11.2016.120
Lesione della personalità: riparazione del torto morale
15 febbraio 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.120
Lugano
15 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2016.2 (protezione della personalità: torto morale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione del 23 marzo 2016 da
AP 1
(già
patrocinata dall'avv.)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
statuendo sull'appello (“reclamo”)
del 16 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
il 14 ottobre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 settembre 2011 si è
verificato a __________ un incidente della circolazione, risoltosi con soli
danni materiali, che ha coinvolto AP 1 e AO 1. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, il 13 febbraio 2014 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto
di Vallemaggia per ottenere il pagamento di fr. 10
000.– oltre interessi al 10% dal 27 settembre 2011 comprendenti spese di
riparazione del veicolo (fr. 7541.20), aumento del premio assicurativo sull'arco
di cinque anni (fr. 1013.25), costo di un veicolo sostitutivo (fr. 324.–) e riparazione
del torto morale, avendo “il convenuto durante l'udienza di conciliazione
invitato l'attrice a promuovere la causa a Mendrisio”. AO 1 ha proposto il 13 marzo
2014 di respingere l'azione. Statuendo il 20 ottobre 2014, il Pretore ha respinto
la petizione. Adita dall'attrice, con sentenza del 27 marzo 2015 la seconda
Camera civile del Tribunale di appello ha confermato la decisione impugnata
(inc. 12.2014.205).
B. Decaduto infruttuoso il 3
febbraio 2016 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2015.16), il 23 marzo 2016
AP 1 ha nuovamente convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere il pagamento
di fr.10 000.– oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2014, motivando la
richiesta come riparazione del torto morale per le seguenti affermazioni
proferite dal convenuto e dal suo legale nel corso della precedente causa:
– “promuovere la causa a Mendrisio”;
– “malgrado la nota situazione finanziaria [il convenuto]
si riserva di far verificare dalle autorità penali il comportamento della
signora AP 1”;
– “si tratta di un ricorso [di AP 1] chiaramente
defatigatorio e temerario, senza alcun costrutto di alcun genere” e
– “temerarietà dell'opposizione [di AP
1 al precetto esecutivo]”.
Invitato
a formulare osservazioni, AO 1 ha proposto l'8 aprile 2016 di respingere
l'azione. Al dibattimento dell'11 maggio 2016, indetto per le prime arringhe,
le parti hanno riconfermato le rispettive posizioni ed entrambe hanno offerto
prove. Il 13 maggio 2016 il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove,
respingendo le testimonianze offerte dall'istante, così come gli interrogatori
o le deposizioni delle parti. Un reclamo introdotto il 27 maggio 2016 da AP 1
contro tale disposizione ordinatoria processuale è stato dichiarato
inammissibile dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza
dell'11 luglio 2016 (inc. 13.2016.39). L'istruttoria della causa è poi terminata
il 14 luglio 2016. Alle arringhe finali del 31 agosto 2016 le parti hanno ribadito
il loro punto di vista.
C. Statuendo il 22 settembre 2016 senza
motivazione, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali,
con una tassa di giustizia di fr. 250.–, a carico dell'istante, tenuta a rifondere
al convenuto fr. 2500.– per ripetibili. Dando seguito a una richiesta presentata
il 28 settembre 2016 da AP 1, il Pretore ha motivato la decisione il 14 ottobre
2016.
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 16
novembre 2016 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso
di accogliere la sua petizione. Il memoriale non è stato comunicato al
convenuto per osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze
emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello
entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
presupposto è dato, visto l'ammontare della riparazione per torto morale chiesta
dall'appellante (fr. 10 000.–). Il reclamo
di AP 1 dev'essere trattato perciò come appello. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata all'ex patrocinatore
dell'attrice il 18 ottobre 2016. Introdotto il 16 novembre 2016, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2. Al memoriale l'appellante
acclude una dichiarazione del 10 novembre 2016 in cui W__________ riferisce di quanto
accaduto all'udienza di conciliazione in Pretura il 14 novembre 2013 e un
certificato medico del 13 novembre 2016 rilasciato dal dott. S__________,
psichiatra a __________. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello
soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore
non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto
conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l'interessata
non pretende che le sarebbe stato ragionevolmente impossibile procurarsi prima
Fatti
i due documenti e sottoporli al Pretore. Del resto tali atti scritti non
possono sostituire le deposizioni dei loro estensori, rifiutate dal primo
giudice (Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 18 n. 134). Se mai
l'appellante avrebbe potuto chiedere a questa Camera di escutere essa medesima
i due testimoni (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1),
ciò che tuttavia non ha fatto. Comunque sia, in concreto né l'uno né l'altro
documento appare incidere sull'esito del giudizio. Sulla ricevibilità dei medesimi
non è il caso dunque di attardarsi oltre.
