11.2016.119
Spese ripetibili
8 febbraio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.119
Lugano
8 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.248 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 14 settembre 2016 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando
sul reclamo del 15 settembre (recte: novembre) 2016 presentato da RE 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 7 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da CO 1 (1979) nei
confronti di RE 1 (1973) all'udienza del 24 febbraio 2015 il Pretore del
Distretto di Riviera ha omologato un accordo sulla vita separata che prevedeva
– tra l'altro – l'affidamento del figlio S__________ (nato il 18 febbraio 2008)
alla madre, riservato il diritto di visita paterno, CO 1 impegnandosi da parte
sua a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per la moglie e di
fr. 1000.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso.
B. Il 14 settembre 2016 RE 1 si
è rivolta al Pretore perché ordinasse di trattenere dallo stipendio del marito
fr. 1900.– mensili, riversandoglieli a titolo di contributo alimentare per
sé e il figlio. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 28 settembre
2016. Il 21 settembre 2016 la patrocinatrice del convenuto ha scritto al
Pretore che CO 1 aveva sempre fatto fronte al versamento dei contributi, di
modo che “per una questione di economia processuale e di risparmio di spese
legali” essa proponeva di respingere l'istanza senza ulteriori formalità. Invitata
a esprimersi, con osservazioni del 26 settembre 2016 l'istante ha ribadito la propria
domanda. Il Pretore ha statuito il 7 novembre 2016, respingendo l'istanza e
ponendo le spese di complessivi fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a
rifondere al convenuto fr. 500.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre (recte:
novembre) 2016 nel quale chiede di “cancellare o almeno diminuire le tasse di
giustizia” e le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2016 CO 1 condivide
il giudizio impugnato, ma per la quantificazione delle ripetibili dichiara di rimettersi
al giudizio della Camera.
in diritto: 1. Una decisione in materia di
spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato
notificato all'istante il 9 novembre 2016. Introdotto il 16 novembre 2016,
il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Il
Pretore ha posto le spese processuali a carico dell'istante, soccombente, condannando
inoltre quest'ultima a rifondere al marito un'indennità per ripetibili “stabilite
d'ufficio in fr. 500.–, in assenza di indicazioni e ritenuta la particolare semplicità
del caso”, non senza soggiungere che le ripetibili sarebbero state dovute quand'anche
l'istante fosse stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. La
reclamante contesta l'addebito delle spese giudiziarie, chiedendo in sintesi di
annullare o di ridurre gli oneri processuali, e censura siccome “alquanto sproporzionato”
l'ammontare delle ripetibili in favore della controparte.
3. Relativamente
alle spese processuali, è pacifico che in concreto l'istanza di diffida ai debitori
è stata respinta. E giusta l'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC le spese
giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente, di modo che sotto
questo profilo la decisione del Pretore è ineccepibile. La reclamante sostiene
che l'iniziativa da lei promossa non era priva di fondamento. Se non che, come
ha ricordato il primo giudice, una diffida ai debitori nel senso degli art. 132
cpv. 1, 177 o 291 CC non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta
o ritardi sporadicamente il versamento di singoli
contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 19a con rinvii). Con tale
motivazione l'interessata non si confronta. Quanto al fatto che la situazione
economica di lei renda il pagamento delle spese “insostenibile”, ciò non basta
per ottenere l'esonero automatico dal pagamento di oneri processuali, né
l'indigenza è sufficiente – da sé sola – per ottenere il beneficio del gratuito
patrocinio (art. 117 CPC). Su questo punto il reclamo è destinato di
conseguenza all'insuccesso.
4. In
merito all'ammontare delle ripetibili, una volta ancora la reclamante sorvola
sulla propria soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per di più, una richiesta di
riduzione dell'indennità fissata dal Pretore andrebbe cifrata, come in tutte le
controversie patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011
del 26 ottobre 2011, consid. 2 pubblicato
in: RSPC 2012 pag. 92; I CCA, sentenza inc. 11.2016.23 del 29 dicembre,
consid. 5). A ragione la reclamante
fa valere per contro che il marito non ha mai postulato ripetibili. Ora, contrariamente a quella che era la vecchia prassi
ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 con rinvio alla nota
518), nell'odierno ordinamento processuale un'indennità per ripetibili non è più assegnata d'ufficio (DTF
139 III 344 consid. 4.3 con riferimenti; v. anche Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Lugano 2011, pag. 430). Nella fattispecie la patrocinatrice del convenuto
ha chiesto per finire “che la tassa e le spese di giudizio, sempre che
prelevate, siano poste a carico della parte istante”, ma non ha preteso
ripetibili (lettera al Pretore del 21 settembre 2016). Ne segue che,
attribuendo al convenuto un'indennità non richiesta, il primo giudice ha
violato il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). In proposito il reclamo merita
dunque accoglimento.
5. Gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv, 2 CPC). Sulle
ripetibili tuttavia il convenuto non ha proposto di respingere il reclamo e non
può essere ritenuto soccombente, di modo che non è il caso di addebitargli costi
(DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Tanto vale di conseguenza, nelle circostanze
descritte, rinunciare al prelievo di oneri in questa sede.
6. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse
davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato
come segue:
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono
poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
2. Non si riscuotono spese per il
reclamo.
3. Notificazione a:
–;
–Cesare.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).