11.2016.118
Protezione dell'unione coniugale: diritto di visita
27 aprile 2018Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.118
Lugano
27 aprile 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2013.1027 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 28 giugno 2013
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 3 ),
giudicando
sull'appello del 14 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 2 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1950) e AP 1 (1973),
cittadina italiana, entrambi divorziati, si sono sposati nel Comune di __________
il 25 settembre 2010, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono
nati É__________ e L__________, il 25 agosto 2012. Il marito, pensionato,
è tuttora attivo nel settore finanziario e immobiliare. Detiene l'intero
pacchetto azionario della holding P__________ G__________ SA di __________, di
cui è membro del consiglio di amministrazione, società che controlla la P__________
I__________ Sarl, la P__________ C__________ SA e la P__________ P__________ Sarl,
tutte con sede a __________ (Canton Zugo), delle quali egli è membro del
consiglio d'amministrazione o socio gerente. La P__________ G__________ SA
detiene inoltre parte del capitale della L__________ G__________ AG di __________,
che a sua volta detiene parte del capitale della L__________ H__________ SA di __________,
di cui AO 1 è presidente del consiglio di amministrazione. AP 1, pedagoga, è socia
e gerente della F__________ GmbH di W__________, avente per scopo la conduzione
di un asilo nido.
B. Durante
la vita in comune i coniugi, domiciliati a __________ in un immobile
appartenente al marito (proprietà per piani n. 1123, 1124 e 1125 RFD di __________,
pari a 30/100, 10/100 e 60/100 della particella n. 330
RFD), si recavano regolarmente nella Svizzera interna per lavoro, alloggiando da
ultimo in una villa situata in __________ a Z__________. Appartenente alla P__________
P__________ Sarl, tale villa era usata dal marito anche a scopi professionali.
Lì hanno sede la P__________ G__________ SA e la L__________ G__________ AG. I coniugi si sono separati il 1° marzo 2013, quando
la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi
con i figli nella villa di Z__________.
C. Il 28 giugno 2013 AO
1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna, sollecitando già in via cautelare l'autorizzazione a vivere
separato, proponendo l'affidamento dei figli alla moglie, riservato il suo
diritto di visita ‟da concordareˮ (e in caso di disaccordo da esercitare
due fine settimana mensili nell'abitazione della moglie), offrendo un
contributo alimentare per i figli di fr. 1730.– mensili ciascuno (assegni
familiari compresi), postulando la consegna della villa di Zu__________ alla società
P__________ G__________ SA non appena egli avrebbe “messo a disposizione della
moglie e dei figli, gratuitamente per i primi sei mesi, un appartamento a W__________ˮ,
e dichiarando di assumere interamente le spese processuali. Nel merito egli ha sollecitato,
in particolare, l'estensione del diritto di visita nelle modalità che la
giurisprudenza garantisce a figli in età scolastica.
D. Invitata a presentare
osservazioni alle richieste cautelari, AP 1 ha postulato a sua volta il 28
ottobre 2013 l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio a
Z__________, l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita paterno da
concordare (e in caso di disaccordo da stabilire in tre ore settimanali, di
regola il sabato, in sua presenza), ha preteso dal marito un contributo alimentare di fr. 9700.– mensili per sé
e uno di fr. 4300.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari
inclusi), come pure l'assunzione da parte del marito di almeno metà delle spese
straordinarie preventivamente concordate per i minori, instando altresì per una provvigione ad litem di fr. 30 000.–.
E. All'udienza del 21
novembre 2013, indetta per il contraddittorio cautelare, l'istante ha replicato
le sue richieste, esigendo che la convenuta liberasse l'immobile a Z__________
entro il 31 gennaio 2014 e concludendo per la reiezione dell'istanza avversaria.
Contestualmente egli ha ritirato l'azione di divorzio, accordandosi con la moglie
nel senso che le richieste cautelari sarebbero state trattate come misure a
protezione dell'unione coniugale. Alla convenuta è stato assegnato così un
termine per presentare una duplica scritta. Il 27 novembre 2013 AP 1 ha ribadito
il suo punto di vista, aumentando a fr. 9955.– mensili il contributo alimentare
postulato per sé e anticipando la decorrenza della richiesta al luglio del 2013.