3. Riassunte le condizioni poste
dalla giurisprudenza per l'assegnazione di un'indennità in riparazione del
torto morale, nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che il disagio
dell'attrice, ancorché “in una situazione personale difficile e in uno stato di
malessere”, come pure bisognosa dell'ausilio di un terapeuta per alleviare le
sue sofferenze”, non può essere messo in relazione “con quanto scritto per AO 1
negli allegati di causa o detto nel corso delle varie udienze in Pretura”. Il
Pretore ha riconosciuto che il memoriale di risposta presentato dal convenuto nella
causa inerente all'infortunio stradale conteneva passaggi “coloriti” e che i
toni usati nel corso delle udienze “andavano oltre l'ordinaria tranquillità”, ma
ha reputato che ciò non fosse oggettivamente suscettibile di creare turbamento
a una “controparte di comune sensibilità”. A mente sua il convenuto, che
nemmeno conosceva AP 1 personalmente, si è limitato a difendersi e
giustificarsi “tramite affermazioni forti, ma finalizzate a contestare con
vivacità la versione dei fatti esposta dall'attrice”. Il che non è insolito
nelle aule giudiziarie, “anche perché è manifestato esclusivamente durante le
udienze e negli allegati, destinati alla sola lettura di professionisti”.
Posto ciò, il Pretore ha altresì
rimproverato all'attrice di non avere reagito immediatamente, “ossia
nell'ambito della causa relativa all'incidente, ma solo dopo avere ottenuto la
prima decisione di merito, mentre invece, durante la prima vertenza, [essa] non
ha obiettato né rivendicato alcunché”. Per di più – ha soggiunto il primo
giudice – AP 1 ha partecipato attivamente ai dibattimenti, “segno questo che
non va certamente a favore della tesi sostenuta della particolare gravità (art.
49 CO) della sofferenza da lei patita”. Il Pretore ha constatato infine che
quanto scritto negli allegati e detto alle udienze nemmeno può imputarsi al
convenuto, “il quale si è rivolto ad un patrocinatore, che, a sua volta, lo ha
difeso in causa redigendo gli allegati di suo pugno ed esprimendosi direttamente
in udienza, senza che si possa con questo dedurre che PA 1 abbia espressamente
acconsentito su ogni dettaglio della strategia messa in atto dal professionista
da lui incaricato”. Il Pretore ha ricordato, anzi, di non avere mai ravvisato
gli estremi e nemmeno di essersi sentito chiedere “d'intersecare determinati
passaggi dagli allegati, per sconvenienza o inutile aggressività, cosicché non
si può neanche per questo motivo partire dal presupposto che gli stessi siano
stati eccessivamente irrispettosi”.
4. L'appellante ribadisce che
la sua personalità è stata lesa dall'affermazione “andiamo a far causa a
Mendrisio” proferita dal convenuto, confermata da W__________ nella dichiarazione
unita al memoriale, ciò che “stante la sua situazione psicologica ha disturbato
il suo fragile equilibrio”, come risulta dal certificato del dott. S__________,
anch'esso accluso all'appello. Essa respinge poi i rimproveri del Pretore, contestando
di avere dimostrato una temeraria e defatigatoria condotta processuale, come
pure di non avere mai lamentato nulla in precedenza o di non avere sofferto durante
la partecipazione alle udienze, non senza sottolineare di non avere mai raccontato
a nessuno dei ricoveri coatti da lei subìti nel 2004 e nel 2012. Che le
affermazioni offensive siano state scritte dal legale del convenuto – essa
prosegue – nulla mutano al fatto che il convenuto ne debba rispondere in virtù
del rapporto di mandato tra avvocato e cliente. In definitiva, epiloga
l'attrice, le condizioni per il riconoscimento di una riparazione del torto
morale sono adempiute, ciò che giustifica la condanna di AO 1 a versarle un'indennità
di fr. 10 000.–.
5. Secondo l'art. 60 CPC il
giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui l'assenza
di regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il giudice non può, in altri
termini, entrare nel merito di un'azione se una pretesa identica fondata sui
medesimi fatti è già stata decisa tra le stesse parti con sentenza passata in
giudicato (sentenza del Tribunale federale 4A_258/2016 dell'8 agosto 2016,
consid. 3.3).
a) Nella
Considerandi
causa concernente il risarcimento del danno subìto in esito all'incidente della
circolazione del 27 settembre 2011 AP 1 aveva chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di fr. 10 000.–, comprensivi di
una riparazione per torto morale dovuto al fatto che il convenuto “durante
l'udienza di conciliazione aveva invitato l'attrice a promuovere la causa a Mendrisio”
(petizione, pag. 5 in alto). La pretesa è stata ribadita nel memoriale
conclusivo (pag. 5 in basso). Nella sentenza del 20 ottobre 2014 il Pretore ha
respinto la petizione, trascurando però la questione del torto morale. AP 1 ha
censurato tale disattenzione con appello del 20 novembre 2014 (pag. 10, punto
11), che tuttavia è stato respinto su questo punto dalla seconda Camera civile per
ragioni d'ordine e perché la pretesa “appariva del tutto infondata per la palese
assenza delle condizioni richieste dall'art. 49 CO, neppure allegate in prima
sede” (sentenza inc. 12.2024.205 del 27 marzo 2015, consid. 8 ).
