Lexipedia

Decisione

11.2016.112

Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori

2 ottobre 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. In esito al rinvio il

Pretore ha nuovamente statuito il 12 settembre 2016, accogliendo parzialmente

la petizione nei confronti di AP 5 e __________ M__________, nel senso che ha

condannato ciascuno di loro a versare alla AO 1 fr. 498 521.14 più interessi. Contestualmente egli ha disposto l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in garanzia del

credito e ha ripartito le spese giudiziarie come aveva già deciso il 16 dicembre

2013 (inc. OA.2005.149). Con sentenza di quello stesso giorno, rettificata il

23 settembre 2016, egli ha parzialmente accolto anche la petizione nei

confronti di AP 5, AP 3 e AP 1, nel senso che ha confermato quanto ordinato il

16 dicembre 2013 (inc. OA.2005.148).

L. Contro la prima

sentenza AP 5 e __________ M__________ hanno nuovamente ricorso il 24 ottobre

2016 al Tribunale d'appello per vedere nuovamente respinta la pretesa della AO

1, cancellate le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro

proprietà per piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle

sue osservazioni del 14 dicembre 2016 la AO 1 ha riproposto il rigetto dell'appello

e con appello incidentale ha riaffermato le conclusioni avanzate il 14 marzo

2014. Statuendo il 21 giugno 2018, la seconda Camera civile ha respinto

entrambi gli appelli. Le spese dell'appello principale, di fr. 30 000.–, sono state poste a carico dei convenuti

in solido, tenuti a rifondere all'attrice fr. 20 000.–

per ripetibili, sempre con vincolo di solidarietà. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 7000.–, sono state addebitate

all'attrice, con obbligo di versare ai convenuti fr. 5000.– per

ripetibili (inc. 12.2016.176). Tale decisione è passata in giudicato.

M. Contro la seconda

sentenza AP 5, AP 3 e AP 1 hanno ricorso a questa Camera con un appello del 24

ottobre 2016 per vedere nuovamente respinta la petizione della AO 1, cancellate

le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per

piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni

del 14 dicembre 2016 la AO 1 ha riproposto di respingere l'appello e rivendicato

ripetibili per fr. 27 000.–. L'11 gennaio

2017 i convenuti hanno presentato una replica spontanea in cui hanno ribadito il loro punto di vista. In una duplica

spontanea del

24 gennaio 2017 l'attrice ha mantenuto la propria posizione.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate

dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni rette dalla procedura ordinaria

degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni

dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di

controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr.

10.

000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale presupposto è dato, ove appena si

consideri l'ammontare delle ipoteche legali rimaste controverse in prima sede

(fr 264 400.48 e fr. 265 238.90). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la sentenza rettificata è stata recapitata alla patrocinatrice dei

convenuti il 27 settembre 2016 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Introdotto il 24 ottobre 2016 (data del timbro postale), l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha

riepilogato anzitutto le premesse per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli

artigiani e degli imprenditori. Sulla scorta degli accertamenti peritali egli

ha appurato così il diritto dell'appaltatrice a una mercede di fr. 2 659 694.33,

oltre a fr. 202

136.76

di IVA (al tasso del 7.6%). Da tale importo egli ha dedotto acconti per

fr. 1 864 788.80, ottenendo un saldo a favore dell'attrice di fr. 997 042.29 (sentenza impugnata, pag. 15). Il

primo giudice ha accertato, in particolare, “lavori liquidati e firmati” per

fr. 2 173 220.80,

“opere a regia” per fr. 376 062.–, “prestazioni

a corpo” per fr. 24 300.33 e “aumenti

anno 2001 e 2002” per fr. 86 111.20 (pag.

4.

seg.). Ha respinto di conseguenza sulla base delle risultanze istruttorie le contestazioni

dei convenuti in merito all'entità del lavori eseguiti, alle ordinazioni

supplementari, alle modifiche e alle verifiche della direzione dei lavori, rilevando

in specie che le liquidazioni e i rapporti a regia sono stati controfirmati dalla

direzione medesima e vincolano perciò i com­mittenti

(sentenza impugnata, pag. 12).