All'udienza del 2 dicembre 2013, indetta per il seguito del contraddittorio, le
parti hanno notificato svariate prove.
F. Con decisione cautelare
del 6 febbraio 2014 il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal
1° marzo 2013, ha attribuito l'abitazione di __________ al marito e quella di Z__________
alla moglie, garantendo al marito il diritto di usufruire durante il giorno di alcuni
locali di tale abitazione, ha affidato i figli alla madre, ha riservato al
padre un diritto di visita fissato in due volte la settimana dalle ore 8.30
fino alle 13.30 del sabato e dalle ore 17.30 fino alle ore 20.30 del mercoledì
nell'abitazione di Z__________ (con facoltà di uscire con i figli liberamente)
e ha obbligato AO 1 a versare dal 1° marzo 2013 un contributo alimentare di
fr. 2950.– mensili per la moglie e uno di fr. 1730.– mensili per ciascun
figlio, assegni familiari non compresi.
G. Con decreto cautelare
del 21 marzo 2014 il Pretore ha respinto un'istanza 5 marzo 2014 del marito
volta a esigere dalla moglie il rispetto del diritto di visita, come pure un'istanza
17 marzo 2014 della moglie intesa a imporre la sua presenza (o quella di una
persona da lei scelta) per accompagnare il marito nelle uscite con i figli. Sempre
in via cautelare il Pretore ha poi ridotto il 2 maggio 2014 il contributo
alimentare per i figli a fr. 1395.– mensili ciascuno, aumentando quello per la
moglie a fr. 3310.– mensili e ponendo a carico del marito tutte le spese dell'immobile
a Z__________, eccettuate quelle per ‟i collegamenti telefonici e TV e
per le pulizie cui relativi contratti potranno essere disdettiˮ. Nel corso
di un'udienza tenutasi il 3 giugno 2014 i coniugi hanno infine modificato
il diritto di visita ai figli in ogni venerdì dalle ore 7.30 alle ore 11.30 con
l'assistenza di una terza persona. In esito a un'istanza presentata il 3 settembre
2014 da AO 1, con decreto cautelare del 15 ottobre successivo il Pretore ha istituito
altresì in favore di É__________ e L__________ una curatela educativa (inc. CA.2014.42).
Con decisione supercautelare del 4 marzo 2015 il Pretore ha ulteriormente ridotto
il contributo alimentare per i figli a fr. 560.– mensili ciascuno. Il 20
luglio 2015 il marito ha nuovamente intentato azione di divorzio davanti al
medesimo Pretore. La causa è in fase istruttoria (inc. DM.2015.62).
H. L'istruttoria della
procedura a tutela dell'unione coniugale è terminata il 26 ottobre 2015 e alle
arringhe finali del 1° dicembre 2015 il marito ha postulato, fra l'altro, l'abituale
diritto di visita che la giurisprudenza garantisce a ragazzi in età scolastica,
offrendo un contributo alimentare di fr. 2055.– mensili complessivi per i figli.
La moglie ha riaffermato le proprie domande, precisando la richiesta di contributo
alimentare in importi varianti tra fr. 9531.– e fr. 11 246.90 mensili per sé, rispettivamente tra fr. 4650.– e fr. 7891.25
mensili per ciascun figlio. Assunta agli atti altra documentazione, le parti sono
state chiamate a presentare nuove conclusioni. Nel suo allegato del 7 luglio
2016 la moglie ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per sé in
importi compresi tra fr. 10 513.0
e fr. 11 305.75 mensili. Il
marito è rimasto silente.
Fatti
I. Statuendo con
decisione del 2 novembre 2016, il Pretore ha dato atto che le parti vivono
separate dal 1° marzo 2013, ha attribuito l'uso dell'abitazione di __________
al marito, ha ordinato alla moglie di liberare entro il 30 aprile 2017 l'immobile
di Z__________ abilitando il marito a usufruire di determinati locali durante
il giorno, ha affidato i figli alla madre e ha fissato il diritto di visita paterno,
in caso di disaccordo, nel seguente modo:
– un
fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica
sera alle ore 19.00,
– una
settimana a Natale,
– una
settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,
– una
settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e
– tre
settimane durante le ferie estive,
con
obbligo di andare a prendere e di riportare i figli a domicilio, potendo
egli “uscire liberamente con loro, senza più l'assistenza di terze persone”.
