fr. 16 250.–.
c) Sentito
come testimone, W__________ ha dichiarato che nel 1986 i fratelli A__________ e
AP 1 avevano ricevuto dalla madre la somma di fr. 30 000.– complessivi per acquistare la
particella n. 5454, come gli richiamava alla mente il convenuto (deposizione
del 5 febbraio 2014, verbali pag. 3 verso il basso). Egli non si è
limitato in ogni modo a confermare l'affermazione del fratello, ma ha spiegato che
la donazione aveva lo scopo di permettere ad A__________ e a G__________ di ottenere
un maggiore indice di sfruttamento e di creare un appartamento per la madre al momento di edificare l'attigua particella
n. 2564, sulla quale E__________ godeva di un diritto di usufrutto.
Che inizialmente egli non serbasse ricordo dell'anticipo ereditario in denaro ricevuto
dai fratelli ancora non significa ch'egli abbia mentito. Né egli si è
contraddetto escludendo di avere ricevuto anticipi ereditari in immobili oltre
a quelli già menzionati, A__________ e AP 1 avendo percepito, da parte loro, una
somma di denaro. Del resto anche A__________ ha riconosciuto di avere ricevuto dalla
madre, insieme con il fratello AP 1, fr. 30 000.–
complessivi (deposizione del 5 febbraio 2014, verbali pag. 4 in fondo). E
non risulta che egli si sia limitato a ripetere quanto sostiene il fratello,
sicché non si vede perché la sua deposizione andrebbe revocata in dubbio.
d) L'attrice
allega che, comunque sia, l'importo di fr. 30 000.–
non è stato stanziato da E__________ come anticipo ereditario, bensì come
prestito. A prescindere dal fatto però che l'argomento è sollevato per la prima
volta in appello (si veda il memoriale conclusivo del 25 settembre 2015,
pag. 4), nella sua testimonianza A__________ ha confermato una dichiarazione da
lui sottoscritta l'11 aprile 2013, secondo cui il menzionato importo gli è stato
versato “quale anticipo ereditario” (doc. 14). L'attrice non ha messo in forse
quella dichiarazione durante l'escussione del testimone. Che poi i restanti fr. 30 000.– necessari per pagare il prezzo di acquisto
della particella n. 5454 siano stati finanziati grazie a un mutuo ipotecario ottenuto
dalla Banca __________ è una circostanza ribadita anche da A__________ (deposizione
citata, verbali pag. 4 a metà), di per sé non più contestata neppure dall'attrice. Comperata con denaro
ricevuto in donazione dalla madre, e pertanto con beni propri (art. 198 n. 2
CC), la quota di un mezzo della particella n. 5454 intestata a AP 1 va considerata
così un bene proprio di lui (art. 198 n. 4 CC). Quanto al mutuo acceso per
finanziare l'operazione, esso ha continuato a gravare il bene stesso (art. 209
cpv. 2 CC).
e) Ciò
posto, è pacifico che nel frattempo il mutuo ipotecario è stato estinto. L'appellante
sostiene che ciò è stato possibile grazie al ricavo della vendita di un
immobile a __________, proprietà di una comunione ereditaria del ramo paterno. Il
Pretore aggiunto non ha creduto all'affermazione, non bastandogli a titolo di prova
un conteggio redatto dallo stesso AP 1, contestato dall'attrice, né la testimonianza
del fratello A__________, il quale si è limitato a esprimere su questo punto piena
fiducia nell'operato del convenuto (sentenza impugnata, consid. 3.6). Il
problema è che, si condividesse pure l'apprezzamento del Pretore aggiunto, la presunzione
dell'art. 200 cpv. 3 CC (secondo cui tutti i beni di un coniuge sono
considerati acquisti fino a prova del contrario) non è di alcuna pertinenza
nelle condizioni descritte, giacché essa disciplina unicamente l'attribuzione
di un bene all'una o all'altra massa del
regime matrimoniale (DTF 131 III 565 consid. 4.3). La quota di un mezzo
della particella n. 5454 è – come si è visto – un bene proprio del
convenuto. La presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC risulta dunque superata. La
questione è di sapere piuttosto, nel caso in esame, se beni di una determinata massa
(acquisti) hanno contribuito alla compera, al miglioramento o alla
conservazione di beni di un'altra massa (beni propri) secondo le previsioni
dell'art. 209 cpv. 1 e 3 CC.
f) Individuare
chi debba sopportare l'onere della prova per dimostrare che beni di una determinata
massa hanno contribuito al pagamento di debiti o all'acquisizione di beni di un'altra,
sicché la prima massa ha diritto a un compenso nei confronti della seconda (compenso
corrispondente al valore nominale del contributo o a una partecipazione al
maggior valore o al minor valore del bene in questione) è un interrogativo che va
risolto in base al precetto dell'art. 8 CC. Secondo giurisprudenza, vige
la presunzione di fatto per cui spese destinate alla famiglia, comprese
quelle per la previdenza professionale, per il conseguimento del reddito o per
il pagamento delle imposte sono generalmente finanziate con acquisti. Si
presume inoltre che per coprire spese correnti dell'economia domestica i
coniugi non attingano a beni propri, ma ricorrano a tali beni anzitutto per
investimenti straordinari. Simili presunzioni di fatto agevolano, ma non invertono
l'onere della prova. Per inficiarle è sufficiente che la controparte adduca una
controprova idonea a insinuare nel giudice il dubbio che la presunzione
naturale non si attagli al caso specifico (sentenza del Tribunale federale
5A_37/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.2.1, in: FamPra.ch 2012
pag. 168; più recentemente: sentenza 5A_892/2014 del 18 maggio 2015 consid. 2.1
e sentenza 5A_182/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 3.3.2; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid. 5b;
in dottrina: Aebi-Müller/ Jetzer, Beweislast und Beweismass im Ehegüterrecht,
in: AJP/PJA 2011 pag. 302 lett. a).
g) Nella
fattispecie il convenuto ha estinto un debito ipotecario gravante un bene
proprio. La presunzione naturale va nel senso che – come detto – un
ammortamento del genere non suole avvenire con acquisti. Toccava dunque
all'attrice dimostrare che AP 1 avesse impiegato acquisti a quello scopo. In
realtà essa non ha addotto il benché minimo elemento di prova, limitandosi a
invocare (ancora nel memoriale
di osservazioni all'appello e
di appello incidentale: pag. 4 a metà) l'art. 200 cpv. 3 CC, che
non è di alcuna pertinenza. Ne segue che, contrariamente all'opinione del
Pretore aggiunto, in concreto l'attrice non può pretendere di partecipare all'aumento
di acquisti (nella prospettiva dell'art. 215 cpv. 1 CC). In proposito l'appello
principale merita accoglimento.
7. Per quel che è della
particella n. 2564 RFD di __________, il Pretore aggiunto ha accertato che il bene
è pervenuto al convenuto e ai suoi tre fratelli dall'eredità paterna. Su quel
fondo il convenuto e i fratelli hanno costruito nel 1989 un palazzo di
appartamenti, finanziato interamente per mezzo di un mutuo ipotecario. Pur non
risultando ammortamenti, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 abbia dovuto
onorare almeno la propria quota di interessi ipotecari e che, non avendo costui
dimostrato il pagamento di quegli oneri con beni propri, ciò si presume essere avvenuto
con acquisti. Nelle circostanze descritte egli ha dedotto così dal valore del
fondo accertato dal perito il 1° luglio 2010 (fr. 2 753 330.–) il valore del
terreno (fr. 1 073 240.–) e l'ammontare del credito ipotecario (fr. 1 200 000.–),
giungendo a definire un plusvalore di fr. 480 090.–.
Stante la quota di un quarto di pertinenza del
convenuto, egli ha calcolato un credito di fr. 120 022.50 dei suoi acquisti nei confronti dei suoi beni propri,
riconoscendo per finire alla moglie una partecipazione di fr. 60 011.25 (sentenza impugnata, consid. 3.7.3).
a) AP
1 rammenta, in sintesi, che il 1° luglio 2010 la particella n. 2564 era ancora intestata
alla comunione ereditaria paterna e che su di essa la madre beneficiava di un
diritto di usufrutto. Costituito il nuovo stabile in proprietà per piani, essa ha
poi occupato uno dei due appartamenti di pertinenza di lui. Egli sostiene inoltre
che il debito ipotecario complessivo ammontava a fr. 1 450 000.– ed è rimasto immutato
anche in seguito, non senza lamentare che il perito ha trascurato lavori di
manutenzione eseguiti dopo il 1° luglio 2010 per fr. 65 701.–. L'appellante critica altresì la
suddivisione per quattro del valore complessivo dell'immobile, facendo valere
che in seguito a differenze nei costi di costruzione e in dipendenza del piano
fra gli appartamenti assegnati a ciascun erede il debito complessivo è stato ripartito
ascrivendogli solo fr. 311 000.–, sicché dopo
la costituzione della proprietà per piani la sua quota complessiva è risultata di
209 millesimi. Il convenuto contesta infine le cifre su cui si è fondato il
perito e adduce che l'ammontare del mutuo e delle spese di manutenzione
eseguite dopo il 1° luglio 2010 superano il valore della sua quota dello
stabile. A mente sua, in ogni modo, trattandosi di un immobile finanziato con
beni propri e con un mutuo ipotecario, il maggior valore rientra nei beni
propri, mentre gli acquisti non hanno diritto a compenso alcuno.
b) L'attrice
ribadisce che l'appellante adduce argomentazioni confuse e generiche, le quali
non si confrontano con la motivazione del primo giudice, ma si limitano a
ripetere le allegazioni di prima sede, onde la loro irricevibilità. Essa sostiene
che l'esistenza dell'usufrutto materno non è mai stata fatta valere davanti al
Pretore aggiunto, che l'ammontare del mutuo ipotecario non è stato dimostrato e
che il presunto importo di fr. 1 200 000.– risulta soltanto dalla deposizione del fratello
del convenuto. Essa soggiunge che il convenuto non ha mai preteso di avere
rinunciato alla manutenzione dello stabile e che W__________ ha anzi dichiarato
il contrario. In definitiva, l'attrice contesta l'affermazione del convenuto, secondo
cui l'immobile costituisce un bene proprio.
