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Decisione

11.2016.118

Protezione dell'unione coniugale: diritto di visita

27 aprile 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo con

decisione del 2 novembre 2016, il Pretore ha dato atto che le parti vivono

separate dal 1° marzo 2013, ha attribuito l'uso dell'abitazione di __________

al marito, ha ordinato alla moglie di liberare entro il 30 aprile 2017 l'immobile

di Z__________ abilitan­do il marito a usufruire di determinati locali durante

il giorno, ha affidato i figli alla madre e ha fissato il diritto di visita paterno,

in caso di disaccordo, nel seguente modo:

– un

fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica

sera alle ore 19.00,

– una

settimana a Natale,

– una

settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,

– una

settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e

– tre

settimane durante le ferie estive,

con

obbligo di andare a prendere e di riportare i figli a domicilio, potendo

egli “uscire liberamente con loro, senza più l'assistenza di terze per­sone”.

Il Pretore ha istituito inoltre una curatela educativa in favore dei figli, ha

obbligato AO 1 a versare dal 1° marzo 2013 un

contributo alimentare variante tra fr. 5315.– e fr. 8110.– mensili per

la moglie e uno compreso tra fr. 4150.– e fr. 2130.– mensili per ogni figlio (incluse

le rendite completive LPP eventualmente riversate dal padre, ma non gli assegni

familiari né le rendite completive AVS), ha autorizzato quest'ultimo a dedurre da

tali importi fr. 30 000.– per quanto già pagato

a titolo di contributi alimentari, le rette degli asili nido eventualmente saldate

e fr. 6500.– mensili per l'immobile di Z__________ fino alla liberazione da

parte della moglie, ingiungendogli infine di versare alla moglie fr. 600.– per il

pagamento della tassa d'iscrizione dei figli a un asilo __________. Le spese

processuali di fr. 22 200.– (di cui fr. 15 939.70 per le perizie) sono state poste a

carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

L. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 novembre 2017 nel

quale chiede di posticipare al 31 agosto 2017 il termine per lasciare l'immobile

di Z__________, di ridurre il diritto di visita paterno a due volte la

settimana, il mercoledì dalle ore 17.30 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.30

alle ore 13.30 nell'abitazione in cui vivono i figli (consentendo al padre di

uscire con i ragazzi in sua presenza oppure accompagnato da una terza persona qualificata),

così come di annullare l'autorizzazione al marito di dedurre fr. 6500.– da

quanto già pagato o, in subordine, di annullare l'intera decisione impugnata e di

rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 9

dicembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 14 marzo 2017 AP 1 ha

chiesto di rettificare l'appello nel senso di fissare al 31 agosto 2019 la data

per la consegna dell'immobile di Z__________. Il 16 marzo 2017 AO 1 ha contestato

la richiesta.

M. Su istanza

dell'appellante, con decreto del 28 aprile 2017 il presidente di questa Camera

ha sospeso fino al 31 agosto 2017

l'esecutività del dispositivo

n. 3 della sentenza impugnata relativo al termine impartito alla moglie per

lasciare l'abitazione di Z__________. Adito

da AP 1, con sentenza 5A_416/2017 del 12 giu­gno 2017 il Tribunale

federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia civile diretto

contro tale decreto. Il 4 agosto 2017 AP 1 ha comunicato a questa Camera di essersi

trasferita con i figli a N__________.

N. Il 4 settembre 2017 AP 1 si è rivolta al Pretore per

ottenere una limitazione del diritto di visita di AO 1, da esercitare secondo

le modalità sostanzialmente prospettate in appello. Trattata come istanza

cautelare nel quadro della causa di divorzio, l'istanza è tuttora in fase

istruttoria (inc. CA.2017.31).

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della

sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,

nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, litigiosa essendo

anche la disciplina del diritto di visita paterno, questione senza valore

litigioso. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata

è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 3 novembre 2016.

Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di

ricorso sarebbe scaduto così la domenica 13 novembre 2016, salvo protrarsi

al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 14

novembre 2016, ultimo giorno utile,

l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

V'è da domandarsi in

realtà, proprio per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita,

se quel 2 novembre 2016 il Pretore fosse ancora competente per statuire a

protezione dell'unione coniugale. Ove una procedura a tutela del­l'unione

coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o

l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in concreto il 20 luglio 2015 –

azione di divorzio, infatti, la competenza per materia del giudice a

protezione dell'unione coniugale decade. Ciò non esonera quel giudice dallo

statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la

litispendenza della causa di divorzio,

seppure egli decida più tardi (RtiD

I-2007 pag. 745 n. 21c; ora: DTF 138 III 646, 137 III 616

consid. 3.2.2). Quel giudice non può più statuire, invece, su provvedimenti che

decorrono solo dopo l'introduzione della procedura di divorzio, la competenza

spettando unicamente al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato.

