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Decisione

11.2016.103

Liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti e previdenza professionale dopo il divorzio qualora un coniuge percepisca già una rendita di vecchiaia o di invalidità

9 agosto 2018Italiano81 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha

abilitato la moglie a prelevare dall'alloggio i suoi effetti personali e i

mobili reputati necessari, ha pronunciato la separazione dei beni dal 1° luglio

2010 e ha condannato il marito a versare

alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili anticipati

(inc. DI.2010.126). Un appello inter­posto da AP 1 contro tale decisione è

stato dichiarato irrice­vibile per tardività da questa Camera con sentenza del

16 gen­naio 2012 (inc. 11.2011.123). Un ricorso in materia civile esperito

dal convenuto al Tribunale federale è stato dichiarato anch'esso inammissibile

(sentenza 5A_98/2012 del 6 feb­braio 2012). Nel frattempo, il 10 marzo

2011, il Pretore ha ordinato alla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI di trattenere fr. 1000.– mensili

dalla rendita AVS del marito e di versarli direttamente alla moglie (inc. DI.2010.286).

C. Il 28 settembre 2012 AO

1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – un contributo

di mantenimento di fr. 1000.– mensili vita natural durante, un importo da

determinare previa istruttoria a titolo di liquidazione del regime dei beni e

un'adeguata indennità sostitutiva della previdenza professionale (art. 124 cpv.

1 vCC), anch'essa da definire. All'udienza di conciliazione, del 14 novembre

2012, il Pretore aggiunto ha constatato che i coniugi vivevano separati da oltre

due anni e che non era possibile raggiungere un'intesa sugli effetti del

divorzio, di modo che ha impartito a AP 1 un termine per presentare il

memoriale di risposta. Nel proprio allegato, del 14 gennaio 2013, costui ha dichiarato

di aderire al principio del divorzio, ma si è opposto al versamento di contributi

alimentari e di qualsiasi importo in liquidazione del regime matrimoniale,

rimettendosi all'apprezzamento del Pretore per quanto riguardava un'eventuale

“ripartizione mensile” della sua cassa pensione. L'attrice ha replicato il 20

marzo 2013 e il convenuto ha duplicato il 20 aprile successivo, entrambi mantenendo

le rispettive posizioni.

D. All'udienza del 12

giugno 2013, indetta per le prime arringhe, i coniugi hanno ribadito le loro domande

e notificato prove. Il Pretore aggiunto ha emanato il 9 luglio 2013 l'ordinanza

sulle prove, dando avvio all'istruttoria. Un reclamo presentato dal marito contro

tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile dalla terza Camera civile del

Tribunale di appello con sentenza del

12 set­tembre 2013 (inc. 13.2013.77). Con decisione del 4 ago­sto

2014 l'attrice è poi stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria,

nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sul valore di proprietà

immobiliari del marito, è stata chiusa il 24 giugno 2015. Alle arringhe

finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. L'attrice

ha confermato il 25 settembre 2015 le proprie richieste di petizione, precisando

in

fr. 376 475.– l'importo preteso in liquidazione

del regime dei beni e in fr. 13 000.–

l'indennità postulata a norma dell'art. 124 cpv. 1 vCC. Nel suo allegato del 30

settembre 2015 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista, chiedendo il

rimborso dei contributi alimentari versati fino ad allora per complessivi fr.

62 000.–.

E. Il 23 dicembre 2015

il Pretore aggiunto ha riaperto d'ufficio

l'istruttoria, incaricando

il perito giudiziario di stimare retrospettivamente al 1° luglio 2010 il valore

degli immobili del marito. Il perito ha consegnato la propria relazione il 1° marzo

2016, delucidandola il 9 giugno successivo. Il Pretore aggiunto ha

impartito ai coniugi il 10 giugno 2016 un termine per aggiornare le rispettive

conclusioni. In un allegato del 12 lu­glio 2016 l'attrice ha ribadito le proprie

domande, salvo ridurre a fr. 356 261.– la

pretesa in liquidazione del regime dei beni. Il convenuto ha confermato il

14 luglio 2016 la propria posizione, facendo valere che i “versamenti men­sili”

erano lievitati frattanto a fr. 144 000.–.

F. Statuendo il 7

settembre 2016, il Pretore aggiunto pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1

a versare all'attrice fr. 323 136.25 in

liquidazione del regime dei beni, fr. 13 000.–

come “indennità adeguata” in applicazione dell'art. 124 cpv. 1 vCC, fr. 425.–

mensili a titolo di contributo alimentare fino al febbraio del 2019 e ha

respinto “ogni maggiore o diversa doman­da delle parti”. Le spese processuali

di complessivi fr. 20 670.– sono

state poste per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico del

convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 5000.– per ripetibili ridotte.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 settembre

2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respin­gere

ogni pretesa pecuniaria dell'attrice e di condannare quest'ultima a rifondergli

fr. 74 000.– di “indennità fino al

30 settem­bre 2016 pagati ingiustamente”, oltre a fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese

famigliari” e a fr. 33 000.– quale “differenza

valore stabile”, riservata “ogni maggiore e diversa domanda”. Con osservazioni

del 23 novembre 2016 AO 1 propone che, conferitole il beneficio del gratuito

patrocinio, l'appello sia respinto in ordine, subordinatamente nel merito, e

con appello incidentale chiede di riformare il giudizio impugnato aumentando a

fr. 356 261.25 l'importo dovutole in

liquidazione del regime dei beni e obbligando il convenuto a versarle il

contributo alimentare di fr. 425.– mensili vita natural durante. Nelle sue osservazioni

del 27 dicembre 2016 AP 1 postula il rigetto dell'appello incidentale.

H. Constatato che il

principio del divorzio non era stato impugnato, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI ha comunicato il 14 novembre

2016 a AO 1 che dal dicembre successivo la trattenuta di fr. 1000.– mensili

sulla rendita AVS perce­pita da AP 1 sarebbe venuta a cadere (sopra, lett. B).

Il 25 novembre 2016 AO 1 ha adito così il

Pretore aggiunto perché modificasse la diffida ai debitori, ordinando a __________

C__________, __________, di trattenere fr. 1000.– mensili dalla pigione versata

a AP 1 per la locazione di un appartamento (proprietà per piani n. 18 925 RFD

di __________) e di riversarli direttamente a lei. Il convenuto ha proposto di

respingere la richiesta. Con decisione del 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto

ha accolto l'istanza e ha ordinato a __________ C__________ di trattenere con

effetto immediato fr. 1000.– mensili dalla pigione destinata a AP 1,

riversandoli a AO 1 su un conto bancario

intestato alla medesima (inc. SO.2016.907). Un appello presentato da AP

1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera il 29 maggio 2018

nella misura in cui era ricevibile (inc. 11.2017.31).

I. Nel frattempo, il

1° gennaio 2017, è entrato in vigore il nuovo art. 124a CC sul

conguaglio delle rendite di vecchiaia. Il presidente della Camera ha invitato così

il 12 marzo 2018 l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il quale eroga a AP

1 una rendita del “secondo pilastro”, a precisare quale sarebbe l'ammontare

della rendita spettante a AO 1 qualora la pensione del convenuto fosse divisa

per metà. L'istituto di previdenza ha risposto il 15 marzo 2018 che nel caso in

cui la pensione maturata da AP 1 (fr. 2015.– annui) fosse divisa per metà, AO 1

riceverebbe una rendita vitalizia di fr. 1284.– annui. Sulla comunicazione

dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino le parti hanno avuto modo di

esprimersi con osservazioni del 13 aprile 2018.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri

l'ammontare delle pretese formulate nei memoriali conclusivi davanti al Pretore

aggiunto (liquidazione del regime dei beni, indennità a titolo di previdenza

professionale, contributo di mantenimento, rimborso di contributi cautelari).

Quanto alla tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è giunta

al convenuto il 10 settembre 2016 (tracciamento dell'invio n. 98.__________7,

agli atti), di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 10 ottobre

2016.

Con­segnato alla posta il 6 ottobre

2016, l'appello è pertanto ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello

incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro

30.

giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato

notificato alla patrocinatrice dell'attrice il 25 ottobre 2016 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________8, agli atti), sicché il memoriale,

inoltrato il 23 novembre 2016, è stato presentato in tempo utile.

2.

L'attrice acclude al

suo memoriale la lettera del 14 novembre 2016 in cui l'Istituto delle

assicurazioni sociali la informa che dal divorzio in poi la trattenuta di fr.

1000.

– mensili sulla rendita AVS dell'ex marito sarebbe decaduta. L'appellante unisce

al proprio memoriale del 27 dicem­bre 2016, da parte sua, una comunicazione 1°

dicem­bre 2016 del medesimo istituto in merito all'ammontare della propria

rendita AVS dopo il divorzio. Successivi alla decisione impugnata e trasmessi alla

Camera senza indugio, simili documenti sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CC).

Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si tornerà oltre (consid. 12a e 16).

3.

Nelle sue

osservazioni l'attrice afferma che l'appello principale è irricevibile per

carenza di motivazione, il convenuto limitandosi a ripetere le argomentazioni addotte

davanti al Pretore, senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, che un

appello debba essere “motivato” (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC)

non fa dubbio. Che in concreto singole censure possano rivelarsi insufficientemente

sostanziate, come pretende l'interessata, ancora non significa tuttavia che il ricorso

vada dichiarato irricevibile nel suo intero. In concreto l'appello principale

per­mette di capire che AP 1 contesta il finanziamento mediante acquisti di tre

immobili a lui intestati (pag. 1 a 6), come pure la possibilità di suddividere la

previdenza professionale con un versamento unico (pag. 6). Inoltre egli mette

in discussione il tenore di vita sostenuto dall'attrice durante la comunione

domestica (pag. 6 seg.), il costo dell'alloggio riconosciuto nel fabbisogno minimo

di lei (pag. 7), gli oneri di manutenzione dei

propri immobili (pag. 7), i propri redditi accessori (pag. 7), il cumulo

della pensione ai propri redditi (pag. 8) e l'ammontare del proprio

fabbisogno minimo (pag. 8), esigendo altresì il rimborso di determinate somme di

denaro (pag. 8 e segg.). Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti

minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto

di una disamina particolareggiata.

4.

Litigiosi rimangono,

in appello, la liquidazione del regime dei beni, il riparto della previdenza

professionale, il contributo alimentare per la moglie e l'indennità in favore

di quest'ultima per ripetibili di primo grado. Il principio del divorzio invece

è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, così

come quelle relative al conguaglio della previdenza professionale, vanno

esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in

RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; analogamente, da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 2). Occorre quindi

procedere a tale stregua.

I. Sulla liquidazione del

regime dei beni

5.

Il Pretore aggiunto

ha ritenuto decisivo per lo scioglimento della partecipazione agli acquisti la

data del 1° luglio 2010, quan­do nella procedura a tutela dell'unione coniugale

è stata pronunciata la separazione dei beni. Posto ciò, egli ha rilevato che

l'attrice chiede di partecipare all'aumento degli acquisti riguardo a tre proprietà

immobiliari del marito, ragione per cui ha chiamato il perito giudiziario che

aveva stimato il valore dei fondi nel novem­bre del 2014 a completare il

referto, indicando il corrispondente valore degli immobili il 1° lu­glio

2010.

L'appellante eccepisce anzitutto che la data determinante per la

liquidazione del regime matrimoniale è l'8 giugno 2010, giorno in cui la moglie

ha instato a protezione dell'unione coniugale, e lamenta di non aver potuto ritrovare

documentazione più vecchia di dieci anni per confortare le proprie tesi, né

l'Ufficio circondariale di tassazione né le banche conservando giustificativi

oltre il decennio imposto dalla legge. Egli ribadisce in ogni modo che la

proprietà di quegli immobili è stata finanziata esclusivamente con beni propri di

lui e ipoteche, dovendo “fa[r] stato anche la buona fede”, mentre la moglie non

ha dimostrato di avere investito mez­zi propri nell'operazione. In circostanze

siffatte, a mente sua, neppure era il caso che il Pretore aggiunto esperisse una

perizia.

a) Ove

sia giustificata una sospensione della comunione domesti­ca, il giudice ordina

la separazione dei beni in una procedura a tutela dell'unione coniugale “se le

circostanze la giustificano” (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC). Lo scioglimento del regime

si ha per avvenuto allora, come in una causa di divor­zio (art. 204

cpv. 2 CC), il giorno della presentazione del­l'istanza (Deschenaux/Stei­­­nauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edi­zio­ne, pag. 675 n. 1141; Steinauer

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad 204; Hausheer/Aebi-Mül­ler in: Basler

Kommentar, ZGB I, 5ª edi­zio­­ne, n. 17 ad art. 204). In concreto l'istanza

a protezione dell'unione coniugale è stata depositata ­l'8 giugno 2010 (doc. II

richia­mato: act. I nell'inc. DM.2010.126). Se non che, come sottolinea l'attrice,

a un'udienza del 2 luglio 2010, tenuta proprio nel­l'ambito della procedura a

tutela del­l'unione coniugale, le parti si sono accordate nel senso che la

separazione dei beni valesse dal 1° luglio 2010. Quell'accordo è poi stato

ripreso dal Pretore nella sentenza del 29 ottobre 2010 (doc. II richia­mato;

act II e VII nell'inc. DM.2010.126; doc. L). A ragione dunque il primo giu­dice

ha considerato decisiva per lo scioglimento della partecipazione agli

acquisti la data del 1° lu­glio 2010.

b) Diversamente

da quanto vale per lo scioglimento del regime dei beni, determinante per

stabilire il valore degli acquisti è il momento della liquidazione (art.

