11.2016.12
Azione fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC e azione fondata sull'art. 679 cpv. 1 CC: legittimazione passiva nel caso di un fondo costituito in proprietà per piani
23 luglio 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.12
Lugano
23 luglio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2010.44 (vicinato: azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 4 maggio 2010 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. RA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. RA 2 ),
giudicando sull'appello
del 29 febbraio 2016 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 27 gennaio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. La AP 1 è
proprietaria della particella n. 1955 RFD di __________ (923 m²), su cui
sorge una casa d'abitazione. Il fondo, situato in collina, confina a est con la
particella n. 1958 (2301 m²). Quest'ultima è stata costituita in proprietà per
piani prima della costruzione. Nel luglio del 2009 la AO 1, a quel tempo unica
proprietaria del fondo, ha cominciato a costruire
uno stabile di cinque appartamenti (proprietà per piani dalla n. 18 139 alla n. 18 143)
con autorimessa interrata (proprietà per piani n. 18 138), disposti a gradoni. Per consolidare la parete di scavo, profonda
più di 8 m, lunga oltre 19 m e situata a una distanza fra 2 e 4 m dal confine
con la particella n. 1955, essa ha praticato 27 ancoraggi costituiti da barre cave
in acciaio riempite con malta d'iniezione, di circa 8 m di lunghezza e dal
diametro di 32 mm, distribuite su una parete chiodata a una profondità fra 1.66
e 7.82 m dalla superficie del terreno sistemato della particella n. 1955 e
sconfinanti da 4 a 6 m in tale fondo.
B. Il 4 maggio 2010 la AP
1 ha convenuto la AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
per ottenere, già in via cautelare, la sospensione dei lavori sulla particella
n. 1958 e l'ingiunzione alla convenuta di togliere gli ancoraggi infissi nel sottosuolo
della sua particella n. 1955. All'udienza del 19 maggio 2010, indetta per la
discussione cautelare, essa ha ribadito la propria richiesta, alla quale la AO
1 si è opposta. Decadute infruttuose le trattative per una soluzione amichevole
della lite, il 1° marzo 2012 la AP 1 ha dichiarato al Pretore di ritirare
l'istanza cautelare e ha completato la petizione con una domanda intesa al risarcimento
dei danni, quantificati “cautelativamente” in fr. 55 000.–.
C. Nella sua risposta di
merito, del 20 aprile 2012, la AO 1 ha proposto di respingere la petizione,
offrendo in via subordinata il versamento di fr. 5000.– a saldo di ogni pretesa
derivante dalla posa degli ancoraggi. Con replica del 24 maggio 2012 l'attrice ha
chiesto nuovamente di ordinare alla convenuta di togliere gli ancoraggi e di rifonderle
fr. 55 000.– a titolo di risarcimento
danni. In una duplica del 22 giugno 2012 la convenuta ha ribadito la propria
posizione. Nel frattempo, il 6 giugno 2012, la AO 1 ha venduto la proprietà per
piani n. 18 143 a S__________ W__________-K__________
e R__________ K__________ in ragione di un mezzo ciascuno, compresa la quota di
due noni dell'autorimessa. Il 2 luglio 2012 inoltre essa ha venduto a B__________
S__________ la proprietà per piani n. 18 142
unitamente ad altri due noni dell'autorimessa.
D. All'udienza
preliminare del 2 ottobre 2012 le parti hanno confermato le loro richieste e hanno
notificato prove, che il Pretore ha ammesso seduta stante. Il 25 giugno 2013 la
AO 1 ha poi venduto a R__________ e R__________ W__________ la proprietà per
piani n. 18 140 in ragione di un mezzo
ciascuno, compresa la quota di altri due noni dell'autorimessa. L'istruttoria,
durante la quale l'ing. R__________ C__________ è stato chiamato a rilasciare
una perizia, è terminata il 20 ottobre 2014. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del
16 novembre 2015 l'attrice ha chiesto di condannare la AO 1 a rimuovere i noti
ancoraggi dal sottosuolo della particella n. 1955 dopo “aver posto in totale sicurezza il fondo n. 1958” e a versarle un indennizzo
fr. 10 000.–, subordinatamente a “porre in totale
sicurezza il fondo n. 1958” (senza togliere gli ancoraggi) e a versarle un
indennizzo di fr. 20 000.–. Nel suo
memoriale conclusivo del 12 novembre 2015 la AO 1 ha ribadito il proprio punto
di vista.
