11.2016.107
Mantenimento del figlio: regresso per le spese anticipate dallo Stato per il collocamento di un minorenne
3 aprile 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.107
11.2016.108
Lugano
3 aprile 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2015.114 (mantenimento
del figlio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 23 dicembre 2015 dallo
Stato
del Cantone Ticino,
Dipartimento
della sanità e della socialità,
Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento,
Servizio
ricuperi, anticipo alimenti e contabilità
contro
AP
1, e
AP
2
(patrocinati
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 20 ottobre 2016 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 19 settembre 2016 (inc. 11.2016.107) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.108);
Ritenuto
in fatto: A. A__________,
nato il 7 dicembre 2012, figlio di AP 2 (1981), cittadino portoghese, e di AP 1
(1977), è stato collocato per decisione dell'Autorità regionale di protezione
15 in una famiglia affidataria dall'8 giugno 2013 al 31 luglio 2014 (“affidamento
familiare SOS”) e in affidamento extrafamiliare dopo di allora.
B. Il
Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, ha anticipato il pagamento delle rette per il collocamento,
versando ai terzi affidatari un compenso di fr. 2250.–
mensili dall'8 giugno 2013 al 31 luglio 2014, di fr. 1800.– mensili dal
1° agosto al 31 dicembre 2014 e di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio al 28
febbraio 2015, per complessivi fr. 42 975.–.
A carico dei genitori esso ha posto una
partecipazione di fr. 2290.– mensili dall'8 giugno al 31 luglio 2013,
di fr. 1960.– mensili dal 1° agosto
2013 al 31 marzo 2014, di fr. 2046.– mensili dal 1° aprile al 31 luglio
2014, di fr. 1800.– mensili dal 1° agosto al 31 ottobre 2014 e di fr. 728.–
mensili dopo di allora. I genitori hanno rifiutato il pagamento.
C. Decaduto infruttuoso
il 14 dicembre 2015 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2015.80), con
petizione non motivata del 23 dicembre successivo l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento ha chiesto al Pretore Distretto di Bellinzona di
accertare che AP 2 e AP 1 devono allo Stato una partecipazione di fr. 36 107.– per i costi dovuti al collocamento di A__________
dall'8 giugno 2013 al 28 febbraio 2015 e di condannarli a rifondere al Cantone
complessivi fr. 32 527.– (fr. 36 107.– meno le rendite completive dell'Assicurazione
per l'invalidità erogate direttamente all'Ufficio, di fr. 3580.–).
D. Su richiesta dei
convenuti, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha introdotto il
22 aprile 2016 una petizione motivata in cui ha ribadito le proprie richieste. Nelle
loro risposta del 20 giugno 2016 AP 2 e AP 1 hanno proposto di respingere la
petizione e hanno postulato il gratuito patrocinio. Quest'ultima richiesta è
stata respinta dal Pretore aggiunto il 1° luglio 2016. All'udienza del 14 settembre
2016, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni
e hanno notificato prove che il Pretore aggiunto non ha ammesso. Esse hanno tenuto
così seduta stante la discussione finale, confermando il loro punto di vista. Statuendo
il 19 settembre 2016, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione e ha
obbligato i convenuti a rifondere allo Stato la somma di fr. 32 527.– senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 20
ottobre 2016 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto perché completi
l'istruttoria e decida di nuovo. L'appello non è stato notificato all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento.
in diritto: 1. I contributi di
mantenimento in favore di un figlio spettano al figlio stesso, ma la pretesa si
trasmette all'ente pubblico se li anticipa (art. 289 cpv. 2 CC). L'azione
intesa al pagamento di tali contributi è retta dalla procedura semplificata
(art. 295 CPC). Le sentenze emanate
dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30
giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di
controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale requisito è dato, ove si consideri la somma richiesta ai convenuti (fr. 32 527.–). Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata al patrocinatore
dei convenuti il 20 settembre 2016. Introdotto il 20 ottobre 2016, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Gli appellanti chiedono
di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto “per un nuovo giudizio previa
completazione dei fatti inerenti [a]gli elementi da accertare per stabilire gli
eventuali contributi di mantenimento a carico dei genitori”. Se non che, l'appello
è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve
risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137
III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della
decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento
dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado
non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett.
