11.2016.114
Vicinato: altezza massima di una “siepe viva” a confine
8 agosto 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.114
Lugano
8 agosto 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2014.289 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione
dell'8 agosto 2014 da
AO 1
(patrocinati dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 2 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
29 settembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AO 2 sono
comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 640 RFD di __________
(1961 m²), su cui sorge la loro abitazione. A ovest di tale fondo si trova la
particella n. 638 (365 m²), appartenente a AP 1, anch'essa edificata, con un
terrapieno a confine che funge da posteggio. Le due particelle sono separate,
nella parte più a monte del confine, da una scalinata appartenente a un
sentiero comunale (particella n. 639 [19 m²]) che si allaccia alla pubblica via
(via __________, particella n. 555). Lungo la parte inferiore della scalinata
sorge, sulla particella n. 638, una siepe di lauroceraso messa a dimora circa quarant'anni
or sono.
B. Il
10 gennaio 2014 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, lamentando un'esagerata altezza della siepe e la renitenza del
vicino a potarla. Essi hanno chiesto così di essere autorizzati, previo
tentativo di conciliazione, a promuovere causa contro AP 1 e a ottenere, entro
dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il taglio della siepe
“in modo che la stessa non superi l'altezza di 1.25 m dal terreno più alto”, con
l'autorizzazione a provvedere direttamente a spese del convenuto in caso di
inadempienza. Decaduto infruttuoso il 25 aprile 2014 il tentativo di
conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato seduta stante l'autorizzazione
ad agire (inc. CM.2014.9).
C. AO 2 e AO 1 hanno promosso
causa l'8 agosto 2014 davanti al medesimo Pretore, avanzando le richieste prospettate
in sede di conciliazione. Nella sua risposta del 15 settembre 2014 il convenuto
ha proposto respingere la petizione. All'udienza del 18 novembre 2014, indetta
per il dibattimento, le parti hanno replicato e duplicato, entrambe confermandosi
nelle rispettive posizioni e notificando prove. L'istruttoria, durante la quale
è stata assunta una perizia per misurare l'altezza della siepe e la distanza
dal confine con le particelle n. 639 e 640, si è chiusa il
15 aprile 2016.
D. Alle arringhe finali
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale
del 26 aprile 2016 gli attori hanno ribadito le proprie domande, salvo
chiedere in subordine che la siepe fosse tagliata e mantenuta a un'altezza non
superiore alla “base della ringhiera/parapetto di metallo” del terrapieno
vicino adibito a posteggio, con la comminatoria dell'art 292 CP. Nel suo
allegato del 4 maggio 2014 (recte: 2016) il convenuto ha mantenuto il proprio
punto di vista.
E. Statuendo il 29
settembre 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che
ha obbligato AP 1 a “potare la siepe fino all'altezza del posteggio degli
attori” (recte: del suo posteggio) entro 15 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza, in modo che essa “non dovrà mai superare in altezza
la base della ringhiera/parapetto di metallo che si vede nelle fotografie
allegate alla perizia giudiziaria”. Contestualmente egli ha autorizzato gli
attori o chi per loro, in caso di inottemperanza, a eseguire la potatura a spese
del convenuto. Gli oneri processuali di fr. 450.– sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 novembre 2016
in cui chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere la
petizione, addebitando le spese processuali e le ripetibili agli attori. Nelle
loro osservazioni del 21 dicembre 2016 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello.
In una replica spontanea del 17 gennaio 2017 l'appellante ha ribadito la
propria richiesta. Con duplica spontanea del 19 gennaio 2017 gli attori hanno riaffermato
la loro posizione.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ora, contrariamente all'opinione degli
attori, il valore litigioso nella procedura in oggetto non equivale al costo
del taglio della siepe negli anni (verbale del 18 novembre 2014, pag. 1), ma alla
rivalutazione che dal taglio della siepe deriverebbe alla loro proprietà oppure,
ove fosse maggiore, al deprezzamento che il provvedimento comporterebbe per il
fondo del convenuto (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2015 del 5 giugno
2015.
consid. 1.1.1.1 con riferimenti). Al riguardo la sentenza impugnata non contiene
il minimo dato. Sta di fatto che l'intervento richiesto mira a ridare piena insolazione e vista al fondo degli attori (doc.
