Lexipedia

Decisione

11.2016.128

Provvedimenti cautelari, contributi di mantenimento in pendenza di divorzio

3 luglio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi vivono separati dal gennaio del 2007, quando il marito ha lasciato

l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 617 RFD, a lui intestata) per

trasferirsi prima in un appartamento, sempre in quel Comune, e poi, nel luglio del 2015, in una sua proprietà

per piani a __________.

B. Il 26 marzo 2010 AP 1

ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4. Nella sua risposta del 4 giugno 2010 AO 1 ha aderito al principio

del divorzio, ma non alle conseguenze accessorie prospettate dal­ marito. In

via cautelare essa ha chiesto, fra l'altro, che fosse decretato un contributo

alimentare di fr. 2500.– mensili in suo favore, oltre a un contributo alimentare

di fr. 1785.– mensili per la figlia Z__________, e che l'abitazione coniugale le

fosse attribuita in uso, obbligando il marito ad assumere interessi ipotecari,

spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile. Con decreto

cautelare del 9 giugno 2010, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha condannato

AP 1 a versare dal 1° giugno 2010 un contributo alimentare di fr. 2500.–

mensili per la moglie e uno di fr. 1785.– mensili per la figlia (assegni

familiari non compresi), attribuendo in uso l'abitazione coniugale a AO 1 e

obbligando il marito ad assumere gli interessi ipotecari, le spese di

riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile. L'addebito della tassa di

giustizia (fr. 200.–) e delle spese (fr. 50.–) è stato rinviato al decreto

che sarebbe stato emanato dopo il contraddittorio.

C. Il 12 luglio 2010 AP

1 si è rivolto al Pretore perché modificasse il decreto appena citato,

riducendo a fr. 1500.– mensili il contributo alimentare per la figlia e includendo

gli oneri ipotecari dell'abitazione coniugale nel contributo alimentare di fr.

2500.– mensili in favore della moglie. All'udienza del 20 luglio 2010, indetta

per la discussione cautelare, il Segretario assessore ha constatato che tra i

coniugi erano in corso trattative, di modo che ha aggiornato la discussione. In

seguito la procedura è rimasta sospesa dal 2 novembre 2010 fino al 30 maggio

2011. Due anni dopo, il 5 luglio 2013, AP 1 ha nuovamente chiesto al Pretore di

modificare il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 9 giugno 2010, sopprimendo

il contributo alimentare per la moglie dal 1° settembre 2010 e ponendo a carico

di quest'ultima tutti gli oneri relativi all'abitazione coniugale. Il Pretore

ha citato le parti all'udienza del 24 luglio 2013 per riprendere la discussione

sull'assetto cautelare.

D. Dinanzi al Segretario

assessore, quel 24 luglio 2013, AO 1 ha postulato la conferma del decreto

cautelare emanato dal Pretore il 9 giugno 2010 senza contraddittorio. L'udienza

è ripresa il 21 agosto 2013, quando AP 1 ha chiesto, una volta ancora, di respingere

l'istanza della moglie e di sopprimere il contributo alimentare per lei dal

1° settembre 2010, ponendo a carico della medesima tutti gli oneri

dell'abitazione coniugale. AO 1 ha replicato e AP 1 ha duplicato, ognuno ribadendo

le proprie posizioni. L'istruttoria cautelare è iniziata seduta stante ed è

terminata il 18 giugno 2015. Al dibattimento finale del 9 novembre 2015 AO 1 ha

sollecitato l'ulteriore conferma del decreto cautelare

emesso dal Pretore senza contraddittorio, consentendo nondimeno a una riduzione

del contributo alimentare per lei da fr. 2500.– a fr. 1500.– mensili dal

5 luglio 2013 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. AP 1

ha concluso per la reiezione dell'istanza della moglie, per la revoca del

decreto cautelare emesso dal Pretore senza contraddittorio, per la soppressione

del contributo alimentare litigioso dal 1° settembre 2010 (in subordine

dal 5 luglio 2013) e per la riconsegna dell'abitazione coniugale entro il 31 dicembre

2013.

