11.2016.127
Protezione dell'unione coniugale: restrizione del potere di disporre a tutela di “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” nel regime della separazione dei beni? Valore litigioso di una
17 luglio 2018Italiano37 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.127
Lugano,
17 luglio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2016.3036 (protezione dell'unione coniugale: restrizione
del potere di disporre) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 luglio 2016 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 23 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
l'11 novembre 2016 e sull'istanza di provvigione ad litem,
subordinatamente di gratuito patrocinio, inoltrata da AP 1 il 30 gennaio
2017;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1972) e AO 1
(1972), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Genova) l'8 settembre
2007, adottando la separazione dei beni. In seguito il marito ha raggiunto la
moglie nel Ticino, dove questa risiedeva da qualche mese e aveva già vissuto in
precedenza. Dal matrimonio sono nati L__________, il 20 agosto 2008, e O__________,
il 23 luglio 2009. Il 17 luglio 2014 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, chiedendo misure a protezione dell'unione coniugale. AP 1
ha lasciato il 18 ottobre 2014 l'abitazione comune (particella n. 151 RFD di __________,
intestata alla moglie) per trasferirsi prima da un conoscente e poi in un
appartamento, sempre a __________.
B. Nell'ambito di
un'udienza tenutasi il 9 giugno 2015 nella procedura a tutela dell'unione
coniugale il Pretore aggiunto ha omologato un accordo in virtù del quale le
parti dichiaravano di vivere separate dal 18 ottobre 2014, disponevano l'attribuzione
dell'alloggio coniugale alla moglie, prevedevano l'affidamento dei figli alla
medesima e disciplinavano il diritto di visita paterno. AP 1 si impegnava, da
parte sua, a versare per il mantenimento dei figli contributi alimentari di fr. 666.–
mensili ognuno dal luglio al dicembre del 2015 e di fr. 250.– mensili ognuno dal
gennaio del 2016 in poi (assegni familiari non compresi), più due terzi dei dividendi
che avrebbe percepito dalle ditte I__________
S.p.A. e L__________ S.r.l. Le parti hanno escluso ogni contributo di
mantenimento tra coniugi.
C. L'8
luglio 2016 AP 1 ha adito egli stesso il Pretore perché vietasse cautelarmente alla moglie, sotto comminatoria dell'art. 292
CP, “di disporre, gravare o di disporre in qualsiasi maniera” senza il suo consenso
della particella n. 151 RFD di __________ e invitasse l'ufficiale del registro
fondiario a iscrivere una restrizione del potere di disporre su quel fondo, proibendo
inoltre alla moglie, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, di eseguire lavori nell'immobile senza il suo consenso.
Il Pretore aggiunto ha trattato la richiesta come istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale e con decreto cautelare dello stesso 8 luglio
2016, emanato senza contraddittorio, ha parzialmente accolto la domanda, nel
senso che ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere la
restrizione del potere di disporre richiesta. La decisione sulle spese è stata
rinviata alla decisione finale.
D.
Quattro giorni dopo, il 12 luglio 2016, AO 1 ha chiesto al Pretore di
revocare immediatamente il decreto superprovvisionale e di invitare l'ufficiale
del registro fondiario a cancellare la restrizione del potere di disporre. Con
decreto cautelare dell'indomani, emesso senza contraddittorio, il Pretore
aggiunto ha respinto la richiesta, rinviando nuovamente il giudizio sulle spese
alla decisione finale. All'udienza del 30 agosto 2016, indetta per il contraddittorio
cautelare e la discussione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale, AP 1 ha
ribadito la propria domanda e ha notificato prove. La convenuta ha proposto una
volta ancora di respingere l'istanza e di revocare il decreto
superprovvisionale dell'8 luglio 2016, offrendo anch'essa prove. L'istante ha replicato
e la convenuta ha duplicato, ognuno mantenendo il proprio punto di vista. L'istruttoria
è iniziata seduta stante e si è chiusa il 18 ottobre 2016. Alle arringhe finali
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 2 novembre
2016 in cui entrambe hanno ribadito le posizioni iniziali.
E. Statuendo l'11
novembre 2016 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha
respinto l'istanza e ha revocato il decreto cautelare emesso l'8 luglio 2016
senza contraddittorio. Le spese processuali di fr. 15 000.– sono state poste per quattro quinti a
carico di AP 1 e per il resto a carico della moglie, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 7000.– per
ripetibili ridotte.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23
novembre 2016 per ottenere che la sua istanza dell'8 luglio 2016 sia accolta,
che siano ordinati i provvedimenti conservativi richiesti e che il giudizio del
Pretore aggiunto sia riformato di conseguenza. Nei motivi egli postula altresì,
in subordine, una riduzione delle spese processuali a fr. 5000.– e
dell'indennità per ripetibili in favore della controparte a fr. 2000.–. Preliminarmente
egli ha instato infine perché all'appello fosse conferito effetto sospensivo o,
subordinatamente, perché AO 1 fosse tenuta a prestare una garanzia in contanti di
fr. 2 100 000.–
o una garanzia bancaria a prima chiamata. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre
2016 la convenuta ha proposto di respingere l'appello, come pure la richiesta
di effetto sospensivo e di prestazione di garanzia. Con decreto del 13 dicembre
2016 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.
