11.2016.104
Proprietà per piani: risoluzione assembleare riguardante lavori di costruzione utili
21 febbraio 2018Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.104
Lugano,
21 febbraio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa OR.2012.259 (proprietà per piani: contestazione di risoluzioni
assembleari) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 13 dicembre 2012
da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 13 ottobre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
12 settembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla
particella n. 91 RFD di __________, sorge il “Condominio AO 1”, composto di 95
proprietà per piani. AP 1 è titolare della proprietà per piani n. 4696 (172.070/1000) con diritto esclusivo sull'unità
n. 80, adibita a garni (41 camere, 37 bagni, 1 wc, 4 ripostigli, 2 uffici, un
locale telefono, 4 salette e un balcone). All'assemblea generale ordinaria del
17 giugno 2011 i comproprietari hanno discusso un “progetto di
risanamento” per porre rimedio al degrado delle facciate (oggetto n. 4
all'ordine del giorno). Un relatore (ing. __________ P__________) ha
illustrato due tipi di intervento che comportano entrambi il rifacimento completo
dei rivestimenti murari: il metodo della cosiddetta “facciata a cappotto” e il
metodo della cosiddetta “facciata ventilata” (oggetto n. 4.1). Un altro
relatore (ing. __________ B__________) ha presentato un terzo metodo, limitato
alla sostituzione delle piastrelle deteriorate delle facciate e al cambio delle
finestre (oggetto n. 4.2). Chiamati al voto, 50 comproprietari (pari a 536.31/1000) hanno optato per il
metodo della “facciata a cappotto” o della “facciata ventilata”, 15
comproprietari (pari a 275.60/1000) per la terza modalità
d'intervento, che di conseguenza è stata scartata (oggetto n. 4.3). Subito
dopo 63 comproprietari hanno approvato, con il voto contrario di AP 1 e di un
altro comproprietario, lo stanziamento di un credito di fr. 170 000.–, da prelevare dal fondo di rinnovamento,
per finanziare “l'allestimento e lo sviluppo del progetto di risanamento in
base alla variante ʻfacciata a cappotto’ e alla variante ʻfacciata
ventilata’ ”, incarico affidato alla ditta
__________ SA di __________ (oggetti n. 4.4 e 4.5).
B. Alla
successiva assemblea generale straordinaria del 17 aprile 2012 AP 1 ha
chiesto preliminarmente che le due varianti “facciata a cappotto” e “facciata
ventilata” fossero votate separatamente. La proposta è stata respinta con 66
voti contrari, 2 favorevoli e 3 astenuti. Identica richiesta è stata
reiterata da una comproprietaria nel corso dell'assemblea, salvo essere nuovamente
respinta con 69 voti contrari e 3 favorevoli. Chiamati poi a decidere sulla
variante da adottare per le opere di risanamento, la “facciata a cappotto” ha
raccolto 17 voti favorevoli (114.44/1000) e la “facciata
ventilata” 47 (538.23/1000), mentre si sono
espressi contro entrambe le varianti 6 comproprietari (200.87/1000). Constatato che il
numero dei votanti (70) non coincideva con il numero dei presenti (72), l'amministratore
della proprietà per piani ha proceduto a un controllo nominale del voto, nonostante
l'opposizione di AP 1, comunicando per finire che la “facciata ventilata” aveva
raccolto in realtà 49 voti favorevoli (e non 47), per complessivi 538.23/1000. In seguito i
comproprietari hanno approvato con 51 voti favorevoli (459.18/1000) la scelta dei nuovi
serramenti (in PVC e alluminio) e con 67 voti favorevoli e 4 contrari le opere
di prevenzione contro gli incendi (oggetto n. 3.2).
