11.2016.126
Diffida ai debitori
20 febbraio 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.126
Lugano,
20 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2016.203 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza
del 17 settembre 2016 da
e AP 1
(rappresentati
da RA 1)
contro
AO 1,
statuendo sulla “domanda
di trattenuta salariale” dell'8 novembre 2016 presentata da AP 1 e AP 2 al
Pretore supplente;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 27 ottobre
2016 il Pretore supplente del Distretto di Leventina ha respinto un'istanza del
17 settembre 2016 con cui AP 1 (1991) e AP 2 (1997) chiedevano una diffida ai debitori
del padre AO 1 per i contributi alimentari loro dovuti (rispettivamente fr.
2000.– e fr. 1200.– mensili) in virtù di una sentenza di divorzio emessa dal
Pretore il 31 luglio 2015. In esito a tale decisione il Pretore supplente non
ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili.
B. AP 1 e AP 2 si sono
nuovamente rivolti al Pretore supplente con una “domanda” dell'8 novembre 2016 in
cui postulano una “trattenuta salariale” a carico del padre, il quale nel frattempo
– essi allegano – ha omesso anche il versamento del loro contributo alimentare
relativo all'ottobre del 2016. Il Pretore supplente ha fatto seguire l'istanza
a questa Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Nella sentenza del 27 ottobre
2016.
il Pretore supplente ha respinto la prospettata diffida ai debitori,
rilevando che un simile provvedimento non si giustifica in caso di ritardi insignificanti
nel pagamento di contributi o di omissioni puramente sporadiche. Nella
fattispecie – egli ha continuato – AO 1 ha sempre assolto il proprio obbligo
contributivo, salvo tralasciare un versamento mensile nel 2015 e uno nel 2016
(il contributo di agosto), tutti gli altri pagamenti essendo regolarmente
avvenuti, seppure con qualche ritardo. Ciò non basta per ordinare una
trattenuta di stipendio a norma dell'art. 291 CC.
2.
Nella “domanda” dell'8
novembre 2016, trasmessa dal Pretore supplente a questa Camera, AP 1 e AP 2 non
discutono la sentenza del Pretore supplente, cui neppure alludono. Fanno valere
– in sintesi – che nel frattempo il padre non ha ancora versato loro il
contributo alimentare dell'ottobre 2016, oltre ad avere trascurato quello di
agosto già menzionato dal Pretore supplente. Ciò giustificherebbe ora l'emanazione
del provvedimento richiesto.
3.
Nelle circostanze descritte
mal si comprende perché la “domanda” di AP 1 e AP 2 sia stata fatta seguire a
questa Camera. Nello scritto i litisconsorti non denotano alcuna intenzione di
impugnare la decisione presa il 27 ottobre 2016 dal Pretore supplente. Adducono
unicamente che, avendo AO 1 “saltato” non solo il versamento di agosto 2016, ma
anche quello di ottobre, è giunto il momento di ordinare la diffida ai
debitori. Si tratta quindi di una nuova istanza, che non può essere giudicata
direttamente in appello.
4.
Nelle condizioni descritte
la “domanda” dell'8 novembre 2016 va ritornata alla Pretura del Distretto di
Leventina perché sia trattata come nuova istanza di diffida ai debitori. La
trasmissione a questa Camera essendo avvenuta per iniziativa del Pretore supplente,
senza l'intervento di AP 1 e AP 2, si rinuncia al prelievo di spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La "domanda” dell'8
novembre 2016 è rinviata alla Pretura del Distretto di Leventina per essere trattata
come istanza di diffida ai debitori.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).