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Decisione

11.2016.114

Vicinato: altezza massima di una “siepe viva” a confine

8 agosto 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SE.2014.289 (rapporti

di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione

dell'8 agosto 2014 da

AO 1

(patrocinati dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 2 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

29 settembre 2016;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 e AO 2 sono

comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 640 RFD di __________

(1961 m²), su cui sorge la loro abitazione. A ovest di tale fondo si trova la

particella n. 638 (365 m²), appartenente a AP 1, anch'essa edificata, con un

terrapieno a confine che funge da posteggio. Le due particelle sono separate,

nella parte più a monte del confine, da una scalinata appartenente a un

sentiero comunale (particella n. 639 [19 m²]) che si allaccia alla pubblica via

(via __________, particella n. 555). Lungo la parte inferiore della scalinata

sorge, sulla particella n. 638, una siepe di lauroceraso messa a dimora circa quarant'anni

or sono.

B. Il

10 gennaio 2014 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1, lamentando un'esagerata altezza della siepe e la renitenza del

vicino a potarla. Essi hanno chiesto così di essere autorizzati, previo

tentativo di conciliazione, a promuovere causa contro AP 1 e a ottenere, entro

dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il taglio della siepe

“in modo che la stessa non superi l'altezza di 1.25 m dal terreno più alto”, con

l'autorizzazione a provvedere direttamente a spese del convenuto in caso di

inadempienza. Decaduto infruttuoso il 25 aprile 2014 il tentativo di

conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato seduta stante l'autorizzazione

ad agire (inc. CM.2014.9).

C. AO 2 e AO 1 hanno promosso

causa l'8 agosto 2014 davanti al medesimo Pretore, avanzando le richieste prospettate

in sede di conciliazione. Nella sua risposta del 15 settembre 2014 il convenuto

ha proposto respingere la petizione. All'udienza del 18 novembre 2014, indetta

per il dibattimento, le parti hanno replicato e duplicato, entrambe confermandosi

nelle rispettive posizioni e notificando prove. L'istruttoria, durante la quale

è stata assunta una perizia per misurare l'altezza della siepe e la distanza

dal confine con le particelle n. 639 e 640, si è chiusa il

15 aprile 2016.

D. Alle arringhe finali

le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale

del 26 aprile 2016 gli attori hanno ribadito le proprie domande, salvo

chiedere in subordine che la siepe fosse tagliata e mantenuta a un'altezza non

superiore alla “base della ringhiera/parapetto di metallo” del terrapieno

vicino adibito a posteggio, con la comminatoria dell'art 292 CP. Nel suo

allegato del 4 maggio 2014 (recte: 2016) il convenuto ha mantenuto il proprio

punto di vista.

E. Statuendo il 29

settembre 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che

ha obbligato AP 1 a “potare la siepe fino all'altezza del posteggio degli

attori” (recte: del suo posteggio) entro 15 giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza, in modo che essa “non dovrà mai superare in altezza

la base della ringhiera/pa­ra­petto di metallo che si vede nelle fotografie

allegate alla perizia giudiziaria”. Contestualmente egli ha autorizzato gli

attori o chi per loro, in caso di inottemperanza, a eseguire la potatura a spese

del convenuto. Gli oneri processuali di fr. 450.– sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 novembre 2016

in cui chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere la

petizione, addebitando le spese processuali e le ripetibili agli attori. Nelle

loro osservazioni del 21 dicembre 2016 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello.

In una replica spontanea del 17 gennaio 2017 l'appellante ha ribadito la

propria richiesta. Con duplica spontanea del 19 gennaio 2017 gli attori hanno riaffermato

la loro posizione.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ora, contrariamente all'opinione degli

attori, il valore litigioso nella procedura in oggetto non equivale al costo

del taglio della siepe negli anni (verbale del 18 novembre 2014, pag. 1), ma alla

rivalutazione che dal taglio della siepe deriverebbe alla loro proprietà oppure,

ove fosse maggiore, al deprezzamento che il provvedimento comporterebbe per il

fondo del convenuto (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2015 del 5 giugno

2015.

consid. 1.1.1.1 con riferimenti). Al riguardo la sentenza impugnata non contiene

il minimo dato. Sta di fatto che l'intervento richiesto mira a ridare piena insolazione e vista al fondo degli attori (doc.

