11.2016.122
Esecuzione di decisioni: decreto "supercautelare" non impugnabile
2 dicembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.122
11.2016.123
Lugano
2 dicembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2016.26 (esecuzione di decisioni) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 7 novembre 2016 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(con
recapito postale presso),
giudicando sul reclamo
del 21 novembre 2016 presentato da AP 1 contro il decreto emesso dal Pretore il
9 novembre 2016 (inc. 11.2016.122) e sulla contestuale richiesta di gratuito
patrocinio (inc. 11.2016.123);
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare
emesso il 14 ottobre 2016 in una procedura a tutela dell'unione coniugale
introdotta da AP 1 (1974) contro il marito AO 1 (1962) il Pretore aggiunto
della giurisdizione di Locarno Città ha disciplinato, “nelle more istruttorie”,
lo statuto dei figli M__________ (nata il 10
dicembre 2005), L__________ (nato il 6 aprile 2007) ed E__________
(nato il 21 novembre 2008), attribuendone la custodia alla madre, lasciando
l'autorità parentale in comune ai genitori e regolando il diritto di visita
paterno come segue:
Considerandi
3.
Al
padre sono garantite le relazioni personali con i figli da esercitarsi in forma
sorvegliata presso il __________ di __________ (c/o Istituto __________), con
le seguenti modalità:
un
sabato o una domenica ogni due settimane, per una durata di un'ora, secondo
giorni e orari da concordare tra i genitori, tramite i rispettivi legali, e
l'istituto, la prima volta il 22/23 ottobre 2016.
3.1
La madre è tenuta ad accompagnare i
figli presso il __________ un quarto d'ora prima dell'orario d'inizio e a
passare a riprenderli un quarto d'ora dopo la fine degli incontri.
Il padre dovrà presentarsi agli
incontri soltanto all'orario d'inizio previsto e dovrà lasciare l'istituto non
appena si saranno conclusi gli incontri.
3.2
Durante l'esercizio del diritto/dovere
di visita, al padre dovrà essere impedito di discutere con i figli circa il
loro attuale luogo di domicilio, le scuole frequentate e i loro numeri di
telefono, come pure degli asseriti maltrattamenti da loro subiti.
3.3
Gli operatori del __________ dovranno
trasmettere a questa Pretura un breve rapporto circa lo svolgimento dei primi 4
diritti/doveri di visita, ritenuto che qualora dovessero riscontrare dei disagi
nei figli nell'incontrare il padre dovranno darne immediato avviso alla Pretura,
affinché possano essere adottate le opportune misure;
che contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 ottobre 2016
per ottenere “nelle more istruttorie” l'attribuzione esclusiva dell'autorità
parentale e la sospensione delle relazioni personali del padre con i figli sino
all'emanazione del giudizio finale (inc. 11.2016.110);
che la domanda di effetto
sospensivo contestuale all'appello è stata respinta dal presidente di questa
Camera con decreto del 14 novembre 2016;
che nel frattempo, il 7 novembre
2016, AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo di comminare alla moglie
l'applicazione dell'art. 292 CP nel caso in cui disattenda le ingiunzioni contenute
nel decreto cautelare del 14 ottobre 2014;
che con decreto supercautelare
del 9 novembre 2016 il Pretore ha munito della comminatoria dell'art. 292 CP “i
Dispositivo
dispositivi n. 3 e 3.1 della decisione 14 ottobre 2016 (...) e segnatamente
l'ordine imposto a AP 1 di accompagnare i figli presso il Punto d'Incontro ai
fini dell'esercizio sorvegliato delle relazioni personali fra il padre e i
figli”, convocando le parti al contraddittorio del 21 novembre 2016;
che contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2016 per
ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo
– l'annullamento del giudizio impugnato;
che il memoriale non è stato comunicato
a AO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dai
Pretori in materia di esecuzione delle sentenze, adottate con la procedura
sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), sono impugnabili mediante reclamo (art. 309
lett. a CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che qualora la decisione imponga
un obbligo di fare, il giudice dell'esecuzione
può ordinare una comminatoria penale secondo l'art. 292 CP (art. 343
CPC);
che, come in tutte le procedure
sommarie, anche nella procedura di esecuzione il giudice può statuire senza
contraddittorio (Güngerich in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, vol. II, n. 2 ad art. 265);
che un provvedimento emesso senza
contraddittorio è una decisione “superprovvisionale” (art. 265 cpv. 1 CPC) e non
può essere oggetto di appello né di reclamo (DTF 137 III 417, confermata in DTF
139 III 88 consid. 1.1.1);
che tale principio vale anche trattandosi
di decisioni prese dalle autorità di protezione dei minori (DTF 139
III 519 consid. 1.2.2)
o dalle autorità di
protezione degli adulti (DTF 140 III 290 consid. 1.1);
che in circostanze del genere il
decreto emesso dal Pretore il 9 novembre 2016, del resto espressamente
indicato come “supercautelare”, non è impugnabile;
che, improponibile, il reclamo
della convenuta sfugge così a ogni disamina;
che l'emanazione del presente
giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nel
reclamo;
che le spese della sentenza
odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni;
che la richiesta di gratuito
patrocinio non può entrare in linea di conto, il reclamo apparendo
manifestamente destituito fin dall'inizio di probabilità di successo (art. 117
lett. b CPC);
che delle possibili ristrettezze
economiche in cui versa la reclamante si tiene conto, in ogni modo, contenendo
sensibilmente l'ammontare delle spese;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).