Il Pretore ha istituito inoltre una curatela educativa in favore dei figli, ha
obbligato AO 1 a versare dal 1° marzo 2013 un
contributo alimentare variante tra fr. 5315.– e fr. 8110.– mensili per
la moglie e uno compreso tra fr. 4150.– e fr. 2130.– mensili per ogni figlio (incluse
le rendite completive LPP eventualmente riversate dal padre, ma non gli assegni
familiari né le rendite completive AVS), ha autorizzato quest'ultimo a dedurre da
tali importi fr. 30 000.– per quanto già pagato
a titolo di contributi alimentari, le rette degli asili nido eventualmente saldate
e fr. 6500.– mensili per l'immobile di Z__________ fino alla liberazione da
parte della moglie, ingiungendogli infine di versare alla moglie fr. 600.– per il
pagamento della tassa d'iscrizione dei figli a un asilo __________. Le spese
processuali di fr. 22 200.– (di cui fr. 15 939.70 per le perizie) sono state poste a
carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
L. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 novembre 2017 nel
quale chiede di posticipare al 31 agosto 2017 il termine per lasciare l'immobile
di Z__________, di ridurre il diritto di visita paterno a due volte la
settimana, il mercoledì dalle ore 17.30 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.30
alle ore 13.30 nell'abitazione in cui vivono i figli (consentendo al padre di
uscire con i ragazzi in sua presenza oppure accompagnato da una terza persona qualificata),
così come di annullare l'autorizzazione al marito di dedurre fr. 6500.– da
quanto già pagato o, in subordine, di annullare l'intera decisione impugnata e di
rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 9
dicembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 14 marzo 2017 AP 1 ha
chiesto di rettificare l'appello nel senso di fissare al 31 agosto 2019 la data
per la consegna dell'immobile di Z__________. Il 16 marzo 2017 AO 1 ha contestato
la richiesta.
M. Su istanza
dell'appellante, con decreto del 28 aprile 2017 il presidente di questa Camera
ha sospeso fino al 31 agosto 2017
l'esecutività del dispositivo
n. 3 della sentenza impugnata relativo al termine impartito alla moglie per
lasciare l'abitazione di Z__________. Adito
da AP 1, con sentenza 5A_416/2017 del 12 giugno 2017 il Tribunale
federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia civile diretto
contro tale decreto. Il 4 agosto 2017 AP 1 ha comunicato a questa Camera di essersi
trasferita con i figli a N__________.
N. Il 4 settembre 2017 AP 1 si è rivolta al Pretore per
ottenere una limitazione del diritto di visita di AO 1, da esercitare secondo
le modalità sostanzialmente prospettate in appello. Trattata come istanza
cautelare nel quadro della causa di divorzio, l'istanza è tuttora in fase
istruttoria (inc. CA.2017.31).
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, litigiosa essendo
anche la disciplina del diritto di visita paterno, questione senza valore
litigioso. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata
è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 3 novembre 2016.
Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di
ricorso sarebbe scaduto così la domenica 13 novembre 2016, salvo protrarsi
al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 14
novembre 2016, ultimo giorno utile,
l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
V'è da domandarsi in
realtà, proprio per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita,
se quel 2 novembre 2016 il Pretore fosse ancora competente per statuire a
protezione dell'unione coniugale. Ove una procedura a tutela dell'unione
coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o
l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in concreto il 20 luglio 2015 –
azione di divorzio, infatti, la competenza per materia del giudice a
protezione dell'unione coniugale decade. Ciò non esonera quel giudice dallo
statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la
litispendenza della causa di divorzio,
seppure egli decida più tardi (RtiD
I-2007 pag. 745 n. 21c; ora: DTF 138 III 646, 137 III 616
consid. 3.2.2). Quel giudice non può più statuire, invece, su provvedimenti che
decorrono solo dopo l'introduzione della procedura di divorzio, la competenza
spettando unicamente al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato.
Posto ciò, nella fattispecie il giudice a protezione dell'unione
coniugale non era più abilitato a disciplinare il diritto di visita statuendo
dopo il 20 luglio 2015, mentre per quanto attiene al lasso di tempo antecedente
l'emanazione del giudizio la regolamentazione era ormai senza interesse.