Sempre
nel corso dell'assemblea, i comproprietari hanno deliberato con 63 voti
favorevoli, 7 contrari e un astenuto un credito quadro di fr. 4 850 000.–
per il risanamento delle facciate (“facciate ventilate” con serramenti in PVC e
alluminio), compresa la sostituzione dell'impianto di riscaldamento e le opere
di prevenzione contro gli incendi (oggetto n. 3.3), hanno approvato con 67 voti
favorevoli e 4 contrari i criteri cui le ditte offerenti avrebbero dovuto sottostare
(miglior prezzo, referenze e affidabilità in ragione di un terzo di valutazione
per ciascun criterio: oggetto n. 3.4), hanno deciso con 68 voti favorevoli
e 3 contrari di far eseguire gli interventi sull'arco di un anno (oggetto n.
3.5), hanno affidato la direzione dei lavori con 65 voti favorevoli, 4 contrari
e un astenuto all'ing. __________ P__________ (oggetto n. 3.6) e all'unanimità
hanno rinviato a una prossima assemblea generale la delibera degli appalti alle
ditte esecutrici (oggetto n. 3.7).
C. Decaduto
infruttuoso il 14 novembre 2012 il tentativo di conciliazione
(inc. CM.2012.309), il 13 dicembre successivo AP 1 ha convenuto la Comunione
dei comproprietari del “Condominio AO 1” davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere l'annullamento delle citate deliberazioni n. 3.2 (approvazione
dell'intervento secondo il metodo della “facciata ventilata”), n. 3.3
(stanziamento del credito quadro per l'esecuzione delle opere), n. 3.4 (criteri
imposti alle ditte offerenti), n. 3.5 (arco di tempo su cui eseguire i lavori)
e n. 3.6 (mandato per la direzione dei lavori). In via eventuale AP 1 ha chiesto
di accertare ch'egli non poteva essere tenuto a contribuire ai costi di
risanamento delle facciate se non limitatamente alla sua quota di 172.07/1000 “sulla base dei costi calcolati
per la sostituzione delle piastrelle, pari a fr. …, e subordinatamente per i
costi della soluzione cappotto per complessivi fr. …”.
Con
decisione incidentale dell'11 marzo 2013 il Pretore ha respinto un'eccezione di
incompetenza sollevata dalla Comunione dei comproprietari, la quale sosteneva che
l'attore avrebbe dovuto rivolgersi a un arbitro. Il Pretore ha rilevato che in
concreto la lite non verte sull'interpretazione né sull'adempimento del regolamento
per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani, di modo che la giurisdizione
arbitrale prevista nel regolamento non si applica. Nel merito la convenuta ha
poi presentato un allegato di risposta del 22 aprile 2013, proponendo di
respingere la petizione. Il Pretore ha ordinato il 24 aprile 2013 un secondo
scambio di atti scritti. L'attore ha replicato l'11 giugno 2013, confermando le
richieste di petizione, e la convenuta ha duplicato il 16 agosto 2013, postulando una volta ancora il rigetto dell'azione.
D. All'udienza
del 17 ottobre 2013, indetta per le prime arringhe, le parti hanno mantenuto le
rispettive posizioni e l'attore ha notificato una serie di prove. L'istruttoria
è cominciata il 12 maggio 2014 ed è terminata il 30 settembre 2015, dopo l'assunzione
di una perizia. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27 novembre 2015 AP 1 ha reiterato le
domande di petizione, precisando nella richiesta subordinata l'ammontare del
costo per la sostituzione delle piastrelle in fr. 983 500.– e quelli per l'esecuzione della variante “a cappotto” in
complessivi fr. 2 088 000.–. Nel proprio memoriale del 30 novembre
2015 la Comunione dei comproprietari ha ulteriormente proposto di respingere la
petizione. Statuendo con sentenza del 12 settembre 2016, il Pretore ha respinto
la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 20 000.– (oneri peritali compresi) a carico dell'attore, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 97 000.– per
ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13
ottobre 2016 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la
richiesta principale da lui formulata con la petizione come pure, senza più
alcuna subordinazione, la seguente richiesta così modificata: “È accertato che
l'attore potrà in futuro essere unicamente chiamato a contribuire limitatamente
alla sua quota di 172.07/1000 ai costi per gli interventi
di manutenzione (facciata cappotto) dell'immobile AO 1 __________, che dovranno
essere decisi convocando nuovamente l'assemblea condominiale”. Nelle sue
osservazioni del 6 dicembre 2016 la Comunione dei comproprietari del “Condominio
AO 1” conclude per la reiezione dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Una contestazione di risoluzione assembleare ha, per principio,
indole pecuniaria e il suo valore è quello che l'annullamento della risoluzione
comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse
del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004
pag. 610 n. 118c). In concreto la soglia di fr. 10
000.
