11.2016.112
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori
2 ottobre 2018Italiano25 min
Source ti.ch
AO 1
Incarto n.
11.2016.112
Lugano
2 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.2005.148 (ipoteca
legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 4 marzo 2005 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. )
contro
AP 1 (D), e
AP 4 già
in (BG)
al
quale sono subentrati come eredi in pendenza di causa
AP 2 (BG), e
AP 3 (BG)
(patrocinati dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 24 ottobre 2016 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 12 settembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. La
particella n. 730 RFD di __________ (2000 m²) è stata costituita nel gennaio
del 2000 in proprietà per piani prima della costruzione. È composta di quattro
unità, pari ognuna a 250/1000 del fondo base: la
n. 22 268 intestata a AP 4, la n. 22 269 a AP 4, la n. 22 270 a AP 5 e la n. 22 271
ad __________
M__________. Il 17 maggio 2000 AP 5 e __________ M__________ hanno affidato all'impresa
AO 1 i lavori da capomastro per l'edificazione sul fondo di due ville
bifamiliari collegate da un corpo sotterraneo,
stipulando una mercede di fr. 1 834 012.35 complessivi con una deduzione contrattuale dello 0.75%. In
seguito a divergenze con i committenti la AO 1 ha poi rescisso il contratto d'appalto
in corso d'opera per il 25 aprile 2002.
B. Il 24 aprile 2002 la AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 267 060.– con interessi sulla proprietà per piani
n. 22 268, di fr. 267 906.90 con interessi sulla proprietà per piani n.
22 269, di fr. 449 066.80 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 270 e di fr. 449 066.80
con interessi sulla proprietà per piani n. 22 271.
Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare. Ordinate l'indomani
con decreto cautelare emesso senza contraddittorio, le iscrizioni provvisorie
sono state confermate dal Pretore con decisione del 12 settembre 2008 limitatamente
a fr. 264 400.48 sulla proprietà per piani
n. 22 268, a fr. 265 238.90 sulla proprietà per piani n. 22 269, a fr. 222 297.37
sulla proprietà per piani n. 22 270 e per il
medesimo importo sulla proprietà per piani n. 22 271,
il tutto con interessi al 5% dal 26 marzo 2002 (inc. DI.2002.92).
C. Nel frattempo, il 4
marzo 2005, la AO 1 ha promosso l'azione di merito per ottenere che AP 5 e __________
M__________ fossero condannati solidalmente, quali committenti, a versarle
complessivi fr. 1 152 935.90 con interessi a titolo di mercede per le
opere eseguite e che tanto sulla proprietà per piani n. 22 270, appartenente al primo, quanto sulla
proprietà per piani n. 22 271, appartenente
alla seconda, fosse iscritta in via definitiva un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori di fr. 449 066.80
con interessi
(inc. OA.2005.149). Quel
medesimo giorno la AO 1 ha promosso causa anche contro AP 4 e AP 1 affinché
fosse iscritta per il medesimo credito un'ipoteca legale
degli artigiani e
imprenditori di fr. 267 060.– con
interessi sulla proprietà per piani n. 22 268
dell'uno e un'analoga ipoteca di fr. 267 906.90
con interessi sulla proprietà per piani n. 22
269 dell'altra (inc. OA.2005.148). Con risposta del 17 giugno 2005 i
convenuti hanno proposto di respingere le azioni. L'attrice ha replicato il 22
agosto 2005 e i convenuti hanno duplicato il 23 e il 26 settembre 2005, ognuno
mantenendo il proprio punto di vista.
D. L'udienza preliminare
delle due procedure si è tenuta il 18 ottobre 2005. L'8 febbraio 2006 AP 4 è
deceduto. Gli sono subentrati nella lite i figli AP 5, già convenuto nella causa
parallela, e AP 3. L'istruttoria congiunta, durante
la quale è stata assunta una perizia sul valore delle prestazioni fornite dall'impresa
di costruzione, è terminata il
31 gennaio 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte del 13 e 15 marzo 2013 nelle quali hanno
riaffermato le posizioni iniziali.
