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Decisione

11.2016.104

Proprietà per piani: risoluzione assembleare riguardante lavori di costruzione utili

21 febbraio 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa OR.2012.259 (proprietà per piani: contestazione di risoluzioni

assembleari) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 13 dicembre 2012

da

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello

del 13 ottobre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

12 settembre 2016;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla

particella n. 91 RFD di __________, sor­ge il “Condominio AO 1”, composto di 95

proprietà per piani. AP 1 è titolare della proprietà per piani n. 4696 (172.070/1000) con diritto esclusivo sull'unità

n. 80, adibita a garni (41 camere, 37 bagni, 1 wc, 4 ripostigli, 2 uffici, un

locale telefono, 4 salette e un balcone). All'assemblea generale ordinaria del

17 giugno 2011 i comproprietari hanno discusso un “progetto di

risanamento” per porre rimedio al degrado delle facciate (oggetto n. 4

all'ordine del giorno). Un relatore (ing. __________ P__________) ha

illustrato due tipi di intervento che comportano entrambi il rifacimento completo

dei rivestimenti murari: il metodo della cosiddetta “facciata a cappotto” e il

metodo della cosiddetta “facciata ventilata” (oggetto n. 4.1). Un altro

relatore (ing. __________ B__________) ha presentato un terzo metodo, limitato

alla sostituzione delle piastrelle deteriorate delle facciate e al cambio delle

finestre (oggetto n. 4.2). Chiamati al voto, 50 comproprietari (pari a 536.31/1000) hanno optato per il

metodo della “facciata a cappotto” o della “facciata ventilata”, 15

comproprietari (pari a 275.60/1000) per la terza modalità

d'intervento, che di conseguenza è stata scartata (oggetto n. 4.3). Subito

dopo 63 comproprietari hanno approvato, con il voto contrario di AP 1 e di un

altro comproprietario, lo stanziamento di un credito di fr. 170 000.–, da prelevare dal fondo di rinnovamento,

per finanziare “l'allestimento e lo sviluppo del progetto di risanamento in

base alla variante ʻfacciata a cappotto’ e alla variante ʻfacciata

ventilata’ ”, incarico affidato alla ditta

__________ SA di __________ (oggetti n. 4.4 e 4.5).

B. Alla

successiva assemblea generale straordinaria del 17 aprile 2012 AP 1 ha

chiesto preliminarmente che le due varianti “facciata a cappotto” e “facciata

ventilata” fossero votate separatamente. La proposta è stata respinta con 66

voti contrari, 2 favorevoli e 3 astenuti. Identica richiesta è stata

reiterata da una comproprietaria nel corso dell'assemblea, salvo essere nuovamente

respinta con 69 voti contrari e 3 favorevoli. Chiamati poi a decidere sulla

variante da adottare per le opere di risanamento, la “facciata a cappotto” ha

raccolto 17 voti favorevoli (114.44/1000) e la “facciata

ventilata” 47 (538.23/1000), mentre si sono

espressi contro entrambe le varianti 6 comproprietari (200.87/1000). Constatato che il

numero dei votanti (70) non coincideva con il numero dei presenti (72), l'amministratore

della proprietà per piani ha proceduto a un controllo nominale del voto, nonostante

l'opposizione di AP 1, comunicando per finire che la “facciata ventilata” aveva

raccolto in realtà 49 voti favorevoli (e non 47), per complessivi 538.23/1000. In seguito i

comproprietari hanno approvato con 51 voti favorevoli (459.18/1000) la scelta dei nuovi

serramenti (in PVC e alluminio) e con 67 voti favorevoli e 4 contrari le opere

di prevenzione contro gli incendi (oggetto n. 3.2).

Sempre

nel corso dell'assemblea, i comproprietari hanno deliberato con 63 voti

favorevoli, 7 contrari e un astenuto un credito quadro di fr. 4 850 000.–

per il risanamento delle facciate (“facciate ventilate” con serramenti in PVC e

alluminio), compresa la sostituzione dell'impianto di riscaldamento e le opere

di prevenzione contro gli incendi (oggetto n. 3.3), hanno approvato con 67 voti

favorevoli e 4 contrari i criteri cui le ditte offerenti avrebbero dovuto sottostare

(miglior prezzo, referenze e affidabilità in ragione di un terzo di valutazione

per ciascun criterio: oggetto n. 3.4), hanno deciso con 68 voti favorevoli

e 3 contrari di far eseguire gli interventi sull'arco di un anno (oggetto n.