– è manifestamente raggiunta, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 4 850 000.– (sentenza impugnata, pag. 10 in
fondo), corrispondenti al credito quadro votato dall'assemblea generale per
l'esecuzione delle opere contestate (doc. F, oggetto n. 3.3). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al
legale dell'attore il 14 settembre 2016 (tracciamento dell'invio n. __________,
agli atti). Depositato il 13 ottobre 2016, penultimo giorno utile, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Dal
profilo formale l'appellante si duole anzitutto, dopo una serie di premesse,
che la sua proposta intesa a votare separatamente sulle due varianti “facciata
a cappotto” e “facciata ventilata” sia stata respinta dall'assemblea dei
comproprietari, mentre essa corrispondeva a quanto era stato deciso nel corso
dell'assemblea precedente, quando il 17 giugno 2011 si era deliberato “l'allestimento
e lo sviluppo del progetto di risanamento in base alla variante ʻfacciata
a cappotto’ e alla variante ʻfacciata ventilata’ ”. In realtà la censura cade nel vuoto già per il fatto che il
17.
giugno 2011 i comproprietari avevano sì deciso di esaminare nell'ambito della
successiva assemblea generale un progetto di risanamento in base ai due tipi di
intervento, ma non di sottoporre questi ultimi a votazioni separate. L'attore
poteva pretendere quindi che si votasse su entrambi i metodi di risanamento, ma
non che sdoppiasse necessariamente l'oggetto della trattanda n. 3.2. Al proposito
l'appello manca di consistenza.
3.
L'appellante
deplora che all'assemblea generale del 17 aprile 2012 sia stata presentata solo
la variante d'intervento con “facciata ventilata”, mentre della variante
“facciata a cappotto” non sono stati precisati neppure i costi, contrariamente
a quanto i comproprietari avevano deciso nel corso della precedente assemblea
del 17 giugno 2011. Egli lamenta che in tal modo l'assemblea non ha potuto formarsi
un'opinione corretta e decidere con cognizione di causa, anche perché il
comitato dei comproprietari aveva previamente invitato l'ing. __________ P__________
ad approfondire soltanto i costi della modalità d'intervento con “facciata
ventilata”.
a) All'assemblea generale ordinaria del 17 giugno
2011.
l'ing. __________ P__________ aveva – come detto (lett. A) – tenuto
una relazione sul metodo di risanamento “a cappotto” e sul metodo di
risanamento “a facciata ventilata”, stimando i costi dell'uno in circa 4.1
milioni di franchi e quelli dell'altro in circa 5.2 milioni (doc. B, oggetto n.
4.1
). Su tale base l'assemblea aveva approvato lo stanziamento di un credito
di fr. 170 000.–, da prelevare dal
fondo di rinnovamento, per finanziare “l'allestimento e lo sviluppo del
progetto di risanamento in base alla variante ʻfacciata a cappotto’ e alla
variante ʻfacciata ventilata’ ”, incarico affidato alla
ditta __________ SA (doc. B, oggetto n. 4.5). In realtà la ditta ha
approfondito soltanto la variante “a facciata ventilata” (doc. E, pag. 12 in
alto). Che ciò si debba alla volontà del comitato dei comproprietari, come
sottolinea l'appellante, poco importa. Il perito giudiziario ha confermato che
le indicazioni contenute nel rapporto presentato dall'amministratore ai
comproprietari in vista dell'assemblea generale del 17 aprile 2012 (doc. E),
accluso alla convocazione, erano “estremamente vaghe, di difficile lettura e
comunque incomplete” (referto dell'aprile 2015, pag. 4 in alto).
