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Decisione

11.2016.107

Mantenimento del figlio: regresso per le spese anticipate dallo Stato per il collocamento di un minorenne

3 aprile 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti perseguono

l'esonero da ogni partecipazione ai costi

per l'affidamento di A__________, mirando in tal modo al rigetto della

petizione. Ne discende che, seppure al limite, l'appello può essere vagliato

nel merito.

3. Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto

che i genitori affilianti (nell'accezione dell'art. 294 cpv. 1 CC) hanno

diritto a un congruo compenso per le cure prestate al figlio, compenso che va determinato

in base alle raccomandazioni diramate dal Dipartimento della sanità e della

socialità. Egli ha ricordato altresì che, qualora anticipi tale compenso (in

particolare per il tramite dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento),

lo Stato ha facoltà di regresso sui genitori facendo capo ai parametri applicabili

in materia di assistenza sociale, che il collocamento sia stato deciso da un'autorità

giudiziaria o amministrativa (art. 67 e 70 del regolamento della legge per le

famiglie: RL 6.4.2.1.1). Ciò posto, il primo giudice ha verificato la

conformità del compenso nel caso specifico ai requisiti di legge, appurandone

la correttezza, mentre i convenuti si limitavano da parte loro a contestare

genericamente il calcolo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

Per il Pretore aggiunto, infine, il

fatto che i genitori censurassero il collocamento del figlio non giustifica un

esonero dei medesimi dalla partecipazione alle spese (art. 68 cpv. 2 del

citato regolamento), né costoro possono reputarsi indigenti. Onde, in

definitiva, l'accoglimento della petizione e la condanna dei convenuti al

versamento di fr. 32 527.–.

4. Gli appellanti

rimproverano in primo luogo al Pretore aggiunto di non avere commisurato le pretese

dell'Ufficio del sostegno sociale e del­l'inserimento al fabbisogno del figlio

né alla capacità economica della famiglia, violando l'art. 285 CC. Sostengono

che gli importi posti a loro carico eccedono, almeno per i mesi di giugno e

luglio del 2013 e da aprile a luglio del 2014, il fabbisogno in denaro del

figlio definito sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. A parte il

fatto però che l'argomento è addotto per la prima volta in appello e risulta pertanto

di dubbia ricevibilità (Spühler

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 317), l'ammontare delle

spese di collocamento va determinato in conformità alle ordinanze

amministrative applicabili nel rispettivo Cantone (DTF 141 III 404 consid. 4.2.2 con rinvio al­l'art. 3 cpv. 2

lett. b OAMin: RS 211.222.338; nel Ticino: art. 67 cpv. 1 del noto

regolamento), non in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo. Tali costi infatti

possono variare sensibilmente da una regione all'altra, anche in funzione della

domanda e dell'offerta (Meier/Stettler, Droit

Considerandi

de la filiation, 5ª edizione,

pag. 889 n. 1362). È vero che simili ordinanze amministrative non

vincolano il giudice, ma è altrettanto vero che ove intenda scostarsene il

giudice deve motivare adeguatamente la propria decisione (DTF 141 III 405

consid. 4.2.3). A ragione il Pretore aggiunto si è fondato quindi, nella

fattispecie, sulle “raccomandazioni del Dipartimento della sanità e della

socialità relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi del­l'art. 294

CC”, del 15 dicembre 2009 e del 23 dicembre 2014 (RL 6.4.2.1.1.5). Gli appellanti non pretendono del

resto che, verificando la corretta applicazione

di tali raccomandazioni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, egli sarebbe

caduto in errore.

5.

Sostengono altresì i

convenuti che gli importi stabiliti dal primo giudice sono eccessivi e

sproporzionati per rapporto alla loro situazione finanziaria, la quale non è

quella che si desume dal doc. T. Essi fanno valere in particolare che nei mesi

di giugno e luglio del 2013 AP 2 non ha guadagnato fr. 4482.–, ma solo fr. 3700.– mensili, mentre

dall'agosto del 2013 al marzo del 2014 ha percepito unicamente indennità di

disoccupazione varianti da fr. 2500.– a fr. 2800.– mensili. Dopo di allora e

fino all'ottobre del 2014 egli avrebbe guadagnato poi fr. 3800.– mensili, riscuotendo

nuovamente “per un dato periodo” indennità di disoccupazione varianti da fr. 2500.–

a fr. 2800.– mensili. Il Pretore aggiunto gli avrebbe imputato così, almeno

fino all'ottobre del 2014, redditi superiori a quelli effettivamente conseguiti

“per differenze varianti dai fr. 700.– ai fr. 1600.– mensili”.

L'argomentazione è, una

volta ancora, nuova senza essere fondata su fatti o prove nuove, ciò che

basterebbe per dichiararla irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Si volesse da

ciò prescindere, al proposito l'appello risulterebbe ugualmente irricevibile

per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato invero che i convenuti si limitavano

a criticare genericamente i conteggi del­l'Ufficio del sostegno sociale e del­l'inserimento,

senza spiegare perché fossero erronei. E con tale motivazione gli appellanti

non si confrontano. Per di più, contestazioni pecuniarie devono essere cifrate (DTF

137.

III 617), mentre nell'appello i convenuti si limitano ad affermare che i

redditi accertati dal Pretore aggiunto non sono quelli effettivi, salvo

omettere di illustrare perché, calcoli alla mano, ciò li esonererebbe da ogni

partecipazione ai costi di collocamento. Quanto alla loro situazione

finanziaria, essi contestano che sia quella risultante dal doc. T, ma

dimenticano che quest'ultimo documento si fonda sui giustificativi del doc. U, da

loro neppure discussi. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello

vede la sua sorte segnata.

6.

Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, non essendosi

chieste osservazioni all'appello. Quanto al gratuito patrocinio, il beneficio non entra in linea di

conto, giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di successo

(art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato all'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano

gli appellanti si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa

di giustizia.

7.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

750.– sono poste a carico degli appellanti

in solido.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

4. Notificazione a:

– avv.;

– Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento,

Servizio ricuperi, anticipo alimenti e contabilità, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).