G. Invitato
a prestare un anticipo di fr. 15 000.– in
garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante ha depositato la somma
di fr. 6000.– e il 30 gennaio 2017 ha presentato un'istanza per ottenere dalla moglie
una provvigione ad litem di fr. 9000.– o, in subordine, per vedersi
ammettere al beneficio del gratuito patrocinio. Il presidente della Camera ha
revocato così, il 1° febbraio 2017, il termine per versare il saldo dell'anticipo
in garanzia delle spese processuali presumibili. Il 3 febbraio 2017 AP 1 ha fatto
seguire il certificato comunale per l'ammissione al gratuito patrocinio con la
documentazione correlata. L'istanza di provvigione ad litem non è stata
notificata a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Il Pretore aggiunto
ha trattato la richiesta dell'8 luglio 2016 come istanza a protezione
dell'unione coniugale. Ora, le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate
con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e sono impugnabili con appello
entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è manifestamente dato, che il valore litigioso sia
quello venale del fondo constatato dal Pretore aggiunto, di fr. 4 220 000.–
(sentenza impugnata, pag. 4 in fondo), o quello di fr. 2 220 000.– indicato
dall'appellante al netto del carico ipotecario. Consegnato alla posta il 24 novembre
2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di
conseguenza ricevibile.
2. All'appello l'istante
acclude uno scambio di corrispondenza intercorsa
fra i legali delle parti riguardante due testimonianze assunte
all'udienza in Pretura del 18 ottobre 2016. Datate fra il 20 ottobre e il 2
novembre 2016, successive alla chiusura dell'istruttoria, le quattro lettere sono di per sé ricevibili (art.
317 cpv. 1 lett. b CPC). Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si dirà
oltre (consid. 11d).
3. Il Pretore aggiunto
ha esaminato anzitutto la propria competenza per materia e quella per
territorio (contestate dalla convenuta), accertando entrambe. Ciò posto, dall'istruttoria
egli ha ritenuto che – contrariamente a quanto sosteneva l'istante – la convenuta
non risultava avere messo in vendita il fondo. Anzi, l'istante non aveva reso
verosimile neppure che il tenore di vita della moglie fosse eccessivamente elevato
né aveva spiegato in che modo il dispendio di lei fosse mutato rispetto al
2015, quando era stata adottata la disciplina a protezione dell'unione
coniugale. Tanto meno AP 1 ha reso verosimile – ha continuato il primo giudice
– che la convenuta intenda trasferirsi all'estero, non bastando al proposito
ch'essa abbia studiato, lavorato e conservi amicizie fuori della Svizzera, mentre
per il trasferimento dei figli all'estero è necessario in ogni caso il consenso
del padre. In definitiva, secondo il Pretore aggiunto, l'interessato non ha
reso attendibile che la convenuta esponga a pericolo il sostentamento della famiglia
o eventuali spettanze che potrebbero derivargli dal divorzio. Nelle circostanze
descritte egli ha reputato superfluo esaminare se e quali pretese l'istante avesse
reso verosimili e quale regime dei beni sia in vigore fra i coniugi in Svizzera.
Respinta l'istanza, egli ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare
la restrizione del potere di disporre oggetto del decreto cautelare emesso inaudita
parte l'8 luglio 2016.
4. Nell'appello AP 1 fa
valere in primo luogo che il regime della separazione dei beni adottato al
momento del matrimonio in Italia “non è stato confermato” dopo il trasferimento
in Svizzera. Ciò premesso, egli allega di avere investito nell'abitazione coniugale intestata alla moglie non
meno di fr. 1 576 831.89, illustrando – in
sintesi – la provenienza ereditaria del denaro, la destinazione del medesimo su
conti bancari dei coniugi e presso la ditta T__________ AG, società appartenente
al suocero, e l'uso del capitale in costanza di matrimonio, in particolare per
l'acquisto del fondo e l'edificazione dello stabile. Quanto alla ponderazione dei
contrapposti interessi, l'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere
trascurato il valore complessivo dell'immobile e il suo diritto di ricuperare l'investimento
con il plusvalore, per complessivi di fr. 2
190 000.– rispetto ai fr. 300 000.– spettanti alla convenuta. Egli si duole altresì
che il primo giudice non abbia ritenuto verosimile l'eccessivo tenore di vita sostenuto
dalla moglie, come pure il rischio che essa metta in vendita l'immobile, si
trasferisca all'estero e occulti il ricavo dell'alienazione, tant'è che il
suocero gli nega informazioni sugli averi ricevuti a suo tempo dalla fiduciaria.
Dal suo punto di vista, quindi, sussistono i presupposti per chiedere una
restrizione del potere di disporre sul fondo in forza dell'art. 178 CC.
5. Dagli atti risulta
che al momento del matrimonio le parti hanno dichiarato all'ufficiale di stato
civile di __________ che adottavano il regime della separazione dei beni,
dichiarazione che l'ufficiale di stato civile ha inserito nell'atto di
matrimonio (doc. 2). L'art. 162 comma 2 del Codice civile italiano consente
infatti agli sposi di instaurare il regime della separazione dei beni in via
semplificata, tramite una dichiarazione di scelta registrata nell'atto di
matrimonio, senza doversi rivolgere a un notaio per stipulare una convenzione
apposita. La dichiarazione all'ufficiale di stato civile equivale a una
convenzione di separazione dei beni, la quale però dev'essere semplice. Se i
coniugi intendono dar vita a una convenzione più articolata, devono far capo a
un notaio (Anelli/Sesta, Regime
patrimoniale della famiglia, vol. III, Milano 2002, pag. 479 a metà). Ora,
nel diritto internazionale privato svizzero i rapporti patrimoniali tra coniugi
sono regolati dalla legge scelta dai coniugi medesimi (art. 52 cpv. 1 LDIP). Se
costoro sono legati da una convenzione matrimoniale, un cambiamento di
domicilio non influisce sul diritto applicabile (art. 55 cpv. 2 LDIP). In
concreto le parti risultano soggette per dichiarazione equiparata a una convenzione
– dopo quanto si è visto – alla separazione dei beni secondo gli art. 215 segg.
del Codice civile italiano, regime che continua ad applicarsi perciò anche dopo
il loro trasferimento in Svizzera.