b) Sta
di fatto che all'assemblea generale del 17 aprile 2012 l'ing. __________ P__________
della __________ SA ha indicato il costo della variante a “facciata ventilata” in
un massimo di 5.7 milioni di franchi. Il legale dell'attore, da parte sua, ha fatto
notare che scorporando dalla variante “a cappotto” l'impianto di riscaldamento,
il rinnovo dei serramenti e quello delle protezioni solari, il costo
dell'intervento si sarebbe ridotto a non più di fr. 2 130 000.–
(doc. F, oggetto n. 3.2). E si trattava di una stima pertinente, il perito
giudiziario avendo poi valutato il costo di tale variante in fr. 2 088 000.– (referto
dell'aprile 2015, pag. 7 in fondo). A quel momento, udita l'affermazione del
legale, una comproprietaria ha chiesto che le varianti “facciata a cappotto” e
“facciata ventilata” fossero votate separatamente, come aveva proposto AP 1
all'inizio dell'assemblea, ma la richiesta è stata nuovamente respinta (doc. F,
pag. 3 in alto). L'assemblea sapeva nondimeno, a tal punto, che il costo prevedibile delle due tecniche
d'intervento poteva comportare un divario ragguardevole (investimento di circa
fr. 5 700 000.– l'una,
di circa fr. 2 130 000.– l'altra).
c) Se
nelle circostanze descritte i comproprietari hanno preferito ugualmente la soluzione
più cara, non si può dire che abbiano agito a quel momento senza cognizione di
causa (come nel caso, evocato dall'appellante, di un votante che si veda
sottacere informazioni decisive, suscettibili di influire sulla formazione della
propria volontà; Heini/Scherrer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 36 in fine ad art. 75 CC).
La decisione dell'assemblea potrà quindi apparire dispendiosa, fors'anche discutibile,
ma non è il risultato di un condizionamento occulto. Censurabili davanti al
giudice sono solo risoluzioni contrarie alla legge (compresi principi giuridici
come il divieto dell'abuso di diritto e il precetto della parità di trattamento)
o a disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (atto
costitutivo, regolamento per l'amministrazione e l'uso, regolamento della casa,
regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Risoluzioni inadeguate, insoddisfacenti,
inopportune o finanche inique sfuggono all'annullamento, giacché non tocca al
giudice sostituirsi in simili casi alla volontà dei comproprietari (RtiD I-2007
pag. 768 consid. 4 con riferimenti; v. anche DTF 131 III 461 consid. 5
con rinvii; Wermelinger, La
propriété par étages, 3ª edizione, n. 202 ad art. 712m CC con
richiami). Su questo punto l'appello è destinato di conseguenza, una volta ancora, all'insuccesso.
4.
Ribadisce
l'appellante che il rapporto della __________ SA trasmesso ai comproprietari insieme
con la convocazione all'assemblea generale del 17 aprile 2012 (doc. E) non
permetteva in alcun modo di desumere il costo della variante “a cappotto”. Inoltre
tale rapporto non è stato inviato a tutti i comproprietari. L'argomentazione
non è sicuramente priva di buon diritto. Come si è appena spiegato, tuttavia, essa
nulla muta al fatto che, nonostante l'invio di una relazione a dir poco
lacunosa, nel corso dell'assemblea i comproprietari hanno acquisito elementi
essenziali per un sufficiente confronto di massima tra il costo prevedibile
della variante “a cappotto” e quella a “facciata ventilata”. La loro volontà
non risulta dunque essere stata inficiata da vizi o malintesi.
5.
Sostiene
l'appellante che la votazione dell'oggetto n. 3.2 del verbale assembleare (17
suffragi per la “facciata a cappotto”, 47 per la “facciata ventilata”) seguita
dal controllo nominale dell'amministratore a scopo di riconteggio era in realtà
il secondo scrutinio sul medesimo oggetto, una prima votazione essendosi
conclusa con soli 45 suffragi per la variante a “facciata ventilata”, votazione
che è stata ripetuta senza indugio nonostante la sua opposizione. Di
quel primo scrutinio – egli afferma – il verbale dell'assemblea non reca traccia.