214.

cpv. 1 CC). E il “momento della liquidazione” è per principio, in caso di

divorzio, il momento in cui il giudice emana la sentenza (DTF 137 III 339

consid. 2.1.2 con rimando; analogamente: De­sche­naux/

Stei­­­nauer/Baddeley, op. cit., pag.

743.

n. 1306; Stei­nauer, op. cit., n. 6 ad art. 214 con rinvii; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n.

1.

ad art. 204 e n. 9 ad art. 214). Nel caso specifico la sentenza di

divorzio è stata emessa il 7 settembre 2016. Per la liquidazione del

regime il Pretore aggiunto avrebbe dovuto fondarsi così, ove avesse inteso

aggiornare le stime peritali agli atti, sul valore dei beni litigiosi nel

giugno del 2016 (ultimo atto istruttorio), non retroattivamente nel luglio del

2010.

È vero che su questo punto le parti non muovono – né han­no mosso – contestazioni

al suo operato, ma è altrettanto vero che l'art. 214 cpv. 1 CC va applicato

d'ufficio (art. 57 CPC). Ai fini del presente giudizio giova far capo perciò, per

fondarsi sul valore venale del­l'uno o dell'altro immobile, alle risultanze

peritali del novembre 2014, che costituiscono le stime più recenti agli atti.

Non incombe per contro a questa Camera, in mancanza di qualsiasi richiesta

delle parti, ordinare di propria iniziativa aggiornamenti peritali, una

liquidazione del regime dei beni dopo il divorzio essendo retta dal principio

Dispositivo

dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC).

c) Quanto

alle difficoltà invocate dall'appellante nel reperire vecchi documenti per

dimostrare l'esistenza di beni propri, l'art. 200 cpv. 3 CC dispone che fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge si presumono

acquisti. Per vincere tale presunzione non si impongono necessariamente prove docu­mentali. Possono valere anche altri mezzi di

prova (Steinauer, op. cit.,

n. 12 ad art. 200; Hausheer/Aeby-Müller,

op. cit., n. 22 ad art. 200), ma occorrono pur sempre prove. Gli ostacoli pratici di cui si duole l'appellante nulla mutano, neppure sotto il

profilo della buona fede. Un'altra questione è valutare se

e in che misura la presunzione del­l'art. 200 cpv. 3 CC si applichi ai singoli

beni immobili in oggetto. Il problema va esaminato senza indugio (consid. 6, 7

e 8).

6. Relativamente alla

particella n. 5454 RFD di __________ (56 m², “passo”),

il Pretore aggiunto ha ricordato che il fondo è stato comperato il 4

settembre 1986 dal convenuto con il fratello A__________, in comproprietà un

mezzo ciascuno, per fr. 60 000.–,

di cui

fr. 30 000.– versati in contanti alla firma del

contratto e provenienti da una donazione elargita ai due dalla madre. Si

trattava perciò di beni propri dei fratelli. Quanto agli altri fr. 30 000.–, provenienti secondo il convenuto da un

mutuo ipotecario acceso presso la Banca __________, il primo giudice ha

ritenuto che AP 1 non avesse dimostrato di avere rimborsato quel mutuo – come

asseriva – con beni propri, grazie alla vendita di un immobile a __________ che

apparteneva a una comunione ereditaria del ramo paterno. Per dimostrare ciò non

bastava, a suo parere, un conteggio redatto dal convenuto stesso né la testimonianza

di A__________ L_____, il quale si era limitato a ripetere quanto il fratello gli

aveva riferito. E siccome il perito ha stimato il valore di tale fondo, il 1°

luglio 2010, in fr. 65 000.–, il

Pretore aggiunto ha considerato la quota di un mezzo appartenente al convenuto

(fr. 32 500.–) come acquisto di lui,

metà finanziata con beni propri e l'altra metà con acquisti, onde una spettanza

della moglie di fr. 8125.– (art. 215 cpv. 1 CC).

a)

L'appellante fa valere che gli sarebbe stato impossibile ammortare il citato

debito ipotecario con acquisti, non aven­do egli mai avuto redditi sufficienti,

e deplora nuovamente di non aver potuto reperire documentazione bancaria

risalente al 1986. Sottolinea nondimeno di avere prodotto un conteggio sulla

ripartizione fra coeredi di quanto ricavato dalla vendita del menzionato immobile

a __________, documento dal quale risulta che tre ottavi dell'incasso sono

spettati all'eredità paterna e sul quale figura il nome dell'acquirente. Egli

ribadisce altresì che nella sua testimonianza il fratello A__________ ha espresso

chiara fiducia in lui. Quanto al valore della particella n. 5454 stimato dal

perito, il convenuto fa valere che fr. 5000.– di sistemazione esterna sono

stati calcolati anche tenendo conto del fatto che il fondo è stato comperato

per migliorare l'accesso e l'edificabilità della limitrofa particella n. 2564,

proprietà della comunione ereditaria paterna. Essendo pertanto il fondo n. 5454

da attribuire ai suoi beni propri, secondo AP 1 nulla può pretendere l'attrice a

titolo di aumento.

b)

Nelle sue osservazioni all'appello l'attrice obietta che l'assunto del

convenuto circa l'insufficienza di acquisti per estinguere il debito ipotecario

e le difficoltà probatorie da lui incontrate sono nuove, e perciò irricevibili.

Essa oppone che la provenienza del denaro usato per saldare il debito acceso

all'ac­quisto dell'immobile non è dimostrata e che, di conseguenza, vale la

presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC. Nell'appello incidentale essa soggiunge altresì che la deposizione di W__________, un altro fratello del convenuto, quanto all'origine dei fr. 30 000.– pagati in contanti alla fir­ma del contratto non è attendibile,

sia perché quegli ha narrato unicamente di circostanze riferitegli dal

convenuto medesimo sia per le contraddizioni emerse durante la testimonianza. L'attrice

chiede pertanto che la quota di comproprietà del marito (un mezzo) sulla

particella n. 5454 sia ascritta agli acquisti di lui (e non solo la metà di

tale quota), di modo che la sua spettanza passa da fr. 8125.– a

fr. 16 250.–.

c) Sentito

come testimone, W__________ ha dichiarato che nel 1986 i fratelli A__________ e

AP 1 avevano ricevuto dalla madre la somma di fr. 30 000.– complessivi per acquistare la

particella n. 5454, come gli richiamava alla mente il convenuto (deposizione

del 5 febbraio 2014, verbali pag. 3 verso il basso). Egli non si è

limitato in ogni modo a confermare l'affermazione del fratello, ma ha spiegato che

la donazione aveva lo scopo di permettere ad A__________ e a G__________ di ottenere

un maggiore indice di sfruttamento e di creare un appartamento per la madre al momento di edificare l'attigua particella

n. 2564, sulla quale E__________ godeva di un diritto di usufrutto.

Che inizialmente egli non serbasse ricordo del­l'anticipo ereditario in denaro ricevuto

dai fratelli ancora non significa ch'egli abbia mentito. Né egli si è

contraddetto escludendo di avere ricevuto anticipi ereditari in immobili oltre

a quelli già menzionati, A__________ e AP 1 avendo percepito, da parte loro, una

somma di denaro. Del resto anche A__________ ha riconosciuto di avere ricevuto dalla

madre, insieme con il fratello AP 1, fr. 30 000.–

complessivi (deposizione del 5 febbraio 2014, verbali pag. 4 in fondo). E

non risulta che egli si sia limitato a ripetere quanto sostiene il fratello,

sicché non si vede perché la sua deposizione andrebbe revocata in dubbio.

d) L'attrice

allega che, comunque sia, l'importo di fr. 30 000.–

non è stato stanziato da E__________ come anticipo ereditario, bensì come

prestito. A prescindere dal fatto però che l'argomento è sollevato per la prima

volta in appello (si veda il memoriale conclusivo del 25 settembre 2015,

pag. 4), nella sua testimonianza A__________ ha confermato una dichiarazione da

lui sottoscritta l'11 aprile 2013, secondo cui il menzionato importo gli è stato

versato “quale anticipo ereditario” (doc. 14). L'attrice non ha messo in forse

quella dichiarazio­ne durante l'escussione del testimone. Che poi i restanti fr. 30 000.– necessari per pagare il prezzo di acquisto

della particella n. 5454 siano stati finanziati grazie a un mutuo ipotecario ottenuto

dalla Banca __________ è una circostanza ribadita anche da A__________ (deposizione

citata, verbali pag. 4 a metà), di per sé non più contestata neppure dall'attrice. Comperata con denaro

ricevuto in donazione dalla madre, e pertanto con beni propri (art. 198 n. 2

CC), la quota di un mezzo della particella n. 5454 intestata a AP 1 va considerata

così un bene proprio di lui (art. 198 n. 4 CC). Quanto al mutuo acceso per

finanziare l'operazione, esso ha continuato a gravare il bene stesso (art. 209

cpv. 2 CC).

e) Ciò

posto, è pacifico che nel frattempo il mutuo ipotecario è stato estinto. L'appellante

sostiene che ciò è stato possibile grazie al ricavo della vendita di un

immobile a __________, proprietà di una comunione ereditaria del ramo paterno. Il

Pretore aggiunto non ha creduto all'affermazione, non bastandogli a titolo di prova

un conteggio redatto dallo stesso AP 1, contestato dal­l'attrice, né la testimonianza

del fratello A__________, il quale si è limitato a espri­mere su questo punto piena

fiducia nell'operato del convenuto (sentenza impugnata, consid. 3.6). Il

problema è che, si condividesse pure l'apprezzamento del Pretore aggiunto, la presunzione

del­l'art. 200 cpv. 3 CC (secondo cui tutti i beni di un coniuge sono

considerati acquisti fino a prova del contrario) non è di alcuna pertinenza

nelle condizioni descritte, giacché essa disciplina unicamente l'attribuzione

di un bene all'una o all'altra massa del

regime matrimoniale (DTF 131 III 565 consid. 4.3). La quota di un mezzo

della particella n. 5454 è – come si è visto – un bene proprio del

convenuto. La presunzione del­l'art. 200 cpv. 3 CC risulta dunque superata. La

questione è di sapere piuttosto, nel caso in esame, se beni di una determinata massa

(acquisti) hanno contribuito alla compera, al miglioramento o alla

conservazione di beni di un'altra mas­sa (beni propri) secondo le previsioni

dell'art. 209 cpv. 1 e 3 CC.

f) Individuare

chi debba sopportare l'onere della prova per dimostrare che beni di una determinata

massa hanno contribuito al pagamento di debiti o al­l'acquisizione di beni di un'altra,

sicché la prima massa ha diritto a un compenso nei confronti della seconda (compenso

corrispondente al valore nominale del contributo o a una partecipazione al

maggior valore o al minor valore del bene in questione) è un interrogativo che va

risolto in base al precetto del­l'art. 8 CC. Secondo giurisprudenza, vige

la presunzione di fatto per cui spese destinate alla famiglia, comprese

quelle per la previdenza professionale, per il consegui­mento del reddito o per

il pagamento delle imposte sono generalmente finanziate con acquisti. Si

presume inoltre che per coprire spese correnti del­l'econo­mia domestica i

coniugi non attingano a beni propri, ma ricorrano a tali beni anzitutto per

investimenti straordinari. Simili presunzioni di fatto agevolano, ma non invertono

l'onere della prova. Per inficiarle è sufficiente che la controparte adduca una

controprova idonea a insinuare nel giudice il dubbio che la presunzione

naturale non si attagli al caso specifico (sentenza del Tribunale federale

5A_37/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.2.1, in: FamPra.ch 2012

pag. 168; più recentemente: sentenza 5A_892/2014 del 18 maggio 2015 consid. 2.1

e sentenza 5A_182/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 3.3.2; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid. 5b;

in dottrina: Aebi-Müller/ Jetzer, Beweislast und Beweismass im Ehe­güterrecht,

in: AJP/PJA 2011 pag. 302 lett. a).

g) Nella

fattispecie il convenuto ha estinto un debito ipotecario gravante un bene

proprio. La presunzione naturale va nel senso che – come detto – un

ammortamento del genere non suole avvenire con acquisti. Toccava dunque

all'attrice dimostrare che AP 1 avesse impiegato acquisti a quello scopo. In

realtà essa non ha addotto il benché minimo elemento di prova, limitandosi a

invocare (ancora nel memoriale

di osservazioni all'appello e

di appello incidentale: pag. 4 a metà) l'art. 200 cpv. 3 CC, che

non è di alcuna pertinenza. Ne segue che, contrariamente all'opinione del

Pretore aggiunto, in concreto l'attrice non può pretendere di partecipare all'aumento

di acquisti (nella prospettiva dell'art. 215 cpv. 1 CC). In proposito l'appello

principale merita accoglimento.