E. Statuendo con
sentenza del 16 dicembre 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
nei confronti di AP 5 e __________ M__________, nel senso che ha condannato
ciascuno di loro a versare alla AO 1 fr. 494 397.85
con interessi, disponendo in garanzia del credito l'iscrizione definitiva di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori di fr. 222 297.37
con interessi tanto sulla proprietà per piani n. 22
270 quanto sulla proprietà per piani n. 22 271. Le spese processuali di fr. 12
500.–, più la metà dei costi peritali, sono state poste per un settimo a
carico della AO 1 e per il resto a carico dei convenuti in ragione di un mezzo
ciascuno. Ogni convenuto è stato tenuto inoltre a rifondere alla AO 1 un'indennità
di fr. 27 000.– (IVA compresa) per
ripetibili ridotte.
F. Con sentenza di
quello stesso giorno il Pretore ha parzialmente accolto anche la petizione
contro gli eredi di AP 4
(AP 5 e AP 3) e
contro AP 1, disponendo in garanzia del citato credito l'iscrizione
definitiva di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori di fr. 264 400.48 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 268 e di un'analoga ipoteca di fr. 265 238.90 con interessi sulla proprietà per piani
n. 22 269. Le spese processuali di
fr. 7500.–, più la metà dei costi peritali, sono state poste a carico
degli eredi fu AP 4 e di AP 1 in ragione di un mezzo ciascuno. Entrambe le
parti convenute sono state obbligate inoltre a rifondere all'attrice un'indennità
di fr. 15 000.– (più IVA) per ripetibili.
G. Contro la prima
sentenza AP 5 e __________ M__________ sono insorti il 3 febbraio 2014 al
Tribunale d'appello per vedere respinta la pretesa della AO 1, cancellate le
iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per
piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni
del 14 marzo 2014 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello
incidentale ha postulato la condanna di ogni convenuto al versamento di
fr. 584 660.– oltre interessi, con
relativo adeguamento della somma garantita dalle ipoteche legali oggetto dell'iscrizione
definitiva. AP 5 e __________ M__________ hanno proposto di respingere l'appello
incidentale. Statuendo il 20 novembre 2015, la seconda Camera civile ha
parzialmente accolto gli appelli, ha annullato la decisione impugnata per carenza
di motivazione e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi. Le spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili
(inc. 12.2014.28).
H. Contro la seconda
sentenza AP 5, AP 3 e AP 1 sono insorti a questa Camera mediante appello dello
stesso 3 febbraio 2014 per vedere respinta la petizione della AO 1, cancellate
le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per
piani e riformata di conseguenza la
decisione impugnata. Statuendo l'11 dicembre 2015, questa Camera ha
accolto parzialmente l'appello e rinviato gli atti al Pretore per un nuovo
giudizio nel senso dei considerandi. Le spese processuali di fr. 1000.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le
ripetibili (inc. 11.2014.9).
Fatti
I. In esito al rinvio il
Pretore ha nuovamente statuito il 12 settembre 2016, accogliendo parzialmente
la petizione nei confronti di AP 5 e __________ M__________, nel senso che ha
condannato ciascuno di loro a versare alla AO 1 fr. 498 521.14 più interessi. Contestualmente egli ha disposto l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in garanzia del
credito e ha ripartito le spese giudiziarie come aveva già deciso il 16 dicembre
2013 (inc. OA.2005.149). Con sentenza di quello stesso giorno, rettificata il
23 settembre 2016, egli ha parzialmente accolto anche la petizione nei
confronti di AP 5, AP 3 e AP 1, nel senso che ha confermato quanto ordinato il
16 dicembre 2013 (inc. OA.2005.148).