Relativamente

ai prezzi per lavori non contemplati nell'offerta iniziale, il primo giudice li

ha considerati accettati dalla direzione dei lavori. Altrettanto egli ha

reputato per i lavori supplementari e le opere a regia, in parte richiesti

dagli stessi committenti, senza che ciò avesse mai dato luogo a obiezioni da

parte loro e dei convenuti. Riguardo agli aumenti per salari e materiali, il

Pretore ha accertato, anche in questo caso, che gli stessi erano stati avallati

dalla direzione dei lavori tramite una conferma d'ordine del 27 aprile 2000, richiamata

nel contratto d'appalto del maggio del 2000. Il primo giudice ha respinto per

contro una pretesa risarcitoria dei con­venuti, definendo la richiesta non

quantificata né comprovata. Quanto poi al sorpasso di preventivo, egli ha

stabilito che ciò si riconduceva alle numerose richieste di modifica dei

committenti e che, comunque fosse, la direzione dei lavori e la committenza

erano stati resi attenti in proposito, per tacere del fatto che i preventivi e

le liquidazioni erano stati verificati anche da una ditta terza (A__________ AG

di __________) su incarico di AP 5 (sentenza impugnata, pag. 12 a 15).

Per

quanto attiene infine alla ripartizione delle ipoteche legali sulle varie proprietà

per piani, il Pretore ha ritenuto potersi discostare, in via eccezionale, dal

metodo ordinario fondato sul valore dei lavori eseguiti sulle singole quote

oppure, ove tale criterio non risulti praticabile, su un riparto millesimale,

adottando invece – come suggeriva il perito – una suddivisione secondo la superficie

delle singole unità abitative e la pertinenza delle parti comuni. Ciò posto, in

ultima analisi egli ha confermato in via definitiva

l'iscri­zione

delle tre ipoteche legali (sentenza impugnata, pag. 15 seg.).

3.

L'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, tanto nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 quanto nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2012, consente di

ottenere la costituzione di un'ipo­teca legale per crediti di artigiani

o imprenditori che abbiano for­nito materiali e lavori, o lavoro soltanto, per

una costruzione o per altre opere su un determinato fondo. L'azione non tende

al­l'accertamento del credito (di cui è debitore il committente del­l'opera),

ma soltanto a far iscrivere nel registro fondiario un pegno per una certa somma

in garanzia di quel credito (DTF 138 III 135 consid. 4.2.2). Tale azione può

essere introdotta nei confronti del proprietario del fondo contestualmente all'azione

creditoria nei confronti del committente dell'opera; in tal caso il giudice

adito con l'azione creditoria statuisce anche sull'azione ipotecaria (I CCA, sentenza

inc. 11.2014.9 dell'11 dicembre 2015 consid. 2).

4.

Nella fattispecie la

AO 1 ha promosso la causa OA.2005.149 perché AP 5 e __________ M__________

fossero condannati solidalmente, quali committenti dell'appalto, a versarle

complessivi fr. 1 152 935.90 con interessi a titolo di mercede per tutte

le opere eseguite (azione creditoria); accessoriamente essa ha chiesto l'iscrizione

di un'ipoteca legale definitiva a carico delle due proprietà per piani

appartenenti ai convenuti nella misura in cui tali proprietà avevano

beneficiato dei lavori (azione ipotecaria). Con la simultanea causa

OA.2005.148, ora in esame, l'impresa di costruzione ha postulato inoltre l'iscrizione

definitiva di un'ipoteca legale in garanzia del credito per i lavori di cui

hanno beneficiato le proprietà per piani di CE 1 e AP 1 (azione ipotecaria). Come

si è già ricordato nella sentenza di rinvio dell'11 dicembre 2015, l'azione

creditoria va decisa prima delle azioni ipotecarie, giacché la decisione sull'ammontare

del credito vantato dall'attrice nei confronti dei committenti determina l'ammontare

dei pegni da iscrivere in via definitiva nel registro fondiario a carico dei

proprietari (loc. cit., consid. 4).

5.