Posto ciò, nella fattispecie il giudice a protezione dell'unione

coniugale non era più abilitato a disciplinare il diritto di visita statuendo

dopo il 20 luglio 2015, mentre per quanto attiene al lasso di tempo antecedente

l'emanazione del giudizio la regolamentazione era ormai senza interesse.

Ne segue che sulla

disciplina del diritto di visita la decisione impugnata andreb­be annullata per

difetto di competenza e gli atti rinviati al Pretore perché giudichi in sede

cautelare come giudice del divorzio. Dato tuttavia che l'istanza di AO 1 risale

al 28 giugno 2013, l'operazione offenderebbe il principio di celerità. Su

questo punto conviene esaminare pertanto la decisione a tutela dell'unione

coniugale – eccezionalmente – alla stregua di un decreto cautelare nella causa

di divorzio. La proce­dura per l'ema­nazione di procedimenti cautelari nel

quadro di un divorzio ricalca, del resto, quella che governa l'emanazione di

misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 seconda frase CPC), di modo che

in concreto non è derivato alle parti alcun pregiudizio. L'eccezione odierna

non va interpretata tuttavia come una sanatoria estensibile a casi analoghi. Dovessero

ravvisarsi future irregolarità legate alla competenza per materia, la Camera non

potrà che annullare la decisione impugnata per difetto di presupposti processuali

(art. 59 cpv. 2 lett. b CPC).

3.

All'appello

AP 1 acclude il decreto cautelare del 15 ottobre 2014 con cui il Pretore

ha designato ai figli un curatore educativo nella causa di divorzio (inc. CA.2014.42;

doc. D), una decisione del 13 novembre 2014 con cui l'autorità di protezione

dei minori e degli adulti (KESB) di Z__________ ha nominato __________ J__________

quale curatrice educativa (doc. E1), una decisione del 26 aprile

2016.

che sostituisce quest'ultima con __________ B__________ (doc. E2),

uno scambio di posta elettronica tra le parti e la curatrice dal 4 novembre

2015.

al 14 aprile 2016 (doc. E3), le osservazioni del 14 giugno 2016

formulate dalla stessa AP 1 nell'inc. CA.2016.19 (doc. F) e una proposta transattiva

sottoposta dal Pretore alle parti il 4 luglio 2016 nella causa di divorzio (doc.

G). Nelle sue osservazioni AO 1 produce uno scambio

di posta elettronica con la moglie del 6 dicembre 2016 (doc. 2), una lettera

del 25 aprile 2016 dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti

(KESB) alla moglie (doc. 3) e

ulteriori

scambi di posta elettronica dal 24 al 28 aprile 2016 (doc. 4), come pure

dal 30 aprile all'11 maggio 2016 (doc. 5).

Ci si può interrogare se, a parte la documentazione contenuta nel fascicolo edito

dall'autorità di protezione di Z__________ (richiamo III) e lo scambio di posta

elettronica del 6 dicembre 2016 (doc. 2), i documenti antecedenti la decisione

del Pretore siano ricevibili (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC). Comunque

sia, visto che nella fattispecie la procedura è retta dal principio

inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), tali

atti saranno considerati nella

misura in cui appaiano utili per il giudizio. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

4.

Litigiosa rimane, in

primo luogo, l'ingiunzione alla convenuta di lasciare l'abitazione di Z__________.

Al riguardo il Pretore ha accertato che lo stabile appartiene alla P__________

P__________ Sarl ed è appigionato dal marito tanto a scopo professionale quanto

abitativo. Egli ha ritenuto ingiustificato tuttavia attribuire l'intero

immobile alla moglie, “viste le sue dimensioni”, i figli non avendo per altro alcun

legame con quell'alloggio. Data l'elevata conflittualità tra i coniugi, il

primo giudice ha scartato inoltre l'ipotesi di un uso congiunto della villa, “anche

perché una suddivisione netta degli spazi non esiste”. Ha ordinato perciò alla

moglie di consegnare l'immobile entro il 30 aprile 2017.