c) I
calcoli e gli argomenti dell'appellante non sono di facile comprensione, ma non
si può dire che AP 1 non si confronti con la sentenza impugnata, per lo meno nella
misura in cui chiede di applicare alla fattispecie i principi esposti in DTF
138 III 156 consid. 5.2.4.1. Quanto al fondo, esso è stato ereditato da lui e
dai tre fratelli alla morte del padre, nel 1986, ed è stato intestato alla
comunione ereditaria nel 1988, la madre avendo optato per l'usufrutto “con rinuncia
momentanea all'iscrizione” (doc. IV richiamato dall'Ufficio dei registri del
Distretto di Locarno: istanza di iscrizione del 22 febbraio 1988 d.g. __________
e foglio del mastro n. 2564). Su quella particella i coeredi hanno eretto fra
il 1988 e il 1989 un palazzo di cinque livelli costituito in proprietà per
piani, attribuendosi un livello ciascuno, più una quota consistente in un
locale hobby a pianterreno. Il secondo livello, assegnato al convenuto, consta
di due appartamenti, uno dei quali occupato dalla madre fino alla morte,
intervenuta nell'aprile del 1989. L'operazione immobiliare è stata finanziata
interamente con un mutuo ipotecario che gli eredi hanno ottenuto dalla Banca __________,
suddiviso poi fra gli eredi medesimi (deposizione di W__________ del 5 febbraio
2014, verbali, pag. 2 seg.).
d) L'attrice
sembrerebbe contestare l'attribuzione delle due proprietà per piani (n. 18 925, pari a 87/1000, e n. 18 926, pari a 122/1000)
ai beni propri del marito. A torto. La quota indivisa della particella n. 2564
è pervenuta a AP 1 per successione ed è quindi da attribuire ai beni propri di
lui (art. 198 n. 2 CC). Poco importano sotto questo profilo eventuali
investimenti finanziati con acquisti (DTF 132 III 149 consid. 2.2.3 con
rinvii), ipotesi che del resto esula dal caso in esame, neppure l'interessata
contestando che l'edificazione del palazzo sia stata sovvenzionata interamente con
un mutuo ipotecario concesso agli eredi dalla Banca __________. Correlato a un
bene proprio, quel debito – a prescindere dal suo ammontare – ha continuato dunque a gravare il bene stesso (art. 209
cpv. 2 CC). E il primo giudice ha escluso, senza essere contraddetto, che il mutuo
sia mai stato rimborsato in tutto o in parte. Quanto a eventuali lavori di
manutenzione straordinaria suscettibili di aumentare il valore dell'immobile, come
ad esempio l'isolamento termico delle facciate cui si riferisce W__________ (deposizione
del 5 febbraio 2014, verbali pag. 2 in basso), non è dato di sapere né quando
essi siano stati eseguiti né con quali fondi essi siano stati finanziati né a
quanto sia ammontata la spesa.
e) Per
il resto è indiscutibile che negli anni l'appellante ha dovuto far fronte a
oneri ipotecari e a spese di manutenzione ordinaria. Contrariamente a quanto opina
il Pretore aggiunto, tuttavia, gli acquisti di un coniuge non si vedono
riconoscere un diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 1 CC per il solo
fatto di avere coperto gli interessi ipotecari di un debito gravante un bene
proprio (Steinauer, op. cit., n. 31
ad art. 209 con rinvii; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 734 n. 1287
con rimandi alla nota 50). Simili oneri, così come le spese per la manutenzione
corrente di un bene proprio, sono infatti a carico degli acquisti, quanto meno
ove il bene proprio generi redditi sufficienti per coprire quei costi (Nettoertragsmethode:
DTF 135 III 342 consid. 2.3; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., pag. 665 n. 1115a e nota
50 con rimandi; Hausheer/Aebi-Müller,
op. cit., n. 28 ad art. 209; Haus-heer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione
1992,
n. 26 ad art. 209 CC). Nella fattispecie l'interessata non ha mai asserito che le
entrate correnti dalla locazione dei due appartamenti intestati al marito non
fossero sufficienti per coprire gli oneri ipotecari e la manutenzione ordinaria
dei medesimi. Agli atti non figurano dati, per altro, che inducano a desumere
il contrario. Non si ravvisano dunque i presupposti perché l'attrice possa
avanzare pretese in forza dell'art. 215 cpv. 1 CC relativamente al valore di tale
fondo. Anche su questo punto l'appello principale si rivela provvisto di buon
diritto.
8. Riguardo alla
particella n. 837 RFD di __________, sulla quale sorge quella che era
l'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto ha vagliato in primo luogo le
obiezioni dell'attrice in merito alla stima del perito, confermando il valore reale
del fondo in fr. 510.–/m² e tralasciando una deduzione di fr. 20 000.– per difetti di costruzione, già
considerati a suo avviso nel coefficiente di vetustà dell'edificio. Ha
accertato così un valore complessivo, nel luglio del 2010, di fr. 660 000.– arrotondati. Dedotto il mutuo ipotecario
di fr. 150 000.–, egli ha calcolato la partecipazione
dell'attrice agli acquisti in fr. 255 000.–,
AP 1 non avendo dimostrato di avere acquisito il fondo con beni propri
(sentenza impugnata, consid. 3.8).
a)
AP 1 sostiene di avere comperato il terreno nel giugno del 1974 grazie a fr.
18 000.– ricavati dalla vendita di un
terreno a __________ e a fr. 57 000.– provenienti dal mutuo ipotecario gravante
l'immobile (fr. 155 000.–) per complessivi fr.
75 000.– Afferma altresì di avere finanziato
la costruzione della casa, costata complessivamente fr. 196 500.–, con il saldo di fr. 98 000.– del citato mutuo, con fr. 46 000.– provenienti dal mutuo acceso sulla
particella n. 2564 RFD di __________ e con fr. 52
500.– ottenuti dalla liquidazione di un negozio di tessili a __________,
compensando le pretese degli artigiani con la fornitura di merce. Dandosi di
conseguenza un immobile finanziato con beni propri, a suo avviso nulla è dovuto
alla moglie come partecipazione agli acquisti. Egli contesta altresì la stima
peritale del fondo, che ritiene ammontare a fr. 168
800.–. L'appellante ricorda che nel 2010 la casa era assicurata per fr.
520 000.– e fa valere che l'immobile non
può essere locato a terzi senza importanti lavori di manutenzione. Egli chiede infine
di tenere conto di determinati versamenti provenienti dall'alienazione di beni
ereditati, andati a copertura del citato mutuo di fr. 46 000.– e di altri debiti.
b) L'attrice
obietta una volta ancora che gli argomenti del convenuto non sono ricevibili
per carenza di motivazione. Sostiene altresì che il marito non ha comprovato le
proprie allegazioni né ha dimostrato, tanto meno, che i proventi della vendita
del terreno a __________ siano stati effettivamente destinati all'acquisto
della proprietà a __________, intervenuto mesi dopo. A suo parere, ammortamenti
e interessi ipotecari sono stati pagati necessariamente con acquisti. Nell'appello
incidentale l'attrice contesta inoltre la stima del perito relativa al valore del
fondo, che a suo parere va portato a fr. 590.–/m², onde un valore complessivo
di fr. 710 000.–. Dedotto il mutuo
ipotecario di fr. 150 000.–, essa
quantifica così la propria partecipazione all'aumento in fr. 280 000.–.
c) Che
nell'appello il convenuto riprenda ampi stralci del memoriale conclusivo è
vero. Non si può rimproverargli tuttavia di non confrontarsi con la sentenza impugnata,
nella quale per altro il Pretore aggiunto non si è espresso su tutte le allegazioni
di lui. Rilevato ciò, dagli atti si evince che il 14 febbraio 1974 AP 1 ha
venduto un terreno a __________ per fr. 18 000.–
(doc. 12) e che il 20 giugno 1974 egli ha comperato la particella n. 837 a __________ per fr. 74 500.–, di cui fr. 10 000.–
pagati entro dieci giorni e il resto in due rate dopo l'iscrizione del trapasso
di proprietà nel registro fondiario, il tutto condizionato all'ottenimento di
una licenzia edilizia (doc. IV richiamato, d.g. __________). Contestualmente
all'iscrizione nel registro fondiario, intervenuta il 14 ottobre 1974, egli ha ottenuto
l'emissione di due cartelle ipotecarie sul medesimo fondo per complessivi fr. 155 000.– (doc. IV
richiamato, d.g. __________ e __________).
Dagli
atti non risulta però che il terreno di __________ costituisse, come
l'appellante assume, un bene proprio di lui, nel senso che fosse suo già prima
del matrimonio. Né si deduce che il ricavo di quella vendita sia stato
destinato all'acquisto della particella n. 837,
ciò che l'attrice ha sempre contestato (replica, pag. 3; memoriale conclusivo,
pag. 5). Non si disconosce che sussista coerenza temporale fra le
due operazioni immobiliari, ma nulla ne dimostra il nesso. È possibile che l'appellante
si sia trovato nell'impossibilità di documentare la circostanza, dato il lungo
tempo trascorso. Ciò non escludeva tuttavia la proponibilità di altre prove. E,
comunque sia, le conseguenze legate all'impossibilità di dimostrare un fatto
rimangono a carico della parte cui incombe l'onere della prova. Non essendo
dimostrata in concreto la provenienza da beni propri del denaro usato
per comperare la particella n. 837, torna applicabile la presunzione dell'art.
200 cpv. 3 CC. Il fondo va considerato quindi come acquisto.
d) Dagli
atti risulta invero che il 31 dicembre 2007, molti anni dopo l'edificazione
della casa (risalente al 1974), il fratello W__________ ha accreditato fr. 40 000.– sul conto d'appoggio del mutuo
ipotecario relativo all'immobile (doc. 20), in seguito alla divisione di un
bene ereditato a __________ (doc. 3 e 4), oltre a complessivi fr. 35 000.– l'8 febbraio 2010 per “quota parte
compravendita terreno part. 384 RFD __________” (doc. 7 e 8). Gli atti non
consentono però di accertare che quel denaro sia stato usato per abbattere il
mutuo ipotecario gravante la particella di __________, né dimostrano che sia
stato adoperato per rimborsare il mutuo di fr. 46
000.– che l'interessato sostiene di
avere contratto sulla particella n. 2564 di __________ per erigere l'abitazione
coniugale. Gli atti sono poi del tutto silenti sulla liquidazione del negozio
di tessili a __________ che l'appellante afferma essere servito per finanziare
in natura la costruzione dello stabile.
