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Decisione

11.2016.130

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per i figli

4 aprile 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari di fr. 187.50 mensili per ogni figlio dal 1° novem­bre

2016, “vigendo per il periodo precedente la regolamentazione decisa in via

cautelare” ed essendo per il resto “incontestato che la moglie avrebbe

utilizzato averi del conto bancario intestato al marito in pendenza di causa”.

4. L'appellante deplora

anzitutto che il marito non abbia mai presentato certificati di stipendio aggiornati

e non abbia esibito l'ultimo contratto di lavoro, sicché le entrate di lui

potrebbero essere superiori ai fr. 3200.– mensili accertati dal Pretore

aggiunto. In realtà all'udienza del 17 novembre 2016 (cinque giorni prima dell'emissione

della sentenza) il convenuto ha versato agli atti i conteggi salariali di

ottobre e novembre del 2016 (doc. 9 e 10), mentre per quanto attiene al

contratto di lavoro non consta che l'istante ne abbia chiesto l'edizione davanti

al Pretore aggiunto. A parte ciò, l'istante medesima prospetta un reddito del marito di almeno fr. 3200.– mensili,

ma gli ultimi fogli salariali prodotti con le osservazioni all'appello

smentiscono la sua tesi. In proposito non soccorre dunque diffondersi.

5. L'appellante contesta poi il fabbisogno

minimo del marito, che chiede di ridurre a fr. 2231.50 mensili, ridimensionando

il premio della cassa malati in fr. 101.50 mensili (grazie al sussidio cantonale)

e sopprimendo i costi per l'automobile di fr. 365.– mensili.

a) Per

quel che è del premio della cassa malati, il Pretore aggiunto ha considerato l'importo

figurante in due polizze della __________ Assicurazioni SA del 7 novembre 2016

(doc. 5 e 6), rilevando che “ad ora” il convenuto non risultava beneficiare di sussidi

(sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante rimprovera al primo giudice di avere

accertato il premio sulla scorta di documenti che non tengono calcolo di un'eventuale

sussidio cantonale, mentre avrebbe dovuto fondarsi sulla richiesta di

versamento relativa al premio di ottobre 2016, che attestava un sussidio di fr.

223.10 e un premio effettivo di fr. 101.50 (doc. H). La doglianza non manca di

buon diritto. A ragione l'appellante fa valere intanto che dal premio della

cassa malati va dedotto l'eventuale sussidio e che già all'udienza del 17

novembre 2016 essa aveva rilevato tale circostanza, precisando altresì che il

premio indicato sulla polizza (doc. 5) includeva la copertura complementare.

Sta di fatto che anche il doc. H, cui essa si richiama, è ormai superato. Questa

Camera ha dovuto perciò integrare l'istruttoria, il margine disponibile del

convenuto potendo influire sul contributo alimentare per i figli minorenni.

Ora,

dall'estratto conto della __________ Assicurazioni SA, sollecitato da questa

Camera e che l'appellante non discute, si evince che effettivamente, in esito a

una correzione dovuta alla modificata situazione familiare, dal 1° agosto al 31

dicembre 2016 AO 1 non ha beneficiato di alcuna riduzione dei premi. D'altra

parte, dandosi – come nella fattispecie – una situazione di ammanco nel

bilancio della famiglia, il debitore alimentare non può pretendere di vedersi inserire

nel fab­bisogno minimo i premi di assicurazioni non obbligatorie (DTF 127 III

292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Per

quel periodo il premio da riconoscergli va accertato così in fr. 300.80 mensili,

mentre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 esso si riduce a fr. 245.35

mensili (premio obbligatorio di fr. 292.75 meno il sussidio di fr. 47.40) per poi

passare a fr. 261.40 mensili (premio obbligatorio di fr. 308.80 meno il sussidio

di fr. 47.40), nulla lasciando supporre – per lo meno a un sommario esame – che

in futuro la riduzione non sarà più concessa. Su questo punto l'appello si

rivela quindi parzialmente fondato. Il problema è che, come si vedrà senza

indugio, il minor premio della cassa malati rispetto a quello accertato dal

Pretore aggiunto (fr. 332.– mensili) è ampiamente compensato da quanto AO

1 avrebbe potuto rivendicare per costi di trasferta.

b) Relativamente

proprio alle spese d'automobile, il Pretore aggiunto ha ammesso un costo di fr.