Nell'appello AP 1 faceva valere che nel settembre del 2017 i figli avrebbero

cominciato a frequentare la scuola dell'obbligo, ragione per cui “sarebbe [stato]

più opportuno organizzare il trasloco durante i mesi estivi”, considerato

altresì che in quel periodo il suo carico di lavoro quale gerente di asilo nido

sarebbe stato ridotto. A suo dire, il Pretore aveva omesso di verificare quale

fosse la soluzione più indicata per tutelare l'interesse dei figli. In definitiva

essa chiedeva di posticipare al 31 agosto 2017 il termine per lasciare l'abitazione.

Il 14 marzo 2017 l'appellante ha poi sostenuto che la data del 31 agosto

2017.

si doveva a un errore di battitura e che in realtà essa intendeva protrarre

l'uscita dall'im­mobile al 31 agosto 2019. Comunque sia, in pendenza di appello,

il 4 agosto 2017 AP 1 ha comunicato di

avere lasciato l'abitazione di Z__________ il 31 luglio 2017 e di essersi

trasferita con i figli a N__________. In tali circostanze l'ingiunzione di

lasciare la villa di Z__________ è superata dagli eventi. Al riguardo l'appello

va quindi dichiarato senza oggetto.

5.

Litigiosa è in

secondo luogo la disciplina delle relazioni personali tra AO 1 e i figli. Nella

decisione impugnata il Pretore ha ricordato che É__________ e L__________ sono

in procinto di iniziare la scuola dell'infanzia e che, quantunque il padre li incontri

solo una volta la settimana per qualche ora, non emergono “elementi per

ritenere che egli non sia in grado di occuparsi convenientemente di loro”. In

particolare, egli ha soggiunto, i bambini non risultano avere problemi con lui

né egli sembra inidoneo ad affrontare le loro esigenze. Nell'interesse dei

figli appare quindi opportuno estendere il diritto di visita conformemente alle

modalità che la giurisprudenza riconosce nel caso di figli in età scolastica, ovvero

a un fine settimana ogni due, dal sabato mattina fino alla domenica sera, più

una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,

una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane

durante le ferie estive. In tal modo – ha epilogato il primo giudice – i figli

potranno “coltivare il rapporto con il padre e abituarsi alla nuova situazione

famigliare”.

a) Se

in una procedura a tutela dell'unione coniugale le parti hanno figli minorenni,

il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti

della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). Il genitore non affidatario ha così il

diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze

(art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del figlio alla

luce delle circostanze concrete (DTF 131 III

212.

consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018 consid. 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.17

del 29 dicembre 2016 consid. 4a). Esso può essere limitato, negato o revocato

se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei

loro doveri o non si curano seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi

(art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il

comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a

mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne

(DTF 122 III 407 consid. 3b; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

5A_53/2017 del 23 marzo 2017 consid. 5.1). Una limitazione delle relazioni

personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità. Una

restrizione durevole non si giustifica, quindi, per i soli conflitti che oppongono

i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio

sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_295/2017

del 9 novembre 2017 consid. 4.2.4). Una soppressione, poi, entra in linea di

conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un

diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, sentenza del Tribunale federale

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 4.2).

b) Al Pretore l'appellante

rimprovera di avere fissato il diritto

di visita paterno trascurando che nel decreto cautelare

del 6 febbraio 2014 quel diritto era molto meno esteso, che le parti avevano

pattuito nel giugno del 2014 analoghe restrizioni e che il marito stesso aveva

suggerito, in una proposta transattiva del 4 luglio 2016, diritti di visita circoscritti.

Essa si duole inoltre che il primo giudice abbia ampliato le relazioni personali

senza “argomentare alcunché al riguardo”. Se non emergono elementi per reputare il convenuto

incapace di occuparsi dei figli – essa afferma – ciò si riconduce al rifiuto

del Pretore di assumere una perizia sulle capacità genitoriali del padre e

sulle modalità delle visite, così come alla mancata richiesta di informazioni

alla curatrice educativa e al disinteresse per le sue segnalazioni su

comportamenti inadeguati del marito. Il che lede – a suo avviso – il precetto

della buona fede processuale e il principio inquisitorio illimitato, il primo

giudice non potendo rifiutare l'assunzione di prove e fondare poi la decisione

sulla mancanza di riscontri probatori. Men che meno ove si consideri che lo

stesso Pretore aveva accertato una situazione altamente conflittuale tra le

parti, sicché avrebbe dovuto procedere a maggiori approfondimenti. Infine,

sostiene l'appellante, la situazione dei figli è preoccupante sia per l'elevata

litigiosità dei genitori in merito al luogo, ai tempi e all'estensione dei diritti

di visita, sia per la scarsa frequenza dei contratti, i figli avendo trascorso con

il padre solo poche ore, e mai una notte.