C a E e doc. I). In simili condizioni il valore litigioso di fr. 10 000.– può pertanto ritenersi dato.
2.
Quanto
alla tempestività dell'appello, la sentenza
impugnata è pervenuta al legale del convenuto il 3 ottobre 2016.
Introdotto il 2 novembre 2016, l'appello in esame è quindi ricevibile. Gli
attori contestano la tempestività della replica spontanea che l'appellante ha depositato
il 17 gennaio 2017, le osservazioni all'appello essendogli state intimate il 22
dicembre 2016. V'è da domandarsi se, in effetti, tale replica possa ancora considerarsi
introdotta in tempo utile, anche tenendo eventuale conto delle ferie giudiziarie
(art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Comunque sia, nella fattispecie il contenuto del
memoriale non è di rilievo né, tanto meno, determinante per l'esito del
giudizio. La questione della tempestività può dunque rimanere irrisolta.
3.
All'appello AP 1 acclude
una dichiarazione del 4 aprile 2016 in cui __________ V__________ sostiene che
la siepe di lauroceraso sulla particella n. 638 esisteva già negli anni Sessanta
e che già allora essa si elevava a protezione della privacy del giardino. L'appellante
postula inoltre l'audizione dello stesso V__________ e lo svolgimento di un
sopralluogo perché questa Camera accerti direttamente la situazione. Ora, per
quel che è della dichiarazione 4 aprile 2016, l'appellante non pretende che gli
fosse impossibile esibire il documento – il quale si esaurisce per altro in una
mera dichiarazione di parte – davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC), di modo
che l'offerta di prova si rivela improponibile. Analoghe considerazioni valgono
per la richiesta di sentire in appello __________ V__________, la cui audizione
non è stata postulata in prima sede. Quanto al sopralluogo, la richiesta è di per sé ammissibile (art. 316 cpv. 3 CPC),
ma la situazione sul terreno è chiaramente documentata dalle fotografie e dalle
planimetrie agli atti (doc. C a E, H e I; doc. 1 a 6 e documenti allegati alla
perizia). Altre indagini non porterebbero dunque elementi di
apprezzabile rilievo per il giudizio. In simili circostanze giova procedere
senza indugio all'emanazione della sentenza.
4.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 688 CC riserva ai
Cantoni la competenza di legiferare in materia di piantagioni e che secondo l'art.
140.
cpv. 3 LAC una siepe viva a confine non può superare, nel Ticino, l'altezza
di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto, l'inosservanza della norma presumendosi
costituire un'immissione eccessiva. Egli ha richiamato nondimeno l'art. 160
LAC, il quale prevede l'obbligo di tollerare senza indennità piante del vicino lasciate
crescere senza diritto a una distanza inferiore rispetto a quella di legge se
non sia stata fatta opposizione entro dieci anni. A suo avviso, inoltre, anche
in difetto di un termine nel diritto cantonale, la rimozione di piante non potrebbe
essere chiesta dopo una pacifica tolleranza di trent'anni, una pretesa siffatta
connotandosi a quel momento come un abuso di diritto.
Ciò posto, il Pretore si è
interrogato sull'interesse degno di protezione delle parti, individuando quello
del convenuto – per ammissione del medesimo – nella schermatura del muro che sorregge
il terrazzino degli attori, e quello degli attori nella rimozione di ogni
ostacolo alla piena vista e insolazione del loro fondo. Accertato che entrambi
gli interessi sarebbero salvaguardati se la siepe fosse tagliata “a filo del
posteggio” del convenuto, il Pretore ha accolto la richiesta subordinata degli
attori, dichiarando irricevibili gli altri argomenti delle parti per carenza di
interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Quanto all'obiezione
del convenuto, secondo cui gli attori avrebbero tollerato per anni un'altezza della
siepe superiore alla base della ringhiera, il Pretore l'ha respinta.
