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Decisione

11.2016.124

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

3 maggio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla

moglie e ha condannato il marito a versare a quest'ultima un contributo

alimentare di fr. 846.– mensili dal 1° settembre 2016. La richiesta

di provvigione ad litem è stata respinta e l'istanza di gratuito patrocinio

è stata stralciata dal ruolo poiché priva di oggetto. Le spese processuali di

fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23

novembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo al

ricorso, la soppres­sione del contributo alimentare per la moglie o, quanto meno,

la sua riduzione a fr. 500.– mensili. Con decreto del 26 novembre 2016 il presidente

di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2016 AO 1 propone

di rigettare l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della

sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri

l'entità del contributo alimentare chiesto dalla moglie alle arringhe finali (fr. 846.–

mensili dal 1° settembre 2016), di durata incerta e perciò da calcolare

sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al

patrocinatore del­ convenuto il 15 novembre 2016. Depositato alla

cancelleria del Tribunale di appello il 23 novembre 2016, l'appello in esame è

di conseguenza ricevibile.

2.

All'appello il convenuto allega copia dell'atto di donazione al

figlio dell'immobile a __________, del 20 aprile 2016 (doc. 6), copia del­l'istanza

d'iscrizione nel registro fondiario del diritto di abitazione in favore suo e

della moglie, del 25 aprile 2016 (doc. 7), un plico di fatture e ricevute di

pagamento del premio della sua cassa malati, del maggio–novembre 2016 (doc. 8),

un plico di fatture e ricevute di pagamento per costi non coperti dalla cassa

malati, del giugno–novembre 2016 (doc. 9), copia di due ricevute di pagamento, del

18.

novembre 2016 (doc. 10), copia di una fattura __________ dell'11 ottobre

2016.

(doc. 11), un ‟listino prezzi __________ˮ non datato

(doc. 12), un estratto conto __________ del maggio 2015 con movimentazione dal

5.

gennaio al 5 giugno 2015 (doc. 13) e copia di un bonifico alla moglie,

del 21 novembre 2016 (doc. 14). Ora, nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti precedenti le

arringhe finali del 7 novembre 2016 (doc. 6, 7, 8 [salvo la ricevuta di

pagamento del 7 novembre 2016], 9, 11 e 13) sono irricevibili, l'interessato

non spiegando perché gli sarebbe stato impossibile esibirli senza indugio al

primo giudice. Gli altri documenti, successivi alla decisione impugnata, sono

invece ammissibili, quantunque – come si vedrà in appresso – senza rilievo per

il giudizio.

3.

L'appellante chiede a questa Camera di sentire come

testimoni il figlio D__________ e il nipote __________ M__________, postulando inoltre

l'edizione da parte della moglie di determinati estratti conto mensili

del 2016. La proponibilità di tali prove è

dubbia, l'appellante non pretendendo di non aver potuto chiederne l'assunzione al

Pretore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle

circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Comunque sia,

e come si vedrà in seguito, tali mezzi istruttori non sussidierebbero ai fini del

giudizio. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione

del ricorso.

4.

Litigioso

rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per la moglie. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato le

entrate del marito in fr. 3689.– mensili (rendita AVS fr. 1685.–, rendita LPP fr. 2004.–) a fronte di un fabbisogno

minimo di fr. 2221.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 559.70, assicurazione complementare LCA fr. 141.25,

assicurazione dell'automobile fr. 62.80, imposta di circolazione fr. 57.10,

onere fiscale fr. 200.–). Riguardo alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato

le entrate di fr. 2315.30 mensili (rendita AVS fr. 1840.–, rendita LPP fr. 475.30)

per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2581.– mensili (minimo

esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, spese accessorie fr. 273.95,

assicurazione dello stabile fr. 68.95, premio della cassa malati

fr. 559.70, assicurazione complementare LCA

fr. 165.–, assicurazione economia domestica fr. 28.–, imposta di circolazione

fr. 54.35, assicurazione dell'automobile fr. 151.35, onere fiscale fr.

80.

–). Appurata un'eccedenza di fr. 1202.30 mensili da dividere a metà, il

Pretore ha determinato così il contributo alimentare per la moglie in fr. 846.–

mensili, come da lei richiesto.

5.