L. Contro la prima
sentenza AP 5 e __________ M__________ hanno nuovamente ricorso il 24 ottobre
2016 al Tribunale d'appello per vedere nuovamente respinta la pretesa della AO
1, cancellate le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro
proprietà per piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle
sue osservazioni del 14 dicembre 2016 la AO 1 ha riproposto il rigetto dell'appello
e con appello incidentale ha riaffermato le conclusioni avanzate il 14 marzo
2014. Statuendo il 21 giugno 2018, la seconda Camera civile ha respinto
entrambi gli appelli. Le spese dell'appello principale, di fr. 30 000.–, sono state poste a carico dei convenuti
in solido, tenuti a rifondere all'attrice fr. 20 000.–
per ripetibili, sempre con vincolo di solidarietà. Le spese dell'appello
incidentale, di fr. 7000.–, sono state addebitate
all'attrice, con obbligo di versare ai convenuti fr. 5000.– per
ripetibili (inc. 12.2016.176). Tale decisione è passata in giudicato.
M. Contro la seconda
sentenza AP 5, AP 3 e AP 1 hanno ricorso a questa Camera con un appello del 24
ottobre 2016 per vedere nuovamente respinta la petizione della AO 1, cancellate
le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per
piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni
del 14 dicembre 2016 la AO 1 ha riproposto di respingere l'appello e rivendicato
ripetibili per fr. 27 000.–. L'11 gennaio
2017 i convenuti hanno presentato una replica spontanea in cui hanno ribadito il loro punto di vista. In una duplica
spontanea del
24 gennaio 2017 l'attrice ha mantenuto la propria posizione.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate
dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni rette dalla procedura ordinaria
degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni
dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di
controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr.
10.
000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto è dato, ove appena si
consideri l'ammontare delle ipoteche legali rimaste controverse in prima sede
(fr 264 400.48 e fr. 265 238.90). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza rettificata è stata recapitata alla patrocinatrice dei
convenuti il 27 settembre 2016 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Introdotto il 24 ottobre 2016 (data del timbro postale), l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha
riepilogato anzitutto le premesse per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli
artigiani e degli imprenditori. Sulla scorta degli accertamenti peritali egli
ha appurato così il diritto dell'appaltatrice a una mercede di fr. 2 659 694.33,
oltre a fr. 202
136.76
di IVA (al tasso del 7.6%). Da tale importo egli ha dedotto acconti per
fr. 1 864 788.80, ottenendo un saldo a favore dell'attrice di fr. 997 042.29 (sentenza impugnata, pag. 15). Il
primo giudice ha accertato, in particolare, “lavori liquidati e firmati” per
fr. 2 173 220.80,
“opere a regia” per fr. 376 062.–, “prestazioni
a corpo” per fr. 24 300.33 e “aumenti
anno 2001 e 2002” per fr. 86 111.20 (pag.
4.
seg.). Ha respinto di conseguenza sulla base delle risultanze istruttorie le contestazioni
dei convenuti in merito all'entità del lavori eseguiti, alle ordinazioni
supplementari, alle modifiche e alle verifiche della direzione dei lavori, rilevando
in specie che le liquidazioni e i rapporti a regia sono stati controfirmati dalla
direzione medesima e vincolano perciò i committenti
(sentenza impugnata, pag. 12).
Relativamente
ai prezzi per lavori non contemplati nell'offerta iniziale, il primo giudice li
ha considerati accettati dalla direzione dei lavori. Altrettanto egli ha
reputato per i lavori supplementari e le opere a regia, in parte richiesti
dagli stessi committenti, senza che ciò avesse mai dato luogo a obiezioni da
parte loro e dei convenuti. Riguardo agli aumenti per salari e materiali, il
Pretore ha accertato, anche in questo caso, che gli stessi erano stati avallati
dalla direzione dei lavori tramite una conferma d'ordine del 27 aprile 2000, richiamata
nel contratto d'appalto del maggio del 2000. Il primo giudice ha respinto per
contro una pretesa risarcitoria dei convenuti, definendo la richiesta non
quantificata né comprovata. Quanto poi al sorpasso di preventivo, egli ha
stabilito che ciò si riconduceva alle numerose richieste di modifica dei
committenti e che, comunque fosse, la direzione dei lavori e la committenza
erano stati resi attenti in proposito, per tacere del fatto che i preventivi e
le liquidazioni erano stati verificati anche da una ditta terza (A__________ AG
di __________) su incarico di AP 5 (sentenza impugnata, pag. 12 a 15).