3.5), hanno affidato la direzione dei lavori con 65 voti favorevoli, 4 contrari

e un astenuto all'ing. __________ P__________ (oggetto n. 3.6) e all'unanimità

hanno rinviato a una prossima assemblea generale la delibera degli appalti alle

ditte esecutrici (oggetto n. 3.7).

C. Decaduto

infruttuoso il 14 novembre 2012 il tentativo di conciliazione

(inc. CM.2012.309), il 13 dicembre successivo AP 1 ha convenuto la Comunione

dei comproprietari del “Condominio AO 1” davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1, per ottenere l'annullamento delle citate deliberazioni n. 3.2 (approvazione

dell'intervento secondo il metodo della “facciata ventilata”), n. 3.3

(stanziamento del credito quadro per l'esecuzione delle opere), n. 3.4 (criteri

imposti alle ditte offerenti), n. 3.5 (arco di tempo su cui eseguire i lavori)

e n. 3.6 (mandato per la direzione dei lavori). In via eventuale AP 1 ha chiesto

di accertare ch'egli non poteva essere tenuto a contribuire ai costi di

risanamento delle facciate se non limitatamente alla sua quota di 172.07/1000 “sulla base dei costi calcolati

per la sostituzione delle piastrelle, pari a fr. …, e subordinatamente per i

costi della soluzione cappotto per complessivi fr. …”.

Con

decisione incidentale dell'11 marzo 2013 il Pretore ha respinto un'eccezione di

incompetenza sollevata dalla Comunione dei comproprietari, la quale sosteneva che

l'attore avrebbe dovuto rivolgersi a un arbitro. Il Pretore ha rilevato che in

concreto la lite non verte sull'interpretazione né sull'adempimento del regolamento

per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani, di modo che la giurisdizione

arbitrale prevista nel regolamento non si applica. Nel merito la convenuta ha

poi presentato un allegato di risposta del 22 aprile 2013, proponendo di

respingere la petizione. Il Pretore ha ordinato il 24 aprile 2013 un secondo

scambio di atti scritti. L'attore ha replicato l'11 giugno 2013, confermando le

richieste di petizione, e la convenuta ha duplicato il 16 agosto 2013, postulando una volta ancora il rigetto dell'azione.

D. All'udienza

del 17 ottobre 2013, indetta per le prime arringhe, le parti hanno mantenuto le

rispettive posizioni e l'attore ha notificato una serie di prove. L'istruttoria

è cominciata il 12 maggio 2014 ed è terminata il 30 settembre 2015, dopo l'assunzione

di una perizia. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27 novembre 2015 AP 1 ha reiterato le

domande di petizione, precisando nella richiesta subordinata l'ammontare del

costo per la sostituzione delle piastrelle in fr. 983 500.– e quelli per l'esecuzione della variante “a cappotto” in

complessivi fr. 2 088 000.–. Nel proprio me­moriale del 30 novembre

2015 la Comunione dei comproprietari ha ulteriormente proposto di respingere la

petizione. Statuendo con sentenza del 12 settembre 2016, il Pretore ha respinto

la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 20 000.– (oneri peritali compresi) a carico dell'attore, tenuto a

rifondere alla convenuta fr. 97 000.– per

ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13

ottobre 2016 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la

richiesta principale da lui formulata con la petizione come pure, senza più

alcuna subordinazione, la seguente richiesta così modificata: “È accertato che

l'attore potrà in futuro essere unicamente chiamato a contribuire limitatamente

alla sua quota di 172.07/1000 ai costi per gli interventi

di manutenzione (facciata cappotto) dell'immobile AO 1 __________, che dovranno

essere decisi convocando nuovamente l'assemblea condominiale”. Nelle sue

osservazioni del 6 dicembre 2016 la Comunione dei comproprietari del “Condominio

AO 1” conclude per la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Una contestazione di risoluzione assembleare ha, per principio,

indole pecuniaria e il suo valore è quello che l'annullamento della risoluzione

comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse

del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004

pag. 610 n. 118c). In concreto la soglia di fr. 10

000.

