11.2016.109
Divorzio su richiesta di un coniuge
28 ottobre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.109
Lugano,
28 ottobre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2016.33 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 1° marzo 2016 da
AO
1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(con
recapito presso l'avv.),
statuendo sull'appello
del 14 ottobre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 15 settembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° marzo 2016 AO 1 (1981) ha
introdotto una petizione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona, chiedendo – oltre allo scioglimento del matrimonio – di vedersi
affidare la figlia Y__________ (nata il 4 aprile 2008) con esercizio esclusivo
dell'autorità parentale, di disciplinare il diritto di visita paterno, di
condannare il marito AP 1 (1967) a versare
un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili (assegni familiari non
compresi) per la figlia, di dichiarare liquidato il regime dei beni e di
rinunciare a ogni riparto delle prestazioni previdenziali fra coniugi. In via
cautelare essa ha postulato l'affidamento immediato della figlia con regolamentazione
del diritto di visita paterno. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza
del 7 aprile 2016 per la discussione cautelare.
B. La patrocinatrice del
convenuto, avv. __________ __________, ha scritto l'8 marzo 2016 al Pretore,
comunicandogli che incontrava difficoltà nel mettersi in relazione con il proprio
assistito (residente in __________), di cui ignorava le intenzioni. Il 6 aprile
successivo essa ha poi informato il Pretore di rinunciare al patrocinio,
dichiarando di non avere più avuto modo di conferire con il cliente. Visto ciò,
con decreto cautelare del 7 aprile 2016, emesso senza contraddittorio, il
Pretore aggiunto ha affidato la figlia Y__________ alla madre e ha regolato il
diritto di visita paterno. Il decreto è stato notificato a AP 1 per via
edittale, con pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. L'8 aprile
2016 il Pretore aggiunto ha poi aggiornato la discussione cautelare al 18 aprile
2016, impartendo al convenuto un termine di 30 giorni per presentare il
memoriale di risposta alla petizione di divorzio. Anche tale decreto è stato
notificato a AP 1 per via edittale.
C. Alla discussione cautelare
del 18 aprile 2016 è comparsa la sola istante insieme con il proprio legale,
che ha confermato l'istanza. Il verbale d'udienza è stato nuovamente notificato
a AP 1
per via edittale. Il Pretore aggiunto ha
poi diffidato il 2 giugno 2016 AP 1 a presentare il memoriale di risposta entro
10 giorni, con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine egli avrebbe
emanato la decisione finale. La diffida è stata notificata a AP 1, una volta di
più, per via edittale. Non risulta che siano più stati compiuti atti processuali
dopo di allora.
D. Statuendo nel merito il 23 giugno 2016 senza motivazione, il Pretore aggiunto ha pronunciato il
divorzio, ha affidato la figlia alla madre con esercizio esclusivo
dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha
condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili
per Y__________ (assegni familiari non compresi), ha dichiarato liquidato il
regime dei beni e ha rinunciato a suddividere le prestazioni previdenziali accumulate
dai coniugi durante il matrimonio. Le spese processuali di fr. 1100.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. La sentenza non motivata è stata notificata al convenuto per via
edittale.
E. Con lettera del 14 luglio 2016,
inviata l'indomani per fax e per posta da __________, AP 1 ha chiesto alla
Pretura la motivazione della sentenza, indicando come suo recapito in Svizzera
lo studio dell'avv. __________ __________ a __________. La sentenza motivata,
del 15 settembre 2016, è stata intimata il giorno dopo dal Pretore aggiunto
all'avv. __________ __________, che l'ha ritirata all'ufficio postale di __________
il 19 settembre successivo.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” in francese del 14
ottobre 2016, inviato il 18 ottobre successivo per fax e per posta da __________,
nel quale chiede di accogliere la sua impugnazione “afin de garder un contact
décent, logique et correct avec ma fille”. Il memoriale non è stato comunicato
all'attrice per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Un procedimento
civile si svolge, in Svizzera, nella lingua ufficiale del Cantone (art. 129
prima frase CPC). Nel Ticino la lingua del procedimento
davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano (art. 8 LOG). In concreto
andrebbe dunque fissato un termine a AP 1 per tradurre il “ricorso” (art. 132 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che il
memoriale non è stato intimato all'attrice per osservazioni e che il suo
destino appare segnato, conviene prescindere eccezionalmente da tale esigenza.
2.
Le sentenze di divorzio motivate
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore aggiunto ha dovuto statuire non solo su
questioni pecuniarie, ma anche sul principio del divorzio, sull'affidamento della
figlia e sul diritto di visita paterno. Nel suo insieme la causa non era dunque
di carattere patrimoniale. Il “ricorso” in esame può così essere trattato come
appello.
3.
Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al recapito in
Svizzera del convenuto il 19 settembre 2016 (ricerca postale n. __________,
agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto pertanto mercoledì 19 ottobre
2016.
Ora, gli scritti destinati a un tribunale svizzero devono essere
consegnati al tribunale medesimo oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera
o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo
giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC). In concreto AP 1 ha consegnato il
plico contenente l'appello alla posta del __________ il 18 ottobre 2016 e l'invio
è giunto alla posta svizzera solo il 25 ottobre successivo (ricerca postale __________,
agli atti) per essere consegnato a questa Camera il giorno dopo. L'appello
risulta quindi tardivo, e come tale – già di primo acchito – irricevibile.
4.
