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Decisione

11.2016.109

Divorzio su richiesta di un coniuge

28 ottobre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2016.33 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 1° marzo 2016 da

AO

1 ora in

(patrocinata

dall'avv. PA 1)

contro

AP 1

(con

recapito presso l'avv.),

statuendo sull'appello

del 14 ottobre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 15 settembre 2016;

Ritenuto

in fatto: A. Il 1° marzo 2016 AO 1 (1981) ha

introdotto una petizione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di

Bellinzona, chiedendo – oltre allo scioglimento del matrimonio – di vedersi

affidare la figlia Y__________ (nata il 4 aprile 2008) con esercizio esclusivo

dell'autorità parentale, di disciplinare il diritto di visita paterno, di

condannare il marito AP 1 (1967) a versare

un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili (assegni familiari non

compresi) per la figlia, di dichiarare liquidato il regime dei beni e di

rinunciare a ogni riparto delle pre­stazioni previdenziali fra coniugi. In via

cautelare essa ha postulato l'affidamento immediato della figlia con regolamentazione

del diritto di visita paterno. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza

del 7 aprile 2016 per la discussione cautelare.

B. La patrocinatrice del

convenuto, avv. __________ __________, ha scritto l'8 marzo 2016 al Pretore,

comunicandogli che incontrava difficoltà nel mettersi in relazione con il proprio

assistito (residente in __________), di cui ignorava le intenzioni. Il 6 aprile

successivo essa ha poi informato il Pretore di rinunciare al patrocinio,

dichiarando di non avere più avuto modo di conferire con il cliente. Visto ciò,

con decreto cautelare del 7 aprile 2016, emesso senza contraddittorio, il

Pretore aggiunto ha affidato la figlia Y__________ alla madre e ha regolato il

diritto di visita paterno. Il decreto è stato notificato a AP 1 per via

edittale, con pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. L'8 aprile

2016 il Pretore aggiunto ha poi aggiornato la discussione cautelare al 18 aprile

2016, impartendo al convenuto un termine di 30 giorni per presentare il

memoriale di risposta alla petizione di divorzio. Anche tale decreto è stato

notificato a AP 1 per via edittale.

C. Alla discussione cautelare

del 18 aprile 2016 è comparsa la sola istante insieme con il proprio legale,

che ha confermato l'istanza. Il verbale d'udienza è stato nuovamente notificato

a AP 1

per via edittale. Il Pretore aggiunto ha

poi diffidato il 2 giugno 2016 AP 1 a presentare il memoriale di risposta entro

10 giorni, con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine egli avrebbe

emanato la decisione finale. La diffida è stata notificata a AP 1, una volta di

più, per via edittale. Non risulta che siano più stati compiuti atti processuali

dopo di allora.

D. Statuendo nel merito il 23 giugno 2016 senza motivazione, il Pretore aggiunto ha pronunciato il

divorzio, ha affidato la figlia alla madre con esercizio esclusivo

dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha

condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili

per Y__________ (assegni familiari non compresi), ha dichiarato liquidato il

regime dei beni e ha rinunciato a suddividere le prestazioni previdenziali accumulate

dai coniugi durante il matrimonio. Le spese processuali di fr. 1100.– sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. La sentenza non motivata è stata notificata al convenuto per via

edittale.

E. Con lettera del 14 luglio 2016,

inviata l'indomani per fax e per posta da __________, AP 1 ha chiesto alla

Pretura la motivazione della sentenza, indicando come suo recapito in Svizzera

lo studio dell'avv. __________ __________ a __________. La sentenza motivata,

del 15 settembre 2016, è stata intimata il giorno dopo dal Pretore aggiunto

all'avv. __________ __________, che l'ha ritirata al­l'ufficio postale di __________

il 19 settembre successivo.

F. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” in francese del 14

ottobre 2016, inviato il 18 ottobre successivo per fax e per posta da __________,

nel quale chiede di accogliere la sua impugnazione “afin de garder un contact

décent, logique et correct avec ma fille”. Il memoriale non è stato comunicato

all'attrice per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Un procedimento

civile si svolge, in Svizzera, nella lingua ufficiale del Cantone (art. 129

prima frase CPC). Nel Ticino la lingua del procedimento

davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano (art. 8 LOG). In concreto

andrebbe dunque fissato un termine a AP 1 per tradurre il “ricorso” (art. 132 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che il

memoriale non è stato intimato all'attrice per osservazioni e che il suo

destino appare segnato, conviene prescindere eccezionalmente da tale esigenza.

2.

Le sentenze di divorzio motivate

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il

valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciu­ta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore aggiunto ha dovuto statuire non solo su

questioni pecuniarie, ma anche sul principio del divorzio, sull'affidamento della

figlia e sul diritto di visita paterno. Nel suo insieme la causa non era dunque

di carattere patrimoniale. Il “ricorso” in esame può così essere trattato come

appello.

3.

Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisio­ne impugnata è stata notificata al recapito in

Svizzera del convenuto il 19 settem­bre 2016 (ricerca postale n. __________,

agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto pertanto mercoledì 19 ottobre

2016.

Ora, gli scritti destinati a un tribunale svizzero devono essere

consegnati al tribunale medesimo oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera

o a una rappresentanza diplo­matica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo

giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC). In concreto AP 1 ha consegnato il

plico contenente l'appello alla posta del __________ il 18 ottobre 2016 e l'invio

è giunto alla posta svizzera solo il 25 ottobre successivo (ricerca postale __________,

agli atti) per essere consegnato a questa Camera il giorno dopo. L'appello

risulta quindi tardivo, e come tale – già di primo acchito – irricevibile.

4.