6. Per quanto riguarda la
protezione dell'unione coniugale, l'art. 48 cpv. 1 LDIP dispone che i provvedimenti
sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi (lex fori),
anche se i coniugi soggiacciono a un regime matrimoniale estero. Nella
fattispecie i coniugi sono pacificamente domiciliati in Svizzera. La protezione
dell'unione coniugale è regolata perciò dalla legge svizzera. Ora, a norma
dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per assicurare le basi economiche
della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale
(in specie per assicurare aspettative in materia di liquidazione del regime matrimoniale),
il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso dell'altro
la disposizione di determinati beni. La norma si riferisce ai casi in cui un
coniuge possa mettersi nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi
verso l'altro, sia che tali obblighi derivino dagli effetti generali del matrimonio
sia che derivino dal regime dei beni.
Per ottenere una
restrizione del potere di disporre non occorre recare la prova piena di un
pericolo imminente; trattandosi di una misura a protezione dell'unione
coniugale, la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate misure
conservative (art. 178 cpv. 2 CC). Se vieta a un coniuge di disporre di un immobile,
il giudice ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario (art. 178 cpv. 3
CC). Una restrizione del potere di disporre deve rispettare, ad ogni modo, un
ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e l'ordine decretato
(I CCA,
sentenza inc. 11.2002.34
del 25 luglio 2002 consid. 7 con riferimento, in: FamPra.ch 4/2013 pag. 924;
più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_866/2017 del 3 aprile 2017,
consid. 4.1.1 con richiami). E proprio perché una misura a tutela
dell'unione coniugale ha carattere provvisorio, la durata di una restrizione del
potere di disporre va di regola limitata nel tempo (DTF 120 III 69 consid. 2a; sentenza
del Tribunale federale 5A_593/2017 del 24 novembre 2017, consid. 7.2.1
con richiamo).
7. L'emanazione di una
restrizione del potere di disporre deve rivelarsi necessaria, come detto, “per
assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo
patrimoniale derivante dall'unione
coniugale” (art. 178 cpv. 1 CC). Alla luce della dottrina le due ipotesi vanno distinte come segue (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 7 segg. ad art. 178;
Insenring/Kessler in: Basler
Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 4 a 10 dell'art. 178; Chaix in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 2 ad art. 178).
a) Mette
a rischio “le basi economiche della famiglia” il coniuge che svende beni del
patrimonio coniugale, che procede a liberalità sconsiderate, che trasferisce
fiduciariamente beni a terzi, aliena o ipoteca immobili senza motivo,
pregiudicando il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel
coniuge pregiudichi il fabbisogno della famiglia calcolato secondo il minimo
esistenziale del diritto esecutivo.
b) Mette
a rischio “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge
che compromette il mantenimento della famiglia previsto dall'art. 163 cpv. 1 CC
(non dall'art. 125 CC, che riguarda una pretesa postmatrimoniale), come pure –
ma dipende dai casi – la somma a libera disposizione dell'altro coniuge (art. 164
CC) o il contributo straordinario dovuto a un coniuge che collabora o che ha
collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 165 CC). Mette a
rischio altresì “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il
coniuge che espone a pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal regime
dei beni, che si tratti – per limitarsi alla partecipazione agli acquisti – del
diritto all'aumento (art. 215 segg. CC), alla partecipazione al
plusvalore (art. 206 CC), al compenso tra acquisti e beni propri (art. 209
CC) o all'attribuzione di suppellettili (art. 219 CC).
8. Nel regime della
separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio coniugale da liquidare. La
separazione dei beni è, in pratica, un'assenza di regime. Un coniuge non può quindi
invocare la messa in pericolo di “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione
coniugale” da parte dell'altro per ottenere restrizioni del potere di disporre
sulla scorta di pretese che gli derivino dalla separazione dei beni. In una sentenza
di quasi trent'anni addietro questa Camera aveva ravvisato un'eccezione a tale
principio nel caso in cui i coniugi avessero mischiato e confuso i loro averi
in modo tale da creare un patrimonio comune di cui non fosse più possibile
determinare la composizione e la provenienza (Rep. 1991 pag. 421 a metà, citata
da allora una sola volta in una sentenza inc. 11.1998.72 del 19 luglio
1999, consid. 5). Tale eccezione non può più essere confermata. La separazione
dei beni non impedisce a un coniuge di chiedere una restrizione del potere di disporre
su averi dell'altro coniuge giusta l'art. 178 CC per tutelare “le basi economiche
della famiglia”, che i beni dei coniugi siano mischiati o no. Non impedisce nemmeno
a un coniuge di chiedere una restrizione del potere di disporre su averi
dell'altro per tutelare “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione
coniugale” fondati sull'art. 163 cpv. 1 CC, eventualmente sull'art. 164
o 165 CC, che i beni dei coniugi siano mischiati o no. Ma essa non consente a
un coniuge di chiedere una restrizione del potere di disporre su averi
dell'altro per tutelare pretese correlate alla separazione dei beni, neppure ove
Fatti
i beni dei coniugi siano mischiati, giacché la separazione dei beni non
conferisce alcuna aspettativa in materia di liquidazione del regime.