C a E e doc. I). In simili condizioni il valore litigioso di fr. 10 000.– può pertanto ritenersi dato.

2.

Quanto

alla tempestività dell'appello, la sentenza

impugnata è pervenuta al legale del convenuto il 3 ottobre 2016.

Introdotto il 2 novembre 2016, l'appello in esame è quindi ricevibile. Gli

attori contestano la tempestività della replica spontanea che l'appellante ha depositato

il 17 gennaio 2017, le osservazioni all'appello essendogli state intimate il 22

dicembre 2016. V'è da domandarsi se, in effetti, tale replica possa ancora considerarsi

introdotta in tempo utile, anche tenendo eventuale conto delle ferie giudiziarie

(art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Comunque sia, nella fattispecie il contenuto del

memoriale non è di rilievo né, tanto meno, determinante per l'esito del

giudizio. La questione della tempestività può dunque rimanere irrisolta.

3.

All'appello AP 1 acclude

una dichiarazione del 4 aprile 2016 in cui __________ V__________ sostiene che

la siepe di lauroceraso sulla particella n. 638 esisteva già negli anni Sessanta

e che già allora essa si elevava a protezione della privacy del giardino. L'appellante

postula inoltre l'audizione dello stesso V__________ e lo svolgimento di un

sopralluogo perché questa Camera accerti direttamente la situazione. Ora, per

quel che è della dichiarazione 4 aprile 2016, l'appellante non pretende che gli

fosse impossibile esibire il documento – il quale si esaurisce per altro in una

mera dichiarazione di parte – davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC), di modo

che l'offerta di prova si rivela improponibile. Analoghe considerazioni valgono

per la richiesta di sentire in appello __________ V__________, la cui audizione

non è stata postulata in prima sede. Quanto al sopralluogo, la richiesta è di per sé ammissibile (art. 316 cpv. 3 CPC),

ma la situazione sul terreno è chiaramente documentata dalle fotografie e dalle

planimetrie agli atti (doc. C a E, H e I; doc. 1 a 6 e documenti allegati alla

perizia). Altre indagini non porterebbero dunque elementi di

apprezzabile rilievo per il giudizio. In simili circostanze giova procedere

senza indugio all'emanazione della sentenza.

4.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 688 CC riserva ai

Cantoni la competenza di legiferare in materia di piantagioni e che secondo l'art.

140.

cpv. 3 LAC una siepe viva a confine non può superare, nel Ticino, l'altezza

di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto, l'inosservanza della norma presumendosi

costituire un'immissione eccessiva. Egli ha richia­mato nondimeno l'art. 160

LAC, il quale prevede l'obbligo di tollerare senza indennità piante del vicino lasciate

crescere senza diritto a una distanza inferiore rispetto a quella di legge se

non sia stata fatta opposizione entro dieci anni. A suo avviso, inoltre, anche

in difetto di un termine nel diritto cantonale, la rimozione di piante non potrebbe

essere chiesta dopo una pacifica tolleranza di trent'an­ni, una pretesa siffatta

connotandosi a quel momento come un abuso di diritto.

Ciò posto, il Pretore si è

interrogato sull'interesse degno di protezione delle parti, individuando quello

del convenuto – per ammissione del medesimo – nella schermatura del muro che sorregge

il terrazzino degli attori, e quello degli attori nella rimozione di ogni

ostacolo alla piena vista e insolazione del loro fondo. Accertato che entrambi

gli interessi sarebbero salvaguardati se la siepe fosse tagliata “a filo del

posteggio” del convenuto, il Pretore ha accolto la richiesta subordinata degli

attori, dichiarando irricevibili gli altri argomenti delle parti per carenza di

interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Quanto all'obiezione

del convenuto, secondo cui gli attori avrebbero tollerato per anni un'altezza della

siepe superiore alla base della ringhiera, il Pretore l'ha respinta.

