11.2016.13
Competenza del giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale ove successivamente sia promossa azione di divorzio all'estero
29 settembre 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.13
Lugano
29 settembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.740 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 6 ottobre 2015 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 10 marzo 2016 presentato da AP 1 contro il decreto ‟supercautelareˮ
emesso dal Pretore aggiunto il 29 febbraio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1939) e AO 1 (1953),
cittadina germanica, divorziata, hanno
contratto matrimonio a __________ il 22 agosto 2008. A quel momento la sposa
aveva già un figlio, K__________ (ora maggiorenne),
nato da una precedente unione. Dalle nuove nozze non è nata prole. Il
marito è pensionato. La moglie, parzialmente inabile al lavoro, percepisce una rendita
d'invalidità germanica e non esercita attività lucrativa. Durante la vita in comune i coniugi, ultimamente
domiciliati a L__________, trascorrevano lunghi periodi in Spagna, a O__________,
dove conducevano un immobile in locazione. I due si sono separati nell'ottobre
del 2014, quando il marito si è domiciliato ad A__________. Nel settembre del
2015 anche la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di L__________ per
trasferirsi prima in stanze d'albergo e poi in una camera ammobiliata, sempre a
L__________. Il marito tornerà da A__________ a L__________ nel gennaio del
2016.
B. Il 6 ottobre 2015 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere
l'autorizzazione a vivere separata, la facoltà di prelevare suoi effetti
personali dall'abitazione coniugale, l'assegnazione in uso di quest'ultima al
marito, un contributo alimentare di fr. 4400.– mensili e la condanna del
marito a versarle fr. 6000.– per contributi alimentari arretrati (dal luglio al
settembre del 2015), come pure una provvigione ad litem di
fr. 3500.–. Il Pretore aggiunto ha
convocato le parti per il contraddittorio del 19 novembre 2015, aggiornato
in seguito al 28 gennaio 2016. Il 21 gennaio 2016 AP 1 ha postulato un rinvio
dell'udienza, comunicando al Pretore aggiunto di avere promosso una causa di divorzio
l'8 gennaio 2016 davanti al Juzgado de 1ª istancia 2 de O__________
(ant. Mixto 2). Il 22 gennaio 2016 il Pretore aggiunto ha respinto la
richiesta di rinvio, informando le parti di ritenersi competente per statuire a
protezione dell'unione coniugale.
C. Al contraddittorio del
28 gennaio 2016 il convenuto ha contestato la competenza per territorio del Pretore,
facendo valere che in realtà entrambi i coniugi sono domiciliati in Spagna. In
subordine egli ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ha accettato l'assegnazione
dell'appartamento coniugale a L__________, ha offerto alla moglie un
contributo alimentare di fr. 1615.– mensili dall'ottobre del 2015 fino a “diversa
decisione del giudice del divorzio” e ha rivendicato, in via riconvenzionale, il
pagamento di fr. 44 980.– con
interessi al 5% dal 28 gennaio 2016, somma che la moglie avrebbe potuto “compensare
con gli importi ai quali egli dovesse essere condannato”. Il Pretore aggiunto ha assegnato all'istante un termine di
30 giorni per presentare una replica scritta. AO 1 ha sollecitato allora, già in
via cautelare, un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili, pretesa alla quale il marito si è opposto, dichiarandosi
disposto a versare ‟tutt'al più € 1000.– mensili anche nelle more
del giudizio”.
D. Con decreto “supercautelareˮ
del 29 febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha obbligato il marito a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 3140.– mensili dal febbraio del 2016 e ha
stabilito che ‟l'udienza ai sensi dell'art. 265 cpv. 2 CPC verrà svolta
unitamente a quella che verrà indetta una volta concluso lo scambio di allegati
scritti di replica e duplicaˮ. Non sono state riscosse spese processuali né
sono state assegnate ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 marzo 2016
nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di riformare
il decreto impugnato respingendo l'istanza della moglie o, eventualmente, di
fissare il contributo alimentare litigioso in fr. 1753.– mensili dall'ottobre
del 2015 fino al gennaio del 2016. La richiesta di effetto sospensivo è stata
respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 18 marzo 2016. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2016 AO 1 ha
proposto di dichiarare l'appello irricevibile o, subordinatamente, di respingerlo.
