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Decisione

11.2016.127

Protezione dell'unione coniugale: restrizione del potere di disporre a tutela di “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” nel regime della separazione dei beni? Valore litigioso di una

17 luglio 2018Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i beni dei coniugi siano mischiati, giacché la separazione dei beni non

conferisce alcuna aspettativa in materia di liquidazione del regime.

9. Non si disconosce

che un coniuge può vantare crediti verso l'altro coniuge, anche qualora viva nella

separazione dei beni, in esito allo scioglimento di reciproci rapporti di dare

e avere. Non si tratta però di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale.

Simili spettanze possono derivare – per esempio – da un contratto di società

semplice, di appalto, di mutuo o anche di mandato (compreso il mandato di

gestione secondo l'art. 195 cpv. 1 CC) e potrebbero competere anche a persone

qualsiasi. La circostanza ch'esse vadano liquidate – al più tardi – nell'ambito

di una causa di divorzio non consente perciò di ottenere restri­zioni del

potere di disporre su beni del­l'altro coniuge in base al­l'art. 178 CC (Deschenaux/Stei­nauer/Bad­de­ley, Les

effets du mariage, 3ª edizione, pag. 448 n. 700b; Vet­terli in: FamKommentar Schei­dung, vol. I, 3ª edizione,

n. 2 in fine ad art. 178 CC; Chaix,

op. cit., n. 2 ad art. 178 CC; Hausheer/Reus­ser/Geiser,

op. cit., n. 7b e 7c ad art. 178

CC).

10. Nella fattispecie AP 1

non pretende più, nell'appello, che la convenuta esponga a pericolo il

sostentamento della fami­glia. Fa valere unicamente ch'essa mette a repentaglio

le aspettative patrimoniali di lui in vista del divorzio, aspettative connesse

ai beni che egli ha investito – direttamente o attraverso la fiduciaria del

suocero – nel­l'acquisto e nell'edificazione della particella n. 151

(abitazione coniugale) intestata alla moglie. Il problema è che non si tratta

di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale, né si comprende come

l'appellante potrebbe dedurre aspettative patrimoniali da una separazione dei beni.

Certo, in concreto le parti sono assoggettate a un regime del diritto italiano,

tuttavia nemmeno l'interessato adombra l'ipotesi che sotto questo profilo la

separazione dei beni secondo il diritto italiano si distanzi da quella del

diritto svizzero. Per quanto è dato a divedere, anche nel diritto italiano un

coniuge cha ha apportato migliorie o eseguito ”addizioni” a beni dell'altro può

sì vantare diritti, ma non in liquidazione del regime matrimoniale (Anelli/Sesta, op. cit., pag. 531

segg.). Nel caso in esame non si ravvisano quindi i presupposti per

un'applicazione dell'art. 178 CC.

11. Si aggiunga ad ogni

modo e per abbondanza che, avesse pure l'appellante reso ve­rosimile – conformemente

al vecchio indirizzo della prassi cantonale (consid. 8) – l'esistenza di

un patrimonio coniugale comune di cui non fosse più possibile determinare la

composizione e la provenienza, ancora non risulterebbe verosimile un'oggettiva minaccia

seria e imminente per “obblighi patrimoniali derivanti dal­l'unione coniugale” dovuta

al comportamento dell'altro coniuge, come esige la giurisprudenza (sentenza del

Tribunale federale 5A_866/2016 del 3 aprile 2017, con­sid. 4.1.1 con riman­di;

analogamente: Deschenaux/Stei­nauer/Bad­de­ley,

op. cit., pag. 447 n. 700).

a) L'appellante

fa valere di avere reso verosimile l'alto tenore di vita condotto dalla moglie,

mentre il reddito di lei non è aumentato in modo apprezzabile, tenuto conto

degli assegni familiari, della gratifica e della tredicesima. Inoltre egli

allega che il fabbisogno minimo della convenuta calcolato nella procedura a tutela

dell'unione coniugale non comprendeva né il costo della collaboratrice

domestica a tempo pieno né le spe­se assicurative e di manutenzione generate da

una villa di 13 locali. Sottolinea infine che, contrariamente a quanto aveva

lasciato intendere, la convenuta non ha adeguato il proprio livello di vita

dopo la separazione, ma si è concessa anche vacanze costose. Per di più, i suoi

fondi depositati presso la fiduciaria del

suocero sono nel frattempo scomparsi.