9. Non si disconosce
che un coniuge può vantare crediti verso l'altro coniuge, anche qualora viva nella
separazione dei beni, in esito allo scioglimento di reciproci rapporti di dare
e avere. Non si tratta però di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale.
Simili spettanze possono derivare – per esempio – da un contratto di società
semplice, di appalto, di mutuo o anche di mandato (compreso il mandato di
gestione secondo l'art. 195 cpv. 1 CC) e potrebbero competere anche a persone
qualsiasi. La circostanza ch'esse vadano liquidate – al più tardi – nell'ambito
di una causa di divorzio non consente perciò di ottenere restrizioni del
potere di disporre su beni dell'altro coniuge in base all'art. 178 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 3ª edizione, pag. 448 n. 700b; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione,
n. 2 in fine ad art. 178 CC; Chaix,
op. cit., n. 2 ad art. 178 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 7b e 7c ad art. 178
CC).
10. Nella fattispecie AP 1
non pretende più, nell'appello, che la convenuta esponga a pericolo il
sostentamento della famiglia. Fa valere unicamente ch'essa mette a repentaglio
le aspettative patrimoniali di lui in vista del divorzio, aspettative connesse
ai beni che egli ha investito – direttamente o attraverso la fiduciaria del
suocero – nell'acquisto e nell'edificazione della particella n. 151
(abitazione coniugale) intestata alla moglie. Il problema è che non si tratta
di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale, né si comprende come
l'appellante potrebbe dedurre aspettative patrimoniali da una separazione dei beni.
Certo, in concreto le parti sono assoggettate a un regime del diritto italiano,
tuttavia nemmeno l'interessato adombra l'ipotesi che sotto questo profilo la
separazione dei beni secondo il diritto italiano si distanzi da quella del
diritto svizzero. Per quanto è dato a divedere, anche nel diritto italiano un
coniuge cha ha apportato migliorie o eseguito ”addizioni” a beni dell'altro può
sì vantare diritti, ma non in liquidazione del regime matrimoniale (Anelli/Sesta, op. cit., pag. 531
segg.). Nel caso in esame non si ravvisano quindi i presupposti per
un'applicazione dell'art. 178 CC.
11. Si aggiunga ad ogni
modo e per abbondanza che, avesse pure l'appellante reso verosimile – conformemente
al vecchio indirizzo della prassi cantonale (consid. 8) – l'esistenza di
un patrimonio coniugale comune di cui non fosse più possibile determinare la
composizione e la provenienza, ancora non risulterebbe verosimile un'oggettiva minaccia
seria e imminente per “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” dovuta
al comportamento dell'altro coniuge, come esige la giurisprudenza (sentenza del
Tribunale federale 5A_866/2016 del 3 aprile 2017, consid. 4.1.1 con rimandi;
analogamente: Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 447 n. 700).
a) L'appellante
fa valere di avere reso verosimile l'alto tenore di vita condotto dalla moglie,
mentre il reddito di lei non è aumentato in modo apprezzabile, tenuto conto
degli assegni familiari, della gratifica e della tredicesima. Inoltre egli
allega che il fabbisogno minimo della convenuta calcolato nella procedura a tutela
dell'unione coniugale non comprendeva né il costo della collaboratrice
domestica a tempo pieno né le spese assicurative e di manutenzione generate da
una villa di 13 locali. Sottolinea infine che, contrariamente a quanto aveva
lasciato intendere, la convenuta non ha adeguato il proprio livello di vita
dopo la separazione, ma si è concessa anche vacanze costose. Per di più, i suoi
fondi depositati presso la fiduciaria del
suocero sono nel frattempo scomparsi.
Ora,
è possibile che – come l'appellante adduce – la moglie continui a godere anche
dopo la separazione di un tenore di vita elevato. Non risulta verosimile tuttavia
che essa abbia eroso la propria sostanza o lasciato debiti insoluti, né che il
carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale sia aumentato. A ben vedere,
non risulta neppure che l'istante abbia domandato alla moglie informazioni sul proprio
investimento. Diversa sarebbe potuta essere la situazione se, a fronte di un alto
tenore di vita, la convenuta avesse negato ragguagli, sottaciuto notizie
importanti o rilasciato false informazioni sul suo patrimonio o i suoi redditi (sentenza
del Tribunale federale 5A_866/2016 del 3 aprile 2017, consid. 4.1.1 con
rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2002.34 del 25 luglio 2002 consid. 9, in: FamPra.ch 2003 pag. 925). Non consta
però che ciò sia il caso. Per il resto, l'istante non può imputare alla convenuta
la pretesa scomparsa dei fondi depositati presso la fiduciaria del suocero né,
tanto meno, il rifiuto della fiduciaria di fornirgli chiarimenti (doc. M).
b) Secondo
l'appellante il pericolo che la moglie si trasferisca all'estero è concreto. Egli
ricorda che i forti legami di lei con gli Stati Uniti sono incontestati, che essa
ha confidato a un'amica l'intenzione di trasferirsi presto a Miami, che i figli
frequentano una scuola internazionale dove le lezioni sono impartite in inglese
e che in sede di interrogatorio la convenuta non ha escluso di lasciare il
Ticino. In simili condizioni, a suo avviso, l'abitazione sarà tosto venduta e di
quel ricavo non rimarrà più alcuna garanzia in Svizzera.
