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Decisione

11.2016.12

Azione fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC e azione fondata sull'art. 679 cpv. 1 CC: legittimazione passiva nel caso di un fondo costituito in proprietà per piani

23 luglio 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi titolari delle proprietà per piani n. 18 140,

n. 18 142 e n. 18 143 siano subentrati in causa, nel caso

specifico l'azione negatoria non andasse respinta anch'essa per tale ragione. Fossero

almeno subentrati i nuovi acquirenti, si sarebbe – forse – potuto transigere,

ma ciò non è avvenuto. Sia come sia, nella fattispecie la rimozione degli ancoraggi

era condizionata alla “messa in sicurezza” del fondo vicino, ossia all'accoglimento

dell'azione fondata sull'art. 679 cpv. 1 CC per ottenere l'esecuzione di opere di

premunizione sul fondo contiguo. E in concreto tale azione era destinata

all'insuccesso perché, foss'anche stata proponibile contro i comproprietari

personalmente, essa avrebbe dovuto coinvolgere anche i nuovi acquirenti, i

quali invece sono rimasti estranei alla causa. Se ne conclude che, dovendo essere

respinta l'azione ancorata al­l'art. 679 cpv. 1 CC, veniva meno anche l'azione

negatoria a essa condizionata. Nel risultato la sentenza impugnata resiste

dunque alla critica.

f) Domandarsi

se l'attrice possa reintrodurre le stesse azioni, dirigendole contro la

comunione dei comproprietari della particella n. 1958 (anziché contro singoli

condomini) non è un interrogativo che va risolto in questa sede. Si ricordi

unicamente che tanto l'azione fondata sull'art. 679 cpv. 1 CC quanto l'azione

negatoria dell'art. 641 cpv. 1 CC hanno natura reale e sono quindi imprescrittibili

(DTF 111 II 436 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12

aprile 2018 consid. 2). Rivolte contro la comunione dei comproprietari, esse

non si identificherebbero perciò con le precedenti. Non è il caso tuttavia di

approfondire il tema, che esula dai limiti dell'attuale giudizio.

4. Riguardo alla

pretesa di risarcimento dei danni “connessi alla posa dei noti ancoraggi sul fondo”,

l'azione andava diretta contro l'autore delle indebite opere sporgenti, in applicazione

dell'art. 41 CO (Foëx, op. cit., n. 50 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., vol. I,

pag. 367 n. 1039; cfr. anche DTF 100 III 307), rispettivamente contro il proprietario

anteriore che avesse causato il danno per avere trasceso nell'esercizio del suo

diritto di proprietà (art. 679 cpv. 1 CC; Bohnet,

op. cit., § 44 n. 27; Bovey, op.

cit., n. 29 ad art. 679 CC; Steinauer,

op. cit., vol. II, pag. 258 n. 1905a; Meier-Hayoz, op. cit., n. 54 ad art. 679

CC).

a) Il

Pretore ha rifiutato all'attrice ogni risarcimento con l'argomento che la posa

degli ancoraggi non costituisce un atto illecito. Si è limitato pertanto a

riconoscerle l'indennizzo di fr. 5000.– offerto dalla convenuta (sentenza

impugnata, consid. 11 e 12). In sintesi, a suo parere, quantunque gli ancoraggi

sconfinanti nel sottosuolo dell'attrice siano stati eseguiti senza permesso e

senza che ciò possa trovare giustificazione nel diritto di riposizione previsto

dal diritto cantonale (art. 119 LAC), l'attrice non ha dimostrato un

interesse degno di protezione all'esercizio del suo diritto di proprietà nel sottosuolo,

limitandosi a considerazioni ipotetiche sullo sfruttamento futuro del fondo allorquando

le prescrizioni edilizie impongono una distanza dal confine di tre metri e gli

ancoraggi non sarebbero di alcun disturbo in caso di edificazione in altre

parti del terreno.

b) L'appellante

obietta che, non fossero tolti gli ancoraggi, al momento in cui essa intraprenderà

opere edili sul proprio fondo dovrà affrontare spese supplementari per rimuoverli,

spendendo secondo il perito quasi fr. 10 000.–.