E. Statuendo con
sentenza del 27 gennaio 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha obbligato la AO 1 a versare alla AP 1 un indennizzo di fr.
5000.– entro venti giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Le altre
domande sono state respinte. Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 2800.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere
alla convenuta fr. 5000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 febbraio
2016 per ottenere che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di
condannare la AO 1 a rimuovere i noti ancoraggi dal sottosuolo della particella
n. 1955 dopo “aver posto in totale sicurezza
il fondo n. 1958” e a versarle un indennizzo fr. 10 000.–, subordinatamente a “porre in totale sicurezza il fondo n.
1958” (senza togliere gli ancoraggi) e a versarle un indennizzo di
fr. 20 000.–. Nelle sue osservazioni del 10 maggio
2016 la AO 1 propone di respingere l'appello. Il 27 settembre 2017 il vicepresidente
di questa Camera ha impartito alla convenuta un termine per documentare l'eventuale
subingresso di S__________ W__________-K__________ e R__________ K__________, quello
di B__________ S__________ e quello di R__________ e R__________ W__________ in
sua vece nel processo, confermando il proprio assenso, con l'avvertenza che il
silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia al subingresso, rispettivamente
come mancata autorizzazione al subingresso. La convenuta non ha reagito.
in diritto: 1. Alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre
2010 in azioni ordinarie, trattate con la procedura degli art. 165 segg. CPC
ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano controversie esclusivamente patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha fissato tale valore in fr. 55 000.–,
corrispondenti alla richiesta di risarcimento danni formulata inizialmente
dall'attrice. Quest'ultima, nel memoriale conclusivo, ha ridotto la richiesta a
fr. 10 000.–, ma a tale importo vanno
aggiunti i costi per la messa in sicurezza della particella n. 1958 e la
rimozione degli ancoraggi, stimati dal perito rispettivamente in fr. 132 200.– e in fr. 211
175.– (referto, pag. 9 e complemento, pag. 8). Sta di fatto che,
comunque sia, sotto il profilo del valore litigioso l'appello è ricevibile. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla
legale dell'attrice il 28 gennaio 2016. Cominciato a decorrere l'indomani, il
termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 27 febbraio 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Depositato il 29 febbraio 2016 (data del timbro postale sulla busta
d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in
esame è di conseguenza ricevibile.
2. Durante il processo
di primo grado la convenuta ha venduto tre delle sue cinque proprietà per piani
(la n. 18 140, la n. 18 142 e la n. 18 143)
insieme con le quote di comproprietà dell'autorimessa a esse correlate (sei
noni complessivi della proprietà per piani n. 18 138).
Ora, l'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese (applicabile davanti al Pretore)
prevedeva che, dandosi alienazione dell'oggetto litigioso, il processo
continuasse tra le parti in causa e la sentenza passasse in giudicato anche nei
confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa
l'acquisto del terzo in buona fede. Invitati dal Pretore, del resto, a dichiarare
se subentrassero alla AO 1, S__________ W__________-K__________, R__________ K__________
e B__________ S__________ non hanno reagito, di modo che la convenuta ha continuato
a difendere in proprio nome tali acquirenti, come ha fatto in seguito con R__________
e R__________ W__________, che il Pretore ha rinunciato a interpellare.
In appello si applica nondimeno
la procedura nuova, la quale dispone che qualora l'oggetto litigioso sia
alienato pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel processo al
posto dell'alienante” (art. 83
cpv. 1 CPC), senza che la controparte possa opporsi. Da parte sua, l'alienante
non può più continuare il processo in luogo e
vece degli acquirenti (I CCA, sentenza inc. 11.2014.75 del 6 ottobre
2016, consid. 2 con rinvii). Chiamati dal vicepresidente di questa Camera a confermare
il loro subingresso alla AO 1, però, i nuovi titolari delle tre proprietà per
piani non hanno reagito. Tanto meno la convenuta ha rilasciato l'eventuale consenso
al subentro. In siffatte circostanze la sostituzione di parte non si è perfezionata.
