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Decisione

11.2016.113

Liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti

3 ottobre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa OR.2013.15 (divisione

ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con

petizione del 18 settembre 2013 da

AO 1

AO 2 , e

AO 3

(patrocinate dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 , e

AP 2

(patrocinate dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 2 novembre 2016 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza

emessa dal Pretore aggiunto il 4 ottobre 2016;

Ritenuto

in fatto: A. __________

P__________ (1926) è deceduto a __________ il 12 aprile 2012, lasciando quali eredi

la moglie AP 1 (1943) e la

figlia

AP 2 (1971), come pure i figli nati da un primo matrimonio G__________ __________

(1947), V__________ __________ (1948) e L__________

__________ (1950). In un suo testamento pubblico del 29 agosto 2007, pubblicato

il 26 aprile 2012 dal notaio dott. __________ S__________ di __________, egli

ha disposto quanto segue:

1. Miei eredi sono quelli legali, cioè mia

moglie e i 4 figli, secondo le rispettive quote.

2. Ho

eseguito e intendo eseguire i seguenti anticipi ereditari:

– alla moglie AP 1 la casa di

abitazione, secondo la donazione di data odierna, per un importo stimato in fr.

535 000.– dall'ing. __________ S__________;

– alla figlia AP 2 l'importo di

fr. 100 000.– tramutando in donazione il prestito da me concessole

a suo tempo;

– ai figli AO 1, G__________ R__________

e L__________ __________ l'importo di fr. 100 000.–

ciascuno, che sarà messo a loro disposizione quale donazione entro il 31 ottobre

2007.

3. In

caso di mio decesso, mia moglie AP 1, come da lei riconosciuto nell'odierno

atto di donazione, avrà una collazione a favore dei figli (¼

ciascuno), dell'importo di fr. 67 500.–, corrispondente alla metà della

differenza tra il valore della casa e anticipi ereditari a favore dei figli,

riservato il punto 4.

4. Il

terreno di cui al particellare n. 72 del RFD di __________, di 7634 m²

andrà ai figli, in parti uguali.

Il

valore di questo bene immobile, valutato al m² fr.

12.– e fr. 22.– andrà in compensazione dell'importo di fr. 67 500.–

di cui al punto 3, per cui cade l'obbligo di collazione di mia moglie.

(…)

B. Decaduto infruttuoso il 19

giugno 2013 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2013.37), il 18

settembre 2013 G__________ __________, V__________ __________ e L__________ __________

hanno convenuto AP 1 e AP 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città

per ottenere la divisione dell'eredità paterna, previo accertamento dell'asse

successorio e di svariati obblighi di collazione da parte delle convenute.

Nella loro risposta del 25 no­vembre 2013 queste ultime hanno proposto di

respingere la petizione, definita inutile e superflua, e “in via

riconvenzionale” hanno chiesto che fosse ordinata la liquidazione del regime

dei beni cui era soggetto il testatore, la vedova formulando pretese a tale riguardo

nei confronti della comunione ereditaria per complessivi fr. 850 000.–, più la metà di tutti gli attivi liquidi del defunto al netto delle spese

di gestione corrente. Gli

attori hanno replicato il 13 gennaio 2014, mantenendo le loro richieste e

postulando il rigetto della “riconvenzione”. Con duplica del 17 mar­zo 2014 le

convenute hanno proposto una volta ancora di respin­gere la petizione, subordinatamente

di accoglierla limitatamente a un credito di fr. 8151.– in favore di ogni

attore a tacitazione della rispettiva porzione legittima; “in via riconvenzionale”

la vedova ha ribadito le proprie pretese.

C. All'udienza

del 4 settembre 2014, indetta per le prime arringhe, il Pretore aggiunto ha accertato

che il regime dei beni tra __________ e AP 1 non era ancora stato liquidato, di

modo che ha deciso, con l'accordo

delle parti, di istruire anzitutto tale questio­ne e di trattare la divisione

ereditaria in un secondo momento. L'istruttoria sulla liquidazione del regime

dei beni è iniziata così il 13 ottobre 2014 e si è chiusa il 28 settembre

2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel loro memoriale del 15 gennaio 2016 le convenute hanno chiesto di

liquidare la partecipazione agli acquisti riconoscendo alla vedova un credito nei

confronti della comunione ereditaria di complessivi fr. 625 297.90, più la metà di tutti gli attivi

liquidi del defunto al netto delle spese di gestione corrente. In un loro

allegato di quello stesso giorno gli attori hanno proposto, una volta ancora, di

respingere la “riconvenzione”.

D. Statuendo

con sentenza del 4 ottobre 2016, il Pretore aggiunto ha liquidato il regime della

partecipazione agli acquisti riconoscendo a AP 1 un credito nei confronti della

comunione ereditaria fu __________ P__________ di fr. 30 227.51 con interessi del 5% dal passaggio in giudicato della decisione.