L'appellante

sostiene di non avere mai autorizzato la locazione dell'appartamento al piano

inferiore dell'immobile a __________, sul quale beneficia di un diritto di

abitazione. A suo dire, la dichiarazione del figlio, della quale egli contesta

la veridicità, è di puro “comodo, fatta appositamente per la causa in oggetto, essendo

datata 4 novembre 2016ˮ. Egli rileva poi che il diritto di abitazione in

favore dei coniugi verte sull'intera casa e che la donazione non aveva lo scopo

di “essere messo

alla porta dalla moglie e dal figlio, né di dovere rinunciare alla propria e

meritata pensioneˮ. Inoltre egli si riserva di far valere il suo diritto

di abitazione sull'appartamento al piano inferiore e di chiedere l'annullamento

della donazione dell'immobile al figlio. Sta di fatto che simili rimostranze si

esauriscono, per finire, in mere recriminazioni. L'appellante non spiega invero

quali conseguenze avrebbero le argomentazioni appena riassunte sul contributo alimentare per la moglie, unica questione

rimasta litigiosa. Le questioni sollevate in merito al diritto di

abitazione iscritto in suo favore sull'immobile donato al figlio esulano, con

ogni evidenza, dal tema dell'attuale procedura. Al proposito non giova dunque soffermarsi.

6.

Secondo l'appellante, che non contesta l'ammontare delle proprie

entrate, il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3573.35 mensili e non solo a

fr. 2220.85 mensili come ha accertato il Pretore. Egli fa valere che, oltre

agli oneri riconosciuti dal primo giudice, gli vanno riconosciuti fr. 41.65

mensili per la franchigia della cassa malati, fr. 150.– mensili come

partecipazione alle spese mediche, fr. 1000.– mensili

per il costo dell'alloggio, fr. 10.85 mensili per il premio di un'assicurazione

malattia __________ e almeno fr. 150.– per spese d'automobile (carburante,

pneumatici, servizi e riparazioni), per tacere di ‟chissà quante ulteriori

spese”, poiché ormai egli è fuori di casa e “non si ricorda o non può

documentare a causa della sua salute precaria ed età (classe 1935)ˮ. A suo

avviso, in ogni modo, trattandosi di una procedura a tutela dell'unione

coniugale, il suo fabbisogno andrebbe accertato d'ufficio a norma dell'art. 277

cpv. 3 CPC.

a) Da

quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché il principio

inquisitorio limitato dell'art. 272 CPC applicabile

alle protezioni del­l'unione coniugale non prevede che il tribunale esegua

indagini di propria iniziativa. Certo, il giudice accerta i fatti d'ufficio, nel senso che non è legato alle

allegazioni delle parti, ma non assume prove spontaneamente. Se le parti

sono patrocinate da un avvocato, inoltre, il giudice si comporta “con

moderazione come in un processo ordinario” (FF 2006 pag. 6721

in alto; sentenza del Tribunale federale 4A_171/2017 del 26 settembre 2017,

consid. 4). Il principio inquisitorio limitato è inteso a garantire una sostanziale

parità delle armi fra le parti, compensando rapporti di forza ineguali. Né l'interpello

è previsto per rimediare a insufficienze allegatorie o probatorie dell'uno o

dell'altro, oppure per impartire avvertimenti strategici o suggerimenti in

vista di gestire meglio il processo (DTF 142 III 465 in alto; I CCA, sentenza

inc. 11.2016.49 del 4 dicembre 2017, consid. 8 con

rinvii). In concreto il convenuto non poteva quindi limitarsi ad addurre

generici costi da inserire nel proprio fabbisogno minimo, ma doveva cifrarli e

renderli verosimili. Non avendo egli assolto tale requisito, al riguardo il suo

appello cade nel vuoto.

b) Ciò

premesso, è pacifico che i costi della

salute effettivamente sopportati in forma di franchigia annua o di

partecipazione alle spese vanno computati nel fabbisogno minimo dell'assicurato,

sempre che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD

II-2017 pag. 779 consid. 6e). Se non che, davanti al Pretore il convenuto non ha

chiesto di inserire esborsi del genere nel proprio fabbisogno minimo (doc. 3).

Che l'età e lo stato di salute gli impongano di far capo regolarmente a cure mediche

è possibile, ma tutto si ignora al proposito e nulla è stato documentato. La

pretesa, nuova e non fon­data su fatti né su mezzi di prova nuovi, si rivela

così inammissibile (art. 317 cpv. 2 CPC).