Ora,

è possibile che – come l'appellante adduce – la moglie continui a godere anche

dopo la separazione di un tenore di vita elevato. Non risulta verosimile tuttavia

che essa abbia eroso la propria sostanza o lasciato debiti insoluti, né che il

carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale sia aumentato. A ben vedere,

non risulta neppure che l'istante abbia domandato alla moglie informazioni sul proprio

investimento. Diversa sarebbe potuta essere la situazione se, a fronte di un alto

tenore di vita, la convenuta avesse negato ragguagli, sottaciuto notizie

importanti o rilasciato false informazioni sul suo patrimonio o i suoi redditi (sentenza

del Tribunale federale 5A_866/2016 del 3 aprile 2017, con­sid. 4.1.1 con

riman­di; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2002.34 del 25 luglio 2002 consid. 9, in: FamPra.ch 2003 pag. 925). Non consta

però che ciò sia il caso. Per il resto, l'istante non può imputare alla convenuta

la pretesa scomparsa dei fondi depositati presso la fiduciaria del suocero né,

tanto meno, il rifiuto della fiduciaria di fornirgli chiarimenti (doc. M).

b) Secondo

l'appellante il pericolo che la moglie si trasferisca all'estero è concreto. Egli

ricorda che i forti legami di lei con gli Stati Uniti sono incontestati, che essa

ha confidato a un'amica l'intenzione di trasferirsi presto a Miami, che i figli

frequentano una scuola internazionale dove le lezioni sono impartite in inglese

e che in sede di interrogatorio la convenuta non ha escluso di lasciare il

Ticino. In simili condizioni, a suo avviso, l'abitazione sarà tosto venduta e di

quel ricavo non rimarrà più alcuna garanzia in Svizzera.

Quanto

ai messaggi scambiati fra la moglie e una sua amica, il tono informale e superficiale

dei medesimi non basta per rendere

verosimili propositi concreti di trasferimento (doc. VV: Move to the USA

with us!; I will, one day soon!). Durante il suo interrogatorio

l'interessata ha dichiarato inoltre di avere cominciato da poco un nuovo lavoro

(doc. 6) e di non avere l'intenzione di traslocare all'estero, pur non escludendo

l'ipotesi a lungo termine (verbale del 30 agosto 2016, pag. 5). Come ha ricordato

il Pretore aggiunto, poi, trasferire la residenza dei figli fuori dei confini

nazionali presuppone l'accordo di entrambi i genitori che detengono – come nella

fattispecie – l'autorità parentale (art. 301a CC). E l'appellante non paventa

l'ipotesi di un allontanamento non autorizzato dei ragazzi, tant'è che non ha chiesto

di vietare alla madre di portare i figli al­l'estero in vacanza. Non si

scorgono dunque gli estremi di un trasferimento fuori della Svizzera imminente

o anche solo prevedibile.

c) Al

Pretore aggiunto l'appellante rimprovera di non essersi espresso sul pericolo

che il ricavo della vendita dell'abitazione coniugale possa essere occultato. Ribadisce

di avere affidato beni cospicui alla fiduciaria del suocero, la quale nel

frattempo gli ha restituito fr. 15 000.–,

ma ha rifiutato informazioni sul resto, al punto ch'egli ha perduto le tracce

di altri fr. 700 000.– in aggiunta a

quelli investiti nell'abitazione familiare. Assevera altresì che in luogo e

vece della convenuta decide il suocero, il quale ha gestito l'operazione

relativa all'acquisto della villa a __________ ed era il referente per la

vendita della proprietà. Se non che, avesse anche una parvenza di fondamento

quanto l'appellante asserisce, dagli atti non risulta (come si vedrà al consid.

d) che l'immobile sia stato effettivamente – o fosse effettivamente in procinto

di essere – messo in vendita. I timori quanto all'intervento del suocero sui

ricavi di un'eventuale alienazione non appaiono dunque suffragati da elementi

concreti.