In concreto l'azione

creditoria nei confronti di AP 2 e __________ M__________ è stata – come detto

– parzialmente accolta dal Pretore, che ha condannato ogni convenuto a versare

alla AO 1 fr. 498 521.14 più interessi. Tale

sentenza è stata confermata dalla seconda Camera civile, competente per materia

(art. 48 lett. b n. 1 LOG), con la citata sentenza del 21 giugno 2018 (sopra,

lett. L), passata in giudicato. Per quel che riguarda l'ammontare del credito, questa

Camera è legata così al dispositivo di tale decisione. Non vincola questa

Camera invece l'esito dell'azione ipotecaria. Che l'appello diretto a questa

Camera sia testualmente identico a quello giudicato all'altra Camera poco giova,

già per il fatto che l'appello ora in esame riguarda proprietà per piani diverse

(n. 22 268 e 22 269) rispetto a quelle di cui si è occupata la seconda Camera

civile (n. 22 270 e n. 22 271).

6.

Per quel che

riguarda i pegni da iscrivere in via definitiva sulle proprietà per piani n. 22 268 e 22 269,

gli appellanti rimproverano al Pretore – appunto – di avere ripartito il carico

ipotecario sui due fondi adottando un criterio eterodosso. Invece di gravare

ciascun immobile per i lavori e il materiale a quel singolo immobile, in

effetti, il Pretore ha suddiviso il valore complessivo delle prestazioni svolte

dalla ditta attrice secondo le superfici delle varie proprietà per piani, e ciò

per venire incontro alla ditta medesima, che non aveva tenuto un conteggio

separato delle prestazioni relative a ogni singola unità. I convenuti fanno

valere che la negligenza dell'impresa non giustifica una deroga ai criteri di riparto

ordinari. Per di più, essi soggiungono, la correttezza del metodo applicato dal

Pretore è sconfessata dalle risultanze istruttorie. Sia la documentazione fotografica

annessa alla perizia dell'agosto 2004 (assunta nell'ambito della procedura d'iscrizione

provvisoria DI.2002.292) sia le varie testimonianze attesterebbero che i lavori

non avevano raggiunto il medesimo stato di avanzamento, tant'è che mentre una

casa era già arrivata a tetto, l'elevazione dell'altra non era ancora iniziata.

Ne desumono gli appellanti che, non essendo provato in quale misura le opere eseguite

riguardano le singole unità, l'attrice non può ottenere

l'iscrizione

definitiva delle ipoteche invocate, men che meno in mancanza di un vincolo di

solidarietà tra i comproprietari della particella n. 730.

a) Il privilegio degli artigiani e imprenditori può

sussistere unica­mente per prestazioni eseguite su uno specifico immobile in

relazione a un concreto progetto di costruzione (DTF 136 III 6 consid. 6 in fine; I CCA, sentenza inc.

11.2014.98

del

10.

ot­tobre 2016, consid. 5). Nel caso di lavori su più immobili,

l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma di pegno parziale gravante ogni

singolo immobile per la frazione del credito di cui il proprietario risponde

(art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o l'imprenditore

abbia compiuto il lavoro sulla base di uno o più contratti. Incom­be all'artigiano

o imprenditore redigere un conteggio separato per ogni fondo e fatturare i

lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del credito quanto all'ammontare della relativa garanzia. Ne

segue che, per principio, l'artigiano o l'imprenditore non può suddividere il costo

del proprio intervento in modo astratto tra la superficie di diversi fondi, né

ripartire l'insieme delle sue prestazioni secondo la volumetria di eventuali

costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o

lavoro soltanto) sono stati eseguiti per un determinato fondo e a quale prezzo.

La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonera da tale obbligo (sentenza

del Tribu­nale federale 5A_924/2014 del 7 mag­gio

2015, consid. 4.1.3.1 con rinvii). E non spetta

al giudice suddividere per apprezzamento una pretesa indeterminata su

più fondi (ZBGR/RNRF 2011 pag. 217).

b) Ove

l'artigiano o l'imprenditore che chiede l'iscrizione di un'ipoteca legale abbia fornito prestazioni

riguardanti più proprietà per piani, incombe di conseguenza a lui suddividere l'importo

totale fra le varie unità secondo i lavori effettivamente eseguiti in ciascuna

di esse (RtiD I-2011 pag. 670 consid. 8). Solo trattandosi di prestazioni svolte

su parti comuni è lecito ripartirne il costo complessivo, data l'impossibilità

di un'altra suddivisione, secondo i millesimi di ogni singola unità (Rep. 1986

pag. 81, 1985 pag. 306 consid. 2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.133

del 27 aprile 2011, consid. 8 con richiami).

c) Ciò

premesso, a ragione gli appellanti contestano il riparto dell'aggravio operato

dal primo giudice siccome contrario alla giurisprudenza. Poco importa che il

perito abbia fatto capo a tale criterio, stimandolo l'unico praticabile. Che costui

non sia stato in grado di determinare l'ammontare dei lavori e del materiale

destinati alle singole unità non abilitava il Pretore a scostarsi dal principio

per cui la garanzia dell'ipoteca deve gravare solo la proprietà per piani che trae

un plusvalore dalle prestazioni fornite. Le soverchie difficoltà incontrate dal­l'arch.