Analoga conclusione vale per il costo di una cura oftalmologica fatto valere dall'appellante, la documentazione

prodotta per la prima volta in appello non rendendo verosimili trattamenti medici ricorrenti. E ciò vale anche per il premio

dell'assicurazione malattia __________.

c) Quanto

alle spese d'automobile (‟benzina, gomme, servizi e riparazioni per almeno fr. 150.–

mensiliˮ), è vero che qualora un coniuge abbisogni di un veicolo

privato per motivi di salute i relativi costi vanno inseriti nel fabbisogno

minimo (RtiD

I-2010

pag. 699 n. 20c). In concreto tuttavia l'interessato non ha spiegato perché gli

occorra un veicolo proprio. Oltre a ciò, davanti al Pretore egli ha fatto

valere unicamente l'imposta di circolazione e il premio del­l'assicurazione RC.

In questa sede egli produce copia di una ricevuta di pagamento (fr. 302.40 versati

il 18 novembre 2016 alla Carrozzeria __________) per “cambio gomme” (doc. 10).

Il documento in sé è ricevibile, ma rimane da domandarsi se la circostanza non

potesse essere addotta dinanzi al Pretore. Sia come sia, si volessero anche inserire

nel fabbisogno minimo del convenuto fr. 150.– mensili per spese d'automobile,

la situazione non muterebbe, come si vedrà in appresso (consid. 9).

d) Per

quel che riguarda il costo dell'alloggio, il Pretore nulla ha riconosciuto a AP

1, cui ha rimproverato di non avere “reso verosi­mile (con l'ausilio di

ricevute o bonifichi bancari) né l'effettivo versamento effettuato a favore

della compagna, né i costi effettivi di alloggio che __________ R__________ sosterrebbe”. L'appellante obietta

che la dichiarazione della compagna, in cui questa ammette di ricevere “mensilmente fr. 1000.– per

un provvisorio affitto”, è ‟genuina e non strumentaleˮ, sicché non può essere

messa in dubbio. A suo dire, poi, fr. 1000.– mensili sono un importo modesto,

paragonabile al costo di una camera a __________. L'argomentazione non manca di

buon diritto. Nella fattispecie è assodato che dalla separazione di

fatto l'appellante si è trasferito a __________, dalla nuova compagna, la quale

dichiara di ricevere da lui fr. 1000.– mensili per l'alloggio (doc. 4). In

appello il convenuto ha prodotto inoltre una ricevuta postale riferita al pagamento

di novembre 2016 (doc. 10). A prescindere da ciò, dopo

la separazione di fatto ogni coniuge ha

diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo il costo dell'alloggio che

dovreb­be ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé solo (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con

rinvii e pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 consid. 5, I-2006 pag.

667; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2016.57 del 10 novembre 2017, consid. 4).

A un esame di verosimiglianza si può ragionevolmente presumere che, abitasse da sé solo,

l'appellante spenderebbe in ogni modo fr. 1000.– mensili per un alloggio

consono a un persona singola nell'agglomerato luganese. La sua pretesa appare pertanto legittima.

e) Nelle

sue osservazioni all'appello AO 1 eccepisce che la convivenza del marito con

la nuova compagna deve ritemersi “qualificata”, ragione per cui,

indipendentemente dalla durata, il vantaggio economico che il marito trae “è pacifico”.

Essa reputa così che il minimo esistenziale di lui debba essere ridotto a fr.

850.

– mensili. Ora, si conviene che determinante per

ravvisare un concubinato “qualificato” non è la durata del

medesimo, bensì il beneficio economico che deriva al singolo coniuge (DTF 138

III 100 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD

I-2015 pag. 874; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_601/2017 del 17 gennaio 2018, consid.

6.3.2

). L'interessata considera ciò “scontato”, ma non indica quali elementi sorreggano la propria asserzione.

A un sommario esame non risulta che dalla relazione con __________ R__________

il convenuto tragga benefici atti a ridurre le sue

necessità effettive. In definitiva, il fabbisogno minimo di lui va fissato

pertanto in fr. 3375.– mensili arrotondati

7.