– è manifestamente raggiunta, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 4 850 000.– (sentenza impugnata, pag. 10 in

fondo), corrispondenti al credito quadro votato dall'assemblea generale per

l'esecuzione delle opere contestate (doc. F, oggetto n. 3.3). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al

legale dell'attore il 14 settembre 2016 (tracciamento dell'invio n. __________,

agli atti). Depositato il 13 ottobre 2016, penultimo giorno utile, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Dal

profilo formale l'appellante si duole anzitutto, dopo una serie di premesse,

che la sua proposta intesa a votare separatamente sulle due varianti “facciata

a cappotto” e “facciata ventilata” sia stata respinta dall'assemblea dei

comproprietari, mentre essa corrispondeva a quanto era stato deciso nel corso

dell'assemblea precedente, quando il 17 giugno 2011 si era deliberato “l'allestimento

e lo sviluppo del progetto di risanamento in base alla variante ʻfacciata

a cappotto’ e alla variante ʻfac­ciata ventilata’ ”. In realtà la censura cade nel vuoto già per il fatto che il

17.

giugno 2011 i comproprietari avevano sì deciso di esaminare nell'ambito della

successiva assemblea generale un progetto di risanamento in base ai due tipi di

intervento, ma non di sottoporre questi ultimi a votazioni separate. L'attore

poteva pretendere quindi che si votasse su entrambi i metodi di risanamento, ma

non che sdoppiasse necessariamente l'oggetto della trattanda n. 3.2. Al proposito

l'appello manca di consistenza.

3.

L'appellante

deplora che all'assemblea generale del 17 aprile 2012 sia stata presentata solo

la variante d'intervento con “facciata ventilata”, mentre della variante

“facciata a cappotto” non sono stati precisati neppure i costi, contrariamente

a quanto i comproprietari avevano deciso nel corso della precedente assemblea

del 17 giugno 2011. Egli lamenta che in tal modo l'assemblea non ha potuto formarsi

un'opinione corretta e decidere con cognizione di causa, anche perché il

comitato dei comproprietari aveva previa­mente invitato l'ing. __________ P__________

ad approfondire soltanto i costi della modalità d'intervento con “facciata

ventilata”.

a) All'assemblea generale ordinaria del 17 giugno

2011.

l'ing. __________ P__________ aveva – come detto (lett. A) – tenuto

una relazione sul metodo di risanamento “a cappotto” e sul metodo di

risanamento “a facciata ventilata”, stimando i costi dell'uno in circa 4.1

milioni di franchi e quelli dell'altro in circa 5.2 milioni (doc. B, oggetto n.

4.1

). Su tale base l'assemblea aveva approvato lo stanziamento di un credito

di fr. 170 000.–, da prelevare dal

fondo di rinnova­mento, per finanziare “l'allestimento e lo sviluppo del

progetto di risanamento in base alla variante ʻfacciata a cappotto’ e alla

variante ʻfacciata ventilata’ ”, incarico affidato alla

ditta __________ SA (doc. B, oggetto n. 4.5). In realtà la ditta ha

approfondito soltanto la variante “a facciata ventilata” (doc. E, pag. 12 in

alto). Che ciò si debba alla volontà del comitato dei comproprietari, come

sottolinea l'appellante, poco importa. Il perito giudiziario ha confer­mato che

le indicazioni contenute nel rapporto presentato dall'amministratore ai

comproprietari in vista dell'assemblea generale del 17 aprile 2012 (doc. E),

accluso alla convocazione, erano “estremamente vaghe, di difficile lettura e

comunque incomplete” (referto del­l'aprile 2015, pag. 4 in alto).