7. Per quel che è della

particella n. 2564 RFD di __________, il Pretore aggiunto ha accertato che il bene

è pervenuto al convenuto e ai suoi tre fratelli dall'eredità paterna. Su quel

fondo il convenuto e i fratelli hanno costruito nel 1989 un palazzo di

appartamenti, finanziato interamente per mezzo di un mutuo ipotecario. Pur non

risultando ammortamenti, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 abbia dovuto

onorare almeno la propria quota di interessi ipotecari e che, non avendo costui

dimostrato il pagamento di quegli oneri con beni propri, ciò si presume essere avvenuto

con acquisti. Nelle circostanze descritte egli ha dedotto così dal valore del

fondo accertato dal perito il 1° luglio 2010 (fr. 2 753 330.–) il valore del

terreno (fr. 1 073 240.–) e l'ammontare del credito ipotecario (fr. 1 200 000.–),

giungendo a definire un plusvalore di fr. 480 090.–.

Stante la quota di un quarto di pertinenza del

convenuto, egli ha calcolato un credito di fr. 120 022.50 dei suoi acquisti nei confronti dei suoi beni propri,

riconoscendo per finire alla moglie una partecipazione di fr. 60 011.25 (sentenza impugnata, consid. 3.7.3).

a) AP

1 rammenta, in sintesi, che il 1° luglio 2010 la particella n. 2564 era ancora intestata

alla comunione ereditaria paterna e che su di essa la madre beneficiava di un

diritto di usufrutto. Costituito il nuovo stabile in proprietà per piani, essa ha

poi occupato uno dei due appartamenti di pertinenza di lui. Egli sostiene inoltre

che il debito ipotecario complessivo ammontava a fr. 1 450 000.– ed è rimasto immutato

anche in seguito, non senza lamentare che il perito ha trascurato lavori di

manutenzione eseguiti dopo il 1° luglio 2010 per fr. 65 701.–. L'appellante critica altresì la

suddivisione per quattro del valore complessivo dell'immobile, facendo valere

che in seguito a differenze nei costi di costruzione e in dipen­denza del piano

fra gli appartamenti assegnati a ciascun erede il debito complessivo è stato ripartito

ascrivendogli solo fr. 311 000.–, sicché dopo

la costituzione della proprietà per piani la sua quota complessiva è risultata di

209 millesimi. Il convenuto contesta infine le cifre su cui si è fondato il

perito e adduce che l'ammontare del mutuo e delle spese di manutenzione

eseguite dopo il 1° luglio 2010 superano il valore della sua quota dello

stabile. A mente sua, in ogni modo, trattandosi di un immobile finanziato con

beni propri e con un mutuo ipotecario, il maggior valore rientra nei beni

propri, mentre gli acquisti non hanno diritto a compenso alcuno.

b) L'attrice

ribadisce che l'appellante adduce argomentazioni confuse e generiche, le quali

non si confrontano con la motivazione del primo giudice, ma si limitano a

ripetere le allegazioni di prima sede, onde la loro irricevibilità. Essa sostiene

che l'esistenza dell'usufrutto materno non è mai stata fatta valere davanti al

Pretore aggiunto, che l'ammontare del mutuo ipotecario non è stato dimostrato e

che il presunto importo di fr. 1 200 000.– risulta soltanto dalla deposizione del fratello

del convenuto. Essa soggiunge che il convenuto non ha mai preteso di avere

rinunciato alla manutenzione dello stabile e che W__________ ha anzi dichiarato

il contrario. In definitiva, l'attrice contesta l'affermazione del convenuto, secondo

cui l'immobile costituisce un bene proprio.

c) I

calcoli e gli argomenti dell'appellante non sono di facile comprensione, ma non

si può dire che AP 1 non si confronti con la sentenza impugnata, per lo meno nella

misura in cui chiede di applicare alla fattispecie i principi esposti in DTF

138 III 156 consid. 5.2.4.1. Quanto al fondo, esso è stato ereditato da lui e

dai tre fratelli alla morte del padre, nel 1986, ed è stato intestato alla

comunione ereditaria nel 1988, la madre avendo optato per l'usufrutto “con rinuncia

momentanea all'iscrizione” (doc. IV richiamato dall'Ufficio dei registri del

Distretto di Locarno: istanza di iscri­zione del 22 febbraio 1988 d.g. __________

e foglio del mastro n. 2564). Su quella particella i coeredi hanno eretto fra

il 1988 e il 1989 un palazzo di cinque livelli costituito in proprietà per

piani, attribuendosi un livello ciascuno, più una quota consistente in un

locale hobby a pianterreno. Il secondo livello, assegnato al convenuto, consta

di due appartamenti, uno dei quali occupato dalla madre fino alla morte,

intervenuta nel­l'aprile del 1989. L'operazione immobiliare è stata finanziata

interamente con un mutuo ipotecario che gli eredi hanno ottenuto dalla Banca __________,

suddiviso poi fra gli eredi medesimi (deposizione di W__________ del 5 febbraio

2014, verbali, pag. 2 seg.).

d) L'attrice

sembrerebbe contestare l'attribuzione delle due proprietà per piani (n. 18 925, pari a 87/1000, e n. 18 926, pari a 122/1000)

ai beni propri del marito. A torto. La quota indivisa della particella n. 2564

è pervenuta a AP 1 per successione ed è quindi da attribuire ai beni propri di

lui (art. 198 n. 2 CC). Poco importano sotto questo pro­filo eventuali

investi­menti finanziati con acquisti (DTF 132 III 149 consid. 2.2.3 con

rinvii), ipotesi che del resto esula dal caso in esame, neppure l'interessata

contestando che l'edificazione del palazzo sia stata sovvenzionata interamente con

un mutuo ipotecario concesso agli eredi dalla Banca __________. Correlato a un

bene proprio, quel debito – a prescindere dal suo ammontare – ha continuato dunque a gravare il bene stesso (art. 209

cpv. 2 CC). E il primo giudice ha escluso, senza essere contraddetto, che il mutuo

sia mai stato rimbor­sato in tutto o in parte. Quanto a eventuali lavori di

manutenzione straordinaria suscettibili di aumentare il valore dell'immobile, come

ad esempio l'isolamento termico delle facciate cui si riferisce W__________ (deposizione

del 5 febbraio 2014, verbali pag. 2 in basso), non è dato di sapere né quan­do

essi siano stati eseguiti né con quali fondi essi siano stati finanziati né a

quanto sia ammontata la spesa.

e) Per

il resto è indiscutibile che negli anni l'appellante ha dovuto far fronte a

oneri ipotecari e a spese di manutenzione ordi­naria. Contrariamente a quanto opina

il Pretore aggiunto, tuttavia, gli acquisti di un coniuge non si vedono

riconoscere un diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 1 CC per il solo

fatto di avere coperto gli interessi ipotecari di un debito gravante un bene

proprio (Steinauer, op. cit., n. 31

ad art. 209 con rinvii; Deschenaux/Stei­­­nauer/Baddeley, op. cit., pag. 734 n. 1287

con rimandi alla nota 50). Simili oneri, così come le spese per la manutenzione

corrente di un bene proprio, sono infatti a carico degli acquisti, quanto meno

ove il bene proprio generi redditi sufficienti per coprire quei costi (Netto­ertrags­methode:

DTF 135 III 342 consid. 2.3; Desche­naux/Stei­­­nauer/ Baddeley, op. cit., pag. 665 n. 1115a e nota

50 con rimandi; Haus­heer/Aebi-Müller,

op. cit., n. 28 ad art. 209; Haus-heer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione

1992,

n. 26 ad art. 209 CC). Nella fattispecie l'interessata non ha mai asserito che le

entrate correnti dalla locazione dei due appartamenti intestati al marito non

fossero sufficienti per coprire gli oneri ipotecari e la manutenzione ordinaria

dei medesimi. Agli atti non figurano dati, per altro, che inducano a desumere

il contrario. Non si ravvisano dunque i presupposti perché l'attrice possa

avanzare pretese in forza dell'art. 215 cpv. 1 CC relativamente al valore di tale

fondo. Anche su questo punto l'appello principale si rivela provvisto di buon

diritto.

8. Riguardo alla

particella n. 837 RFD di __________, sulla quale sorge quella che era

l'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto ha vagliato in primo luogo le

obiezioni dell'attrice in merito alla stima del perito, confermando il valore reale

del fondo in fr. 510.–/m² e tralasciando una deduzione di fr. 20 000.– per difetti di costruzione, già

considerati a suo avviso nel coefficiente di vetustà dell'edificio. Ha

accertato così un valore complessivo, nel luglio del 2010, di fr. 660 000.– arrotondati. Dedotto il mutuo ipotecario

di fr. 150 000.–, egli ha calcolato la partecipazione

dell'attrice agli acquisti in fr. 255 000.–,

AP 1 non avendo dimostrato di avere acquisito il fondo con beni propri

(sentenza impugnata, consid. 3.8).

a)

AP 1 sostiene di avere comperato il terreno nel giugno del 1974 grazie a fr.

18 000.– ricavati dalla vendita di un

terreno a __________ e a fr. 57 000.– provenienti dal mutuo ipotecario gravante

l'immobile (fr. 155 000.–) per complessivi fr.

75 000.– Afferma altresì di avere finanziato

la costruzione della casa, costata complessivamente fr. 196 500.–, con il saldo di fr. 98 000.– del citato mutuo, con fr. 46 000.– provenienti dal mutuo acceso sulla

particella n. 2564 RFD di __________ e con fr. 52

500.– ottenuti dalla liquidazione di un negozio di tessili a __________,

compensando le pretese degli artigiani con la fornitura di merce. Dandosi di

conseguenza un immobile finanziato con beni propri, a suo avviso nulla è dovuto

alla moglie come partecipazione agli acquisti. Egli contesta altresì la stima

peritale del fondo, che ritiene ammontare a fr. 168

800.–. L'appellante ricorda che nel 2010 la casa era assicurata per fr.

520 000.– e fa valere che l'immobile non

può essere locato a terzi senza importanti lavori di manutenzione. Egli chiede infine

di tenere conto di determinati versamenti provenienti dall'alienazione di beni

ereditati, andati a copertura del citato mutuo di fr. 46 000.– e di altri debiti.

b) L'attrice

obietta una volta ancora che gli argomenti del convenuto non sono ricevibili

per carenza di motivazione. Sostiene altresì che il marito non ha comprovato le

proprie allegazioni né ha dimostrato, tanto meno, che i proventi della vendita

del terreno a __________ siano stati effettivamente destinati all'acquisto

della proprietà a __________, intervenuto mesi dopo. A suo parere, ammortamenti

e interessi ipotecari sono stati pagati necessariamente con acquisti. Nell'appello

incidentale l'attrice contesta inoltre la stima del perito relativa al valore del

fondo, che a suo parere va portato a fr. 590.–/m², onde un valore complessivo

di fr. 710 000.–. Dedotto il mutuo

ipotecario di fr. 150 000.–, essa

quantifica così la propria partecipazione all'aumento in fr. 280 000.–.

c) Che

nell'appello il convenuto riprenda ampi stralci del memoriale conclusivo è

vero. Non si può rimproverargli tuttavia di non confrontarsi con la sentenza impugnata,

nella quale per altro il Pretore aggiunto non si è espresso su tutte le allegazioni

di lui. Rilevato ciò, dagli atti si evince che il 14 febbraio 1974 AP 1 ha

venduto un terreno a __________ per fr. 18 000.–

(doc. 12) e che il 20 giugno 1974 egli ha comperato la particella n. 837 a __________ per fr. 74 500.–, di cui fr. 10 000.–

pagati entro dieci giorni e il resto in due rate dopo l'iscrizione del trapasso

di proprietà nel registro fondiario, il tutto condizionato all'ottenimento di

una licenzia edilizia (doc. IV richiamato, d.g. __________). Contestualmente

all'iscrizione nel registro fondiario, intervenuta il 14 ottobre 1974, egli ha ottenuto

l'emissione di due cartelle ipotecarie sul medesimo fondo per complessivi fr. 155 000.– (doc. IV

richiamato, d.g. __________ e __________).