Per
quanto attiene infine alla ripartizione delle ipoteche legali sulle varie proprietà
per piani, il Pretore ha ritenuto potersi discostare, in via eccezionale, dal
metodo ordinario fondato sul valore dei lavori eseguiti sulle singole quote
oppure, ove tale criterio non risulti praticabile, su un riparto millesimale,
adottando invece – come suggeriva il perito – una suddivisione secondo la superficie
delle singole unità abitative e la pertinenza delle parti comuni. Ciò posto, in
ultima analisi egli ha confermato in via definitiva
l'iscrizione
delle tre ipoteche legali (sentenza impugnata, pag. 15 seg.).
3.
L'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, tanto nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 quanto nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2012, consente di
ottenere la costituzione di un'ipoteca legale per crediti di artigiani
o imprenditori che abbiano fornito materiali e lavori, o lavoro soltanto, per
una costruzione o per altre opere su un determinato fondo. L'azione non tende
all'accertamento del credito (di cui è debitore il committente dell'opera),
ma soltanto a far iscrivere nel registro fondiario un pegno per una certa somma
in garanzia di quel credito (DTF 138 III 135 consid. 4.2.2). Tale azione può
essere introdotta nei confronti del proprietario del fondo contestualmente all'azione
creditoria nei confronti del committente dell'opera; in tal caso il giudice
adito con l'azione creditoria statuisce anche sull'azione ipotecaria (I CCA, sentenza
inc. 11.2014.9 dell'11 dicembre 2015 consid. 2).
4.
Nella fattispecie la
AO 1 ha promosso la causa OA.2005.149 perché AP 5 e __________ M__________
fossero condannati solidalmente, quali committenti dell'appalto, a versarle
complessivi fr. 1 152 935.90 con interessi a titolo di mercede per tutte
le opere eseguite (azione creditoria); accessoriamente essa ha chiesto l'iscrizione
di un'ipoteca legale definitiva a carico delle due proprietà per piani
appartenenti ai convenuti nella misura in cui tali proprietà avevano
beneficiato dei lavori (azione ipotecaria). Con la simultanea causa
OA.2005.148, ora in esame, l'impresa di costruzione ha postulato inoltre l'iscrizione
definitiva di un'ipoteca legale in garanzia del credito per i lavori di cui
hanno beneficiato le proprietà per piani di CE 1 e AP 1 (azione ipotecaria). Come
si è già ricordato nella sentenza di rinvio dell'11 dicembre 2015, l'azione
creditoria va decisa prima delle azioni ipotecarie, giacché la decisione sull'ammontare
del credito vantato dall'attrice nei confronti dei committenti determina l'ammontare
dei pegni da iscrivere in via definitiva nel registro fondiario a carico dei
proprietari (loc. cit., consid. 4).
5.
In concreto l'azione
creditoria nei confronti di AP 2 e __________ M__________ è stata – come detto
– parzialmente accolta dal Pretore, che ha condannato ogni convenuto a versare
alla AO 1 fr. 498 521.14 più interessi. Tale
sentenza è stata confermata dalla seconda Camera civile, competente per materia
(art. 48 lett. b n. 1 LOG), con la citata sentenza del 21 giugno 2018 (sopra,
lett. L), passata in giudicato. Per quel che riguarda l'ammontare del credito, questa
Camera è legata così al dispositivo di tale decisione. Non vincola questa
Camera invece l'esito dell'azione ipotecaria. Che l'appello diretto a questa
Camera sia testualmente identico a quello giudicato all'altra Camera poco giova,
già per il fatto che l'appello ora in esame riguarda proprietà per piani diverse
(n. 22 268 e 22 269) rispetto a quelle di cui si è occupata la seconda Camera
civile (n. 22 270 e n. 22 271).
6.