Il 31 dicembre 2016 AP 1 ha annunciato all'ufficio controllo abitanti di
L__________ di essersi trasferito a __________.
in diritto: 1. Il Pretore aggiunto ha designato
esplicitamente il decreto impugnato come “decisione supercautelare”. E i decreti
cautelari emessi senza contraddittorio (“provvedimenti superprovvisionali”:
art. 265 cpv. 1 CPC) non sono suscettivi di alcun rimedio giuridico (DTF 137
III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). In concreto risulta però
che all'udienza del 28 gennaio 2016 le parti hanno avuto modo di esprimersi sull'istanza
cautelare, tanto che il convenuto ha proposto di respingerla. Il decreto in questione non è dunque superprovvisionale nel senso
dell'art. 265 cpv. 1 CPC, bensì intermedio
(“nelle more istruttorie”), emesso dopo avere sentito le parti, ma prima dell'emanazione
del decreto cautelare finale (DTF 139 III 89 consid. 1.1.2). Esso è
pertanto impugnabile (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC).
Ove un decreto cautelare riguardi
controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile solo se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, se appena si considera
l'ammontare del contributo di mantenimento controverso
davanti al Pretore aggiunto (circa fr. 3800.– mensili),
di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni
(art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11
febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla
tempestività dell'appello, la decisione impugnata
è giunta al patrocinatore del convenuto il
1° marzo 2016. Introdotto il 10 marzo 2016, il ricorso in
esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1
acclude un contratto di locazione dell'8 febbraio 2016 per un appartamento in __________
a O__________, da lui firmato dopo l'udienza del 28 gennaio 2016 (doc. 40), una
ricapitolazione fotografica dell'inventario di quell'appartamento (doc. 41) e talune
fotografie della situazione dello stesso appartamento dopo il 1° marzo 2015
(doc. 42). Alle osservazioni all'appello AO 1 unisce una lettera del
12 aprile 2016 in cui l'avv. __________ B__________ di __________ (Spagna)
informa la sua patrocinatrice sullo stato d'avanzamento della causa di divorzio
promossa dal marito in Spagna. Ciò posto, nuovi mezzi
di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Nella
fattispecie i documenti in rassegna non appaiono di rilievo per la decisione.
Non soccorre dunque attardarsi sulla loro proponibilità.
3. Nel
decreto impugnato il Pretore aggiunto ha reputato anzitutto che sulla base
delle allegazioni delle parti e della documentazione versata agli atti la sua competenza
per territorio non potesse “dirsi d'acchito esclusa”, già per il fatto che entrambi
Fatti
i coniugi sono domiciliati nel Ticino (la moglie a L__________ e il marito ad A__________).
Che alla moglie fosse stato attribuito dall'autorità spagnola un numero de
identidad de Extraniero (N.I.E) o che il giudice spagnolo si sia dichiarato
competente per trattare l'azione di divorzio ancora non permette – ha continuato
il Pretore aggiunto – di ravvisare un domicilio civile di AO 1 in Spagna, dove
essa non risulta iscritta nel registro amministrativo dell'anagrafe municipale (Padrón
municipal) né beneficia del relativo attestato (empadronamento).