c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali
(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).
a) Nel
caso specifico gli appellanti postulano – come detto – il rinvio degli atti al
primo giudice perché i fatti siano completati su “punti essenziali costituiti dagli accertamenti per la commisurazione
del contributo alimentare per il figlio minorenne” e perché siano assunte le
“prove notificate”. Tutto si ignora però sui mezzi istruttori che essi
intenderebbero far esperire. Quanto alle prove da loro offerte e rifiutate dal Pretore
aggiunto (il richiamo dell'incarto dall'Autorità regionale di protezione 15 e
di quello relativo al mantenimento di __________ D__________, figlio del primo
matrimonio della convenuta), gli appellanti non si confrontano con la
motivazione del Pretore aggiunto, che ha definito tali prove irrilevanti, sia
perché non v'era dubbio né contestazione sul periodo di affidamento indicato dall'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, sia perché l'incarto relativo al mantenimento di __________ D__________
non contiene elementi utili ai fini del giudizio (sentenza impugnata, pag. 3). Ciò
posto, l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile già per carenza di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
b) Gli
appellanti nemmeno chiedono a questa Camera, del resto, di assumere essa
medesima le prove rifiutate dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC), né
spiegano perché, ritenesse fondato l'appello, la Camera non potrebbe giudicare
nel merito. Certo, essi pretendono che i fatti debbano essere completati su
punti essenziali, ma non si intravede perché ciò non potrebbe avvenire da parte
della Camera. Critiche sufficientemente motivate sulla situazione finanziaria
dei genitori potevano essere trattate, del resto, sulla base della documentazione
agli atti. Nulla impediva pertanto agli appellanti di formulare conclusioni
riformatorie sulla loro partecipazione al compenso per l'affidamento di A__________.
Limitandosi a sollecitare l'annullamento puro e semplice del giudizio impugnato,
essi hanno introdotto un appello che potrebbe essere dichiarato improponibile anche
per difetto di conclusioni nel merito (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3b e 3c).
c) Un
appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno risultare ammissibile se
dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione
impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF
136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con
rinvii). Ora, nel caso specifico si può desumere dalla motivazione del ricorso che
Fatti
i convenuti perseguono
l'esonero da ogni partecipazione ai costi
per l'affidamento di A__________, mirando in tal modo al rigetto della
petizione. Ne discende che, seppure al limite, l'appello può essere vagliato
nel merito.
3. Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto
che i genitori affilianti (nell'accezione dell'art. 294 cpv. 1 CC) hanno
diritto a un congruo compenso per le cure prestate al figlio, compenso che va determinato
in base alle raccomandazioni diramate dal Dipartimento della sanità e della
socialità. Egli ha ricordato altresì che, qualora anticipi tale compenso (in
particolare per il tramite dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento),
lo Stato ha facoltà di regresso sui genitori facendo capo ai parametri applicabili
in materia di assistenza sociale, che il collocamento sia stato deciso da un'autorità
giudiziaria o amministrativa (art. 67 e 70 del regolamento della legge per le
famiglie: RL 6.4.2.1.1). Ciò posto, il primo giudice ha verificato la
conformità del compenso nel caso specifico ai requisiti di legge, appurandone
la correttezza, mentre i convenuti si limitavano da parte loro a contestare
genericamente il calcolo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
Per il Pretore aggiunto, infine, il
fatto che i genitori censurassero il collocamento del figlio non giustifica un
esonero dei medesimi dalla partecipazione alle spese (art. 68 cpv. 2 del
citato regolamento), né costoro possono reputarsi indigenti. Onde, in
definitiva, l'accoglimento della petizione e la condanna dei convenuti al
versamento di fr. 32 527.–.