Quanto
ai messaggi scambiati fra la moglie e una sua amica, il tono informale e superficiale
dei medesimi non basta per rendere
verosimili propositi concreti di trasferimento (doc. VV: Move to the USA
with us!; I will, one day soon!). Durante il suo interrogatorio
l'interessata ha dichiarato inoltre di avere cominciato da poco un nuovo lavoro
(doc. 6) e di non avere l'intenzione di traslocare all'estero, pur non escludendo
l'ipotesi a lungo termine (verbale del 30 agosto 2016, pag. 5). Come ha ricordato
il Pretore aggiunto, poi, trasferire la residenza dei figli fuori dei confini
nazionali presuppone l'accordo di entrambi i genitori che detengono – come nella
fattispecie – l'autorità parentale (art. 301a CC). E l'appellante non paventa
l'ipotesi di un allontanamento non autorizzato dei ragazzi, tant'è che non ha chiesto
di vietare alla madre di portare i figli all'estero in vacanza. Non si
scorgono dunque gli estremi di un trasferimento fuori della Svizzera imminente
o anche solo prevedibile.
c) Al
Pretore aggiunto l'appellante rimprovera di non essersi espresso sul pericolo
che il ricavo della vendita dell'abitazione coniugale possa essere occultato. Ribadisce
di avere affidato beni cospicui alla fiduciaria del suocero, la quale nel
frattempo gli ha restituito fr. 15 000.–,
ma ha rifiutato informazioni sul resto, al punto ch'egli ha perduto le tracce
di altri fr. 700 000.– in aggiunta a
quelli investiti nell'abitazione familiare. Assevera altresì che in luogo e
vece della convenuta decide il suocero, il quale ha gestito l'operazione
relativa all'acquisto della villa a __________ ed era il referente per la
vendita della proprietà. Se non che, avesse anche una parvenza di fondamento
quanto l'appellante asserisce, dagli atti non risulta (come si vedrà al consid.
d) che l'immobile sia stato effettivamente – o fosse effettivamente in procinto
di essere – messo in vendita. I timori quanto all'intervento del suocero sui
ricavi di un'eventuale alienazione non appaiono dunque suffragati da elementi
concreti.
d) Riguardo
alla vendita del fondo, a parere dell'appellante poco importa che durante il
suo interrogatorio la moglie abbia negato l'intenzione di alienare la proprietà,
tanto più che per lei decide il padre. Così argomentando, egli non si confronta
tuttavia con la motivazione del Pretore aggiunto, il quale non si è limitato ad
accreditare le asserzioni della moglie, ma ha spiegato
anche le ragioni per cui non ha ritenuto attendibile la dichiarazione scritta
di __________ A__________, investigatore privato, circa la messa in vendita
della villa a __________ da parte della M__________ Sagl. Il primo giudice ha
rilevato in effetti che il documento è stato redatto su incarico dell'istante,
che quella scrittura non è equiparabile a una deposizione rilasciata sotto
comminatoria penale in caso di falsa testimonianza, che al contenuto del documento
si oppongono ben quattro deposizioni rilasciate da testimoni ammoniti in tal
senso e che l'istante non ha neppure chiamato M__________ A__________ a deporre
per confermare il contenuto dello scritto.
Eccepisce
l'appellante che le deposizioni dei coniugi M__________ e G__________ M__________,
della M__________ Sagl, sono state appositamente preparate allo scopo, poiché costoro
sapevano della dichiarazione dell'investigatore privato e M__________ M__________
ne aveva persino una copia con sé. Egli fa valere altresì di avere interpellato
la legale della controparte dopo l'udienza per verificare che non fosse
intervenuta un'eventuale lesione della deontologia professionale (doc. 1
prodotto in appello, plico di quattro lettere) e rammenta che G__________ M__________
è amico del padre della convenuta. Ora, che i due testimoni fossero informati circa
lo scopo della deposizione è pacifico, G__________ M__________ avendo finanche
sottoscritto il 12 luglio 2016 una dichiarazione all'attenzione della legale
della convenuta in cui escludeva che la M__________ Sagl avesse ricevuto il mandato
di vendere la proprietà (doc. 4). I due hanno ammesso inoltre di possedere una
copia della dichiarazione redatta dall'investigatore privato (doc. E; deposizioni
del 18 ottobre 2016, verbale pag. 5 seg.) e G__________ M__________ ha
riconosciuto di intrattenere rapporti di amicizia con il padre della convenuta
(loc. cit., pag. 4). Dal verbale (pag. 5) non si evince, invece, che la testimone
avesse con sé copia del doc. E. Sia come sia, non risulta che i due abbiano
sottaciuto circostanze di rilievo, atte a influire
sulla credibilità della loro deposizione (art. 172 lett. b CPC). Che
il documento doc. E possa essere stato trasmesso ai testimoni dalla patrocinatrice
della convenuta integrerà fors'anche una violazione deontologica (v. DTF 136 II
554 consid. 3.2.2), ma non rende le deposizioni meno veritiere. Lo scambio di
corrispondenza fra legali prodotto in appello non è suscettibile pertanto di
incidere sull'esito del giudizio (sopra, consid. 2).
e) L'appellante
fa valere che G__________ M__________ ha ammesso di essersi recato nella villa
di __________ su invito del padre della convenuta, di avere scattato
fotografie, di avere chiesto i piani della casa e di avere espresso un parere
sull'immobile, ciò che può spiegarsi solo con il proposito di mettere in
vendita il fondo. M__________ M__________ ha dichiarato nondimeno che,
contrariamente a quanto risulta dalla dichiarazione
dell'investigatore privato M__________ A__________ (doc. E), essa
non ha mai mostrato a costui documentazione relativa all'immobile della
convenuta né ha affermato che la proprietà fosse in vendita (deposizione del
18 ottobre 2016, verbale pag. 6). Giovanni Mastroddi ha escluso, da
parte sua, di avere rilasciato informazioni a M__________ A__________, il quale
insisteva per ricevere documentazione sulle proprietà in vendita a __________ (loc.
cit., pag. 5 in alto). Ha dato atto soltanto di avere visitato e raccolto
documentazione su quella casa, M__________ C__________ avendogli sollecitato
“un giudizio su come era stata costruita e sul suo valore” (pag. 4 a metà), ma
ha negato di avere ricevuto un mandato di vendita, soggiungendo che il fondo neppure
gli risulta essere stato posto sul mercato (pag. 5 nel mezzo). Alla luce
di quanto precede l'appellante assevera invano che le testimonianze di M__________
e di G__________ M__________ sono lacunose e si contraddicono. Fosse stato il
caso, del resto, egli avrebbe potuto chiedere un confronto fra testimoni (art.
