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Decisione

11.2016.120

Lesione della personalità: riparazione del torto morale

15 febbraio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i due documenti e sottoporli al Pretore. Del resto tali atti scritti non

possono sostituire le deposizioni dei loro estensori, rifiutate dal primo

giudice (Staehelin/Staehelin/Gro­limund,

Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 18 n. 134). Se mai

l'appellante avrebbe potuto chiedere a questa Camera di escutere essa medesima

i due testimoni (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1),

ciò che tuttavia non ha fatto. Comunque sia, in concreto né l'uno né l'altro

documento appare incidere sull'esito del giudizio. Sulla ricevibilità dei medesimi

non è il caso dunque di attardarsi oltre.

3. Riassunte le condizioni poste

dalla giurisprudenza per l'assegna­zione di un'indennità in riparazione del

torto morale, nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che il disagio

dell'attrice, ancorché “in una situazione personale difficile e in uno stato di

malessere”, come pure bisognosa dell'ausilio di un terapeuta per alleviare le

sue sofferenze”, non può essere messo in relazione “con quanto scritto per AO 1

negli allegati di causa o detto nel corso delle varie udienze in Pretura”. Il

Pretore ha riconosciuto che il memoriale di risposta presentato dal convenuto nella

causa inerente all'infortunio stradale conteneva passaggi “coloriti” e che i

toni usati nel corso delle udienze “andavano oltre l'ordinaria tranquillità”, ma

ha reputato che ciò non fosse oggettivamente suscettibile di creare turbamento

a una “controparte di comune sensibilità”. A mente sua il convenuto, che

nemmeno conosceva AP 1 personalmente, si è limitato a difendersi e

giustificarsi “tramite affermazioni forti, ma finalizzate a contestare con

vivacità la versione dei fatti esposta dall'attrice”. Il che non è insolito

nelle aule giudiziarie, “anche perché è manifestato esclusivamente durante le

udienze e negli allegati, destinati alla sola lettura di professionisti”.

Posto ciò, il Pretore ha altresì

rimproverato all'attrice di non avere reagito immediatamente, “ossia

nell'ambito della causa relativa all'incidente, ma solo dopo avere ottenuto la

prima decisione di merito, mentre invece, durante la prima vertenza, [essa] non

ha obiettato né rivendicato alcunché”. Per di più – ha soggiunto il primo

giudice – AP 1 ha partecipato attivamente ai dibattimenti, “segno questo che

non va certamente a favore della tesi sostenuta della particolare gravità (art.

49 CO) della sofferenza da lei patita”. Il Pretore ha constatato infine che

quanto scritto negli allegati e detto alle udienze nemmeno può imputarsi al

convenuto, “il quale si è rivolto ad un patrocinatore, che, a sua volta, lo ha

difeso in causa redigendo gli allegati di suo pugno ed esprimendosi direttamente

in udienza, senza che si possa con questo dedurre che PA 1 abbia espressamente

acconsentito su ogni dettaglio della strategia messa in atto dal professionista

da lui incaricato”. Il Pretore ha ricordato, anzi, di non avere mai ravvisato

gli estremi e nemmeno di essersi sentito chiedere “d'intersecare determinati

passaggi dagli allegati, per sconvenienza o inutile aggressività, cosicché non

si può neanche per questo motivo partire dal presupposto che gli stessi siano

stati eccessivamente irrispettosi”.

4. L'appellante ribadisce che

la sua personalità è stata lesa dall'affermazione “andiamo a far causa a

Mendrisio” proferita dal convenuto, confermata da W__________ nella dichiarazione

unita al memoriale, ciò che “stante la sua situazione psicologica ha disturbato

il suo fragile equilibrio”, come risulta dal certificato del dott. S__________,

anch'esso accluso all'appello. Essa respinge poi i rimproveri del Pretore, contestando

di avere dimostrato una temeraria e defatigatoria condotta processuale, come

pure di non avere mai lamentato nulla in precedenza o di non avere sofferto durante

la partecipazione alle udienze, non senza sottolineare di non avere mai raccontato

a nessuno dei ricoveri coatti da lei subìti nel 2004 e nel 2012. Che le

affermazioni offensive siano state scritte dal legale del convenuto – essa

prosegue – nulla mutano al fatto che il convenuto ne debba rispondere in virtù

del rapporto di mandato tra avvocato e cliente. In definitiva, epiloga

l'attrice, le condizioni per il riconoscimento di una riparazione del torto

morale sono adempiute, ciò che giustifica la condanna di AO 1 a versarle un'indennità

di fr. 10 000.–.