Le spese processuali di complessivi fr. 3000.– sono state poste a carico delle convenute in solido,

tenute a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi

per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 2 novembre

2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere riconosciuto alla vedova, oltre ai fr. 30 227.51 stabiliti dal Pretore aggiunto, un credito nei confronti

della comunio­ne ereditaria di fr. 315 060.– con interessi del 5% dal 12 aprile 2012,

pari alla metà del valore netto di

una proprietà per piani a Celerina, oltre a un credito di fr. 200 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio

2008 per la metà del valore di una polizza assicurativa e di risparmi

coniugali. Esse chiedono inoltre che gli interessi sul credito di fr. 30 227.51 accertato dal Pretore aggiunto decorrano dal 12 aprile 2012. Nelle loro osservazioni del

15 dicembre 2016 AO 1, AO 2 e AO 3 propongono di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro

30.

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia

patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale

requisito è dato nella fattispecie, ove appena si consideri l'ammontare delle

pretese avanzate da AP 1 davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore delle convenute il 5 ottobre 2016. Introdotto il 2 novembre 2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che __________ e AP 1 sono

sempre vissuti nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti.

Dovendosi liquidare tale regime prima di cominciare la divisione ereditaria, egli

ha accertato così quali beni spettassero a __________ P__________ in esito allo

scioglimento del regime, beni che avrebbero costituito poi l'asse successorio

ai fini della divisione.

a) La

particella n. 3701 RFD di __________ (abitazione coniugale), ha rilevato il

Pretore aggiunto, è stata comperata dal testatore prima del matrimonio con AP 1

ed è stata da lui donata a quest'ultima il 29 agosto 2007. Il fondo è divenuto perciò

– egli ha continuato – un bene proprio della vedova e potrà entrare in linea di

conto in vista di un'eventuale collazione nell'ambito della divisione

ereditaria (art. 626 segg. CC), ma non fa più parte del patrimonio del testatore.

b) La

particella n. 72 RFD di __________ (campo di 7634 m²), è divenuta proprietà di __________

P__________ – ha continuato il Pretore aggiunto – in seguito a una divisione

ereditaria. Si tratta perciò di un bene proprio del testatore, dal valore

venale stimato in fr. 38 000.– nel

settembre del 2012, che rientra nei beni della successione.

c) La

proprietà per piani S50 577 della

particella n. 35 di __________ – ha proseguito il primo giudice – è stata comperata

nel 1978 da __________ P__________, che l'ha donata alla figlia AP 2 nel

febbraio del 1992 a titolo di anticipo ereditario. Non risultando prove

sufficienti per considerare l'immobile come un bene proprio del testatore, il

Pretore aggiunto l'ha ritenuto un acquisto di lui (art. 200 cpv. 3 CC). Egli

non ha trascurato che la vedova pretendeva di avere contributo alla

compravendita finanziando l'operazio­ne con fr. 80

000.

– ricevuti in eredità dal padre e da una zia, ma ciò risultava suffragato

soltanto dal suo stesso interrogatorio. Troppo poco – ha soggiunto il primo

giudice – per considerare il fatto dimostrato, non risultando per altro comprovato

che AP 1 avesse partecipato al pagamento di oneri ipotecari gravanti

l'immobile. Per di più, ha epilogato il Pretore aggiunto, avesse anche AP 1

contribuito a finanziare con beni propri l'acquisto del fondo, il suo credito andrebbe

calcolato “secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione”

(art. 206 cpv. 2 CC). Se non che, tutto si ignora sul valore della proprietà

per piani nel febbraio del 1992, quando __________ P__________ ha ceduto

l'immobile alla figlia, agli atti figurando solo una stima del 2012. Onde la

reiezione della pretesa di

fr. 315 060.– avanzata dalla vedova.

d) Per

quanto attiene ai beni mobili della successione, il Pretore aggiunto ha ritenuto

che gli attivi depositati su conti bancari intestati o cointestati al defunto fossero

acquisti del testatore, gli attori non avendo provato che quegli attivi

comprendessero anche beni propri di lui o della moglie. Ciò posto, egli ha preso

atto che le parti concordavano sul saldo delle citate relazioni bancarie, pari

a fr. 170 459.92. Alla vedova

spettava dunque la metà di tale somma (art. 215 cpv. 1 CC), ossia fr. 85 229.96. Dato tuttavia ch'essa ha già ricevuto

dall'esecutore testamentario fr. 55 002.45

in liquidazione parziale del regime, il credito di lei si riduce a fr. 30 227.51.