E. Statuendo con decreto

cautelare del 14 novembre 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di

AO 1, nel senso che ha condannato AP 1 a versare a quest'ultima un contributo

alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2010 in poi. Inoltre ha attribuito

l'uso dell'abitazione coniugale alla medesima e ha posto gli interessi

ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua a carico del marito.

La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.– sono state addebitate

per un quarto all'istante e per il resto al convenuto, tenuto a rifondere alla

moglie fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

F. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25

novembre 2016 nel quale chiede che l'istanza della moglie sia respinta, che il decreto

cautelare del 9 giugno 2010 sia revocato dal 1° settembre 2010 e che da

quest'ultima data egli sia tenuto unicamente ad assumere gli interessi

ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile relative

all'abitazione coniugale. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2016 AO 1

propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il decreto cautelare

impugnato è stato emesso dal Pretore in applicazione

della vecchia procedura ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle

impugnazioni si applica per contro il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto del

Pretore è stato intimato il 14 novembre 2016. L'appello in esame soggiace

pertanto alla legge nuova. Ora, secondo quest'ultima le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci

giorni (art. 314 cpv. 1 CPC ), sempre che, ove si tratti di controversie meramente

patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è

manifestamente dato, se appena si considera l'entità del contributo alimentare

in discussione al dibattimento finale davanti al Pretore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto in questione è stato notificato

alla patrocinatrice del convenuto il 15 novembre 2016. Depositato

il 25 novembre 2016, ultimo giorno utile,

l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha ricordato che, cessata la comunione domestica,

ogni coniuge ha il diritto di conservare, per principio e in quanto ciò sia

possibile, il tenore di vita precedente. Quel tenore di vita – ha continuato il

Pretore – costituisce anche il limite superiore per il cui mantenimento un

coniuge può chiedere contributi all'altro. Nel caso specifico AO 1 ha addotto

nella sua risposta di merito che per finanziare il livello di vita sostenuto durante la comunione domestica le occorrerebbero

fr. 6500.– mensili (di cui fr. 2000.– per gli interessi ipotecari gravanti

l'abitazione coniugale), fabbisogno che il Pretore ha ritenuto verosimile,

viste le condizioni agiate in cui versava la famiglia durante la vita in comune.

Posto ciò, per determinare il contributo di mantenimento pendente causa in

favore di AO 1 il primo giudice ha fatto capo al cosiddetto metodo di calcolo

“abituale”, consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniu­gi il fabbisogno della famiglia e nel dividere

l'eccedenza a metà (RtiD I-2015 pag. 879 consid. 5a).

A

tal fine egli ha calcolato il reddito del marito in:

fr. 18 155.35 mensili nel 2010,

fr.

16.

810.85 mensili nel 2011,

fr.

15.

029.50 mensili nel 2012,

fr.

24.

008.15 mensili nel 2013,

fr.

24.

008.15 mensili dal 2014 in poi

e

ha determinato il relativo fabbisogno minimo in fr. 6399.80 mensili (compresi

fr. 1785.– mensili per la figlia Z__________).

Quanto

alla moglie, il Pretore ha appurato il suo reddito in:

fr.

3047.15

mensili nel 2010,

fr.

4240.15

mensili nel 2011,

fr.

4264.85

mensili nel 2012,

fr.

5265.35

mensili nel 2013,

fr.

3980.40

mensili dal 2014 in poi

e

il di lei fabbisogno minimo in fr. 3690.25 mensili (senza il costo dell'abitazione

coniugale, a carico del marito).

Nelle

circostanze descritte il Pretore ha reputato “equo fissare il contributo alimentare

in favore della moglie in fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2010 (introduzione

dell'istanza cautelare). Quanto al marito, con il suo ampio margine disponibile

egli risulta in grado, secondo il Pretore, non solo di elargire il contributo

in questione, ma anche di pagare gli interessi ipotecari, le spese di

riscaldamento,

di elettricità e di acqua potabile riguardanti l'abitazione coniugale.