Per quel che
riguarda i pegni da iscrivere in via definitiva sulle proprietà per piani n. 22 268 e 22 269,
gli appellanti rimproverano al Pretore – appunto – di avere ripartito il carico
ipotecario sui due fondi adottando un criterio eterodosso. Invece di gravare
ciascun immobile per i lavori e il materiale a quel singolo immobile, in
effetti, il Pretore ha suddiviso il valore complessivo delle prestazioni svolte
dalla ditta attrice secondo le superfici delle varie proprietà per piani, e ciò
per venire incontro alla ditta medesima, che non aveva tenuto un conteggio
separato delle prestazioni relative a ogni singola unità. I convenuti fanno
valere che la negligenza dell'impresa non giustifica una deroga ai criteri di riparto
ordinari. Per di più, essi soggiungono, la correttezza del metodo applicato dal
Pretore è sconfessata dalle risultanze istruttorie. Sia la documentazione fotografica
annessa alla perizia dell'agosto 2004 (assunta nell'ambito della procedura d'iscrizione
provvisoria DI.2002.292) sia le varie testimonianze attesterebbero che i lavori
non avevano raggiunto il medesimo stato di avanzamento, tant'è che mentre una
casa era già arrivata a tetto, l'elevazione dell'altra non era ancora iniziata.
Ne desumono gli appellanti che, non essendo provato in quale misura le opere eseguite
riguardano le singole unità, l'attrice non può ottenere
l'iscrizione
definitiva delle ipoteche invocate, men che meno in mancanza di un vincolo di
solidarietà tra i comproprietari della particella n. 730.
a) Il privilegio degli artigiani e imprenditori può
sussistere unicamente per prestazioni eseguite su uno specifico immobile in
relazione a un concreto progetto di costruzione (DTF 136 III 6 consid. 6 in fine; I CCA, sentenza inc.
11.2014.98
del
10.
ottobre 2016, consid. 5). Nel caso di lavori su più immobili,
l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma di pegno parziale gravante ogni
singolo immobile per la frazione del credito di cui il proprietario risponde
(art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o l'imprenditore
abbia compiuto il lavoro sulla base di uno o più contratti. Incombe all'artigiano
o imprenditore redigere un conteggio separato per ogni fondo e fatturare i
lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del credito quanto all'ammontare della relativa garanzia. Ne
segue che, per principio, l'artigiano o l'imprenditore non può suddividere il costo
del proprio intervento in modo astratto tra la superficie di diversi fondi, né
ripartire l'insieme delle sue prestazioni secondo la volumetria di eventuali
costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o
lavoro soltanto) sono stati eseguiti per un determinato fondo e a quale prezzo.
La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonera da tale obbligo (sentenza
del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio
2015, consid. 4.1.3.1 con rinvii). E non spetta
al giudice suddividere per apprezzamento una pretesa indeterminata su
più fondi (ZBGR/RNRF 2011 pag. 217).
b) Ove
l'artigiano o l'imprenditore che chiede l'iscrizione di un'ipoteca legale abbia fornito prestazioni
riguardanti più proprietà per piani, incombe di conseguenza a lui suddividere l'importo
totale fra le varie unità secondo i lavori effettivamente eseguiti in ciascuna
di esse (RtiD I-2011 pag. 670 consid. 8). Solo trattandosi di prestazioni svolte
su parti comuni è lecito ripartirne il costo complessivo, data l'impossibilità
di un'altra suddivisione, secondo i millesimi di ogni singola unità (Rep. 1986
pag. 81, 1985 pag. 306 consid. 2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.133
del 27 aprile 2011, consid. 8 con richiami).
c) Ciò
premesso, a ragione gli appellanti contestano il riparto dell'aggravio operato
dal primo giudice siccome contrario alla giurisprudenza. Poco importa che il
perito abbia fatto capo a tale criterio, stimandolo l'unico praticabile. Che costui
non sia stato in grado di determinare l'ammontare dei lavori e del materiale
destinati alle singole unità non abilitava il Pretore a scostarsi dal principio
per cui la garanzia dell'ipoteca deve gravare solo la proprietà per piani che trae
un plusvalore dalle prestazioni fornite. Le soverchie difficoltà incontrate dall'arch.