5.

L'appellante rimprovera

in primo luogo al Pretore di essersi fondato implicitamente sull'art. 140 cpv.

3.

LAC e di non essersi confrontato in alcun modo con la censura secondo cui la

mancata contiguità delle particelle n. 638 e 640 renderebbe inapplicabile quel disposto.

Avendo sorvolato su una critica importante, il primo giudice sarebbe venuto

meno così all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il che

giustifica – a mente sua – di annullare la sentenza impugnata. A parte ciò, continua

l'appellante, il fatto che la siepe superi l'altezza di 1.25 m non è più sindacabile,

poiché l'opposizione degli attori è tardiva. L'istruttoria avrebbe permesso di

stabilire infatti che la siepe ha avuto per moltissimi anni la foggia attuale,

senza che i proprietari della particella n. 640 se ne siano mai lamentati. Riguardo

alle asserite doglianze dirette al Municipio di __________, esse sarebbero irrite,

oltre che contestate e risalenti, secondo la stessa AO 1, a 10 o 12 anni prima.

Ad ogni buon conto –

prosegue il convenuto – l'altezza di 1.25 m andrebbe misurata dalla superficie

del terreno più alto. E siccome il terreno degli attori è “morfologicamente

rialzato”, essa andrebbe rilevata dalla quota sistemata. Ciò significa, a suo parere,

che “la siepe si trova a 0.80 m dal livello della terrazza dei resistenti, ad

altezza di poco superiore rispetto a quella della ringhiera”, sicché la

proprietà degli attori non subisce immissioni eccessive per limitazione di insolazione

o di aerazione, tanto meno ove si consideri che lo stabile non ha finestre lungo

il lato della siepe. Circa l'interesse degno di protezione – epiloga l'appellante

– il Pretore ha trascurato che questo non si esaurisce nello schermare l'inestetico

muro sotto il terrazzino degli attori, ma si estende nell'interesse di tutti a

un'esistenza pacifica e alla tutela da “contatti visivi” tra le parti, il che giustifica

l'altezza della siepe oltre il profilo del posteggio.

6.

Dal profilo formale

l'appellante censura la sentenza impugnata siccome carente di motivazione. Ora,

le esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che

discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a

determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere

breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha

statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa

valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,

la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio

controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2 con

rinvii). Ciò vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare

una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un

modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, la motivazione è

insufficiente (I CCA, sentenza inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018,

consid. 6 con riferimenti).

Nella fattispecie la

motivazione del giudizio è a dir poco succinta e si esaurisce in una

ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, in esito alla quale il

Pretore ha ritenuto che una limitazio­ne dell'altezza della siepe al livello

del posteggio del convenuto tiene adeguatamente conto sia dell'interesse degli

attori a una piena vista e insolazione, sia di quello del convenuto a schermare

il muro sotto il terrazzino degli attori. Anche se non specifica su quale base

legale si fondi, tale motivazione consente di capire – almeno al limite – per

quali ragioni il primo giudice ha parzialmente accolto la petizione. Che poi la

motivazione non si confronti partitamente con le censure o non aggradi al

convenuto ancora non significa che questi non fosse in grado di far valere

tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore – come questa

Camera – munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione

del diritto (art. 310 CPC). Al proposito l'appello è destinato dunque all'insuccesso.

7.

