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Decisione

11.2016.121

Condono di spese processuali

29 novembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sulla richiesta del 9 novembre 2016 presentata da

IS

1

per

ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza emessa

il 5 luglio 2016 da questa Camera (inc. 11.2016.54) nella causa SO.2016.326

(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona che ha

opposto il richie­dente all'

avv.

(patrocinata

dall'avv.),

Ritenuto

in fatto: che il 5 luglio 2016 questa

Camera ha dichiarato irricevibile per carenza di motivazione un appello

presentato da IS 1 contro una sentenza emessa il 13 giugno 2016 dal Pretore

aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. 11.2016.54);

che questa Camera ha posto le

spese processuali di fr. 250.– a carico del­l'appellante, respingendo una

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello;

che contro la decisione appena

citata IS 1 è insorto al Tribunale federale, vedendosi dichiarare inammissibile

il ricorso in materia civile con sentenza 5A_574/2016 dell'11 agosto 2016;

che il

Tribunale federale ha posto anch'esso le spese giudiziarie di fr. 300.– a

carico di IS 1, respingendo a sua volta una richiesta di gratuito patrocinio

contenuta nel ricorso;

che il

9 novembre 2016 IS 1 si è rivolto all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle

pene alternative, postulando il condono delle spese processuali di fr. 250.–

addebitategli da questa Camera;

che l'Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative ha trasmesso la richiesta a questa Camera

per competenza;

e considerando

in diritto: che “per il pagamento delle

spese processuali il giudice può con­cedere una dilazione o, in caso di

indigenza permanente, il condono” (art. 112 cpv. 1 CPC);

che per “giudice” si intende, ove

il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale da cui emana la

decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.

12 ad art. 112; Rüegg in: Basler

Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 1a ad art. 112);

che tale giudice fa capo per

analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla

procedura sommaria (Tappy, op.

cit., n. 14 ad art. 112 CPC);

che per ottenere un condono di

spese processuali il richiedente deve rendere verosimile come il pagamento di

tali oneri rischi di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e come nessun

miglioramento della sua situazione economica sia da attendere per gli anni a

venire (Tappy, op. cit., n. 10 ad

art. 112; Fischer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische

ZPO, Berna 2010, n. 8 ad art. 112);

che tali presupposti vanno esaminati

con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 4.1.1

in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi

ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è assoggettato all'obbligo

decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC);

che in concreto IS 1 motiva la

domanda di condono con un peggioramento del proprio ‟disagio

economicoˮ, dovendo egli far fronte a pagamenti mensili di fr. 68.–

all'Autorità regionale di protezione 2 e di fr. 50.– mensili allo Stato del

Cantone Ticino, come pure assumere le spese di trasferta nella zona di __________

per esercitare il diritto di visita settimanale alla figlia;

che il solo fatto di dover

versare fr. 118.– di rate mensili e di dover affrontare una trasferta

settimanale nel Canton Zurigo ancora non sostanziano ristrettezze economiche

gravi e durature, né rendono verosimile una situazione finanziaria non

suscettibile di migliorare nel corso degli anni;

che la prognosi negativa testé

accennata appare tanto meno attendibile nel caso di un soggetto ancora

relativamente giovane, nato nel 1970, il quale dovrebbe per lo meno rendere

plausibile l'impossibilità di far fronte a impegni correnti seri, ma non particolarmente

gravosi;

che nella sentenza del 5 luglio

2016 questa Camera aveva già moderato sensibilmente le spese processuali per

tenere conto delle possibili difficoltà economiche in cui versava l'appellante

(consid. 8), sicché incombeva a quest'ultimo documentare nella richiesta in che

misura la sua situazione fosse peggiorata dopo di allora;

che invano si cercherebbe una

qualsiasi motivazione al proposito nella richiesta, la quale si esaurisce laconicamente

in quattro righe;

che

nelle circostanze descritte non soccorrono lontanamente i requisiti per un

condono;

che

per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 250.– non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

decide: 1. La richiesta di condono è

respinta.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione a.

Comunicazione

allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Torricella.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).