Nella
documentazione prodotta figura unicamente una convenzione del 20 febbraio 2009 relativa
a un mutuo ipotecario di fr. 150 000.– che
pacificamente concerne l'immobile di __________ (doc. 20), ma nulla è dato di
sapere sull'ammontare del debito al momento dell'edificazione del fondo o,
quanto meno, prima dei pretesi ammortamenti (i quali risalirebbero a pochi anni
prima dell'introduzione della causa, sicché il convenuto avrebbe potuto
procurarsi dalla banca la documentazione necessaria). Né l'interessato ha
dimostrato che altri debiti gravanti gli acquisti sarebbero stati saldati con
il ricavo dalla vendita di beni propri. Per finire, non si può escludere che
nella particella n. 837 siano finiti beni propri del convenuto. Mancano
però prove. E la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC può essere sovvertita solo
per mezzo di prove.
e) Il
convenuto si dilunga poi in calcoli sui costi di costruzione da lui affrontati
nel 1975 per complessivi fr. 196 500.–,
applicando indici cui farebbero capo le compagnie d'assicurazione e la Città di
__________ e che ricondurrebbero l'importo a fr. 182 900.– nel 2010, importo dal quale si dovrebbero
ancora dedurre fr. 14 103.– per spese
di manutenzione. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che il giudice non
può scostarsi a piacimento da una perizia. Perché ciò sia, il referto deve
denotare incoerenze o fraintendimenti palesi, oppure lacune o contraddizioni
riconoscibili già a un primo esame (DTF 142
IV 53 consid. 2.1.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2015.91 del 30 agosto 2017, consid. 7a con richiami). Nella fattispecie il
perito ha definito il valore reale dei manufatti sulla particella n. 837 nel novembre
2014 (ultima stima disponibile) in complessivi fr. 320 000.– (arrotondati) sulla scorta di una serie di parametri da
lui partitamente enunciati, già considerata la vetustà dello stabile e i
difetti riscontrati (referto del 19 dicembre 2014, pag. 18 e 20). Il che
risponde al principio per cui determinante è il valore venale del bene e non
l'evoluzione dell'investimento iniziale nell'edificio.
Che
poi la volumetria dello stabile differisca secondo la norma SIA usata per il
calcolo (referto del 19 dicembre 2014, pag. 15) ancora non significa che il
perito sia trasceso in “dati speculativi”. Il fatto anzi che il proprietario abbia
assicurato lo stabile per un valore a nuovo di fr. 431 000.– fino al 2007, esclusa la copertura delle spese di sgombero
e della pavimentazione, portando il valore assicurato a fr. 520 000.– nel 2010 dimostra se mai che la
valutazione del perito non è insostenibile, tutto ignorandosi per altro sulla
scorta di quali criteri l'assicuratore del convenuto abbia eseguito la valutazione
e quale riduzione egli applicherebbe per vetustà dell'edificio in caso di danno
totale. In definitiva, l'appellante espone con dovizia di calcoli il suo personale
punto di vista, ma non mette in luce incoerenze o fraintendimenti palesi della
perizia, né lacune o contraddizioni riconoscibili già a un primo esame. Non
sussistono dunque i presupposti perché il giudice abbia a distanziarsi dal
referto specialistico.
f) L'attrice
contesta da parte sua il valore del terreno, stimato dal perito in fr. 555.–/m²
per complessivi fr. 320 000.– arrotondati (somma
identica al valore dei manufatti: referto del 19 dicembre 2014,
pag. 17 e 20). Essa chiede di rivalutare il prezzo unitario a fr. 590.–/m²,
stima da cui il perito stesso ammette di essersi dipartito. Ora, che il perito
abbia riconosciuto di avere stimato il terreno nel novembre del 2014 in
fr. 590.–/m² è indubbio (complemento di perizia n. 2 del 1° marzo
2016, pag. 2 in fondo). Da quella stima però egli
ha
dedotto fr. 35.–/m² (fr. 20 055.–) “per limitazione delle residenze secondarie
nel Comune di __________” (referto del 19 dicembre 2014, pag. 17),
deduzione che non ha applicato alla stima del luglio 2010 poiché a quel momento
l'iniziativa __________ non era ancora stata accolta (complemento di perizia n.
2 del 1° marzo 2016, pag. 2 a metà). L'attrice non muove obiezioni a tale ragionamento.
E siccome la stima del luglio 2010 non è di rilievo ai fini del giudizio, non
vi è motivo di scostarsi dal valore unitario di fr. 555.–/m² fissato dal perito
nel novembre del 2014.
Tanto
meno si giustifica di distanziarsi, nella fattispecie, dalla stima peritale sul
valore dei manufatti (fr. 320 000.– arrotondati:
referto del 19 dicembre 2014, pag. 18 segg.), che l'attrice vorrebbe portare
a fr. 369 925.– complessivi. Per il Pretore
aggiunto “appare corretto” ignorare la citata deduzione di fr. 20 000.– applicata dal perito per difetti di
costruzione, deduzione che secondo il Pretore aggiunto va considerata già compresa
in quella per vetustà dello stabile riconosciuta dall'esperto (sentenza
impugnata, consid. 3.8). In realtà non tocca al giudice sostituirsi al perito
in valutazioni tecniche, men che meno senza avere interpellato l'esperto e senza
avere chiesto spiegazioni, se non – come detto – in caso di incoerenze o
fraintendimenti palesi, lacune o contraddizioni del referto riconoscibili già a
un primo esame. Estremi del genere non si ravvisano in concreto. I criteri
preposti alla stima di un fondo, del resto, sono fattori specialistici cui il giudice
non può semplicemente sostituire il proprio apprezzamento. Nella fattispecie non
soccorrono quindi i requisiti per intervenire sul valore complessivo del fondo stimato
dal perito in fr. 640 000.–. E siccome in
tale valore il convenuto non ha dimostrato essere confluiti beni propri, all'attrice
spetta, una volta dedotto il carico ipotecario di fr. 150 000.– (doc. 20) che grava l'immobile (art.
209 cpv. 2 CC), un corrispettivo pari alla metà del valore medesimo (art. 215
cpv. 1 CC), ovvero fr. 245 000.–.
II. Sul
riparto della previdenza professionale
9. Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha rammentato che al momento in cui AO 1 ha
intentato causa di divorzio, il 28 settembre 2012, entrambi i coniugi avevano
già raggiunto l'età del pensionamento. AP 1 in specie aveva maturato il 31
agosto 2009 una prestazione d'uscita di fr. 35
275.85 che gli assicura una modesta rendita di fr. 2015.– annui da
parte dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, mentre la moglie non beneficia
di alcuna rendita, non avendo alcuna previdenza professionale. In circostanze
del genere, ponderata nel complesso la situazione economica delle parti, il primo
giudice ha ritenuto adeguato riconoscere all'attrice un'indennità sostitutiva del “secondo pilastro” di fr. 13 000.– (art. 124 cpv. 1 vCC), come l'interessata chiedeva
(sentenza impugnata, consid. 4.3 e 4.4).
Il convenuto afferma nell'appello
che dopo l'età del pensionamento non è più possibile dividere averi di cassa
pensione e fa valere di essersi rimesso al giudizio del Pretore aggiunto in materia
di “secondo pilastro” unicamente per quanto concerne la suddivisione della
rendita da lui percepita, respingendo l'ipotesi di qualsiasi versamento in
capitale. L'attrice sostiene, da parte sua, che l'appello del convenuto .una
volta di più irricevibile, sia perché in materia previdenziale quegli si è
rimesso al giudizio del Pretore aggiunto, sia perché nel memoriale egli non si
confronta con la motivazione del giudizio impugnato.
a) Intanto
non si può dire che AP 1 si sia semplicemente rimesso al giudizio del Pretore
aggiunto circa l'indennità adeguata spettante all'attrice in sostituzione del
“secondo pilastro” (art. 124 cpv. 1 vCC). Nel suo memoriale conclusivo del 30
settembre 2015 egli aveva dichiarato infatti: “Lascio al giudice la decisione
sull'eventuale ripartizione della pensione percepita (fr. 155.– mensili)
tenuto conto del mio reddito, art. 124 n. 2 e art. 125 cpv. 3 n. 1” (pag. 8). Nell'ultimo
memoriale del 14 luglio 2016 egli ha poi soggiunto: “È respinta la richiesta di
indennità LPP in capitale che non rispetta la legge LPP” (pag. 3). Il convenuto
si è rimesso così al giudizio del Pretore aggiunto per quanto riguarda la
divisione della rendita pensionistica, non per quel che attiene a un eventuale pagamento
in capitale. Quanto alla motivazione dell'appello, essa permette pur sempre di
capire che per principio l'interessato non intende versare somme di denaro all'attrice.
Certo, egli sembra fraintendere la decisione impugnata, giacché il Pretore
aggiunto non ha diviso gli averi di previdenza accumulati in costanza di
matrimonio, ma ha obbligato lui personalmente a versare alla moglie un indennizzo
a titolo di compensazione, prelevando il capitale dal proprio patrimonio (art. 124
cpv. 1 vCC). Ad ogni buon conto sulla decisione del primo giudice il convenuto non
manca di prendere posizione, fondata o infondata che sia. L'appello non può
quindi essere dichiarato irricevibile.
b) L'art.
124 cpv. 1 vCC applicato dal Pretore aggiunto prevedeva che un'indennità
adeguata era dovuta allorché fosse già sopraggiunto un caso di previdenza per
uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza
professionale acquisite durante il matrimonio non potessero essere divise per
altri motivi. In condizioni del genere il riparto dei diritti alla previdenza
acquisiti durante il matrimonio non era più possibile, di modo che il
conguaglio era sostituito da un'adeguata indennità in forma di rendita o di capitale
che il giudice fissava, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Tale
stato di cose è mutato con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, della
novella legislativa sul conguaglio della
previdenza in caso di divorzio, del 19 giugno 2015 (RU 2014 pag. 2313). L'art.