Dagli

atti non risulta però che il terreno di __________ costituisse, come

l'appellante assume, un bene proprio di lui, nel senso che fosse suo già prima

del matrimonio. Né si deduce che il ricavo di quella vendita sia stato

destinato all'acquisto della particella n. 837,

ciò che l'attrice ha sempre contestato (replica, pag. 3; memoriale conclusivo,

pag. 5). Non si disconosce che sussista coerenza temporale fra le

due operazioni immobiliari, ma nulla ne dimostra il nesso. È possibile che l'appellante

si sia trovato nell'impossibilità di documentare la circostanza, dato il lungo

tempo trascorso. Ciò non escludeva tuttavia la proponibilità di altre prove. E,

comunque sia, le conseguenze legate al­l'impossibilità di dimostrare un fatto

rimangono a carico della parte cui incombe l'onere della prova. Non essendo

dimostrata in concreto la provenienza da beni propri del denaro usato

per comperare la particella n. 837, torna applicabile la presunzione del­l'art.

200 cpv. 3 CC. Il fondo va considerato quindi come acquisto.

d) Dagli

atti risulta invero che il 31 dicembre 2007, molti anni dopo l'edificazione

della casa (risalente al 1974), il fratello W__________ ha accreditato fr. 40 000.– sul conto d'appoggio del mutuo

ipotecario relativo all'immobile (doc. 20), in seguito alla divisione di un

bene ereditato a __________ (doc. 3 e 4), oltre a complessivi fr. 35 000.– l'8 febbraio 2010 per “quota parte

compravendita terreno part. 384 RFD __________” (doc. 7 e 8). Gli atti non

consentono però di accertare che quel denaro sia stato usato per abbattere il

mutuo ipotecario gravante la particella di __________, né dimostrano che sia

stato adoperato per rimborsare il mutuo di fr. 46

000.– che l'interessato sostiene di

avere contratto sulla particella n. 2564 di __________ per erigere l'abitazione

coniugale. Gli atti sono poi del tutto silenti sulla liquidazione del negozio

di tessili a __________ che l'appellante afferma essere servito per finanziare

in natura la costruzione dello stabile.

Nella

documentazione prodotta figura unicamente una convenzione del 20 febbraio 2009 relativa

a un mutuo ipotecario di fr. 150 000.– che

pacificamente concerne l'immobile di __________ (doc. 20), ma nulla è dato di

sapere sull'ammontare del debito al momento del­l'edi­ficazione del fondo o,

quanto meno, prima dei pretesi ammortamenti (i quali risalirebbero a pochi anni

prima dell'introduzione della causa, sicché il convenuto avrebbe potuto

procurarsi dalla banca la documentazione necessaria). Né l'interessato ha

dimostrato che altri debiti gravanti gli acquisti sarebbero stati saldati con

il ricavo dalla vendita di beni propri. Per finire, non si può escludere che

nella particella n. 837 siano finiti beni propri del convenuto. Mancano

però prove. E la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC può essere sovvertita solo

per mezzo di prove.

e) Il

convenuto si dilunga poi in calcoli sui costi di costruzione da lui affrontati

nel 1975 per complessivi fr. 196 500.–,

applicando indici cui farebbero capo le compagnie d'assicurazione e la Città di

__________ e che ricondurrebbero l'importo a fr. 182 900.– nel 2010, importo dal quale si dovrebbero

ancora dedurre fr. 14 103.– per spese

di manutenzione. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che il giudice non

può scostarsi a piacimento da una perizia. Perché ciò sia, il referto deve

denotare incoerenze o fraintendimenti palesi, oppure lacune o contraddizioni

riconoscibili già a un primo esame (DTF 142

IV 53 consid. 2.1.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2015.91 del 30 agosto 2017, consid. 7a con richiami). Nella fattispecie il

perito ha definito il valore reale dei manufatti sulla particella n. 837 nel novembre

2014 (ultima stima disponibile) in complessivi fr. 320 000.– (arrotondati) sulla scorta di una serie di parametri da

lui partitamente enunciati, già considerata la vetustà dello stabile e i

difetti riscontrati (referto del 19 dicem­bre 2014, pag. 18 e 20). Il che

risponde al principio per cui deter­minante è il valore venale del bene e non

l'evoluzione dell'investimento iniziale nell'edificio.

Che

poi la volumetria dello stabile differisca secondo la norma SIA usata per il

calcolo (referto del 19 dicembre 2014, pag. 15) ancora non significa che il

perito sia trasceso in “dati speculativi”. Il fatto anzi che il proprietario abbia

assicurato lo stabile per un valore a nuovo di fr. 431 000.– fino al 2007, esclusa la copertura delle spese di sgombero

e della pavimentazione, portan­do il valore assicurato a fr. 520 000.– nel 2010 dimostra se mai che la

valutazione del perito non è insostenibile, tutto ignorandosi per altro sulla

scorta di quali criteri l'assicuratore del convenuto abbia eseguito la valutazione

e quale riduzione egli applicherebbe per vetustà dell'edificio in caso di danno

totale. In definitiva, l'appellante espone con dovizia di calcoli il suo personale

punto di vista, ma non mette in luce incoerenze o fraintendimenti palesi della

perizia, né lacune o contraddizioni riconoscibili già a un primo esame. Non

sussistono dunque i presupposti perché il giudice abbia a distanziarsi dal

referto specialistico.

f) L'attrice

contesta da parte sua il valore del terreno, stimato dal perito in fr. 555.–/m²

per complessivi fr. 320 000.– arrotondati (somma

identica al valore dei manufatti: referto del 19 dicembre 2014,

pag. 17 e 20). Essa chiede di rivalutare il prezzo unitario a fr. 590.–/m²,

stima da cui il perito stesso ammette di essersi dipartito. Ora, che il perito

abbia riconosciuto di avere stimato il terreno nel novembre del 2014 in

fr. 590.–/m² è indubbio (complemento di perizia n. 2 del 1° marzo

2016, pag. 2 in fondo). Da quella stima però egli

ha

dedotto fr. 35.–/m² (fr. 20 055.–) “per limitazione delle residenze secondarie

nel Comune di __________” (referto del 19 di­cembre 2014, pag. 17),

deduzione che non ha applicato alla stima del luglio 2010 poiché a quel momento

l'iniziativa __________ non era ancora stata accolta (complemento di perizia n.

2 del 1° marzo 2016, pag. 2 a metà). L'attrice non muove obiezioni a tale ragionamento.

E siccome la stima del luglio 2010 non è di rilievo ai fini del giudizio, non

vi è motivo di scostarsi dal valore unitario di fr. 555.–/m² fissato dal perito

nel novembre del 2014.

Tanto

meno si giustifica di distanziarsi, nella fattispecie, dalla stima peritale sul

valore dei manufatti (fr. 320 000.– arrotondati:

referto del 19 dicembre 2014, pag. 18 segg.), che l'attrice vorrebbe portare

a fr. 369 925.– complessivi. Per il Pretore

aggiunto “appare corretto” ignorare la citata deduzione di fr. 20 000.– applicata dal perito per difetti di

costruzione, deduzione che secondo il Pretore aggiunto va considerata già compresa

in quella per vetustà dello stabile riconosciuta dal­l'esperto (sentenza

impugnata, consid. 3.8). In realtà non tocca al giudice sostituirsi al perito

in valutazioni tecniche, men che meno senza avere interpellato l'esperto e senza

avere chiesto spiegazioni, se non – come detto – in caso di incoerenze o

fraintendimenti palesi, lacune o contraddizioni del referto riconoscibili già a

un primo esame. Estremi del genere non si ravvisano in concreto. I criteri

preposti alla stima di un fondo, del resto, sono fattori specialistici cui il giudice

non può semplicemente sostituire il proprio apprezzamento. Nella fattispecie non

soccorrono quindi i requisiti per intervenire sul valore complessivo del fondo stimato

dal perito in fr. 640 000.–. E siccome in

tale valore il convenuto non ha dimostrato essere confluiti beni propri, al­l'attrice

spetta, una volta dedotto il carico ipotecario di fr. 150 000.– (doc. 20) che grava l'immobile (art.

209 cpv. 2 CC), un corrispettivo pari alla metà del valore medesimo (art. 215

cpv. 1 CC), ovvero fr. 245 000.–.

II. Sul

riparto della previdenza professionale

9. Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha rammentato che al momento in cui AO 1 ha

intentato causa di divorzio, il 28 settembre 2012, entrambi i coniugi avevano

già raggiunto l'età del pensionamento. AP 1 in specie aveva maturato il 31

agosto 2009 una prestazione d'uscita di fr. 35

275.85 che gli assicura una modesta rendita di fr. 2015.– annui da

parte dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, mentre la moglie non beneficia

di alcuna rendita, non avendo alcuna previdenza professionale. In circostanze

del genere, ponderata nel complesso la situazione economica delle parti, il primo

giudice ha ritenuto adeguato riconoscere all'attrice un'inden­nità sostitutiva del “secondo pilastro” di fr. 13 000.– (art. 124 cpv. 1 vCC), come l'interessata chiedeva

(sentenza impugnata, consid. 4.3 e 4.4).

Il convenuto afferma nell'appello

che dopo l'età del pensionamento non è più possibile dividere averi di cassa

pensione e fa valere di essersi rimesso al giudizio del Pretore aggiunto in materia

di “secondo pilastro” unicamente per quanto concerne la suddivisione della

rendita da lui percepita, respingendo l'ipotesi di qualsiasi versamento in

capitale. L'attrice sostiene, da parte sua, che l'appello del convenuto .una

volta di più irricevibile, sia perché in materia previdenziale quegli si è

rimesso al giudizio del Pretore aggiunto, sia perché nel memoriale egli non si

confronta con la motivazione del giudizio impugnato.

a) Intanto

non si può dire che AP 1 si sia semplicemente rimesso al giudizio del Pretore

aggiunto circa l'indennità adeguata spettante all'attrice in sostituzione del

“secondo pilastro” (art. 124 cpv. 1 vCC). Nel suo memoriale conclusivo del 30

settembre 2015 egli aveva dichiarato infatti: “Lascio al giudice la decisione

sull'eventuale ripartizione della pensione percepita (fr. 155.– mensili)

tenuto conto del mio reddito, art. 124 n. 2 e art. 125 cpv. 3 n. 1” (pag. 8). Nell'ultimo

memoriale del 14 luglio 2016 egli ha poi soggiunto: “È respinta la richiesta di

indennità LPP in capitale che non rispetta la legge LPP” (pag. 3). Il convenuto

si è rimesso così al giudizio del Pretore aggiunto per quanto riguarda la

divisione della rendita pensionistica, non per quel che attiene a un eventuale pagamento

in capitale. Quanto alla motivazione dell'appello, essa permette pur sempre di

capire che per principio l'interessato non intende versare somme di denaro all'attrice.

Certo, egli sembra fraintendere la decisione impugnata, giacché il Pretore

aggiunto non ha diviso gli averi di previdenza accumulati in costanza di

matrimonio, ma ha obbligato lui personalmente a versare alla moglie un indennizzo

a titolo di compensazione, prelevando il capitale dal proprio patrimonio (art. 124

cpv. 1 vCC). Ad ogni buon conto sulla decisione del primo giudice il convenuto non

manca di prendere posizione, fondata o infon­data che sia. L'appello non può

quindi essere dichiarato irricevibile.

b) L'art.

124 cpv. 1 vCC applicato dal Pretore aggiunto prevede­va che un'indennità

adeguata era dovuta allorché fosse già sopraggiunto un caso di previdenza per

uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza

professionale acquisite durante il matrimonio non potessero essere divise per

altri motivi. In condizioni del genere il riparto dei diritti alla previdenza

acquisiti durante il matrimo­nio non era più possibile, di modo che il

conguaglio era sostituito da un'adeguata indennità in forma di rendita o di capitale

che il giudice fissava, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Tale

stato di cose è mutato con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, della

novella legislativa sul conguaglio della

previdenza in caso di divorzio, del 19 giugno 2015 (RU 2014 pag. 2313). L'art.