b) Sta

di fatto che all'assemblea generale del 17 aprile 2012 l'ing. __________ P__________

della __________ SA ha indicato il costo della variante a “facciata ventilata” in

un massimo di 5.7 milioni di franchi. Il legale dell'attore, da parte sua, ha fatto

notare che scorporando dalla variante “a cappotto” l'impianto di riscaldamento,

il rinnovo dei serramenti e quello delle protezioni solari, il costo

dell'intervento si sarebbe ridotto a non più di fr. 2 130 000.–

(doc. F, oggetto n. 3.2). E si trattava di una stima pertinente, il perito

giudiziario avendo poi valutato il costo di tale variante in fr. 2 088 000.– (referto

dell'aprile 2015, pag. 7 in fondo). A quel momento, udita l'affermazione del

legale, una compro­prietaria ha chiesto che le varianti “facciata a cappotto” e

“facciata ventilata” fossero votate separatamente, come aveva proposto AP 1

all'inizio del­l'assemblea, ma la richiesta è stata nuovamente respinta (doc. F,

pag. 3 in alto). L'assemblea sapeva nondimeno, a tal punto, che il costo prevedibile delle due tecniche

d'intervento poteva comportare un divario ragguardevole (investimento di circa

fr. 5 700 000.– l'una,

di circa fr. 2 130 000.– l'altra).

c) Se

nelle circostanze descritte i comproprietari hanno preferito ugualmente la soluzione

più cara, non si può dire che abbiano agito a quel momento senza cognizione di

causa (co­me nel caso, evocato dall'appellante, di un votante che si veda

sottacere informazioni decisive, suscettibili di influire sulla formazione della

propria volontà; Heini/Scherrer

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizio­ne, n. 36 in fine ad art. 75 CC).

La decisione del­l'assemblea potrà quindi apparire dispendiosa, fors'anche discutibile,

ma non è il risultato di un condizionamento occulto. Censurabili davanti al

giudice sono solo risoluzioni contrarie alla legge (compresi principi giuridici

come il divieto del­l'abuso di diritto e il precetto della parità di tratta­mento)

o a disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per pia­ni (atto

costitutivo, regolamento per l'amministrazione e l'uso, regolamento della casa,

regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Risoluzioni inadeguate, insoddisfacenti,

inop­portune o finanche inique sfuggono all'annullamento, giacché non tocca al

giudice sostituirsi in simili casi alla volontà dei comproprietari (RtiD I-2007

pag. 768 consid. 4 con riferimenti; v. anche DTF 131 III 461 consid. 5

con rinvii; Wermelinger, La

propriété par étages, 3ª edizione, n. 202 ad art. 712m CC con

richiami). Su questo punto l'appello è destinato di conseguenza, una volta ancora, all'insuccesso.

4.

Ribadisce

l'appellante che il rapporto della __________ SA trasmesso ai comproprietari insieme

con la convocazione all'assemblea generale del 17 aprile 2012 (doc. E) non

permetteva in alcun modo di desumere il costo della variante “a cappotto”. Inoltre

tale rapporto non è stato inviato a tutti i comproprietari. L'argomentazione

non è sicuramente priva di buon diritto. Come si è appena spiegato, tuttavia, essa

nulla muta al fatto che, nonostante l'invio di una relazione a dir poco

lacunosa, nel corso dell'as­semblea i comproprietari hanno acquisito elementi

essenziali per un sufficiente confronto di massima tra il costo prevedibile

della variante “a cappotto” e quella a “facciata ventilata”. La loro volontà

non risulta dunque essere stata inficiata da vizi o malintesi.

5.

Sostiene

l'appellante che la votazione dell'oggetto n. 3.2 del verbale assembleare (17

suffragi per la “facciata a cappotto”, 47 per la “facciata ventilata”) seguita

dal controllo nominale dell'amministratore a scopo di riconteggio era in realtà

il secondo scrutinio sul medesimo oggetto, una prima votazione essendosi

conclusa con soli 45 suffragi per la variante a “facciata ventilata”, votazione

che è stata ripetuta senza indugio nonostante la sua opposizione. Di

quel primo scrutinio – egli afferma – il verbale del­l'assemblea non reca traccia.