124a cpv. 1 CC dispone ora che “se, al momento del promovimento della
procedura di divorzio, un coniuge percepisce [già] una rendita d'invalidità e
ha raggiunto l'età del pensionamento stabilita dal regolamento [dell'istituto
di previdenza], oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide
secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in
particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi
i coniugi”. Le pretese in materia di previdenza vanno ora divise, in altri
termini, quand'anche al momento del divorzio un caso di previdenza sia già
intervenuto, che si tratti di invalidità o di vecchiaia. Il versamento di
un'indennità adeguata non entra più in linea di conto (FF 2013 pag. 4174 in
fondo).
c) Il
nuovo diritto è applicabile non solo alle cause nuove, ma anche alle cause
pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in
vigore (art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC), le parti avendo la facoltà – da
parte loro – di presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal
cambiamento del diritto applicabile (art. 407c cpv. 2 CPC). Anche
se una causa di divorzio è stata promossa anteriormente al 1° gennaio 2017
(come nella fattispecie), quindi, le pretese in materia di previdenza vanno divise
benché il coniuge in questione percepisca già una rendita di vecchiaia o di
invalidità per avere raggiunto l'età ordinaria del pensionamento stabilita nel
regolamento dell'istituto di previdenza. Diversamente da quanto avviene per una
persona che diventi invalida prima del pensionamento, tuttavia, in tale ipotesi
non è più possibile calcolare – né tanto meno dividere – una prestazione
d'uscita.
Il caso di previdenza si realizza definitivamente, infatti, con il
raggiungimento dell'età di pensionamento. Occorre dividere perciò la rendita,
nel senso che un coniuge si vede riconoscere una pretesa vitalizia a una parte
della rendita della previdenza professionale percepita dall'altro. Tale pretesa
sussiste indipendentemente dall'eventuale morte del coniuge debitore o da un eventuale
nuovo matrimonio del coniuge creditore (FF 2013 pag. 4174 in alto).
d) Come
debba procedere il giudice chiamato a dividere una rendita della previdenza
professionale l'art. 124a cpv. 1 CC non precisa, limitandosi a
prescrivere una decisione “secondo equità”. Non sussiste dunque un modo di
procedere fondato su un'unica soluzione matematicamente corretta. Il giudice
deve determinare la parte della rendita da attribuire al coniuge creditore tenendo
conto delle circostanze concrete e secondo il suo apprezzamento (FF 2013 pag.
4174 in fondo). Il principio rimane quello della divisione per metà dell'avere
previdenziale risparmiato durante il matrimonio. Il riparto a metà dovrebbe rivelarsi
adeguato per i matrimoni di lunga durata con impatto importante sulla
situazione di reddito durante i quali è stata accumulata gran parte della previdenza,
mentre può risultare inadeguato per matrimoni più brevi, celebrati un paio
d'anni prima dell'età del pensionamento, nel qual caso il giudice divide solo
una parte della rendita. Trattandosi di previdenza per la vecchiaia, la parte
della previdenza complessiva che può essere considerata come “acquisita durante
il matrimonio” in funzione dell'età al momento delle nozze è riassunta
schematicamente, a titolo orientativo, in una tabella elaborata dal Consiglio federale,
la quale tiene calcolo anche degli anni di matrimonio dopo l'età del pensionamento
(FF 2013 pag. 4217).
e) Valutata
l'adeguatezza o l'inadeguatezza del riparto a metà della parte di previdenza
complessiva che può essere considerata come “acquisita durante il matrimonio”
in funzione dell'età al momento delle nozze, il giudice deve esaminare – come
secondo fattore di ponderazione – le esigenze previdenziali di entrambi i
coniugi nel caso specifico. Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento cessa
infatti, almeno di norma, l'accumulo di fondi della previdenza professionale e
non possono più essere colmate lacune. Il solo fatto che un coniuge riceva una
modesta rendita di vecchiaia non significa quindi, per ciò solo, che all'altro
coniuge debba assegnarsi solo una minima parte della rendita, o niente del
tutto. Oltre alle esigenze previdenziali delle parti il giudice può tenere
conto anche di altri parametri, ma se deroga al riparto per metà in funzione di
questi ultimi deve indicare quali parametri egli abbia considerato (FF 2013
pag. 4176 in alto).
f) Applicati
entrambi i fattori di ponderazione, la parte di rendita attribuita da un
coniuge all'altro dev'essere convertita in una pretesa vitalizia del creditore (art. 124a cpv. 2 prima frase
CC). La rendita da dividere è stata calcolata infatti per l'assicurato
ed è stata finanziata di conseguenza. In caso di morte dell'assicurato essa sarebbe
sostituita da una rendita per superstiti, spesso sostanzialmente più esigua, mentre in virtù dell'art. 124a
cpv. 1 CC il coniuge creditore acquisisce un diritto sul quale non
influisce il decesso del coniuge assicurato. La rendita vitalizia è poi versata
al beneficiario dall'istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita
nella sua previdenza (art. 124a cpv. 2 seconda frase CC). Il
giudice comunica così all'istituto di previdenza la parte di rendita che
dev'essere attribuita al coniuge creditore e l'istituto di previdenza comunica
al giudice l'importo della parte di rendita convertita per quel coniuge (FF
2013 pag. 4176 a metà con esempi).
g) In
concreto v'è da suddividere unicamente la rendita di vecchiaia (fr. 2019.– annui
al presumibile passaggio in giudicato dell'attuale sentenza: lettera 15 marzo
2018 dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino a questa Camera) che AP 1
percepisce a titolo di pensione, mentre l'attrice non dispone – come detto – di
alcuna previdenza professionale, non avendo svolto alcuna attività lucrativa
durante il matrimonio. Ora, il convenuto si è sposato a 24 anni, ha raggiunto
l'età del pensionamento a 65 anni, il 1° settembre 2009 (lettera 29 luglio 2016
dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, nel fascicolo “atti di
cancelleria”), e al momento in cui è stata promossa azione di divorzio, il 28
settembre 2012, aveva 68 anni. Il matrimonio è dunque durato a lungo e la
previdenza per la vecchiaia del marito è stata accumulata durante l'unione. Non
vi è motivo così – per quanto attiene al primo fattore di ponderazione – di
scostarsi dal principio del riparto a metà né dalla divisione dell'intera previdenza,
tutta acquisita nella fattispecie in costanza di matrimonio (si veda l'analogo esempio
definito “situazione 1” in: FF 2013 pag. 4176). La citata tabella
orientativa del Consiglio federale sulla “parte della rendita da dividere” (FF
2013 pag. 4217) conferma, del resto, che nella fattispecie si giustifica di
ripartire l'intera previdenza (coefficiente superiore a 100).
h) Il
secondo fattore di ponderazione, ovvero le esigenze previdenziali di entrambi
i coniugi nella fattispecie (FF 2013 pag. 4175 a metà), non induce a una
soluzione diversa. Che dopo l'età del pensionamento non possano più essere
colmate lacune previdenziali ancora non significa – come si è visto – che si debba
rinunciare a dividere la rendita percepita da un coniuge solo perché si tratta
di una piccola rendita. È vero che nel caso specifico l'attrice si vede
riconoscere una spettanza di fr. 245 000.–
in liquidazione del regime dei beni (sopra, consid. 8f), ma è altrettanto vero
che quel capitale le servirà per finanziare il proprio fabbisogno minimo, come
si illustrerà oltre (consid. 14). Né risulta che AO 1 possa contare su altri
cespiti d'entrata (tant'è che il Pretore aggiunto l'ha ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio). Quanto a AP 1, pur con la rendita di cassa pensione
dimezzata egli riuscirà a coprire, finanche con qualche margine, il proprio fabbisogno minimo (sotto, consid. 13c),
mentre a tal fine l'attrice dovrà necessariamente erodere la propria sostanza. Non
si ravvisano di conseguenza i presupposti per scostarsi dal principio della
divisione a metà dell'avere previdenziale risparmiato dai coniugi durante il
matrimonio, principio che deve guidare il giudice – come detto – anche
nell'applicazione dell'art. 124a cpv. 1 CC (sopra, consid. d; FF
2013 pag. 4174 in fondo).
i) Riguardo
all'ammontare della rendita che l'attrice si vedrà erogare in virtù dell'art.
124a cpv. 2 CC, interpellato da questa Camera l'Istituto di previdenza
del Cantone Ticino ha comunicato il 15 marzo 2018 che, dividendo a metà in
applicazione dell'art. 124a cpv. 1 CC la rendita di vecchiaia percepita da
AP 1 (fr. 2015.– annui) e convertendola in rendita vitalizia a favore
dell'attrice (art. 124a cpv. 3 n. 1 CC), risulta una spettanza di fr.
1284.– annui che sarà corrisposta alla beneficiaria dall'Istituto stesso (art.
124a cpv. 2 CC). Su tale comunicazione le parti hanno avuto modo di
esprimersi (art. 407c cpv. 2 CPC: sopra, consid. c). AP 1 si duole
che la rendita in favore dell'attrice risulti più elevata della sua (fr. 1010.–
annui), ma disconosce che la divisione a metà dell'avere previdenziale non si
risolve in un riparto puramente aritmetico. Tiene conto anche dell'aspettativa
di vita del beneficiario. Nella fattispecie l'attrice ha due anni più del
convenuto. A quest'ultimo la rendita vitalizia andrà quindi versata, probabilmente,
per un lasso di tempo più lungo rispetto a quello previsto per la rendita di
vecchiaia dell'attrice (esempio analogo in: FF 2013 pag. 4176, nota a piè di
pagina). Ciò contribuisce a spiegare la differenza.
l) Il
versamento della rendita in favore dell'attrice decorrerà dal passaggio in
giudicato della sentenza di divorzio (art. 19h cpv. 2 OLP), intendendosi
con ciò la sentenza di questa Camera, poiché solo da quel momento l'appellante
si vedrà dimezzare la rendita. Nella misura in cui contesta l'obbligo di
versare all'attrice un indennizzo in capitale sostitutivo del “secondo
pilastro”, in definitiva, l'appello si rivela provvisto di buon esito e la
sentenza impugnata va riformata, dividendo a metà la rendita pensionistica del
convenuto.