Ne segue che sulla
disciplina del diritto di visita la decisione impugnata andrebbe annullata per
difetto di competenza e gli atti rinviati al Pretore perché giudichi in sede
cautelare come giudice del divorzio. Dato tuttavia che l'istanza di AO 1 risale
al 28 giugno 2013, l'operazione offenderebbe il principio di celerità. Su
questo punto conviene esaminare pertanto la decisione a tutela dell'unione
coniugale – eccezionalmente – alla stregua di un decreto cautelare nella causa
di divorzio. La procedura per l'emanazione di procedimenti cautelari nel
quadro di un divorzio ricalca, del resto, quella che governa l'emanazione di
misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 seconda frase CPC), di modo che
in concreto non è derivato alle parti alcun pregiudizio. L'eccezione odierna
non va interpretata tuttavia come una sanatoria estensibile a casi analoghi. Dovessero
ravvisarsi future irregolarità legate alla competenza per materia, la Camera non
potrà che annullare la decisione impugnata per difetto di presupposti processuali
(art. 59 cpv. 2 lett. b CPC).
3.
All'appello
AP 1 acclude il decreto cautelare del 15 ottobre 2014 con cui il Pretore
ha designato ai figli un curatore educativo nella causa di divorzio (inc. CA.2014.42;
doc. D), una decisione del 13 novembre 2014 con cui l'autorità di protezione
dei minori e degli adulti (KESB) di Z__________ ha nominato __________ J__________
quale curatrice educativa (doc. E1), una decisione del 26 aprile
2016.
che sostituisce quest'ultima con __________ B__________ (doc. E2),
uno scambio di posta elettronica tra le parti e la curatrice dal 4 novembre
2015.
al 14 aprile 2016 (doc. E3), le osservazioni del 14 giugno 2016
formulate dalla stessa AP 1 nell'inc. CA.2016.19 (doc. F) e una proposta transattiva
sottoposta dal Pretore alle parti il 4 luglio 2016 nella causa di divorzio (doc.
G). Nelle sue osservazioni AO 1 produce uno scambio
di posta elettronica con la moglie del 6 dicembre 2016 (doc. 2), una lettera
del 25 aprile 2016 dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti
(KESB) alla moglie (doc. 3) e
ulteriori
scambi di posta elettronica dal 24 al 28 aprile 2016 (doc. 4), come pure
dal 30 aprile all'11 maggio 2016 (doc. 5).
Ci si può interrogare se, a parte la documentazione contenuta nel fascicolo edito
dall'autorità di protezione di Z__________ (richiamo III) e lo scambio di posta
elettronica del 6 dicembre 2016 (doc. 2), i documenti antecedenti la decisione
del Pretore siano ricevibili (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC). Comunque
sia, visto che nella fattispecie la procedura è retta dal principio
inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), tali
atti saranno considerati nella
misura in cui appaiano utili per il giudizio. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
4.
Litigiosa rimane, in
primo luogo, l'ingiunzione alla convenuta di lasciare l'abitazione di Z__________.
Al riguardo il Pretore ha accertato che lo stabile appartiene alla P__________
P__________ Sarl ed è appigionato dal marito tanto a scopo professionale quanto
abitativo. Egli ha ritenuto ingiustificato tuttavia attribuire l'intero
immobile alla moglie, “viste le sue dimensioni”, i figli non avendo per altro alcun
legame con quell'alloggio. Data l'elevata conflittualità tra i coniugi, il
primo giudice ha scartato inoltre l'ipotesi di un uso congiunto della villa, “anche
perché una suddivisione netta degli spazi non esiste”. Ha ordinato perciò alla
moglie di consegnare l'immobile entro il 30 aprile 2017.
Nell'appello AP 1 faceva valere che nel settembre del 2017 i figli avrebbero
cominciato a frequentare la scuola dell'obbligo, ragione per cui “sarebbe [stato]
più opportuno organizzare il trasloco durante i mesi estivi”, considerato
altresì che in quel periodo il suo carico di lavoro quale gerente di asilo nido
sarebbe stato ridotto. A suo dire, il Pretore aveva omesso di verificare quale
fosse la soluzione più indicata per tutelare l'interesse dei figli. In definitiva
essa chiedeva di posticipare al 31 agosto 2017 il termine per lasciare l'abitazione.