5. Secondo l'art. 60 CPC il

giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui l'assenza

di regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il giudice non può, in altri

termini, entrare nel merito di un'azione se una pretesa identica fondata sui

medesimi fatti è già stata decisa tra le stesse parti con sentenza passata in

giudicato (sentenza del Tribunale federale 4A_258/2016 dell'8 agosto 2016,

consid. 3.3).

a) Nella

Considerandi

causa concernente il risarcimento del danno subìto in esito all'incidente della

circolazione del 27 settembre 2011 AP 1 aveva chiesto la condanna di AO 1 al

pagamento di fr. 10 000.–, comprensivi di

una riparazione per torto morale dovuto al fatto che il convenuto “durante

l'udienza di conciliazione aveva invitato l'attrice a promuovere la causa a Mendrisio”

(petizione, pag. 5 in alto). La pretesa è stata ribadita nel memoriale

conclusivo (pag. 5 in basso). Nella sentenza del 20 ottobre 2014 il Pretore ha

respinto la petizione, trascurando però la questione del torto morale. AP 1 ha

censurato tale disattenzione con appello del 20 novembre 2014 (pag. 10, punto

11), che tuttavia è stato respinto su questo punto dalla seconda Camera civile per

ragioni d'ordine e perché la pretesa “appariva del tutto infondata per la palese

assenza delle condizioni richieste dal­l'art. 49 CO, neppure allegate in prima

sede” (sentenza inc. 12.2024.205 del 27 marzo 2015, consid. 8 ).

b) Con

la petizione del 23 marzo 2016 AP 1 ha nuovamente convenuto AO 1 per ottenere

il pagamento di fr. 10 000.– in riparazione

del torto morale arrecatole – tra l'altro – dall'affermazione “promuovere la

causa a Mendrisio”, proferita dal legale del convenuto all'udienza di conciliazione

il 14 novembre 2013 (petizione, pag. 2 in alto). Che la seconda causa opponga

le stesse parti della prima è manifesto, così come non fa dubbio che essa verta

sul me­desimo oggetto, ove si confrontino i fatti su cui poggiano le conclusioni

delle due azioni e l'identità del fondamento giuridico, in entrambi i casi ancorato

all'art. 49 CO. In condizioni del genere l'attrice non poteva avanzare per la

seconda volta, in una nuova procedura tra le medesime parti, una pretesa identica

già definitivamente giudicata (cfr. DTF 142 III 212 consid. 2.1, 139 III

128.

consid. 3.1). Su questo punto la petizione del 23 marzo 2016 andava finanche

respinta in ordine.

6.

Nel merito, una riparazione

del torto morale per lesione della personalità è retta dall'art. 49 CO (art. 28a

cpv. 3 CC), il quale prevede il versamento di un'indennità “quando la gravità

dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo”. La

norma subordina il versamento di un indennizzo a una lesione della personalità

che sia oggettivamente e soggettivamente grave, allorché le sofferenze subìte

dal richiedente superino per intensità quelle che, secondo le concezioni

abituali, una persona dev'essere in grado di sopportare senza rivolgersi al

giudice. Né lo stanziamento di una somma in denaro è la regola: esso si giustifica

solo qualora all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (l'art. 49 cpv. 1 CO).

Incombe al richiedente allegare e dimostrare le circostanze dalle quali si

desume, per la grave lesione patita, la sua personale sofferenza (I CCA,

sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v. anche

RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7).

7.

Nell'appello l'attrice ribadisce

che al momento dell'incidente il convenuto era senza patente, che costui non le

risulta avere subìto danni e che essa non ha mai riferito a nessuno dei propri ricoveri

coatti a __________ e a __________, ignoti al convenuto. Sta di fatto che non è

dato da divedere quale incidenza avrebbero simili circostanze sull'esito della

lite, la quale verte sulla riparazione del torto morale in seguito a una

pretesa violazione della personalità. In proposito l'appello sfugge a ulteriore

disamina.

8.

Sostiene l'appellante che la

sua personalità è stata lesa dalle seguenti affermazioni contenute in memoriali

della precedente causa:

– “malgrado la nota situazione finanziaria [il convenuto]

si riserva di far verificare dalle autorità penali il comportamento della

signora AP 1”;

– “si tratta di un ricorso chiaramente defatigatorio e

temerario, senza alcun costrutto di alcun genere” e

– “temerarietà dell'opposizione [al precetto esecutivo]”.

Che

affermazioni del genere, seppure inutilmente polemiche e di nessun rilievo per il

buon esito del processo, siano oggettivamente lesive della personalità dell'attrice

è dubbio. Gli allegati forensi possono distinguersi anche per il tono acceso,

combattivo, litigioso e finanche provocatorio, senza che ciò trascenda necessariamente

gli usi processuali. Sia come sia, l'attrice non ha reso verosimile l'intensità

dell'intima sofferenza patita. Invano si cercherebbero negli atti elementi

suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari angosce, travagli o

tribolazioni. Il certificato medico dello psichiatra S__________ attesta che la

frase “andiamo allora a Mendrisio a dibattere la causa” ha turbato il fragile

equilibrio della paziente, da lui seguita sin dal 18 dicembre 2012, ma ciò non

basta per sostanziare una sofferenza psichica tanto grave da giustificare una

riparazione pecuniaria. Circa le altre affermazioni di cui si duole

l'appellante, lo specialista non si è neppure espresso. Certo, la vicenda avrà

anche irritato l'attrice, la quale denota una fragile situazione psichica, ma

non consta – né l'interessata pretende – che ciò abbia avuto un impatto

notevole e duraturo sulle sue relazioni sociali. Il che appare ancor meno verosimile

ove si consideri che l'accaduto non ha avuto alcuna eco fuori delle aule

giudiziarie. Sfornito di buon diritto, in ultima analisi l'appello si rivela

così destinato all'insuccesso.

9.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato trasmes­so

al­ convenuto per osservazioni.

10.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).