III. Sul
contributo di mantenimento in favore dell'attrice
10. Per
quel che concerne il mantenimento dell'attrice dopo il divorzio, il Pretore
aggiunto ha rilevato che in concreto il matrimonio è durato a lungo, ciò che conferisce
a entrambi i coniugi il diritto di conservare il tenore di vita raggiunto
durante la comunione domestica. Sulla base dei dati raccolti nella procedura a
protezione dell'unione coniugale egli ha calcolato così che, prima della separazione,
i coniugi fruivano di un margine disponibile di fr. 911.– mensili ciascuno
sul rispettivo fabbisogno minimo. Accertato ora il fabbisogno minimo della
moglie in fr. 2989.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
costo dell'alloggio fr. 1300.–, premio della cassa malati obbligatoria fr.
397.10, complementare fr. 53.70, assicurazione responsabilità civile e dell'economia
domestica fr. 17.15, tassa raccolta rifiuti fr. 11.35, imposte fr. 10.–), egli
ha addizionato a tale importo il citato margine (rivalutato all'indice
nazionale dei prezzi al consumo) di fr. 891.–, giungendo alla conclusione che
per salvaguardare il tenore di vita sostenuto prima della separazione l'attrice
necessita di fr. 3880.– mensili. Circa i redditi di lei, il primo giudice ha
annoverato la rendita AVS di fr. 1748.– mensili e la possibilità di prelevare
fr. 600.– mensili da quanto AO 1 riceverà in liquidazione del regime dei
beni (per complessivi fr. 115 200.– sull'arco di 16 anni, pari alla sua
aspettativa di vita). Egli ha ritenuto così che per sopperire al proprio debito
mantenimento AO 1 abbisogni di fr 1530.– mensili.
Quanto
alla situazione economica del convenuto dopo il divorzio, il Pretore aggiunto
ha determinato le entrate di lui in complessivi fr. 3636.70 mensili (fr.
2061.– dalla rendita AVS dopo il divorzio, fr. 167.90 dalla pensione, fr.
1064.– dalla sostanza immobiliare [già dedotti interessi ipotecari per fr. 662.60
e spese di manutenzione per fr. 903.40], fr. 343.80 dalle attività
accessorie) a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 2321.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
costo dell'alloggio fr. 815.–, premio della cassa malati fr.
286.60, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica
fr. 9.50, imposte fr. 10.–). Il convenuto avendo diritto di conservare anch'egli
il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, il primo giudice ha
cumulato all'importo di fr. 2321.10 mensili il noto margine disponibile di
fr. 891.– mensili, per complessivi fr. 3212.10 mensili. Ne ha desunto, il Pretore aggiunto, che con le sue entrate
AP 1 può versare all'attrice un contributo alimentare di fr. 425.–
mensili fino al febbraio del 2019 (75° compleanno), dopo di che le sue attività
accessorie prenderanno fine e la possibilità di continuare a stanziare il
contributo verrà meno.
11. Nella
misura in cui si limita a definire “contestati” taluni punti della sentenza
impugnata, il memoriale del convenuto va dichiarato irricevibile (punti n. 5.7,
5.8, 5.8.2 e 5.8.3), in appello essendo proponibili soltanto censure
debitamente motivate (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Nelle censure
motivate l'appellante critica il calcolo del Pretore aggiunto sul tenore di
vita sostenuto dai coniugi prima della separazione, facendo valere che i dati
accertati nella procedura a protezione dell'unione coniugale sono da lui
contestati, che il suo reddito di fr. 3414.– mensili accertato in quella sede
era lordo, non netto, che la moglie gli aveva riconosciuto allora un fabbisogno
minimo di fr. 3604.– mensili, che gli oneri fiscali ammontavano a fr. 674.–
mensili e che il costo dell'abitazione coniugale assommava a fr. 940.–
mensili senza considerare la manutenzione ordinaria né gli ammortamenti. Egli
lamenta inoltre che dopo avere cominciato a percepire la rendita AVS l'attrice
si è rifiutata di partecipare alle spese della famiglia e si è ridotta a pagare
unicamente il proprio premio della cassa malati con qualche piccola spesa. Afferma
poi che la tassazione 2010, così come le tassazioni dal 2003 al 2010, smentiscono
il calcolo del primo giudice e che il tenore di vita condotto dalle parti durante
la comunione domestica non ha mai raggiunto il livello da lui accertato. L'attrice
obietta, da parte sua, che l'appellante non si confronta concretamente con i
fabbisogni computati dal Pretore aggiunto a ciascun coniuge e non può
prevalersi di avere vissuto in modo parsimonioso.
a) Determinante
ai fini del giudizio è l'ultimo livello di vita raggiunto dai coniugi durante
la comunione domestica (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con rinvii; v. anche RtiD
I-2014 pag. 734 consid 4a con riferimenti; più recentemente: I CCA, sentenza
inc. 11.2014.22 del 15 marzo 2016 consid. 10a). Le risultanze delle tassazioni
relative agli otto anni precedenti la separazione non sono pertanto di rilievo e
quelli della tassazione 2010 poco soccorrono, poiché si fondano sulla
situazione dell'appellante successiva alla scissione delle partite fiscali
(doc. 6; doc. III richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________,
dichiarazione 2010). Si volesse poi presumere che dopo l'età del pensionamento la
moglie abbia conservato per sé gran parte della rendita AVS percepita dall'aprile
del 2006 senza partecipare al fabbisogno coniugale (se non per coprire il premio
della propria cassa malati e alcune spese minori), ciò dimostra se mai ch'essa fruiva
di un consistente margine sul fabbisogno minimo (profittando dunque di un buon
tenore di vita che il convenuto sarebbe chiamato ora a sussidiare). Tali argomenti
non giovano dunque all'appello.
b) A
ragione l'attrice fa valere, per altro, che le doglianze generiche dell'appellante
sulle valutazioni del giudice a protezione dell'unione coniugale non
costituiscono una motivazione sufficiente ai fini dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Né l'appellante
può limitarsi a rimandare a memoriali precedenti (DTF 138 III 375
consid. 4.3.1). Quanto
alle singole voci sulla base delle quali il Pretore aveva calcolato allora il
tenore di vita, il convenuto sostiene che a quel tempo ci si era
fondati sul suo reddito lordo, ma non indica a quanto ammontasse il reddito
netto. Egli si duole inoltre che il costo
dell'alloggio (fr. 940.– mensili) non comprendeva spese di manutenzione né
ammortamenti, ma omette una volta ancora di indicare quale sarebbe l'importo da
considerare. E per giurisprudenza invalsa le contestazioni pecuniarie vanno cifrate,
in difetto di che sono dichiarate irricevibili (DTF 137 III 617). Infine
l'appellante asserisce che nella procedura a tutela dell'unione coniugale
la
moglie gli aveva riconosciuto un fabbisogno minimo di fr. 3604.–
mensili e oneri fiscali per fr. 674.– mensili. Egli non specifica però in quale
atto l'interessata avrebbe riconosciuto ciò (non certo nell'istanza: v. pag. 2
nell'inc. DI.2010.126) e non incombe a questa Camera cercare nel
voluminoso carteggio quanto con la debita diligenza l'appellante avrebbe potuto
allegare (I CCA, sentenza inc. 11.2016.57 del 10 novembre 2017 consid. 6d con riferimenti;
sentenza del Tribunale federale 5A_465/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 6.2). Su questi punti, in definitiva,
l'appello manca di consistenza.
12. Il
convenuto assume in sintesi, nell'appello principale, che i suoi redditi non bastano
nemmeno per coprire il proprio fabbisogno minimo, ciò che non lascia spazio ad
alcuna disponibilità per stanziare contributi di mantenimento all'attrice. In merito alle proprie entrate egli chiede anzitutto di non considerare
la rendita di cassa pensione per il suo trascurabile ammontare, anche alla luce
del fatto ch'egli deve già versare all'attrice un'indennità in capitale di fr.
13 000.– sostitutiva
del “secondo pilastro”. Assevera inoltre che le spese di manutenzione dei propri
immobili ascendono a fr. 1560.– mensili invece dei fr. 903.40 mensili considerati
dal primo giudice, sicché “la somma di fr. 1064.– va ridimensionata”. Quanto al
reddito da attività accessorie, egli fa valere che tale introito era esente da
imposte perché le spese superavano le entrate, mentre la cifra di fr. 6560.– che
figura nella tassazione 2009 si riferiva all'attività di docente, terminata con
il pensionamento. Egli sottolinea altresì che la collaborazione con l'assicurazione
__________ è cessata da due anni, che una ditta per la quale curava la
contabilità ha chiuso alla fine del 2015 e che un'altra ditta si sarebbe trasformata
in società a garanzia limitata alla fine del 2016, ponendo fine alla
collaborazione con lui. Nelle osservazioni all'appello incidentale egli adduce inoltre
che, come attesta il 1° dicembre 2016 l'Istituto delle assicurazioni sociali
del Cantone Ticino, la sua rendita AVS dopo il divorzio sarà di fr. 1725.–
mensili e non di fr. 2061.– mensili come gli era stato comunicato in
precedenza, di modo che per finire le sue entrate non eccedono fr. 2925.90
mensili.