c) Per

quel che concerne il decreto cautelare del 6 febbraio 2014 e le riflessioni del

Pretore, l'appellante dimentica che un giudice non è mai vincolato a decisioni provvisorie,

le quali sono emanate con una procedura meramente sommaria e

a

un sindacato di mera verosimiglianza (I CCA, sentenza inc. 11.2013.93 dell'8

maggio 2015 consid. 12). Per quanto si riferisce ai figli il giudice non è

legato nemmeno ad accordi tra le parti (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2010.16

del 13 dicembre 2012 consid. 6). Che poi in concreto i coniugi avessero

modificato di loro iniziativa, nel giugno del 2014, l'assetto provvisionale

delle visite ancora non significa che il Pretore dovesse avallare siffatta

disciplina oltre due anni più tardi, quando i figli erano ormai in età

prescolastica. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

d) Relativamente

al principio inquisitorio illimitato, è pacifico che in materia di filiazione il

giudice può amministrare d'ufficio le prove più opportune senza essere

vincolato alle domande delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Tale principio non dispensa

tuttavia le parti dal collaborare alla procedura, né le esonera dall'infor­mare

il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti DTF 128 III

413.

consid. 3.2.1; sentenza del

Tribunale

federale 5A_760/2016 del 5 settembre 2017 consid. 4.1). In concreto la convenuta

ha postulato l'assunzione di una perizia sulle capacità genitoriali del marito “solo

nel caso in cui fosse esperita una perizia sulle proprie capacità” (duplica,

pag. 5; si veda anche l'elenco prove allegato al verbale del 2 dicembre

2013). A parte ciò, ove si tratti di regolare al più presto nelle procedure

sommarie una disciplina del diritto di visita ai figli, una perizia si

giustifica unicamente in casi estre­mi, segnatamente nell'ipotesi di malattie,

comportamenti patologici dei minori o abusi. Se il giudice può formare il proprio

convincimento sugli elementi agli atti, il rifiuto di assumere altri mezzi

probatori non costituisce una violazione del principio inquisitorio (sentenze

del Tribunale federale 5A_184/2017 del 9 giugno 2017 consid. 3.1 e 5A_745/2015 del

15.

giugno 2016 consid. 3.1.2.2).

e) Nel

caso specifico non fa dubbio che i rapporti fra i genitori sono gravemente

deteriorati, ma ciò non basta – come detto – per limitare il diritto di visita

ai figli. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base a circostanze

concrete, il bene dei bambini appaia minacciato, il che non risulta nella

fattispecie né, a ben vedere, nemmeno è preteso dall'appellante. La quale neppure

pretende che É__________ e L__________ abbiano un'immagine negativa della

figura paterna. Che la qualità delle visite ai figli non aggradi alla madre ancora

non significa, per altro, che il diritto di visita debba essere particolarmente

circoscritto. E le sue segnalazioni alla curatrice educativa circa

comportamenti indecorosi e inopportuni del marito non hanno portato ad alcun

intervento da parte delle autorità, __________ J__________ essendosi limitata a

rilevare per finire che l'esercizio delle visite in presenza della madre non era

la soluzione migliore (doc. E3 di appello e doc. 3 prodotto con le osservazioni

al­l'appello). Le mere apprensioni dell'appellante, la quale non ha l'esclusivo

appannaggio della tutela del beni dei figli, non bastano quindi per indiziare

una messa in pericolo degli interessi di questi ultimi né, men che meno, per

motivare l'esecuzione di una perizia.

f) Rimangono

da esaminare modi e tempi del diritto di visita. E al proposito sussiste un

problema, giacché nel caso specifico il padre ha sempre incontrato i figli solo

qualche ora settimanale, di regola nella villa di Z__________, in presenza

della madre o di terzi. Per di più, al momento in cui il Pretore ha statuito, i

gemelli avevano appena quattro anni, mentre il diritto di visita abituale stabilito

dal primo giudice per figli in età scolastica si applica – in linea di principio

– dai sei anni in su (I CCA, sentenza inc. 11.1998.95 del 22 settembre

1999.