174 CPC) o, quanto meno, chiamare M__________ A__________ a deporre.
L'apprezzamento del primo giudice in merito alla credibilità dei due testimoni
e sulla valenza probatoria del doc. E sfugge dunque alla critica.
f) Sempre
per quanto attiene all'intenzione dell'interessata di alienare il fondo, l'appellante
fa valere che sia da uno scambio di messaggi di cellulare fra di lui e G__________
P__________, del 22 agosto 2016, sia dalla propria deposizione risulta che
la villa è stata messa in vendita. G__________ P__________ ha riferito in
realtà di essersi attivato fra l'aprile e il giugno del 2016 per trovare una
villa in zona nell'interesse di un conoscente e che L__________ B__________,
fiduciario attivo nella regione, gli aveva riferito che “forse M__________ C__________
vendeva una casa a __________ per circa 4 milioni”, ma di non essere in grado
di precisare se si trattasse dell'immobile della convenuta. Egli ha dichiarato poi
che, su richiesta dell'istante, aveva nuovamente interpellato L__________ B__________,
il quale gli aveva risposto di non sapere esattamente se l'abitazione in cui
Considerandi
vive la convenuta fosse in vendita e di non avere ricevuto alcun mandato di intermediazione
immobiliare, ma di essere disposto a informarsi (deposizione del 18 ottobre
2016, verbale pag. 2). L__________ B__________ ha dichiarato da parte sua di
essersi rivolto a G__________ P__________, anch'egli attivo nella mediazione
immobiliare, per sapere se la villa fosse in vendita e di non ricordare
esattamente la risposta, che gli sembra essere stata negativa. Egli ha escluso in
ogni modo di avere mai incontrato M__________ C__________, l'istante o la
convenuta in vista della vendita dell'immobile (loc. cit., pag. 3).
Ora,
la messa in vendita di un fondo può essere sufficiente per giustificare una
restrizione del potere di disporre. Occorre tuttavia che l'istante rechi indizi
concreti, come per esempio la pubblicazione di un annuncio (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,
n. 11a ad art. 178 CC). Mere allegazioni per sentito dire non bastano (Pellaton in: Bohnet/Guillod, Droit
matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 14 ad art. 178 CC con rinvio).
Nella fattispecie i due testimoni si sono limitati a riferire di essersi
interessati come mediatori immobiliari per sapere se la villa di __________ fosse
in vendita, ma non sono entrati in relazione né con la convenuta né con suo
padre. E i messaggi di cellulare del 22 agosto 2016 fra
l'istante
e G__________ P__________ (doc. ZZ) sono compatibili con la testimonianza di
quest'ultimo. Ove l'istante avesse inteso delucidare la portata di tali
messaggi a conferma dell'interpretazione che propone ora in appello, avrebbe potuto
rivolgere domande completive al testimone (art. 173 CPC). In simili circostanze
le speculazioni dell'appellante non sono sufficienti per rendere verosimile il
rischio concreto che la convenuta intendesse alienare il fondo. A ragione il
Pretore aggiunto ha respinto perciò la restrizione del potere di disporre.
L'appello vede così la sua sorte segnata.
12.
In subordine l'appellante
contesta l'ammontare delle spese processuali (fr. 15 000.–) e dell'indennità
per ripetibili (fr. 7000.–) stabilite dal primo giudice. Fa valere che, tenuto
conto del debito ipotecario di fr. 2 000 000.– gravante la nota particella n. 151, il
valore del fondo non supera fr. 2 220 000.–. Chiede pertanto di ridurre le spese
processuali a fr. 5000.– e le ripetibili a fr. 2000.–. L'appellante non discute
invece il grado di reciproca soccombenza, che il Pretore aggiunto ha attribuito
a lui per quattro quinti e alla convenuta per il resto.
a) Il
valore litigioso di una restrizione del potere di disporre corrisponde al
valore venale del bene oggetto del provvedimento, alla stessa stregua di quanto
vale per un provvedimento assicurativo a
tutela della devoluzione ereditaria (Diggelmann
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione,
nota 30 ad art. 91) o per un sequestro (op. cit., n. 66 ad art. 91 CPC). L'appellante
si duole che il Pretore aggiunto si sia attenuto al valore indicato nel doc. E
(fr. 4 220 000.–),
ovvero nella dichiarazione di un investigatore privato reputata inattendibile da
lui medesimo, senza stimare l'effettivo valore del fondo. Non allega però quale
sarebbe, a suo avviso, quel valore venale, di modo che la critica si limita a
una recriminazione. Non a torto l'appellante fa valere invece che, dandosi un litigio
suscettivo di coinvolgere il valore venale di un immobile, si giustifica di porre
in deduzione gli oneri ipotecari, i quali riducono oggettivamente il valore della
contestazione (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 5.3
ad art. 36). Ciò appare tanto più pertinente nel caso di una restrizione del
potere di disporre, la quale non conferisce
privilegi
al coniuge che intenda agire poi in via esecutiva
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 454 n. 707b). Quanto alla
convenuta, essa non discute l'ammontare dell'aggravio ipotecario (fr. 2 000 000.–).