L'attrice
obietta che le affermazioni in merito alla cessazione delle attività accessorie
sono tardive e non provate, fermo restando che non avrebbe avuto senso per il
convenuto svolgere attività accessorie senza trarre dalle medesime alcun beneficio
economico. Nell'appello adesivo essa fa
valere altresì che il convenuto può aumentare le pigioni particolarmente
modeste dei suoi due appartamenti a Locarno di almeno fr. 350.– mensili complessivi,
conservando la propria capacità contributiva anche dopo la cessazione delle
attività accessorie e garantendosi nel contempo la possibilità di versarle il
contributo di mantenimento di fr. 425.– mensili vita natural durante.
a) In una lettera del
1° dicembre 2016, acclusa dal convenuto alle osservazioni all'appello
incidentale, l'Istituto delle assicurazioni sociali certifica che la rendita AVS
dell'interessato dopo il divorzio ammonta a fr. 1725.– mensili, rettificando
una precedente comunicazione dell'11 aprile 2013 sulla quale si è basato il Pretore
aggiunto (doc. 15). Occorre pertanto attenersi al documento nuovo, la cui ammissibilità
è data (sopra, consid. 2). Quanto alla rendita di cassa pensione, contrariamente
a quanto il convenuto pretende non sussistono norme che giustifichino di farne
astrazione. Ciò vale anche per la parte di rendita che riceverà l'attrice.
b) Riguardo alle spese di manutenzione dell'immobile a
__________, il Pretore aggiunto si è dipartito dalle deduzioni riconosciute
dall'autorità fiscale tra il 2003 e il 2011, per una media di fr. 903.40
mensili. L'appellante dichiara di avere speso non meno di fr. 65 701.– soltanto dall'autunno
del 2010 all'aprile del 2014, ma nell'incarto si trova unicamente una sua lettera
del 30 aprile 2014 in cui figura l'importo annuo da lui preteso (act. XIII,
pag. 3). Nulla comprova l'esborso effettivo, tanto meno le dichiarazioni d'imposta
2010 e 2011 (agli atti), nelle quali egli ha esposto unicamente la deduzione fissa
ammessa dal diritto tributario (doc. III richiamato dall'Ufficio circondariale di
tassazione di Locarno).
c) Circa
i redditi accessori, secondo il Pretore aggiunto il convenuto ha guadagnato nel
2013 fr. 4126.– complessivi, da cui vanno dedotti fr. 800.– per le spese professionali
(forfait previsto dal diritto fiscale), onde
un'entrata di fr. 343.80 mensili. Nulla rende verosimile invece che
le spese effettive superassero le entrate, come il convenuto asserisce. Neppure
gli incarti fiscali contengono accertamenti al riguardo, mentre il dato figurante
nella tassazione 2009 concerne l'attività di docente, cessata al pensionamento
(doc. III richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________,
dichiarazioni 2003B–2011). Che poi dopo il 2013 i redditi da attività accessoria
siano andati calando è possibile. Spettava tuttavia all'appellante, che invoca simile
circostanza, recare elementi di prova a sostegno della sua nuova allegazione,
contestata da AO 1. D'altro lato il Pretore aggiunto ha ritenuto che a AP 1 non
possa imporsi di continuare le citate attività accessorie dopo il 75° anno di
età, nel febbraio del 2019. Tale apprezzamento non è messo in forse dall'attrice.
d) L'appellante
incidentale sostiene per converso che AP 1 può aumentare i canoni di locazione
dei suoi due appartamenti a Locarno, tenuto conto della favorevole posizione dello
stabile e dell'aumento generale delle pigioni. Argomentazioni tanto generiche,
tuttavia, non bastano per sostanziare l'ipotesi che l'interessato abbia la
concreta possibilità di far lievitare gli introiti, tanto meno ove si consideri
che il perito ha definito i canoni di locazione praticati da AP 1 in linea con
il mercato immobiliare (referto del 19 dicembre 2014, pag. 56
[“in sintonia”] e pag. 75 [“sostenibile”]).
e) Alla
luce di quanto precede le entrate dell'appellante vanno ricondotte da fr.
3636.70 mensili complessivi accertati dal Pretore aggiunto a fr.
3216.– mensili complessivi (fr. 1725.– dalla rendita AVS,
fr. 83.95 dalla mezza pensione, fr. 1064.– da redditi immobiliari, fr. 343.80
da attività accessorie). Dal marzo del 2019 inoltre tali entrate si
contrarranno ulteriormente a fr. 2873.– mensili (fine delle attività
accessorie).
13. Relativamente al proprio
fabbisogno minimo, il convenuto chiede di portarlo da fr. 2321.10 mensili a fr.
3123.– mensili complessivi. Oltre ai
fr. 550.– mensili per spese di manutenzione immobiliare ordinaria riconosciuti dal Pretore aggiunto, egli
rivendica fr. 940.– mensili per il costo dell'alloggio e fr. 433.– mensili
per il nuovo premio della cassa malati. Secondo l'attrice in proposito l'appello
è irricevibile, l'interessato non confrontandosi con la sentenza impugnata. Il
formalismo di tale approccio non può tuttavia essere condiviso, dall'appello potendosi
per lo meno arguire – come si vedrà in appresso – quali siano le poste
litigiose e i motivi per cui esse sono contestate.
a) Quanto
al costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha riconosciuto una spesa
complessiva di fr. 815.– mensili a copertura degli interessi ipotecari (fr.
268.68 mensili) e della manutenzione ordinaria (stimata in fr. 550.–
mensili). L'appellante fa valere di spendere, oltre a fr. 550.– mensili per la
manutenzione ordinaria, fr. 940.– mensili per “interessi, riscaldamento
elettrico, assicurazione, imposte, acqua potabile, rifiuti, fognatura ecc.” e
invoca una “distinta 2010 agli atti”. Nell'incarto della procedura a tutela
dell'unione coniugale si trova invero una specifica (“spese casa”) che elenca costi
per complessivi fr. 1150.– mensili (fr. 13 800.–
annui): fr. 3355.– di interessi ipotecari, fr. 2520.– per la
manutenzione della casa, fr. 400.– per la manutenzione del giardino, fr.
1257.– per l'assicurazione dello stabile, fr. 4365.– (oltre a un aumento
previsto di fr. 485.–) per il riscaldamento elettrico, fr. 567.– per l'acqua
potabile, fr. 120.– di tassa rifiuti, fr. 106.– per la tassa d'uso della fognatura
e fr. 625.– per le imposte (doc. 8 nell'inc. doc. II richiamato DI.2010.126).
In
concreto risulta nondimeno che, rispetto a quanto figura nella distinta appena citata,
dal 1° febbraio 2009 gli interessi ipotecari sono scesi a fr. 3180.– annui (doc. 20:
tasso del 2.12% su un mutuo di fr. 150 000.–).
Altre voci di spesa erano inoltre documentate: il premio per l'assicurazione dello
stabile (doc. 11: fr. 1256.70 annui), la tassa per il consumo di acqua
potabile (doc. 12: fr. 567.20 annui), quella per la raccolta dei rifiuti (doc. 13:
fr. 120.– annui) e la tassa per l'uso della fognatura (doc. 14: fr. 105.95
annui). Quanto alla spesa per il consumo di elettricità (doc. 15), essa sarebbe
inclusa di per sé nel cosiddetto “importo base mensile” del minimo esistenziale
secondo il diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 n. I),
ma nella fattispecie essa comprende il costo del riscaldamento, che va
riconosciuto in aggiunta e commisurato a quello del periodo invernale per
complessivi fr. 3563.30 annui (doc. 15, 1° e 2° foglio). Aumenti rispetto a
tale importo non sono stati dimostrati, né possono dirsi notori. In merito all'onere
fiscale, la richiesta di acconto per l'imposta comunale del 2008 (doc. 16) non
dimostra il carico tributario che il primo giudice ha considerato nella misura
di fr. 10.– mensili. Non si deve dimenticare, in ogni modo, che
trattandosi di un'abitazione in proprietà, fra le spese dell'alloggio rientrano
anche i “contributi di diritto pubblico” (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag.
6292 n. II.1) e nel caso specifico l'interessato è soggetto all'imposta
immobiliare di fr. 241.70 annui (art. 293 LT; valore di stima ufficiale
della particella n. 827 nel doc. IV richiamato dall'Ufficio dei registri del
Distretto di Locarno). In definitiva, pertanto, il convenuto ha documentato
costi dell'alloggio per fr. 9034.85 annui, pari a fr. 752.90 mensili.
b) La
manutenzione dello stabile, accertata dal Pretore aggiunto in fr. 550.–
mensili, non è contestata. Riguardo al premio della cassa malati, il Pretore
aggiunto si è fondato sulla polizza assicurativa del 2013, che attesta un
premio di complessivi fr. 286.50 mensili: fr. 200.95 per la copertura obbligatoria
e fr. 85.65 per la complementare (doc. 21). Nell'appello il convenuto fa
valere un nuovo premio di fr. 433.– mensili complessivi, ma non documenta alcunché.
Non può pretendere dunque di essere creduto sulla base di una mera affermazione.
c) Ne
discende che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo del convenuto risulta di
fr. 2799.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo
dell'alloggio fr. 752.90, manutenzione immobiliare ordinaria fr. 550.–, premio
della cassa malati fr. 286.60, assicurazione responsabilità civile
e
dell'economia domestica fr. 9.50). Con un reddito di
fr. 3216.– mensili il convenuto fruisce così di un margine disponibile di fr.
417.– mensili, che si riduce a fr. 74.– mensili dal marzo del 2019 (fine delle
attività accessorie). Tale margine non basta per finanziare la maggiorazione di
fr. 891.– mensili sul fabbisogno minimo e garantirgli il tenore di vita
sostenuto durante la comunione domestica. Egli può nondimeno integrare
l'ammanco facendo capo alla propria sostanza immobiliare. Il problema è di
sapere se in tali condizioni egli non debba attingere alla propria sostanza
anche per assicurare un analogo tenore di vita all'attrice. Occorre vagliare
dunque la situazione in cui questa verrà a trovarsi dopo il passaggio in
giudicato dell'attuale sentenza.
14. Relativamente alla
situazione dell'attrice in esito al presente giudizio, l'appellante ribadisce
ch'essa può trasferirsi in un appartamento di lui con una spesa di fr. 1100.–
mensili. Circa il fabbisogno minimo della medesima, egli fa valere che il
costo dell'alloggio di fr. 1300.– mensili include “spese condominiali” e
rinvia al proprio memoriale di appello contro la sentenza a protezione
dell'unione coniugale (doc. 2), indicando letteralmente “e circa
fr. 300.– spese di manutenzione (doc. 2)”. Il convenuto ripete altresì di
non avere mai goduto di un margine disponibile di fr. 891.– mensili sul fabbisogno
minimo. Già si è detto, nondimeno, che in un appello il mero rinvio a
precedenti memoriali non costituisce una motivazione sufficiente ai fini dell'art.
311 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 11b), per tacere del fatto che al
proposito l'argomentazione del convenuto risulta incomprensibile. Per il resto
il Pretore aggiunto ha rilevato a ragione che, dati i rapporti conflittuali fra
le parti, l'attrice non può essere tenuta a trasferirsi in un appartamento del
convenuto, mentre le spese accessorie della locazione rientrano pacificamente nel
fabbisogno minimo di lei (FU 68/2009 pag. 6293 n. II.2). In simili
condizioni il margine disponibile di fr. 891.– mensili calcolato
dal primo giudice sul fabbisogno minimo delle parti resiste alla critica.
