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Decisione

11.2016.13

Competenza del giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale ove successivamente sia promossa azione di divorzio all'estero

29 settembre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi sono domiciliati nel Ticino (la moglie a L__________ e il marito ad A__________).

Che alla moglie fosse stato attribuito dall'autorità spagnola un numero de

identidad de Extraniero (N.I.E) o che il giudice spagnolo si sia dichiarato

competente per trattare l'azione di divorzio ancora non permette – ha continuato

il Pretore aggiunto – di ravvisare un domicilio civile di AO 1 in Spagna, dove

essa non risulta iscritta nel registro amministrativo dell'anagrafe municipale (Padrón

municipal) né beneficia del relativo attestato (empadronamento).

Accertato

ciò, il Pretore aggiunto ha ritenuto di essere competente come giudice a

protezione dell'unione coniugale solo per il lasso di tempo che precede l'introduzione

della causa di divorzio. Per il lasso di tempo successivo, a suo avviso egli sarebbe

stato abilitato a emanare solo decreti cautelari giusta l'art. 10 LDIP nel­l'ambito

dell'azione di divorzio promossa all'estero. E al proposito egli ha riscontrato

tutti i requisiti per statuire “nelle more istruttorie”, non potendosi ragionevolmente

pretendere, a mente sua, che la moglie attenda “di conoscere l'esito dell'eccezione

d'incompetenza territoriale sollevata dal convenuto né, tantomeno, di capire

ciò che può chiedere in via cautelare in Spagna, prima di stabilire un

eventuale contributo alimentare a suo favore”. Preso atto inoltre che i coniugi concordavano sulla

sospensione della comunione domestica e sull'attribuzione dell'abitazione coniugale

al marito, il Pretore aggiunto ha calcolato il reddito di quest'ultimo in fr. 9493.–

mensili complessivi a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5085.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 2150.–,

premio della cassa malati e infortuni fr. 490.75, assicurazione dell'economia

domestica fr. 21.40, spese d'automobile fr. 199.40, rimborso di un mutuo

fr. 625.–, onere fiscale fr. 400.–). Quanto alla moglie, egli ne ha

stimato le entrate in fr. 1181.– mensili, determinando il relativo fabbisogno

minimo in fr. 3050.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, alloggio futuro fr. 1300.–, spese mediche non coperte

dalla cassa malati fr. 70.15, contributo personale AVS fr. 140.–, spese d'automobile

fr. 140.–, imposte fr. 200.–: pag. 7 a metà). Constatata un'eccedenza

nel bilancio familiare di fr. 2534.– mensili, da dividere a metà, il primo

giudice ha fissato così il contributo alimentare per l'istante in fr. 3140.–

men­sili.

4. L'appellante

ribadisce l'incompetenza per territorio del giudice svizzero, affermando che

quantunque siano formalmente domiciliati nel Ticino i coniugi hanno entrambi il

domicilio effettivo in Spagna. A suo dire, il primo giudice ha trascurato che

la moglie, residente dal 2014 a O__________, è effettivamente iscritta nel Padrón municipal, ha un numero de identidad de Extraniero (N.I.E), è assoggettata

fiscalmente in Spagna (come risulta dal codigo de identificación fiscal)

e possiede un'automobile immatricolata in Spagna, dove tra l'altro conduceva un

appartamento in locazione già nel 2011. Inoltre – egli soggiunge – l'istante ha

sublocato un monolocale a L__________ con restrizioni d'uso, ha ammesso di raggiungere

il Ticino solo un paio di volte l'anno, non ha rapporti con questo Cantone, vive

con il nuovo compagno in Spagna, dove ha portato anche parte del mobilio che si trovava a L__________, pur conservando un domicilio puramente formale in

Germania. Per quel che lo concerne, l'appellante fa valere di essersi

annunciato partente all'ufficio del controllo abitanti di A__________, di

essere intenzionato a disdire la locazione dell'appartamento a L__________ per

riprendere la locazione di un appartamento a O__________, di essere anch'egli

iscritto nel Padrón municipal e di avere un numero de

identidad de Extraniero (N.I.E), al

punto che il Tribunale spagnolo si è dichiarato competente per trattare l'azione

di divorzio da lui promossa.