d) Riguardo

alla vendita del fondo, a parere dell'appellante poco importa che durante il

suo interrogatorio la moglie abbia negato l'intenzione di alienare la proprietà,

tanto più che per lei decide il padre. Così argomentando, egli non si confronta

tuttavia con la motivazione del Pretore aggiunto, il quale non si è limitato ad

accreditare le asserzioni della moglie, ma ha spiegato

anche le ragioni per cui non ha ritenuto attendibile la dichiarazione scritta

di __________ A__________, investigatore privato, circa la messa in vendita

della villa a __________ da parte della M__________ Sagl. Il primo giudice ha

rilevato in effetti che il documento è stato redatto su incarico dell'istante,

che quella scrittura non è equiparabile a una deposizione rilasciata sotto

comminatoria penale in caso di falsa testimonianza, che al contenuto del documento

si oppongono ben quattro deposizioni rilasciate da testimoni ammoniti in tal

senso e che l'istante non ha neppure chiamato M__________ A__________ a deporre

per confermare il contenuto dello scritto.

Eccepisce

l'appellante che le deposizioni dei coniugi M__________ e G__________ M__________,

della M__________ Sagl, sono state appositamente preparate allo scopo, poiché costoro

sapevano della dichiarazione dell'investigatore privato e M__________ M__________

ne aveva persino una copia con sé. Egli fa valere altresì di avere interpellato

la legale della controparte dopo l'udienza per verificare che non fosse

intervenuta un'eventuale lesione della deontologia professionale (doc. 1

prodotto in appello, plico di quattro lettere) e rammenta che G__________ M__________

è amico del padre della convenuta. Ora, che i due testimoni fossero informati circa

lo scopo della deposizione è pacifico, G__________ M__________ aven­do finanche

sottoscritto il 12 luglio 2016 una dichiarazione all'attenzione della legale

della convenuta in cui escludeva che la M__________ Sagl avesse ricevuto il mandato

di vendere la proprietà (doc. 4). I due hanno ammesso inoltre di possedere una

copia della dichiarazione redatta dall'investigatore privato (doc. E; deposizioni

del 18 ot­to­bre 2016, verbale pag. 5 seg.) e G__________ M__________ ha

riconosciuto di intrattenere rapporti di amicizia con il padre della convenuta

(loc. cit., pag. 4). Dal verbale (pag. 5) non si evince, invece, che la testimone

avesse con sé copia del doc. E. Sia come sia, non risulta che i due abbiano

sottaciuto circostanze di rilievo, atte a influire

sulla credibilità della loro deposizione (art. 172 lett. b CPC). Che

il documento doc. E possa essere stato trasmesso ai testimoni dalla patrocinatrice

della convenuta integrerà fors'anche una violazione deontologica (v. DTF 136 II

554 consid. 3.2.2), ma non rende le deposizioni meno veritiere. Lo scambio di

corrispondenza fra legali prodotto in appello non è suscettibile pertanto di

incidere sull'esito del giudizio (sopra, consid. 2).

e) L'appellante

fa valere che G__________ M__________ ha ammesso di essersi recato nella villa

di __________ su invito del padre della convenuta, di avere scattato

fotografie, di avere chiesto i piani della casa e di avere espresso un parere

sul­l'immobile, ciò che può spiegarsi solo con il proposito di mettere in

vendita il fondo. M__________ M__________ ha dichiarato nondimeno che,

contrariamente a quanto risulta dalla dichiarazione

dell'investigatore privato M__________ A__________ (doc. E), essa

non ha mai mostrato a costui documentazione relativa al­l'immobile della

convenuta né ha affermato che la proprietà fosse in vendita (deposizione del

18 ot­to­bre 2016, verbale pag. 6). Giovanni Mastroddi ha escluso, da

parte sua, di avere rilasciato informazioni a M__________ A__________, il quale

insisteva per ricevere documentazione sulle proprietà in vendita a __________ (loc.

cit., pag. 5 in alto). Ha dato atto soltanto di avere visitato e raccolto

documentazione su quella casa, M__________ C__________ avendogli sollecitato

“un giudizio su come era stata costruita e sul suo valore” (pag. 4 a metà), ma

ha negato di avere rice­vuto un mandato di vendita, soggiungendo che il fondo neppure

gli risulta essere stato posto sul mercato (pag. 5 nel mezzo). Alla luce

di quanto precede l'appellante assevera invano che le testimonianze di M__________

e di G__________ M__________ sono lacunose e si contraddicono. Fosse stato il

caso, del resto, egli avrebbe potuto chiedere un confronto fra testimoni (art.

