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Decisione

11.2016.122

Esecuzione di decisioni: decreto "supercautelare" non impugnabile

2 dicembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa CA.2016.26 (esecuzione di decisioni) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con istanza del 7 novembre 2016 da

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AP 1

(con

recapito postale presso),

giudicando sul reclamo

del 21 novembre 2016 presentato da AP 1 contro il decreto emesso dal Pretore il

9 novembre 2016 (inc. 11.2016.122) e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2016.123);

Ritenuto

in fatto: che con decreto cautelare

emesso il 14 ottobre 2016 in una procedura a tutela dell'unione coniugale

introdotta da AP 1 (1974) contro il marito AO 1 (1962) il Pre­tore aggiunto

della giurisdizione di Locarno Città ha disciplinato, “nelle more istruttorie”,

lo statuto dei figli M__________ (nata il 10

dicembre 2005), L__________ (nato il 6 apri­le 2007) ed E__________

(nato il 21 novembre 2008), attribuendo­ne la custodia alla madre, lasciando

l'autorità parentale in comune ai genitori e regolando il diritto di visita

paterno come segue:

Considerandi

3.

Al

padre sono garantite le relazioni personali con i figli da esercitarsi in forma

sorvegliata presso il __________ di __________ (c/o Istituto __________), con

le seguenti modalità:

un

sabato o una domenica ogni due settimane, per una durata di un'ora, secondo

giorni e orari da concordare tra i genitori, tramite i rispettivi legali, e

l'istituto, la prima volta il 22/23 ottobre 2016.

3.1

La madre è tenuta ad accompagnare i

figli presso il __________ un quarto d'ora prima dell'orario d'inizio e a

passare a riprenderli un quarto d'ora dopo la fine degli incontri.

Il padre dovrà presentarsi agli

incontri soltanto all'orario d'inizio previsto e dovrà lasciare l'istituto non

appena si saranno conclusi gli in­contri.

3.2

Durante l'esercizio del diritto/dovere

di visita, al padre dovrà essere impedito di discutere con i figli circa il

loro attuale luogo di domicilio, le scuole frequentate e i loro numeri di

telefono, come pure degli asseriti maltrattamenti da loro subiti.

3.3

Gli operatori del __________ dovranno

trasmettere a questa Pretura un breve rapporto circa lo svolgimento dei primi 4

diritti/doveri di visita, ritenuto che qualora dovessero riscontrare dei disagi

nei figli nell'incontrare il padre dovranno darne immediato avviso alla Pretu­ra,

affinché possano essere adottate le opportune misure;

che contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 ottobre 2016

per ottenere “nelle more istruttorie” l'attribuzione esclusiva dell'autorità

parentale e la sospensione delle relazioni personali del padre con i figli sino

all'emanazione del giudizio finale (inc. 11.2016.110);

che la domanda di effetto

sospensivo contestuale all'appello è stata respinta dal presidente di questa

Camera con decreto del 14 novembre 2016;

che nel frattempo, il 7 novembre

2016, AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo di comminare alla moglie

l'applicazione dell'art. 292 CP nel caso in cui disattenda le ingiunzioni contenute

nel decreto cautelare del 14 ottobre 2014;

che con decreto supercautelare

del 9 novembre 2016 il Pretore ha munito della comminatoria dell'art. 292 CP “i

Dispositivo

dispositivi n. 3 e 3.1 della decisione 14 ottobre 2016 (...) e segnatamente

l'ordine imposto a AP 1 di accompagnare i figli presso il Punto d'Incontro ai

fini del­l'esercizio sorvegliato delle relazioni personali fra il padre e i

figli”, convocando le parti al contraddittorio del 21 novembre 2016;

che contro la decisione appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2016 per

ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo

– l'annullamento del giudizio impugnato;

che il memoriale non è stato comunicato

a AO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dai

Pretori in materia di esecuzione delle sentenze, adottate con la procedura

sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), sono impugnabili mediante reclamo (art. 309

lett. a CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che qualora la decisione imponga

un obbligo di fare, il giudice dell'esecuzione

può ordinare una comminatoria penale secondo l'art. 292 CP (art. 343

CPC);

che, come in tutte le procedure

sommarie, anche nella procedura di esecuzione il giudice può statuire senza

contraddittorio (Güngerich in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, vol. II, n. 2 ad art. 265);

che un provvedimento emesso senza

contraddittorio è una decisione “superprovvisionale” (art. 265 cpv. 1 CPC) e non

può essere oggetto di appello né di reclamo (DTF 137 III 417, confermata in DTF

139 III 88 consid. 1.1.1);

che tale principio vale anche trattandosi

di decisioni prese dalle autorità di protezione dei minori (DTF 139

III 519 consid. 1.2.2)

o dalle autorità di

protezione degli adulti (DTF 140 III 290 con­sid. 1.1);

che in circostanze del genere il

decreto emesso dal Pretore il 9 novembre 2016, del resto espressamente

indicato come “supercautelare”, non è impugnabile;

che, improponibile, il reclamo

della convenuta sfugge così a ogni disamina;

che l'emanazione del presente

giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nel

reclamo;

che le spese della sentenza

odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni;

che la richiesta di gratuito

patrocinio non può entrare in linea di conto, il reclamo apparendo

manifestamente destituito fin dal­l'inizio di probabilità di successo (art. 117

lett. b CPC);

che delle possibili ristrettezze

economiche in cui versa la reclamante si tiene conto, in ogni modo, contenendo

sensibilmente l'ammontare delle spese;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).