11.2016.128
Provvedimenti cautelari, contributi di mantenimento in pendenza di divorzio
3 luglio 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.128
Lugano,
3 luglio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa DI.2010.835 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 4 giugno 2010 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
arch.
AP 1
(patrocinato
da PA 1 )
giudicando sull'appello
del 25 novembre 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 14 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1955) e AO 1
(1968) si sono sposati a __________ il 3 luglio 1992, adottando la separazione
dei beni. Dal matrimonio è nata Z__________, oggi maggiorenne, il 12 settembre
1992. Il marito è architetto con studio proprio a __________. La moglie è
docente incaricata a tempo parziale presso una scuola di pretirocinio a __________.
Fatti
I coniugi vivono separati dal gennaio del 2007, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 617 RFD, a lui intestata) per
trasferirsi prima in un appartamento, sempre in quel Comune, e poi, nel luglio del 2015, in una sua proprietà
per piani a __________.
B. Il 26 marzo 2010 AP 1
ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4. Nella sua risposta del 4 giugno 2010 AO 1 ha aderito al principio
del divorzio, ma non alle conseguenze accessorie prospettate dal marito. In
via cautelare essa ha chiesto, fra l'altro, che fosse decretato un contributo
alimentare di fr. 2500.– mensili in suo favore, oltre a un contributo alimentare
di fr. 1785.– mensili per la figlia Z__________, e che l'abitazione coniugale le
fosse attribuita in uso, obbligando il marito ad assumere interessi ipotecari,
spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile. Con decreto
cautelare del 9 giugno 2010, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha condannato
AP 1 a versare dal 1° giugno 2010 un contributo alimentare di fr. 2500.–
mensili per la moglie e uno di fr. 1785.– mensili per la figlia (assegni
familiari non compresi), attribuendo in uso l'abitazione coniugale a AO 1 e
obbligando il marito ad assumere gli interessi ipotecari, le spese di
riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile. L'addebito della tassa di
giustizia (fr. 200.–) e delle spese (fr. 50.–) è stato rinviato al decreto
che sarebbe stato emanato dopo il contraddittorio.
C. Il 12 luglio 2010 AP
1 si è rivolto al Pretore perché modificasse il decreto appena citato,
riducendo a fr. 1500.– mensili il contributo alimentare per la figlia e includendo
gli oneri ipotecari dell'abitazione coniugale nel contributo alimentare di fr.
2500.– mensili in favore della moglie. All'udienza del 20 luglio 2010, indetta
per la discussione cautelare, il Segretario assessore ha constatato che tra i
coniugi erano in corso trattative, di modo che ha aggiornato la discussione. In
seguito la procedura è rimasta sospesa dal 2 novembre 2010 fino al 30 maggio
2011. Due anni dopo, il 5 luglio 2013, AP 1 ha nuovamente chiesto al Pretore di
modificare il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 9 giugno 2010, sopprimendo
il contributo alimentare per la moglie dal 1° settembre 2010 e ponendo a carico
di quest'ultima tutti gli oneri relativi all'abitazione coniugale. Il Pretore
ha citato le parti all'udienza del 24 luglio 2013 per riprendere la discussione
sull'assetto cautelare.
D. Dinanzi al Segretario
assessore, quel 24 luglio 2013, AO 1 ha postulato la conferma del decreto
cautelare emanato dal Pretore il 9 giugno 2010 senza contraddittorio. L'udienza
è ripresa il 21 agosto 2013, quando AP 1 ha chiesto, una volta ancora, di respingere
l'istanza della moglie e di sopprimere il contributo alimentare per lei dal
1° settembre 2010, ponendo a carico della medesima tutti gli oneri
dell'abitazione coniugale. AO 1 ha replicato e AP 1 ha duplicato, ognuno ribadendo
le proprie posizioni. L'istruttoria cautelare è iniziata seduta stante ed è
terminata il 18 giugno 2015. Al dibattimento finale del 9 novembre 2015 AO 1 ha
sollecitato l'ulteriore conferma del decreto cautelare
emesso dal Pretore senza contraddittorio, consentendo nondimeno a una riduzione
del contributo alimentare per lei da fr. 2500.– a fr. 1500.– mensili dal
5 luglio 2013 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. AP 1
ha concluso per la reiezione dell'istanza della moglie, per la revoca del
decreto cautelare emesso dal Pretore senza contraddittorio, per la soppressione
del contributo alimentare litigioso dal 1° settembre 2010 (in subordine
dal 5 luglio 2013) e per la riconsegna dell'abitazione coniugale entro il 31 dicembre
2013.