165.– mensili per l'imposta di

circolazione e l'assicurazione RC, ritenendo l'importo ammissibile e non

contestato nel suo ammontare dall'istante, la quale intendeva per di più impedire

al marito la vendita della F__________. Quanto alla necessità di far capo a un veicolo

privato, il primo giudice l'ha riconosciuta perché il convenuto, domiciliato a __________

e impiegato a __________, sottostà a turni di lavoro ed è sollecitato dalla

moglie a occuparsi il più possibile dei figli. Considerato poi il tipo di

vettura e la percorrenza mensile di almeno 500 km, in definitiva il Pretore aggiunto

ha stimato un costo di fr. 200.– mensili per il carburante, tenuto conto che un

abbonamento “arcobaleno” ai mezzi pubblici costerebbe, comunque sia, fr. 150.–

mensili (sentenza impugnata, pag. 5).

L'appellante

afferma di avere contestato in realtà all'udienza del 17 novembre 2016 le spese d'automobile esposte dal marito,

censurando la mancanza di giustificativi e sostenendo che, viste le difficoltà

economiche della famiglia, il convenuto può recarsi al lavoro in treno. Essa

critica di conseguen­za la stima del Pretore aggiunto, mettendo in dubbio persino

che il convenuto lavori a __________ e riconoscendo unicamente nel fabbisogno

minimo di lui il costo di un abbonamento “arcobaleno” di fr. 150.– mensili. L'argomentazione

è fondata nella misura in cui l'appellante fa valere di avere contestato già

davanti al Pretore aggiunto le spese d'automobile esposte dal marito. Posto

ciò, essa non nega che il marito lavori a turni (non necessariamente

compatibili con l'uso dei mezzi pubblici) né insinua seri dubbi sul fatto che

il luogo di lavoro non sia __________ (i fogli salariali più recenti esibiti con

Considerandi

le osservazioni all'appello rendono verosimile, se mai, che il luogo di lavoro

è appunto __________), né smentisce che il convenuto sia chiamato a occuparsi il

più possibile dei figli. In condizioni del genere il veicolo privato può

ritenersi necessario per esigenze professionali (nel senso dell'art. 92 cpv. 1

n. 3 LEF), oltre che per l'esercizio delle visite.

Quanto

ai costi d'automobile, il Pretore aggiunto ha riconosciuto nel fabbisogno

minimo del convenuto, come detto, fr. 165.– mensili per l'imposta di circolazione

e fr. 200.– mensili per il carburante. Ove si consideri tuttavia che il convenuto

deve percorrere oltre 100 km giornalieri per una media di 19.2 gior­ni feriali

ogni mese (RtiD II-2017 pag. 781 consid. 7b), risulta un tragitto complessivo

di circa 2000 km mensili, non di soli 500 km. Si applicassero alla fattispecie,

in

ragione dell'ammanco nel quale versa il bilancio familiare,

i

parametri del diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b), il

convenuto si vedrebbe riconoscere pertanto attorno ai fr. 560.– mensili. La

circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza ammette infatti

per un veicolo di categoria media (prezzo

di catalogo: fr. 35 000.–) che percorre mensilmente 2000 km un costo medio, comprensivo

di tutte le spese fisse e variabili (tranne l'ammortamento: DTF 140 III 342

consid. 5.2), di fr. –.28/km (‹www4.ti. ch/poteri/giu­diziario/giustizia-civile/circolari›).

La spesa di fr. 365.– mensili riconosciuta

al marito dal primo giudice appare dunque, a un sommario esame, di almeno fr.

195.

– mensili inferiore a quanto l'appellante avrebbe potuto pretendere.

6.

Nelle condizioni

descritte il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 2990.80 dal 1° novembre

al 31 dicembre 2016, di fr. 2935.35 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e

di fr. 2951.40 dopo di allora. Considerato un reddito di fr. 3200.– mensili (che l'interessato non contesta né

documenta dopo il settembre del 2017) rimane un margine disponibile di fr.