Accertato
ciò, il Pretore aggiunto ha ritenuto di essere competente come giudice a
protezione dell'unione coniugale solo per il lasso di tempo che precede l'introduzione
della causa di divorzio. Per il lasso di tempo successivo, a suo avviso egli sarebbe
stato abilitato a emanare solo decreti cautelari giusta l'art. 10 LDIP nell'ambito
dell'azione di divorzio promossa all'estero. E al proposito egli ha riscontrato
tutti i requisiti per statuire “nelle more istruttorie”, non potendosi ragionevolmente
pretendere, a mente sua, che la moglie attenda “di conoscere l'esito dell'eccezione
d'incompetenza territoriale sollevata dal convenuto né, tantomeno, di capire
ciò che può chiedere in via cautelare in Spagna, prima di stabilire un
eventuale contributo alimentare a suo favore”. Preso atto inoltre che i coniugi concordavano sulla
sospensione della comunione domestica e sull'attribuzione dell'abitazione coniugale
al marito, il Pretore aggiunto ha calcolato il reddito di quest'ultimo in fr. 9493.–
mensili complessivi a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5085.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 2150.–,
premio della cassa malati e infortuni fr. 490.75, assicurazione dell'economia
domestica fr. 21.40, spese d'automobile fr. 199.40, rimborso di un mutuo
fr. 625.–, onere fiscale fr. 400.–). Quanto alla moglie, egli ne ha
stimato le entrate in fr. 1181.– mensili, determinando il relativo fabbisogno
minimo in fr. 3050.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, alloggio futuro fr. 1300.–, spese mediche non coperte
dalla cassa malati fr. 70.15, contributo personale AVS fr. 140.–, spese d'automobile
fr. 140.–, imposte fr. 200.–: pag. 7 a metà). Constatata un'eccedenza
nel bilancio familiare di fr. 2534.– mensili, da dividere a metà, il primo
giudice ha fissato così il contributo alimentare per l'istante in fr. 3140.–
mensili.
4. L'appellante
ribadisce l'incompetenza per territorio del giudice svizzero, affermando che
quantunque siano formalmente domiciliati nel Ticino i coniugi hanno entrambi il
domicilio effettivo in Spagna. A suo dire, il primo giudice ha trascurato che
la moglie, residente dal 2014 a O__________, è effettivamente iscritta nel Padrón municipal, ha un numero de identidad de Extraniero (N.I.E), è assoggettata
fiscalmente in Spagna (come risulta dal codigo de identificación fiscal)
e possiede un'automobile immatricolata in Spagna, dove tra l'altro conduceva un
appartamento in locazione già nel 2011. Inoltre – egli soggiunge – l'istante ha
sublocato un monolocale a L__________ con restrizioni d'uso, ha ammesso di raggiungere
il Ticino solo un paio di volte l'anno, non ha rapporti con questo Cantone, vive
con il nuovo compagno in Spagna, dove ha portato anche parte del mobilio che si trovava a L__________, pur conservando un domicilio puramente formale in
Germania. Per quel che lo concerne, l'appellante fa valere di essersi
annunciato partente all'ufficio del controllo abitanti di A__________, di
essere intenzionato a disdire la locazione dell'appartamento a L__________ per
riprendere la locazione di un appartamento a O__________, di essere anch'egli
iscritto nel Padrón municipal e di avere un numero de
identidad de Extraniero (N.I.E), al
punto che il Tribunale spagnolo si è dichiarato competente per trattare l'azione
di divorzio da lui promossa.
a) Secondo
l'appellante non è data in concreto – come detto – la competenza del giudice
svizzero. In realtà l'art. 46 LDIP, applicabile anche alla protezione
dell'unione coniugale
(DTF 134 III 328 consid. 3.2; Bucher
in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 5 ad art. 46 LDIP; Courvoisier in: Basler Kommentar, Internationales
Privatrecht, 3ª edizione, n. 4 ad art. 46), prevede la competenza del tribunale
svizzero al domicilio di uno dei coniugi. Trattati internazionali con la Spagna
che si scostino da tale principio non risultano. Quanto alla nozione di domicilio,
occorre far capo all'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, sicché una persona
fisica ha il proprio domicilio nello Stato in cui dimora con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente. Sebbene le norme del Codice civile sul domicilio non
siano direttamente applicabili (art. 20 cpv.