174 CPC) o, quanto meno, chiamare M__________ A__________ a deporre.

L'apprezzamento del primo giudice in merito alla credibilità dei due testimoni

e sulla valenza probatoria del doc. E sfugge dunque alla critica.

f) Sempre

per quanto attiene all'intenzione dell'interessata di alienare il fondo, l'appellante

fa valere che sia da uno scambio di messaggi di cellulare fra di lui e G__________

P__________, del 22 agosto 2016, sia dalla propria deposizione risulta che

la villa è stata messa in vendita. G__________ P__________ ha riferito in

realtà di essersi attivato fra l'aprile e il giugno del 2016 per trovare una

villa in zona nell'interesse di un conoscente e che L__________ B__________,

fiduciario attivo nella regione, gli aveva riferito che “forse M__________ C__________

vendeva una casa a __________ per circa 4 milioni”, ma di non essere in grado

di precisare se si trattasse dell'immobile della convenuta. Egli ha dichiarato poi

che, su richiesta dell'istante, aveva nuovamente interpellato L__________ B__________,

il quale gli aveva risposto di non sapere esattamente se l'abitazione in cui

Considerandi

vive la convenuta fosse in vendita e di non avere ricevuto alcun mandato di intermediazione

immobiliare, ma di essere disposto a informarsi (deposizione del 18 ottobre

2016, verbale pag. 2). L__________ B__________ ha dichiarato da parte sua di

essersi rivolto a G__________ P__________, anch'egli attivo nella mediazione

immobiliare, per sapere se la villa fosse in vendita e di non ricordare

esattamente la risposta, che gli sembra essere stata negativa. Egli ha escluso in

ogni modo di avere mai incontrato M__________ C__________, l'istante o la

convenuta in vista della vendita dell'immobile (loc. cit., pag. 3).

Ora,

la messa in vendita di un fondo può essere sufficiente per giustificare una

restrizione del potere di disporre. Occorre tuttavia che l'istante rechi indizi

concreti, come per esempio la pubblicazione di un annuncio (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,

n. 11a ad art. 178 CC). Mere allegazioni per sentito dire non bastano (Pellaton in: Bohnet/Guillod, Droit

matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 14 ad art. 178 CC con rinvio).

Nella fattispecie i due testimoni si sono limitati a riferire di essersi

interessati come mediatori immobiliari per sapere se la villa di __________ fosse

in vendita, ma non sono entrati in relazione né con la convenuta né con suo

padre. E i messaggi di cellulare del 22 agosto 2016 fra

l'istante

e G__________ P__________ (doc. ZZ) sono compatibili con la testimonianza di

quest'ultimo. Ove l'istante avesse inteso delucidare la portata di tali

messaggi a conferma dell'interpretazione che propone ora in appello, avrebbe potuto

rivolgere domande completive al testimone (art. 173 CPC). In simili circostanze

le speculazioni dell'appellante non sono sufficienti per rendere verosimile il

rischio concreto che la convenuta intendesse alienare il fondo. A ragione il

Pretore aggiunto ha respinto perciò la restrizione del potere di disporre.

L'appello vede così la sua sorte segnata.

12.

In subordine l'appellante

contesta l'ammontare delle spese processuali (fr. 15 000.–) e dell'indennità

per ripetibili (fr. 7000.–) stabilite dal primo giudice. Fa valere che, tenuto

conto del debito ipotecario di fr. 2 000 000.– gravante la nota particella n. 151, il

valore del fondo non supera fr. 2 220 000.–. Chiede pertanto di ridurre le spese

processuali a fr. 5000.– e le ripetibili a fr. 2000.–. L'appellante non discute

invece il grado di reciproca soccombenza, che il Pretore aggiunto ha attribuito

a lui per quattro quinti e alla convenuta per il resto.

