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Decisione

11.2016.11

Divorzio: provvedimenti cautelari

27 aprile 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i restanti giorni a saldo dei cinque giorni mensili, l’esercizio del diritto di

visita potrà avvenire a __________ o in Ticino secondo accordi tra le parti (in

caso di disaccordo comunque in Ticino) e i giorni a saldo di un mese potranno

essere congiunti con quelli a saldo del mese successivo.

3. Questo

nuovo assetto entra immediatamente in vigore. La prima visita a __________ così

come le successive dovranno essere concordate tra le parti con almeno 10 giorni

di anticipo, ritenuto che la prima volta dovrà avvenire entro e non oltre

mercoledì 9 marzo 2016, la seconda entro il 15 aprile 2016 e le successive

sempre entro il 15 di ogni mese. A far tempo dal terzo esercizio del diritto di

visita con pernottamento a __________, il padre sarà in diritto di tenere con

sé L__________ durante la notte anche in occasione dei suoi eventuali esercizi

dei diritti di visita in Ticino.

La decisione sulle spese

processuali e le ripetibili è stata rinviata al giudizio di merito.

D. Contro il decreto cautelare appena citato AP

1 è insorta a questa Camera il 26 febbraio 2016 per ottenere – previo

conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – l'annullamento della decisione

impugnata, la condanna di AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2000.–

mensili per lei e uno di fr. 2025.– mensili per il figlio retroattivamente

dal 1° gennaio 2014 (subordinatamente il rinvio degli atti al Pretore aggiunto

perché obblighi AO 1 a versare contributi di mantenimento), come pure

l'istituzione di una curatela educativa in favore di L__________. Nelle sue osservazioni

dell'8 aprile 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti cautelari sono

emanati, anche nelle cause di divorzio, con la procedura sommaria (art. 261

segg. CPC). Sono appellabili così entro 10 giorni dalla loro emanazione, sempre

che non siano stati decretati senza contraddittorio (DTF 137 III 417,

confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Ove riguardino controversie

meramente patrimoniali, inoltre, il loro valore litigioso doveva raggiungere

almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie

l'adozione del decreto cautelare è stata preceduta da un'udienza il 13 ottobre

2015.

(sopra, lett. C) e

l'esercizio di un diritto

di visita non è una questione patrimoniale (cfr. DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla decisione del Pretore,

essa è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 16 feb­braio 2016.

Presentato il 26 febbraio successivo, ultimo giorno utile, l'appello in esame è

di conseguenza tempestivo.

2.

Nell'ambito di una causa di

divorzio “il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari” (art. 276 cpv.

1.

CPC) anche per quanto concerne i figli. E in pendenza di causa i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia,

come pure il figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le

relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Si

tratta di un diritto e di un dovere reciproco, da definire in primo luogo

secondo il bene del minorenne alla luce delle particolarità concrete (DTF 122

III 232 consid. 3a/bb, 406 consid. 3b; v. anche DTF 131 III 212 consid. 5).

Ora, è unanimemente riconosciuto che per uno sviluppo equilibrato del figlio il

rapporto con entrambi i genitori risulta essenziale, quantunque i genitori

stiano divorziando (DTF 127 III 298 consid. 4a con numerosi riferimenti). I

contatti di un figlio con il genitore non affidatario meritano dunque di essere

promossi per quanto possibile. Eventuali conflitti tra coniugi non sono motivi

sufficienti per restringere – né tanto meno per sopprimere – il diritto alle

relazioni personali (DTF 131 III 209).

3.

Il Pretore aggiunto ha

motivato la propria decisione, nel decreto cautelare impugnato, con l'argomento

che la modifica dell'assetto provvisionale decretato il 13 febbraio 2015 si

iscrive nel quadro degli accordi intercorsi fra le parti, la stessa attrice

avendo dichiarato nelle proprie osservazioni del 23 ottobre 2015 di consentire a

“organizzare il graduale trasferimento del diritto di visita” oltralpe dopo il

marzo del 2016, a condizione di definire un luogo stabile di pernottamento e

delle visite al bambino. Onde il parziale trasferimento delle relazioni tra

padre e figlio a __________ mediante un procedimento mensile a tappe (senza

pernottamento dal padre la prima volta, con un pernottamento dal padre la

seconda e con due pernottamenti dalla terza volta in poi), salvo diverso

accordo tra genitori. Dovesse il tentativo fallire – ha rilevato il Pretore

aggiunto – occorrerà “ordinare un ascolto per il tramite di un esperto al fine

di determinare le migliori modalità di esercizio nell'interesse di L__________”.

4.

L'appellante sostiene che

la regolamentazione delle visite prevista nel decreto impugnato non è attuabile

perché la sera essa non saprebbe dove far dormire il figlio, non potendo

permettersi un albergo e nemmeno tenere il bambino con sé nel­l'apparta­mento

di chi la ospita per una o due notti settimanali quando lavora a __________.