E. Statuendo con decreto
cautelare del 14 novembre 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di
AO 1, nel senso che ha condannato AP 1 a versare a quest'ultima un contributo
alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2010 in poi. Inoltre ha attribuito
l'uso dell'abitazione coniugale alla medesima e ha posto gli interessi
ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua a carico del marito.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.– sono state addebitate
per un quarto all'istante e per il resto al convenuto, tenuto a rifondere alla
moglie fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25
novembre 2016 nel quale chiede che l'istanza della moglie sia respinta, che il decreto
cautelare del 9 giugno 2010 sia revocato dal 1° settembre 2010 e che da
quest'ultima data egli sia tenuto unicamente ad assumere gli interessi
ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile relative
all'abitazione coniugale. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2016 AO 1
propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il decreto cautelare
impugnato è stato emesso dal Pretore in applicazione
della vecchia procedura ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle
impugnazioni si applica per contro il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto del
Pretore è stato intimato il 14 novembre 2016. L'appello in esame soggiace
pertanto alla legge nuova. Ora, secondo quest'ultima le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci
giorni (art. 314 cpv. 1 CPC ), sempre che, ove si tratti di controversie meramente
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è
manifestamente dato, se appena si considera l'entità del contributo alimentare
in discussione al dibattimento finale davanti al Pretore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, il decreto in questione è stato notificato
alla patrocinatrice del convenuto il 15 novembre 2016. Depositato
il 25 novembre 2016, ultimo giorno utile,
l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha ricordato che, cessata la comunione domestica,
ogni coniuge ha il diritto di conservare, per principio e in quanto ciò sia
possibile, il tenore di vita precedente. Quel tenore di vita – ha continuato il
Pretore – costituisce anche il limite superiore per il cui mantenimento un
coniuge può chiedere contributi all'altro. Nel caso specifico AO 1 ha addotto
nella sua risposta di merito che per finanziare il livello di vita sostenuto durante la comunione domestica le occorrerebbero
fr. 6500.– mensili (di cui fr. 2000.– per gli interessi ipotecari gravanti
l'abitazione coniugale), fabbisogno che il Pretore ha ritenuto verosimile,
viste le condizioni agiate in cui versava la famiglia durante la vita in comune.
Posto ciò, per determinare il contributo di mantenimento pendente causa in
favore di AO 1 il primo giudice ha fatto capo al cosiddetto metodo di calcolo
“abituale”, consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi il fabbisogno della famiglia e nel dividere
l'eccedenza a metà (RtiD I-2015 pag. 879 consid. 5a).
A
tal fine egli ha calcolato il reddito del marito in:
fr. 18 155.35 mensili nel 2010,
fr.
16.
810.85 mensili nel 2011,
fr.
15.
029.50 mensili nel 2012,
fr.
24.
008.15 mensili nel 2013,
fr.
24.
008.15 mensili dal 2014 in poi
e
ha determinato il relativo fabbisogno minimo in fr. 6399.80 mensili (compresi
fr. 1785.– mensili per la figlia Z__________).
Quanto
alla moglie, il Pretore ha appurato il suo reddito in:
fr.
3047.15
mensili nel 2010,
fr.
4240.15
mensili nel 2011,
fr.
4264.85
mensili nel 2012,
fr.
5265.35
mensili nel 2013,
fr.
3980.40
mensili dal 2014 in poi
e
il di lei fabbisogno minimo in fr. 3690.25 mensili (senza il costo dell'abitazione
coniugale, a carico del marito).