La Comunione dei comproprietari nega che sia avvenuta una prima votazione (osservazioni

all'appello, pag. 15 segg.), ma a ben vedere la questione può rimanere

irrisolta per le considerazioni che seguono.

a) Secondo

l'art. 712g cpv. 1 CC in materia di proprietà per piani “per la competenza

a fare atti d'amministrazione e lavori

di

costruzione si applicano le norme sulla comproprietà”. L'art. 647c CC in

materia di comproprietà stabilisce che “i lavori di manutenzione, di riparazione

e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla

idonea all'uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché

non siano atti d'ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare” (opere

necessarie). Ancora in materia di comproprietà l'art. 647d cpv. 1 CC

prevede che “i lavori di rinnovamento e di trasformazione diretti ad aumentare

il valore della cosa oppure a migliorarne il rendimento o l'idoneità all'uso sono

deliberati a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari

tempo la maggior parte della cosa” (opere utili). L'art. 647e cpv. 1 CC dispone

infine, in materia di comproprietà, che “lavori di costruzione diretti esclusivamente

ad abbellire la cosa, a migliorarne l'aspetto o a renderne più comodo l'uso,

possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti i comproprietari” (opere

voluttuarie).

b) D'altro

lato, l'art. 712m cpv. 2 CC prescrive in materia di proprietà per piani che

“ove la legge non disponga altrimenti, all'assemblea e al comitato sono

applicabili le norme sul­l'as­sociazione concernenti gli organi e la contestazione

delle risoluzioni sociali”. Ora, l'art. 67 cpv. 2 CC in materia di associazioni

prevede che le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci

presenti. La dottrina ha già avuto modo di interrogarsi così se, trattandosi di

deliberare su lavori di costruzione necessari, utili o voluttuari in regime di

proprietà per piani, la maggioranza o l'unanimità richiesta si riferisca a

tutti i condomini (come nel diritto della comproprietà ordinaria) o soltanto ai

comproprietari presenti o rappresentati all'assemblea generale (come nel

diritto delle associazioni).

L'opinione

dominante, invalsa e consolidata, è quella per cui la distinzione tra lavori

necessari, utili e voluttuari segue i criteri degli art. 647c, 647d

cpv. 1 e 647e cpv. 1 CC, mentre la

maggioranza o l'unanimità richiesta per la deliberazione di tali opere si

riferisce ai comproprietari fisicamente presenti o rappresentati in sala,

compresi quelli che esprimono voto nullo, che dichiarano di astenersi o che

rifiutano di votare, ma non ai compro­prietari

assenti o non rappresentati (Wermelinger,

op. cit., n. 181 ad art. 712m CC

con numerosi rinvii; Meier-Hayoz/Rey

in: Berner Kommentar, edizione 1988, n. 111 e

112.

ad art. 712m; Bösch

in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 in fine ad art. 712m;

Amoos Piguet in: Com­mentaire

romand, CC II, Basilea 2016, n. 11 ad art. 712m; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 464

n. 1316 e 1316a; Thurnherr,

Bauliche Massnahmen bei Mit- und Stockwerk­eigentum, Zurigo/Ba­si­lea/Ginevra

2010, pag. 157 n. 303 e 304; Rey/Maetzke,

Schweizerisches Stock­­werkeigentum, 3ª edizione, pag. 84 n. 326 e

327; Piozzini, Il condominio,

Losone s.d., pag. 112 n. 8.5.3; cfr. anche DTF 131 III 461 consid. 5.2).

L'orientamento

minoritario, stando al quale una deliberazione riguardante lavori di

costruzione necessari, utili o voluttuari richiede, anche nella proprietà per

piani (e non solo nel regime della comproprietà ordinaria), la maggioranza o

l'unanimità di tutti quanti i comproprietari (Christoph Müller, Zur Ge­meinschaft der Stockwerk­eigentümer, Berna