Il valore litigioso nella fattispecie può dunque
essere fissato in fr. 2
200.
000.–,
come chiede l'appellante.
b) Nel
Cantone Ticino la tassa di giustizia applicata a una procedura disciplinata dal
rito sommario è la metà di quella applicata a una procedura ordinaria (art. 9
cpv. 1 LTG). E nella procedura ordinaria la tassa di giustizia per cause dal
valore litigioso fra 2 e 5 milioni di franchi, come nella fattispecie, varia da
fr. 35 000.– a fr. 80 000.– (art. 7 cpv. 1 LTG). Per cause di
identico valore rette dalla procedura sommaria la tassa di giustizia è compresa
così tra fr. 17 500.– e fr. 40 000.–.
Di
per sé quindi l'importo stabilito dal Pretore aggiunto
(fr.
15.
000.–), inclusi fr. 750.– per indennità
ai testimoni (dispositivo n. 2 della sentenza impugnata), risulta addirittura inferiore
al minimo della tariffa. In realtà il giudizio non si esaurisce in questi soli
termini.
c) Una
restrizione del potere di disporre a norma dell'art. 178 CC può essere chiesta nel
contesto di misure a protezione dell'unione coniugale, come in concreto, ma anche
quale provvedimento cautelare in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1
seconda frase CPC, che rinvia alle misure protettrici dell'unione coniugale).
La procedura è sommaria in entrambi i casi (art. 271 lett. a CPC nel primo,
art. 261 segg. CPC nel secondo). Ciò premesso, fosse stata chiesta come provvedimento
cautelare in una causa di divorzio, la restrizione del potere di disporre sulla
particella n. 151 avrebbe giustificato una tassa di giustizia compresa tra fr.
100.
– e fr. 20 000.– (art. 10 LTG, norma
applicabile a tutti i provvedimenti cautelari). Fissarla in fr. 14 250.– (fr. 15 000.–
meno le spese istruttorie) avrebbe configurato tuttavia un eccesso di apprezzamento.
Si conviene che in concreto il procedimento ha richiesto l'esame di una ponderosa
documentazione e di due ridondanti memoriali di AP 1 (istanza e allegato
conclusivo). D'altro lato però il Pretore aggiunto si è potuto limitare all'emanazione
di due brevi decreti superprovvisionali, a un'ordinanza sulle prove e a due
udienze (la seconda destinata all'escussione di quattro testimoni). Quanto al
valore litigioso di fr. 2 200 000.–, esso era elevato, ma non ingente. Ai fini
della decisione è bastato poi apprezzare quattro testimonianze per appurare se
risultasse verosimile un'oggettiva minaccia seria e imminente a “obblighi
patrimoniali derivanti dall'unione coniugale”, senza che si rivelasse
necessario domandarsi se le pretese fossero verosimili e senza risolvere questioni
di diritto internazionale privato. Ne discende che, tutto ponderato, una tassa
di giustizia superiore a fr. 5000.– non si sarebbe giustificata. Aggiunti fr. 750.–
per i costi istruttori, l'emolumento complessivo sarebbe risultato così di fr.
5750.
–.
d) Nelle
condizioni illustrate riscuotere spese processuali di fr. 5750.– per una
restrizione del potere di disporre decretata come provvedimento cautelare in
una causa di divorzio e fr. 15 000.–
per lo stesso provvedimento emanato come misura a protezione dell'unione
coniugale si tradurrebbe, né più né meno, in un'incongruità tariffaria priva di
fondamento oggettivo. L'art. 9 cpv. 1 LTG va applicato perciò in consonanza e
coerenza con l'art. 10 LTG, secondo gli stessi criteri. Ne discende che le
spese processuali stabilite dal Pretore aggiunto in fr. 15 000.– complessivi vanno ricondotte in
complessivi fr. 5750.– complessivi. Su questo punto l'appello merita parziale
accoglimento.
e) Quanto
all'indennità per ripetibili, il Pretore aggiunto l'ha stimata, in assenza di
ogni precisazione da parte della convenuta, in fr. 7000.– complessivi, tenuto
conto degli scritti da lei prodotti, delle ore di udienza e delle difficoltà
del caso, senza trascurare il rigetto delle eccezioni di incompetenza da lei
sollevate. L'appellante oppone che, dato un valore litigioso di fr. 2 220 000.–
e considerato l'esiguo lavoro profuso dalla legale della convenuta, non si legittima
un'indennità superiore a fr. 2000.–.
L'opinione
non può essere condivisa già per quanto riguarda l'applicazione del valore
litigioso. Secondo
costante giurisprudenza di questa Camera, infatti, nelle cause vertenti
sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale (o di
provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito
fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che
un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento
di un mandato analogo (per le misure a protezione dell'unione coniugale: sentenza
inc. 11.2013.100 del 27 maggio 2015, consid. 15d; per i provvedimenti cautelari
nelle cause di divorzio: sentenza inc. 11.2016.52 del 14 dicembre 2017, consid.