Tale costo si aggiunge ai circa fr. 10 000.–

“già fatti valere dovuti ai costi legali e di consulenza specialistica

necessari a chiarire l'operato dell'attrice prima dell'avvio della causa”. L'appellante

ricorda altresì che, secondo il perito, qualora una nuova costruzione fosse

Considerandi

posta in quella zona e implicasse uno scavo importante, parte degli ancoraggi

andrebbe effettivamente eliminata, sicché non si giustifica di chiederle altre

prove quanto all'interesse degno di protezione per l'esercizio del suo diritto

di proprietà nel sottosuolo.

c) Già

si è detto che, dandosi danni consecutivi a una lesione del diritto di proprietà

(art. 641 cpv. 2 CC), è possibile esigere dall'autore della turbativa il risarcimento

del danno valendosi dell'art. 41 CO. Tale norma conferisce la possibilità di ottenere

la rifusione del pregiudizio dovuto all'agire illecito del terzo, dimostrando

l'ammontare del danno (art. 42 cpv. 1 CO), salvo che ciò sia impossibile e si

debba far capo perciò al prudente criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO).

Nella fattispecie è controverso non solo il comportamento illecito della

convenuta, ma anche l'esistenza del danno e il suo ammontare. Conviene

esaminare anzitutto quest'ultimo aspetto.

d) L'interessata

rivendica un danno di fr. 10 000.– dovuto

ai costi legali e di consulenza specialistica che essa ha dovuto affrontare per

chiarire la questione prima di scendere in lite. Ora, la prassi ha già avuto

modo di precisare più volte che le spese di assistenza legale precedenti

l'apertura di una causa, non presumibilmente comprese nelle ripetibili che la

parte vittoriosa può pretendere al termine del processo, costituiscono una

posta del danno (DTF 139 III 192 consid. 4.2; sentenza

del Tribunale federale 4A_84/2016 del 5 settembre 2016 consid. 4; RtiD

II-2005 pag. 681 consid. 10a con rinvii). Nella fattispecie figurano agli

atti due note d'onorario della legale del­l'attrice, per complessivi fr.

3906.

, riguardanti prestazioni di consulenza e scambi di corrispondenza inerenti

alla sicurezza della sua particella e alla procedura

nei confronti della convenuta (doc. U e V). Quest'ultima non mette in dubbio la

necessità di simili prestazioni nella situazione concreta, né si può

dire che, oggettivamente, rivolgersi a un avvocato in quei frangenti fosse inadeguato.

Rimarrebbe così il problema di sapere se, fosse l'attrice risultata vincente, tali

spese sarebbero state riconosciute in aggiunta alle ripetibili.

e) Relativamente

alla consulenza specialistica cui ha fatto ricorso il gerente dell'attrice (doc.

H, M e N), tutto si ignora sul costo delle relative prestazioni. Trattandosi di

un esborso la cui prova era senz'altro possibile, non si giustifica di

ricorrere – per ipotesi – all'apprezzamento

del giudice secondo l'art. 42 cpv. 2

CO, che va applicato con riserbo (Werro

in: Commentaire romand, CO I, 2ª

edizione, n. 26 ad art. 42 CO con rimandi). Su questo punto l'appello

è destinato già di primo acchito all'insuccesso.

f) Con

riferimento al costo per la rimozione degli ancoraggi in caso di riedificazione

del fondo dell'attrice, il perito li ha stimati in fr. 8630.– (referto dell'agosto

2013, pag. 6). Ora, si conviene che un risarcimento fondato sull'art. 41 CO può

anche coprire un danno futuro. A tal fine occorrono però sufficienti indizi per

presumere che, secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose,

il danno si verifichi (Werro, op.

cit., n. 15 ad art. 41 CO). L'ipotesi di un danno eventuale, che interverrà

solo nel caso in cui si concreti un determinato rischio, non basta (Werro, op. cit., n. 16 ad art. 42

CO). Nella fattispecie l'attrice non ha sufficientemente dimostrato l'intenzione

di eseguire infrastrutture nella porzione del fondo interessata dagli ancoraggi.

Non ha comprovato dunque l'ammontare di un danno, se non per i fr. 3906.90 dovuti

a prestazioni preprocessuali della sua patrocinatrice. Considerato nondimeno

che essa si è vista riconoscere dal Pretore un indennizzo di fr. 5000.–, non vi

è spazio per un risarcimento ulteriore. Ne segue che, già per questo motivo, l'appello

risulta infondato, ciò che rende superfluo interrogarsi sull'illiceità

dell'agire della convenuta.

5.

Le spese della

decisione odierna seguono il principio della soccom­benza (art. 106 cpv. 1

CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato

osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

6.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, anche tenendo

presente che la domanda principale non si somma a quella subordinata (art. 52

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi

fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

5000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).