209.20

mensili nel primo periodo, di fr. 264.65 mensili nel secondo e di fr.

248.60

mensili nel terzo. Si tratta per finire di cifre inferiori a quelle calcolate

dal primo giudice. L'appellante non può quindi dolersi di avere subìto un torto

e in simili condizioni l'appello può solo essere respinto.

7.

Da

ultimo l'istante invoca l'accordo raggiunto fra le parti il 19 giugno 2013 nell'ambito

della prima procedura a protezione del­l'unione coniugale per ricordare che, a

quel tempo, il convenuto si era impegnato a versare fr. 500.– mensili per ciascun figlio sulla

base di entrate assimilabili a quelle attuali. Essa dichiara di non capire come

mai, a soli tre anni di distanza, il convenuto non riesca a trovare un impiego

che garantisca ai figli un adeguato contributo alimentare. La doglianza si

esaurisce però in una recriminazione. Intanto l'assetto della vita separata

pattuito nel giugno del 2013 non è mai stato applicato, proprio perché a quel

tempo le parti si erano riconciliate. A parte ciò, avesse inteso sostenere che,

dando prova di buona volontà, il convenuto potrebbe guadagnare di più,

l'appellante avrebbe dovuto almeno rendere verosimile che il mercato

dell'impiego offre concretamente al marito opportunità di lavoro meglio retribuite

per le capacità e le qualifiche di lui. In tal caso sarebbe potuta anche

entrare in linea di conto l'eventualità di un reddito ipotetico. Agli atti non

si riscontrano tuttavia gli estremi siffatti.

8.

Secondo il nuovo

art. 301a CPC, applicabile anche ai procedimenti pendenti al momento

dell'entrata in vigore (il 1° gennaio 2017) della modifica del Codice civile

svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (art. 13cbis

tit. fin. CC; RU 2014 pag. 537 segg.), la decisione che fissa contributi di

mantenimento deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun

genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo.

A futura memoria è opportuno accertare pertanto che i contributi alimentari per

Y__________ e J__________ sono fissati in base a un reddito di AO 1 di fr.

3200.

– mensili e a un fabbisogno minimo di fr. 2951.40 mensili (consid. 6).

Quanto a AP 1, il suo reddito ammonta a fr. 1600.– mensili per rapporto a un

fabbisogno minimo di fr. 2374.– mensili

(consid. 3). Il fabbisogno in denaro di Y__________, di fr. 1820.– mensili, e di J__________, di

fr. 1636.– mensili (consid. 2), risulta pertanto scoperto nella misura di fr. 1600.–

mensili per il primo e di fr. 1416.– mensili per la seconda.

9.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 rifonderà altresì al marito, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per

ripetibili

10.

Il gratuito patrocinio

postulato da AP 1 in appello merita accoglimento (art. 117 CPC). Da un lato l'indigenza

della richiedente appare verosimile, l'interessata non essendo in grado di

sopperire al fabbisogno minimo proprio (né dei figli) e non risultando

possedere sostanza (doc. F). Dall'altro, l'appello

non appariva destituito fin dall'inizio di ogni probabilità di successo (art. 117

lett. b CPC), la censura relativa ai premi della cassa malati avendo

richiesto un complemento istruttorio. Il gratuito patrocinio non esenta

in ogni modo la beneficiaria dal rifondere ripetibili alla controparte (art.

118.

cpv. 3 CPC). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio,

in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre:

sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3),

si procede per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto l'appello in una

causa già nota e limitata alla contestazione di due voci del fabbisogno minimo del

marito (9 pagine di testo, frontespizio compreso). Anche presumendo un

colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente, un legale diligente e

speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile

mandato più di 6 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4

cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6

cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque

essere ragionevolmente stimata in fr. 1250.–.

11.

Circa i rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), l'entità dei contributi alimentari litigiosi davanti a questa Camera

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

750.– sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv.

PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità

di fr. 1250.–.

4. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. ;

– Stato del Cantone

Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Bellinzona (in estratto, consid. 10 con i dispositivi n. 2 e 3).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissi­bile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.