Essa disconosce tuttavia che tale problema si porrà solo per il primo ed, eventualmente,

il secondo esercizio del diritto di visita fuori del Cantone Ticino. Dalla terza

volta in poi il figlio rimarrà due notti con AO 1, il cui padre e la sorella

abitano nella regione, ciò che non le causerà spese supplementari. Quanto al

paio di notti complessive da trascorrere in albergo con il figlio, l'interessata

non ha mai preteso che fossero troppo onerose per lei né ha chiesto al Pretore

aggiunto di obbligare il marito ad assumere o ad anticipare la spesa. Al

riguardo non giova pertanto diffondersi.

5.

Afferma l'appellante che la

disciplina delle relazioni personali prospettata nel decreto cautelare non è

adeguata perché le imporrebbe di rientrare nel Ticino con il bambino dopo la

fine del lavoro, affrontando quattro ore di trasferta in treno. Per quel che è

del figlio, tuttavia, non si vede come mai L__________ potrebbe sopportare il

viaggio di andata e non quello di ritorno nei giorni successivi, tanto meno ove

si consideri che la stessa AP 1 aveva dichiarato di consentire al “graduale

trasferimento del diritto di visita”

oltralpe dopo il marzo del 2016 (sopra, lett. C). L'appellante, da parte

sua, non pretende di trattenersi a __________ più di due notti la settimana (memoriale,

pag. 3, punto 10), sicché mal si capisce perché dopo la fine del lavoro essa

può rientrare nel Ticino quando è sola, ma non quando è con il figlio. Anche su

questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

6.

A parere dell'appellante il

regime delle visite decretato dal Pretore aggiunto è “totalmente irrealistico e

al di fuori della [di lei] portata”, dal momento che AO 1 versa per L__________

un contributo provvisionale di appena fr. 250.– mensili. Se non che, non fosse

in grado di sopperire alle spese di viaggio per il figlio allorché il marito

conduce – pare – “una vita molto agiata” (memoriale, pag. 2 in fondo), l'appellante

avrebbe dovuto chiedere (e quantificare) un aumento del contributo in favore di

L__________. Essa si è limitata invece a lamentare davanti al Pretore aggiunto l'esigua

som­ma corrisposta da AO 1. Solo dinanzi a questa Camera essa sollecita il

versamento di fr. 2025.– mensili per il figlio (oltre a fr. 2000.– mensili

per sé), ma ciò non è ammissibile, nuove domande essendo proponibili in appello

unicamente ove ricorrano i requisiti cumulativi dell'art. 317 cpv. 2 CPC

(ipotesi cui l'appellante neppure accenna). Ne segue che in proposito l'appello

sfugge a ogni esame

7.

Per l'appellante “non è

possibile modificare l'attuale assetto di visita del bambino senza una

approfondita indagine della fattispecie, la protezione del minore tramite un'apposita

figura,

l'ascolto dello stesso

tramite esperto” (memoriale, pag. 4 in fondo). L'assunto è infondato. Il potere

cognitivo di un giudice chiamato a emanare provvedimenti d'urgenza è puramente

sommario, circoscritto alla verosimiglianza (art. 261 cpv. 1 CPC), sicché

“approfondite indagini” vanno esperite se mai nella causa di merito, non

in sede provvisionale. Quanto all'audizione di figli di età inferiore ai sei

anni, essa non entra per principio in linea di conto (DTF 131 III 553). In considerazione

potrebbe entrare tutt'al più la designazione di un curatore educativo (art. 308

cpv. 2 CC) preposto alla vigilanza delle relazioni personali con il figlio

(RtiD I-2005 pag. 785 consid. 12a), ma ciò è a dir poco prematuro, non potendosi

scorgere difficoltà nell'esercizio del diritto di visita a __________ prima

ancora che esso cominci. Se ne conclude in definitiva che, privo di reale

consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

8.

L'emanazione del presente

giudizio rende caduca l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

Superate risultano altresì le richieste di prova avanzate da AO 1 nelle osservazioni

all'appello (pag. 7 in fondo). Devono essere nuovamente fissate invece le

scadenze che il Pretore aggiunto ha stabilito nel terzo dispositivo del decreto

impugnato per l'avvio del diritto di visita a __________ (mercoledì 9 marzo

2016.

la prima volta, entro venerdì 15 aprile 2016 la seconda), decorse in

pendenza di appello.

9.

Le spese dell'attuale

decisione seguono la soccombenza del­l'ap­pellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1,

che ha formulato osservazioni con l'assistenza di un avvocato, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili, commisurata al dispendio di tempo che un legale

solerte e conciso avrebbe impiegato per rispondere a un appello le cui censure

si compendiavano sostanzialmente in una ventina di righe (pag. 4, dalla metà in

poi). L'indennità per ripetibili non risultando di difficile o di impossibile

incasso, la richiesta di gratuito patrocinio diviene così senza oggetto (DTF

133.

I 248 consid. 3 in fine), per tacere del fatto ch'essa era lungi dal risultare

documentata.

10.

Relativamente ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla disciplina di un diritto di

visita sono impugnabili con ricorso in

materia civile senza riguardo a questioni

di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del

Dispositivo

dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella

decisione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

Il primo diritto di visita a

__________l dovrà avvenire

entro il 15 maggio 2016, il secondo entro il 15 giugno 2016 e i successivi

entro il 15 di ogni mese.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

avv. dott.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).