Sul problema di sapere quali siano le conseguenze del mancato
subingresso da parte degli acquirenti si tornerà oltre (consid. 3d e 3e). Basti
per ora accertare che costoro sono rimasti estranei al procedimento.
3. Nella fattispecie la
AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1 chiedendo per finire, nel memoriale
conclusivo, quanto segue:
Alla società AO 1 è fatto ordine di togliere gli
ancoraggi illecitamente posati nel sottosuolo del fondo part. n. 1955 RFD __________,
di proprietà della società AP 1, dopo avere preventivamente posto in sicurezza
il fondo n. 1958 di sua proprietà, come pure di indennizzare la società AP 1
dei danni connessi alla posa dei noti ancoraggi sul suo fondo, mediante il
versamento di un importo pari a fr. 10 000.–.
In
via subordinata essa ha formulato la seguente domanda:
Alla società AO 1 è fatto ordine di porre in sicurezza
il fondo n. 1958 di sua proprietà, prescindendo dagli ancoraggi posati nel
sottosuolo del fondo n. 1955 RFD __________, di proprietà della società AP 1,
come pure di indennizzare la società AP 1 dei danni connessi alla posa dei noti
ancoraggi sul fondo, mediante il versamento di un importo pari quantomeno a fr.
20 000.–.
Se non che, come
l'attrice medesima ha rilevato, il 5 febbraio 2009 la particella n. 1958 è stata
costituita in proprietà per piani (petizione, pag. 2 punto 2). Giova domandarsi
anzitutto, di conseguenza, se la petizione sia stata orientata correttamente, ovvero
sia stata diretta contro il soggetto passivamente legittimato nel caso specifico.
La questione va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag.
657 consid. 2 con rimando), giacché la qualità
per difendere in un processo civile pertiene – come la qualità per agire – alle
condizioni sostanziali della pretesa e la sua mancanza comporta il rigetto
dell'azione nel merito, senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi
che connotano la domanda (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4).
a)
Trattandosi degli ancoraggi che dalla particella n. 1958 penetrano nel fondo
vicino, cioè di opere sporgenti nel senso dell'art. 674 CC, la AP 1 poteva
senz'altro chiederne l'eliminazione mediante azione negatoria (art. 641 cpv. 2
CC: sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12 aprile 2018 consid. 2
con rinvio). Nel caso specifico, nondimeno, la postulata rimozione di quei
manufatti è subordinata alla preventiva “messa
in sicurezza” della particella n. 1958. Ora, una richiesta volta a
ottenere opere di premunizione sul fondo all'origine del danno o della minaccia
(per evitare in specie scoscendimenti dovuti alla rimozione degli ancoraggi),
non può fondarsi sull'art. 641 cpv. 2 CC, che consente di esigere tutt'al più
il ripristino del fondo dello stato anteriore
(sentenza del Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009 consid.
3.3.1 con rinvio a DTF 100 II 309). Può essere ottenuta solo facendo capo
all'art. 679 cpv. 1 CC (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 253 n. 1894; Rey/ Strebel in: Basler Kommentar, ZGB
II, 5ª edizione, n. 18 ad art. 679; Bovey
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016,
n. 40 ad art. 679).
b) L'azione
fondata sull'art. 679 cpv. 1 CC va diretta contro il proprietario attuale del
fondo all'origine del danno o della minaccia, essendo lui l'unico in grado di
adottare i provvedimenti necessari, anche nel caso in cui non sia personalmente
all'origine della turbativa (Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 53 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 258 n. 1905a e nota n. 23; Rey/Strebel,
op. cit., n. 26 ad art. 679; Bovey,
op. cit., n. 29 ad art. 679). E se il fondo dal quale incombe il danno o
dal quale proviene la molestia è costituito in proprietà per piani, la causa va
diretta contro la comunione dei comproprietari, per lo meno ove la molestia provenga da una parte comune (RtiD I-2009
pag. 638 con rinvio; I-2005 pag. 803 consid. 4b; Rep. 1997
pag. 153 consid. 4 con rinvio; v. anche Meier-Hayoz, op. cit., n. 98 ad art. 712l CC; Steinauer, op. cit., vol. II, pag.
259 n. 1905d; Bovey, op. cit., n.