__________ A__________ erano dovute, del resto, all'inesistenza di una

contabilità separata per le quattro proprietà per piani (referto del maggio

2011, pag. 10 seg.), ovvero a una mancanza dell'impresa. Il Pretore non poteva

suddividere così in maniera astratta l'importo totale dei costi di costruzione

tra i vari fondi per rimediare a difficoltà cagionate dall'imprenditore. L'inattendibilità

del metodo da lui applicato risulta poi evidente ove si consideri che esso si

fonda sull'ipotesi secondo cui i lavori riguardavano in ugual misura ogni

singola proprietà per piani. L'ipotesi però è smentita dalla documentazione

fotografica annessa alla perizia del dicembre 2004 (doc. AG), come fanno notare

gli appellanti. Nelle condizioni descritte spettava all'attrice, che postula l'iscrizione

definitiva di ipoteche legali, dimostrare in che misura la sua pretesa si

riferisse concretamente alla proprietà per piani n. 22 268 e in che misura alla proprietà per piani n. 22 269. Non essendo nemmeno il perito riuscito a

compiere tale distinzione, il primo

giudice doveva respingere l'istanza di iscrizione (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2014.98 del 10 ottobre 2016, consid. 5).

d) Nelle

osservazioni all'appello l'attrice difende il metodo di calcolo proporzionale adottato del Pretore

richiamandosi all'opinione di Schumacher (Das Bauhandwerkerpfand­recht,

3ª edizione, pag. 264 n. 792 segg.). A parte il fatto però che tale parere

è isolato in dottrina, la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara e non

lascia spazio a differenziazioni tra interventi straordinari e lavori correnti

(DTF 125 III 117 consid. 3

con rinvii; panoramica in: Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª

edizione, n. 16 seg. ad art. 839/840 con rimandi). Né la GTL SA può invocare

l'orientamento di Steinauer (Les

droits réels, vol. III, 4ª edizione, n. 2880b e 2880c), il quale in realtà –

contrariamente a quanto essa crede – segue l'indirizzo del Tribunale federale e

della dottrina dominante.

e) Non

si disconosce che la seconda Camera civile, trattando gli identici

argomenti sollevati da AP 5 e __________ M__________ nell'appello a essa

sottoposto, ha ritenuto simili censure insufficientemente motivate e finanche tardive

(sentenza inc. 12.2016.176 del 21 giugno 2018, consid. 19). A mente sua, “sin dalle prime comparse scritte i

convenuti si sono limitati a proporre considerazioni del tutto generiche e teoriche

sulla correttezza del metodo di ripartizione invocato dall'attrice, senza però

indicare quali elementi concreti impongano una diversa ripartizione per tener

conto di specifiche particolarità”. A ben vedere le cose stanno altrimenti. Nella

loro risposta del 17 giugno 2005 i convenuti avevano puntualmente contestato la

suddivisione del credito vantato dal­l'at­trice sulle singole proprietà per

piani, rimproverando al­l'im­presa di non avere “fornito la prova dei lavori

effettivamente eseguiti per ogni PPP” e sottolineando che nemmeno la perizia

del­l'arch. __________ A__________ (del dicembre 2004) era di sussidio, poiché

si limitava a “ipotizzare che nelle singole PPP siano stati eseguiti lavori in

egual misura”. Sempre nella risposta i convenuti facevano esplicitamente

valere, invocando la giurisprudenza del Tribunale federale, che il credito dell'attrice

andava “diviso tra le diverse quote secondo i lavori effettivamente eseguiti per ogni PPP” (pag. 19). Chiaramente espressa e

circostanziata sin dagli inizi della causa, la contestazione è poi stata

ribadita nella duplica del 23 settembre 2005, quando i convenuti hanno

riaffermato che “l'onere di provare i lavori effettivamente eseguiti su ogni

singola PPP incombe all'attrice” e che “il perito giudiziario non applica il diritto

ed il suo metro di valutazione non può essere assurto ad alcuna valida considerazione

di carattere giuridico” (pag. 16).