3.

Litigioso rimane in

questa sede – come detto – il contributo di mantenimento per la moglie. L'appellante

non discute né l'attribuzione in uso del­l'alloggio coniugale alla medesima né

l'onere impostogli di assumere gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento,

di elettricità e di acqua potabile relative a quell'alloggio. Non discute

nemmeno l'ammontare del proprio fabbisogno minimo né l'ammontare del reddito

della moglie (salvo quanto si dirà al consid. 7). Quanto egli contesta è

l'ammontare delle proprie entrate, facendo

valere che esse non hanno ecceduto fr. 11 401.–

mensili nel 2010, fr. 9220.– mensili nel 2011, fr. 6869.– mensili nel

2012, fr. 10 674.– mensili nel 2013 e fr.

10.

072.– mensili dal 2014 in poi, dovendosi

dedurre dal reddito accertato dal Pretore il

valore locativo dell'abitazione coniugale (fattore puramente tributario:

sentenza del Tribunale federale 5A_891/2013 del 12 marzo 2014, consid.

5.

; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.18 del 28 novembre

2017, consid. 5a), come pure gli interessi passivi e le spese per la gestione

e la manutenzione degli immobili, oltre alle spese di amministrazione dei

titoli. Ciò gli lascia spazio tutt'al più – egli afferma – per versare gli

interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile

legate all'abitazione coniugale, ma non per erogare contributi di mantenimento alla

moglie.

4.

Riguardo alle

entrate dell'appellante (decreto impugnato, pag. 6), non a torto AP 1 lamenta

che il Pretore ha accertato il suo reddito senza tenere conto delle deduzioni

fiscal­mente riconosciute per interessi ipotecari, spese di gestione e manutenzione

degli immobili, come pure per spese di amministrazione dei titoli. Ora, a un

sommario esame come quello di apparenza che governa l'emanazione di

provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC), dalle tassazioni del

contribuente (nel fascicolo “richiamo incarto fiscale marito”) si evince quanto

segue:

2010.

reddito

lordo fiscalmente accertato: fr. 217 873.–,

deduzioni fiscalmente

riconosciute: fr. 62 301.–,

valore locativo

dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,

reddito netto dell'appellante:

fr. 136 815.–,

pari a fr. 11 401.25 mensili;

2011.

reddito

lordo fiscalmente accertato: fr. 212 080.–,

deduzioni fiscalmente

riconosciute: fr. 75 678.–,

valore locativo

dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,

reddito netto

dell'appellante: fr. 117 645.–,

pari a fr. 9803.75

mensili;

2012.

reddito

lordo fiscalmente accertato: fr. 180 354.–,

deduzioni fiscalmente

riconosciute: fr. 75 168.–,

valore locativo

dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,

reddito netto

dell'appellante: fr. 86 429.–,

pari a fr. 7202.40

mensili.

Per quanto concerne gli

anni 2013 e 2014, non figurano tassazioni agli atti. Stando ai dati forniti

dall'appellante, di per sé non contestati da AO 1 (osservazioni all'appello,

pag. 8 in fondo), risultano questi dati:

2013.

reddito

lordo del contribuente: fr. 288 992.–,

deduzioni a fini fiscali:

fr. 142 146.–,

valore locativo

dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,

reddito netto del

contribuente: fr. 128 089.–,

pari a fr. 10 674.– mensili;

2014.

reddito

lordo del contribuente: fr. 240 125.–,

deduzioni a fini fiscali:

fr. 100 495.–,

valore locativo

dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,

reddito netto del

contribuente: fr. 120 873.–,

pari a fr. 10 072.– mensili.

5.

