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Decisione

11.2016.126

Diffida ai debitori

20 febbraio 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2016.203 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza

del 17 settembre 2016 da

e AP 1

(rappresentati

da RA 1)

contro

AO 1,

statuendo sulla “domanda

di trattenuta salariale” dell'8 novembre 2016 presentata da AP 1 e AP 2 al

Pretore supplente;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 27 ottobre

2016 il Pretore supplente del Distretto di Leventina ha respinto un'istanza del

17 settembre 2016 con cui AP 1 (1991) e AP 2 (1997) chiedevano una diffida ai debitori

del padre AO 1 per i contributi alimentari loro dovuti (rispettivamente fr.

2000.– e fr. 1200.– mensili) in virtù di una sentenza di divorzio emessa dal

Pretore il 31 luglio 2015. In esito a tale decisione il Pretore supplente non

ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili.

B. AP 1 e AP 2 si sono

nuovamente rivolti al Pretore supplente con una “domanda” dell'8 novembre 2016 in

cui postulano una “trattenuta salariale” a carico del padre, il quale nel frattempo

– essi allegano – ha omesso anche il versamento del loro contributo alimentare

relativo all'ottobre del 2016. Il Pretore supplente ha fatto seguire l'istanza

a questa Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Nella sentenza del 27 ottobre

2016.

il Pretore supplente ha respinto la prospettata diffida ai debitori,

rilevando che un simile provvedimento non si giustifica in caso di ritardi insignificanti

nel pagamento di contributi o di omissioni puramente sporadiche. Nella

fattispecie – egli ha continuato – AO 1 ha sempre assolto il proprio obbligo

contributivo, salvo tralasciare un versamento mensile nel 2015 e uno nel 2016

(il contributo di agosto), tutti gli altri pagamenti essendo regolarmente

avvenuti, seppure con qualche ritardo. Ciò non basta per ordinare una

trattenuta di stipendio a norma dell'art. 291 CC.

2.

Nella “domanda” dell'8

novembre 2016, trasmessa dal Pretore supplente a questa Camera, AP 1 e AP 2 non

discutono la sentenza del Pretore supplente, cui neppure alludono. Fanno valere

– in sintesi – che nel frattempo il padre non ha ancora versato loro il

contributo alimentare dell'ottobre 2016, oltre ad avere trascurato quello di

agosto già menzionato dal Pretore supplente. Ciò giustificherebbe ora l'emanazione

del provvedimento richiesto.

3.

Nelle circostanze descritte

mal si comprende perché la “domanda” di AP 1 e AP 2 sia stata fatta seguire a

questa Camera. Nello scritto i litisconsorti non denotano alcuna intenzione di

impugnare la decisione presa il 27 ottobre 2016 dal Pretore supplente. Adducono

unicamente che, avendo AO 1 “saltato” non solo il versamento di agosto 2016, ma

anche quello di ottobre, è giunto il momento di ordinare la diffida ai

debitori. Si tratta quindi di una nuova istanza, che non può essere giudicata

direttamente in appello.

4.

Nelle condizioni descritte

la “domanda” dell'8 novembre 2016 va ritornata alla Pretura del Distretto di

Leventina perché sia trattata come nuova istanza di diffida ai debitori. La

trasmissione a questa Camera essendo avvenuta per iniziativa del Pretore supplente,

senza l'intervento di AP 1 e AP 2, si rinuncia al prelievo di spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La "domanda” dell'8

novembre 2016 è rinviata alla Pretura del Distretto di Leventina per essere trattata

come istanza di diffida ai debitori.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).