a) Secondo

l'appellante non è data in concreto – come detto – la competenza del giudice

svizzero. In realtà l'art. 46 LDIP, applicabile anche alla protezione

dell'unione coniugale

(DTF 134 III 328 consid. 3.2; Bucher

in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 5 ad art. 46 LDIP; Courvoisier in: Basler Kommentar, Internationales

Privatrecht, 3ª edizione, n. 4 ad art. 46), prevede la competenza del tribunale

svizzero al domicilio di uno dei coniugi. Trattati internazionali con la Spagna

che si scostino da tale principio non risultano. Quanto alla nozione di domicilio,

occorre far capo all'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, sicché una persona

fisica ha il proprio domicilio nello Stato in cui dimora con l'intenzione di

stabilirsi durevolmente. Sebbene le norme del Codice civile sul domicilio non

siano direttamente applicabili (art. 20 cpv.

2 seconda frase LDIP), i criteri interpretativi dell'art. 23 cpv. 1 CC valgono

per analogia (DTF 133 III 254 consid. 4; sentenza del Tribunale federale

5A_1015/2015 del 29 febbraio 2016 consid, 3.2 con rinvii). Anche sul piano

internazionale, di conseguenza, il do­micilio presuppone due requisiti cumulativi: l'uno oggettivo, consistente nella

residenza effettiva in un determinato luogo, e l'altro soggettivo, consistente

nell'intenzione di stabilirsi durevolmente in quel luogo. L'interessato deve dunque

fare del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e

professionali, ciò che va stabilito in base a circostanze oggettive e riconoscibili,

non semplicemente in funzione dei suoi propositi (DTF 141 V 534 consid. 5.2;

sentenza del Tribunale federale 4A_278/2017 del 19 giugno 2016 consid. 3.2 con

rinvii; cfr. anche RtiD I-2017 pag. 690

consid. 5 con rinvii).

b) Ciò premesso, determinante è la situazione al momento

in cui è intentata la causa, anche per evitare cambiamenti di domicilio

strumentali. Successivi mutamenti sono senza rilievo (perpetuatio fori: DTF

129 III 406 consid. 4.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017

con rinvio a Bucher, op. cit., n.

29 ad art. 2–12 LDIP e n. 4 ad art. 2 CLug). Di regola, il domicilio corrisponde

al centro delle relazioni individuali, ovvero al luogo in cui il soggetto passa

la giornata, dorme, trascorre il tempo libero, conserva i suoi effetti personali,

dispo­ne di un indirizzo postale e di un collegamento telefonico. Anche sul piano

internazionale indicazioni figuranti in documenti amministrativi (per esempio licenze

di circolazione o di condurre), come pure il deposito di certificati o di

documenti d'identità in un dato luogo costituiscono seri indizi di un domicilio

civile, al punto da istituire una presunzione di fatto, ma rimangono pur sempre

indizi alla stregua delle attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri,

l'autorità fiscale o un organismo delle assicurazioni sociali. E tale presunzione,

refragabile, può essere vinta da altri elementi idonei a dimostrare il

contrario (sentenza del Tribunale federale 5A_812/2015 del 6 settembre 2016,

consid. 5.1.2 con rinvii; RtiD I-2005 n. 138c pag. 923 consid. 7; cfr. analogamente:

RtiD I-2017 n. 22c pag. 690 consid. 5 con rinvii).

In casi particolari, ove una persona risieda alternativamente

in luoghi diversi e abbia relazioni con tutti quei luoghi, il domi­cilio si

trova nel luogo con cui tale persona ha il legame più stretto, tenuto conto dell'insieme

delle circostanze (DTF 125 III 102 consid.

3; sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 4.1.3; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches, 3ª edizione, pag. 106 n. 09.35 seg; per i pensionati: Staehlin in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 16a ad art. 23).

c) Nella

fattispecie è pacifico che, giunti in Ticino da W__________ nel 2012 e

appigionato un appartamento in via __________ a L__________ (doc. C), i coniugi

Considerandi

trascorrevano parte del loro tempo in Spagna, dove avevano locato un'abitazione

a O__________. Nulla è dato di sapere tuttavia sui rapporti che essi intrattenevano

con tale località, sulla durata dei loro soggiorni, sul­l'esistenza di

interessi personali o familiari, o ancora sull'intensità di relazioni sociali. Trattandosi

della moglie, in particolare, ci si può domandare se gli elementi addotti dall'appellante

per contestare il domicilio di L__________ e localizzarlo in Spagna siano atti

a sovvertire la presunzione derivante dal­l'esistenza di un domicilio amministrativo

nel Ticino (doc. B). La questione può nondimeno rimanere indecisa, giacché l'art. 46 LDIP prevede, in alternativa, la competenza

del giudice svizzero a protezione dell'unione coniugale al domicilio dell'altro

coniuge. Giovi esaminare così la situazione del con­venuto.

d) In

concreto è pacifico che nell'ottobre del

2015.