Il 14 marzo 2017 l'appellante ha poi sostenuto che la data del 31 agosto
2017.
si doveva a un errore di battitura e che in realtà essa intendeva protrarre
l'uscita dall'immobile al 31 agosto 2019. Comunque sia, in pendenza di appello,
il 4 agosto 2017 AP 1 ha comunicato di
avere lasciato l'abitazione di Z__________ il 31 luglio 2017 e di essersi
trasferita con i figli a N__________. In tali circostanze l'ingiunzione di
lasciare la villa di Z__________ è superata dagli eventi. Al riguardo l'appello
va quindi dichiarato senza oggetto.
5.
Litigiosa è in
secondo luogo la disciplina delle relazioni personali tra AO 1 e i figli. Nella
decisione impugnata il Pretore ha ricordato che É__________ e L__________ sono
in procinto di iniziare la scuola dell'infanzia e che, quantunque il padre li incontri
solo una volta la settimana per qualche ora, non emergono “elementi per
ritenere che egli non sia in grado di occuparsi convenientemente di loro”. In
particolare, egli ha soggiunto, i bambini non risultano avere problemi con lui
né egli sembra inidoneo ad affrontare le loro esigenze. Nell'interesse dei
figli appare quindi opportuno estendere il diritto di visita conformemente alle
modalità che la giurisprudenza riconosce nel caso di figli in età scolastica, ovvero
a un fine settimana ogni due, dal sabato mattina fino alla domenica sera, più
una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,
una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane
durante le ferie estive. In tal modo – ha epilogato il primo giudice – i figli
potranno “coltivare il rapporto con il padre e abituarsi alla nuova situazione
famigliare”.
a) Se
in una procedura a tutela dell'unione coniugale le parti hanno figli minorenni,
il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti
della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). Il genitore non affidatario ha così il
diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze
(art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del figlio alla
luce delle circostanze concrete (DTF 131 III
212.
consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_618/2017 del 2
febbraio 2018 consid. 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.17
del 29 dicembre 2016 consid. 4a). Esso può essere limitato, negato o revocato
se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei
loro doveri o non si curano seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi
(art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il
comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a
mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne
(DTF 122 III 407 consid. 3b; più recentemente: sentenza del Tribunale federale
5A_53/2017 del 23 marzo 2017 consid. 5.1). Una limitazione delle relazioni
personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità. Una
restrizione durevole non si giustifica, quindi, per i soli conflitti che oppongono
i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio
sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_295/2017
del 9 novembre 2017 consid. 4.2.4). Una soppressione, poi, entra in linea di
conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un
diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, sentenza del Tribunale federale
5A_618/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 4.2).
b) Al Pretore l'appellante
rimprovera di avere fissato il diritto
di visita paterno trascurando che nel decreto cautelare
del 6 febbraio 2014 quel diritto era molto meno esteso, che le parti avevano
pattuito nel giugno del 2014 analoghe restrizioni e che il marito stesso aveva
suggerito, in una proposta transattiva del 4 luglio 2016, diritti di visita circoscritti.
Essa si duole inoltre che il primo giudice abbia ampliato le relazioni personali
senza “argomentare alcunché al riguardo”. Se non emergono elementi per reputare il convenuto
incapace di occuparsi dei figli – essa afferma – ciò si riconduce al rifiuto
del Pretore di assumere una perizia sulle capacità genitoriali del padre e
sulle modalità delle visite, così come alla mancata richiesta di informazioni
alla curatrice educativa e al disinteresse per le sue segnalazioni su
comportamenti inadeguati del marito. Il che lede – a suo avviso – il precetto
della buona fede processuale e il principio inquisitorio illimitato, il primo
giudice non potendo rifiutare l'assunzione di prove e fondare poi la decisione
sulla mancanza di riscontri probatori. Men che meno ove si consideri che lo
stesso Pretore aveva accertato una situazione altamente conflittuale tra le
parti, sicché avrebbe dovuto procedere a maggiori approfondimenti. Infine,
sostiene l'appellante, la situazione dei figli è preoccupante sia per l'elevata
litigiosità dei genitori in merito al luogo, ai tempi e all'estensione dei diritti
di visita, sia per la scarsa frequenza dei contratti, i figli avendo trascorso con
il padre solo poche ore, e mai una notte.