Nelle osservazioni

all'appello AO 1 rimette in discussione il fabbisogno minimo dell'appellante,

ma quanto essa critica tuttavia non è il calcolo del Pretore, il quale ha determinato

quel fabbisogno in fr. 6399.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1800.–, premio della cassa malati

fr. 529.70, assicurazione dell'economia domestica

e contro la responsabilità civile fr. 33.80, contributo alimentare per Z__________

fr. 1785.–, imposte fr. 1051.30: decreto impugnato, pag. 6 in fondo). Essa

censura il fabbisogno minimo che il

convenuto aveva fatto valere in prima sede (doc. R), come se la causa si

trovasse ancora dinanzi al Pretore. In proposito la sua argomentazione è quindi

fuori tema. È vero invece, per altro verso, che il fabbisogno in denaro della

figlia Z__________ non va inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante, ma

considerato a sé stante. Mai, del resto, questa Camera ha incluso il fabbisogno

in denaro di figli comuni nel fabbisogno minimo di un genitore.

6.

Il reddito di AO 1

non è – come detto – messo in dubbio dall'appellante. L'attrice sembra evocare invece,

nelle osservazioni all'appello, un guadagno inferiore, almeno con riferimento

al 2010. Non spiega tuttavia perché il

decreto cautelare impugnato, che fa puntuale riferimento agli atti (doc.

40), sia erroneo o anche solo opinabile. Anche su questo punto l'argomentazione

dell'interessata sfugge a ulteriore disamina.

7.

Il fabbisogno minimo

di AO 1 è stato accertato dal Pretore in fr. 3690.25 mensili (decreto

impugnato, pag. 7). L'appellante, come detto, non lo contesta, tranne

pretendere che a quella somma si aggiungano fr. 2130.– mensili per coprire “gli

oneri dell'abitazio­ne [coniugale] calcolati approssimativamente”. La pretesa è

infondata, ove appena si consideri che il

reddito dell'appellante è già stato accertato al netto degli oneri

ipotecari da lui pagati per i propri immobili (sopra, consid. 4). Se mai

l'appellante avrebbe potuto chiedere che nel fabbisogno minimo della moglie si

comprendessero le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile

ch'egli è chiamato ad assumere, spese non previamente dedotte dal suo reddito. Egli

non quantifica però l'ammontare di tali esborsi, limitandosi a rinviare a

un'elencazione informe di pagamenti vari ai più disparati scopi (doc. Z). E non

tocca a questa Camera prospettare cifre che neppure l'appellante adombra.

Nelle osservazioni

all'appello, per converso, AO 1 insorge contro il proprio fabbisogno minimo

calcolato dal Pretore, il quale non le ha riconosciuto spese di telefonia,

abbonamento tv e Internet perché già comprese nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo, né spese destinate al tempo libero perché non rese verosimili,

né spese dovute a terapie psicologiche perché limitate a tre fatture del 2010,

né spese di aggiornamento professionale perché non documentate, né spese di

aiuto domestico per più di cinque ore settimanali a fr. 25.– orari. L'interessata

fa valere intanto che il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore

affidatario ammonta a fr. 1350.– mensili. Essa allega inoltre che le spese di

telefonia, abbonamento tv e Internet vanno inserite nel suo fabbisogno minimo

per equità, il marito potendole addebitare alla propria ditta individuale. Infine

adduce che le spese destinate al tempo libero corrispondono al costo di “una

modesta cenetta fuori casa con cinema”, che le spese di terapia psicologica vanno

riconosciute alla stregua di costi abituali, che le spese di aggiornamento professionale devono essere considerate

notorie e che le spese di aiuto domestico per una villa di 250 m² con giardino si

giustificano in almeno sette ore settimanali.

La prima doglianza non manca

di buon diritto, nel senso che al momento in cui l'attrice ha postulato

l'adozione di provvedimenti cautelari la figlia Z__________ era ancora

minorenne e che in seguito, anche dopo la maggiore età, essa è continuata a

vivere nell'economia domestica della madre. In simili condizioni si giustifica

dunque di portare il minimo esistenziale del diritto esecutivo inserito nel

fabbisogno minimo di AO 1 a fr. 1350.– mensili. Le altre censure

dell'interessata non possono invece trovare ascolto. Inserire nel fabbisogno

minimo costi già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo non si

giustifica in alcun caso, poiché significherebbe computarli in doppio.