consid. 11, in: FamPra.ch 2000 pag. 324; I CCA, sentenza inc. 11.2012.69

del 9 settembre 2014 consid. 4c). Rendere esecutivo un simile assetto (incontri

liberi di un intero fine settimana su due, senza contare le ulteriori settimane

di vacanze scolastiche) di punto in bianco a bambini di quattro anni che fino

ad allora avevano avuto relazioni con il padre solo qualche ora settimanale sotto

sorveglianza in un luogo chiuso contravveniva ai più elementari criteri di

progressività e gradualità. A maggior ragione senza nemmeno raccogliere

l'opinione della curatrice. Qualora sia necessario modificare un diritto di

visita non si deve procedere in modo brusco, fosse solo per rispetto delle esigenze

di stabilità dal profilo socio-educativo e di continuità nelle relazioni

affettive con i figli, ma occorre preparare coscienziosamente il cambiamento (nello

stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5P.249/1997 del 25 agosto 1997

consid. 3 in fine con rinvii).

g) Il

problema si pone in termini ancora più acuti dinanzi a questa Camera. Dalla

decisione impugnata è trascorso infatti un anno e mezzo senza che il padre sia

riuscito a esercitare il diritto di visita secondo le modalità stabilite dal

Pretore, come risulta dagli atti dell'inc. CA.2017.31. Certo, l'appellante imputa

al marito la responsabilità degli sporadici contatti con i figli, ma il marito

accusa la moglie di sistematici impedimenti. Sta di fatto che l'inopinata decisione

del Pretore è risultata inattuabile e tale situazione di stallo ha impedito ai

figli di instaurare regolari relazioni personali con il padre, al punto che dall'agosto

del 2017 questi non li ha più nemmeno incontrati. E la nuova curatrice

educativa prospetta ormai la fattibilità di un mero diritto di visita

accompagnato (messaggio di posta elettronica di __________ K__________, del 18

dicembre 2017: doc. Q nell'inc. CA.2017.31), così come la psicologa incaricata

dalla madre di sentire i figli riferisce che i bambini vogliono sì bene al padre,

ma non intendono riceverne le visite perché hanno paura (“Beide Kinder haben

den Vater gern, möchten ihn aber nicht besuchen Weil sie Angst haben”: relazione

di Nadezda Urben, del 23 agosto 2017: doc. G

nell'inc. CA.2017.31).

h) Nelle

circostanze descritte è opportuno che questa Camera rimedi essa medesima alla

situazione, visto il lungo tempo trascorso, e preveda una regolamentazione

progressiva del diritto di visita con puntuali verifiche della curatrice

educativa. Che sia nell'interesse dei figli riprendere contatto con il padre,

infatti, è già stato accertato. Quanto al luogo in cui esercitare le visite, data l'alta conflittualità dei genitori è raccomandabile

evitare incontri al domicilio dell'appellante, ciò che non risulterebbe

nell'interesse dei figli (cfr. RtiD II-2017 pag. 783 n. 7c). Riguardo alla

tempistica, la frequenza settimanale e la durata degli incontri (che fino a

oggi non risultano avere superato la mezza giornata) vanno inizialmente

mantenute, mentre una sorveglianza appare giustificata almeno per le prime tre

visite dopo l'attuale sentenza, in modo che la curatrice educativa (o la

persona responsabile del punto d'incontro) possa verificare l'evolvere della

situazione: il comportamento del padre, quello dei figli, i loro vicendevoli rapporti

e le capacità del genitore di occuparsi convenientemente dei gemelli.

Successivamente conviene ampliare gradualmente le visite fino all'estensione

stabilita dal Pretore (anche perché a quel momento i ragazzi avranno sei anni

d'età), ferme restando le verifiche puntuali da parte della curatrice educativa.

Dovessero sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o dovesse –

per motivi che ora sfuggono – rivelarsi inadeguato il regime ordinario degli

incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere la modifica di tempi e

modi (art. 179 cpv. 1 CC), rivolgendosi o al Pretore (art. 275 cpv. 2 CC) o

all'autorità di protezione dei minori (art. 275 cpv. 1 CC). Entro tali limiti l'appello

merita quindi accoglimento.