c) Per
quel che concerne il decreto cautelare del 6 febbraio 2014 e le riflessioni del
Pretore, l'appellante dimentica che un giudice non è mai vincolato a decisioni provvisorie,
le quali sono emanate con una procedura meramente sommaria e
a
un sindacato di mera verosimiglianza (I CCA, sentenza inc. 11.2013.93 dell'8
maggio 2015 consid. 12). Per quanto si riferisce ai figli il giudice non è
legato nemmeno ad accordi tra le parti (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2010.16
del 13 dicembre 2012 consid. 6). Che poi in concreto i coniugi avessero
modificato di loro iniziativa, nel giugno del 2014, l'assetto provvisionale
delle visite ancora non significa che il Pretore dovesse avallare siffatta
disciplina oltre due anni più tardi, quando i figli erano ormai in età
prescolastica. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
d) Relativamente
al principio inquisitorio illimitato, è pacifico che in materia di filiazione il
giudice può amministrare d'ufficio le prove più opportune senza essere
vincolato alle domande delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Tale principio non dispensa
tuttavia le parti dal collaborare alla procedura, né le esonera dall'informare
il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti DTF 128 III
413.
consid. 3.2.1; sentenza del
Tribunale
federale 5A_760/2016 del 5 settembre 2017 consid. 4.1). In concreto la convenuta
ha postulato l'assunzione di una perizia sulle capacità genitoriali del marito “solo
nel caso in cui fosse esperita una perizia sulle proprie capacità” (duplica,
pag. 5; si veda anche l'elenco prove allegato al verbale del 2 dicembre
2013). A parte ciò, ove si tratti di regolare al più presto nelle procedure
sommarie una disciplina del diritto di visita ai figli, una perizia si
giustifica unicamente in casi estremi, segnatamente nell'ipotesi di malattie,
comportamenti patologici dei minori o abusi. Se il giudice può formare il proprio
convincimento sugli elementi agli atti, il rifiuto di assumere altri mezzi
probatori non costituisce una violazione del principio inquisitorio (sentenze
del Tribunale federale 5A_184/2017 del 9 giugno 2017 consid. 3.1 e 5A_745/2015 del
15.
giugno 2016 consid. 3.1.2.2).
e) Nel
caso specifico non fa dubbio che i rapporti fra i genitori sono gravemente
deteriorati, ma ciò non basta – come detto – per limitare il diritto di visita
ai figli. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base a circostanze
concrete, il bene dei bambini appaia minacciato, il che non risulta nella
fattispecie né, a ben vedere, nemmeno è preteso dall'appellante. La quale neppure
pretende che É__________ e L__________ abbiano un'immagine negativa della
figura paterna. Che la qualità delle visite ai figli non aggradi alla madre ancora
non significa, per altro, che il diritto di visita debba essere particolarmente
circoscritto. E le sue segnalazioni alla curatrice educativa circa
comportamenti indecorosi e inopportuni del marito non hanno portato ad alcun
intervento da parte delle autorità, __________ J__________ essendosi limitata a
rilevare per finire che l'esercizio delle visite in presenza della madre non era
la soluzione migliore (doc. E3 di appello e doc. 3 prodotto con le osservazioni
all'appello). Le mere apprensioni dell'appellante, la quale non ha l'esclusivo
appannaggio della tutela del beni dei figli, non bastano quindi per indiziare
una messa in pericolo degli interessi di questi ultimi né, men che meno, per
motivare l'esecuzione di una perizia.
f) Rimangono
da esaminare modi e tempi del diritto di visita. E al proposito sussiste un
problema, giacché nel caso specifico il padre ha sempre incontrato i figli solo
qualche ora settimanale, di regola nella villa di Z__________, in presenza
della madre o di terzi. Per di più, al momento in cui il Pretore ha statuito, i
gemelli avevano appena quattro anni, mentre il diritto di visita abituale stabilito
dal primo giudice per figli in età scolastica si applica – in linea di principio
– dai sei anni in su (I CCA, sentenza inc. 11.1998.95 del 22 settembre
1999.