In

merito alle entrate della moglie l'appellante sostiene che AO 1 è sostenuta

finanziariamente dal figlio, il quale le ha anche acquistato un'automobile del

valore di fr. 25 000.–. Per di più, il convenuto lamenta che la moglie abbia

‟prosciugatoˮ

un suo conto __________, lasciandogli solo fr. 219.59. Ora, che l'istante sia

aiutata finanziariamente dal figlio è un dato di fatto (osservazioni, pag. 7). Mal

si comprende però quali conseguenze l'appellante intenda trarne. Così

argomentando, anzi, egli mostra di disconoscere che il dovere di mutua assistenza tra coniugi sancito

dal­l'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) sussiste fino allo scioglimento del matrimonio, anche

qualora non si possa più seriamente contare su una ripresa della comunione

domestica, per esempio durante una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF

140.

III 338 consid. 4.2.1; analogamente: RtiD I-2015 pag. 874, I-2005 pag.

773.

consid. 12). Il convenuto non può quindi seriamente pretendere che dai suoi

obblighi alimentari si deduca quanto il figlio elargisce alla madre, le

liberalità del figlio non avendo lo scopo di sgravare il padre. Che poi AO 1

abbia attinto a conti bancari del marito può essere vero (osservazioni all'appello,

pag. 8). Ma a parte il fatto che – una volta ancora – l'appellante non illustra

quali conseguenze andrebbero dedotte da ciò, egli nemmeno ha contestato la giustificazione

recata dalla moglie, secondo cui, al beneficio di una procura sul conto di lui,

essa ha gestito le spese familiari (istanza, pag. 2). La doglianza dell'appellante

si rivela perciò inconcludente.

8.

Quanto

all'eccedenza mensile registrata dal bilancio familiare, l'appellante opina che

in definitiva non vi sia alcunché da dividere, ogni coniuge disponendo “all'incirca delle entrate

che coprono il proprio fabbisogno”. A suo parere,

il calcolo del fabbisogno minimo “ridotto alla pura

matematica e su fatti erronei e incompleti” non tiene sufficientemente conto della situazione

personale dei coniugi. La moglie infatti è più giovane, non ha una pigione da

pagare e alloggia in una casa con giardino, seppure trascurato. Egli invece è più

anziano di 11 anni, abita da un'altra persona, ha spese d'automobile, costi medici

maggiori e nemmeno può praticare il suo hobby preferito: la cura del giardino e

delle piante. L'appellante ritiene poi che non sia corretto dividere l'eccedenza

del bilancio familiare a metà, poiché “la pensione è stata guadagnata dal marito e non dalla

moglie, che si è limitata a fare la casalinga”. Senza dimenticare – egli epiloga – che alla morte di lui

l'istante riceverà una pensione migliore della sua. Egli definisce pertanto ingiusto

costringerlo a trascorrere gli ultimi anni di vita in ristrettezze economiche quando

la moglie non ha bisogno di sostegno “perché non ha affitto da pagare e la sua AVS e cas­sa

pensione bastano ampiamente”.

a) Durante

il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle

proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). In

base ai loro accordi il contributo può consistere in prestazioni pecuniarie, nel

governo della casa, nella cura della prole o nell'assistenza nella professione

o nell'impresa dell'altro (art. 163 cpv. 2 CC). Se interviene una sospensione

della comunione domestica, il giudice chiamato giusta l'art. 176 cpv. 1 n.

1.

CC a fissare contributi di mantenimento per l'uno o l'altro prende come punto

di partenza l'intesa loro (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e dei

redditi durante la vita in comune, modificandola quanto occorre per tenere

conto della nuova situa­zione, in specie delle spese supplementari dovute al­l'esistenza

di due economie domestiche distinte. Anche dopo la separazio­ne, in altri

termini, i coniugi sono tenuti ad assumere le

conseguenze della suddivisione dei compiti

adottata durante il matrimonio, motivo per cui essi hanno diritto di conservare

– nella misura del possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione

domestica (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). Che

in concreto il solo marito abbia esercitato un'attività lucrativa ancora non

significa perciò che egli abbia diritto a un livello di vita più alto rispetto a

quello della moglie, la quale si è occupata del governo della casa e della cura

dei figli. Né il convenuto pretende che, dopo la fine della vita in comune, il tenore di vita della moglie risulti – per

ipotesi – più elevato di quello precedente.

b) L'art.