La Comunione dei comproprietari nega che sia avvenuta una prima votazione (osservazioni
all'appello, pag. 15 segg.), ma a ben vedere la questione può rimanere
irrisolta per le considerazioni che seguono.
a) Secondo
l'art. 712g cpv. 1 CC in materia di proprietà per piani “per la competenza
a fare atti d'amministrazione e lavori
di
costruzione si applicano le norme sulla comproprietà”. L'art. 647c CC in
materia di comproprietà stabilisce che “i lavori di manutenzione, di riparazione
e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla
idonea all'uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché
non siano atti d'ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare” (opere
necessarie). Ancora in materia di comproprietà l'art. 647d cpv. 1 CC
prevede che “i lavori di rinnovamento e di trasformazione diretti ad aumentare
il valore della cosa oppure a migliorarne il rendimento o l'idoneità all'uso sono
deliberati a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari
tempo la maggior parte della cosa” (opere utili). L'art. 647e cpv. 1 CC dispone
infine, in materia di comproprietà, che “lavori di costruzione diretti esclusivamente
ad abbellire la cosa, a migliorarne l'aspetto o a renderne più comodo l'uso,
possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti i comproprietari” (opere
voluttuarie).
b) D'altro
lato, l'art. 712m cpv. 2 CC prescrive in materia di proprietà per piani che
“ove la legge non disponga altrimenti, all'assemblea e al comitato sono
applicabili le norme sull'associazione concernenti gli organi e la contestazione
delle risoluzioni sociali”. Ora, l'art. 67 cpv. 2 CC in materia di associazioni
prevede che le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci
presenti. La dottrina ha già avuto modo di interrogarsi così se, trattandosi di
deliberare su lavori di costruzione necessari, utili o voluttuari in regime di
proprietà per piani, la maggioranza o l'unanimità richiesta si riferisca a
tutti i condomini (come nel diritto della comproprietà ordinaria) o soltanto ai
comproprietari presenti o rappresentati all'assemblea generale (come nel
diritto delle associazioni).
L'opinione
dominante, invalsa e consolidata, è quella per cui la distinzione tra lavori
necessari, utili e voluttuari segue i criteri degli art. 647c, 647d
cpv. 1 e 647e cpv. 1 CC, mentre la
maggioranza o l'unanimità richiesta per la deliberazione di tali opere si
riferisce ai comproprietari fisicamente presenti o rappresentati in sala,
compresi quelli che esprimono voto nullo, che dichiarano di astenersi o che
rifiutano di votare, ma non ai comproprietari
assenti o non rappresentati (Wermelinger,
op. cit., n. 181 ad art. 712m CC
con numerosi rinvii; Meier-Hayoz/Rey
in: Berner Kommentar, edizione 1988, n. 111 e
112.
ad art. 712m; Bösch
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 in fine ad art. 712m;
Amoos Piguet in: Commentaire
romand, CC II, Basilea 2016, n. 11 ad art. 712m; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 464
n. 1316 e 1316a; Thurnherr,
Bauliche Massnahmen bei Mit- und Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra
2010, pag. 157 n. 303 e 304; Rey/Maetzke,
Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3ª edizione, pag. 84 n. 326 e
327; Piozzini, Il condominio,
Losone s.d., pag. 112 n. 8.5.3; cfr. anche DTF 131 III 461 consid. 5.2).
L'orientamento
minoritario, stando al quale una deliberazione riguardante lavori di
costruzione necessari, utili o voluttuari richiede, anche nella proprietà per
piani (e non solo nel regime della comproprietà ordinaria), la maggioranza o
l'unanimità di tutti quanti i comproprietari (Christoph Müller, Zur Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Berna
1973, pag. 104; cfr. anche Kurt Müller,
Der Verwalter von Liegenschaften mit Stockwerkeigentum, Berna 1971, pag. 73), è
rimasto isolato. Ciò si deve essenzialmente al fatto che, si seguisse tale
corrente di pensiero, l'art. 712p cpv. 3 CC risulterebbe superfluo (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 4ª
edizione, n. 26 ad art. 647 CC; v. anche Wermelinger,
op. cit., n. 124 ad art. 712a CC). Disposizioni convenzionali che
disciplinano la proprietà per piani (atto costitutivo, regolamento per l'amministrazione
e l'uso) possono disporre invero, scostandosi dalla legge, che per lavori di
costruzione necessari, utili o voluttuari sia sufficiente la maggioranza dei
votanti (anziché dei presenti) oppure, al contrario, che sia necessaria la
maggioranza di tutti quanti i comproprietari (Thurnheer,
op. cit., pag. 159 n. 306 con rimandi). Rimane da esaminare se quest'ultima
ipotesi ricorra in concreto.