consid. 11, in: FamPra.ch 2000 pag. 324; I CCA, sentenza inc. 11.2012.69
del 9 settembre 2014 consid. 4c). Rendere esecutivo un simile assetto (incontri
liberi di un intero fine settimana su due, senza contare le ulteriori settimane
di vacanze scolastiche) di punto in bianco a bambini di quattro anni che fino
ad allora avevano avuto relazioni con il padre solo qualche ora settimanale sotto
sorveglianza in un luogo chiuso contravveniva ai più elementari criteri di
progressività e gradualità. A maggior ragione senza nemmeno raccogliere
l'opinione della curatrice. Qualora sia necessario modificare un diritto di
visita non si deve procedere in modo brusco, fosse solo per rispetto delle esigenze
di stabilità dal profilo socio-educativo e di continuità nelle relazioni
affettive con i figli, ma occorre preparare coscienziosamente il cambiamento (nello
stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5P.249/1997 del 25 agosto 1997
consid. 3 in fine con rinvii).
g) Il
problema si pone in termini ancora più acuti dinanzi a questa Camera. Dalla
decisione impugnata è trascorso infatti un anno e mezzo senza che il padre sia
riuscito a esercitare il diritto di visita secondo le modalità stabilite dal
Pretore, come risulta dagli atti dell'inc. CA.2017.31. Certo, l'appellante imputa
al marito la responsabilità degli sporadici contatti con i figli, ma il marito
accusa la moglie di sistematici impedimenti. Sta di fatto che l'inopinata decisione
del Pretore è risultata inattuabile e tale situazione di stallo ha impedito ai
figli di instaurare regolari relazioni personali con il padre, al punto che dall'agosto
del 2017 questi non li ha più nemmeno incontrati. E la nuova curatrice
educativa prospetta ormai la fattibilità di un mero diritto di visita
accompagnato (messaggio di posta elettronica di __________ K__________, del 18
dicembre 2017: doc. Q nell'inc. CA.2017.31), così come la psicologa incaricata
dalla madre di sentire i figli riferisce che i bambini vogliono sì bene al padre,
ma non intendono riceverne le visite perché hanno paura (“Beide Kinder haben
den Vater gern, möchten ihn aber nicht besuchen Weil sie Angst haben”: relazione
di Nadezda Urben, del 23 agosto 2017: doc. G
nell'inc. CA.2017.31).
h) Nelle
circostanze descritte è opportuno che questa Camera rimedi essa medesima alla
situazione, visto il lungo tempo trascorso, e preveda una regolamentazione
progressiva del diritto di visita con puntuali verifiche della curatrice
educativa. Che sia nell'interesse dei figli riprendere contatto con il padre,
infatti, è già stato accertato. Quanto al luogo in cui esercitare le visite, data l'alta conflittualità dei genitori è raccomandabile
evitare incontri al domicilio dell'appellante, ciò che non risulterebbe
nell'interesse dei figli (cfr. RtiD II-2017 pag. 783 n. 7c). Riguardo alla
tempistica, la frequenza settimanale e la durata degli incontri (che fino a
oggi non risultano avere superato la mezza giornata) vanno inizialmente
mantenute, mentre una sorveglianza appare giustificata almeno per le prime tre
visite dopo l'attuale sentenza, in modo che la curatrice educativa (o la
persona responsabile del punto d'incontro) possa verificare l'evolvere della
situazione: il comportamento del padre, quello dei figli, i loro vicendevoli rapporti
e le capacità del genitore di occuparsi convenientemente dei gemelli.
Successivamente conviene ampliare gradualmente le visite fino all'estensione
stabilita dal Pretore (anche perché a quel momento i ragazzi avranno sei anni
d'età), ferme restando le verifiche puntuali da parte della curatrice educativa.
Dovessero sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o dovesse –
per motivi che ora sfuggono – rivelarsi inadeguato il regime ordinario degli
incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere la modifica di tempi e
modi (art. 179 cpv. 1 CC), rivolgendosi o al Pretore (art. 275 cpv. 2 CC) o
all'autorità di protezione dei minori (art. 275 cpv. 1 CC). Entro tali limiti l'appello
merita quindi accoglimento.