124a cpv. 1 CC dispone ora che “se, al momento del promovimento della

procedura di divorzio, un coniuge percepisce [già] una rendita d'invalidità e

ha raggiunto l'età del pensionamento stabilita dal regolamento [dell'istituto

di previdenza], oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide

secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in

particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi

i coniugi”. Le pretese in materia di previdenza vanno ora divise, in altri

termini, quand'anche al momento del divorzio un caso di previdenza sia già

intervenuto, che si tratti di invalidità o di vecchiaia. Il versamento di

un'indennità adeguata non entra più in linea di conto (FF 2013 pag. 4174 in

fondo).

c) Il

nuovo diritto è applicabile non solo alle cause nuove, ma anche alle cause

pendenti dinan­zi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in

vigore (art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC), le parti avendo la facoltà – da

parte loro – di presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal

cambiamento del diritto applicabile (art. 407c cpv. 2 CPC). Anche

se una causa di divorzio è stata promossa anteriormente al 1° gennaio 2017

(come nella fattispecie), quindi, le pretese in materia di previdenza vanno divise

benché il coniuge in questione percepisca già una rendita di vecchiaia o di

invalidità per avere raggiunto l'età ordinaria del pensionamento stabilita nel

regolamento dell'istituto di previdenza. Diversamente da quanto avviene per una

persona che diventi invalida prima del pensionamento, tuttavia, in tale ipotesi

non è più possibile calcolare – né tanto meno dividere – una prestazione

d'uscita.

Il caso di previdenza si realizza definitivamente, infatti, con il

raggiungimento del­l'età di pensionamento. Occorre dividere perciò la rendita,

nel senso che un coniuge si vede riconoscere una pretesa vitalizia a una parte

della rendita della previdenza professionale percepita dall'altro. Tale pretesa

sussiste indipendentemente dal­l'eventuale morte del coniuge debitore o da un eventuale

nuovo matrimonio del coniuge creditore (FF 2013 pag. 4174 in alto).

d) Come

debba procedere il giudice chiamato a dividere una rendita della previdenza

professionale l'art. 124a cpv. 1 CC non precisa, limitandosi a

prescrivere una decisione “secondo equità”. Non sussiste dunque un modo di

procedere fondato su un'unica soluzione matematicamente corretta. Il giudice

deve determinare la parte della rendita da attribuire al coniuge creditore tenendo

conto delle circostanze concrete e secondo il suo apprezzamento (FF 2013 pag.

4174 in fondo). Il principio rimane quello della divisione per metà dell'avere

previdenziale risparmiato durante il matrimonio. Il riparto a metà dovrebbe rivelarsi

adeguato per i matrimoni di lunga durata con impatto importante sulla

situazione di reddito durante i quali è stata accumulata gran parte della previdenza,

mentre può risultare inadeguato per matrimoni più brevi, celebrati un paio

d'anni prima dell'età del pensionamento, nel qual caso il giudice divide solo

una parte della rendita. Trattandosi di previdenza per la vecchiaia, la parte

della previdenza complessiva che può essere considerata come “acquisita durante

il matrimonio” in funzione del­l'età al momento delle nozze è riassunta

schematicamente, a titolo orientativo, in una tabella elaborata dal Consiglio federale,

la quale tiene calcolo anche degli anni di matrimonio dopo l'età del pensionamento

(FF 2013 pag. 4217).

e) Valutata

l'adeguatezza o l'inadeguatezza del riparto a metà della parte di previdenza

complessiva che può essere considerata come “acquisita durante il matrimonio”

in funzione del­l'età al momento delle nozze, il giudice deve esaminare – come

secondo fattore di ponderazione – le esigenze previden­ziali di entrambi i

coniugi nel caso specifico. Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento cessa

infatti, almeno di norma, l'accumulo di fondi della previdenza professionale e

non possono più essere colmate lacune. Il solo fatto che un coniuge riceva una

modesta rendita di vecchiaia non significa quindi, per ciò solo, che al­l'altro

coniuge debba assegnarsi solo una minima parte della rendita, o niente del

tutto. Oltre alle esigenze previdenziali delle parti il giudice può tenere

conto anche di altri parametri, ma se deroga al riparto per metà in funzione di

questi ultimi deve indicare quali parametri egli abbia considerato (FF 2013

pag. 4176 in alto).

f) Applicati

entrambi i fattori di ponderazione, la parte di rendita attribuita da un

coniuge all'altro dev'essere convertita in una pretesa vitalizia del creditore (art. 124a cpv. 2 prima frase

CC). La rendita da dividere è stata calcolata infatti per l'assicurato

ed è stata finanziata di conseguenza. In caso di morte del­l'assicurato essa sarebbe

sostituita da una rendita per superstiti, spesso sostanzialmente più esigua, mentre in virtù del­l'art. 124a

cpv. 1 CC il coniuge creditore acquisisce un diritto sul quale non

influisce il decesso del coniuge assicurato. La rendita vitalizia è poi versata

al beneficiario dall'istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita

nella sua previdenza (art. 124a cpv. 2 seconda frase CC). Il

giudice comunica così all'istituto di previdenza la parte di rendita che

dev'essere attribuita al coniuge creditore e l'istituto di previdenza comunica

al giudice l'importo della parte di rendita convertita per quel coniuge (FF

2013 pag. 4176 a metà con esempi).

g) In

concreto v'è da suddividere unicamente la rendita di vecchiaia (fr. 2019.– annui

al presumibile passaggio in giudicato del­l'attuale sentenza: lettera 15 marzo

2018 dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino a questa Camera) che AP 1

percepisce a titolo di pensione, mentre l'attrice non dispone – come detto – di

alcuna previdenza professionale, non avendo svolto alcuna attività lucrativa

durante il matrimonio. Ora, il convenuto si è sposato a 24 anni, ha raggiunto

l'età del pensionamento a 65 anni, il 1° settembre 2009 (lettera 29 luglio 2016

dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, nel fascicolo “atti di

cancelleria”), e al momento in cui è stata promossa azione di divorzio, il 28

settembre 2012, aveva 68 anni. Il matrimonio è dunque durato a lungo e la

previdenza per la vecchiaia del marito è stata accumulata durante l'unione. Non

vi è motivo così – per quanto attiene al primo fattore di ponderazione – di

scostarsi dal principio del riparto a metà né dalla divisione dell'intera previdenza,

tutta acquisita nella fattispecie in costanza di matrimonio (si veda l'analogo esempio

definito “situazione 1” in: FF 2013 pag. 4176). La citata tabella

orientativa del Consiglio federale sulla “parte della rendita da dividere” (FF

2013 pag. 4217) conferma, del resto, che nella fattispecie si giustifica di

ripartire l'intera previdenza (coefficiente superiore a 100).

h) Il

secondo fattore di ponderazione, ovvero le esigenze previden­ziali di entrambi

i coniugi nella fattispecie (FF 2013 pag. 4175 a metà), non induce a una

soluzione diversa. Che dopo l'età del pensionamento non possano più essere

colmate lacune previdenziali ancora non significa – come si è visto – che si debba

rinunciare a dividere la rendita percepita da un coniuge solo perché si tratta

di una piccola rendita. È vero che nel caso specifico l'attrice si vede

riconoscere una spettanza di fr. 245 000.–

in liquidazione del regime dei beni (sopra, consid. 8f), ma è altrettanto vero

che quel capitale le servirà per finanziare il proprio fabbisogno minimo, come

si illustrerà oltre (consid. 14). Né risulta che AO 1 possa contare su altri

cespiti d'entrata (tant'è che il Pretore aggiunto l'ha ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio). Quanto a AP 1, pur con la rendita di cassa pensione

dimezzata egli riuscirà a coprire, finanche con qualche margine, il proprio fabbisogno minimo (sotto, consid. 13c),

mentre a tal fine l'attrice dovrà necessariamente erodere la propria sostanza. Non

si ravvisano di conseguenza i presupposti per scostarsi dal principio della

divisione a metà del­l'avere previdenziale risparmiato dai coniugi durante il

matrimonio, principio che deve guidare il giudice – come detto – anche

nell'applicazione dell'art. 124a cpv. 1 CC (sopra, consid. d; FF

2013 pag. 4174 in fondo).

i) Riguardo

all'ammontare della rendita che l'attrice si vedrà erogare in virtù dell'art.

124a cpv. 2 CC, interpellato da questa Camera l'Istituto di previdenza

del Cantone Ticino ha co­municato il 15 marzo 2018 che, dividendo a metà in

applicazione dell'art. 124a cpv. 1 CC la rendita di vecchiaia percepita da

AP 1 (fr. 2015.– annui) e convertendola in rendita vitalizia a favore

dell'attrice (art. 124a cpv. 3 n. 1 CC), risulta una spettanza di fr.

1284.– annui che sarà corrisposta alla beneficiaria dall'Istituto stesso (art.

124a cpv. 2 CC). Su tale comunicazione le parti hanno avuto modo di

esprimersi (art. 407c cpv. 2 CPC: sopra, consid. c). AP 1 si duole

che la rendita in favore dell'attrice risulti più elevata della sua (fr. 1010.–

annui), ma disconosce che la divisione a metà dell'avere previdenziale non si

risolve in un riparto puramente aritmetico. Tiene conto anche del­l'aspettativa

di vita del beneficiario. Nella fattispecie l'attrice ha due anni più del

convenuto. A quest'ultimo la rendita vitalizia andrà quindi versata, probabilmente,

per un lasso di tempo più lungo rispetto a quello previsto per la rendita di

vecchiaia dell'attrice (esempio analogo in: FF 2013 pag. 4176, nota a piè di

pagina). Ciò contribuisce a spiegare la differenza.

l) Il

versamento della rendita in favore dell'attrice decorrerà dal passaggio in

giudicato della sentenza di divorzio (art. 19h cpv. 2 OLP), intendendosi

con ciò la sentenza di questa Camera, poiché solo da quel momento l'appellante

si vedrà dimezzare la rendita. Nella misura in cui contesta l'obbligo di

versare all'attrice un indennizzo in capitale sostitutivo del “secondo

pilastro”, in definitiva, l'appello si rivela provvisto di buon esito e la

sentenza impugnata va riformata, dividendo a metà la rendita pensionistica del

convenuto.

III. Sul

contributo di mantenimento in favore dell'attrice

10. Per

quel che concerne il mantenimento dell'attrice dopo il divorzio, il Pretore

aggiunto ha rilevato che in concreto il matrimonio è durato a lungo, ciò che conferisce

a entrambi i coniugi il diritto di conservare il tenore di vita raggiunto

durante la comunione domestica. Sulla base dei dati raccolti nella procedura a

protezione del­l'unione coniugale egli ha calcolato così che, prima della separazione,

i coniugi fruivano di un margine disponibile di fr. 911.– mensili ciascuno

sul rispettivo fabbisogno minimo. Accertato ora il fabbisogno minimo della

moglie in fr. 2989.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

costo dell'alloggio fr. 1300.–, premio della cassa malati obbligatoria fr.

397.10, complementare fr. 53.70, assicurazione responsabilità civile e dell'economia

domestica fr. 17.15, tassa raccolta rifiuti fr. 11.35, imposte fr. 10.–), egli

ha addizionato a tale importo il citato margine (rivalutato all'indice

nazionale dei prezzi al consumo) di fr. 891.–, giungendo alla conclusione che

per salvaguardare il tenore di vita sostenuto prima della separa­zione l'attrice

necessita di fr. 3880.– mensili. Circa i redditi di lei, il primo giudice ha

annoverato la rendita AVS di fr. 1748.– mensili e la possibilità di prelevare

fr. 600.– mensili da quanto AO 1 riceverà in liquidazione del regime dei

beni (per com­plessivi fr. 115 200.– sul­l'arco di 16 anni, pari alla sua

aspettativa di vita). Egli ha ritenuto così che per sopperire al proprio debito

mantenimento AO 1 abbisogni di fr 1530.– mensili.

Quanto

alla situazione economica del convenuto dopo il divorzio, il Pretore aggiunto

ha determinato le entrate di lui in complessivi fr. 3636.70 mensili (fr.

2061.– dalla rendita AVS dopo il divorzio, fr. 167.90 dalla pensione, fr.

1064.– dalla sostanza immobiliare [già dedotti interessi ipotecari per fr. 662.60

e spese di manutenzione per fr. 903.40], fr. 343.80 dalle attività

accessorie) a fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 2321.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

costo dell'alloggio fr. 815.–, premio della cassa malati fr.

286.60, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica

fr. 9.50, imposte fr. 10.–). Il convenuto avendo diritto di conservare anch'egli

il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, il primo giudice ha

cumulato all'importo di fr. 2321.10 mensili il noto margine disponibile di

fr. 891.– mensili, per complessivi fr. 3212.10 mensili. Ne ha desunto, il Pretore aggiunto, che con le sue entrate

AP 1 può versare all'attrice un contributo alimentare di fr. 425.–

mensili fino al febbraio del 2019 (75° com­pleanno), dopo di che le sue attività

accessorie prenderanno fine e la possibilità di continuare a stanziare il

contributo verrà meno.