8a). Identico principio vigeva già sotto l'egida dell'art. 14 della vecchia tariffa
dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009,
consid. 10 con rinvio a BOA n. 24 pag. 48; v. anche BOA n. 22 pag. 34). Il
tempo impiegato dal legale è valutato in funzione dell'importanza della lite,
delle difficoltà e dell'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento
del patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11
cpv. 5 per analogia).
f) Nella
fattispecie la legale della convenuta ha redatto un'istanza per la revoca del decreto
cautelare emesso senza contraddittorio dal Pretore aggiunto l'8 luglio 2016 (5
pagine), un memoriale di risposta prodotto
all'udienza del 30 agosto 2016 (6 pagine) e un allegato conclusivo del 2
novembre 2016 (6 pagine). Ha partecipato inoltre a due udienze, rispettivamente
di un'ora e 50 minuti e di 3 ore e 45 minuti, e ha scritto una breve lettera
per ottenere il rinvio di un'udienza. Infine ha dovuto studiare la voluminosa
documentazione agli atti e tenere i necessari colloqui o la necessaria
corrispondenza con la cliente. La pratica potendosi definire nel complesso di media
difficoltà, un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe
verosimilmente dedicato all'adempimento di un mandato analogo circa 25 ore. Ne
discende un onorario di fr. 7000.– (art. 12 del citato regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili), cui si aggiungono fr. 500.– forfettari di
spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 8100.–.
Tale indennità deve poi essere ridotta in base al
grado di soccombenza, che il primo giudice ha stabilito nella proporzione di un
quinto e che nelle osservazioni all'appello AO 1 non contesta. Le ripetibili in
favore della convenuta sono pari così a tre quinti dell'indennità piena (v.
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Ne segue una spettanza di fr. 4900.–
arrotondati. Anche in proposito l'appello riporta quindi un parziale
successo.
13.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero a loro volta il precetto della vicendevole soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto sulla restrizione del potere
di disporre, mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione degli oneri
processuali di primo grado e sull'ammontare dell'indennità per ripetibili dovuta
alla controparte. Considerata l'entità complessiva dei valori in campo, il suo grado
di vittoria risulta nondimeno esiguo. In simili circostanze conviene ridurre
lievemente le spese di appello (la tassa di giustizia piena corrisponderebbe a
quella di fr. 5000.– per la prima sede: art. 13 LTG), rinunciando a porre a
carico di AO 1 la trascurabile differenza, e ridurre altrettanto lievemente
l'indennità per ripetibili.
14.
Davanti a questa
Camera l'appellante chiede che AO 1 sia tenuta a erogargli
una provvigione ad litem di fr. 9000.– per coprire il saldo dell'anticipo
in garanzia delle spese processuali presumibili (sopra, consid. F). Subordinatamente
egli insta per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio “con dispensa
totale al pagamento delle spese e tasse di giustizia, con dispensa del pagamento
dell'anticipo delle tasse e delle spese, per fr. 9000.–, e ammissione
totale al gratuito patrocinio”.
a) Secondo
consolidata giurisprudenza di questa Camera, nelle procedure a tutela
dell'unione coniugale non è dato l'istituto della provvigione ad litem,
per quanto ciò non impedisca alle parti di pattuire per convenzione un versamento
a tale scopo (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiami; più recentemente:
sentenza inc. 11.2016.59 del 24 gennaio 2018, consid. 11). Per di più, una
richiesta di provvigione ad litem va introdotta davanti al primo giudice, anche se la prestazione è volta a coprire costi legali e processuali di appello (RtiD I-2006
pag. 669 consid. 6; v. ora DTF 143 III 624 consid. 7). Comunque sia, nella
fattispecie la richiesta è senza interesse, poiché l'anticipo di fr. 6000.–
prestato dall'appellante basta ormai per coprire le spese processuali di secondo
grado.
L'istante non necessita più, in contingenze del genere, di
alcuna provvigione ad litem.
b) Circa la
richiesta subordinata di gratuito patrocinio, divenuta senza interesse la
richiesta principale intesa all'ottenimento di una provvigione ad litem,
diviene senza interesse anche la richiesta eventuale di gratuito patrocinio. Ad
ogni buon conto, una richiesta di gratuito patrocinio non aveva più portata pratica
al momento in cui è stata inoltrata. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria, infatti,
può essere concesso con effetto retroattivo solo “in casi eccezionali” (art.
119.
cpv. 4 CPC), come nel caso di pratiche urgenti per le quali non fosse
possibile formulare la richiesta previamente oppure in casi nei quali la
richiesta tardiva appaia scusabile, o perché il richiedente non era patrocinato
o per altre circostanze particolari (Emmel
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art.
119). Eccezioni del genere non si riscontrano in concreto. La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata il 30 gennaio 2017 copre unicamente, quindi,
il periodo successivo alla sua introduzione. Ma dopo di allora la legale
dell'istante non ha più compiuto alcun atto di patrocinio, essendosi limitata a
produrre il certificato municipale (con la documentazione correlata) per l'ottenimento
del beneficio. La richiesta di gratuito patrocinio va dichiarata a sua volta, di
conseguenza, senza interesse.
15.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF (sopra, consid. 12a). Le misure a protezione dell'unione
coniugale essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (DTF 137 III
477.
consid. 4.1), il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF). Quanto all'impugnabilità della decisione
in materia di gratuito patrocinio per la procedura di appello, trattandosi di
una
decisione
incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del
Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017, consid. 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2. Le
spese processuali di fr. 5750.– complessivi sono poste a carico di AP 1.
3. AP
1 rifonderà alla controparte fr. 4900.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di
appello, ridotte a fr. 4750.–, sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 4800.– per ripetibili ridotte.
III. L'istanza di provvigione ad
litem presentata da AP 1 è dichiarata senza interesse.
IV. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza interesse.
V. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).