AP 1 era registrato nel

sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop) come domiciliato ad

A__________. Certo, contrariamente a quanto assume il Pretore

aggiunto, egli non ha mai ammesso di essere domiciliato civilmente in quel Co­mune,

da lui considerato alla stregua di un mero domicilio formale (risposta, pag. 2

e 4). Sta di fatto che sulla procura conferita al suo patrocinatore nel

novembre del 2015 egli figura come ”AP 1, A__________” e

tale località è stata da lui

indicata come recapito sulla corrispondenza del settembre 2015 (doc. 15). Inoltre,

dopo che nel luglio del 2015 la moglie aveva prelevato determinati mobili

dall'appartamento di via __________ a L__________, egli ha riammobiliato

l'alloggio, sottoscrivendo il 17 ottobre 2015 un contratto di prestito con una

conoscente, contratto in cui ha indicato come suo indirizzo – appunto – quello

di via __________ a L__________ (doc. 29).

E in via __________ egli riceveva la corrispondenza (doc. 23, 28, 29 e 30). Si

ricordi inoltre che il convenuto è in cura da un medico a L__________ (doc.

20), è affiliato a una cassa malati svizzera (doc. 28), dispone di conti alla

Banca __________ di L__________ e alla __________ SA (doc. 24), ha un'automobile

immatricolata nel Ticino (doc. 30) ed è assoggettato fiscalmente in questo

Cantone (doc. 22). Tali elementi inducono a concludere che egli non abbia mai allentato

i legami con il Ticino.

Non

si disconosce che in Spagna il convenuto ha un

numero de identidad de Extraniero

(NIE: doc. 13), documento necessario se

il soggiorno in territorio spagnolo (per motivi economici, professionali e

sociali) è superiore a tre mesi (doc. 6, 7 e 8), né che egli è registrato all'anagrafe

municipale di O__________ (“Padrón municipalˮ: doc. 12). Tali attestazioni sono tuttavia del

dicembre 2015, successive all'introduzione dell'istanza a protezione dell'unione

coniugale del 6 ottobre 2015. Dove il convenuto fosse domiciliato al momento di

promuovere la causa di divorzio in Spagna o sulla base di quale elementi il

tribunale spagnolo abbia accertato la propria competenza poco giova. Decisivo è

che al momento in cui la moglie ha postulato misure a protezione dell'unione

coniugale egli risultava civilmente domiciliato nel Ticino, a maggior ragione

ove si consideri che in quel momento egli nemmeno disponeva di un'abitazione in

Spagna, il contratto dell'alloggio locato insieme con la moglie essendo stato disdetto

e il nuovo contratto di locazione essendo stato stipulato solo dal 1° marzo

2016.

(doc. 40). Il 6 ottobre 2015 la competenza a protezione del­l'unione

coniugale del giudice svizzero era pertanto data, anche sotto il profilo

dell'art. 2 CLug (Pichonnaz in:

Commentaire romand, CC I, Basilea 2010,

n. 63 ad art. 163; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 53 ad art. 163). Su questo punto l'appello si rivela destituito di

fondamento.

5.

L'appellante

ribadisce che la competenza per materia del giudice svizzero a protezione dell'unione

coniugale è decaduta con l'introduzione della causa di divorzio in Spagna,

sicché da quel mo­mento qualsiasi provvedimento concernente i diritti e i

doveri coniugali sarebbe spettato al giudice spagnolo. Egli contesta che il

Pretore potesse valersi dell'art. 10 LDIP, poco importando il fatto che “in Svizzera non

sia stata ancora chiarita l'eccezione d'incompetenza territoriale” né che “cosa abbia la

moglie da capire in relazione a ciò che può chiedere in Spagna in tema di contributi

in suo favore”. Per di più, egli soggiunge, in Spagna la moglie può

postulare i provvedimenti che più ritiene opportuni senza dover attendere la

decisione del giudice svizzero. A suo parere, in definitiva, dopo l'introduzione

dell'azione di divorzio il Pretore non poteva più obbligarlo a versare un

contributo alimentare per la moglie.