Sempre in ordine,

gli attori revocano in dubbio – dal canto loro –che il convenuto possa valersi

di un interesse degno di protezione all'accoglimento dell'appello (osservazioni

del 21 dicembre 2016, pag. 2). Sostengono che costui non ha alcun interesse a

opporsi al taglio della siepe nella misura in cui questa si innalza oltre la

ringhiera del posteggio, poiché lui stesso ha riconosciuto che il lauroceraso

serve a schermare la vista del loro muro di sostegno e tale muro non è più alto

del suo posteggio. L'opinione non può essere condivisa. Che AP 1 abbia o non

abbia un interesse legittimo a lasciar crescere la siepe oltre la ringhiera del

suo posteggio è una questione che andrà giudicata, se mai, dalla Camera. Sta di

fatto che oltre quel livello il Pretore ha imposto al convenuto di tagliare la

siepe e che a tale obbligo il convenuto non intende attenersi. Gli va dunque

riconosciuto il diritto di appellare.

8.

Nel merito l'art.

140.

cpv. 3 LAC prescrive – come detto – che una siepe viva non può elevarsi più

di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto. Dalla motivazione della

sentenza impugnata non si evince tuttavia in modo chiaro perché il Pretore non

abbia applicato tale norma, né si comprende che pertinenza abbia in con­creto l'art. 160

LAC sulla tolleranza decennale delle piante (che riguar­da la distanza da

confine, non l'altezza) e ancor meno si desume su quale norma si fondi l'ordine

di “potare la siepe fino all'altezza del posteggio degli attori” (recte:

del convenuto). In proposito soccorre dunque richiamare alcuni principi.

a) A

ragione il Pretore ricorda anzitutto che in materia di piantagioni l'art. 688

CC riserva al diritto cantonale la facoltà di “prescrivere determinate distanze

dal fondo vicino” e che l'art. 697 cpv. 2 CC abilita il diritto cantonale a

legiferare “relativamente all'obbligo ed al modo di cintare i fondi”. Per quel che riguarda le opere di cinta in particolare, il Cantone

Ticino le ha regolate agli art. 133 segg.

LAC, riprendendo sostanzial­mente quanto prevedevano i Codici civili

ticinesi del 1837/38 e del 1874, influenzati dal Codice napoleonico, come pure il

Codice civile ticinese del 1882, che si ispirava al Codice civile italiano del

1865.

(CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8

febbraio 2017, consid. 8b con riferimenti). Ora, l'art. 139 cpv. 1 LAC stabilisce

che nessuno può né piantare né mantenere una “siepe viva” (per opposizione a

una “siepe morta” secondo l'art. 141 LAC, che consiste di solito in una staccionata

o in una recinzione metallica) se non alla distanza di 50 cm dal fondo

vicino. L'art. 140 dispone inoltre che le siepi vive, escluse quelle di gelsi, “devono

essere tagliate e rimon­date ogni anno, onde siano conservate nella distanza ed

altezza prescritte” (cpv. 1), altezza che non può elevarsi più di 1.25 m “dalla

superficie del terreno più alto” (cpv. 3). Che in concreto regolamenti

edilizi del Comune di Lugano prevedano norme

diverse non risulta (cfr. RtiD I-2008 pag. 999 consid. 5).

b) Ciò premesso, le

norme degli art. 133 segg. LAC sulle opere di cinta si applicano nei rapporti

tra fondi limitrofi. Per quanto riguarda l'altezza delle “siepi vive”, infatti,

si può presumere che un'altezza superiore a 1.25 m sia suscettibile di togliere

al fondo attiguo insolazione e vista. Il proprietario del fondo contermine può

dunque esigere il rispetto della norma anche senza dover dimostrare un

pregiudizio concreto. E il diritto alla manutenzione di una siepe (taglio e

rimonda annui: art. 140 cpv. 1 LAC) è imprescrittibile (Roos, Pflanzen im Nachbarrecht, Zurigo 2002, pag. 224 seg.).