c) Il
regolamento per l'uso e l'amministrazione del “Condominio AO 1” prescrive
(“validità delle decisioni in generale”) che “l'assemblea prende le proprie decisioni
a maggioranza semplice dei comproprietari votanti rappresentanti nel contempo
la maggioranza dei millesimi, a meno che nel regolamento o secondo la legge sia
previsto altrimenti” (doc. 11, pag. 12, cifra V, n. 8). Per l'esecuzione
di lavori di trasformazione e ripristino che comportino una miglioria o una
migliore economicità dell'oggetto occorre nondimeno “l'approvazione della
maggioranza dei comproprietari che rappresentino in pari tempo almeno più della
metà delle quote” (“maggioranza qualificata”: doc. 11, pag. 13, cifra V,
n. 9). Il regolamento non prevede pertanto che la maggioranza debba essere
quella di tutti i 94 comproprietari (95 secondo il registro fondiario), né per
la validità delle decisioni in generale né per deliberare lavori di costruzione
utili. Anzi, disponendo che per la validità delle decisioni in generale è sufficiente
“la maggioranza dei comproprietari votanti”, esso esclude dal calcolo coloro
che esprimono voto nullo, che dichiarano di astenersi o che rifiutano di
votare.
d) Ciò
posto, si volesse anche presumere che in concreto si sia tenuta una doppia
votazione – non riportata a verbale – il cui primo esito sia risultato di 45 voti
(e non di 47 né di 49) in favore della modalità d'intervento “a facciata
ventilata”, come l'appellante sostiene, ciò bastava per l'approvazione dell'oggetto
n. 3.2, poiché all'assemblea erano presenti o rappresentati 72 comproprietari
(doc. F, pag. 1). Nemmeno l'attore asserisce per altro che quei 45 voti
favorevoli non raggiungessero la maggioranza delle quote appartenenti ai comproprietari
presenti o rappresentati in sala. Ne discende che poco giova domandarsi, all'atto
pratico, se i voti raccolti dalla variante “a facciata ventilata” quel 17
aprile 2012 fossero davvero 45, 47 o 49. La maggioranza necessaria per deliberare
lavori utili (nel senso dell'art. 647d cpv. 1 CC) era infatti di 37 comproprietari
presenti o rappresentati (art. 712m cpv. 2 in relazione con l'art.
67.
cpv. 2 CC). E tale soglia è stata pacificamente raggiunta.
6.
L'appellante
fa valere che la comproprietaria di un appartamento, __________ N__________ in G__________,
titolare di due voti per complessivi 10.67/1000,
risulta avere votato, secondo la tabella allegata al verbale dell'assemblea generale,
per la “facciata ventilata”. Se non che, sentita come testimone, essa ha dichiarato
inequivocabilmente di avere votato per la variante della “facciata a cappotto”.
La questione è senza interesse concreto. Visto quanto precede, i due voti di __________
N__________ in G__________ potrebbero influire sul computo dei suffragi andati
all'una o all'altra modalità di intervento alle facciate (togliendone due alla
variante “a facciata ventilata” e aggiungendone due alla variante “a cappotto”),
ma non sul risultato della votazione, che nell'esito non cambia.
7.