a) Il

valore litigioso di una restrizione del potere di disporre corrisponde al

valore venale del bene oggetto del provvedimento, alla stessa stregua di quanto

vale per un provvedimento assicurativo a

tutela della devoluzione ereditaria (Diggelmann

in: Brunner/Gas­ser/Schwan­der, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edi­zione,

nota 30 ad art. 91) o per un sequestro (op. cit., n. 66 ad art. 91 CPC). L'appellante

si duole che il Pretore aggiunto si sia attenuto al valore indicato nel doc. E

(fr. 4 220 000.–),

ovvero nella dichiarazione di un investigatore privato reputata inattendibile da

lui medesimo, senza stimare l'effettivo valore del fondo. Non allega però quale

sarebbe, a suo avviso, quel valore venale, di modo che la critica si limita a

una recriminazione. Non a torto l'appellante fa valere invece che, dandosi un litigio

suscettivo di coinvolgere il valore venale di un immobile, si giustifica di porre

in deduzione gli oneri ipotecari, i quali riducono oggettiva­mente il valore della

contestazione (Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 5.3

ad art. 36). Ciò appare tanto più pertinente nel caso di una restrizione del

potere di disporre, la quale non conferisce

privilegi

al coniuge che intenda agire poi in via esecutiva

(De­sche­naux/Stei­nauer/Bad­de­ley,

op. cit., pag. 454 n. 707b). Quanto alla

convenuta, essa non discute l'ammontare del­l'aggravio ipotecario (fr. 2 000 000.–).

Il valore litigioso nella fattispecie può dunque

essere fissato in fr. 2

200.

000.–,

come chiede l'appellante.

b) Nel

Cantone Ticino la tassa di giustizia applicata a una procedura disciplinata dal

rito sommario è la metà di quella applicata a una procedura ordinaria (art. 9

cpv. 1 LTG). E nella procedura ordinaria la tassa di giustizia per cause dal

valore litigioso fra 2 e 5 milioni di franchi, come nella fattispecie, varia da

fr. 35 000.– a fr. 80 000.– (art. 7 cpv. 1 LTG). Per cause di

identico valore rette dalla procedura sommaria la tassa di giustizia è compresa

così tra fr. 17 500.– e fr. 40 000.–.

Di

per sé quindi l'importo stabilito dal Pretore aggiunto

(fr.

15.

000.–), inclusi fr. 750.– per indennità

ai testimoni (dispositivo n. 2 della sentenza impugnata), risulta addirittura inferiore

al minimo della tariffa. In realtà il giudizio non si esaurisce in questi soli

termini.

c) Una

restrizione del potere di disporre a norma dell'art. 178 CC può essere chiesta nel

contesto di misure a protezione del­l'unione coniugale, come in concreto, ma anche

quale provvedimento cautelare in una cau­sa di divorzio (art. 276 cpv. 1

seconda frase CPC, che rinvia alle misure protettrici dell'unione coniugale).

La procedura è sommaria in entrambi i casi (art. 271 lett. a CPC nel primo,

art. 261 segg. CPC nel secondo). Ciò premesso, fosse stata chiesta come provvedimento

cautelare in una causa di divorzio, la restrizione del potere di disporre sulla

particella n. 151 avrebbe giustificato una tassa di giustizia compresa tra fr.

100.

– e fr. 20 000.– (art. 10 LTG, norma

applicabile a tutti i provvedimenti cautelari). Fissarla in fr. 14 250.– (fr. 15 000.–

meno le spese istruttorie) avrebbe configurato tuttavia un eccesso di apprezzamento.

Si conviene che in concreto il procedimento ha richie­sto l'esame di una ponderosa

documentazione e di due ridondanti memoriali di AP 1 (istanza e allegato

conclusivo). D'altro lato però il Pretore aggiunto si è potuto limitare all'emanazione

di due brevi decreti superprovvisionali, a un'ordinanza sulle prove e a due

udienze (la seconda destinata all'escussione di quattro testimoni). Quanto al

valore litigioso di fr. 2 200 000.–, esso era elevato, ma non ingente. Ai fini

della decisione è bastato poi apprezzare quattro testimonianze per appurare se

risultasse verosimile un'oggettiva minaccia seria e imminente a “obblighi

patrimoniali derivanti dal­l'unione coniugale”, senza che si rivelasse

necessario domandarsi se le pretese fossero verosimili e senza risolvere questioni

di diritto internazionale privato. Ne discende che, tutto ponderato, una tassa

di giustizia superiore a fr. 5000.– non si sarebbe giustificata. Aggiunti fr. 750.–

per i costi istruttori, l'emolumento complessivo sarebbe risultato così di fr.