Non si può presumere invece che l'altezza di una “siepe viva” oltre 1.25 m

cagioni automatico pre­giudizio a fondi non contigui (CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017, consid. 10b).

c) Nella fattispecie la

porzione della particella n. 638 su cui si trova la siepe di AP 1 non è limitrofa

alla particella n. 640 degli attori, i due fondi essendo separati, lungo

quel segmento, dalla scalinata di un sentiero pubblico. Ne segue che l'art. 140

LAC non trova applicazione nel caso specifico. Quanto all'art. 160 LAC

(tolleranza decen­nale), esso è estraneo alla fattispecie già per la

circostanza che – come si è visto – il disposto riguarda le distanze di

piantagioni, non le altezze, senza dimenticare che simile norma nemmeno

concerne le siepi (RtiD I-2008 pag. 998 consid. 6d; Rep. 2000 pag. 175 n. 18). Se

ne conclude che, in concreto, gli attori non potevano semplicemente invocare

l'art. 140 LAC per ottenere la potatura della siepe litigiosa. A tal fine

dovevano valersi di altre norme.

9.

La

competenza legislativa riservata ai Cantoni dagli art. 688 e 697 CC non osta,

per principio, all'applicazione degli art. 679 e 684 CC, i quali costituiscono

una garanzia minima del diritto federale contro le immissioni (DTF 138 III 57

consid. 4.4.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5D_179/2011

del 19 novembre 2012 consid. 5). Nella misura in cui il diritto cantonale sulle

opere di cinta non offra una protezione sufficiente, un vicino può valersi pertanto

del­l'art. 684 cpv. 2 CC per proteggersi dalle cosiddette immissioni “negative”,

come la privazione della luce e della vista o l'ombreggiamento (CCR,

sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017, consid. 11 con riferimento;

analogamente: DTF 138 III 54 consid. 4.4.1 con rinvii). E per vicino non si

intende in tal caso il solo proprietario del fondo contiguo, bensì il

proprietario di qualsiasi fondo vicino nell'accezione dell'art. 684 cpv. 2 CC,

ovvero di ogni fondo toccato dalle immissioni, anche se questo non si trova

nelle immediate vicinanze (CCR, sentenza inc. 16.2004.32 dell'11

febbraio 2005, consid. 7 con riferimenti).

Sapere poi se le

immissioni siano eccessive dipende dall'intensità delle medesime, che va

apprezzata secondo criteri oggettivi (DTF 138 III 57 consid. 4.4.5 con

riferimenti). Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio

potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media

posta nelle medesime circostanze. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al

diritto e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione

dei fondi o l'uso locale, ma deve tenere conto anche delle particolarità del caso

specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente

immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, cioè eccessive,

che superano gli usuali limiti di tolleranza (RtiD I-2009 pag. 638 consid. 3;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.62 del 2 agosto 2013, consid. 8b con richiami).

a) Che

nella fattispecie la siepe litigiosa potesse togliere, quanto meno al momento in

cui è stata introdotta l'azione, sole e luce al fondo degli attori e potesse quindi

essere fonte di immissioni negative è possibile. Nonostante il convenuto respinga

l'ipotesi, le fotografie agli atti (doc. C, D, E e I) non escludono simile eventualità.

Il problema è che tutto si ignora sull'intensità, la durata e la frequenza di

tali immissioni, come pure sulla superficie toccata dall'ombreggiamento. E in

mancanza di accertamenti non si può dire che l'ombra causata dalla siepe fosse

tale da configurare un eccesso lesivo del­l'art. 684 cpv. 2 CC (cfr. DTF 126

III 461 consid. 4a e 4b). Men che meno ove si pensi che, pur avendo chiesto

inizialmente una “perizia sulla riduzione dell'insolazione” (petizione, pag. 2

in basso), gli attori non hanno contestato la decisione del Pretore di limitare

l'accertamento alla misurazione dell'altezza e della distanza della siepe dal

confine con le particelle n. 639 e 640 (decreto

del 22 dicembre 2014). Che il convenuto abbia eseguito “tagli importanti”

della siepe poco prima del 25 marzo 2015, evitando che il perito giudiziario

accertasse la situazione precedente, è plausibile se appena si confrontano le

fotografie agli atti (doc. C, D, E) con le immagini accluse alla perizia. Sta

di fatto che sulle immissioni mancano riscontri oggettivi.