6.

AP 1 contesta infine

l'autorizzazione al marito di dedurre dai contributi alimentari fr. 6500.–

mensili per l'uso dell'abitazione a Zu__________ fino alla riconsegna della

medesima, sostenendo che il marito non ha mai chiesto di poter procedere in tal

modo. A suo parere il primo giudice si sarebbe sospinto così ultra petita,

in violazione dell'art. 58 CPC.

a) Un debitore alimentare può compensare contributi di mantenimento

a suo carico con oneri rientranti nel fabbisogno dei figli o del creditore ali­mentare

da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una

voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli

dimostri di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD I-2005 pag. 765

consid. 13). Il debitore che intende procedere in tal modo non è tenuto invero a

farsi autorizzare dal giudice, ma può chiedere di essere espressa­mente

abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci,

contestazioni da parte del­l'altro coniuge. Nondimeno, perché il giudice emani

un'autorizzazione del genere occorre una richiesta da parte dell'interessato.

Non tocca al giudice sostituirsi alle facoltà del coniuge e statuire d'ufficio

(I CCA,

sentenza inc. 11.2016.9 del 7 novembre 2017 consid.

9).

b) In concreto il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno della

moglie e dei figli un costo dell'alloggio di fr. 6500.– mensili complessivi,

corrispondenti alla pigione versata da AO 1 alla P__________ P__________ Sarl (doc.

V e ZZZ; sentenza impugnata, consid. 5b). Che il marito assuma direttamente i costi dell'alloggio a Z__________ per fr. 6500.– mensili

è incontestato (sentenza impugnata, pag. 9, lett. D). Di per sé egli può dunque

compensare la spesa con quanto dovuto per il mantenimento di moglie e figli. Egli

non ha chiesto però al Pretore di essere espressamente autorizzato ad agire in

tal modo. Poco importa che egli non abbia formulato la richiesta per essersi sempre

opposto al riconoscimento di contributi alimentari in favore della moglie. La

compensazione, infatti, può riguardare anche il contributo per i figli. Ne

segue che, giudicando su tal punto di propria iniziativa, il Pretore ha trasceso

le richieste di giudizio, violando il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1

CPC). In proposito l'appello merita accoglimento.

7.

Le spese

dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene causa vinta sull'autorizzazione del marito alla

compensazione e, parzialmente, sulla disciplina del diritto di visita. Quanto

alla riconsegna dell'abitazione a Z__________, la richiesta di proroga sarebbe

apparsa verosimilmente fondata nella misura in cui nulla giustificava un

trasferimento di figli prima della fine dell'anno scolastico, mentre la

successiva richiesta di posticipare la partenza al 31 agosto 2019 appariva sin

dall'inizio inammissibile, come figura nel decreto presidenziale del 28 aprile

2017.

(consid. 5 e 7). Tutto ponderato, si giustifica così

di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.

L'esito del giudizio odierno non incide sul dispositivo riguardante le spese

(suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere

invariato.

8.

Quanto ai rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le

decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr.,

sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Un esemplare dell'attuale

decisione va comunicato anche alla curatrice

educativa di É__________ e L__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui non è divenuto

privo d'interesse, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che:

a) il

dispositivo n. 4 della sentenza impugnata (recte: decreto cautelare) è

così riformato:

I figli é__________

e L__________ sono affidati alla custodia della madre, riservato il diritto di

visita del padre da esercitare, in caso di disaccordo, come segue:

– un

pomeriggio la settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00,

sotto sorveglianza, in un punto d'incontro nel Canton Argovia designato dalla

curatrice;

– dopo le prime tre visite (ma anche

prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un pomeriggio

ogni settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, senza sorveglianza;

– dopo

altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, una

giornata ogni settimana, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00,

senza sorveglianza;

– dopo

altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine

settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera

alle ore 19.00;

– dopo

altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine

settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera

alle ore 19.00, come pure

– una settimana a Natale;

– una settimana alternativamente a Pasqua o a

Carnevale;

– una settimana ogni biennio durante le vacanze di

Ognissanti;

– tre settimane durante le ferie estive.

b) il

dispositivo n. 6 §§ è annullato.

2. Le spese processuali di fr.

3000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

a:

– ;

– Pretura della giurisdizione

di Locarno Campagna.

Per la

prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).