5750.

–.

d) Nelle

condizioni illustrate riscuotere spese processuali di fr. 5750.– per una

restrizione del potere di disporre decretata come provvedimento cautelare in

una causa di divorzio e fr. 15 000.–

per lo stesso provvedimento emanato come misura a protezione dell'unione

coniugale si tradurrebbe, né più né meno, in un'incongruità tariffaria priva di

fondamento oggettivo. L'art. 9 cpv. 1 LTG va applicato perciò in consonanza e

coerenza con l'art. 10 LTG, secondo gli stessi criteri. Ne discende che le

spese processuali stabilite dal Pretore aggiunto in fr. 15 000.– complessivi vanno ricondotte in

complessivi fr. 5750.– complessivi. Su questo punto l'appello merita parziale

accoglimento.

e) Quanto

all'indennità per ripetibili, il Pretore aggiunto l'ha stimata, in assenza di

ogni precisazione da parte della convenuta, in fr. 7000.– complessivi, tenuto

conto degli scritti da lei prodotti, delle ore di udienza e delle difficoltà

del caso, senza trascurare il rigetto delle eccezioni di incompetenza da lei

sollevate. L'appellante oppone che, dato un valore litigioso di fr. 2 220 000.–

e considerato l'esiguo lavoro profuso dalla legale della convenuta, non si legittima

un'indennità superiore a fr. 2000.–.

L'opinione

non può essere condivisa già per quanto riguarda l'applicazione del valore

litigioso. Secondo

costante giurisprudenza di questa Camera, infatti, nelle cause vertenti

sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale (o di

provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito

fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che

un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avreb­be dedicato al­l'adempimento

di un mandato analogo (per le misure a prote­zione dell'unione coniugale: sentenza

inc. 11.2013.100 del 27 maggio 2015, consid. 15d; per i provvedimenti cautelari

nelle cause di divorzio: sentenza inc. 11.2016.52 del 14 dicembre 2017, consid.

8a). Identico principio vigeva già sotto l'egida del­l'art. 14 della vecchia tariffa

dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009,

consid. 10 con rinvio a BOA n. 24 pag. 48; v. anche BOA n. 22 pag. 34). Il

tempo impiegato dal legale è valutato in funzione dell'im­por­tanza della lite,

delle difficoltà e dell'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento

del patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11

cpv. 5 per analogia).

f) Nella

fattispecie la legale della convenuta ha redatto un'istan­za per la revoca del decreto

cautelare emesso senza contraddittorio dal Pretore aggiunto l'8 luglio 2016 (5

pagine), un memoriale di risposta prodotto

all'udienza del 30 agosto 2016 (6 pagine) e un allegato conclusivo del 2

novembre 2016 (6 pagine). Ha partecipato inoltre a due udienze, rispettivamente

di un'ora e 50 minuti e di 3 ore e 45 minuti, e ha scritto una breve lettera

per ottenere il rinvio di un'udienza. Infine ha dovuto studiare la voluminosa

documentazione agli atti e tenere i necessari colloqui o la necessaria

corrispondenza con la cliente. La pratica potendosi definire nel complesso di media

difficoltà, un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avreb­be

verosimilmente dedicato al­l'adempimento di un mandato analogo circa 25 ore. Ne

discende un onorario di fr. 7000.– (art. 12 del citato regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili), cui si aggiungono fr. 500.– forfettari di

spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 8100.–.

Tale indennità deve poi essere ridotta in base al

grado di soccombenza, che il primo giudice ha stabilito nella proporzione di un

quinto e che nelle osservazioni all'appello AO 1 non contesta. Le ripetibili in

favore della convenuta sono pari così a tre quinti dell'indennità piena (v.

RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Ne segue una spettanza di fr. 4900.–

arrotondati. Anche in proposito l'appello riporta quindi un parziale

successo.