32 ad art. 679 CC; Bösch in: Basler
Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 16 ad art. 712l
CC; Bohnet, Actions civiles,
Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 44 n. 32).
c) Nella
fattispecie, come detto, la particella n. 1958 è stata costituita in proprietà
per piani già “prima della costruzione dell'edificio” (doc. 2). Soggiaceva
quindi a tale regime sin dall'inizio dei lavori (cfr. DTF 143 III 544 consid. 4.3.1
con rinvio). Con l'iscrizione della proprietà per piani nel registro fondiario è
sorta automaticamente una comunione dei comproprietari (Wermelinger, La proprieté par étages, 3ª edizione, n. 9, 10 e
12 ad art. 712l
CC; Amoos Piguet in: Commentaire romand,
CC II, Basilea 2016, n. 3 ad art. 712l). Nelle circostanze descritte,
per ottenere sulla particella n. 1958 provvedimenti atti a prevenire danni da
parti comuni alla particella n. 1955, l'attrice avrebbe dovuto procedere contro
la comunione dei comproprietari. Certo, al momento in cui ha promosso causa
tutte le unità appartenevano ancora alla AO 1. Questa non si identificava
tuttavia con la comunione dei comproprietari (RtiD
II-2008 pag. 661 n. 33c consid. 3a; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2016.65 del 17 novembre 2017 consid. 6). Del resto, una comunione dei
comproprietari può essere composta anche di una sola persona (cfr. Wermelinger, op., cit., n. 13 ad
art. 712l CC),
senza per ciò identificarsi con essa. Ne segue che, introdotta nei confronti di
una parte sprovvista della legittimazione passiva, in concreto l'azione fondata
sull'art. 679 cpv. 1 CC andava respinta già per tale motivo.
d) In
una recente tesi un autore sostiene invero che, seppure si tratti di molestie
provenienti da parti comuni, la posizione di un proprietario per piani è assimilabile
a quella di un comproprietario ordinario (Piccinin,
La propriété par étages en procès, Friburgo 2015, pag. 97 n. 207 seg.). Si
seguisse tale orientamento, un'azione fondata sull'art. 679 cpv. 1 CC potrebbe
essere diretta anche contro i comproprietari del fondo da cui proviene la
molestia riuniti in litisconsorzio necessario. Resta il fatto che in concreto ciò
non profitterebbe all'attrice, poiché nel frattempo tre unità su cinque della
proprietà per piani sono passate a nuovi titolari e la AO 1 non potrebbe più,
da sé sola, eseguire opere di premunizione su parti comuni del condominio. Quanto
ai nuovi comproprietari, rifiutando di subentrare nel processo, essi non sono
tenuti ad assumere alcun obbligo. In ogni modo l'azione fondata sull'art. 679
cpv. 1 CC contro la sola AO 1 non sarebbe quindi stata destinata a miglior
sorte.
e) Per quanto concerne l'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC, in
caso di sporgenze dovute a parti comuni di una proprietà per piani essa va diretta
– a sua volta – contro la comunione dei comproprietari (Piccinin, op. cit., pag. 73 n. 153), ma in alternativa può
essere diretta anche contro l'autore dell'opera (Foëx in: Commentaire romand, CC II, op. cit., n. 38 ad art.
641; Wiegand in: Basler Kommentar,
ZGB II, op. cit., n. 62 ad art. 641; Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 180 n. 680; Steinauer,
op. cit., vol. I, 5ª edizione, pag. 365 n. 1031). Costui non perde la
legittimazione passiva nemmeno se aliena il fondo dal quale sporge il manufatto
(DTF 100 II 309; Steinauer, op.
cit., pag. 365 n. 1031a; Gross/Zuber
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 21 ad art. 83
CC), poiché egli può sempre essere tenuto a eliminare opere che sconfinano nel
fondo dell'attore. Meier-Hayoz ritiene
tuttavia che ciò valga solo nel caso in cui la turbativa dipenda dalla volontà
del proprietario alienante (in:
Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 98 ad art. 641 CC). Bohnet reputa inoltre, da parte sua, che
qualora la turbativa perduri, l'azione debba essere promossa contro il nuovo proprietario
del fondo (Actions civiles, Conditions et conclusions, op. cit., § 40 n. 24).