11. Nella

misura in cui si limita a definire “contestati” taluni punti della sentenza

impugnata, il memoriale del convenuto va dichiarato irricevibile (punti n. 5.7,

5.8, 5.8.2 e 5.8.3), in appello essendo proponibili soltanto censure

debitamente moti­vate (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Nelle censure

motivate l'appellante critica il calcolo del Pretore aggiunto sul tenore di

vita sostenuto dai coniugi prima della separazione, facendo valere che i dati

accertati nella procedura a protezione del­l'unione coniugale sono da lui

contestati, che il suo reddito di fr. 3414.– mensili accertato in quella sede

era lordo, non netto, che la moglie gli aveva riconosciuto allora un fabbisogno

minimo di fr. 3604.– mensili, che gli oneri fiscali ammontavano a fr. 674.–

mensili e che il costo del­l'abitazione coniu­gale assommava a fr. 940.–

mensili senza considerare la manutenzione ordinaria né gli am­mortamenti. Egli

lamenta inoltre che dopo avere cominciato a percepire la rendita AVS l'attrice

si è rifiutata di partecipare alle spese della famiglia e si è ridotta a pagare

unicamente il proprio premio della cassa malati con qualche piccola spesa. Afferma

poi che la tassazione 2010, così come le tassazioni dal 2003 al 2010, smentiscono

il calcolo del primo giudice e che il tenore di vita condotto dalle parti durante

la comunione domestica non ha mai raggiunto il livello da lui accertato. L'attrice

obietta, da parte sua, che l'appellante non si confronta concretamente con i

fabbisogni computati dal Pretore aggiunto a ciascun coniuge e non può

prevalersi di avere vissuto in modo parsimonioso.

a) Determinante

ai fini del giudizio è l'ultimo livello di vita raggiunto dai coniugi durante

la comunione domestica (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con rinvii; v. anche RtiD

I-2014 pag. 734 consid 4a con riferimenti; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2014.22 del 15 marzo 2016 consid. 10a). Le risultanze delle tassazioni

relative agli otto anni precedenti la separazione non sono pertanto di rilievo e

quelli della tassazione 2010 poco soc­cor­rono, poiché si fondano sulla

situazione dell'appellante successiva alla scissione delle partite fiscali

(doc. 6; doc. III richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________,

dichiarazione 2010). Si volesse poi presumere che dopo l'età del pensionamento la

moglie abbia conservato per sé gran parte della rendita AVS percepita dall'aprile

del 2006 senza partecipare al fabbisogno coniugale (se non per coprire il premio

della propria cassa malati e alcune spese minori), ciò dimostra se mai ch'essa fruiva

di un consistente margine sul fabbisogno minimo (profittando dunque di un buon

tenore di vita che il convenuto sarebbe chiamato ora a sussidiare). Tali argomenti

non giovano dunque all'appello.

b) A

ragione l'attrice fa valere, per altro, che le doglianze generiche dell'appellante

sulle valutazioni del giudice a protezione del­l'unione coniugale non

costituiscono una motivazione sufficiente ai fini dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Né l'appellante

può limitarsi a rimandare a memoriali precedenti (DTF 138 III 375

consid. 4.3.1). Quanto

alle singole voci sulla base delle quali il Pretore aveva calcolato allora il

tenore di vita, il convenuto sostiene che a quel tempo ci si era

fondati sul suo reddito lordo, ma non indica a quanto ammontasse il reddito

netto. Egli si duole inoltre che il costo

dell'alloggio (fr. 940.– mensili) non comprendeva spese di manutenzione né

ammortamenti, ma omette una volta ancora di indicare quale sarebbe l'importo da

considerare. E per giurisprudenza invalsa le contestazioni pecuniarie vanno cifrate,

in difetto di che sono dichiarate irricevibili (DTF 137 III 617). Infine

l'appellante as­serisce che nella procedura a tutela dell'unione coniugale

la

moglie gli aveva riconosciuto un fabbisogno minimo di fr. 3604.–

mensili e oneri fiscali per fr. 674.– mensili. Egli non specifica però in quale

atto l'interessata avrebbe riconosciuto ciò (non certo nell'istanza: v. pag. 2

nel­l'inc. DI.2010.126) e non incombe a questa Camera cercare nel

voluminoso carteggio quanto con la debita diligenza l'appellante avrebbe potuto

allegare (I CCA, sentenza inc. 11.2016.57 del 10 novembre 2017 consid. 6d con riferimenti;

sentenza del Tribunale federale 5A_465/2016

del 19 gennaio 2017 consid. 6.2). Su questi punti, in definitiva,

l'appello manca di consistenza.

12. Il

convenuto assume in sintesi, nell'appello principale, che i suoi redditi non bastano

nemmeno per coprire il proprio fabbisogno minimo, ciò che non lascia spazio ad

alcuna disponibilità per stanziare contributi di mantenimento all'attrice. In merito alle proprie entrate egli chiede anzitutto di non considerare

la rendita di cassa pensione per il suo trascurabile ammontare, anche alla luce

del fatto ch'egli deve già versare all'attrice un'indennità in capitale di fr.

13 000.– sostitutiva

del “secondo pilastro”. Assevera inoltre che le spese di manutenzione dei propri

immobili ascendono a fr. 1560.– mensili invece dei fr. 903.40 mensili considerati

dal primo giudice, sicché “la somma di fr. 1064.– va ridimensionata”. Quanto al

reddito da attività accessorie, egli fa valere che tale introito era esente da

imposte perché le spese superavano le entrate, mentre la cifra di fr. 6560.– che

figura nella tassazione 2009 si riferiva all'attività di docente, terminata con

il pensionamento. Egli sottolinea altresì che la collaborazione con l'assicurazione

__________ è cessata da due anni, che una ditta per la quale curava la

contabilità ha chiuso alla fine del 2015 e che un'altra ditta si sarebbe trasformata

in società a garanzia limitata alla fine del 2016, ponendo fine alla

collaborazione con lui. Nelle osservazioni all'appello incidentale egli adduce inoltre

che, come attesta il 1° dicembre 2016 l'Istituto delle assicurazioni sociali

del Cantone Ticino, la sua rendita AVS dopo il divorzio sarà di fr. 1725.–

mensili e non di fr. 2061.– mensili come gli era stato comunicato in

precedenza, di modo che per finire le sue entrate non eccedono fr. 2925.90

mensili.

L'attrice

obietta che le affermazioni in merito alla cessazione delle attività accessorie

sono tardive e non provate, fermo restando che non avrebbe avuto senso per il

convenuto svolgere attività accessorie senza trarre dalle medesime alcun beneficio

economico. Nell'appello adesivo essa fa

valere altresì che il convenuto può aumentare le pigioni particolarmente

modeste dei suoi due appartamenti a Locarno di almeno fr. 350.– mensili complessivi,

conservando la propria capacità contributiva anche dopo la cessazione delle

attività accessorie e garantendosi nel contempo la possibilità di versarle il

contributo di mantenimento di fr. 425.– mensili vita natural durante.

a) In una lettera del

1° dicembre 2016, acclusa dal convenuto alle osservazioni all'appello

incidentale, l'Istituto delle assicurazioni sociali certifica che la rendita AVS

dell'interessato dopo il divorzio ammonta a fr. 1725.– mensili, rettificando

una precedente comunicazione dell'11 aprile 2013 sulla quale si è basato il Pretore

aggiunto (doc. 15). Occorre pertanto attenersi al documento nuovo, la cui ammissibilità

è data (sopra, consid. 2). Quanto alla rendita di cassa pensione, contrariamente

a quanto il convenuto pretende non sussistono norme che giustifichino di farne

astrazione. Ciò vale anche per la parte di rendita che riceverà l'attrice.

b) Riguardo alle spese di manutenzione dell'immobile a

__________, il Pretore aggiunto si è dipartito dalle deduzioni riconosciute

dal­l'au­to­rità fiscale tra il 2003 e il 2011, per una media di fr. 903.40

mensili. L'appellante dichiara di avere speso non meno di fr. 65 701.– soltanto dall'autunno

del 2010 all'aprile del 2014, ma nell'incarto si trova unicamente una sua lettera

del 30 aprile 2014 in cui figura l'importo annuo da lui preteso (act. XIII,

pag. 3). Nulla comprova l'esborso effettivo, tanto meno le dichiarazioni d'imposta

2010 e 2011 (agli atti), nelle quali egli ha esposto unicamente la deduzione fissa

ammessa dal diritto tributario (doc. III richiamato dall'Ufficio circondariale di

tassazione di Locarno).

c) Circa

i redditi accessori, secondo il Pretore aggiunto il convenuto ha guadagnato nel

2013 fr. 4126.– comples­sivi, da cui vanno dedotti fr. 800.– per le spese professionali

(forfait previsto dal diritto fiscale), onde

un'entrata di fr. 343.80 mensili. Nulla rende verosimile invece che

le spese effettive superassero le entrate, come il convenuto asserisce. Neppure

gli incarti fiscali contengono accertamenti al riguardo, mentre il dato figurante

nella tassazione 2009 concerne l'attività di docente, cessata al pensionamento

(doc. III richiamato dall'Uf­ficio circondariale di tassazione di __________,

dichiarazioni 2003B–2011). Che poi dopo il 2013 i redditi da attività accessoria

siano andati calando è possibile. Spettava tuttavia all'appellante, che invoca simile

circostanza, recare elementi di prova a sostegno della sua nuova allegazione,

contestata da AO 1. D'altro lato il Pretore aggiunto ha ritenuto che a AP 1 non

possa imporsi di continuare le citate attività accessorie dopo il 75° anno di

età, nel febbraio del 2019. Tale apprezzamento non è messo in forse dall'attrice.

d) L'appellante

incidentale sostiene per converso che AP 1 può aumentare i canoni di locazione

dei suoi due appartamenti a Locarno, tenuto conto della favorevole posizione dello

stabile e del­l'aumento generale delle pigioni. Argomentazioni tanto generiche,

tuttavia, non bastano per sostanziare l'ipotesi che l'interessato abbia la

concreta possibilità di far lievitare gli introiti, tanto meno ove si consideri

che il perito ha definito i canoni di locazione praticati da AP 1 in linea con

il mercato immobiliare (referto del 19 di­cembre 2014, pag. 56

[“in sintonia”] e pag. 75 [“sostenibile”]).

e) Alla

luce di quanto precede le entrate dell'appellante vanno ricondotte da fr.

3636.70 mensili complessivi accertati dal Pretore aggiunto a fr.

3216.– mensili complessivi (fr. 1725.– dalla rendita AVS,

fr. 83.95 dalla mezza pensione, fr. 1064.– da redditi immobiliari, fr. 343.80

da attività accessorie). Dal marzo del 2019 inoltre tali entrate si

contrarranno ulteriormente a fr. 2873.– mensili (fine delle attività

accessorie).

13. Relativamente al proprio

fabbisogno minimo, il convenuto chiede di portarlo da fr. 2321.10 mensili a fr.

3123.– mensili complessivi. Oltre ai

fr. 550.– mensili per spese di manutenzione immobiliare ordinaria riconosciuti dal Pretore aggiunto, egli

rivendica fr. 940.– mensili per il costo dell'alloggio e fr. 433.– mensili

per il nuovo premio della cassa malati. Secondo l'attrice in proposito l'appello

è irricevibile, l'interessato non confrontandosi con la sentenza impugnata. Il

formalismo di tale approccio non può tuttavia essere condiviso, dall'appello potendosi

per lo meno arguire – come si vedrà in appresso – quali siano le poste

litigiose e i motivi per cui esse sono contestate.

a) Quanto

al costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha riconosciuto una spesa

complessiva di fr. 815.– mensili a copertura degli interessi ipotecari (fr.

268.68 mensili) e della manutenzione ordinaria (stimata in fr. 550.–

mensili). L'appellante fa valere di spendere, oltre a fr. 550.– mensili per la

manutenzione ordinaria, fr. 940.– mensili per “interessi, riscaldamento

elettrico, assicurazione, imposte, acqua potabile, rifiuti, fognatura ecc.” e

invoca una “distinta 2010 agli atti”. Nell'incarto della procedura a tutela

dell'unione coniugale si trova invero una specifica (“spese casa”) che elenca costi

per complessivi fr. 1150.– mensili (fr. 13 800.–

annui): fr. 3355.– di interessi ipotecari, fr. 2520.– per la

manutenzione della casa, fr. 400.– per la manutenzione del giardino, fr.

1257.– per l'as­sicurazione dello stabile, fr. 4365.– (oltre a un aumento

previsto di fr. 485.–) per il riscaldamento elettrico, fr. 567.– per l'acqua

potabile, fr. 120.– di tassa rifiuti, fr. 106.– per la tassa d'uso della fognatura

e fr. 625.– per le imposte (doc. 8 nel­l'inc. doc. II richiamato DI.2010.126).