Ciò premesso, il fabbisogno minimo dell'attrice risulta di fr. 2989.–
mensili (sopra, consid. 10). Con la rendita AVS di fr. 1748.– mensili e
la pensione di fr. 107.– mensili occorrono ancora all'interessata, di
conseguenza, fr. 1134.– mensili per coprire il proprio fabbisogno minimo,
rispettivamente fr. 2025.– mensili per raggiungere il tenore di vita sostenuto
durante la comunione domestica (fr. 3880.– mensili: sopra, consid. 10). Il
primo giudice ha ritenuto ch'essa possa prelevare fr. 600.– mensili dalla sua
spettanza in liquidazione del regime dei beni, usufruendo di complessivi fr. 115 200.– sull'arco di 16 anni. Mal si comprende
tuttavia perché essa dovrebbe adoperare solo la metà del capitale. Il diritto
di famiglia non assicura una dotazione di sostanza a fini ereditari. In esito
al presente giudizio AO 1 si vede riconoscere,
come detto (consid. 8f), un credito verso il convenuto di fr. 245 000.–. Prelevando fr. 1134.– mensili da
tale patrimonio, essa potrà finanziare il proprio fabbisogno minimo per 18 anni,
senza nemmeno tenere conto del reddito che quel capitare potrà generare nel
frattempo. E se si pensa che l'aspettativa di vita di una donna nata nel 1942 è
di una quindicina d'anni (Stauffer/Schätzle/Weber, Tables et programmes de
capitalisation, vol. I, 6ª edizione, pag. 429, tavola Z3), con quella
sostanza l'attrice potrà conservare anche qualche riserva per casi di
necessità.
La questione è che, per
principio, dopo il divorzio ogni coniuge ha diritto non solo alla copertura del
proprio fabbisogno minimo, ma al finanziamento del livello di vita raggiunto durante
la comunione domestica (sopra, consid. 11a). Nella fattispecie le parti
godevano, come detto (consid. 10), di un tenore di vita consistente in un agio
di fr. 891.– mensili ciascuno sul fabbisogno minimo. AO 1 non pretende di
continuare a beneficiare di quello standard. Con l'appello incidentale si
limita a chiedere un contributo alimentare di fr. 425.– mensili. Ora, con i propri
redditi il convenuto non è in grado di sovvenzionare un simile importo, giacché
fino al febbraio 2019 egli conserva, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno
minimo, un margine di fr. 417.– mensili, ridotto a fr. 74.– mensili dopo di
allora (consid. 13c). Egli possiede tuttavia sostanza immobiliare che, secondo
gli accertamenti del perito, vale fr. 1 321 000.– complessivi (fr. 640 000.– la
particella n. 837 RFD di __________, fr. 71 000.– la
particella n. 5454 RFD di Locarno, fr. 260
000.– e fr. 350 000.– i due
appartamenti in proprietà per piani a Locarno: referto del 19 dicembre 2014,
pag. 8, 42 e 66; complemento di perizia n. 1 del 23 giugno 2015, pag. 2). Anche
tenendo conto dei carichi ipotecari (fr. 150 000.–
sull'abitazione di __________ [doc. 20], fr. 306 900.– sugli appartamenti di __________
[doc. 19]) e del debito di fr. 245 000.–
nei confronti dell'attrice in liquidazione del regime matrimoniale, egli rimane
pur sempre con una sostanza di fr. 619 000.–.
Qualora i redditi non siano
sufficienti per finanziare il tenore di vita precedente la separazione, i
coniugi possono essere tenuti ad attingere alla loro sostanza (RtiD I-2017 pag.
619 consid. 9b con rimandi), quand'anche si tratti di beni propri (DTF 138 III
293 consid. 11.1.2). In concreto, come detto, AO 1 non possiede altra sostanza,
mentre AP 1 è proprietario di immobili per fr. 619
000.–. Verosimilmente non potrà conservarli tutti, poiché dovrà corrispondere
all'attrice fr. 245 000.– in liquidazione
del regime matrimoniale ed egli non dispone di liquidità, avendo destinato
alla manutenzione degli stabili quanto ricavato nel 2010 dalla vendita al
figlio di un appartamento al piano terreno dell'immobile a __________
(proprietà per piani n. 18 923, venduta il
19 agosto 2010: doc. IV richiamato). Non potrà nemmeno alienare, verosimilmente,
i due appartamenti in proprietà per piani, i quali generano redditi necessari per
la copertura del suo fabbisogno minimo. Si troverà pertanto a dover realizzare
la casa di __________, il cui costo dell'alloggio riconosciutogli nel fabbisogno
minimo (fr. 1302.95 mensili complessivi: sopra, consid. 13c) gli servirà
per trovare un appartamento analogo a quello dell'attrice. Ch'egli possa
aumentare in misura consistente il carico ipotecario su quel fondo, infatti, non
è plausibile, anche perché ciò gli creerebbe ulteriori oneri. E vendendo quel
fondo egli potrebbe ottenere attorno ai fr. 640 000.–.
Dedotto da ciò l'ammontare del carico ipotecario (fr. 150 000.–) e la spettanza dell'attrice in
liquidazione del regime dei beni (fr. 245 000.–),
al convenuto rimarrà un capitale sufficiente per finanziare sull'arco di quasi 25 anni non solo il contributo di mantenimento
di fr. 425.– mensili per l'attrice, ma anche un analogo prelievo per
sovvenzionare il proprio tenore di vita nella stessa misura, con un'adeguata riserva
per casi di necessità. In simili circostanze la richiesta dell'appellante
incidentale intesa a vedersi erogare un contributo alimentare di fr. 425.–
mensili vita natural durante (e non solo fino al febbraio del 2019, come ha stabilito
il Pretore aggiunto) risulta dunque legittima.
IV. Sulle altre pretese del
convenuto
15. L'appellante principale
chiede che l'attrice sia condannata a rifondergli fr. 74 000.– a titolo di “indennità fino al 30 settembre 2016
pagati ingiustamente”, fr. 60 000.– per
“mancata partecipazione alle spese famigliari” e fr. 33 000.– per “differenza valore stabile”, fatta salva “ogni maggiore
e diversa domanda, visti gli errori nella sentenza”. L'attrice eccepisce che
simili richieste sono irrite e, sia come sia, infondate. Ora, la pretesa di fr.
60 000.– per “mancata partecipazione alle
spese famigliari” e quella di fr. 33 000.–
per “differenza valore stabile” sono nuove, il convenuto non avendo accennato a
niente del genere nemmeno nei memoriali conclusivi inoltrati al Pretore
aggiunto. Non fondate su fatti o mezzi di prova nuovi, tali richieste vanno
pertanto dichiarate irricevibili (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC).
Riguardo ai fr. 74 000.– per “indennità fino al 30 settembre
2016 pagati ingiustamente”, il convenuto disconosce che in sede di divorzio non
possono più essere messi in discussione contributi alimentari fissati dal
giudice a protezione dell'unione coniugale, contributi che continuano a valere a
titolo cautelare anche durante la causa di divorzio (art. 276 cpv. 2 CPC) fino al
passaggio in giudicato del dispositivo che regola il mantenimento dopo il divorzio
(DTF 142 III 195 consid. 5.3). L'appellante obietta di avere chiesto la
soppressione del contributo alimentare fissato dal giudice a protezione
dell'unione coniugale sin dal 20 aprile 2013 (duplica, pag. 4), ma non
risulta che abbia mai sollecitato il Pretore aggiunto a statuire sulla
richiesta e non può pertanto dolersene ora. Quanto a “ogni maggiore e diversa
domanda” che egli si riserva di proporre, spetterà a lui medesimo giustificare
la legittimità di eventuali pretese in separata sede. Per il resto la questione
trascende i limiti dell'attuale giudizio e non può essere vagliata oltre.
V. Sull'ordine di trattenuta
impartito a __________ C__________
16. Dopo
l'emanazione della sentenza di divorzio, come si è visto (lett. H), il Pretore aggiunto ha ordinato il 21 febbraio 2017 a__________ C__________ di trattenere con effetto
immediato l'importo di fr. 1000.– mensili dalla pigione destinata a
AP 1 per la locazione della proprietà per piani n. 18 925 RFD
di __________, riversandoli a AO 1 a copertura del contributo alimentare
decretato pendente causa. Confermato da questa Camera su appello del convenuto,
l'ordine dovrà essere adeguato al momento in cui la sentenza di questa Camera
avrà acquisito carattere definitivo, giacché a quel momento il contributo alimentare
per l'attrice diminuirà da fr. 1000.– a fr. 425.– mensili (consid. 14). Nell'attuale
decisione occorre prevedere di conseguenza la modifica di tale “diffida ai
debitori”, che sarà comunicata a Ornella Cavalli.
VI. Sulle spese e le
ripetibili di primo grado
17. Il Pretore aggiunto ha
posto le spese processuali (fr. 20 670.–
complessivi) per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a
carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 5000.– per
ripetibili ridotte. Nell'appello principale il convenuto chiede che le spese
processuali siano interamente addebitate all'attrice (e che gli sia restituito
l'anticipo di fr. 2500.– da lui versato a
titolo di garanzia), annullando l'indennità per ripetibili a suo carico.
Egli postula inoltre una riduzione di tali spese, sostenendo che costi e tempi
della procedura sono stati causati dal Pretore aggiunto, il quale ha ordinato un
complemento di perizia inutile sul valore dei fondi. Nell'appello adesivo l'attrice
chiede, da parte sua, che le spese processuali siano poste interamente a carico
del convenuto e che l'indennità per ripetibili in suo favore sia portata a fr.