Si

aggiunga che l'attrice nemmeno

consta avere revocato in dubbio la validità delle contestazioni testé

riassunte, se non per quanto riguarda la tempestività dell'argomento legato al maggior

stato di avanzamento dei lavori sulla “casa

1” rispetto alla “casa 2”. Questione che essa eccepisce essere stata addotta

per la prima volta in seconda sede (osservazioni al­l'appello, pag. 36), salvo

riconoscere poi, in esito alla replica spontanea degli appellati (pag. 8), che la

questione è stata sollevata per lo meno nel memoriale conclusivo (duplica

spontanea, pag. 11). A parte ciò, non spettava ai convenuti dimostrare in che

misura si imponesse una diversa ripartizione del credito, bensì all'attrice

provare le prestazioni effettivamente fornite e i loro costi per ogni singolo

fondo (sopra, consid. a), il che non è stato fatto. In condizioni del genere, quand'anche

i convenuti avessero invocato tardiva­mente – come opina la seconda Camera

civile nella nota sentenza (pag. 20, consid. 19) – una differenza tra le

prestazioni fornite sui “due

oggetti edificati”, nulla muterebbe

ai fini del giudizio.

f) Se

ne conclude, alla luce di quanto precede, che l'appello in esame merita

accoglimento e che la sentenza impugnata va riformata nel senso che l'ufficiale

del registro fondiario deve essere invitato a cancellare le iscrizioni

decretate in via provvisoria dal Pretore. Di per sé. la cancellazione dovrebbe

concernere le ipoteche decise in via provvisoria il 12 settembre 2008

(sopra, lett. B). Nel registro fondiario tuttavia figurano ancora le ipoteche

decretate cautelarmente senza contraddittorio il 25 aprile 2002. Vanno pertanto

radiate queste ultime, mentre a tutela della sicurezza giuridica le iscrizioni

provvisorie decise dal Pretore il 12 settembre 2008 vanno dichiarate estinte.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC)

in entrambi i gradi di giurisdizione. Quanto alle ripetibili, l'art. 11 cpv. 2

lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria (RL 178.310) prevede che in appello esse sono fissate tra il 30 e il 60% dell'indennità

per il patrocinio di primo grado. Le prestazioni della patrocinatrice dei

convenuti sono consistite, davanti a questa Camera, nella stesura dell'appello

(21 pagine di motivazione, più il frontespizio e le richieste di giudizio) e

della duplica spontanea (12 pagine) in una causa già conosciuta. Considerato

che l'appello è letteralmente identico a quello presentato alla seconda Camera

civile per i committenti AP 5 e __________ M__________, l'aliquota minima si rivela adeguata. Ne segue un'indennità

per ripetibili (onnicomprensiva) di fr. 10 000.–.

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

1.

La petizione è respinta.

2.

Ad avvenuto passaggio in giudicato di questa sentenza, l'ufficiale del registro

fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare le seguenti

iscrizioni provvisorie decretate il 25 aprile 2002 in via cautelare senza contraddittorio

dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2:

a)

ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 267 060.– con interessi

al 7% dal 26 marzo 2002 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà

per piani n. 22 268 (pari a 250/1000 della

particella n. 730) RFD di __________, ancora intestata a AP 4;

b)

ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 267 906.90 con interessi

al 7% dal 26 marzo 2002 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà

per piani n. 22 269 (pari a 250/1000 della

particella n. 730) RFD di __________, intestata a AP 1.

3.

Le spese processuali di fr. 7500.–, come pure la metà delle spese peritali, sono

poste a carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 30 000.– complessivi

per ripetibili.

II. Le ipoteche legali degli

artigiani e imprenditori di cui è stata decisa l'iscrizione definitiva in

favore della AO 1 con la sentenza impugnata sono dichiarate estinte.

III. Le spese di appello, di fr. 10 000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà agli appellanti fr. 10 000.– complessivi per ripetibili.

IV. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in

giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).