2 seconda frase LDIP), i criteri interpretativi dell'art. 23 cpv. 1 CC valgono
per analogia (DTF 133 III 254 consid. 4; sentenza del Tribunale federale
5A_1015/2015 del 29 febbraio 2016 consid, 3.2 con rinvii). Anche sul piano
internazionale, di conseguenza, il domicilio presuppone due requisiti cumulativi: l'uno oggettivo, consistente nella
residenza effettiva in un determinato luogo, e l'altro soggettivo, consistente
nell'intenzione di stabilirsi durevolmente in quel luogo. L'interessato deve dunque
fare del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e
professionali, ciò che va stabilito in base a circostanze oggettive e riconoscibili,
non semplicemente in funzione dei suoi propositi (DTF 141 V 534 consid. 5.2;
sentenza del Tribunale federale 4A_278/2017 del 19 giugno 2016 consid. 3.2 con
rinvii; cfr. anche RtiD I-2017 pag. 690
consid. 5 con rinvii).
b) Ciò premesso, determinante è la situazione al momento
in cui è intentata la causa, anche per evitare cambiamenti di domicilio
strumentali. Successivi mutamenti sono senza rilievo (perpetuatio fori: DTF
129 III 406 consid. 4.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017
con rinvio a Bucher, op. cit., n.
29 ad art. 2–12 LDIP e n. 4 ad art. 2 CLug). Di regola, il domicilio corrisponde
al centro delle relazioni individuali, ovvero al luogo in cui il soggetto passa
la giornata, dorme, trascorre il tempo libero, conserva i suoi effetti personali,
dispone di un indirizzo postale e di un collegamento telefonico. Anche sul piano
internazionale indicazioni figuranti in documenti amministrativi (per esempio licenze
di circolazione o di condurre), come pure il deposito di certificati o di
documenti d'identità in un dato luogo costituiscono seri indizi di un domicilio
civile, al punto da istituire una presunzione di fatto, ma rimangono pur sempre
indizi alla stregua delle attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri,
l'autorità fiscale o un organismo delle assicurazioni sociali. E tale presunzione,
refragabile, può essere vinta da altri elementi idonei a dimostrare il
contrario (sentenza del Tribunale federale 5A_812/2015 del 6 settembre 2016,
consid. 5.1.2 con rinvii; RtiD I-2005 n. 138c pag. 923 consid. 7; cfr. analogamente:
RtiD I-2017 n. 22c pag. 690 consid. 5 con rinvii).
In casi particolari, ove una persona risieda alternativamente
in luoghi diversi e abbia relazioni con tutti quei luoghi, il domicilio si
trova nel luogo con cui tale persona ha il legame più stretto, tenuto conto dell'insieme
delle circostanze (DTF 125 III 102 consid.
3; sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 4.1.3; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, 3ª edizione, pag. 106 n. 09.35 seg; per i pensionati: Staehlin in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 16a ad art. 23).
c) Nella
fattispecie è pacifico che, giunti in Ticino da W__________ nel 2012 e
appigionato un appartamento in via __________ a L__________ (doc. C), i coniugi
Considerandi
trascorrevano parte del loro tempo in Spagna, dove avevano locato un'abitazione
a O__________. Nulla è dato di sapere tuttavia sui rapporti che essi intrattenevano
con tale località, sulla durata dei loro soggiorni, sull'esistenza di
interessi personali o familiari, o ancora sull'intensità di relazioni sociali. Trattandosi
della moglie, in particolare, ci si può domandare se gli elementi addotti dall'appellante
per contestare il domicilio di L__________ e localizzarlo in Spagna siano atti
a sovvertire la presunzione derivante dall'esistenza di un domicilio amministrativo
nel Ticino (doc. B). La questione può nondimeno rimanere indecisa, giacché l'art. 46 LDIP prevede, in alternativa, la competenza
del giudice svizzero a protezione dell'unione coniugale al domicilio dell'altro
coniuge. Giovi esaminare così la situazione del convenuto.
d) In
concreto è pacifico che nell'ottobre del
2015.