15 000.–, il convenuto risultando del
tutto soccombente.
a) Non
a torto, intanto, il convenuto critica l'ammontare delle spese processuali di
primo grado per quanto concerne il complemento di perizia ordinato d'ufficio dal
Pretore aggiunto. Come si è visto (consid. 5b), determinante per stabilire il
valore degli acquisti allo scioglimento del regime dei beni era il momento
della liquidazione. Avesse inteso adeguare d'ufficio il valore peritale dei
fondi (riferito al novembre del 2014), di conseguenza, il primo giudice avrebbe
dovuto far aggiornare le stime – se mai – nel giugno del 2016 (ultimo atto
istruttorio), non retrospettivamente nel luglio del 2010. Del tutto superfluo,
il “complemento di perizia n. 2” e la relativa delucidazione (“complemento di
perizia n. 3”) non possono equitativamente essere addebitati alle parti, indipendentemente
dall'esito del giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC) e contrariamente al “complemento
di perizia n. 1”, che consiste in una legittima delucidazione del referto originario.
Ne segue che dall'ammontare delle spese processuali (di complessivi
fr.
20 670.–) va tolto il costo del
“complemento di perizia n. 2” (fr. 1944.–: nota d'onorario peritale nel
fascicolo “atti accessori”) e quello del “complemento di perizia n. 3” (fr.
2106.–: loc. cit.). Le spese si riducono così a fr. 16 620.–.
b) Quanto al grado di vicendevole soccombenza (art.
106 cpv. 2 CPC), davanti al primo giudice l'attrice postulava, in
seguito al divorzio, il versamento di fr. 356 261.–
in liquidazione del regime dei beni, lo stanziamento di fr. 13 000.– a titolo di indennità adeguata surrogatoria
del “secondo pilastro” e l'erogazione di un contributo alimentare di fr.
1000.– mensili a vita (per un valore capitalizzato, al momento della petizione,
attorno ai fr. 240 000.–). Il convenuto ha
aderito al divorzio, ma ha rifiutato qualsiasi versamento in liquidazione del
regime matrimoniale, ogni stanziamento in capitale sostitutivo del “secondo
pilastro” (salvo non opporsi alla suddivisione della propria rendita
pensionistica) e qualunque contributo di mantenimento. In esito all'attuale
giudizio l'attrice si vede riconoscere un'indennità di fr. 245 000.– in liquidazione del regime matrimoniale,
l'equivalente di mezza rendita pensionistica del convenuto (riparto cui
quest'ultimo non si era opposto) e un contributo di mantenimento di
fr. 425.– mensili. Nel complesso si giustifica così di suddividere equitativamente
le spese a metà, tenuto conto anche della circostanza che in una causa del
diritto di famiglia si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli
oneri processuali (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
c) Per
quel che concerne l'ammontare delle ripetibili, nelle cause di stato il
relativo ammontare si determina nel Cantone Ticino secondo il criterio ad
horam (art. 12 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili: RL 178.310), non secondo
il criterio ad valorem invocato
dall'attrice (art. 11 del citato regolamento; I CCA,
sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017, consid. 7b). Decisivo è perciò il
dispendio di tempo che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo
avrebbe dedicato all'adempimento del mandato. Ciò dipende dall'importanza
della lite, dalle relative difficoltà e dall'ampiezza del lavoro necessario,
“avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio”. La retribuzione a tempo ammonta
a fr. 280.– orari (art. 12 del menzionato regolamento).
Nella
fattispecie toccava dell'attrice produrre una nota d'onorario particolareggiata
della propria legale (sentenza del
Tribunale
federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). In mancanza di
ciò, il giudice procede a una stima per apprezzamento delle prestazioni
eseguite (cfr. DTF 141 I 73 in fondo). Ora, la legale dell'attrice risulta
avere redatto la petizione (4 pagine), la replica (5 pagine) e due
memoriali conclusivi (10 e 5 pagine), come pure una dozzina di lettere e taluni
allegati di osservazioni, in particolare per l'allestimento della perizia sul
valore degli immobili (circa 26 pagine). Inoltre essa ha partecipato a quattro
udienze. Tenuto conto anche del tempo destinato all'esame degli atti, al vaglio
della copiosa documentazione e ai colloqui con la cliente, la retribuzione chiesta
in concreto dalla patrocinatrice (fr. 15 000.–)
appare legittima, corrispondendo essa a circa 47 ore di lavoro rimunerate fr. 280.–
l'una (art. 12 del noto regolamento), più le spese forfettarie (5%: art. 6 del
regolamento) e l'IVA. Il grado di reciproca soccombenza giustificherebbe così la
compensazione delle ripetibili, ma il convenuto non ha dovuto far capo a un
patrocinatore, né ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi
particolari o di avere subìto perdite di guadagno (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Non potendo opporre un credito in compensazione, egli va chiamato così a rifondere
all'attrice la metà delle ripetibili, cioè fr. 7500.– (nel medesimo senso: I
CCA, sentenza inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018 consid. 18).
VII. Sulle spese e le
ripetibili di appello
18. Le spese dell'appello
principale seguono anch'esse la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Davanti a questa Camera il convenuto ha chiesto l'annullamento della somma
dovuta all'attrice in liquidazione del regime dei beni (fr. 323 136.25), come pure dell'“indennità adeguata” di
fr. 13 000.– (art. 124 cpv. 1 vCC) e del
contributo alimentare di fr. 425.– mensili fino al febbraio del 2019, sollecitando
inoltre un risarcimento di fr. 74 000.– per “indennità fino al
30 settembre 2016 pagati ingiustamente” e il versamento di fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese
famigliari”, più fr. 33 000.– quale
“differenza valore stabile”. Egli ottiene la riduzione da fr. 323 136.25 a fr. 245 000.– della somma dovuta all'attrice in liquidazione del
regime dei beni, una moderazione da fr. 20 670.–
a fr. 16 620.– delle spese processuali e
la conversione dell'“indennità adeguata” di fr. 13 000.– dovuta alla controparte in una rendita prelevata dal suo
avere di cassa pensione. Esce sconfitto invece sulla soppressione del
contributo alimentare, sul preteso risarcimento di fr. 74 000.–, sul versamento di fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese
famigliari” e di fr. 33 000.– quale
“differenza valore stabile”. Nel complesso, si giustifica così che sopporti
cinque sesti degli oneri, mentre il resto va a carico dell'attrice, che ha
proposto di respingere interamente il ricorso. Patrocinata da un legale, essa
ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (cinque sesti dell'indennità
piena), valutabile in fr. 6000.– per le prime otto pagine del memoriale
presentato a questa Camera (osservazioni all'appello principale).
19. Le spese dell'appello
incidentale si attengono una volta ancora al precetto della reciproca
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera l'attrice ha chiesto
di aumentare la liquidazione del regime dei beni da fr. 323 136.25 a fr. 356 361.25 e di togliere ogni limite di tempo al
contributo alimentare di fr. 425.– mensili in suo favore. Essa soccombe
sulla prima richiesta ed esce vittoriosa dalla seconda, sicché si giustifica che
sopporti un terzo degli oneri, mentre il resto va a carico del convenuto, il
quale ha proposto di respingere interamente il ricorso. Patrocinata da un legale,
l'appellante incidentale ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili
ridotte (due terzi dell'indennità piena), valutabile in fr. 2000.– per le
ultime pagine del memoriale presentato a questa Camera (appello incidentale).
VIII. Sulla richiesta di gratuito
patrocinio per l'appello incidentale
20. L'attrice ricorda che
le sue entrate sono modeste e fa valere che dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di divorzio essa non potrà più contare nemmeno sulla trattenuta
del contributo provvisionale (fr. 1000.– mensili) gravante la rendita AVS del
marito (sopra, consid. 2). Essa chiede perciò il conferimento del gratuito
patrocinio anche in appello. Se non che, in esito al presente giudizio essa si vede
riconoscere un credito in liquidazione del
regime matrimoniale di fr. 245 000.–, sicché dopo
l'incasso essa sarebbe tenuta in ogni modo a rifondere al Cantone la somma
anticipata in suo favore (art. 123 cpv. 1 CPC). A parte ciò, nelle cause
di stato una richiesta di gratuito patrocinio va preceduta, in ogni grado di
giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem. I costi di una causa di
divorzio infatti sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (I CCA,
sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016 consid. 19 con rinvii).
Nella fattispecie l'attrice non pretende che sarebbe stato vano chiedere al
marito una provvigione ad litem per la causa in appello. Il beneficio
del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.
IX. Sui rimedi giuridici a
livello federale
21. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Quanto all'impugnabilità della decisione in materia
di gratuito patrocinio, trattandosi di una decisione incidentale essa segue la
via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale
5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che i
dispositivi n. 2, 3 e 6 della sentenza impugnata sono riformati come segue:
2. AP
1 è condannato a versare a AO 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma
di fr. 245 000.– con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della presente decisione.
3. La
rendita di vecchiaia che AP 1 percepisce dall'Istituto di previdenza del
Cantone Ticino (fr. 2019.– annui) è assegnata per metà a AO 1. L'istituto di
previdenza del Cantone Ticino verserà la rendita vitalizia di fr. 1284.– annui
che spetta a AO 1 direttamente alla beneficiaria.
6. Le
spese processuali di complessivi fr. 16 620.– sono poste per metà a carico dell'attrice e per
l'altra metà a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 7500.– per
ripetibili ridotte.
II. Le spese dell'appello
principale, di fr. 10 000.–, da anticipare
da AP 1, sono poste per cinque sesti a carico di quest'ultimo e per il resto a
carico di AO 1, cui AP 1 rifonderà fr. 6000.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello incidentale è
parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
4. AP
1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un
contributo alimentare di fr. 425.– mensili vita natural durante.
IV. La diffida ai debitori
mediante la quale il Pretore aggiunto ha ordinato il 21
febbraio 2017 a __________ C__________ di trattenere l'importo di fr. 1000.–
mensili dalla pigione destinata a AP 1 per la locazione della proprietà per
piani n. 18 925 RFD di __________,
riversandoli a AO 1, è modificata nel senso che dal passaggio in giudicato
della presente sentenza __________ C__________
tratterrà e riverserà a AO 1 fr. 425.– mensili.
V. Le spese dell'appello
incidentale, di fr. 3000.–, da anticipare da AO 1, sono poste per un terzo a
carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla
controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
VI. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale all'appello incidentale è respinta.
VII. Notificazione:
–
;
–
;
– Istituto di previdenza del Cantone
Ticino, Bellinzona (in estratto: dispositivo n. I.3, dopo il passaggio in
giudicato);
– (in estratto: dispositivo IV, dopo
il passaggio in giudicato).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).