In
definitiva v'è da domandarsi se, intentata unicamente contro la AO 1 senza che
Fatti
i nuovi titolari delle proprietà per piani n. 18 140,
n. 18 142 e n. 18 143 siano subentrati in causa, nel caso
specifico l'azione negatoria non andasse respinta anch'essa per tale ragione. Fossero
almeno subentrati i nuovi acquirenti, si sarebbe – forse – potuto transigere,
ma ciò non è avvenuto. Sia come sia, nella fattispecie la rimozione degli ancoraggi
era condizionata alla “messa in sicurezza” del fondo vicino, ossia all'accoglimento
dell'azione fondata sull'art. 679 cpv. 1 CC per ottenere l'esecuzione di opere di
premunizione sul fondo contiguo. E in concreto tale azione era destinata
all'insuccesso perché, foss'anche stata proponibile contro i comproprietari
personalmente, essa avrebbe dovuto coinvolgere anche i nuovi acquirenti, i
quali invece sono rimasti estranei alla causa. Se ne conclude che, dovendo essere
respinta l'azione ancorata all'art. 679 cpv. 1 CC, veniva meno anche l'azione
negatoria a essa condizionata. Nel risultato la sentenza impugnata resiste
dunque alla critica.
f) Domandarsi
se l'attrice possa reintrodurre le stesse azioni, dirigendole contro la
comunione dei comproprietari della particella n. 1958 (anziché contro singoli
condomini) non è un interrogativo che va risolto in questa sede. Si ricordi
unicamente che tanto l'azione fondata sull'art. 679 cpv. 1 CC quanto l'azione
negatoria dell'art. 641 cpv. 1 CC hanno natura reale e sono quindi imprescrittibili
(DTF 111 II 436 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12
aprile 2018 consid. 2). Rivolte contro la comunione dei comproprietari, esse
non si identificherebbero perciò con le precedenti. Non è il caso tuttavia di
approfondire il tema, che esula dai limiti dell'attuale giudizio.
4. Riguardo alla
pretesa di risarcimento dei danni “connessi alla posa dei noti ancoraggi sul fondo”,
l'azione andava diretta contro l'autore delle indebite opere sporgenti, in applicazione
dell'art. 41 CO (Foëx, op. cit., n. 50 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., vol. I,
pag. 367 n. 1039; cfr. anche DTF 100 III 307), rispettivamente contro il proprietario
anteriore che avesse causato il danno per avere trasceso nell'esercizio del suo
diritto di proprietà (art. 679 cpv. 1 CC; Bohnet,
op. cit., § 44 n. 27; Bovey, op.
cit., n. 29 ad art. 679 CC; Steinauer,
op. cit., vol. II, pag. 258 n. 1905a; Meier-Hayoz, op. cit., n. 54 ad art. 679
CC).
a) Il
Pretore ha rifiutato all'attrice ogni risarcimento con l'argomento che la posa
degli ancoraggi non costituisce un atto illecito. Si è limitato pertanto a
riconoscerle l'indennizzo di fr. 5000.– offerto dalla convenuta (sentenza
impugnata, consid. 11 e 12). In sintesi, a suo parere, quantunque gli ancoraggi
sconfinanti nel sottosuolo dell'attrice siano stati eseguiti senza permesso e
senza che ciò possa trovare giustificazione nel diritto di riposizione previsto
dal diritto cantonale (art. 119 LAC), l'attrice non ha dimostrato un
interesse degno di protezione all'esercizio del suo diritto di proprietà nel sottosuolo,
limitandosi a considerazioni ipotetiche sullo sfruttamento futuro del fondo allorquando
le prescrizioni edilizie impongono una distanza dal confine di tre metri e gli
ancoraggi non sarebbero di alcun disturbo in caso di edificazione in altre
parti del terreno.
b) L'appellante
obietta che, non fossero tolti gli ancoraggi, al momento in cui essa intraprenderà
opere edili sul proprio fondo dovrà affrontare spese supplementari per rimuoverli,
spendendo secondo il perito quasi fr. 10 000.–.