5.
L'appellante rimprovera
in primo luogo al Pretore di essersi fondato implicitamente sull'art. 140 cpv.
3.
LAC e di non essersi confrontato in alcun modo con la censura secondo cui la
mancata contiguità delle particelle n. 638 e 640 renderebbe inapplicabile quel disposto.
Avendo sorvolato su una critica importante, il primo giudice sarebbe venuto
meno così all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il che
giustifica – a mente sua – di annullare la sentenza impugnata. A parte ciò, continua
l'appellante, il fatto che la siepe superi l'altezza di 1.25 m non è più sindacabile,
poiché l'opposizione degli attori è tardiva. L'istruttoria avrebbe permesso di
stabilire infatti che la siepe ha avuto per moltissimi anni la foggia attuale,
senza che i proprietari della particella n. 640 se ne siano mai lamentati. Riguardo
alle asserite doglianze dirette al Municipio di __________, esse sarebbero irrite,
oltre che contestate e risalenti, secondo la stessa AO 1, a 10 o 12 anni prima.
Ad ogni buon conto –
prosegue il convenuto – l'altezza di 1.25 m andrebbe misurata dalla superficie
del terreno più alto. E siccome il terreno degli attori è “morfologicamente
rialzato”, essa andrebbe rilevata dalla quota sistemata. Ciò significa, a suo parere,
che “la siepe si trova a 0.80 m dal livello della terrazza dei resistenti, ad
altezza di poco superiore rispetto a quella della ringhiera”, sicché la
proprietà degli attori non subisce immissioni eccessive per limitazione di insolazione
o di aerazione, tanto meno ove si consideri che lo stabile non ha finestre lungo
il lato della siepe. Circa l'interesse degno di protezione – epiloga l'appellante
– il Pretore ha trascurato che questo non si esaurisce nello schermare l'inestetico
muro sotto il terrazzino degli attori, ma si estende nell'interesse di tutti a
un'esistenza pacifica e alla tutela da “contatti visivi” tra le parti, il che giustifica
l'altezza della siepe oltre il profilo del posteggio.
6.
Dal profilo formale
l'appellante censura la sentenza impugnata siccome carente di motivazione. Ora,
le esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che
discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a
determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere
breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha
statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa
valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,
la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2 con
rinvii). Ciò vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare
una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un
modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, la motivazione è
insufficiente (I CCA, sentenza inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018,
consid. 6 con riferimenti).
Nella fattispecie la
motivazione del giudizio è a dir poco succinta e si esaurisce in una
ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, in esito alla quale il
Pretore ha ritenuto che una limitazione dell'altezza della siepe al livello
del posteggio del convenuto tiene adeguatamente conto sia dell'interesse degli
attori a una piena vista e insolazione, sia di quello del convenuto a schermare
il muro sotto il terrazzino degli attori. Anche se non specifica su quale base
legale si fondi, tale motivazione consente di capire – almeno al limite – per
quali ragioni il primo giudice ha parzialmente accolto la petizione. Che poi la
motivazione non si confronti partitamente con le censure o non aggradi al
convenuto ancora non significa che questi non fosse in grado di far valere
tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore – come questa
Camera – munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione
del diritto (art. 310 CPC). Al proposito l'appello è destinato dunque all'insuccesso.
7.