__________ A__________ erano dovute, del resto, all'inesistenza di una
contabilità separata per le quattro proprietà per piani (referto del maggio
2011, pag. 10 seg.), ovvero a una mancanza dell'impresa. Il Pretore non poteva
suddividere così in maniera astratta l'importo totale dei costi di costruzione
tra i vari fondi per rimediare a difficoltà cagionate dall'imprenditore. L'inattendibilità
del metodo da lui applicato risulta poi evidente ove si consideri che esso si
fonda sull'ipotesi secondo cui i lavori riguardavano in ugual misura ogni
singola proprietà per piani. L'ipotesi però è smentita dalla documentazione
fotografica annessa alla perizia del dicembre 2004 (doc. AG), come fanno notare
gli appellanti. Nelle condizioni descritte spettava all'attrice, che postula l'iscrizione
definitiva di ipoteche legali, dimostrare in che misura la sua pretesa si
riferisse concretamente alla proprietà per piani n. 22 268 e in che misura alla proprietà per piani n. 22 269. Non essendo nemmeno il perito riuscito a
compiere tale distinzione, il primo
giudice doveva respingere l'istanza di iscrizione (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2014.98 del 10 ottobre 2016, consid. 5).
d) Nelle
osservazioni all'appello l'attrice difende il metodo di calcolo proporzionale adottato del Pretore
richiamandosi all'opinione di Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 264 n. 792 segg.). A parte il fatto però che tale parere
è isolato in dottrina, la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara e non
lascia spazio a differenziazioni tra interventi straordinari e lavori correnti
(DTF 125 III 117 consid. 3
con rinvii; panoramica in: Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª
edizione, n. 16 seg. ad art. 839/840 con rimandi). Né la GTL SA può invocare
l'orientamento di Steinauer (Les
droits réels, vol. III, 4ª edizione, n. 2880b e 2880c), il quale in realtà –
contrariamente a quanto essa crede – segue l'indirizzo del Tribunale federale e
della dottrina dominante.
e) Non
si disconosce che la seconda Camera civile, trattando gli identici
argomenti sollevati da AP 5 e __________ M__________ nell'appello a essa
sottoposto, ha ritenuto simili censure insufficientemente motivate e finanche tardive
(sentenza inc. 12.2016.176 del 21 giugno 2018, consid. 19). A mente sua, “sin dalle prime comparse scritte i
convenuti si sono limitati a proporre considerazioni del tutto generiche e teoriche
sulla correttezza del metodo di ripartizione invocato dall'attrice, senza però
indicare quali elementi concreti impongano una diversa ripartizione per tener
conto di specifiche particolarità”. A ben vedere le cose stanno altrimenti. Nella
loro risposta del 17 giugno 2005 i convenuti avevano puntualmente contestato la
suddivisione del credito vantato dall'attrice sulle singole proprietà per
piani, rimproverando all'impresa di non avere “fornito la prova dei lavori
effettivamente eseguiti per ogni PPP” e sottolineando che nemmeno la perizia
dell'arch. __________ A__________ (del dicembre 2004) era di sussidio, poiché
si limitava a “ipotizzare che nelle singole PPP siano stati eseguiti lavori in
egual misura”. Sempre nella risposta i convenuti facevano esplicitamente
valere, invocando la giurisprudenza del Tribunale federale, che il credito dell'attrice
andava “diviso tra le diverse quote secondo i lavori effettivamente eseguiti per ogni PPP” (pag. 19). Chiaramente espressa e
circostanziata sin dagli inizi della causa, la contestazione è poi stata
ribadita nella duplica del 23 settembre 2005, quando i convenuti hanno
riaffermato che “l'onere di provare i lavori effettivamente eseguiti su ogni
singola PPP incombe all'attrice” e che “il perito giudiziario non applica il diritto
ed il suo metro di valutazione non può essere assurto ad alcuna valida considerazione
di carattere giuridico” (pag. 16).