In

concreto risulta nondimeno che, rispetto a quanto figura nella distinta appena citata,

dal 1° febbraio 2009 gli interessi ipotecari sono scesi a fr. 3180.– annui (doc. 20:

tasso del 2.12% su un mutuo di fr. 150 000.–).

Altre voci di spesa erano inoltre documentate: il premio per l'assicurazione dello

stabile (doc. 11: fr. 1256.70 annui), la tassa per il consumo di acqua

potabile (doc. 12: fr. 567.20 annui), quella per la raccolta dei rifiuti (doc. 13:

fr. 120.– annui) e la tassa per l'uso della fognatura (doc. 14: fr. 105.95

annui). Quanto alla spesa per il consumo di elettricità (doc. 15), essa sarebbe

inclusa di per sé nel cosiddetto “importo base mensile” del minimo esistenziale

secondo il diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 ago­sto 2009 pag. 6292 n. I),

ma nella fattispecie essa comprende il costo del riscaldamento, che va

riconosciuto in aggiunta e commisurato a quello del periodo invernale per

complessivi fr. 3563.30 annui (doc. 15, 1° e 2° foglio). Aumenti rispetto a

tale importo non sono stati dimostrati, né possono dirsi notori. In merito al­l'onere

fiscale, la richie­sta di acconto per l'imposta comunale del 2008 (doc. 16) non

dimostra il carico tributario che il primo giudice ha considerato nella misura

di fr. 10.– mensili. Non si deve dimenticare, in ogni modo, che

trattandosi di un'abitazione in proprietà, fra le spese dell'alloggio rientrano

anche i “contributi di diritto pubblico” (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag.

6292 n. II.1) e nel caso specifico l'interessato è soggetto all'imposta

immobiliare di fr. 241.70 annui (art. 293 LT; valore di stima ufficiale

della particella n. 827 nel doc. IV richiamato dall'Ufficio dei registri del

Distretto di Locarno). In definitiva, pertanto, il convenuto ha documentato

costi dell'alloggio per fr. 9034.85 annui, pari a fr. 752.90 mensili.

b) La

manutenzione dello stabile, accertata dal Pretore aggiunto in fr. 550.–

mensili, non è contestata. Riguardo al premio della cassa malati, il Pretore

aggiunto si è fondato sulla polizza assicurativa del 2013, che attesta un

premio di complessivi fr. 286.50 mensili: fr. 200.95 per la copertura obbligatoria

e fr. 85.65 per la com­plementare (doc. 21). Nell'appello il convenuto fa

valere un nuovo premio di fr. 433.– mensili complessivi, ma non documenta alcunché.

Non può pretendere dunque di essere creduto sulla base di una mera affermazione.

c) Ne

discende che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo del convenuto risulta di

fr. 2799.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo

dell'alloggio fr. 752.90, manutenzione immobiliare ordinaria fr. 550.–, premio

della cassa malati fr. 286.60, assicurazione responsabilità civile

e

dell'economia domestica fr. 9.50). Con un reddito di

fr. 3216.– mensili il convenuto fruisce così di un margine disponibile di fr.

417.– mensili, che si riduce a fr. 74.– mensili dal marzo del 2019 (fine delle

attività accessorie). Tale margine non basta per finanziare la maggiorazione di

fr. 891.– mensili sul fabbisogno minimo e garantirgli il tenore di vita

sostenuto durante la comunione domestica. Egli può nondimeno integrare

l'ammanco facendo capo alla propria sostanza immobiliare. Il problema è di

sapere se in tali condizioni egli non debba attingere alla propria sostanza

anche per assicurare un analogo tenore di vita all'attrice. Occorre vagliare

dunque la situazione in cui questa verrà a trovarsi dopo il passaggio in

giudicato dell'attuale sentenza.

14. Relativamente alla

situazione dell'attrice in esito al presente giudizio, l'appellante ribadisce

ch'essa può trasferirsi in un apparta­mento di lui con una spesa di fr. 1100.–

mensili. Circa il fabbisogno mini­mo della medesima, egli fa valere che il

costo del­l'alloggio di fr. 1300.– men­sili include “spese condominiali” e

rinvia al proprio memoriale di appello contro la sentenza a protezione

dell'unione coniugale (doc. 2), indicando letteralmente “e circa

fr. 300.– spese di manutenzione (doc. 2)”. Il convenuto ripete altresì di

non avere mai goduto di un margine disponibile di fr. 891.– mensili sul fabbisogno

minimo. Già si è detto, nondimeno, che in un appello il mero rinvio a

precedenti memoriali non costituisce una motivazione sufficiente ai fini del­l'art.

311 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 11b), per tacere del fatto che al

proposito l'argomentazione del convenuto risulta incomprensibile. Per il resto

il Pretore aggiunto ha rilevato a ragione che, dati i rapporti conflittuali fra

le parti, l'attrice non può essere tenuta a trasferirsi in un appartamento del

convenuto, mentre le spese accessorie della locazione rientrano pacificamente nel

fabbisogno minimo di lei (FU 68/2009 pag. 6293 n. II.2). In simili

condizioni il margine disponibile di fr. 891.– mensili calcolato

dal primo giudice sul fabbisogno minimo delle parti resiste alla critica.

Ciò premesso, il fabbisogno minimo dell'attrice risulta di fr. 2989.–

mensili (sopra, consid. 10). Con la rendita AVS di fr. 1748.– men­sili e

la pensione di fr. 107.– mensili occorrono ancora all'interessata, di

conseguenza, fr. 1134.– mensili per coprire il proprio fabbisogno minimo,

rispettivamente fr. 2025.– mensili per raggiungere il tenore di vita sostenuto

durante la comunione domestica (fr. 3880.– mensili: sopra, consid. 10). Il

primo giudice ha ritenuto ch'essa possa prelevare fr. 600.– mensili dalla sua

spettanza in liquidazione del regime dei beni, usufruendo di comples­sivi fr. 115 200.– sul­l'arco di 16 anni. Mal si comprende

tuttavia perché essa dovrebbe adoperare solo la metà del capitale. Il diritto

di famiglia non assicura una dotazione di sostanza a fini ereditari. In esito

al presente giudizio AO 1 si vede riconoscere,

come detto (consid. 8f), un credito verso il convenuto di fr. 245 000.–. Prelevando fr. 1134.– mensili da

tale patrimonio, essa potrà finanziare il proprio fabbisogno minimo per 18 an­ni,

senza nemmeno tenere conto del reddito che quel capitare potrà generare nel

frattempo. E se si pensa che l'aspettativa di vita di una donna nata nel 1942 è

di una quindicina d'anni (Stauffer/Schätzle/Weber, Tables et programmes de

capitalisation, vol. I, 6ª edizione, pag. 429, tavola Z3), con quella

sostanza l'attrice potrà conservare anche qual­che riserva per casi di

necessità.

La questione è che, per

principio, dopo il divorzio ogni coniuge ha diritto non solo alla copertura del

proprio fabbisogno minimo, ma al finanziamento del livello di vita raggiunto durante

la comunione domestica (sopra, consid. 11a). Nella fattispecie le parti

godevano, come detto (consid. 10), di un tenore di vita consistente in un agio

di fr. 891.– mensili ciascuno sul fabbisogno minimo. AO 1 non pretende di

continuare a beneficiare di quello standard. Con l'appello incidentale si

limita a chiedere un contributo alimentare di fr. 425.– mensili. Ora, con i propri

redditi il convenuto non è in grado di sovvenzionare un simile importo, giacché

fino al febbraio 2019 egli conserva, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno

minimo, un margine di fr. 417.– mensili, ridotto a fr. 74.– mensili dopo di

allora (consid. 13c). Egli possiede tuttavia sostanza immobiliare che, secondo

gli accerta­menti del perito, vale fr. 1 321 000.– complessivi (fr. 640 000.– la

particella n. 837 RFD di __________, fr. 71 000.– la

particella n. 5454 RFD di Locarno, fr. 260

000.– e fr. 350 000.– i due

appartamenti in proprietà per piani a Locarno: referto del 19 dicembre 2014,

pag. 8, 42 e 66; complemento di perizia n. 1 del 23 giugno 2015, pag. 2). Anche

tenendo conto dei carichi ipotecari (fr. 150 000.–

sull'abitazione di __________ [doc. 20], fr. 306 900.– sugli appartamenti di __________

[doc. 19]) e del debito di fr. 245 000.–

nei confronti dell'attrice in liquidazione del regime matrimoniale, egli rimane

pur sempre con una sostanza di fr. 619 000.–.

Qualora i redditi non siano

sufficienti per finanziare il tenore di vita precedente la separazione, i

coniugi possono essere tenuti ad attingere alla loro sostanza (RtiD I-2017 pag.

619 consid. 9b con rimandi), quand'anche si tratti di beni propri (DTF 138 III

293 consid. 11.1.2). In concreto, come detto, AO 1 non possiede altra sostanza,

mentre AP 1 è proprietario di immobili per fr. 619

000.–. Verosimilmente non potrà conservarli tutti, poiché dovrà corrispondere

all'attrice fr. 245 000.– in liquidazione

del regime matrimoniale ed egli non dispone di liquidità, aven­do destinato

alla manutenzione degli stabili quanto ricavato nel 2010 dalla vendita al

figlio di un appartamento al piano terreno dell'immobile a __________

(proprietà per piani n. 18 923, venduta il

19 agosto 2010: doc. IV richiamato). Non potrà nemmeno alienare, verosimilmente,

i due appartamenti in proprietà per piani, i quali generano redditi necessari per

la copertura del suo fabbisogno minimo. Si troverà pertanto a dover realizzare

la casa di __________, il cui costo dell'alloggio riconosciutogli nel fabbisogno

minimo (fr. 1302.95 mensili complessivi: sopra, consid. 13c) gli servirà

per trovare un appartamento analogo a quello dell'attrice. Ch'egli possa

aumentare in misura consistente il carico ipotecario su quel fondo, infatti, non

è plausibile, anche perché ciò gli creerebbe ulteriori oneri. E vendendo quel

fondo egli potrebbe ottenere attorno ai fr. 640 000.–.

Dedotto da ciò l'ammontare del carico ipotecario (fr. 150 000.–) e la spettanza dell'attrice in

liquidazione del regime dei beni (fr. 245 000.–),

al convenuto rimarrà un capitale sufficiente per finanziare sull'arco di quasi 25 anni non solo il contributo di mantenimento

di fr. 425.– mensili per l'attrice, ma anche un analogo prelievo per

sovvenzionare il proprio tenore di vita nella stessa misura, con un'adeguata riserva

per casi di necessità. In simili circostanze la richiesta dell'appellante

incidentale intesa a vedersi erogare un contributo alimentare di fr. 425.–

mensili vita natural durante (e non solo fino al febbraio del 2019, come ha stabilito

il Pretore aggiunto) risulta dunque legittima.

IV. Sulle altre pretese del

convenuto

15. L'appellante principale

chiede che l'attrice sia condannata a rifondergli fr. 74 000.– a titolo di “indennità fino al 30 settembre 2016

pagati ingiustamente”, fr. 60 000.– per

“mancata partecipazione alle spese famigliari” e fr. 33 000.– per “differenza valore stabile”, fatta salva “ogni maggiore

e diversa domanda, visti gli errori nella sentenza”. L'attrice eccepisce che

simili richieste sono irrite e, sia come sia, infondate. Ora, la pretesa di fr.

60 000.– per “mancata partecipazione alle

spese famigliari” e quella di fr. 33 000.–

per “differenza valore stabile” sono nuove, il convenuto non avendo accennato a

niente del genere nemmeno nei memoriali conclusivi inoltrati al Pretore

aggiunto. Non fondate su fatti o mezzi di prova nuovi, tali richieste vanno

pertanto dichiarate irricevibili (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC).

Riguardo ai fr. 74 000.– per “indennità fino al 30 settembre

2016 pagati ingiustamente”, il convenuto disconosce che in sede di divorzio non

possono più essere messi in discussione contributi alimentari fissati dal

giudice a protezione dell'unione coniugale, contributi che continuano a valere a

titolo cautelare anche durante la causa di divorzio (art. 276 cpv. 2 CPC) fino al

passag­gio in giudicato del dispositivo che regola il mantenimento dopo il divorzio

(DTF 142 III 195 consid. 5.3). L'appellante obietta di avere chiesto la

soppressione del contributo alimentare fissato dal giudice a protezione

dell'unione coniugale sin dal 20 aprile 2013 (duplica, pag. 4), ma non

risulta che abbia mai sollecitato il Pretore aggiunto a statuire sulla

richiesta e non può pertanto dolersene ora. Quanto a “ogni maggiore e diversa

domanda” che egli si riserva di proporre, spetterà a lui medesimo giustificare

la legittimità di eventuali pretese in separata sede. Per il resto la questione

trascende i limiti dell'attuale giudizio e non può essere vagliata oltre.