Nelle
circostanze descritte il Pretore ha reputato “equo fissare il contributo alimentare
in favore della moglie in fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2010 (introduzione
dell'istanza cautelare). Quanto al marito, con il suo ampio margine disponibile
egli risulta in grado, secondo il Pretore, non solo di elargire il contributo
in questione, ma anche di pagare gli interessi ipotecari, le spese di
riscaldamento,
di elettricità e di acqua potabile riguardanti l'abitazione coniugale.
3.
Litigioso rimane in
questa sede – come detto – il contributo di mantenimento per la moglie. L'appellante
non discute né l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale alla medesima né
l'onere impostogli di assumere gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento,
di elettricità e di acqua potabile relative a quell'alloggio. Non discute
nemmeno l'ammontare del proprio fabbisogno minimo né l'ammontare del reddito
della moglie (salvo quanto si dirà al consid. 7). Quanto egli contesta è
l'ammontare delle proprie entrate, facendo
valere che esse non hanno ecceduto fr. 11 401.–
mensili nel 2010, fr. 9220.– mensili nel 2011, fr. 6869.– mensili nel
2012, fr. 10 674.– mensili nel 2013 e fr.
10.
072.– mensili dal 2014 in poi, dovendosi
dedurre dal reddito accertato dal Pretore il
valore locativo dell'abitazione coniugale (fattore puramente tributario:
sentenza del Tribunale federale 5A_891/2013 del 12 marzo 2014, consid.
5.
; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.18 del 28 novembre
2017, consid. 5a), come pure gli interessi passivi e le spese per la gestione
e la manutenzione degli immobili, oltre alle spese di amministrazione dei
titoli. Ciò gli lascia spazio tutt'al più – egli afferma – per versare gli
interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile
legate all'abitazione coniugale, ma non per erogare contributi di mantenimento alla
moglie.
4.
Riguardo alle
entrate dell'appellante (decreto impugnato, pag. 6), non a torto AP 1 lamenta
che il Pretore ha accertato il suo reddito senza tenere conto delle deduzioni
fiscalmente riconosciute per interessi ipotecari, spese di gestione e manutenzione
degli immobili, come pure per spese di amministrazione dei titoli. Ora, a un
sommario esame come quello di apparenza che governa l'emanazione di
provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC), dalle tassazioni del
contribuente (nel fascicolo “richiamo incarto fiscale marito”) si evince quanto
segue:
2010.
reddito
lordo fiscalmente accertato: fr. 217 873.–,
deduzioni fiscalmente
riconosciute: fr. 62 301.–,
valore locativo
dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto dell'appellante:
fr. 136 815.–,
pari a fr. 11 401.25 mensili;
2011.
reddito
lordo fiscalmente accertato: fr. 212 080.–,
deduzioni fiscalmente
riconosciute: fr. 75 678.–,
valore locativo
dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto
dell'appellante: fr. 117 645.–,
pari a fr. 9803.75
mensili;
2012.
reddito
lordo fiscalmente accertato: fr. 180 354.–,
deduzioni fiscalmente
riconosciute: fr. 75 168.–,
valore locativo
dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto
dell'appellante: fr. 86 429.–,
pari a fr. 7202.40
mensili.
Per quanto concerne gli
anni 2013 e 2014, non figurano tassazioni agli atti. Stando ai dati forniti
dall'appellante, di per sé non contestati da AO 1 (osservazioni all'appello,
pag. 8 in fondo), risultano questi dati:
2013.
reddito
lordo del contribuente: fr. 288 992.–,
deduzioni a fini fiscali:
fr. 142 146.–,
valore locativo
dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto del
contribuente: fr. 128 089.–,
pari a fr. 10 674.– mensili;
2014.
reddito
lordo del contribuente: fr. 240 125.–,
deduzioni a fini fiscali:
fr. 100 495.–,
valore locativo
dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto del
contribuente: fr. 120 873.–,
pari a fr. 10 072.– mensili.
5.