b) Con
la petizione del 23 marzo 2016 AP 1 ha nuovamente convenuto AO 1 per ottenere
il pagamento di fr. 10 000.– in riparazione
del torto morale arrecatole – tra l'altro – dall'affermazione “promuovere la
causa a Mendrisio”, proferita dal legale del convenuto all'udienza di conciliazione
il 14 novembre 2013 (petizione, pag. 2 in alto). Che la seconda causa opponga
le stesse parti della prima è manifesto, così come non fa dubbio che essa verta
sul medesimo oggetto, ove si confrontino i fatti su cui poggiano le conclusioni
delle due azioni e l'identità del fondamento giuridico, in entrambi i casi ancorato
all'art. 49 CO. In condizioni del genere l'attrice non poteva avanzare per la
seconda volta, in una nuova procedura tra le medesime parti, una pretesa identica
già definitivamente giudicata (cfr. DTF 142 III 212 consid. 2.1, 139 III
128.
consid. 3.1). Su questo punto la petizione del 23 marzo 2016 andava finanche
respinta in ordine.
6.
Nel merito, una riparazione
del torto morale per lesione della personalità è retta dall'art. 49 CO (art. 28a
cpv. 3 CC), il quale prevede il versamento di un'indennità “quando la gravità
dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo”. La
norma subordina il versamento di un indennizzo a una lesione della personalità
che sia oggettivamente e soggettivamente grave, allorché le sofferenze subìte
dal richiedente superino per intensità quelle che, secondo le concezioni
abituali, una persona dev'essere in grado di sopportare senza rivolgersi al
giudice. Né lo stanziamento di una somma in denaro è la regola: esso si giustifica
solo qualora all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (l'art. 49 cpv. 1 CO).
Incombe al richiedente allegare e dimostrare le circostanze dalle quali si
desume, per la grave lesione patita, la sua personale sofferenza (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v. anche
RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7).
7.
Nell'appello l'attrice ribadisce
che al momento dell'incidente il convenuto era senza patente, che costui non le
risulta avere subìto danni e che essa non ha mai riferito a nessuno dei propri ricoveri
coatti a __________ e a __________, ignoti al convenuto. Sta di fatto che non è
dato da divedere quale incidenza avrebbero simili circostanze sull'esito della
lite, la quale verte sulla riparazione del torto morale in seguito a una
pretesa violazione della personalità. In proposito l'appello sfugge a ulteriore
disamina.
8.
Sostiene l'appellante che la
sua personalità è stata lesa dalle seguenti affermazioni contenute in memoriali
della precedente causa:
– “malgrado la nota situazione finanziaria [il convenuto]
si riserva di far verificare dalle autorità penali il comportamento della
signora AP 1”;
– “si tratta di un ricorso chiaramente defatigatorio e
temerario, senza alcun costrutto di alcun genere” e
– “temerarietà dell'opposizione [al precetto esecutivo]”.
Che
affermazioni del genere, seppure inutilmente polemiche e di nessun rilievo per il
buon esito del processo, siano oggettivamente lesive della personalità dell'attrice
è dubbio. Gli allegati forensi possono distinguersi anche per il tono acceso,
combattivo, litigioso e finanche provocatorio, senza che ciò trascenda necessariamente
gli usi processuali. Sia come sia, l'attrice non ha reso verosimile l'intensità
dell'intima sofferenza patita. Invano si cercherebbero negli atti elementi
suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari angosce, travagli o
tribolazioni. Il certificato medico dello psichiatra S__________ attesta che la
frase “andiamo allora a Mendrisio a dibattere la causa” ha turbato il fragile
equilibrio della paziente, da lui seguita sin dal 18 dicembre 2012, ma ciò non
basta per sostanziare una sofferenza psichica tanto grave da giustificare una
riparazione pecuniaria. Circa le altre affermazioni di cui si duole
l'appellante, lo specialista non si è neppure espresso. Certo, la vicenda avrà
anche irritato l'attrice, la quale denota una fragile situazione psichica, ma
non consta – né l'interessata pretende – che ciò abbia avuto un impatto
notevole e duraturo sulle sue relazioni sociali. Il che appare ancor meno verosimile
ove si consideri che l'accaduto non ha avuto alcuna eco fuori delle aule
giudiziarie. Sfornito di buon diritto, in ultima analisi l'appello si rivela
così destinato all'insuccesso.
9.
Le spese del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato trasmesso
al convenuto per osservazioni.
10.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).