Riconoscere spese per il tempo libero prive di qualsiasi conforto agli atti sarebbe

poi arbitrario, mentre spese di terapia psicologica limitate a tre note

d'onorario non possono reputarsi ricorrenti al punto da essere incluse nel

fabbisogno mensile. Quanto alle spese di aggiornamento professionale, esse

saranno anche necessarie, ma ciò non dispensa dal documentarle. Relativamente

infine alle spese di aiuto domestico, l'interessata si limita a contrapporre la

propria opinione a quella del Pretore, ma non rende verosi­mile che cinque ore

settimanali siano insufficienti per una casa abitata da due sole persone. Ne

segue, in definitiva, che il fabbisogno minimo di AO 1 va accertato in fr.

3840.25

mensili.

8.

Da tutto quanto

precede emerge, in applicazione del metodo di calcolo “abituale” adottato dal

Pretore (sopra, consid, 2) e seguito anche dal convenuto nell'appello, il

quadro del bilancio familiare in appresso:

Reddito

medio del marito (2010–2014) fr. 9 830.70

Reddito medio della moglie

(2010–2014) fr. 4 159.60

fr.

13.

987.30 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 4 614.80

Fabbisogno minimo della

moglie fr. 3 840.25

Fabbisogno in denaro di Z__________ fr.

1.

785.—

fr.

10.

240.05 mensili

Eccedenza fr.

3.

747.25

Metà eccedenza fr.

1.

873.65 mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr. 3840.25 + fr. 1873.65 ./. fr. 4159.60 = fr. 1 554.30,

arrotondati

a fr. 1 555.— mensili.

9.

Nelle osservazioni

all'appello AO 1 asserisce che, non avendo l'appellante chiesto la revoca entro

dieci giorni del decreto cautelare adottato senza contraddittorio dal Pretore

il 9 giugno 2010, quel decreto cautelare può essere rimesso in discussione solo

dal 1° settembre 2010, data dalla quale AP 1 ne ha chiesto la modifica. L'assunto

non ha pertinenza. Certo, secondo il vecchio diritto di procedura cantonale la

revoca di decreti cautelari emanati senza contraddittorio andava chiesta entro

dieci giorni dalla notifica (art. 379 cpv. 2 CPC ticinese), in difetto di che

quei decreti si ritenevano accettati. Il principio valeva tuttavia qualora il

giudice non indicesse il contraddittorio di propria iniziativa. Nella

fattispecie il Pretore ha convocato le parti d'ufficio (nel decreto medesimo) a

un'udienza del 20 luglio successivo per la discussione. Non occorreva dunque

che AP 1 sollecitasse una citazione.

10.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante consegue

una riduzione del

contributo alimentare litigioso da fr. 2500.– a fr. 1555.– mensili, ma non

la completa soppressione dal 1° settembre 2010. Ottiene così causa vinta per

circa due quinti. Si giustifica in simili circostanze che sopporti tre quinti

degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, alla quale l'appellante

rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (un quinto dell'indennità piena:

RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese processuali di primo grado seguono

identica sorte.

11.

Circa i rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:

1. L'istanza cautelare è parzialmente

accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare dal 1° giugno 2010 alla

moglie AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di

fr. 1555.– mensili per la durata della causa di divorzio.

2. AP 1 è tenuto a versare inoltre alla

figlia Z__________, dal 1° giugno 2010, un

contributo alimentare di fr. 1780.– mensili anticipatamente entro il 5 di ogni mese, assegni familiari non

compresi, per la durata della causa di divorzio.

4. La tassa di giustizia di fr. 800.– e

le spese di fr. 200.–, da anticipare da AO 1, sono poste per due quinti a

carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, il quale rifonderà alla

controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.

Il

dispositivo n. 3 del decreto impugnato rimane invariato.

II. Le spese di appello, di

fr. 1500.– complessivi, da anticipare dal­l'appellante, sono poste per tre

quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante

rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).