1973, pag. 104; cfr. anche Kurt Müller,

Der Verwalter von Liegenschaften mit Stockwerkeigentum, Berna 1971, pag. 73), è

rimasto isolato. Ciò si deve essenzialmente al fatto che, si seguisse tale

corrente di pensiero, l'art. 712p cpv. 3 CC risulterebbe superfluo (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 4ª

edizione, n. 26 ad art. 647 CC; v. anche Wermelinger,

op. cit., n. 124 ad art. 712a CC). Disposizioni convenzionali che

disciplinano la proprietà per pia­ni (atto costitutivo, regolamento per l'amministrazione

e l'uso) possono disporre invero, scostandosi dalla legge, che per lavori di

costruzione necessari, utili o voluttuari sia sufficiente la maggioranza dei

votanti (anziché dei presenti) oppure, al contrario, che sia necessaria la

maggioranza di tutti quanti i comproprietari (Thurnheer,

op. cit., pag. 159 n. 306 con rimandi). Rimane da esaminare se quest'ultima

ipotesi ricorra in concreto.

c) Il

regolamento per l'uso e l'amministrazione del “Condominio AO 1” prescrive

(“validità delle decisioni in generale”) che “l'assemblea prende le proprie decisioni

a maggioranza semplice dei comproprietari votanti rappresentanti nel contempo

la maggioranza dei millesimi, a meno che nel regolamento o secondo la legge sia

previsto altrimenti” (doc. 11, pag. 12, cifra V, n. 8). Per l'esecuzione

di lavori di trasformazione e ripristino che comportino una miglioria o una

migliore econo­micità del­l'oggetto occorre nondimeno “l'approvazione della

maggioranza dei comproprietari che rappresentino in pari tempo almeno più della

metà delle quote” (“maggioranza qualificata”: doc. 11, pag. 13, cifra V,

n. 9). Il regolamento non prevede pertanto che la maggioranza debba essere

quella di tutti i 94 comproprietari (95 secondo il registro fondiario), né per

la validità delle decisioni in generale né per deliberare lavori di costruzione

utili. Anzi, disponen­do che per la validità delle decisioni in generale è sufficiente

“la maggioranza dei comproprietari votanti”, esso esclude dal calcolo coloro

che esprimono voto nullo, che dichiarano di astenersi o che rifiutano di

votare.

d) Ciò

posto, si volesse anche presumere che in concreto si sia tenuta una doppia

votazione – non riportata a verbale – il cui primo esito sia risultato di 45 voti

(e non di 47 né di 49) in favore della modalità d'intervento “a facciata

ventilata”, come l'appellante sostiene, ciò bastava per l'approvazione del­l'og­getto

n. 3.2, poiché al­l'assemblea erano presenti o rappresentati 72 comproprietari

(doc. F, pag. 1). Nemmeno l'attore asserisce per altro che quei 45 voti

favorevoli non raggiungessero la maggioranza delle quote appartenenti ai comproprietari

presenti o rappresentati in sala. Ne discende che poco giova domandarsi, all'atto

pratico, se i voti raccolti dalla variante “a facciata ventilata” quel 17

aprile 2012 fossero davvero 45, 47 o 49. La maggioranza necessaria per deliberare

lavori utili (nel senso dell'art. 647d cpv. 1 CC) era infatti di 37 comproprietari

presenti o rappresentati (art. 712m cpv. 2 in relazione con l'art.

67.

cpv. 2 CC). E tale soglia è stata pacificamente raggiunta.

6.

L'appellante

fa valere che la comproprietaria di un appartamento, __________ N__________ in G__________,

titolare di due voti per complessivi 10.67/1000,

risulta avere votato, secondo la tabella allegata al verbale dell'assemblea generale,

per la “facciata ventilata”. Se non che, sentita come testimone, essa ha dichiarato

inequivocabilmente di avere votato per la variante della “facciata a cappotto”.

La questione è senza interesse concreto. Visto quanto precede, i due voti di __________

N__________ in G__________ potrebbero influire sul computo dei suffragi andati

all'una o all'altra modalità di intervento alle facciate (togliendone due alla

variante “a facciata ventilata” e aggiungendone due alla variante “a cappotto”),

ma non sul risultato della votazione, che nell'esito non cambia.

7.