Sempre in ordine,
gli attori revocano in dubbio – dal canto loro –che il convenuto possa valersi
di un interesse degno di protezione all'accoglimento dell'appello (osservazioni
del 21 dicembre 2016, pag. 2). Sostengono che costui non ha alcun interesse a
opporsi al taglio della siepe nella misura in cui questa si innalza oltre la
ringhiera del posteggio, poiché lui stesso ha riconosciuto che il lauroceraso
serve a schermare la vista del loro muro di sostegno e tale muro non è più alto
del suo posteggio. L'opinione non può essere condivisa. Che AP 1 abbia o non
abbia un interesse legittimo a lasciar crescere la siepe oltre la ringhiera del
suo posteggio è una questione che andrà giudicata, se mai, dalla Camera. Sta di
fatto che oltre quel livello il Pretore ha imposto al convenuto di tagliare la
siepe e che a tale obbligo il convenuto non intende attenersi. Gli va dunque
riconosciuto il diritto di appellare.
8.
Nel merito l'art.
140.
cpv. 3 LAC prescrive – come detto – che una siepe viva non può elevarsi più
di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto. Dalla motivazione della
sentenza impugnata non si evince tuttavia in modo chiaro perché il Pretore non
abbia applicato tale norma, né si comprende che pertinenza abbia in concreto l'art. 160
LAC sulla tolleranza decennale delle piante (che riguarda la distanza da
confine, non l'altezza) e ancor meno si desume su quale norma si fondi l'ordine
di “potare la siepe fino all'altezza del posteggio degli attori” (recte:
del convenuto). In proposito soccorre dunque richiamare alcuni principi.
a) A
ragione il Pretore ricorda anzitutto che in materia di piantagioni l'art. 688
CC riserva al diritto cantonale la facoltà di “prescrivere determinate distanze
dal fondo vicino” e che l'art. 697 cpv. 2 CC abilita il diritto cantonale a
legiferare “relativamente all'obbligo ed al modo di cintare i fondi”. Per quel che riguarda le opere di cinta in particolare, il Cantone
Ticino le ha regolate agli art. 133 segg.
LAC, riprendendo sostanzialmente quanto prevedevano i Codici civili
ticinesi del 1837/38 e del 1874, influenzati dal Codice napoleonico, come pure il
Codice civile ticinese del 1882, che si ispirava al Codice civile italiano del
1865.
(CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8
febbraio 2017, consid. 8b con riferimenti). Ora, l'art. 139 cpv. 1 LAC stabilisce
che nessuno può né piantare né mantenere una “siepe viva” (per opposizione a
una “siepe morta” secondo l'art. 141 LAC, che consiste di solito in una staccionata
o in una recinzione metallica) se non alla distanza di 50 cm dal fondo
vicino. L'art. 140 dispone inoltre che le siepi vive, escluse quelle di gelsi, “devono
essere tagliate e rimondate ogni anno, onde siano conservate nella distanza ed
altezza prescritte” (cpv. 1), altezza che non può elevarsi più di 1.25 m “dalla
superficie del terreno più alto” (cpv. 3). Che in concreto regolamenti
edilizi del Comune di Lugano prevedano norme
diverse non risulta (cfr. RtiD I-2008 pag. 999 consid. 5).
b) Ciò premesso, le
norme degli art. 133 segg. LAC sulle opere di cinta si applicano nei rapporti
tra fondi limitrofi. Per quanto riguarda l'altezza delle “siepi vive”, infatti,
si può presumere che un'altezza superiore a 1.25 m sia suscettibile di togliere
al fondo attiguo insolazione e vista. Il proprietario del fondo contermine può
dunque esigere il rispetto della norma anche senza dover dimostrare un
pregiudizio concreto. E il diritto alla manutenzione di una siepe (taglio e
rimonda annui: art. 140 cpv. 1 LAC) è imprescrittibile (Roos, Pflanzen im Nachbarrecht, Zurigo 2002, pag. 224 seg.).