e) Infine

il Pretore aggiunto ha esaminato una pretesa di fr. 200 000.– vantata da AP 1 come credito

dei suoi acquisti per avere, il marito, riscattato una polizza di assicurazione

sulla vita nel luglio del 2007, avere incassato dalla compagnia fr. 266 262.–, avere arrotondato quel capitale con acquisti

familiari e avere donato fr. 100 000.–

a ognuno dei tre figli nati dal primo matrimonio. Il Pretore aggiunto non ha

disconosciuto che il denaro regalato ai figli consistesse in acquisti del

marito. Ha reputato tuttavia che __________ P__________ ne avesse disposto

lecitamente (art. 201 cpv. 1 CC) e che quel denaro era ormai passato ai discendenti,

di modo che alla morte di lui più non faceva più parte del suo patrimonio. Né, egli

ha concluso, AP 1 aveva dimostrato di avere contribuito al pagamento di premi relativi

alla polizza di assicurazione sulla vita, di modo che per finire il suo credito

si rivela inesistente.

f) In

ultima analisi il Pretore aggiunto ha riconosciuto a AP 1 una spettanza derivante

dalla liquidazione del regime dei beni pari a fr. 30 227.51 riconducibili ad averi bancari (sopra, lett. d), più gli

interessi di mora dovuti dal passaggio in giudicato della sentenza. Per il

resto, egli ha respinto la “riconvenzione”.

3.

Le appellanti lamentano

in primo luogo che il Pretore aggiunto ha fatto decorrere gli interessi

moratori sul credito di fr. 30 227.51 riconosciuto

a AP 1 unicamente dal passaggio in giudicato della sentenza e non già dalla

morte del marito. Eppure – essi allegano – gli averi depositati sui conti

bancari erano già esi­gibili il giorno del decesso e da allora continuano a generare

utili. Su questo punto la decisione impugnata offenderebbe perciò l'art. 214

cpv. 1 CC. La censura non può essere condivisa. Come ha rilevato il Pretore

aggiunto, se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione che

compete a un coniuge in seguito alla liquidazione del regime dei beni frutta

interessi “a contare dalla chiusura della liquidazione” (art. 218 cpv. 2 CC). E

in caso di liquidazione giudiziaria gli interessi decorrono dal passaggio in

giudicato della relativa sentenza (DTF 121 III 152 consid. 3a). Anche gli

autori sono pressoché unanimi al riguardo (Christinat

in: Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 12 ad art. 218; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler

Kommentar, 5ª edizione, n. 14 ad art. 218; Steck

in: FamKommentar Scheidung, 3ª edizione, n. 7 ad art. 214 CC con ulteriori

riferimenti di dottrina). Al riguardo l'appello non merito ulteriore disamina.

4.

Quanto all'appartamento di __________, le

appellanti fanno valere che l'immobile costituisce pacificamente un acquisto del

testatore e che pertanto alla vedova spetta, in liquidazione del regime dei

beni, il 50% del valore del medesimo in virtù dell'art. 215 cpv. 1 CC,

cioè fr. 315 060.–. A mente loro,

cedendo nel 1992 la proprietà per piani alla figlia AP 2 (e prescrivendone la

collazione per fr. 90 000.–), __________

P__________ ha disposto anche della spettanza della moglie (metà del valore venale),

pregiudicando la partecipazione di lei all'aumento. Così argomentando, le interessate

dimenticano tuttavia che in costanza di matrimonio “nei limiti della legge

ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone”

(art. 201 cpv. 1 CC). Un coniuge può quindi, per principio, alienare, ipotecare

o donare i suoi acquisti senza chiedere l'autorizzazione o dover rifondere indennità

all'altro. Sotto questo profilo il regime della

partecipazione agli acquisiti si apparenta, né più né meno, alla separazione

dei beni (art. 247 CC). Non è vero dunque che – come asseriscono le appellanti

– donando la citata proprietà per piani alla figlia AP 2, __________ P__________

abbia disposto anche di una quota spettante alla moglie.

Diverso

sarebbe stato il caso qualora l'appartamento di __________ fosse stata un'abitazione

coniugale (art. 169 cpv. 1 CC), qualora la liberalità fosse avvenuta senza il

consenso della moglie negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime

dei beni (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) o qualora la donazione fosse volutamente

intesa a sminuire la partecipazione della moglie all'aumento (art. 208 cpv. 1

n. 2 CC). In simili eventualità il valore del­l'alienazione sarebbe stato da

reintegrare negli acquisti del marito. Nessuna delle tre ipotesi tuttavia è

stata sostanziata – né dimostrata – in concreto. Le citazioni delle appellanti

a Hausheer/ Aebi-Müller, op. cit.,

n. 25 a 27 ad art. 308 CC cadono dunque nel vuoto. Per quale valore poi

l'anticipo ereditario vada collazionato a carico della figlia AP 2 è una

questione che riguarda la divisione ereditaria, non la liquidazione del regime

matrimoniale. A ragione, pertanto, il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa di

fr. 315 060.– formulata della vedova.

5.