Assevera

l'appellante che, comunque sia, né la variante “a cappotto” né – ancor meno – quella

“a facciata ventilata” può ritenersi un lavoro utile, trattandosi in realtà di

opere di abbellimento. Egli sottolinea che il semplice risanamento delle facciate

con

sostituzione delle piastrelle rovinate non costerebbe più di fr. 983 500.– (come ha accertato il perito giudiziario)

e che, come la stessa ditta __________ SA ammette nel rapporto accluso alla

convocazione all'assemblea generale (doc. E, pag. 12), gli interventi previsti

mirano a conferire all'edificio un proprio carattere estetico e ad aumentare il

valore dello stabile “grazie alla nuova pelle”. Lavori siffatti richiedono pertanto

l'unanimità dei comproprietari.

L'opinione

non può essere condivisa. Certo, né la variante “a cappotto” né quella “a

facciata ventilata” può definirsi un'opera necessaria, giacché l'intervento indispensabile

potrebbe limitarsi nel caso specifico – come rileva l'appellante – alla

sostituzione delle piastrelle danneggiate, con una spesa complessiva attorno ai

fr. 985 000.– (perizia dell'aprile 2015,

pag. 6). Tuttavia nessuna delle due varianti si esaurisce in un'operazione voluttuaria,

destinata a elevare il livello di categoria o migliorare semplicemente la

comodità del condominio. Intanto entrambe le varianti sono concepite a scopo di

risparmio energetico, tanto che possono conferire il diritto a sussidi o

incentivi federali e cantonali (doc. E, pag. 17; perizia del­l'aprile

2015, pag. 7). Inoltre la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che, in

linea di principio, opere consistenti nell'isolazione termica di un edificio secondo

parametri confor­mi alle esigenze tecniche di legge (in proposito: perizia

dell'aprile 2015, pag. 6 in basso) sono da considerare utili, come utile è da

considerare in concreto la sostituzione di un impianto di riscaldamento ancora

funzionante con uno più efficiente (Wermelinger,

op. cit., pag. 108 n. 131; Thurnherr,

op. cit., pag. 102 n. 189). Quanto alle finestre di cui è previsto il rinnovo,

l'ing. __________ P__________ ha spiegato all'assemblea che nella fattispecie “senza

la sostituzione dei serramenti ci si troverebbe con un problema tecnico di condensa”

(doc. F, oggetto n. 3.2, pag. 2 verso il basso). Nemmeno l'attore pretende che

ciò non sia vero. Si conviene che la variante “a facciata ventilata” scelta dai

comproprietari è ben più costosa della variante “a cap­potto”. Per essere

considerata voluttuaria nondimeno essa dovrebbe costituire un intervento dal

quale la proprietà per piani non trae vantaggi equivalenti in termini oggettivi

di valore o di idoneità al­l'uso (Turnherr,

op. cit., pag. 103 n. 190 con rimando a Meier-Hayoz,

op. cit., n. 1 ad art. 647e CC). Non risultano estremi del genere nel

caso in esame. Anche al riguardo l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

8.

Da ultimo

l'appellante chiede di accertare che in futuro egli potrà “essere unicamente

chiamato a contribuire limitatamente alla sua quota di 172.07/1000 ai costi per gli

interventi di manutenzione (facciata cappotto) dell'immobile AO 1 __________,

che dovranno essere decisi convocando nuovamente l'assemblea condominiale”. Quest'ultima

conclusione è parzialmente nuova, nel senso che davanti al Pretore l'interessato

non aveva preteso una riconvocazione dell'assemblea generale. Ave­va chiesto di

accertare – per altro solo in via eventuale – ch'egli non potesse essere tenuto

a contribuire ai costi di risanamento delle facciate se non limitatamente alla

sua quota di 172.07/1000 “sulla base dei costi

calcolati per la sostituzione delle piastrelle, pari a fr. 983 500.–, e subordinatamente per i costi della

soluzione cappotto per complessivi fr. 2 088 000.–”. Comunque sia, foss'anche ammissibile

(art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta va respinta. Si è appena visto che

l'assemblea dei comproprietari ha validamente deciso l'esecuzione della

variante “a facciata ventilata”. L'appellante non può quindi pretendere di

contribuire nei soli limiti di una variante “a cappotto” cui l'assemblea ha

rinunciato. Egli invoca l'art. 712h cpv. 3 CC, secondo il quale “se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non

servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto

conto nella ripartizione delle spese”. Al risanamento dell'involucro edile con

il metodo della “facciata ventilata” egli beneficia però come tutti gli altri

condomini. Non si ravvi­sano lontanamente i presupposti, dunque, per

l'applicazione del­l'art. 712h cpv. 3 CC. Dovesse poi il capitolato

d'appalto contemplare singole prestazioni che per loro indole o per i materiali

previsti denotano carattere voluttuario, egli potrà sempre contestarne

l'aggiudicazione segnalando la circostanza all'amministratore e procedendo poi,

dandosi il caso, dinanzi all'assemblea.