È vero che il “ricorso” è

stato spedito il 18 ottobre 2016 anche per fax. La giurisprudenza ha già avuto

modo di precisare tuttavia che un atto processuale inviato per fax non è

valido, poiché è privo di firma autografa (DTF 121 II 255 consid. 4;

sentenza del Tribunale federale 2C_754/2008 del 23 dicembre 2008, consid. 2.1

in: RSPC 2009 pag. 155; Tappy in:

CPC commenté, Basilea 2010, n. 17 ad art. 143). Tutt'al più si può – secondo

dottrina – assegnare un termine supplementare per la firma all'interessato che

non è patrocinato e che in buona fede ha spedito l'atto per fax confidando

nella validità del­l'invio (Frei

in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 7 ad art. 130 e n. 10 in fine

ad art. 132; Gschwend/Bornatico

in: Basler Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 11 in fine ad art. 132; v. anche Bohnet in: CPC commenté, op. cit., n. 40

in fine ad art. 132). Ci si può domandare se tale sia il caso del

ricorrente. In ogni modo, si volesse anche rispondere affermativamente al

quesito, l'appello risulterebbe ugualmente irricevibile per le ragioni in appresso.

5.

Nel memoriale l'appellante

contesta la sentenza impugnata, reputandola fondata su affermazioni inveritiere

e menzognere addotte dall'attrice. Egli non rimette in discussione il principio

del divorzio né le conseguenze accessorie regolate dal Pretore aggiunto, ma

espone la sua versione dei fatti che hanno portato alla disunione dei coniugi.

Inoltre egli fa valere di essere stato posto al beneficio della pensione come

medico ortopedico, in __________, il 31 maggio 2015 e di percepire da quel

momento una rendita non superiore a fr. 1300.– mensili, onde l'impossibilità

di versare fr. 1000.– mensili alla figlia. Egli soggiunge altresì che dal __________

non è possibile inviare valuta straniera, motivo per cui fa pervenire regolarmente

a Y__________ capi di vestiario e indumenti. Egli sollecita in definitiva

l'accoglimento dell'appello – come detto – “afin de garder un contact décent, logique

et correct avec ma fille”.

6.

Che il 31 maggio 2015 l'appellante

sia stato posto al beneficio della pensione e che da allora egli percepisca

soltanto una rendita di fr. 1300.– mensili è una circostanza nuova, di cui il

Pretore aggiunto non aveva conoscenza. Se non che, nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se “dinanzi

alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1

CPC). Quali motivi impedissero in concreto all'appellante di far valere le sue

ragioni davanti al Pretore aggiunto non è dato di capire. La sua patrocinatore

ha rinunciato al mandato sin dall'inizio della causa perché non riusciva a

mettersi in relazione con lui, ciò ch'egli sapeva (“mon avocate Maître __________

m'a abandonné en cours de route pour cause de non paiement, vu qu'on ne peut

pas envoyer de la devise étrangère du __________ vers la Suisse”: memoriale,

pag. 1). Perché dunque egli non abbia scritto senza indugio al Pretore aggiunto

(come ha scritto a questa Camera), nemmeno dopo essere stato diffidato a rispondere

alla petizione di divorzio, egli non spiega. Quanto alle sue relazioni con la

figlia, invano si cercherebbe di sapere perché la disciplina prevista nella

sentenza impugnata non sarebbe adeguata. Ne segue che, comunque lo si esamini,

l'appello del convenuto risulta in ogni modo irricevibile.

7.

Non si disconosce che le

notificazioni per via edittale disposte dal Pretore aggiunto destano serie perplessità.

La pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale o sul Foglio ufficiale svizzero

di commercio è lecita, in effetti, solo “se il luogo di dimora del destinatario

è sconosciuto e non può essere individuato nem­meno con debite, ragionevoli

ricerche”, oppure se “una notificazione è impossibile o dovesse comportare

difficoltà straordinarie”, oppure se “una parte con domicilio o sede all'estero

non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l'invito rivoltole dal

giudice” (art. 141 cpv. 1 CPC). In concreto non risulta che il convenuto

fosse di ignota dimora. Certo, egli non rispondeva alle sollecitazioni della

propria legale, ma non consta che fosse senza recapito, né si evince dagli atti

che il Pretore aggiunto abbia posto una sola domanda al riguardo. Quanto a una

notifica per commissione rogatoria in __________, se non altro per invitare il

destinatario a designare un recapito in Svizzera, essa non era impossibile né

comportava difficoltà straordinarie. Poteva richie­dere invero tem­pi lunghi

(fino a 15 mesi: ‹http://www.__________

), ma non al punto da giustificare una notifica per via edittale

(DTF 129 III 558 consid. 4). Sta di fatto che nel memoriale l'appellante non muove

critiche alle notificazioni eseguite dal Pretore aggiunto, né sostiene di non

esserne venuto a conoscenza. Ove si consideri poi ch'egli ha chiesto la

motivazione della sentenza emanata il 23 giugno 2016, notificata anch'essa per

via edittale, v'è da supporre che le notificazioni non gli siano rimaste ignote.

Le eventuali irregolarità non gli hanno dunque recato pregiudizio.

8.

L'improponibilità

dell'appello implicherebbe l'addebito delle spese al convenuto (art. 106 cpv. 1

CPC). Viste le prevedibili difficoltà d'incasso, che comporterebbero ulteriori

oneri per l'erario, conviene rinunciare tuttavia a ogni prelievo. Non si pone invece

problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato trasmes­so al­l'attrice

per osservazioni.

9.

Quanto ai rimedi esperibili

sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 lett. d LTF), il ricorso in materia civile parrebbe essere dato sen­za riguardo a

questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF), litigiosa sembrando essere rimasta dinanzi a questa Camera anche

la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia (sopra, consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).