In merito alla

donazione di fr. 100 000.– elargita

nel 2007 da __________ P__________ a ognuno dei tre figli nati dal primo

matrimonio facendo capo ai propri acquisiti, le appellanti affermano che in

realtà il disponente ha gratificato di un'identica donazione anche la figlia

nata dal secondo matrimonio, sicché nel complesso ha devoluto ai discendenti ben

fr. 400 000.– di acquisti propri

(fr. 266 262.– dal riscatto della nota

polizza di assicurazione sulla vita, fr. 133 738.–

prelevati da risparmi). Di tale somma AP 1 rivendica il diritto alla metà (fr. 200 000.–) sulla base delle stesse argomentazioni che

sorreggono la sua pretesa del 50% correlata al valore venale della proprietà

per piani donata da __________ P__________ alla figlia AP 2 nel 1992 (sopra,

consid. 4). Respingendo la pretesa, a suo parere il Pretore aggiunto ha

violato “il principio della pre­sunzione sugli acquisti coniugali”, poiché il

disponente ha “devoluto ai figli più di quanto avreb­be potuto fare rispettando

le regole sul regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (fr. 400 000.– al posto di fr. 200 000.–)”.

La rivendicazione testé

riassunta non ha miglior fondamento di quella trattata dianzi. Le appellanti

sembrano partire una volta ancora, in effetti, dalla fallace convinzione per

cui esista una sola massa di acquisti e che un coniuge possa disporre dei

relativi beni solo per la metà, a meno di agire congiuntamente con l'altro. In

costanza di matrimonio invece ogni coniuge possiede i suoi propri acquisti

(art. 196 CC), di cui per principio –

come detto – gode e dispone appieno.

Le appellanti si ingannano, di conseguenza, quando affermano che __________ P__________

“ha devoluto ai figli più di quanto avrebbe potuto fare rispettando le regole

sul regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti”. Più delicata sarebbe

la questione di sapere se le liberalità ai tre figli del primo matrimonio siano

avvenute senza il consenso di AP 1 negli ultimi cinque anni prima dello

scioglimento del regime dei beni (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), giacché le

donazioni sembrano risalire a non prima del luglio 2007 (sentenza impugnata,

consid. 8.2). Le appellanti tuttavia non si valgono di siffatta

eventualità e non spetta a questa Camera esaminare d'ufficio censure non sollevate.

Ai fini del presente giudizio basti constatare che, nella misura in cui

pretende un corrispettivo di fr. 200 000.–

per le liberalità elargite dal marito ai figli, AP 1 accampa una pretesa

infondata. Che poi simili donazioni debbano essere collazionate nel quadro

della divisione ereditaria non è un problema da affrontare in questa sede.

6.

Da ultimo le appellanti contestano il dispositivo

del Pretore aggiunto sulle spese processuali e le ripetibili (poste a loro

carico), definendo iniquo reputare loro medesime interamente soccombenti

“quando in realtà la quasi totalità delle loro rivendicazioni sulla definizione

dei beni propri e acquisti coniugali è stata accolta” di fronte a una domanda

di totale reiezione formulata dagli attori. Ora, si dà atto che davanti al

Pretore aggiunto le convenute non sono uscite del tutto soccombenti. Per lo

meno AP 1 si è vista riconoscere un credito di fr. 30 227.51 con interessi allorché gli attori

proponevano di respingere interamente la “riconvenzione” (sopra, lett. C). È

altrettanto vero nondimeno che rispetto a pretese per complessivi fr. 625 297.90, più la metà (fr. 85 229.96) di tutti gli attivi liquidi del defunto al netto delle spese di gestione

corrente, il grado di vittoria risulta inferiore a un ventesimo. Se si

considera che per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.– la tassa di giustizia minima è di

fr. 15 000.– (art. 7 cpv. 1 LTG) e

che il Pretore aggiunto ha riscosso spese processuali per soli fr. 3000.–, le

convenute non possono quindi dolersi del risultato. Altrettanto vale per le ripetibili,

che l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

178.

) commisura ad almeno il 4% del valore

litigioso e che il Pretore aggiunto ha sensibilmente moderato in fr. 2000.–.

Anche su quest'ultimo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

7.

Le spese dell'attuale giudizio seguono il

precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In linea di principio la

tassa di giustizia andrebbe definita una volta ancora secondo l'art. 7 cpv. 1

LTG (art. 13 LTG), ma le pertinenti riflessioni del Pretore aggiunto sulla

particolarità della fattispecie inducono a non scostarsi da quanto egli ha

fissato in primo grado. L'indennità per ripetibili agli appellati è determinata

anche in funzione della stringatezza delle osservazioni formulate (poco più di

due pagine oltre al frontespizio), che hanno richiesto al patrocinatore poco

dispendio di tempo.

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

3000.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alle

controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98

LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause

aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante

le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo

né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).