13.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero a loro volta il precetto della vicendevole soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto sulla restrizione del potere

di disporre, mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione degli oneri

processuali di primo grado e sull'ammontare dell'indennità per ripetibili dovuta

alla controparte. Considerata l'entità complessiva dei valori in campo, il suo grado

di vittoria risulta nondimeno esiguo. In simili circostanze conviene ridurre

lievemente le spese di appello (la tassa di giustizia piena corrisponderebbe a

quella di fr. 5000.– per la prima sede: art. 13 LTG), rinunciando a porre a

carico di AO 1 la trascurabile differenza, e ridurre altrettanto lievemente

l'indennità per ripetibili.

14.

Davanti a questa

Camera l'appellante chiede che AO 1 sia tenuta a erogargli

una provvigione ad litem di fr. 9000.– per coprire il saldo dell'anticipo

in garanzia delle spese processuali presumibili (sopra, consid. F). Subordinatamente

egli insta per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio “con dispensa

totale al pagamento delle spese e tasse di giustizia, con dispensa del pagamento

dell'anticipo delle tasse e delle spese, per fr. 9000.–, e ammissione

totale al gratuito patrocinio”.

a) Secondo

consolidata giurisprudenza di questa Camera, nelle procedure a tutela

dell'unione coniugale non è dato l'istituto della provvigione ad litem,

per quanto ciò non impedisca alle parti di pattuire per convenzione un versamento

a tale scopo (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiami; più recentemente:

sentenza inc. 11.2016.59 del 24 gennaio 2018, consid. 11). Per di più, una

richiesta di provvigione ad litem va introdotta davanti al primo giudice, anche se la prestazione è volta a coprire costi legali e processuali di appello (RtiD I-2006

pag. 669 consid. 6; v. ora DTF 143 III 624 consid. 7). Comunque sia, nella

fattispecie la richiesta è senza interesse, poiché l'anticipo di fr. 6000.–

prestato dall'appellante basta ormai per coprire le spese processuali di secondo

grado.

L'istante non necessita più, in contingenze del genere, di

alcuna provvigione ad litem.

b) Circa la

richiesta subordinata di gratuito patrocinio, divenuta senza interesse la

richiesta principale intesa all'ottenimento di una provvigione ad litem,

diviene senza interesse anche la richiesta eventuale di gratuito patrocinio. Ad

ogni buon conto, una richiesta di gratuito patrocinio non aveva più portata pratica

al momento in cui è stata inoltrata. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria, infatti,

può essere concesso con effetto retroattivo solo “in casi eccezionali” (art.

119.

cpv. 4 CPC), come nel caso di pratiche urgenti per le quali non fosse

possibile formulare la richiesta previamente oppure in casi nei quali la

richiesta tardiva appaia scusabile, o perché il richiedente non era patrocinato

o per altre circostanze particolari (Emmel

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art.

119). Eccezioni del genere non si riscontrano in concreto. La richiesta di

assistenza giudiziaria presentata il 30 gennaio 2017 copre unicamente, quindi,

il periodo successivo alla sua introduzione. Ma dopo di allora la legale

dell'istante non ha più compiuto alcun atto di patrocinio, essendosi limitata a

produrre il certificato municipale (con la documentazione correlata) per l'ottenimento

del beneficio. La richiesta di gratuito patrocinio va dichiarata a sua volta, di

conseguenza, senza interesse.

15.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF (sopra, consid. 12a). Le misure a protezione dell'unione

coniugale essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (DTF 137 III

477.

consid. 4.1), il ricorrente può far valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF). Quanto all'impugnabilità della decisione

in materia di gratuito patrocinio per la procedura di appello, trattandosi di

una

decisione

incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del

Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017, consid. 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2. Le

spese processuali di fr. 5750.– complessivi sono poste a carico di AP 1.

3. AP

1 rifonderà alla controparte fr. 4900.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese di

appello, ridotte a fr. 4750.–, sono poste a carico del­l'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 4800.– per ripetibili ridotte.

III. L'istanza di provvigione ad

litem presentata da AP 1 è dichiarata senza interesse.

IV. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata senza interesse.

V. Notificazione:

avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).