4. Gli appellanti
rimproverano in primo luogo al Pretore aggiunto di non avere commisurato le pretese
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al fabbisogno del figlio
né alla capacità economica della famiglia, violando l'art. 285 CC. Sostengono
che gli importi posti a loro carico eccedono, almeno per i mesi di giugno e
luglio del 2013 e da aprile a luglio del 2014, il fabbisogno in denaro del
figlio definito sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. A parte il
fatto però che l'argomento è addotto per la prima volta in appello e risulta pertanto
di dubbia ricevibilità (Spühler
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 317), l'ammontare delle
spese di collocamento va determinato in conformità alle ordinanze
amministrative applicabili nel rispettivo Cantone (DTF 141 III 404 consid. 4.2.2 con rinvio all'art. 3 cpv. 2
lett. b OAMin: RS 211.222.338; nel Ticino: art. 67 cpv. 1 del noto
regolamento), non in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Tali costi infatti
possono variare sensibilmente da una regione all'altra, anche in funzione della
domanda e dell'offerta (Meier/Stettler, Droit
Considerandi
de la filiation, 5ª edizione,
pag. 889 n. 1362). È vero che simili ordinanze amministrative non
vincolano il giudice, ma è altrettanto vero che ove intenda scostarsene il
giudice deve motivare adeguatamente la propria decisione (DTF 141 III 405
consid. 4.2.3). A ragione il Pretore aggiunto si è fondato quindi, nella
fattispecie, sulle “raccomandazioni del Dipartimento della sanità e della
socialità relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell'art. 294
CC”, del 15 dicembre 2009 e del 23 dicembre 2014 (RL 6.4.2.1.1.5). Gli appellanti non pretendono del
resto che, verificando la corretta applicazione
di tali raccomandazioni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, egli sarebbe
caduto in errore.
5.
Sostengono altresì i
convenuti che gli importi stabiliti dal primo giudice sono eccessivi e
sproporzionati per rapporto alla loro situazione finanziaria, la quale non è
quella che si desume dal doc. T. Essi fanno valere in particolare che nei mesi
di giugno e luglio del 2013 AP 2 non ha guadagnato fr. 4482.–, ma solo fr. 3700.– mensili, mentre
dall'agosto del 2013 al marzo del 2014 ha percepito unicamente indennità di
disoccupazione varianti da fr. 2500.– a fr. 2800.– mensili. Dopo di allora e
fino all'ottobre del 2014 egli avrebbe guadagnato poi fr. 3800.– mensili, riscuotendo
nuovamente “per un dato periodo” indennità di disoccupazione varianti da fr. 2500.–
a fr. 2800.– mensili. Il Pretore aggiunto gli avrebbe imputato così, almeno
fino all'ottobre del 2014, redditi superiori a quelli effettivamente conseguiti
“per differenze varianti dai fr. 700.– ai fr. 1600.– mensili”.
L'argomentazione è, una
volta ancora, nuova senza essere fondata su fatti o prove nuove, ciò che
basterebbe per dichiararla irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Si volesse da
ciò prescindere, al proposito l'appello risulterebbe ugualmente irricevibile
per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato invero che i convenuti si limitavano
a criticare genericamente i conteggi dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
senza spiegare perché fossero erronei. E con tale motivazione gli appellanti
non si confrontano. Per di più, contestazioni pecuniarie devono essere cifrate (DTF
137.
III 617), mentre nell'appello i convenuti si limitano ad affermare che i
redditi accertati dal Pretore aggiunto non sono quelli effettivi, salvo
omettere di illustrare perché, calcoli alla mano, ciò li esonererebbe da ogni
partecipazione ai costi di collocamento. Quanto alla loro situazione
finanziaria, essi contestano che sia quella risultante dal doc. T, ma
dimenticano che quest'ultimo documento si fonda sui giustificativi del doc. U, da
loro neppure discussi. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello
vede la sua sorte segnata.
6.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, non essendosi
chieste osservazioni all'appello. Quanto al gratuito patrocinio, il beneficio non entra in linea di
conto, giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di successo
(art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato all'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano
gli appellanti si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa
di giustizia.
7.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
750.– sono poste a carico degli appellanti
in solido.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.
4. Notificazione a:
– avv.;
– Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento,
Servizio ricuperi, anticipo alimenti e contabilità, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).