AP 1 era registrato nel
sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop) come domiciliato ad
A__________. Certo, contrariamente a quanto assume il Pretore
aggiunto, egli non ha mai ammesso di essere domiciliato civilmente in quel Comune,
da lui considerato alla stregua di un mero domicilio formale (risposta, pag. 2
e 4). Sta di fatto che sulla procura conferita al suo patrocinatore nel
novembre del 2015 egli figura come ”AP 1, A__________” e
tale località è stata da lui
indicata come recapito sulla corrispondenza del settembre 2015 (doc. 15). Inoltre,
dopo che nel luglio del 2015 la moglie aveva prelevato determinati mobili
dall'appartamento di via __________ a L__________, egli ha riammobiliato
l'alloggio, sottoscrivendo il 17 ottobre 2015 un contratto di prestito con una
conoscente, contratto in cui ha indicato come suo indirizzo – appunto – quello
di via __________ a L__________ (doc. 29).
E in via __________ egli riceveva la corrispondenza (doc. 23, 28, 29 e 30). Si
ricordi inoltre che il convenuto è in cura da un medico a L__________ (doc.
20), è affiliato a una cassa malati svizzera (doc. 28), dispone di conti alla
Banca __________ di L__________ e alla __________ SA (doc. 24), ha un'automobile
immatricolata nel Ticino (doc. 30) ed è assoggettato fiscalmente in questo
Cantone (doc. 22). Tali elementi inducono a concludere che egli non abbia mai allentato
i legami con il Ticino.
Non
si disconosce che in Spagna il convenuto ha un
numero de identidad de Extraniero
(NIE: doc. 13), documento necessario se
il soggiorno in territorio spagnolo (per motivi economici, professionali e
sociali) è superiore a tre mesi (doc. 6, 7 e 8), né che egli è registrato all'anagrafe
municipale di O__________ (“Padrón municipalˮ: doc. 12). Tali attestazioni sono tuttavia del
dicembre 2015, successive all'introduzione dell'istanza a protezione dell'unione
coniugale del 6 ottobre 2015. Dove il convenuto fosse domiciliato al momento di
promuovere la causa di divorzio in Spagna o sulla base di quale elementi il
tribunale spagnolo abbia accertato la propria competenza poco giova. Decisivo è
che al momento in cui la moglie ha postulato misure a protezione dell'unione
coniugale egli risultava civilmente domiciliato nel Ticino, a maggior ragione
ove si consideri che in quel momento egli nemmeno disponeva di un'abitazione in
Spagna, il contratto dell'alloggio locato insieme con la moglie essendo stato disdetto
e il nuovo contratto di locazione essendo stato stipulato solo dal 1° marzo
2016.
(doc. 40). Il 6 ottobre 2015 la competenza a protezione dell'unione
coniugale del giudice svizzero era pertanto data, anche sotto il profilo
dell'art. 2 CLug (Pichonnaz in:
Commentaire romand, CC I, Basilea 2010,
n. 63 ad art. 163; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 53 ad art. 163). Su questo punto l'appello si rivela destituito di
fondamento.
5.
L'appellante
ribadisce che la competenza per materia del giudice svizzero a protezione dell'unione
coniugale è decaduta con l'introduzione della causa di divorzio in Spagna,
sicché da quel momento qualsiasi provvedimento concernente i diritti e i
doveri coniugali sarebbe spettato al giudice spagnolo. Egli contesta che il
Pretore potesse valersi dell'art. 10 LDIP, poco importando il fatto che “in Svizzera non
sia stata ancora chiarita l'eccezione d'incompetenza territoriale” né che “cosa abbia la
moglie da capire in relazione a ciò che può chiedere in Spagna in tema di contributi
in suo favore”. Per di più, egli soggiunge, in Spagna la moglie può
postulare i provvedimenti che più ritiene opportuni senza dover attendere la
decisione del giudice svizzero. A suo parere, in definitiva, dopo l'introduzione
dell'azione di divorzio il Pretore non poteva più obbligarlo a versare un
contributo alimentare per la moglie.