163.

cpv. 1 CC non precisa invero quale metodo si applichi per la fissazione di

contributi alimentari in favore del­l'uno o dell'altro coniuge, limitandosi a

disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue

forze, al debito mantenimento della famiglia”. Trattandosi di coniugi che

versano in una situazione finanziaria media o modesta, ovvero nel caso in cui

le entrate coniugali siano interamente assorbite dalle due economie domestiche

separate, si fa capo così al metodo di calcolo “abituale” che consiste nel

dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e degli eventuali

figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Il fabbisogno delle parti corrisponde

in tal caso al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (RtiD

I-2015 pag. 879 segg.; II-2017 n. 4c pag. 777 consid. 6). Le allegazioni

dell'appellante, inconferenti su questo punto, non meritano altra disamina.

c) Si

aggiunga, a scanso di equivoci, che le prestazioni complementari AVS sono puramente

sussidiarie, stanziate cioè nella sola misura in cui il reddito computabile dell'assicurato

sia inferiore alle spese riconosciute (art. 9 cpv. 1 LPC: RS 831.30). Nel

reddito computabile dell'assicurato rientrano inoltre le “pensioni alimentari

del diritto di famiglia” (art. 11 cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni

dei parenti giusta gli articoli 328 e

seguenti del Codice civile” (art. 11 cpv. 3 lett. a). Prima infatti il

giudice civile fissa il contributo di mantenimento e poi l'autorità

amministrativa decide se erogare prestazioni complementari, le quali non sono

destinate ad alleggerire l'obbligo contributivo dell'ex coniuge (RtiD I-2004

pag. 589 n. 65c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.65 del 3

marzo 2010, consid. 5 con rimando). L'appellante non può quindi pretendere che

l'aiuto dello Stato sia prioritario rispetto all'obbligo di mantenimento che

gli incombe.

d) Nelle

circostanze descritte non soccorrono le premesse, in ultima analisi, per scostarsi

dal metodo di calcolo abituale (sulle condizioni: RtiD I-2015 pag. 880 consid.

5b) e disconoscere un contributo alimentare in favore della moglie, tanto meno

se si pensa che essa non è in grado di far fronte autonomamente al proprio mantenimento.

Né si riscontrano estremi per ritenere abusiva la richiesta di contributo alimentare,

il quale può essere rifiutato solo in casi eccezionali, estranei alla

fattispecie e da ravvisare per di più con estrema cautela (casistica in: I CCA,

sentenza inc. 11.2010.108 del­l'11 gen­naio

2012.

consid. 7c con rinvii).

9.

Alla luce di quanto

precede il quadro del bilancio familiare si presenta come segue:

Reddito del marito fr.

3689.

––

Reddito

della moglie fr. 2315.30

fr.

6004.30

mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 3375.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2581.—

fr.

5956.

— mensili

Eccedenza fr.

48.30

mensili

Metà

eccedenza fr. 24.15

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3375.

– + fr. 24.15 = fr. 3399.15

mensili

e dovrebbe

versare alla moglie:

fr.

2581.

– + fr. 24.15 ./. fr. 2315.30 = fr. 289.85 mensili,

Ne segue che nella sua richiesta principale l'appello si rivela pertanto

destituito di fondamento. In materia di

contributi alimentari fra coniugi il giudice è vincolato, anche nelle procedure

a tutela dell'unione coniugale, alle richieste delle parti (sentenza del Tribunale

5A_315/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 9.1). E siccome in concreto l'appellante

offre alla moglie in via subordinata un contributo alimentare di fr. 500.–

mensili, non può questa Camera aggiudicare alla moglie meno di quanto propone

il convenuto senza offendere l'art. 58 cpv. 1 CPC. L'appello

merita così accoglimento entro tali limiti.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene la riduzione dell'obbligo alimentare a fr. 500.– mensili, ma

non la soppressione. Tutto considerato, si giustifica in simili circostanze di ripartire

gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. Nel complesso l'esito

del giudizio odierno non incide invece sul dispositivo riguardante le spese

(suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, che può

rimanere invariato.

11.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), l'entità di contributi alimentari litigiosi davanti a questa

Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata

è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 1°settembre 2016,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 500.– mensili.

2. Le spese processuali di fr. 800.–, da

anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).