V. Sull'ordine di trattenuta

impartito a __________ C__________

16. Dopo

l'emanazione della sentenza di divorzio, come si è visto (lett. H), il Pretore aggiunto ha ordinato il 21 feb­braio 2017 a__________ C__________ di trattenere con effetto

immediato l'importo di fr. 1000.– mensili dalla pigione destinata a

AP 1 per la locazione della proprietà per piani n. 18 925 RFD

di __________, riversandoli a AO 1 a copertura del contributo alimentare

decretato pendente causa. Confermato da questa Camera su appello del convenuto,

l'ordine dovrà essere adeguato al momento in cui la sentenza di questa Camera

avrà acquisito carattere definitivo, giacché a quel momento il contributo alimentare

per l'attrice diminuirà da fr. 1000.– a fr. 425.– mensili (consid. 14). Nell'attuale

decisione occorre prevedere di conseguenza la modifica di tale “diffida ai

debitori”, che sarà comunicata a Ornella Cavalli.

VI. Sulle spese e le

ripetibili di primo grado

17. Il Pretore aggiunto ha

posto le spese processuali (fr. 20 670.–

complessivi) per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a

carico del

convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 5000.– per

ripetibili ridotte. Nell'appello principale il convenuto chiede che le spese

processuali siano interamente addebitate al­l'attrice (e che gli sia restituito

l'anticipo di fr. 2500.– da lui versato a

titolo di garanzia), annullando l'indennità per ripetibili a suo carico.

Egli postula inoltre una riduzione di tali spese, sostenendo che costi e tempi

della procedura sono stati causati dal Pretore aggiunto, il quale ha ordinato un

complemento di perizia inutile sul valore dei fondi. Nell'appello adesivo l'attrice

chiede, da parte sua, che le spese processuali siano poste interamente a carico

del convenuto e che l'indennità per ripetibili in suo favore sia portata a fr.

15 000.–, il convenuto risultando del

tutto soccombente.

a) Non

a torto, intanto, il convenuto critica l'ammontare delle spese processuali di

primo grado per quanto concerne il complemento di perizia ordinato d'ufficio dal

Pretore aggiunto. Come si è visto (consid. 5b), determinante per stabilire il

valore degli acquisti allo scioglimento del regime dei beni era il momento

della liquidazione. Avesse inteso adeguare d'ufficio il valore peritale dei

fondi (riferito al novembre del 2014), di conseguenza, il primo giudice avrebbe

dovuto far aggiornare le stime – se mai – nel giugno del 2016 (ultimo atto

istruttorio), non retrospettivamente nel luglio del 2010. Del tutto superfluo,

il “complemento di perizia n. 2” e la relativa delucidazione (“complemento di

perizia n. 3”) non possono equitativamente essere addebitati alle parti, indipendentemente

dal­l'esito del giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC) e contrariamente al “complemento

di perizia n. 1”, che consiste in una legittima delucidazione del referto originario.

Ne segue che dall'ammontare delle spese processuali (di complessivi

fr.

20 670.–) va tolto il costo del

“complemento di perizia n. 2” (fr. 1944.–: nota d'onorario peritale nel

fascicolo “atti accessori”) e quello del “complemento di perizia n. 3” (fr.

2106.–: loc. cit.). Le spese si riducono così a fr. 16 620.–.

b) Quanto al grado di vicendevole soccombenza (art.

106 cpv. 2 CPC), davanti al primo giudice l'attrice postulava, in

seguito al divorzio, il versamento di fr. 356 261.–

in liquidazione del regime dei beni, lo stanziamento di fr. 13 000.– a titolo di indennità adeguata surrogatoria

del “secondo pilastro” e l'ero­gazione di un contributo alimentare di fr.

1000.– mensili a vita (per un valore capitalizzato, al momento della petizione,

attorno ai fr. 240 000.–). Il convenuto ha

aderito al divorzio, ma ha rifiutato qualsiasi versamento in liquidazione del

regime matrimoniale, ogni stanziamento in capitale sostitutivo del “secondo

pilastro” (salvo non opporsi alla suddivisione della propria rendita

pensionistica) e qualunque contributo di mantenimento. In esito all'attuale

giudizio l'attrice si vede riconoscere un'indennità di fr. 245 000.– in liquidazione del regime matrimoniale,

l'equivalente di mezza rendita pensionistica del convenuto (riparto cui

quest'ultimo non si era opposto) e un contributo di mantenimento di

fr. 425.– mensili. Nel complesso si giustifica così di suddividere equitativamente

le spese a metà, tenuto conto anche della circostanza che in una causa del

diritto di famiglia si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli

oneri processuali (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

c) Per

quel che concerne l'ammontare delle ripetibili, nelle cause di stato il

relativo ammontare si determina nel Cantone Ticino secondo il criterio ad

horam (art. 12 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili: RL 178.310), non secondo

il criterio ad valorem invocato

dall'attrice (art. 11 del citato regolamento; I CCA,

sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017, consid. 7b). Decisivo è perciò il

dispen­dio di tempo che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo

avrebbe dedicato all'adempimento del mandato. Ciò dipende dall'im­por­tanza

della lite, dalle relative difficoltà e dall'ampiezza del lavoro necessario,

“avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio”. La retribuzione a tempo ammonta

a fr. 280.– orari (art. 12 del menzionato regolamento).

Nella

fattispecie toccava dell'attrice produrre una nota d'onorario particolareggiata

della propria legale (sentenza del

Tribunale

federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). In mancanza di

ciò, il giudice procede a una stima per apprezzamento delle prestazioni

eseguite (cfr. DTF 141 I 73 in fondo). Ora, la legale dell'attrice risulta

avere redatto la petizione (4 pagine), la replica (5 pagine) e due

memoriali conclusivi (10 e 5 pagine), come pure una dozzina di lettere e taluni

allegati di osservazioni, in particolare per l'allestimento della perizia sul

valore degli immobili (circa 26 pagine). Inoltre essa ha partecipato a quattro

udienze. Tenuto conto anche del tempo destinato all'esame degli atti, al vaglio

della copiosa documentazione e ai colloqui con la cliente, la retribuzione chiesta

in concreto dalla patrocinatrice (fr. 15 000.–)

appare legittima, corrispondendo essa a circa 47 ore di lavoro rimunerate fr. 280.–

l'una (art. 12 del noto regolamento), più le spese forfettarie (5%: art. 6 del

regolamento) e l'IVA. Il grado di reciproca soccombenza giustificherebbe così la

compensazione delle ripetibili, ma il convenuto non ha dovuto far capo a un

patrocinatore, né ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi

particolari o di avere subìto perdite di guadagno (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Non potendo opporre un credito in compensazione, egli va chiamato così a rifondere

all'attrice la metà delle ripetibili, cioè fr. 7500.– (nel medesimo senso: I

CCA, sentenza inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018 consid. 18).

VII. Sulle spese e le

ripetibili di appello

18. Le spese dell'appello

principale seguono anch'esse la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Davanti a questa Camera il convenuto ha chiesto l'annullamento della somma

dovuta all'attrice in liquidazione del regime dei beni (fr. 323 136.25), come pure dell'“indennità adeguata” di

fr. 13 000.– (art. 124 cpv. 1 vCC) e del

contributo alimentare di fr. 425.– mensili fino al febbraio del 2019, sollecitando

inoltre un risarcimento di fr. 74 000.– per “indennità fino al

30 settem­bre 2016 pagati ingiustamente” e il versamento di fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese

famigliari”, più fr. 33 000.– quale

“differenza valore stabile”. Egli ottiene la riduzione da fr. 323 136.25 a fr. 245 000.– della som­ma dovuta all'attrice in liquidazione del

regime dei beni, una moderazione da fr. 20 670.–

a fr. 16 620.– delle spese processuali e

la conversione dell'“in­den­nità adeguata” di fr. 13 000.– dovuta alla controparte in una rendita prelevata dal suo

avere di cassa pensione. Esce sconfitto invece sulla soppressione del

contributo alimentare, sul preteso risarcimento di fr. 74 000.–, sul versamento di fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese

famigliari” e di fr. 33 000.– quale

“differenza valore stabile”. Nel complesso, si giustifica così che sopporti

cinque sesti degli oneri, mentre il resto va a carico del­l'attrice, che ha

proposto di respingere interamente il ricorso. Patrocinata da un legale, essa

ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (cinque sesti dell'indennità

piena), valutabile in fr. 6000.– per le prime otto pagine del memoriale

presentato a questa Camera (osservazioni all'appello principale).

19. Le spese dell'appello

incidentale si attengono una volta ancora al precetto della reciproca

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera l'attrice ha chiesto

di aumentare la liquidazione del regime dei beni da fr. 323 136.25 a fr. 356 361.25 e di togliere ogni limite di tempo al

contributo alimentare di fr. 425.– mensili in suo favore. Essa soccombe

sulla prima richiesta ed esce vittoriosa dalla seconda, sicché si giustifica che

sopporti un terzo degli oneri, mentre il resto va a carico del convenuto, il

quale ha proposto di respingere interamente il ricorso. Patrocinata da un legale,

l'appellante incidentale ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili

ridotte (due terzi dell'indennità piena), valutabile in fr. 2000.– per le

ultime pagine del memoriale presentato a questa Camera (appello incidentale).

VIII. Sulla richiesta di gratuito

patrocinio per l'appello incidentale

20. L'attrice ricorda che

le sue entrate sono modeste e fa valere che dopo il passaggio in giudicato

della sentenza di divorzio essa non potrà più contare nemmeno sulla trattenuta

del contributo provvisionale (fr. 1000.– mensili) gravante la rendita AVS del

marito (sopra, consid. 2). Essa chiede perciò il conferimento del gratuito

patrocinio anche in appello. Se non che, in esito al presente giudizio essa si vede

riconoscere un credito in liquidazione del

regime matrimoniale di fr. 245 000.–, sicché dopo

l'incasso essa sarebbe tenuta in ogni modo a rifondere al Cantone la somma

anticipata in suo favore (art. 123 cpv. 1 CPC). A parte ciò, nelle cause

di stato una richiesta di gratuito patrocinio va preceduta, in ogni grado di

giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem. I costi di una causa di

divorzio infatti sono a carico dell'unio­ne coniu­gale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (I CCA,

sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016 consid. 19 con rinvii).

Nella fattispecie l'attrice non pretende che sarebbe stato vano chiedere al

marito una provvigione ad litem per la causa in appello. Il beneficio

del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.

IX. Sui rimedi giuridici a

livello federale

21. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Quanto all'impugnabilità della decisione in materia

di gratuito patrocinio, trattandosi di una decisione incidentale essa segue la

via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale

5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che i

dispositivi n. 2, 3 e 6 della sentenza impugnata sono riformati come segue:

2. AP

1 è condannato a versare a AO 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma

di fr. 245 000.– con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della presente decisione.

3. La

rendita di vecchiaia che AP 1 percepisce dal­l'Istituto di previdenza del

Cantone Ticino (fr. 2019.– annui) è assegnata per metà a AO 1. L'istituto di

previdenza del Cantone Ticino verserà la rendita vitalizia di fr. 1284.– annui

che spetta a AO 1 direttamente alla beneficiaria.

6. Le

spese processuali di complessivi fr. 16 620.– sono poste per metà a carico dell'attrice e per

l'altra metà a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 7500.– per

ripetibili ridotte.

II. Le spese dell'appello

principale, di fr. 10 000.–, da anticipare

da AP 1, sono poste per cinque sesti a carico di quest'ultimo e per il resto a

carico di AO 1, cui AP 1 rifonderà fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello incidentale è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

4. AP

1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un

contributo alimentare di fr. 425.– mensili vita natural durante.

IV. La diffida ai debitori

mediante la quale il Pretore aggiunto ha ordinato il 21

feb­braio 2017 a __________ C__________ di trattenere l'importo di fr. 1000.–

mensili dalla pigione destinata a AP 1 per la locazione della proprietà per

piani n. 18 925 RFD di __________,

riversandoli a AO 1, è modificata nel senso che dal passaggio in giudicato

della presente sentenza __________ C__________

tratterrà e riverserà a AO 1 fr. 425.– mensili.

V. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 3000.–, da anticipare da AO 1, sono poste per un terzo a

carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla

controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

VI. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale all'appello incidentale è respinta.

VII. Notificazione:

;

;

– Istituto di previdenza del Cantone

Ticino, Bellinzona (in estratto: dispositivo n. I.3, dopo il passaggio in

giudicato);

– (in estratto: dispositivo IV, dopo

il passaggio in giudicato).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).