Non si può presumere invece che l'altezza di una “siepe viva” oltre 1.25 m
cagioni automatico pregiudizio a fondi non contigui (CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017, consid. 10b).
c) Nella fattispecie la
porzione della particella n. 638 su cui si trova la siepe di AP 1 non è limitrofa
alla particella n. 640 degli attori, i due fondi essendo separati, lungo
quel segmento, dalla scalinata di un sentiero pubblico. Ne segue che l'art. 140
LAC non trova applicazione nel caso specifico. Quanto all'art. 160 LAC
(tolleranza decennale), esso è estraneo alla fattispecie già per la
circostanza che – come si è visto – il disposto riguarda le distanze di
piantagioni, non le altezze, senza dimenticare che simile norma nemmeno
concerne le siepi (RtiD I-2008 pag. 998 consid. 6d; Rep. 2000 pag. 175 n. 18). Se
ne conclude che, in concreto, gli attori non potevano semplicemente invocare
l'art. 140 LAC per ottenere la potatura della siepe litigiosa. A tal fine
dovevano valersi di altre norme.
9.
La
competenza legislativa riservata ai Cantoni dagli art. 688 e 697 CC non osta,
per principio, all'applicazione degli art. 679 e 684 CC, i quali costituiscono
una garanzia minima del diritto federale contro le immissioni (DTF 138 III 57
consid. 4.4.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5D_179/2011
del 19 novembre 2012 consid. 5). Nella misura in cui il diritto cantonale sulle
opere di cinta non offra una protezione sufficiente, un vicino può valersi pertanto
dell'art. 684 cpv. 2 CC per proteggersi dalle cosiddette immissioni “negative”,
come la privazione della luce e della vista o l'ombreggiamento (CCR,
sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017, consid. 11 con riferimento;
analogamente: DTF 138 III 54 consid. 4.4.1 con rinvii). E per vicino non si
intende in tal caso il solo proprietario del fondo contiguo, bensì il
proprietario di qualsiasi fondo vicino nell'accezione dell'art. 684 cpv. 2 CC,
ovvero di ogni fondo toccato dalle immissioni, anche se questo non si trova
nelle immediate vicinanze (CCR, sentenza inc. 16.2004.32 dell'11
febbraio 2005, consid. 7 con riferimenti).
Sapere poi se le
immissioni siano eccessive dipende dall'intensità delle medesime, che va
apprezzata secondo criteri oggettivi (DTF 138 III 57 consid. 4.4.5 con
riferimenti). Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio
potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media
posta nelle medesime circostanze. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al
diritto e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione
dei fondi o l'uso locale, ma deve tenere conto anche delle particolarità del caso
specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente
immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, cioè eccessive,
che superano gli usuali limiti di tolleranza (RtiD I-2009 pag. 638 consid. 3;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.62 del 2 agosto 2013, consid. 8b con richiami).
a) Che
nella fattispecie la siepe litigiosa potesse togliere, quanto meno al momento in
cui è stata introdotta l'azione, sole e luce al fondo degli attori e potesse quindi
essere fonte di immissioni negative è possibile. Nonostante il convenuto respinga
l'ipotesi, le fotografie agli atti (doc. C, D, E e I) non escludono simile eventualità.
Il problema è che tutto si ignora sull'intensità, la durata e la frequenza di
tali immissioni, come pure sulla superficie toccata dall'ombreggiamento. E in
mancanza di accertamenti non si può dire che l'ombra causata dalla siepe fosse
tale da configurare un eccesso lesivo dell'art. 684 cpv. 2 CC (cfr. DTF 126
III 461 consid. 4a e 4b). Men che meno ove si pensi che, pur avendo chiesto
inizialmente una “perizia sulla riduzione dell'insolazione” (petizione, pag. 2
in basso), gli attori non hanno contestato la decisione del Pretore di limitare
l'accertamento alla misurazione dell'altezza e della distanza della siepe dal
confine con le particelle n. 639 e 640 (decreto
del 22 dicembre 2014). Che il convenuto abbia eseguito “tagli importanti”
della siepe poco prima del 25 marzo 2015, evitando che il perito giudiziario
accertasse la situazione precedente, è plausibile se appena si confrontano le
fotografie agli atti (doc. C, D, E) con le immagini accluse alla perizia. Sta
di fatto che sulle immissioni mancano riscontri oggettivi.