Si
aggiunga che l'attrice nemmeno
consta avere revocato in dubbio la validità delle contestazioni testé
riassunte, se non per quanto riguarda la tempestività dell'argomento legato al maggior
stato di avanzamento dei lavori sulla “casa
1” rispetto alla “casa 2”. Questione che essa eccepisce essere stata addotta
per la prima volta in seconda sede (osservazioni all'appello, pag. 36), salvo
riconoscere poi, in esito alla replica spontanea degli appellati (pag. 8), che la
questione è stata sollevata per lo meno nel memoriale conclusivo (duplica
spontanea, pag. 11). A parte ciò, non spettava ai convenuti dimostrare in che
misura si imponesse una diversa ripartizione del credito, bensì all'attrice
provare le prestazioni effettivamente fornite e i loro costi per ogni singolo
fondo (sopra, consid. a), il che non è stato fatto. In condizioni del genere, quand'anche
i convenuti avessero invocato tardivamente – come opina la seconda Camera
civile nella nota sentenza (pag. 20, consid. 19) – una differenza tra le
prestazioni fornite sui “due
oggetti edificati”, nulla muterebbe
ai fini del giudizio.
f) Se
ne conclude, alla luce di quanto precede, che l'appello in esame merita
accoglimento e che la sentenza impugnata va riformata nel senso che l'ufficiale
del registro fondiario deve essere invitato a cancellare le iscrizioni
decretate in via provvisoria dal Pretore. Di per sé. la cancellazione dovrebbe
concernere le ipoteche decise in via provvisoria il 12 settembre 2008
(sopra, lett. B). Nel registro fondiario tuttavia figurano ancora le ipoteche
decretate cautelarmente senza contraddittorio il 25 aprile 2002. Vanno pertanto
radiate queste ultime, mentre a tutela della sicurezza giuridica le iscrizioni
provvisorie decise dal Pretore il 12 settembre 2008 vanno dichiarate estinte.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC)
in entrambi i gradi di giurisdizione. Quanto alle ripetibili, l'art. 11 cpv. 2
lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria (RL 178.310) prevede che in appello esse sono fissate tra il 30 e il 60% dell'indennità
per il patrocinio di primo grado. Le prestazioni della patrocinatrice dei
convenuti sono consistite, davanti a questa Camera, nella stesura dell'appello
(21 pagine di motivazione, più il frontespizio e le richieste di giudizio) e
della duplica spontanea (12 pagine) in una causa già conosciuta. Considerato
che l'appello è letteralmente identico a quello presentato alla seconda Camera
civile per i committenti AP 5 e __________ M__________, l'aliquota minima si rivela adeguata. Ne segue un'indennità
per ripetibili (onnicomprensiva) di fr. 10 000.–.
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
1.
La petizione è respinta.
2.
Ad avvenuto passaggio in giudicato di questa sentenza, l'ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare le seguenti
iscrizioni provvisorie decretate il 25 aprile 2002 in via cautelare senza contraddittorio
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2:
a)
ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 267 060.– con interessi
al 7% dal 26 marzo 2002 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà
per piani n. 22 268 (pari a 250/1000 della
particella n. 730) RFD di __________, ancora intestata a AP 4;
b)
ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 267 906.90 con interessi
al 7% dal 26 marzo 2002 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà
per piani n. 22 269 (pari a 250/1000 della
particella n. 730) RFD di __________, intestata a AP 1.
3.
Le spese processuali di fr. 7500.–, come pure la metà delle spese peritali, sono
poste a carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 30 000.– complessivi
per ripetibili.
II. Le ipoteche legali degli
artigiani e imprenditori di cui è stata decisa l'iscrizione definitiva in
favore della AO 1 con la sentenza impugnata sono dichiarate estinte.
III. Le spese di appello, di fr. 10 000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà agli appellanti fr. 10 000.– complessivi per ripetibili.
IV. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in
giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).