b) È

vero che il Pretore ha motivato la propria decisione anche in base all'interesse

degli attori alla tutela della vista dal loro fondo. Davanti a lui tuttavia gli

attori non hanno mai invocato la privazione del panorama a sostegno della loro

richiesta, ma hanno sempre solo deplorato che la siepe togliesse sole e luce,

in estate e soprattutto in inverno, riducen­do di almeno 30 minuti il soleggiamento

della loro proprietà (petizione, pag. 2; riassunto scritto di replica accluso

al verbale del

18.

novembre 2014, pag. 1; memoriale conclusivo, pag. 3). Il fatto inoltre che l'art.

684.

cpv. 2 CC accenni alla privazione d'insolazione o luce, ma non menzioni la

vista, dimostra che la privazione del panorama per opera di una piantagione integra

solo eccezionalmente un eccesso pregiudizievole, segnatamente ove si tratti di

una vista particolarmente pregiata oppure ove la vista sia legata a particolari

esigenze del fondo vicino (per esempio quale azienda alberghiera; sentenza del

Tribunale federale 5A_415/2008 del 15 marzo 2009, consid. 3.1 in: RNRF

91/2010 pag. 156). Estremi del genere non possono semplicemente essere dati per

presunti (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2010.143 del 6 agosto

2012.

consid. 5 con riferimento).

c) Mancando

nel caso specifico accertamenti oggettivi che consentano l'applicazione dell'art.

684.

cpv. 2 CC, unico criterio decisivo ai fini del giudizio dal momento che gli

attori non possono valersi dell'art. 140 cpv. 3 LAC, poco importa sapere quale

interesse abbia il convenuto a non potare la siepe, in particolare se – come costui

fa valere per la prima volta in appello – l'altezza del lauroceraso oltre il

profilo del posteggio serva a evitare “contatti visivi” con il vicinato. Quanto

agli attori, non si disconosce che essi si sono visti precludere la possibilità

di esperire prove sull'intensità, la durata e la frequenza delle possibili

immissioni della siepe, come pure sulla superficie della loro proprietà toccata

dall'ombreggiamento, in seguito ai “tagli importanti” eseguiti dal convenuto

poco prima che il perito constatasse la situazione, il 25 marzo 2015. Ciò non

impedirà loro, comunque sia, di rivolgersi nuovamente al giudice (e di chiedere

allora l'assunzione delle prove necessarie) nel caso in cui il convenuto

lasciasse ancora crescere la siepe a livelli da loro ritenuti suscettibili di

immissioni eccessive.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

deve trascurare tuttavia che la procedura si riconduce anche al comportamento contraddittorio

del convenuto prima e durante il processo di primo grado. Dopo avere rifiutato infatti

ogni potatura della siepe e avere indotto gli attori a procedere nelle vie

giudiziarie (doc. C, D, E e I), egli ha eseguito “tagli importanti” poco prima

che il perito giudiziario visitasse i luoghi. In tal modo egli ha contribuito a

provocare l'insorgere del litigio (art. 108 CPC). Si giustifica perciò che partecipi

alle spese giudiziarie, assumendone la metà. Per la stessa ragione l'attuale

giudizio non incide sugli oneri processuali di primo grado (dispositivo n. 3),

posti dal Pretore a carico delle parti nella proporzione di metà ciascuno con

compensazione delle ripetibili.

11.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro

l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà

agli attori, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere

verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono

riformati nel senso che la petizione è respinta. Per il resto l'appello è respinto

e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è confermato.

2. Le spese di

appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a

carico di quest'ultimo e per l'altra metà solidalmente a carico degli attori,

compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti

l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).