b) È
vero che il Pretore ha motivato la propria decisione anche in base all'interesse
degli attori alla tutela della vista dal loro fondo. Davanti a lui tuttavia gli
attori non hanno mai invocato la privazione del panorama a sostegno della loro
richiesta, ma hanno sempre solo deplorato che la siepe togliesse sole e luce,
in estate e soprattutto in inverno, riducendo di almeno 30 minuti il soleggiamento
della loro proprietà (petizione, pag. 2; riassunto scritto di replica accluso
al verbale del
18.
novembre 2014, pag. 1; memoriale conclusivo, pag. 3). Il fatto inoltre che l'art.
684.
cpv. 2 CC accenni alla privazione d'insolazione o luce, ma non menzioni la
vista, dimostra che la privazione del panorama per opera di una piantagione integra
solo eccezionalmente un eccesso pregiudizievole, segnatamente ove si tratti di
una vista particolarmente pregiata oppure ove la vista sia legata a particolari
esigenze del fondo vicino (per esempio quale azienda alberghiera; sentenza del
Tribunale federale 5A_415/2008 del 15 marzo 2009, consid. 3.1 in: RNRF
91/2010 pag. 156). Estremi del genere non possono semplicemente essere dati per
presunti (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2010.143 del 6 agosto
2012.
consid. 5 con riferimento).
c) Mancando
nel caso specifico accertamenti oggettivi che consentano l'applicazione dell'art.
684.
cpv. 2 CC, unico criterio decisivo ai fini del giudizio dal momento che gli
attori non possono valersi dell'art. 140 cpv. 3 LAC, poco importa sapere quale
interesse abbia il convenuto a non potare la siepe, in particolare se – come costui
fa valere per la prima volta in appello – l'altezza del lauroceraso oltre il
profilo del posteggio serva a evitare “contatti visivi” con il vicinato. Quanto
agli attori, non si disconosce che essi si sono visti precludere la possibilità
di esperire prove sull'intensità, la durata e la frequenza delle possibili
immissioni della siepe, come pure sulla superficie della loro proprietà toccata
dall'ombreggiamento, in seguito ai “tagli importanti” eseguiti dal convenuto
poco prima che il perito constatasse la situazione, il 25 marzo 2015. Ciò non
impedirà loro, comunque sia, di rivolgersi nuovamente al giudice (e di chiedere
allora l'assunzione delle prove necessarie) nel caso in cui il convenuto
lasciasse ancora crescere la siepe a livelli da loro ritenuti suscettibili di
immissioni eccessive.
10.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
deve trascurare tuttavia che la procedura si riconduce anche al comportamento contraddittorio
del convenuto prima e durante il processo di primo grado. Dopo avere rifiutato infatti
ogni potatura della siepe e avere indotto gli attori a procedere nelle vie
giudiziarie (doc. C, D, E e I), egli ha eseguito “tagli importanti” poco prima
che il perito giudiziario visitasse i luoghi. In tal modo egli ha contribuito a
provocare l'insorgere del litigio (art. 108 CPC). Si giustifica perciò che partecipi
alle spese giudiziarie, assumendone la metà. Per la stessa ragione l'attuale
giudizio non incide sugli oneri processuali di primo grado (dispositivo n. 3),
posti dal Pretore a carico delle parti nella proporzione di metà ciascuno con
compensazione delle ripetibili.
11.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro
l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà
agli attori, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere
verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono
riformati nel senso che la petizione è respinta. Per il resto l'appello è respinto
e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è confermato.
2. Le spese di
appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a
carico di quest'ultimo e per l'altra metà solidalmente a carico degli attori,
compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).