a) Nel
caso specifico l'istanza a protezione dell'unione coniugale è stata presentata
da AO 1 il 6 ottobre 2015. Dai documenti prodotti in prima sede si evince
che tre mesi dopo, l'8 gennaio 2016, AP 1 ha intentato azione di divorzio
davanti al Juzgado de 1ª
istancia 2 de O__________ (ant. Mixto 2). Il Pretore aggiunto ha ritenuto che, dopo l'avvio dell'azione di
divorzio dinanzi al tribunale competente, il giudice a tutela dell'unione
coniugale non potesse più adottare provvedimenti. Abilitato al proposito
sarebbe stato soltanto – a mente sua – il giudice dei provvedimenti cautelari
in pendenza di divorzio, di modo che egli ha statuito come giudice svizzero dei
provvedimenti cautelari nel quadro di un divorzio pendente all'estero giusta l'art.
10.
lett. b LDIP. Tale conclusione è erronea.
b) Che
l'8 gennaio 2016 AP 1 avesse intentato azione di divorzio, intanto, non esonerava
il giudice a protezione dell'unione coniugale adito il 6 ottobre 2015 dallo
statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo (tre mesi) che precedeva
l'introduzione della causa di stato. Inoltre, contrariamente all'opinione del
Pretore aggiunto, i provvedimenti adottati dal giudice a tutela dell'unione
coniugale non decadono per il solo fatto che nel frattempo sia stata promossa
causa di divorzio, ma estendono i loro effetti anche in seguito, finché il giudice
del divorzio non li sopprima o li modifichi (sentenza del Tribunale federale 5A_933/2012
del 17 maggio 2013, consid. 5.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745
n. 21c). In altri termini, come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare,
il giudice chiamato a emanare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale
rimane competente per statuire quand'anche pochi giorni dopo l'introduzione
dell'istanza uno dei coniugi promuova causa di divorzio, per lo meno finché il
giudice del divorzio non decreti lui stesso provvedimenti cautelari. A quel
momento i provvedimenti cautelari sostituiranno le misure a tutela dell'unione
coniugale (DTF 138 III 649 in basso; sentenza del Tribunale federale
5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.2.1; I CCA sentenza inc. 11.2015.73
del 4 luglio 2017 consid. 4). Invalso sul piano interno, tale principio vale
anche su quello internazionale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.27 del 18 maggio
2017.
consid. 3 con rinvii).
6.
Alla luce di quanto
precede il Pretore aggiunto avrebbe dovuto statuire come giudice a tutela
dell'unione coniugale, non come giudice dei provvedimenti nella causa di
divorzio, veste nella quale nessuna delle parti (tanto meno l'istante) lo ha
adito. Inoltre egli avrebbe dovuto giudicare sin dal 6 ottobre 2015, non solo
dall'8 gennaio 2016. Né il decreto “supercautelare” impugnato (che “supercautelare”
non è, come si è spiegato al consid. 1) può essere straniato dalla sua natura
ed essere considerato come un decreto cautelare a protezione dell'unione coniugale.
Che nel Cantone Ticino si dia unione personale tra il giudice a protezione
dell'unione coniugale e il giudice del divorzio ancora non significa che l'uno
vada confuso o identificato con l'altro. Pronunciato da un magistrato incompetente
dal profilo funzionale, il contributo alimentare di fr. 3140.– mensili fissato nel
caso specifico a valere dal febbraio del 2016 deve quindi essere annullato.
Spetterà al Pretore aggiunto riprendere la procedura come giudice a tutela dell'unione
coniugale e pronunciarsi di conseguenza. Non compete a questa Camera statuire
per la prima volta in luogo e vece di lui.
7.
Se ne conclude che
l'appello merita accoglimento in quanto censura l'emanazione di un
provvedimento cautelare nella causa di divorzio promossa all'estero dal marito.
Va respinto invece nella misura in cui il marito contesta la competenza del
giudice adito a protezione dell'unione coniugale. Non potendosi prevedere quale
sentenza emanerà il primo giudice nella sua giusta veste, si giustifica in
concreto di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (DTF 139
III 351 consid. 6).
8.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è annullata.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).