6.
AP 1 contesta infine
l'autorizzazione al marito di dedurre dai contributi alimentari fr. 6500.–
mensili per l'uso dell'abitazione a Zu__________ fino alla riconsegna della
medesima, sostenendo che il marito non ha mai chiesto di poter procedere in tal
modo. A suo parere il primo giudice si sarebbe sospinto così ultra petita,
in violazione dell'art. 58 CPC.
a) Un debitore alimentare può compensare contributi di mantenimento
a suo carico con oneri rientranti nel fabbisogno dei figli o del creditore alimentare
da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una
voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli
dimostri di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD I-2005 pag. 765
consid. 13). Il debitore che intende procedere in tal modo non è tenuto invero a
farsi autorizzare dal giudice, ma può chiedere di essere espressamente
abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci,
contestazioni da parte dell'altro coniuge. Nondimeno, perché il giudice emani
un'autorizzazione del genere occorre una richiesta da parte dell'interessato.
Non tocca al giudice sostituirsi alle facoltà del coniuge e statuire d'ufficio
(I CCA,
sentenza inc. 11.2016.9 del 7 novembre 2017 consid.
9).
b) In concreto il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno della
moglie e dei figli un costo dell'alloggio di fr. 6500.– mensili complessivi,
corrispondenti alla pigione versata da AO 1 alla P__________ P__________ Sarl (doc.
V e ZZZ; sentenza impugnata, consid. 5b). Che il marito assuma direttamente i costi dell'alloggio a Z__________ per fr. 6500.– mensili
è incontestato (sentenza impugnata, pag. 9, lett. D). Di per sé egli può dunque
compensare la spesa con quanto dovuto per il mantenimento di moglie e figli. Egli
non ha chiesto però al Pretore di essere espressamente autorizzato ad agire in
tal modo. Poco importa che egli non abbia formulato la richiesta per essersi sempre
opposto al riconoscimento di contributi alimentari in favore della moglie. La
compensazione, infatti, può riguardare anche il contributo per i figli. Ne
segue che, giudicando su tal punto di propria iniziativa, il Pretore ha trasceso
le richieste di giudizio, violando il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1
CPC). In proposito l'appello merita accoglimento.
7.
Le spese
dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene causa vinta sull'autorizzazione del marito alla
compensazione e, parzialmente, sulla disciplina del diritto di visita. Quanto
alla riconsegna dell'abitazione a Z__________, la richiesta di proroga sarebbe
apparsa verosimilmente fondata nella misura in cui nulla giustificava un
trasferimento di figli prima della fine dell'anno scolastico, mentre la
successiva richiesta di posticipare la partenza al 31 agosto 2019 appariva sin
dall'inizio inammissibile, come figura nel decreto presidenziale del 28 aprile
2017.
(consid. 5 e 7). Tutto ponderato, si giustifica così
di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.
L'esito del giudizio odierno non incide sul dispositivo riguardante le spese
(suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere
invariato.
8.
Quanto ai rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le
decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr.,
sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Un esemplare dell'attuale
decisione va comunicato anche alla curatrice
educativa di É__________ e L__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui non è divenuto
privo d'interesse, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che:
a) il
dispositivo n. 4 della sentenza impugnata (recte: decreto cautelare) è
così riformato:
I figli é__________
e L__________ sono affidati alla custodia della madre, riservato il diritto di
visita del padre da esercitare, in caso di disaccordo, come segue:
– un
pomeriggio la settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00,
sotto sorveglianza, in un punto d'incontro nel Canton Argovia designato dalla
curatrice;
– dopo le prime tre visite (ma anche
prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un pomeriggio
ogni settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, senza sorveglianza;
– dopo
altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, una
giornata ogni settimana, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
senza sorveglianza;
– dopo
altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine
settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera
alle ore 19.00;
– dopo
altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine
settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera
alle ore 19.00, come pure
– una settimana a Natale;
– una settimana alternativamente a Pasqua o a
Carnevale;
– una settimana ogni biennio durante le vacanze di
Ognissanti;
– tre settimane durante le ferie estive.
b) il
dispositivo n. 6 §§ è annullato.
2. Le spese processuali di fr.
3000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
– ;
– Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).