a) Nel

caso specifico l'istanza a protezione dell'unione coniugale è stata presentata

da AO 1 il 6 ottobre 2015. Dai documenti prodotti in prima sede si evince

che tre mesi dopo, l'8 gennaio 2016, AP 1 ha intentato azione di divorzio

davanti al Juzgado de 1ª

istancia 2 de O__________ (ant. Mixto 2). Il Pretore aggiunto ha ritenuto che, dopo l'avvio dell'azione di

divorzio dinanzi al tribunale competente, il giudice a tutela dell'unione

coniugale non potesse più adottare provvedimenti. Abilitato al proposito

sarebbe stato soltanto – a mente sua – il giudice dei provvedimenti cautelari

in pendenza di divorzio, di modo che egli ha statuito come giudice svizzero dei

provvedimenti cautelari nel quadro di un divorzio pendente all'estero giusta ­l'art.

10.

lett. b LDIP. Tale conclusione è erronea.

b) Che

l'8 gennaio 2016 AP 1 avesse intentato azio­ne di divorzio, intanto, non esonerava

il giudice a protezione dell'unione coniugale adito il 6 ottobre 2015 dallo

statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo (tre mesi) che precedeva

l'introduzione della causa di stato. Inoltre, contrariamente all'opinione del

Pretore aggiunto, i provvedimenti adottati dal giudice a tutela dell'unione

coniugale non decadono per il solo fatto che nel frattempo sia stata promossa

causa di divorzio, ma estendono i loro effetti anche in seguito, finché il giudice

del divorzio non li sopprima o li modifichi (sentenza del Tribunale federale 5A_933/2012

del 17 maggio 2013, consid. 5.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745

n. 21c). In altri termini, come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare,

il giudice chiamato a emanare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale

rimane competente per statuire quand'anche pochi giorni dopo l'introduzione

dell'istanza uno dei coniugi promuova causa di divorzio, per lo meno finché il

giudice del divorzio non decreti lui stesso provvedimenti cautelari. A quel

momento i provvedimenti cautelari sostituiranno le misure a tutela dell'unione

coniugale (DTF 138 III 649 in basso; sentenza del Tribunale federale

5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.2.1; I CCA sentenza inc. 11.2015.73

del 4 luglio 2017 consid. 4). Invalso sul piano interno, tale principio vale

anche su quello internazionale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.27 del 18 maggio

2017.

consid. 3 con rinvii).

6.

Alla luce di quanto

precede il Pretore aggiunto avrebbe dovuto statuire come giudice a tutela

dell'unione coniugale, non come giudice dei provvedimenti nella causa di

divorzio, veste nella quale nessuna delle parti (tanto meno l'istante) lo ha

adito. Inoltre egli avrebbe dovuto giudicare sin dal 6 ottobre 2015, non solo

dall'8 gennaio 2016. Né il decreto “supercautelare” impugnato (che “supercautelare”

non è, come si è spiegato al consid. 1) può essere straniato dalla sua natura

ed essere considerato come un decreto cautelare a protezione dell'unione coniugale.

Che nel Cantone Ticino si dia unione personale tra il giudice a protezione

dell'unione coniugale e il giudice del divorzio ancora non significa che l'uno

vada confuso o identificato con l'altro. Pronunciato da un magistrato incompetente

dal profilo funzionale, il contributo alimentare di fr. 3140.– mensili fissato nel

caso specifico a valere dal febbraio del 2016 deve quindi essere annullato.

Spetterà al Pretore aggiunto riprendere la procedura come giudice a tutela del­l'unione

coniugale e pronunciarsi di conseguenza. Non compete a questa Camera statuire

per la prima volta in luogo e vece di lui.

7.

Se ne conclude che

l'appello merita accoglimento in quanto censura l'emanazione di un

provvedimento cautelare nella causa di divorzio promossa all'estero dal marito.

Va respinto invece nella misura in cui il marito contesta la competenza del

giudice adito a protezione dell'unione coniugale. Non potendosi prevedere quale

sentenza emanerà il primo giudice nella sua giusta veste, si giustifica in

concreto di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (DTF 139

III 351 consid. 6).

8.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata

è annullata.

2. Le spese processuali

di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).