Nelle osservazioni
all'appello AO 1 rimette in discussione il fabbisogno minimo dell'appellante,
ma quanto essa critica tuttavia non è il calcolo del Pretore, il quale ha determinato
quel fabbisogno in fr. 6399.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1800.–, premio della cassa malati
fr. 529.70, assicurazione dell'economia domestica
e contro la responsabilità civile fr. 33.80, contributo alimentare per Z__________
fr. 1785.–, imposte fr. 1051.30: decreto impugnato, pag. 6 in fondo). Essa
censura il fabbisogno minimo che il
convenuto aveva fatto valere in prima sede (doc. R), come se la causa si
trovasse ancora dinanzi al Pretore. In proposito la sua argomentazione è quindi
fuori tema. È vero invece, per altro verso, che il fabbisogno in denaro della
figlia Z__________ non va inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante, ma
considerato a sé stante. Mai, del resto, questa Camera ha incluso il fabbisogno
in denaro di figli comuni nel fabbisogno minimo di un genitore.
6.
Il reddito di AO 1
non è – come detto – messo in dubbio dall'appellante. L'attrice sembra evocare invece,
nelle osservazioni all'appello, un guadagno inferiore, almeno con riferimento
al 2010. Non spiega tuttavia perché il
decreto cautelare impugnato, che fa puntuale riferimento agli atti (doc.
40), sia erroneo o anche solo opinabile. Anche su questo punto l'argomentazione
dell'interessata sfugge a ulteriore disamina.
7.
Il fabbisogno minimo
di AO 1 è stato accertato dal Pretore in fr. 3690.25 mensili (decreto
impugnato, pag. 7). L'appellante, come detto, non lo contesta, tranne
pretendere che a quella somma si aggiungano fr. 2130.– mensili per coprire “gli
oneri dell'abitazione [coniugale] calcolati approssimativamente”. La pretesa è
infondata, ove appena si consideri che il
reddito dell'appellante è già stato accertato al netto degli oneri
ipotecari da lui pagati per i propri immobili (sopra, consid. 4). Se mai
l'appellante avrebbe potuto chiedere che nel fabbisogno minimo della moglie si
comprendessero le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile
ch'egli è chiamato ad assumere, spese non previamente dedotte dal suo reddito. Egli
non quantifica però l'ammontare di tali esborsi, limitandosi a rinviare a
un'elencazione informe di pagamenti vari ai più disparati scopi (doc. Z). E non
tocca a questa Camera prospettare cifre che neppure l'appellante adombra.
Nelle osservazioni
all'appello, per converso, AO 1 insorge contro il proprio fabbisogno minimo
calcolato dal Pretore, il quale non le ha riconosciuto spese di telefonia,
abbonamento tv e Internet perché già comprese nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo, né spese destinate al tempo libero perché non rese verosimili,
né spese dovute a terapie psicologiche perché limitate a tre fatture del 2010,
né spese di aggiornamento professionale perché non documentate, né spese di
aiuto domestico per più di cinque ore settimanali a fr. 25.– orari. L'interessata
fa valere intanto che il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore
affidatario ammonta a fr. 1350.– mensili. Essa allega inoltre che le spese di
telefonia, abbonamento tv e Internet vanno inserite nel suo fabbisogno minimo
per equità, il marito potendole addebitare alla propria ditta individuale. Infine
adduce che le spese destinate al tempo libero corrispondono al costo di “una
modesta cenetta fuori casa con cinema”, che le spese di terapia psicologica vanno
riconosciute alla stregua di costi abituali, che le spese di aggiornamento professionale devono essere considerate
notorie e che le spese di aiuto domestico per una villa di 250 m² con giardino si
giustificano in almeno sette ore settimanali.
La prima doglianza non manca
di buon diritto, nel senso che al momento in cui l'attrice ha postulato
l'adozione di provvedimenti cautelari la figlia Z__________ era ancora
minorenne e che in seguito, anche dopo la maggiore età, essa è continuata a
vivere nell'economia domestica della madre. In simili condizioni si giustifica
dunque di portare il minimo esistenziale del diritto esecutivo inserito nel
fabbisogno minimo di AO 1 a fr. 1350.– mensili. Le altre censure
dell'interessata non possono invece trovare ascolto. Inserire nel fabbisogno
minimo costi già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo non si
giustifica in alcun caso, poiché significherebbe computarli in doppio.