Assevera
l'appellante che, comunque sia, né la variante “a cappotto” né – ancor meno – quella
“a facciata ventilata” può ritenersi un lavoro utile, trattandosi in realtà di
opere di abbellimento. Egli sottolinea che il semplice risanamento delle facciate
con
sostituzione delle piastrelle rovinate non costerebbe più di fr. 983 500.– (come ha accertato il perito giudiziario)
e che, come la stessa ditta __________ SA ammette nel rapporto accluso alla
convocazione all'assemblea generale (doc. E, pag. 12), gli interventi previsti
mirano a conferire all'edificio un proprio carattere estetico e ad aumentare il
valore dello stabile “grazie alla nuova pelle”. Lavori siffatti richiedono pertanto
l'unanimità dei comproprietari.
L'opinione
non può essere condivisa. Certo, né la variante “a cappotto” né quella “a
facciata ventilata” può definirsi un'opera necessaria, giacché l'intervento indispensabile
potrebbe limitarsi nel caso specifico – come rileva l'appellante – alla
sostituzione delle piastrelle danneggiate, con una spesa complessiva attorno ai
fr. 985 000.– (perizia dell'aprile 2015,
pag. 6). Tuttavia nessuna delle due varianti si esaurisce in un'operazione voluttuaria,
destinata a elevare il livello di categoria o migliorare semplicemente la
comodità del condominio. Intanto entrambe le varianti sono concepite a scopo di
risparmio energetico, tanto che possono conferire il diritto a sussidi o
incentivi federali e cantonali (doc. E, pag. 17; perizia dell'aprile
2015, pag. 7). Inoltre la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che, in
linea di principio, opere consistenti nell'isolazione termica di un edificio secondo
parametri conformi alle esigenze tecniche di legge (in proposito: perizia
dell'aprile 2015, pag. 6 in basso) sono da considerare utili, come utile è da
considerare in concreto la sostituzione di un impianto di riscaldamento ancora
funzionante con uno più efficiente (Wermelinger,
op. cit., pag. 108 n. 131; Thurnherr,
op. cit., pag. 102 n. 189). Quanto alle finestre di cui è previsto il rinnovo,
l'ing. __________ P__________ ha spiegato all'assemblea che nella fattispecie “senza
la sostituzione dei serramenti ci si troverebbe con un problema tecnico di condensa”
(doc. F, oggetto n. 3.2, pag. 2 verso il basso). Nemmeno l'attore pretende che
ciò non sia vero. Si conviene che la variante “a facciata ventilata” scelta dai
comproprietari è ben più costosa della variante “a cappotto”. Per essere
considerata voluttuaria nondimeno essa dovrebbe costituire un intervento dal
quale la proprietà per piani non trae vantaggi equivalenti in termini oggettivi
di valore o di idoneità all'uso (Turnherr,
op. cit., pag. 103 n. 190 con rimando a Meier-Hayoz,
op. cit., n. 1 ad art. 647e CC). Non risultano estremi del genere nel
caso in esame. Anche al riguardo l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
8.
Da ultimo
l'appellante chiede di accertare che in futuro egli potrà “essere unicamente
chiamato a contribuire limitatamente alla sua quota di 172.07/1000 ai costi per gli
interventi di manutenzione (facciata cappotto) dell'immobile AO 1 __________,
che dovranno essere decisi convocando nuovamente l'assemblea condominiale”. Quest'ultima
conclusione è parzialmente nuova, nel senso che davanti al Pretore l'interessato
non aveva preteso una riconvocazione dell'assemblea generale. Aveva chiesto di
accertare – per altro solo in via eventuale – ch'egli non potesse essere tenuto
a contribuire ai costi di risanamento delle facciate se non limitatamente alla
sua quota di 172.07/1000 “sulla base dei costi
calcolati per la sostituzione delle piastrelle, pari a fr. 983 500.–, e subordinatamente per i costi della
soluzione cappotto per complessivi fr. 2 088 000.–”. Comunque sia, foss'anche ammissibile
(art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta va respinta. Si è appena visto che
l'assemblea dei comproprietari ha validamente deciso l'esecuzione della
variante “a facciata ventilata”. L'appellante non può quindi pretendere di
contribuire nei soli limiti di una variante “a cappotto” cui l'assemblea ha
rinunciato. Egli invoca l'art. 712h cpv. 3 CC, secondo il quale “se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non
servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto
conto nella ripartizione delle spese”. Al risanamento dell'involucro edile con
il metodo della “facciata ventilata” egli beneficia però come tutti gli altri
condomini. Non si ravvisano lontanamente i presupposti, dunque, per
l'applicazione dell'art. 712h cpv. 3 CC. Dovesse poi il capitolato
d'appalto contemplare singole prestazioni che per loro indole o per i materiali
previsti denotano carattere voluttuario, egli potrà sempre contestarne
l'aggiudicazione segnalando la circostanza all'amministratore e procedendo poi,
dandosi il caso, dinanzi all'assemblea.