È vero che il “ricorso” è
stato spedito il 18 ottobre 2016 anche per fax. La giurisprudenza ha già avuto
modo di precisare tuttavia che un atto processuale inviato per fax non è
valido, poiché è privo di firma autografa (DTF 121 II 255 consid. 4;
sentenza del Tribunale federale 2C_754/2008 del 23 dicembre 2008, consid. 2.1
in: RSPC 2009 pag. 155; Tappy in:
CPC commenté, Basilea 2010, n. 17 ad art. 143). Tutt'al più si può – secondo
dottrina – assegnare un termine supplementare per la firma all'interessato che
non è patrocinato e che in buona fede ha spedito l'atto per fax confidando
nella validità dell'invio (Frei
in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 7 ad art. 130 e n. 10 in fine
ad art. 132; Gschwend/Bornatico
in: Basler Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 11 in fine ad art. 132; v. anche Bohnet in: CPC commenté, op. cit., n. 40
in fine ad art. 132). Ci si può domandare se tale sia il caso del
ricorrente. In ogni modo, si volesse anche rispondere affermativamente al
quesito, l'appello risulterebbe ugualmente irricevibile per le ragioni in appresso.
5.
Nel memoriale l'appellante
contesta la sentenza impugnata, reputandola fondata su affermazioni inveritiere
e menzognere addotte dall'attrice. Egli non rimette in discussione il principio
del divorzio né le conseguenze accessorie regolate dal Pretore aggiunto, ma
espone la sua versione dei fatti che hanno portato alla disunione dei coniugi.
Inoltre egli fa valere di essere stato posto al beneficio della pensione come
medico ortopedico, in __________, il 31 maggio 2015 e di percepire da quel
momento una rendita non superiore a fr. 1300.– mensili, onde l'impossibilità
di versare fr. 1000.– mensili alla figlia. Egli soggiunge altresì che dal __________
non è possibile inviare valuta straniera, motivo per cui fa pervenire regolarmente
a Y__________ capi di vestiario e indumenti. Egli sollecita in definitiva
l'accoglimento dell'appello – come detto – “afin de garder un contact décent, logique
et correct avec ma fille”.
6.
Che il 31 maggio 2015 l'appellante
sia stato posto al beneficio della pensione e che da allora egli percepisca
soltanto una rendita di fr. 1300.– mensili è una circostanza nuova, di cui il
Pretore aggiunto non aveva conoscenza. Se non che, nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se “dinanzi
alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1
CPC). Quali motivi impedissero in concreto all'appellante di far valere le sue
ragioni davanti al Pretore aggiunto non è dato di capire. La sua patrocinatore
ha rinunciato al mandato sin dall'inizio della causa perché non riusciva a
mettersi in relazione con lui, ciò ch'egli sapeva (“mon avocate Maître __________
m'a abandonné en cours de route pour cause de non paiement, vu qu'on ne peut
pas envoyer de la devise étrangère du __________ vers la Suisse”: memoriale,
pag. 1). Perché dunque egli non abbia scritto senza indugio al Pretore aggiunto
(come ha scritto a questa Camera), nemmeno dopo essere stato diffidato a rispondere
alla petizione di divorzio, egli non spiega. Quanto alle sue relazioni con la
figlia, invano si cercherebbe di sapere perché la disciplina prevista nella
sentenza impugnata non sarebbe adeguata. Ne segue che, comunque lo si esamini,
l'appello del convenuto risulta in ogni modo irricevibile.
7.
Non si disconosce che le
notificazioni per via edittale disposte dal Pretore aggiunto destano serie perplessità.
La pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale o sul Foglio ufficiale svizzero
di commercio è lecita, in effetti, solo “se il luogo di dimora del destinatario
è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli
ricerche”, oppure se “una notificazione è impossibile o dovesse comportare
difficoltà straordinarie”, oppure se “una parte con domicilio o sede all'estero
non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l'invito rivoltole dal
giudice” (art. 141 cpv. 1 CPC). In concreto non risulta che il convenuto
fosse di ignota dimora. Certo, egli non rispondeva alle sollecitazioni della
propria legale, ma non consta che fosse senza recapito, né si evince dagli atti
che il Pretore aggiunto abbia posto una sola domanda al riguardo. Quanto a una
notifica per commissione rogatoria in __________, se non altro per invitare il
destinatario a designare un recapito in Svizzera, essa non era impossibile né
comportava difficoltà straordinarie. Poteva richiedere invero tempi lunghi
(fino a 15 mesi: ‹http://www.__________
), ma non al punto da giustificare una notifica per via edittale
(DTF 129 III 558 consid. 4). Sta di fatto che nel memoriale l'appellante non muove
critiche alle notificazioni eseguite dal Pretore aggiunto, né sostiene di non
esserne venuto a conoscenza. Ove si consideri poi ch'egli ha chiesto la
motivazione della sentenza emanata il 23 giugno 2016, notificata anch'essa per
via edittale, v'è da supporre che le notificazioni non gli siano rimaste ignote.
Le eventuali irregolarità non gli hanno dunque recato pregiudizio.
8.
L'improponibilità
dell'appello implicherebbe l'addebito delle spese al convenuto (art. 106 cpv. 1
CPC). Viste le prevedibili difficoltà d'incasso, che comporterebbero ulteriori
oneri per l'erario, conviene rinunciare tuttavia a ogni prelievo. Non si pone invece
problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato trasmesso all'attrice
per osservazioni.
9.
Quanto ai rimedi esperibili
sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 lett. d LTF), il ricorso in materia civile parrebbe essere dato senza riguardo a
questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF), litigiosa sembrando essere rimasta dinanzi a questa Camera anche
la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia (sopra, consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).