11.2016.121
Condono di spese processuali
29 novembre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.121
Lugano,
29 novembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sulla richiesta del 9 novembre 2016 presentata da
IS
1
per
ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza emessa
il 5 luglio 2016 da questa Camera (inc. 11.2016.54) nella causa SO.2016.326
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona che ha
opposto il richiedente all'
avv.
(patrocinata
dall'avv.),
Ritenuto
in fatto: che il 5 luglio 2016 questa
Camera ha dichiarato irricevibile per carenza di motivazione un appello
presentato da IS 1 contro una sentenza emessa il 13 giugno 2016 dal Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. 11.2016.54);
che questa Camera ha posto le
spese processuali di fr. 250.– a carico dell'appellante, respingendo una
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello;
che contro la decisione appena
citata IS 1 è insorto al Tribunale federale, vedendosi dichiarare inammissibile
il ricorso in materia civile con sentenza 5A_574/2016 dell'11 agosto 2016;
che il
Tribunale federale ha posto anch'esso le spese giudiziarie di fr. 300.– a
carico di IS 1, respingendo a sua volta una richiesta di gratuito patrocinio
contenuta nel ricorso;
che il
9 novembre 2016 IS 1 si è rivolto all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle
pene alternative, postulando il condono delle spese processuali di fr. 250.–
addebitategli da questa Camera;
che l'Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative ha trasmesso la richiesta a questa Camera
per competenza;
e considerando
in diritto: che “per il pagamento delle
spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di
indigenza permanente, il condono” (art. 112 cpv. 1 CPC);
che per “giudice” si intende, ove
il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale da cui emana la
decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.
12 ad art. 112; Rüegg in: Basler
Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 1a ad art. 112);
che tale giudice fa capo per
analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla
procedura sommaria (Tappy, op.
cit., n. 14 ad art. 112 CPC);
che per ottenere un condono di
spese processuali il richiedente deve rendere verosimile come il pagamento di
tali oneri rischi di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e come nessun
miglioramento della sua situazione economica sia da attendere per gli anni a
venire (Tappy, op. cit., n. 10 ad
art. 112; Fischer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische
ZPO, Berna 2010, n. 8 ad art. 112);
che tali presupposti vanno esaminati
con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 4.1.1
in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi
ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è assoggettato all'obbligo
decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC);
che in concreto IS 1 motiva la
domanda di condono con un peggioramento del proprio ‟disagio
economicoˮ, dovendo egli far fronte a pagamenti mensili di fr. 68.–
all'Autorità regionale di protezione 2 e di fr. 50.– mensili allo Stato del
Cantone Ticino, come pure assumere le spese di trasferta nella zona di __________
per esercitare il diritto di visita settimanale alla figlia;
che il solo fatto di dover
versare fr. 118.– di rate mensili e di dover affrontare una trasferta
settimanale nel Canton Zurigo ancora non sostanziano ristrettezze economiche
gravi e durature, né rendono verosimile una situazione finanziaria non
suscettibile di migliorare nel corso degli anni;
che la prognosi negativa testé
accennata appare tanto meno attendibile nel caso di un soggetto ancora
relativamente giovane, nato nel 1970, il quale dovrebbe per lo meno rendere
plausibile l'impossibilità di far fronte a impegni correnti seri, ma non particolarmente
gravosi;
che nella sentenza del 5 luglio
2016 questa Camera aveva già moderato sensibilmente le spese processuali per
tenere conto delle possibili difficoltà economiche in cui versava l'appellante
(consid. 8), sicché incombeva a quest'ultimo documentare nella richiesta in che
misura la sua situazione fosse peggiorata dopo di allora;
che invano si cercherebbe una
qualsiasi motivazione al proposito nella richiesta, la quale si esaurisce laconicamente
in quattro righe;
che
nelle circostanze descritte non soccorrono lontanamente i requisiti per un
condono;
che
per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 250.– non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. La richiesta di condono è
respinta.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione a.
Comunicazione
allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Torricella.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).