Riconoscere spese per il tempo libero prive di qualsiasi conforto agli atti sarebbe
poi arbitrario, mentre spese di terapia psicologica limitate a tre note
d'onorario non possono reputarsi ricorrenti al punto da essere incluse nel
fabbisogno mensile. Quanto alle spese di aggiornamento professionale, esse
saranno anche necessarie, ma ciò non dispensa dal documentarle. Relativamente
infine alle spese di aiuto domestico, l'interessata si limita a contrapporre la
propria opinione a quella del Pretore, ma non rende verosimile che cinque ore
settimanali siano insufficienti per una casa abitata da due sole persone. Ne
segue, in definitiva, che il fabbisogno minimo di AO 1 va accertato in fr.
3840.25
mensili.
8.
Da tutto quanto
precede emerge, in applicazione del metodo di calcolo “abituale” adottato dal
Pretore (sopra, consid, 2) e seguito anche dal convenuto nell'appello, il
quadro del bilancio familiare in appresso:
Reddito
medio del marito (2010–2014) fr. 9 830.70
Reddito medio della moglie
(2010–2014) fr. 4 159.60
fr.
13.
987.30 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 4 614.80
Fabbisogno minimo della
moglie fr. 3 840.25
Fabbisogno in denaro di Z__________ fr.
1.
785.—
fr.
10.
240.05 mensili
Eccedenza fr.
3.
747.25
Metà eccedenza fr.
1.
873.65 mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr. 3840.25 + fr. 1873.65 ./. fr. 4159.60 = fr. 1 554.30,
arrotondati
a fr. 1 555.— mensili.
9.
Nelle osservazioni
all'appello AO 1 asserisce che, non avendo l'appellante chiesto la revoca entro
dieci giorni del decreto cautelare adottato senza contraddittorio dal Pretore
il 9 giugno 2010, quel decreto cautelare può essere rimesso in discussione solo
dal 1° settembre 2010, data dalla quale AP 1 ne ha chiesto la modifica. L'assunto
non ha pertinenza. Certo, secondo il vecchio diritto di procedura cantonale la
revoca di decreti cautelari emanati senza contraddittorio andava chiesta entro
dieci giorni dalla notifica (art. 379 cpv. 2 CPC ticinese), in difetto di che
quei decreti si ritenevano accettati. Il principio valeva tuttavia qualora il
giudice non indicesse il contraddittorio di propria iniziativa. Nella
fattispecie il Pretore ha convocato le parti d'ufficio (nel decreto medesimo) a
un'udienza del 20 luglio successivo per la discussione. Non occorreva dunque
che AP 1 sollecitasse una citazione.
10.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante consegue
una riduzione del
contributo alimentare litigioso da fr. 2500.– a fr. 1555.– mensili, ma non
la completa soppressione dal 1° settembre 2010. Ottiene così causa vinta per
circa due quinti. Si giustifica in simili circostanze che sopporti tre quinti
degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, alla quale l'appellante
rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (un quinto dell'indennità piena:
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese processuali di primo grado seguono
identica sorte.
11.
Circa i rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. L'istanza cautelare è parzialmente
accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare dal 1° giugno 2010 alla
moglie AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di
fr. 1555.– mensili per la durata della causa di divorzio.
2. AP 1 è tenuto a versare inoltre alla
figlia Z__________, dal 1° giugno 2010, un
contributo alimentare di fr. 1780.– mensili anticipatamente entro il 5 di ogni mese, assegni familiari non
compresi, per la durata della causa di divorzio.
4. La tassa di giustizia di fr. 800.– e
le spese di fr. 200.–, da anticipare da AO 1, sono poste per due quinti a
carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, il quale rifonderà alla
controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.
Il
dispositivo n. 3 del decreto impugnato rimane invariato.
II. Le spese di appello, di
fr. 1500.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre
quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante
rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).