Tale costo si aggiunge ai circa fr. 10 000.–
“già fatti valere dovuti ai costi legali e di consulenza specialistica
necessari a chiarire l'operato dell'attrice prima dell'avvio della causa”. L'appellante
ricorda altresì che, secondo il perito, qualora una nuova costruzione fosse
Considerandi
posta in quella zona e implicasse uno scavo importante, parte degli ancoraggi
andrebbe effettivamente eliminata, sicché non si giustifica di chiederle altre
prove quanto all'interesse degno di protezione per l'esercizio del suo diritto
di proprietà nel sottosuolo.
c) Già
si è detto che, dandosi danni consecutivi a una lesione del diritto di proprietà
(art. 641 cpv. 2 CC), è possibile esigere dall'autore della turbativa il risarcimento
del danno valendosi dell'art. 41 CO. Tale norma conferisce la possibilità di ottenere
la rifusione del pregiudizio dovuto all'agire illecito del terzo, dimostrando
l'ammontare del danno (art. 42 cpv. 1 CO), salvo che ciò sia impossibile e si
debba far capo perciò al prudente criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO).
Nella fattispecie è controverso non solo il comportamento illecito della
convenuta, ma anche l'esistenza del danno e il suo ammontare. Conviene
esaminare anzitutto quest'ultimo aspetto.
d) L'interessata
rivendica un danno di fr. 10 000.– dovuto
ai costi legali e di consulenza specialistica che essa ha dovuto affrontare per
chiarire la questione prima di scendere in lite. Ora, la prassi ha già avuto
modo di precisare più volte che le spese di assistenza legale precedenti
l'apertura di una causa, non presumibilmente comprese nelle ripetibili che la
parte vittoriosa può pretendere al termine del processo, costituiscono una
posta del danno (DTF 139 III 192 consid. 4.2; sentenza
del Tribunale federale 4A_84/2016 del 5 settembre 2016 consid. 4; RtiD
II-2005 pag. 681 consid. 10a con rinvii). Nella fattispecie figurano agli
atti due note d'onorario della legale dell'attrice, per complessivi fr.
3906.
, riguardanti prestazioni di consulenza e scambi di corrispondenza inerenti
alla sicurezza della sua particella e alla procedura
nei confronti della convenuta (doc. U e V). Quest'ultima non mette in dubbio la
necessità di simili prestazioni nella situazione concreta, né si può
dire che, oggettivamente, rivolgersi a un avvocato in quei frangenti fosse inadeguato.
Rimarrebbe così il problema di sapere se, fosse l'attrice risultata vincente, tali
spese sarebbero state riconosciute in aggiunta alle ripetibili.
e) Relativamente
alla consulenza specialistica cui ha fatto ricorso il gerente dell'attrice (doc.
H, M e N), tutto si ignora sul costo delle relative prestazioni. Trattandosi di
un esborso la cui prova era senz'altro possibile, non si giustifica di
ricorrere – per ipotesi – all'apprezzamento
del giudice secondo l'art. 42 cpv. 2
CO, che va applicato con riserbo (Werro
in: Commentaire romand, CO I, 2ª
edizione, n. 26 ad art. 42 CO con rimandi). Su questo punto l'appello
è destinato già di primo acchito all'insuccesso.
f) Con
riferimento al costo per la rimozione degli ancoraggi in caso di riedificazione
del fondo dell'attrice, il perito li ha stimati in fr. 8630.– (referto dell'agosto
2013, pag. 6). Ora, si conviene che un risarcimento fondato sull'art. 41 CO può
anche coprire un danno futuro. A tal fine occorrono però sufficienti indizi per
presumere che, secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose,
il danno si verifichi (Werro, op.
cit., n. 15 ad art. 41 CO). L'ipotesi di un danno eventuale, che interverrà
solo nel caso in cui si concreti un determinato rischio, non basta (Werro, op. cit., n. 16 ad art. 42
CO). Nella fattispecie l'attrice non ha sufficientemente dimostrato l'intenzione
di eseguire infrastrutture nella porzione del fondo interessata dagli ancoraggi.
Non ha comprovato dunque l'ammontare di un danno, se non per i fr. 3906.90 dovuti
a prestazioni preprocessuali della sua patrocinatrice. Considerato nondimeno
che essa si è vista riconoscere dal Pretore un indennizzo di fr. 5000.–, non vi
è spazio per un risarcimento ulteriore. Ne segue che, già per questo motivo, l'appello
risulta infondato, ciò che rende superfluo interrogarsi sull'illiceità
dell'agire della convenuta.
5.
Le spese della
decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato
osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
6.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, anche tenendo
presente che la domanda principale non si somma a quella subordinata (art. 52
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi
fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
5000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).