9.

Se ne

conclude che, privo di buon diritto, l'appello è votato alla reiezione. Le

spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Date le particolarità del caso, la tassa di giustizia è contenuta in

fr. 20 000.–,

seppure in concreto si applicherebbe la nuova tariffa sulla tariffa

giudiziaria, che per un valore litigioso di fr. 4 800 000.– prevede una tassa minima di

fr. 35 000.–

(art. 7 cpv. 1 LTG) anche in appello (art. 13 LTG).

Quanto alle

ripetibili, l'appellante rifonderà alla convenuta, che ha presentato un

memoriale di osservazioni per il tramite di un avvocato, un'indennità adeguata.

Il relativo ammontare va deter­minato in base al­l'art. 11 cpv. 2 lett. a del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissa­zione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), il quale

prevede che in appello l'indennità per ripetibili va fissata “tra il 30 e il

60% del­l'importo calcolato secondo il cpv. 1”, ovvero secondo l'indennità

dovuta per il patrocinio davanti al Pretore. Dandosi una causa dal valore

litigioso di fr. 4 800 000.–, l'indennità per ripetibili in prima sede variava dal 2 al 4% del

valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Il Pretore l'ha calcolata in fr. 97 000.–, importo che non è

messo in discussione da una parte né dall'altra. L'indennità per il patrocinio in appello sarebbe compresa così tra

fr. 29

100.

– (30%) e fr. 58 200.– (60%). Se non che, il patrocinio della convenuta davanti a questa

Camera si compendia nella stesura delle osser­vazioni (un allegato di 23 pagine,

compresa quella del frontespizio) in una controversia perfettamente nota al

legale, che l'aveva curata fin dall'inizio. Anche applicando al minimo di fr.

29.

100.– una retribuzione

eccezionale di fr. 400.– orari (l'art. 12 del regolamento prevede per le

cause senza valore o di valore indeterminabile una retribuzione ordinaria di

fr. 280.– orari), ciò corrisponderebbe a un dispendio di tempo di

oltre 72 ore, manifesta­mente esagerato per rapporto all'entità della prestazione

fornita.

Ora, l'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento dispone che “nel caso di

manifesta sproporzione tra il valore litigioso e le prestazioni eseguite e

l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le

particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino,

l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Ove un

onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il

vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa

dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem

con quello del criterio ad horam attraverso la formula:

O = 2 x Ov x Ot

Ov + Ot

in

cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot

l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Analogo

criterio può valere per la combinazione del parametro ad valorem con il

parametro ad horam in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 dell'odierno

regolamento (I CCA, sentenza inc. 11.2013.107 del 21 marzo 2016, consid.

14e).

Nel caso specifico ci si

può dipartire, visto l'alto valore litigioso (che implica un'elevata

responsabilità professionale dell'avvocato), da un onorario ad horam eccezionale

di fr. 400.– orari. Il dispendio orario può essere stimato, in mancanza di una

nota

d'onorario del

patrocinatore, complessivamente in circa quattro giorni di lavoro (31 ore),

comprese le prestazioni accessorie (telefonate, corrispondenza, colloqui con la

cliente). Ne segue, in applicazione della menzionata formula, un'indennità per ripetibili

di:

2.

x 29 100 x 12 400 = fr. 17 389.90.

29.

100 + 12 400

A ciò si aggiungono le

spese (5%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), per complessivi fr. 20 000.– (arrotondati). L'indennità per ripetibili

va fissata di conseguenza.

10.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente, come si è visto

(consid. 1), anche la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

20 000.– sono poste a carico

dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 20 000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).