9.
Se ne
conclude che, privo di buon diritto, l'appello è votato alla reiezione. Le
spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Date le particolarità del caso, la tassa di giustizia è contenuta in
fr. 20 000.–,
seppure in concreto si applicherebbe la nuova tariffa sulla tariffa
giudiziaria, che per un valore litigioso di fr. 4 800 000.– prevede una tassa minima di
fr. 35 000.–
(art. 7 cpv. 1 LTG) anche in appello (art. 13 LTG).
Quanto alle
ripetibili, l'appellante rifonderà alla convenuta, che ha presentato un
memoriale di osservazioni per il tramite di un avvocato, un'indennità adeguata.
Il relativo ammontare va determinato in base all'art. 11 cpv. 2 lett. a del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), il quale
prevede che in appello l'indennità per ripetibili va fissata “tra il 30 e il
60% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1”, ovvero secondo l'indennità
dovuta per il patrocinio davanti al Pretore. Dandosi una causa dal valore
litigioso di fr. 4 800 000.–, l'indennità per ripetibili in prima sede variava dal 2 al 4% del
valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Il Pretore l'ha calcolata in fr. 97 000.–, importo che non è
messo in discussione da una parte né dall'altra. L'indennità per il patrocinio in appello sarebbe compresa così tra
fr. 29
100.
– (30%) e fr. 58 200.– (60%). Se non che, il patrocinio della convenuta davanti a questa
Camera si compendia nella stesura delle osservazioni (un allegato di 23 pagine,
compresa quella del frontespizio) in una controversia perfettamente nota al
legale, che l'aveva curata fin dall'inizio. Anche applicando al minimo di fr.
29.
100.– una retribuzione
eccezionale di fr. 400.– orari (l'art. 12 del regolamento prevede per le
cause senza valore o di valore indeterminabile una retribuzione ordinaria di
fr. 280.– orari), ciò corrisponderebbe a un dispendio di tempo di
oltre 72 ore, manifestamente esagerato per rapporto all'entità della prestazione
fornita.
Ora, l'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento dispone che “nel caso di
manifesta sproporzione tra il valore litigioso e le prestazioni eseguite e
l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le
particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino,
l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Ove un
onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il
vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa
dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem
con quello del criterio ad horam attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in
cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot
l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Analogo
criterio può valere per la combinazione del parametro ad valorem con il
parametro ad horam in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 dell'odierno
regolamento (I CCA, sentenza inc. 11.2013.107 del 21 marzo 2016, consid.
14e).
Nel caso specifico ci si
può dipartire, visto l'alto valore litigioso (che implica un'elevata
responsabilità professionale dell'avvocato), da un onorario ad horam eccezionale
di fr. 400.– orari. Il dispendio orario può essere stimato, in mancanza di una
nota
d'onorario del
patrocinatore, complessivamente in circa quattro giorni di lavoro (31 ore),
comprese le prestazioni accessorie (telefonate, corrispondenza, colloqui con la
cliente). Ne segue, in applicazione della menzionata formula, un'indennità per ripetibili
di:
2.
x 29 100 x 12 400 = fr. 17 389.90.
29.
100 + 12 400
A ciò si aggiungono le
spese (5%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), per complessivi fr. 20 000.– (arrotondati). L'indennità per ripetibili
va fissata di conseguenza.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente, come si è visto
(consid. 1), anche la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
20 000.– sono poste a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 20 000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).